16.2021.23
Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione
27 ottobre 2021Italiano14 min
commercio il 4 febbraio 2015 e dal 22 settembre 2015 G__________ __________ ne è
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.23
Lugano
27 ottobre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 25 maggio 2021 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
dall'ing. )
contro
la decisione emessa il 25 aprile 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Paradiso
nella causa C17-004 (contratto di domiciliazione societaria) promossa nei
suoi confronti con petizione del 29 settembre 2017
dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La RE 1, società attiva
nel settore dell'intermediazione immobiliare, è stata iscritta nel registro di
commercio il 4 febbraio 2015 e dal 22 settembre 2015 G__________ __________ ne è
l'amministratore unico. Il 7 dicembre 2015 la società ha spostato la propria
sede e il suo recapito da __________ a __________, in via __________ presso gli uffici della CO 1. Quest'ultima
società, attiva anch'essa nel settore immobiliare, ha quale amministratore
unico S__________ __________, cognato di G__________ __________, mentre il
suocero di quest'ultimo, R__________ __________ risulta esserne un dipendente.
B. Il 13 dicembre 2016
la CO 1 ha chiesto alla RE 1 il pagamento come compenso per la domiciliazione
e il recapito dal 1° novembre 2015 al 31
dicembre 2016 di fr. 3780.– (fr. 3500.– corrispondenti al compenso
mensile di fr. 250.– per 14 mesi, più fr. 280.– per l'IVA all'8%) e il 1°
marzo 2017 le ha chiesto il pagamento per la domiciliazione del mese di
febbraio 2017 di fr. 270.–. Preso atto del mancato pagamento, il 24 aprile 2017
la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________94
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4050.– oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione. Nel
frattempo, il 1° febbraio 2017, la RE 1 ha trasferito il suo recapito in via __________
sempre a __________.
C. Il 16 maggio 2017 la CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per un
tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 volto a ottenere il pagamento di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile
2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al menzionato PE. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice
di pace ha rilasciato all'istante, il 19 settembre 2017, l'autorizzazione
ad agire (inc. E17-016).
D. Con petizione del 29 settembre 2017 la CO 1 ha
convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di
pace per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa. A un'udienza del 25 ottobre 2017 l'attrice
ha confermato le sue domande mentre la convenuta ha postulato il rigetto
della petizione. Il Giudice di pace ha fissato all'attrice un termine fino al
25 novembre 2017 per presentare una replica. In un memoriale del 20 novembre
2017 l'attrice ha confermato la sua posizione. Il 6 dicembre 2017 il Giudice di
pace ha notificato tale allegato alla convenuta assegnandole un termine fino al
10 gennaio 2018 per un'eventuale duplica con l'avvertenza che “qualora non
fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice deciderà in base
ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”. Statuendo l'11 giugno 2018
il Giudice di pace, ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice
fr. 4050.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2017, fr. 110.– per le spese di
conciliazione e fr. 73.30 per le spese esecutive, e rigettando in via definitiva
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di
fr. 225.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice
fr. 500.– per ripetibili. Adita l'11 luglio 2018 dalla convenuta con sentenza
del 18 febbraio 2019 questa Camera, preso atto del mancato dibattimento, ha annullato
la sentenza impugnata e ha ritornato gli atti al Giudice di pace per un nuovo
giudizio (inc.16.2018.34). Nel febbraio del 2020 la RE 1 ha modificato la sua ragione
sociale in RE 1.
E. Ripristinata
la litispendenza, al dibattimento del 9 dicembre 2020 le parti hanno confermato
le loro posizioni e hanno offerto prove. Contestualmente
la convenuta ha instato per la ricusa del Giudice di pace. Invitata a formulare
le domande da sottoporre ai testimoni “che differiscono sostanzialmente
da quelle già a suo tempo poste nell'ambito della procedura innanzi al Pretore
[tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________]”, la
convenuta ha riaffermato la pertinenza delle prove da lei offerte e ha ribadito
la richiesta di ricusa. L'8 marzo 2021 il Giudice di pace ha quindi fissato
alle parti un termine fino al 16 aprile 2021 per presentare conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 17 marzo 2021 l'attrice ha mantenuto le sue posizioni.
