Lexipedia

Decisione

16.2021.24

Responsabilità per atti illeciti: risarcimento danni e torto morale - onere dell'allegazione

23 marzo 2022Italiano23 min

decisione dell'11 ottobre 2019 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto CO

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.24

Lugano

23 marzo 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 maggio 2021 presentato da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 30 aprile 2021 dal

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.42 (responsabilità per atti illeciti) promossa

con petizione del 31 agosto 2020

nei confronti di

CO

1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 20 ottobre 2016 CO

1 si è recata sul luogo di lavoro di RE 1, che aveva una relazione con suo

marito, insultandola e afferrandole con forza un avanbraccio. Per questi fatti,

statuendo su opposizione a un decreto d'accusa del 24 luglio 2019, con

decisione dell'11 ottobre 2019 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto CO

1 colpevole per il reato di ingiuria ma l'ha prosciolta per quello di vie di

fatto, condannandola quindi a una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da

fr. 110.– l'una sospese condizionalmente e al pagamento di fr. 450.– per

tasse e spese senza assegnare indennità, ma rinviando l'accusatrice privata “al

competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento”. Tale decisione

è passata in giudicato.

B. Il 20

dicembre 2019 RE 1 ha chiesto a CO 1 il pagamento di complessivi

fr. 6333.90 a titolo di risarcimento, allegando la seguente tabella:

Data

Fattura di

Importo

15.11.2016

S__________ x dr. Ma__________

CHF

100.15

27.03.2019

S__________ x dr. M__________ e dr. A__________

CHF

881.75

27.03.2017

S__________ x dr. M__________

CHF

306.35

13.04.2017

S__________ x dr. M__________

CHF

104.30

11.05.2017

S__________ x dr. M__________

CHF

161.60

31.08.2018

S__________ x dr. Ma__________

CHF

10.50

28.06.2018

PA 1

CHF

1615.50

31.08.2018

Studio legale __________ e & __________-__________

CHF

624.00

19.11.2019

PA 1

CHF

1615.50

19.12.2018

Nota intermedia PA 1

CHF

714.25

Torto morale

CHF

200.00

Non

avendo CO 1 dato seguito alla sua richiesta, il 5 febbraio 2020 RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________21 dall'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona per ottenere

fr. 6333.90 oltre interessi al 5%

dal 31 gennaio 2020, indicando quale titolo di credito “risarcimento spese

sopportate a seguito di aggressione condannata con sentenza dell'11 ottobre

2019, spese legali e torto morale”, cui l'escussa ha interposto opposizione.

C. Il

13 febbraio 2020 RE 1 ha convenuto CO 1 per un

tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore del Distretto di Bellinzona volto

a ottenere la condanna dalla convenuta al pagamento di fr. 6333.90 oltre

interessi al 5% dal 31 gennaio 2020 quale risarcimento dei danni così come la

pronuncia del rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato

precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione dell'8 luglio 2020 la

convenuta non è comparsa, sicché il Segretario assessore, constatata l'impos­sibi­lità

di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante

l'autorizzazio­ne ad agire (inc.

CM.2020.23).

D. Con petizione del 31 agosto 2020 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere

quanto postulato in sede di conciliazione. Nelle sue osservazioni del 24

settembre 2020 CO 1 ha proposto di respingere la petizione, eccependo la

prescrizione dell'azione. Alle prime arringhe

del 10 novembre 2020 l'attrice ha ribadito le proprie richieste sulla scorta di

una replica scritta. Invitata a presentare una duplica scritta, nel suo

allegato del 24 novembre 2020 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista. All'udienza

del 12 gennaio 2021, indetta per la continuazione delle prime arringhe, le

parti, preso atto che le prove documentali – le uniche offerte – erano state assunte,

hanno proceduto seduta stante alla discussione

finale riaffermando le loro domande. Statuendo

con sentenza del 30 aprile 2021 il Pretore ag­giun­to ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali di complessivi fr. 600.– a carico dell'attrice,

tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1600.– per ripetibili.

E.

Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2021 in

cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso

di accogliere la petizione. Nelle sue os­ser­vazioni

dell'8 luglio 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

1.

CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dall'attrice il 5 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________4925

agli atti). Introdotto il 28 maggio 2021 il reclamo in esame è quindi ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo avere accertato che

l'azione in esame non era prescritta, ha constatato che la pretesa di

risarcimento, fondata sull'art. 41 CO, riguardava le spese mediche (fr. 1564.65),

i costi del patrocinio penale (fr. 5569.25),

e l'indennità per torto morale (fr. 200.–). In merito alle prime il primo giudice, preso atto che la pretesa si

fondava su una tabella (doc. E) da cui risultano costi riconducibili a

tre medici, su sei conteggi della Cassa malati S__________ emessi tra il 2

novembre 2016 il 14 agosto 2018 e su tre certificati medici, ha ritenuto che a

fronte delle contestazioni della convenuta sulla “rilevanza probatoria delle

attestazioni rese dai medici, la non necessità

– secondo l'esperienza generale della vita – di cure da parte di ben tre

diversi medici specialisti per il reato d'ingiuria oggetto della condanna,

l'assenza di giustificativi e la non corrispondenza tra i costi esposti in

causa e quelli in atti”, che la documentazione prodotta dell'attrice “per nulla

circostanziata” non era sufficiente per dimostrare il danno. Tanto più, egli ha

soggiunto, che dai conteggi delle prestazioni della Cassa malati S__________

allegati alla tabella “non vi è corrispondenza talora: né di date, né di periodo

di cura, né di importi”. Inoltre, a suo parere, l'attrice, oltre a chiedere il

pagamento di cure antecedenti il 20 ottobre 2016, non aveva provato la correlazione

tra le prestazioni mediche in questione e l'atto illecito (reato d'ingiuria).

Quanto ai certificati dei tre medici, per il Pretore aggiunto essi non

dimostrano che le cure si siano rese necessarie in seguito dell'aggressione

subita. In tali circostanze, la pretesa è stata respinta.

Relativamente al

risarcimento dei costi legali riconducibili al procedimento penale, fondato

sulle note professionali dello studio legale F__________ & __________ – __________

(fr. 624.–) e dell'avv. PA 1 (fr. 4345.25), il Pretore aggiunto, dopo

avere richiamato il principio per cui se il procedimento penale permette di ottenere delle

spese di patrocinio “non è più possibile chiedere il rimborso delle spese di

difesa in una successiva azione di responsabilità civile”, ha stabilito che, a

fronte delle contestazioni

della convenuta riguardanti

in particolare l'inutilità dell'assistenza di due patrocinatori e il fatto che

la loro assistenza si è estesa anche a reati per i quali è stata prosciolta,

non fosse provato il nesso di causalità. Né, egli ha soggiunto, era possibile

applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, questa norma non esonerando la parte lesa dal

fornire al giudice tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per

l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima.

Per quanto concerne infine il torto

morale, il primo giudice ha ritenuto che la sola eventualità per l'attrice di poter

aver patito un certo pregiudizio per quanto accadutole il 20 ottobre 2016 non

basta a provarne “una particolare sofferenza morale, ovvero quali effetti/concreti

(angosce, travaglio o tribolazioni) l'offesa abbia avuto sulla sua persona”. A

suo avviso “dall'istruttoria risulta che le sofferenze patite dall'attrice non

raggiungono le premesse, molto restrittive, fissate dall'art. 49 CO”, giacché l'attrice non solo “non ha precisato, né comprovato (…), che

soggettivamente la sofferenza patita sia stata grave

al punto da giustificare un risarcimento per torto morale” ma in occasione dell'interrogatorio reso nell'ambito del

processo penale il 23 febbraio 2017 essa aveva indicato che dalla convenuta

“sostanzialmente non pretendo nulla, desidero solo che questa donna non

m'importuni più”. Donde, in definitiva, il rigetto della petizione.

4.

