16.2021.24
Responsabilità per atti illeciti: risarcimento danni e torto morale - onere dell'allegazione
23 marzo 2022Italiano23 min
decisione dell'11 ottobre 2019 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto CO
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.24
Lugano
23 marzo 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 maggio 2021 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 aprile 2021 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.42 (responsabilità per atti illeciti) promossa
con petizione del 31 agosto 2020
nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 20 ottobre 2016 CO
1 si è recata sul luogo di lavoro di RE 1, che aveva una relazione con suo
marito, insultandola e afferrandole con forza un avanbraccio. Per questi fatti,
statuendo su opposizione a un decreto d'accusa del 24 luglio 2019, con
decisione dell'11 ottobre 2019 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto CO
1 colpevole per il reato di ingiuria ma l'ha prosciolta per quello di vie di
fatto, condannandola quindi a una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da
fr. 110.– l'una sospese condizionalmente e al pagamento di fr. 450.– per
tasse e spese senza assegnare indennità, ma rinviando l'accusatrice privata “al
competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento”. Tale decisione
è passata in giudicato.
B. Il 20
dicembre 2019 RE 1 ha chiesto a CO 1 il pagamento di complessivi
fr. 6333.90 a titolo di risarcimento, allegando la seguente tabella:
Data
Fattura di
Importo
15.11.2016
S__________ x dr. Ma__________
CHF
100.15
27.03.2019
S__________ x dr. M__________ e dr. A__________
CHF
881.75
27.03.2017
S__________ x dr. M__________
CHF
306.35
13.04.2017
S__________ x dr. M__________
CHF
104.30
11.05.2017
S__________ x dr. M__________
CHF
161.60
31.08.2018
S__________ x dr. Ma__________
CHF
10.50
28.06.2018
PA 1
CHF
1615.50
31.08.2018
Studio legale __________ e & __________-__________
CHF
624.00
19.11.2019
PA 1
CHF
1615.50
19.12.2018
Nota intermedia PA 1
CHF
714.25
Torto morale
CHF
200.00
Non
avendo CO 1 dato seguito alla sua richiesta, il 5 febbraio 2020 RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________21 dall'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona per ottenere
fr. 6333.90 oltre interessi al 5%
dal 31 gennaio 2020, indicando quale titolo di credito “risarcimento spese
sopportate a seguito di aggressione condannata con sentenza dell'11 ottobre
2019, spese legali e torto morale”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
C. Il
13 febbraio 2020 RE 1 ha convenuto CO 1 per un
tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore del Distretto di Bellinzona volto
a ottenere la condanna dalla convenuta al pagamento di fr. 6333.90 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2020 quale risarcimento dei danni così come la
pronuncia del rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione dell'8 luglio 2020 la
convenuta non è comparsa, sicché il Segretario assessore, constatata l'impossibilità
di conciliare le parti, ha rilasciato seduta stante all'istante
l'autorizzazione ad agire (inc.
CM.2020.23).
D. Con petizione del 31 agosto 2020 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere
quanto postulato in sede di conciliazione. Nelle sue osservazioni del 24
settembre 2020 CO 1 ha proposto di respingere la petizione, eccependo la
prescrizione dell'azione. Alle prime arringhe
del 10 novembre 2020 l'attrice ha ribadito le proprie richieste sulla scorta di
una replica scritta. Invitata a presentare una duplica scritta, nel suo
allegato del 24 novembre 2020 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista. All'udienza
del 12 gennaio 2021, indetta per la continuazione delle prime arringhe, le
parti, preso atto che le prove documentali – le uniche offerte – erano state assunte,
hanno proceduto seduta stante alla discussione
finale riaffermando le loro domande. Statuendo
con sentenza del 30 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,
ponendo le spese processuali di complessivi fr. 600.– a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1600.– per ripetibili.
E.
Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2021 in
cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso
di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni
dell'8 luglio 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dall'attrice il 5 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________4925
agli atti). Introdotto il 28 maggio 2021 il reclamo in esame è quindi ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo avere accertato che
l'azione in esame non era prescritta, ha constatato che la pretesa di
risarcimento, fondata sull'art. 41 CO, riguardava le spese mediche (fr. 1564.65),
i costi del patrocinio penale (fr. 5569.25),
e l'indennità per torto morale (fr. 200.–). In merito alle prime il primo giudice, preso atto che la pretesa si
fondava su una tabella (doc. E) da cui risultano costi riconducibili a
tre medici, su sei conteggi della Cassa malati S__________ emessi tra il 2
novembre 2016 il 14 agosto 2018 e su tre certificati medici, ha ritenuto che a
fronte delle contestazioni della convenuta sulla “rilevanza probatoria delle
attestazioni rese dai medici, la non necessità
– secondo l'esperienza generale della vita – di cure da parte di ben tre
diversi medici specialisti per il reato d'ingiuria oggetto della condanna,
l'assenza di giustificativi e la non corrispondenza tra i costi esposti in
causa e quelli in atti”, che la documentazione prodotta dell'attrice “per nulla
circostanziata” non era sufficiente per dimostrare il danno. Tanto più, egli ha
soggiunto, che dai conteggi delle prestazioni della Cassa malati S__________
allegati alla tabella “non vi è corrispondenza talora: né di date, né di periodo
di cura, né di importi”. Inoltre, a suo parere, l'attrice, oltre a chiedere il
pagamento di cure antecedenti il 20 ottobre 2016, non aveva provato la correlazione
tra le prestazioni mediche in questione e l'atto illecito (reato d'ingiuria).
Quanto ai certificati dei tre medici, per il Pretore aggiunto essi non
dimostrano che le cure si siano rese necessarie in seguito dell'aggressione
subita. In tali circostanze, la pretesa è stata respinta.
Relativamente al
risarcimento dei costi legali riconducibili al procedimento penale, fondato
sulle note professionali dello studio legale F__________ & __________ – __________
(fr. 624.–) e dell'avv. PA 1 (fr. 4345.25), il Pretore aggiunto, dopo
avere richiamato il principio per cui se il procedimento penale permette di ottenere delle
spese di patrocinio “non è più possibile chiedere il rimborso delle spese di
difesa in una successiva azione di responsabilità civile”, ha stabilito che, a
fronte delle contestazioni
della convenuta riguardanti
in particolare l'inutilità dell'assistenza di due patrocinatori e il fatto che
la loro assistenza si è estesa anche a reati per i quali è stata prosciolta,
non fosse provato il nesso di causalità. Né, egli ha soggiunto, era possibile
applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, questa norma non esonerando la parte lesa dal
fornire al giudice tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per
l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima.
Per quanto concerne infine il torto
morale, il primo giudice ha ritenuto che la sola eventualità per l'attrice di poter
aver patito un certo pregiudizio per quanto accadutole il 20 ottobre 2016 non
basta a provarne “una particolare sofferenza morale, ovvero quali effetti/concreti
(angosce, travaglio o tribolazioni) l'offesa abbia avuto sulla sua persona”. A
suo avviso “dall'istruttoria risulta che le sofferenze patite dall'attrice non
raggiungono le premesse, molto restrittive, fissate dall'art. 49 CO”, giacché l'attrice non solo “non ha precisato, né comprovato (…), che
soggettivamente la sofferenza patita sia stata grave
al punto da giustificare un risarcimento per torto morale” ma in occasione dell'interrogatorio reso nell'ambito del
processo penale il 23 febbraio 2017 essa aveva indicato che dalla convenuta
“sostanzialmente non pretendo nulla, desidero solo che questa donna non
m'importuni più”. Donde, in definitiva, il rigetto della petizione.
4.
