16.2021.22
Lavoro - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio
29 luglio 2021Italiano11 min
nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L__________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.22
Lugano
29 luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa l'8 aprile 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 2-B-20-Co (lavoro) promossa nei suoi confronti con
istanza 9 gennaio 2020 dalla
CO 1
,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 29 ottobre 2018 la RE 1, società attiva
nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L__________
SA il proprio dipendente F__________ S__________ quale “ausiliario di magazzino”
per la durata di “circa tre mesi, in seguito rinnovato automaticamente a tempo indeterminato
se non ci sono interruzioni” con uno stipendio orario di fr. 19.94 lordi
mensili. F__________ S__________ ha lavorato fino al 29 gennaio
2019, dopodiché le versioni divergono nel senso che per il datore di lavoro il
contratto è stato disdetto mentre per il lavoratore esso si è rinnovato automaticamente.
F__________ S__________ si è poi
annunciato alla CO 1, che gli
ha versato 1294.85.
B. Il
3 gennaio 2020 F__________ S__________
si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un
tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il
pagamento di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020, corrispondenti
al salario fino al 21 febbraio 2020 (inc.1-B-20-Co). Il 9 gennaio seguente,
anche la CO 1, agendo in virtù della
cessione legale dell'art. 29 LADI, ha adito il medesimo giudice di pace
per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dalla RE 1 il pagamento di
fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2019 (inc. 2-B-20-Co). Il 10
gennaio 2020 il Giudice di pace ha congiunto le due procedure.
All'udienza
del 29 gennaio 2020, indetta per la conciliazione, “dopo discussione nel tentativo
di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una futura
decisione, visto che la parte convenuta potrebbe esibire nuove prove, il
Giudice assegna un termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare quanto
dichiarato dalla parte convenuta”. Entro il termine assegnato la convenuta ha
presentato tre documenti e ha chiesto al Giudice di pace di respingere la
pretesa dell'istante “in quanto manifestamente infondata”. Il 13 febbraio 2020
il Giudice di pace ha trasmesso alle parti le osservazioni della convenuta
chiedendo loro di “dare scarico al Giudice delle vostre osservazioni prima di
una decisione sulle due pratiche ora congiunte”.
C. Statuendo
con sentenza dell'8 aprile 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza
obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 1294.85 oltre interessi al 5%
dal 30 marzo 2020. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico
dello Stato.
D. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
12 maggio 2021 in cui chiede in via principale di dichiarare nullo o di
annullare il giudizio impugnato “in ragione dell'assenza di potere giudicante
del Giudice di pace nella sua qualità di autorità di conciliazione”. In via
subordinata essa chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2021 la CO 1 conclude
per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.
212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 12 aprile
2021.
Introdotto il 12 maggio 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio),
ultimo termine utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza impugnata il Giudice di
pace ha accertato che il contratto di lavoro non era stato disdetto entro il 28
gennaio 2019 sicché lo stesso si era rinnovato automaticamente per tempo
indeterminato. A suo parere, il lavoratore era venuto a conoscenza della
disdetta solo il 14 febbraio 2019 di modo che sulla scorta del contratto
collettivo di lavoro prestito di personale, il termine di preavviso di 7 giorni
arrivava a scadenza il 21 febbraio successivo. Per il primo giudice, infatti,
le parti avevano utilizzato “strategie di chiusura” del contratto “molto poco
chiaro, utilizzando mail e WhatsApp, dove nulla chiarisce e rende verosimile
la disdetta, unica prova la disdetta, datata 6 febbraio 2019, è il tracciamento
invii di cui al doc. G, il quale conferma che la ricezione è avvenuta il 14
febbraio 2020”. Il Giudice di pace ha poi appurato che tra F__________ S__________
ed E__________ B__________, dipendente della convenuta, vi era stato bensì un
incontro ma che il lavoratore aveva altresì
riferito che durante il colloquio si era anche discusso di un nuovo contratto
di lavoro “come per altro ammesso dalla parte convenuta”. In mancanza di prove
sulla effettiva ricezione della disdetta
oltre a quella accertata, F__________ S__________ aveva per finire
diritto a un salario di fr. 1750.– netti. E siccome la CO 1 gli aveva
anticipato fr. 1294.85, la convenuta doveva rifonderle tale importo.
3.
La reclamante ritiene che il Giudice di
pace, quale autorità di conciliazione, non potesse giudicare la lite poiché
l'attrice non ne aveva fatto richiesta. Anzi, essa soggiunge, nell'istanza
l'attrice aveva chiesto di rilasciare l'autorizzazione ad agire nel caso di
mancata conciliazione e nemmeno all'udienza del 29 gennaio 2020 vi è stata
richiesta volta all'emanazione di una decisione. In realtà le cose stanno
diversamente.
a) Per
l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancata
conciliazione l'autorità
può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di
controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se
tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione,
affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del
genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo,
segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione
all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà
per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari
riferimenti; più recentemente: CCR, sentenza
inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212).
b) Nella fattispecie nell'istanza
di conciliazione del 9 gennaio 2020 l'attrice, richiamando segnatamente l'art.