Per quel che concerne la pretesa riferita alla rifusione delle spese

mediche, la reclamante censura in primo luogo l'opinione del Pretore aggiunto di

non avere ritenuto sufficiente la sola documentazione da lei presentata. A suo

avviso, egli ha erroneamente ritenuto valida la contestazione della convenuta

nonostante quest'ultima abbia contestato “in modo alquanto generico e senza

specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta” e non ha invece

considerato che la documentazione da lei prodotta prova che si era dovuta

sottoporre “a specifiche cure proprio in relazione all'evento del 20 ottobre

2016” così come “il costo che ha dovuto sopportare”. Essa rigetta inoltre il rimprovero

del primo giudice di non avere apportato la prova della correlazione tra le cure

mediche cui si è sottoposta e l'atto illecito subìto, considerando a torto a che “essendovi delle fatture riferite a delle

prestazioni mediche antecedenti i fatti del 20 ottobre 2016, viene a cadere

qualsivoglia legame di causalità”, giacché a suo dire “l'atteggiamento

ingiurioso” della convenuta nei sui confronti è “iniziato ben prima dei fatti

del 20 ottobre 2016, tanto che lei ha considerato giustamente i fatti del 20

ottobre 2016 quale goccia che ha fatto traboccare il vaso”. La reclamante critica altresì l'opinione del primo giudice secondo cui i certificati medici da

lei prodotti “non hanno valenza probatoria in punto al legame di causalità tra

i fatti del 20 ottobre 2016 e il suo stato di salute” e assevera che il primo

giudice avrebbe potuto bensì rivedere quanto richiesto ma non poteva “negare il

fatto che essa ha dovuto subire delle cure di natura psichiatrica a seguito dei

gravi comportamenti assunti dalla controparte, oltretutto reiterati e accertati

dal giudice penale”.

a) Secondo

l'art. 41 CO

chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con

intenzione, sia per negligenza od imprudenza. La responsabilità per atto

illecito presuppone cumulativamente l'esistenza di un atto illecito, di una colpa

del responsabile, di un danno e di un nesso causale naturale e adeguato tra

l'atto illecito e il danno. Vi è causalità naturale tra due eventi quando,

senza il primo, il secondo non si sarebbe verificato; non è necessario che

l'evento in questione sia la causa unica o immediata del risultato. L'esistenza

di un nesso causale naturale tra il fatto generatore della responsabilità e il

danno è una questione di fatto che il giudice decide secondo il grado della

verosimiglianza preponderante quando, per la natura stessa del caso, una prova

certa non è possibile o non può essere ragionevolmente richiesta a chi ha

l'onere della prova (DTF 143 III 249 consid. 3.7; 133 III 88 consid. 4.2.2; più

recentemente sentenza 4A_133/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 9.1.1). Esiste

invece un rapporto di causalità adeguata, che è una questione di diritto, quando

un determinato comportamento, secondo l'ordinario andamento delle cose e

l'esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello

che si è prodotto (DTF 143 III 250 consid. 3.7; più recentemente sentenza 4A_133/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 9.1.2; cfr. anche II

CCA, sentenza inc. 12.2019.198 del 10 marzo 2021 consid. 20). L'art. 46 cpv. 1

CO prevede, in particolare, che la vittima di lesioni corporali, intese come

lesioni all'integrità fisica e psichica (Werro

in: Commentaire romand,

Droit des obligations I, Basilea 2006, n. 1 e 3 ad art. 46; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berna 2012, § 1499,

pag. 509) ha diritto al rimborso delle spese a lei cagionate, tra cui rientrano

le spese di trattamenti medici (Werro,

op. cit. n. 6 ad art. 46; Fellmann/Kottmann,

op. cit., § 1505, pag. 511).

b) Dal profilo procedurale quando, come in concreto, è

applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), è compito delle parti

addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere

di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i

fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione). Il giudice, anche

in procedura semplificata ove ha un obbligo d'interpello qualificato (art. 247

cpv. 1 CPC; DTF 141 III 575 consid. 2.3.1), non può supplire a negligenze

processuali delle parti e suggerire quindi fatti che una parte non avrebbe

addotto spontaneamente (DTF 146 III 415 consid. 4.2; v. anche CCR sentenza inc.

16.2019.22

del 22 ottobre 2019 consid. 6).

