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Decisione

16.2021.23

Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione

27 ottobre 2021Italiano14 min

commercio il 4 febbraio 2015 e dal 22 settembre 2015 G__________ __________ ne è

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.23

Lugano

27 ottobre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 25 maggio 2021 presentato dalla

RE 1

(rappresentata

dall'ing. )

contro

la decisione emessa il 25 aprile 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Paradiso

nella causa C17-004 (contratto di domiciliazione societaria) promossa nei

suoi confronti con petizione del 29 settembre 2017

dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La RE 1, società attiva

nel settore dell'intermediazione immobiliare, è stata iscritta nel registro di

commercio il 4 febbraio 2015 e dal 22 settembre 2015 G__________ __________ ne è

l'amministratore unico. Il 7 dicembre 2015 la società ha spostato la propria

sede e il suo recapito da __________ a __________, in via __________ pres­so gli uffici della CO 1. Quest'ultima

società, attiva anch'essa nel settore immobiliare, ha quale amministratore

unico S__________ __________, cognato di G__________ __________, mentre il

suocero di quest'ultimo, R__________ __________ risulta esserne un dipendente.

B. Il 13 dicembre 2016

la CO 1 ha chiesto alla RE 1 il pagamento come com­penso per la domiciliazione

e il recapito dal 1° novem­bre 2015 al 31

dicembre 2016 di fr. 3780.– (fr. 3500.– corrispon­denti al compenso

mensile di fr. 250.– per 14 mesi, più fr. 280.– per l'IVA all'8%) e il 1°

marzo 2017 le ha chiesto il pagamento per la domiciliazione del mese di

febbraio 2017 di fr. 270.–. Preso atto del mancato pagamento, il 24 aprile 2017

la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________94

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4050.– oltre

interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione. Nel

frattem­po, il 1° febbraio 2017, la RE 1 ha trasferito il suo recapito in via __________

sempre a __________.

C. Il 16 maggio 2017 la CO

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per un

tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 volto a ottenere il pagamento di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile

2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al menzionato PE. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice

di pace ha rilasciato all'istante, il 19 settembre 2017, l'autorizzazione

ad agire (inc. E17-016).

D. Con petizione del 29 settembre 2017 la CO 1 ha

convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di

pace per ottene­re quanto

postulato in sede conciliativa. A un'u­dienza del 25 ottobre 2017 l'attrice

ha confermato le sue doman­de mentre la convenuta ha postu­lato il rigetto

della peti­zione. Il Giudice di pace ha fissato all'attrice un termine fino al

25 novembre 2017 per presentare una replica. In un memoriale del 20 novembre

2017 l'attrice ha confermato la sua posizione. Il 6 dicembre 2017 il Giudice di

pace ha notificato tale allegato alla convenuta assegnandole un termine fino al

10 gennaio 2018 per un'eventuale duplica con l'avvertenza che “qualora non

fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice deciderà in base

ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”. Statuendo l'11 giugno 2018

il Giudice di pace, ha accolto la petizione obbligan­do la convenuta a versare all'attrice

fr. 4050.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2017, fr. 110.– per le spese di

conciliazione e fr. 73.30 per le spese esecutive, e riget­tando in via definitiva

l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di

fr. 225.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice

fr. 500.– per ripetibili. Adita l'11 luglio 2018 dalla convenuta con sentenza

del 18 febbraio 2019 questa Camera, preso atto del mancato dibattimento, ha annul­lato

la sentenza impugnata e ha ritornato gli atti al Giudice di pace per un nuovo

giudizio (inc.16.2018.34). Nel febbraio del 2020 la RE 1 ha modificato la sua ragione

sociale in RE 1.

E. Ripristinata

la litispendenza, al dibattimento del 9 dicembre 2020 le parti hanno confermato

le loro posizioni e hanno offerto prove. Contestualmente

la convenuta ha instato per la ricusa del Giudice di pace. Invitata a formulare

le domande da sottoporre ai testimoni “che differiscono sostanzialmente

da quelle già a suo tempo poste nell'ambito della procedura innanzi al Pretore

[tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________]”, la

convenuta ha riaffermato la pertinenza delle prove da lei offerte e ha ribadito

la richiesta di ricusa. L'8 marzo 2021 il Giudice di pace ha quindi fissato

alle parti un termine fino al 16 aprile 2021 per presentare conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 17 mar­zo 2021 l'attrice ha mantenuto le sue posizioni.

