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Decisione

16.2021.22

Lavoro - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio

29 luglio 2021Italiano11 min

nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L__________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.22

Lugano

29 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa l'8 aprile 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 2-B-20-Co (lavoro) promossa nei suoi confronti con

istanza 9 gennaio 2020 dalla

CO 1

,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 29 ottobre 2018 la RE 1, società attiva

nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L__________

SA il proprio dipendente F__________ S__________ quale “ausiliario di magazzino”

per la durata di “circa tre mesi, in seguito rinnovato automaticamente a tempo indeterminato

se non ci sono interruzioni” con uno stipendio orario di fr. 19.94 lordi

mensili. F__________ S__________ ha lavorato fino al 29 gennaio

2019, dopodiché le versioni divergono nel senso che per il datore di lavoro il

contratto è stato disdetto mentre per il lavoratore esso si è rinnovato automaticamente.

F__________ S__________ si è poi

annunciato alla CO 1, che gli

ha versato 1294.85.

B. Il

3 gennaio 2020 F__________ S__________

si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un

tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il

pagamento di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020, corrispondenti

al salario fino al 21 febbraio 2020 (inc.1-B-20-Co). Il 9 gennaio seguente,

anche la CO 1, agendo in virtù della

cessione legale dell'art. 29 LADI, ha adito il medesimo giudice di pace

per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dalla RE 1 il pagamento di

fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2019 (inc. 2-B-20-Co). Il 10

gennaio 2020 il Giudice di pace ha congiunto le due procedure.

All'udienza

del 29 gennaio 2020, indetta per la conciliazione, “dopo discussione nel tentativo

di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una futura

decisione, visto che la parte convenuta potrebbe esibire nuove prove, il

Giudice assegna un termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare quanto

dichiarato dalla parte convenuta”. Entro il termine assegnato la convenuta ha

presentato tre documenti e ha chiesto al Giudice di pace di respingere la

pretesa dell'istante “in quanto manifestamen­te infondata”. Il 13 febbraio 2020

il Giudice di pace ha trasmesso alle parti le osservazioni della convenuta

chiedendo loro di “dare scarico al Giudice delle vostre osservazioni prima di

una decisione sulle due pratiche ora congiunte”.

C. Statuendo

con sentenza dell'8 aprile 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza

obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 1294.85 oltre interessi al 5%

dal 30 marzo 2020. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico

dello Stato.

D. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

12 maggio 2021 in cui chiede in via principale di dichiarare nullo o di

annullare il giudizio impugnato “in ragione dell'assenza di potere giudicante

del Giudice di pace nella sua qualità di autorità di conciliazione”. In via

subordinata essa chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2021 la CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace

come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.

212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore della convenuta il 12 aprile

2021.

Introdotto il 12 maggio 2021 (cfr. tim­bro sulla busta d'invio),

ultimo termine utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza impugnata il Giudice di

pace ha accertato che il contratto di lavoro non era stato disdetto entro il 28

gennaio 2019 sicché lo stesso si era rinnovato automaticamente per tem­po

indeterminato. A suo parere, il lavoratore era venuto a conoscenza della

disdetta solo il 14 febbraio 2019 di modo che sulla scorta del contratto

collettivo di lavoro prestito di personale, il termine di preavviso di 7 giorni

arrivava a scadenza il 21 febbraio successivo. Per il primo giudice, infatti,

le parti avevano utilizzato “strategie di chiusura” del contratto “molto poco

chiaro, utilizzan­do mail e WhatsApp, dove nulla chiarisce e rende verosimile

la disdetta, unica prova la disdetta, datata 6 febbraio 2019, è il tracciamento

invii di cui al doc. G, il quale conferma che la ricezione è avvenuta il 14

febbraio 2020”. Il Giudice di pace ha poi appura­to che tra F__________ S__________

ed E__________ B__________, dipendente della con­venuta, vi era stato bensì un

incontro ma che il lavoratore aveva altresì

riferito che durante il colloquio si era anche discusso di un nuovo contratto

di lavoro “come per altro ammesso dalla parte convenuta”. In mancanza di prove

sulla effettiva ricezione della disdetta

oltre a quella accertata, F__________ S__________ aveva per finire

diritto a un salario di fr. 1750.– netti. E siccome la CO 1 gli aveva

anticipato fr. 1294.85, la convenuta doveva rifonderle tale importo.

3.

La reclamante ritiene che il Giudice di

pace, quale autorità di con­ciliazione, non potesse giudicare la lite poiché

l'attrice non ne aveva fatto richiesta. Anzi, essa soggiunge, nell'istanza

l'attrice aveva chiesto di rilasciare l'autorizzazione ad agire nel caso di

mancata conciliazione e nemmeno all'udienza del 29 gennaio 2020 vi è stata

richiesta volta all'emanazione di una decisione. In realtà le cose stanno

diversamente.

a) Per

l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata

conciliazione l'autorità

può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di

controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se

tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione,

affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del

genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo,

segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione

all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà

per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari

riferimenti; più recentemente: CCR, sentenza

inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212).

b) Nella fattispecie nell'istanza

di conciliazione del 9 gennaio 2020 l'attrice, richiamando segnatamente l'art.