I

fatti giuridicamente rilevanti devono essere sufficientemente motivati (onere

di sostanziare le allegazioni) affinché da un lato il convenuto possa motivare la sua

contestazione e fornire eventuali controprove e dall'altro il giudice possa

stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati

(art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1; v. anche CCR, sentenza

inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020 consid. 7a). Le esigenze circa il contenuto e

l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli

elementi costitutivi della norma applicabile, così come dalla posizione assunta

in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti

concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da

permettere al convenuto di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali

contro prove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto

a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell'allegazione di ogni

fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie

per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid.

5.2.1.1; cfr. anche II CCA, sentenza inc. 12.2020.1 del 24 marzo 2021 consid. 4).

c) In

concreto, è incontestato che spettava a RE 1, in quanto parte danneggiata,

provare i presupposti della sua azione risarcitoria (atto illecito, colpa, danno e causalità). Ora, con la petizione l'attrice, ripercorsi i fatti per

i quali la

convenuta era stata condannata per ingiuria, ha asserito di avere

chiesto invano alla controparte l'11 ottobre 2019 di pagarle “complessivi

fr. 6333.90, compiegando pure i giustificativi del caso”. Richiamato

l'art. 41 CO, essa ha poi addotto che l'atteggiamento della convenuta è

“manifestamente lesivo della sua personalità” e “non v'è pertanto discussione

circa il carattere illecito del suo agire, così come della sua colpa,

caratterizzato dall'intenzionalità del suo grave comportamento. Parimenti il

danno lamentato, sostanziato dall'annessa documentazione, appare

indiscutibilmente in palese legame di causalità con l'agire penalmente

rilevante della convenuta. Ne deriva che, in concreto, sussistono evidentemente

le premesse per una richiesta di risarcimento” di fr. 6333.90, “così come

descritto nella tabella di cui a plico doc. D (recte E)”.

Preso

atto delle contestazioni della convenuta riferite in particolare alla

violazione dell'onere d'allegazione e all'assenza di un nesso di causalità tra i fatti del 20

ottobre 2016 e le prestazioni mediche cui l'attrice si era sottoposta, con la replica quest'ultima

ha sostenuto che l'aggressione le aveva “provocato, per un lungo periodo,

ansie, paure ed insonnie che hanno dovuto essere curate da specialisti”, di

essere tuttora in cura dal dott. Ma__________, che la stessa era

stata in cura dalla psichiatra __________ M__________ “per far fronte allo

stato di grave disagio”, che recandosi sul suo posto di lavoro la convenuta l'aveva

messa in serio imbarazzo, che “l'increscioso episodio l'ha segnata in maniera

importante e duratura ... tanto da rendere necessaria una cura medica che

perdura ancora oggi” e che l'episodio del 20 ottobre 2016 “consiste in uno fra

i tanti attacchi verbali ingiuriosi ad opera della convenuta”. In duplica la

convenuta ha sostanzialmente ribadito la sua contestazione.

d) Da

quanto precede si può effettivamente ritenere che, per quel che è

dell'intervento di __________ A__________, l'attrice non ha addotto alcuna

motivazione né giustificazione medica sicché già per tale ragione la pretesa di

rifusione delle prestazioni di tale operatore non può essere accolta. Quanto al

medico di fiducia dott. __________ Ma__________, la pretesa di rifusione si

riferisce a una prestazione del 26 settembre 2016 e una del 19 luglio 2018,

senza che l'attrice abbia però addotto quale nesso vi sia con l'episodio

avvenuto il 20 ottobre 2016 non bastando un generico accenno a perduranti strascichi.