Il 3 aprile 2021 la convenuta ha proposto nuovamente di respingere la

petizione.

F. Statuen­do

con decisione del 25 aprile 2021 il Giudice di pace, dopo avere respinto la

domanda di ricusa, ha accol­to la petizione obbligando la convenuta a versare

all'attrice fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile

2017, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 250.–,

così come quelle della procedura di conciliazione di

fr. 110.– e quelle esecutive di fr. 73.30, sono state poste a

carico della convenuta tenuta a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili.

G. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del 25 maggio

2021 in cui chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e

di rinviare gli atti al primo giudice affinché assuma le prove da lei

offerte, o quanto meno di riformarlo nel senso di fissare in massimo a fr.

100.– al mese la pretesa dell'attrice. Il 6 settembre 2021 la CO 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il più

presto il 26 aprile 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 26

maggio 2021. Introdotto il giorno precedente il reclamo in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato.

3.

Al reclamo la

convenuta allega copia di una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3, in una causa tra l'attrice e un'altra

società riconducibile a G__________ __________ (inc. SE.2017.328) e copia della

sentenza di questa Camera del 10 maggio 2021 emessa su reclamo contro la decisione pretorile (inc. 16.2020.16). La prima

decisione è già agli atti di modo che la produzione è superflua. Quanto alla

seconda, essa è notoria a questa Camera, così come all'attrice. Nulla osta alla

trattazione del reclamo.

4.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, dopo avere respin­to la domanda di ricusa

formulata dalla convenuta nei suoi confronti, ha accolto la pretesa

dell'attrice sostanzialmente per i motivi addotti dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, in una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 in una causa

analoga tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________.

Egli ha dapprima stabilito che il servizio di domiciliazione

societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna

forma speciale, che ha per oggetto il trasferimento della sede “di una società

presso gli uffici di un'altra società […] usualmente contro pagamento di un

corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposi­zio­ne

d'infrastrutture come ad esempio uffici, telefoni, stampanti e fax, da parte

della società domiciliante”. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato

che la convenuta aveva effettivamente usufruito degli spazi messi

a disposizione dall'attrice e che le testimonianze assunte in quella sede,

segnatamente quella di S__________ __________, avevano smentito un accor­do

riguardo alla gratuità della domiciliazione. Il Giudice di pace, poi, ha

rimproverato alla convenuta di avere semplicemente contestato la pretesa

dell'attrice senza avere provato la gratuità della domiciliazione. A suo

parere, infine, l'importo fatturato “appare

adeguato e dunque ammesso”. Donde l'accoglimento

della petizione.

5.

La RE 1 rimprovera

innanzitutto al Giudice di pace di non avere assunto le prove da lei offerte

volte ad accertare l'inesistenza di un contratto tra le parti e la gratuità

della domiciliazione pattuita con il suocero e

il cognato. Per la reclaman­te, “ammesso e non concesso” che la

fattispecie sia analoga a quella giudicata dal Pretore “allora tornano applicabili

le considerazioni giuridiche espresse dalla Camera dei reclami civile (inc.

16.2020.16) del 10.5.2021, che ha parzialmente accolto il reclamo interposto

dalla __________ SA, riformando sostanzialmente la sentenza della Pretura di

Lugano, sezione 3”. Essa fa valere quindi che non potendo provare la gratuità

della prestazione, il mandatario ha diritto a una remunerazione usuale, fissata

dal Tribunale d'appello in fr. 100.– mensili.

6.

Nella fattispecie, con

la reclamante si può convenire sull'incerta conduzione della procedura da parte

del primo giudice. Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva

offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________,

S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal

Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di

documenti. Il Giudice di pace “per rispetto del principio di celerità” ha chiesto alla

convenuta di trasmettere “le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che

non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter

valutare nel merito se oppure no citare i testi”. Per la convenuta la richiesta era

irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di

pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i

memoriali conclusivi.