Il 3 aprile 2021 la convenuta ha proposto nuovamente di respingere la
petizione.
F. Statuendo
con decisione del 25 aprile 2021 il Giudice di pace, dopo avere respinto la
domanda di ricusa, ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare
all'attrice fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile
2017, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 250.–,
così come quelle della procedura di conciliazione di
fr. 110.– e quelle esecutive di fr. 73.30, sono state poste a
carico della convenuta tenuta a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili.
G. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio
2021 in cui chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e
di rinviare gli atti al primo giudice affinché assuma le prove da lei
offerte, o quanto meno di riformarlo nel senso di fissare in massimo a fr.
100.– al mese la pretesa dell'attrice. Il 6 settembre 2021 la CO 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il più
presto il 26 aprile 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 26
maggio 2021. Introdotto il giorno precedente il reclamo in esame è
pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato.
3.
Al reclamo la
convenuta allega copia di una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, in una causa tra l'attrice e un'altra
società riconducibile a G__________ __________ (inc. SE.2017.328) e copia della
sentenza di questa Camera del 10 maggio 2021 emessa su reclamo contro la decisione pretorile (inc. 16.2020.16). La prima
decisione è già agli atti di modo che la produzione è superflua. Quanto alla
seconda, essa è notoria a questa Camera, così come all'attrice. Nulla osta alla
trattazione del reclamo.
4.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, dopo avere respinto la domanda di ricusa
formulata dalla convenuta nei suoi confronti, ha accolto la pretesa
dell'attrice sostanzialmente per i motivi addotti dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, in una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 in una causa
analoga tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________.
Egli ha dapprima stabilito che il servizio di domiciliazione
societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna
forma speciale, che ha per oggetto il trasferimento della sede “di una società
presso gli uffici di un'altra società […] usualmente contro pagamento di un
corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposizione
d'infrastrutture come ad esempio uffici, telefoni, stampanti e fax, da parte
della società domiciliante”. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato
che la convenuta aveva effettivamente usufruito degli spazi messi
a disposizione dall'attrice e che le testimonianze assunte in quella sede,
segnatamente quella di S__________ __________, avevano smentito un accordo
riguardo alla gratuità della domiciliazione. Il Giudice di pace, poi, ha
rimproverato alla convenuta di avere semplicemente contestato la pretesa
dell'attrice senza avere provato la gratuità della domiciliazione. A suo
parere, infine, l'importo fatturato “appare
adeguato e dunque ammesso”. Donde l'accoglimento
della petizione.
5.
La RE 1 rimprovera
innanzitutto al Giudice di pace di non avere assunto le prove da lei offerte
volte ad accertare l'inesistenza di un contratto tra le parti e la gratuità
della domiciliazione pattuita con il suocero e
il cognato. Per la reclamante, “ammesso e non concesso” che la
fattispecie sia analoga a quella giudicata dal Pretore “allora tornano applicabili
le considerazioni giuridiche espresse dalla Camera dei reclami civile (inc.
16.2020.16) del 10.5.2021, che ha parzialmente accolto il reclamo interposto
dalla __________ SA, riformando sostanzialmente la sentenza della Pretura di
Lugano, sezione 3”. Essa fa valere quindi che non potendo provare la gratuità
della prestazione, il mandatario ha diritto a una remunerazione usuale, fissata
dal Tribunale d'appello in fr. 100.– mensili.
6.
Nella fattispecie, con
la reclamante si può convenire sull'incerta conduzione della procedura da parte
del primo giudice. Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva
offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________,
S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal
Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di
documenti. Il Giudice di pace “per rispetto del principio di celerità” ha chiesto alla
convenuta di trasmettere “le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che
non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter
valutare nel merito se oppure no citare i testi”. Per la convenuta la richiesta era
irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di
pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i
memoriali conclusivi.