Carente di allegazione, anche al riguardo, la pretesa non merita tutela. Più

delicata è la pretesa riferita all'intervento della psicoterapeuta __________ M__________,

al cui proposito l'allegazione riassunta poc'anzi (sopra consid. c), appare

sufficiente sotto il profilo del relativo onere. La pretesa, poi, si fonda sui

conteggi della cassa malati S__________, dai quali risulta che le prestazioni

della professionista non sono state assunte dall'assicuratore ma sono state

poste a carico dell'assicurata (doc. E). Certo,

agli atti non figurano le note della psicoterapeuta, ma non può seriamente

essere messo in dubbio che sulla scorta dei conteggi le prestazioni in

questione erano a carico dell'attrice, in tutti i casi l'importo massimo della franchigia non essendo ancora stato

raggiunto. Non si disconosce che un conteggio, quello del 12 aprile

2017, sia successivo alla fine della terapia

(23 febbraio 2017: doc. L) né che, verosimilmente per un errore di battitura,

la tabella riassuntiva riporta date che non trovano riscontri nei conteggi della

cassa malati. Resta il fatto che ciò non mette in dubbio la credibilità delle

altre prestazioni della dott. __________ M__________ riferite all'intervento

terapeutico dal 14 novembre 2016 al 23 febbraio 2017. E che lo stato di

malessere psicologico sia riconducibile all'episodio del 20 ottobre 2016

risulta sufficientemente attestato dai certificati medici agli atti (doc. K e

L). Sotto questo profilo, la reiezione da parte del primo giudice della pretesa

in mancanza di dimostrazioni del nesso di causalità tra la terapia e l'atto

illecito, risulta arbitraria.

5.

Riguardo alle pretese di risarcimento delle spese di patrocinio penale,

la reclamante ritiene che il Pretore aggiunto sia incorso in “una manifesta

violazione del diritto”, perché avendo prodotto delle note dettagliate dei suoi

patrocinatori, egli non poteva respingere le sue pretese o quanto meno non

poteva farlo integralmente, potendo egli tutt'al più avere “da ridire sull'effettiva

necessità di alcune prestazioni o sul costo delle stesse”. Nella fattispecie, è

indubbio che nella decisione emessa l'11 ottobre 2019 dalla Pretura

penale all'accusatrice privata non è stata riconosciuta alcuna indennità (doc.

D). Come sottolineato dal

primo giudice, il quale però non ne ha tratto le debite conseguenze, se un tale procedimento permette di ottenere ripetibili,

anche se secondo una tariffa, non è più possibile far valere un diritto al

rimborso delle spese di assistenza in una successiva azione di responsabilità

civile. Detto altrimenti, con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità

per ripetibili, quella parte non potrà far valere le spe­se di assistenza

legale (come posta del danno) in una successiva azione civile.

In

un procedimento penale, l'accusatore privato può far valere la rifusione delle

spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato

(art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la parte vittoriosa deve sì

accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel contempo è

esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità del suo

danno. L'accusatore privato non è invero obbligato a presentare una richiesta

per ottenere il pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può

pertanto decidere di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo

legittima poi a ottenere il risarcimento del corrispondente “danno” in una

successiva azione civile. Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui

la parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte

dell'imputato per le spese necessarie sostenute nel procedimento (CCR, sentenza

inc. 16.2019.61 del 30 novembre 2020 consid. 13b con rinvii; v. anche Moreillon/Parein-Reymond, Code de

procédure pénale, 2ª edizione, n. 3 ad art. 433).

Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice

avrebbe quindi potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo

stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del

suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei

confronti della convenuta (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede

civile non è più ammissibile. Né le spese sostenute

dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP costituiscono

una pretesa di natura civile che egli può far valere “al competente

foro”,

(sentenza del Tribunale federale 6B_249/2021

del 13 settembre 2021 consid. 6.2 con rinvii). Ne segue che, nel risultato, la decisione del Pretore

aggiunto resiste alla critica.

6.