202.
e 212 CPC, ha chiesto che fosse indetta un'udienza di conciliazione al fine
di dirimere le seguenti domande di causa:
L'istanza è accolta.
Di
conseguenza la convenuta è condannata a
versare all'istante fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2019.
La richiesta di giudizio, sotto il profilo
dell'art. 212 CPC, non è un esempio
di chiarezza, ma l'interessata ha pur sempre richiamato tale norma. Per
di più, in calce al verbale dell'udienza di conciliazione del 29 gennaio 2020
il Giudice di pace “nel tentativo di ricevere documentazione il più possibile
precisa per formulare una futura decisione” ha assegnato alla convenuta un
termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare la documentazione
prospettata in quell'occasione. Certo, una formale richiesta di decidere non è
stata verbalizzata, ma così come formulata, tale indicazione lascia
ragionevolmente intendere che una richiesta in tal senso sia stata manifestata.
La convenuta, debitamente assistita da un rappresentante professionale, non ha
per altro reagito, lamentando la mancanza di una precisa richiesta di decisione
in applicazione dell'art. 212 CPC, ma ha anzi proposto, nell'allegato del 10
febbraio 2020, di respingere l'istanza. Inoltre, nella comunicazione alle
parti del 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha nuovamente preannunciato
l'emanazione di una decisione. In circostanze siffatte, la convenuta non può
essere considerata sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di
pace abbia emanato una decisione. Essa ha lasciato che il giudice decidesse la
controversia senza nulla eccepire allorquando la buona fede processuale le
imponeva di sollevare vizi formali senza indugio. Sotto questo profilo il
reclamo è destinato all'insuccesso.
4.
La reclamante ribadisce che il contratto
di lavoro è stato disdetto il 29 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio
successivo. Essa richiama la dichiarazione della propria dipendente E__________
B__________, la quale ha ricordato come quel 29 gennaio 2019 il lavoratore si
sia rifiutato di sottoscrivere la ricevuta della disdetta. La medesima ha
altresì dichiarato che la disdetta era stata poi trasmessa anche per e-mail e
che il lavoratore l'aveva ricevuta lo stesso giorno. A suo avviso, dunque,
trattandosi di un atto soggetto a ricezione, la disdetta è entrata nella sfera
d'influenza dell'attore il 29 gennaio 2019 donde la conclusione del contratto
due giorni dopo. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice oltre a
riconoscere un'ingiustificata pretesa di fr. 1750.– ha omesso di considerare
che il lavoratore aveva ceduto la sua pretesa alla cassa di disoccupazione, la
quale aveva poi versato fr. 1294.85.
5.
Relativamente agli
accertamenti di fatto sulla comunicazione e la ricezione della disdetta, la
reclamante si limita invero a ribadire le sue argomentazioni, contrapponendole
alla motivazione del Giudice di pace senza però pretendere che gli accertamenti
di quest'ultimo siano manifestamente errati, ovvero manifestamente
insostenibili (art. 320 lett. b CPC;
v. anche DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Criticando in modo appellatorio
la sentenza impugnata, al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.
Ad ogni modo, a prescindere
dalla valenza probatoria della dichiarazione scritta di E__________ B__________,
che non può sostituire una deposizione di rito, nemmeno offerta, per appurare
fatti di particolare importanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30
novembre 2020 consid. 6d con rinvio a Weibel/Walz
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190), così come quello di
e-mail (CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 8b con
rinvii), è possibile che il 29 gennaio 2019 la collaboratrice della convenuta
abbia inviato al lavoratore una e-mail in cui ha scritto “come discusso in sede
questa mattina, le inoltro regolare disdetta consegnata anche a lei in
originale”, allegando come documento “disdetta pdf” (doc. 3). Resta il fatto
che tutto si ignora sul contenuto di tale allegato, nemmeno prodotto dalla
convenuta, il quale per essere considerato una valida disdetta deve esprimere
una manifestazione di volontà chiara e sprovvista di elementi di incertezza (DTF
135.
III 444 consid. 3.3; più recentemente: 4A_587/2020 del 28 maggio 2021
consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 8 segg. ad art. 335
CO). Né la comunicazione e-mail come tale riporta gli estremi della disdetta. Posto
che, come accertato dal primo giudice senza contestazioni da parte della
reclamante, durante l'incontro tra l'attore ed E__________ B__________ si è
anche parlato di un nuovo contratto di lavoro, la decisione del Giudice di pace
di ritenere non dimostrata la tesi della convenuta e di fondare gli effetti
della disdetta unicamente sulla comunicazione del 6 febbraio 2019 non può
ritenersi errata.
6.
Considerato che il
credito dell'attrice non è contestato come tale, il reclamo che
non ha evidenziato nessun
errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da
parte del primo giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è
gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale,
circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La stringatezza
delle osservazioni al reclamo permettono di rinunciare a imporre il versamento
di un'indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali
né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.