Ora,
che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal
Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove
dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio
dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il
Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato
il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con
la sentenza impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere
sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta
contestava al Giudice di pace di non essersi
“mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”.
Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato.
7.
In concreto, ci si può esimere da tale sanzione
ove appena si pensi che la stessa reclamante chiede per finire di
limitare la pretesa avversaria a fr. 100.– mensili. Alla luce dei fatti addotti
dalle parti non può essere seriamente contestato che il caso in esame è
essenzialmente analogo al precedente giudicato da questa Camera e richiamato
dalla reclamante medesima (sentenza inc.
16.2020.16
del 10 maggio 2021). La
domiciliazione delle due società riconducibili a G__________ __________ presso
l'attrice, in cui erano attivi il suocero e il cognato di quest'ultimo, è
avvenuta nello stesso periodo, così come nello stesso periodo l'attrice ha
fatturato le sue prestazioni alle due società. Le contestazioni della convenuta
sono sostanzialmente le medesime esposte nell'altro precedente mentre le prove
da lei offerte non avrebbero verosimilmente apportato nuovi elementi ai fini
del giudizio.
Premesso ciò, una volta di più è indubbio che tra
le parti sia sorto un contratto di domiciliazione societaria, per il quale, relativamente alla remunerazione, si applicano per analogia le norme
del mandato (art. 394 cpv. 3 CO). Posto che oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce
la regola e la gratuità è l'eccezione, come nel precedente caso giudicato da
questa Camera, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato (inc. 16.2020.16 del 10 maggio
2021.
consid. 5). Se non che, nemmeno in
questa occasione le asserzioni della convenuta sono suscettibili di infondere
seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso (loc. cit., consid. 5c). Per quel che riguarda la remunerazione,
una volta di più l'attrice non ha dimostrato l'esistenza di un accordo sull'ammontare o sulla modalità di calcolo
sicché essa ha diritto a una mercede stabilita dal giudice seguendo i principi generali,
considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del
mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le
responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa
corrisponda ai servizi resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (loc. cit., consid. 6a).
Considerato che dagli atti, salvo la
messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, la domiciliante
null'altro ha dimostrato, una volta di più appare
proporzionata una mercede annua
di fr. 1200.–, oltre l'IVA. Ne segue che il reclamo, su questo
punto, si rivela fondato. Soccorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire
essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel
senso che la petizione dev'essere parzialmente accolta fissando la mercede in
favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–. In mancanza della prova di una precedente
messa in mora, gli interessi sono riconosciuti unicamente dalla data del
precetto esecutivo (24 aprile 2017).
8.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). La resistente si è bensì rimessa al giudizio di questa Camera ma il
procedimento comporta la riforma di una decisione che essa aveva chiesto e
ottenuto davanti al primo giudice (DTF 128 II 93 consid. 2b e 2c). Essa va chiamata
perciò ad assumere gli oneri processuali di questa sede. La reclamante
rivendica ripetibili per questa sede, ma non avendo fatto capo a un
patrocinatore essa avrebbe diritto – se mai – a un'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessata non ha reso verosimile
di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo di modo che non
soccorrono i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. L'esito
dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le ripetibili
di primo grado. L'attrice ottiene vittoria per due quinti e deve dunque
sopportare tre quinti degli oneri processuali. Per le medesime motivazioni
espresse poc'anzi si giustifica di non riconoscere alla convenuta un'indennità
d'inconvenienza.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così
riformata:
1. L'istanza di ricusa è respinta.
2. La
petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1, è condannata a versare alla
CO 1, l'importo di fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.
3.
L'opposizione interposta al PE no. __________94 dell'Ufficio
esecuzione di Lugano è respinta in via
definitiva limitatamente a tale importo.
4. Le spese
processuali con una tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare come di rito,
così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 110.–, sono
poste per tre quinti a carico dell'attrice e per due quinti a carico della
convenuta.
II. Le spese processuali del
reclamo di fr. 400.–, da anticipare dalla
reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
III. Notificazione a:
–
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.