La reclamante lamenta poi il mancato

riconoscimento di un'indennità per torto morale, rilevando che “quantunque la

lesione alla personalità debba essere di una certa gravità, il torto morale è

ammesso se la lesione è soggettivamente percepita dal danneggiato come

sufficientemente grave da far apparire legittimo che una persona, in simili

circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento”. Essa sostiene

inoltre che “nel decidere di vedere tutelata la propria personalità e la

propria onorabilità, rivolgendosi alla giustizia, di fatto non v'è chi non veda

come nel caso concreto i presupposti per ammettere una gravità tale da

giustificare un indennizzo a titolo di torto morale andavano ammessi”. Per la

reclamante, infine, “l'atteggiamento di rilevanza penale” della controparte,

dal profilo soggettivo rientra sicuramente nei criteri previsti dalla

giurisprudenza; l'aggressione subita, svoltasi nello studio medico dove lavora,

“provocando una scena di imbarazzo indicibile” e mettendola a disagio nei

confronti dei presenti. Se non che, così argomentando l'interessata non si

confronta neppure di scorcio con le due motivazioni del primo giudice, secondo

cui da un lato essa non aveva allegato né dimostrato “che soggettivamente la

sofferenza patita sia stata grave al punto da giustificare un risarcimento per

torto morale” e d'altro lato che in occasione dell'interrogatorio 23 febbraio

2017.

in sede penale essa aveva dichiarato di “non pretendere nulla [dalla

convenuta] e di desiderare solo di non essere più importunata”. Perché tali

motivazioni sarebbero errate l'interessata non spiega. Sprovvisto di un'adeguata

motivazione (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo è

dunque irricevibile.

7.

La reclamante, infine, contesta l'ammontare delle ripetibili riconosciute

alla convenuta, definendo “paradossale la decisione … perché da vittima (…)

diverrebbe di fatto debitrice di fr. 1600.– dovuti a titolo di ripetibili,

in applicazione del principio dei due pesi e delle due misure”. In realtà, a

prescindere dal fatto che essa trascura i principi della soccombenza posti

dall'art. 106 cpv. 1 CPC che seguono l'esito della procedura, così argomentando

essa nemmeno pretende che il primo giudice avrebbe dovuto fa capo a motivi di

equità. Ad ogni modo, essendo incontestato che la petizione è stata respinta, la

convenuta, risultata vittoriosa, ha diritto a ottenere un'indennità per ripetibili

(art. 106 cpv. 1 CPC e art. 95 cpv. 3 CPC). E dandosi un

valore litigioso di fr. 6333.90, nella fattispecie il regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(RL 178.310) consentiva al

Pretore aggiunto di attribuire alla parte vittoriosa un'indennità per

ripetibili tra il 15% e il 25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del

regolamento) cui va poi aggiunto il 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento)

e l'IVA (7.8%), per un importo variante tra fr. 1126.– e fr. 1876.–

arrotondati. Considerato che una causa come

quella in esame può definirsi di media difficoltà e complessità e che il

patrocinatore della convenuta ha dovuto redigere due allegati e partecipare a due

udienze, all'atto pratico l'indennità per ripetibili di fr. 1600.– corrisponde grosso

modo all'applicazione dell'aliquota

media del

20% oltre alle spese e I'IVA. L'indennità stabilita dal Pretore aggiunto rientra dunque nella tariffa. Anche al riguardo il reclamo è quindi destituito di

consistenza.

8.

In definitiva, il reclamo deve essere parzialmente

accolto nel senso che si giustifica riconoscere all'attrice la rifusione di

spese mediche per complessivi fr. 1262.40 (fr. 851.75 + fr. 306.35 +

fr. 104.30). Le spese

processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel

complesso, si giustifica così che l'attrice sopporti cinque sesti degli oneri,

mentre il resto va posto a carico della convenuta. Patrocinata da un legale, quest'ultima

ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti

dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese e le

ripetibili di primo grado seguono il medesimo riparto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile il reclamo è

parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che AO 2è condannata a versare a RE

1 fr. 1262.40 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2020.

2. È rigettata in via definitiva fino a concorrenza di fr. 1262.40 con

interessi al 5% dal 31 gennaio 2020 l'opposizione sollevata da CO 1 al

precetto esecutivo n. __________21 notificatogli dall'Ufficio di

esecuzione di Bellinzona.

3. Le spese

processuali di complessivi fr. 600.–, da anticipare dall'attrice, sono poste

per cinque sesti a carico di quest'ultima e per

il resto a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1100.–

per ripetibili ridotte.

II. Le spese del reclamo di fr. 600.– da anticipare da RE 1,

sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di

CO 1, alla quale la reclamante

rifonderà fr. 600.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.