Ora,

che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal

Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove

dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio

dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il

Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato

il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con

la senten­za impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere

sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta

contestava al Giudice di pace di non essersi

“mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”.

Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato.

7.

In concreto, ci si può esimere da tale sanzione

ove appena si pen­si che la stessa reclamante chiede per finire di

limitare la pretesa avversaria a fr. 100.– mensili. Alla luce dei fatti addotti

dalle parti non può essere seriamente contestato che il caso in esame è

essenzialmente analogo al precedente giudicato da questa Camera e richiamato

dalla reclamante medesima (sentenza inc.

16.2020.16

del 10 maggio 2021). La

domiciliazione delle due società riconducibili a G__________ __________ presso

l'attrice, in cui erano attivi il suocero e il cognato di quest'ultimo, è

avvenuta nello stesso periodo, così come nello stesso periodo l'attrice ha

fatturato le sue prestazioni alle due società. Le contestazioni della convenuta

sono sostanzialmente le medesime esposte nell'altro precedente mentre le prove

da lei offerte non avrebbero verosimilmente apportato nuovi elementi ai fini

del giudizio.

Premesso ciò, una volta di più è indubbio che tra

le parti sia sorto un contratto di domiciliazione societaria, per il quale, relativamen­te alla remunerazione, si applicano per analogia le nor­me

del mandato (art. 394 cpv. 3 CO). Posto che oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce

la regola e la gratuità è l'eccezione, come nel precedente caso giudicato da

questa Camera, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato (inc. 16.2020.16 del 10 maggio

2021.

consid. 5). Se non che, nemmeno in

questa occasione le asserzioni della convenuta sono suscettibili di infonde­re

seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso (loc. cit., consid. 5c). Per quel che riguarda la remunerazione,

una volta di più l'attrice non ha dimostrato l'esistenza di un accordo sull'ammontare o sulla modalità di calcolo

sicché essa ha diritto a una mercede stabilita dal giudice seguendo i principi generali,

considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del

mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le

responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa

corrisponda ai servizi resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (loc. cit., consid. 6a).

Considerato che dagli atti, salvo la

messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, la domiciliante

null'altro ha dimostrato, una volta di più appare

proporzionata una mercede annua

di fr. 1200.–, oltre l'IVA. Ne segue che il reclamo, su questo

punto, si rivela fondato. Soccorrendo le

pre­messe dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire

essa medesima sulla lite. La decisione impugna­ta deve quindi essere riformata nel

senso che la petizione dev'essere parzialmente accolta fissando la mercede in

favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–. In mancanza della prova di una precedente

messa in mora, gli interessi sono riconosciuti unicamente dalla data del

precetto esecutivo (24 aprile 2017).

8.

Le spese del reclamo seguono la soc­combenza (art. 106

cpv. 1 CPC). La resistente si è bensì rimessa al giudizio di questa Camera ma il

procedimento comporta la riforma di una decisione che essa aveva chiesto e

ottenuto davanti al primo giudice (DTF 128 II 93 consid. 2b e 2c). Essa va chiamata

perciò ad assumere gli oneri processuali di questa sede. La reclamante

rivendica ripetibili per questa sede, ma non avendo fatto capo a un

patrocinatore essa avrebbe diritto – se mai – a un'indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessata non ha reso verosimile

di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo di modo che non

soccorrono i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. L'esito

dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le ripetibili

di primo grado. L'attrice ottiene vittoria per due quinti e deve dunque

sopportare tre quinti degli oneri processuali. Per le medesime motivazioni

espresse poc'anzi si giustifica di non riconoscere alla convenuta un'indennità

d'inconvenienza.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così

riformata:

1. L'istanza di ricusa è respinta.

2. La

petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1, è condannata a versare alla

CO 1, l'importo di fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.

3.

L'opposizione interposta al PE no. __________94 dell'Ufficio

esecuzione di Lugano è respinta in via

definitiva limitatamente a tale importo.

4. Le spese

processuali con una tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare come di rito,

così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 110.–, sono

poste per tre quinti a carico dell'attrice e per due quinti a carico della

convenuta.

II. Le spese processuali del

reclamo di fr. 400.–, da anticipare dalla

reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

III. Notificazione a:

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.