202.

e 212 CPC, ha chiesto che fosse indetta un'udienza di conciliazione al fine

di dirimere le seguenti domande di causa:

L'istanza è accolta.

Di

conseguenza la convenuta è condannata a

versare all'istante fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2019.

La richiesta di giudizio, sotto il profilo

dell'art. 212 CPC, non è un esempio

di chiarezza, ma l'interessata ha pur sempre richia­mato tale norma. Per

di più, in calce al verbale dell'udienza di conciliazione del 29 gennaio 2020

il Giudice di pace “nel tentativo di ricevere documentazione il più possibile

precisa per formulare una futura decisione” ha assegnato alla convenuta un

termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare la documentazione

prospettata in quell'occasione. Certo, una forma­le richiesta di decidere non è

stata verbalizzata, ma così come formulata, tale indicazione lascia

ragionevolmente intendere che una richiesta in tal senso sia stata manifestata.

La convenuta, debitamente assistita da un rappresentante professionale, non ha

per altro reagito, lamentando la mancanza di una precisa richiesta di decisione

in applicazione dell'art. 212 CPC, ma ha anzi proposto, nell'allegato del 10

febbraio 2020, di respingere l'istanza. Inoltre, nella comunicazione alle

parti del 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha nuovamente preannunciato

l'emanazione di una decisione. In circostanze siffatte, la convenuta non può

essere considerata sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di

pace abbia emanato una decisione. Essa ha lasciato che il giudice decidesse la

controversia senza nulla eccepire allorquando la buona fede processuale le

imponeva di sollevare vizi formali senza indugio. Sotto questo profilo il

reclamo è destinato all'insuccesso.

4.

La reclamante ribadisce che il contratto

di lavoro è stato disdetto il 29 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio

successivo. Essa richiama la dichiarazione della propria dipendente E__________

B__________, la quale ha ricordato come quel 29 gennaio 2019 il lavoratore si

sia rifiutato di sottoscrivere la ricevuta della disdetta. La medesima ha

altresì dichiarato che la disdetta era stata poi trasmessa anche per e-mail e

che il lavoratore l'aveva ricevuta lo stesso giorno. A suo avviso, dunque,

trattandosi di un atto soggetto a ricezione, la disdetta è entrata nella sfera

d'influenza dell'attore il 29 gennaio 2019 donde la conclusione del contratto

due giorni dopo. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice oltre a

riconoscere un'ingiustificata pretesa di fr. 1750.– ha omesso di considerare

che il lavoratore aveva ceduto la sua pretesa alla cassa di disoccupazione, la

quale aveva poi versato fr. 1294.85.

5.

Relativamente agli

accertamenti di fatto sulla comunicazione e la ricezione della disdetta, la

reclamante si limita invero a ribadire le sue argomentazioni, contrapponendole

alla motivazione del Giudice di pace senza però pretendere che gli accertamenti

di quest'ultimo siano manifestamente errati, ovvero manifestamen­te

insostenibili (art. 320 lett. b CPC;

v. anche DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Criticando in modo appellatorio

la sentenza impugnata, al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.

Ad ogni modo, a prescindere

dalla valenza probatoria della dichiarazione scritta di E__________ B__________,

che non può sostituire una deposizione di rito, nemmeno offerta, per appurare

fatti di particolare importanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30

novembre 2020 consid. 6d con rinvio a Weibel/Walz

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190), così come quello di

e-mail (CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 8b con

rinvii), è possibile che il 29 gennaio 2019 la collaboratrice della convenuta

abbia inviato al lavoratore una e-mail in cui ha scritto “come discusso in sede

questa mattina, le inoltro regolare disdetta consegnata anche a lei in

originale”, allegando come documento “disdetta pdf” (doc. 3). Resta il fatto

che tutto si ignora sul contenuto di tale allegato, nemmeno prodotto dalla

convenuta, il quale per essere considerato una valida disdetta deve esprimere

una manifestazione di volontà chiara e sprovvista di elementi di incertezza (DTF

135.

III 444 consid. 3.3; più recentemente: 4A_587/2020 del 28 maggio 2021

consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 8 segg. ad art. 335

CO). Né la comunicazione e-mail come tale riporta gli estremi della disdetta. Posto

che, come accertato dal primo giudice senza contestazioni da parte della

reclamante, durante l'incontro tra l'attore ed E__________ B__________ si è

anche parlato di un nuovo contratto di lavoro, la decisione del Giudice di pace

di ritenere non dimostrata la tesi della convenuta e di fondare gli effetti

della disdetta unicamente sulla comunicazione del 6 febbraio 2019 non può

ritenersi errata.

6.

Considerato che il

credito dell'attrice non è contestato come tale, il reclamo che

non ha evidenziato nessun

errore nell'accertamen­to dei fatti o nell'applicazione del diritto da

parte del primo giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è

gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale,

circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La stringatezza

delle osservazioni al reclamo permettono di rinunciare a imporre il versamento

di un'indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali

né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.