Per quel che concerne la pretesa riferita alla rifusione delle spese
mediche, la reclamante censura in primo luogo l'opinione del Pretore aggiunto di
non avere ritenuto sufficiente la sola documentazione da lei presentata. A suo
avviso, egli ha erroneamente ritenuto valida la contestazione della convenuta
nonostante quest'ultima abbia contestato “in modo alquanto generico e senza
specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta” e non ha invece
considerato che la documentazione da lei prodotta prova che si era dovuta
sottoporre “a specifiche cure proprio in relazione all'evento del 20 ottobre
2016” così come “il costo che ha dovuto sopportare”. Essa rigetta inoltre il rimprovero
del primo giudice di non avere apportato la prova della correlazione tra le cure
mediche cui si è sottoposta e l'atto illecito subìto, considerando a torto a che “essendovi delle fatture riferite a delle
prestazioni mediche antecedenti i fatti del 20 ottobre 2016, viene a cadere
qualsivoglia legame di causalità”, giacché a suo dire “l'atteggiamento
ingiurioso” della convenuta nei sui confronti è “iniziato ben prima dei fatti
del 20 ottobre 2016, tanto che lei ha considerato giustamente i fatti del 20
ottobre 2016 quale goccia che ha fatto traboccare il vaso”. La reclamante critica altresì l'opinione del primo giudice secondo cui i certificati medici da
lei prodotti “non hanno valenza probatoria in punto al legame di causalità tra
i fatti del 20 ottobre 2016 e il suo stato di salute” e assevera che il primo
giudice avrebbe potuto bensì rivedere quanto richiesto ma non poteva “negare il
fatto che essa ha dovuto subire delle cure di natura psichiatrica a seguito dei
gravi comportamenti assunti dalla controparte, oltretutto reiterati e accertati
dal giudice penale”.
a) Secondo
l'art. 41 CO
chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con
intenzione, sia per negligenza od imprudenza. La responsabilità per atto
illecito presuppone cumulativamente l'esistenza di un atto illecito, di una colpa
del responsabile, di un danno e di un nesso causale naturale e adeguato tra
l'atto illecito e il danno. Vi è causalità naturale tra due eventi quando,
senza il primo, il secondo non si sarebbe verificato; non è necessario che
l'evento in questione sia la causa unica o immediata del risultato. L'esistenza
di un nesso causale naturale tra il fatto generatore della responsabilità e il
danno è una questione di fatto che il giudice decide secondo il grado della
verosimiglianza preponderante quando, per la natura stessa del caso, una prova
certa non è possibile o non può essere ragionevolmente richiesta a chi ha
l'onere della prova (DTF 143 III 249 consid. 3.7; 133 III 88 consid. 4.2.2; più
recentemente sentenza 4A_133/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 9.1.1). Esiste
invece un rapporto di causalità adeguata, che è una questione di diritto, quando
un determinato comportamento, secondo l'ordinario andamento delle cose e
l'esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello
che si è prodotto (DTF 143 III 250 consid. 3.7; più recentemente sentenza 4A_133/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 9.1.2; cfr. anche II
CCA, sentenza inc. 12.2019.198 del 10 marzo 2021 consid. 20). L'art. 46 cpv. 1
CO prevede, in particolare, che la vittima di lesioni corporali, intese come
lesioni all'integrità fisica e psichica (Werro
in: Commentaire romand,
Droit des obligations I, Basilea 2006, n. 1 e 3 ad art. 46; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berna 2012, § 1499,
pag. 509) ha diritto al rimborso delle spese a lei cagionate, tra cui rientrano
le spese di trattamenti medici (Werro,
op. cit. n. 6 ad art. 46; Fellmann/Kottmann,
op. cit., § 1505, pag. 511).
b) Dal profilo procedurale quando, come in concreto, è
applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), è compito delle parti
addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere
di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i
fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione). Il giudice, anche
in procedura semplificata ove ha un obbligo d'interpello qualificato (art. 247
cpv. 1 CPC; DTF 141 III 575 consid. 2.3.1), non può supplire a negligenze
processuali delle parti e suggerire quindi fatti che una parte non avrebbe
addotto spontaneamente (DTF 146 III 415 consid. 4.2; v. anche CCR sentenza inc.
16.2019.22
del 22 ottobre 2019 consid. 6).
I
fatti giuridicamente rilevanti devono essere sufficientemente motivati (onere
di sostanziare le allegazioni) affinché da un lato il convenuto possa motivare la sua
contestazione e fornire eventuali controprove e dall'altro il giudice possa
stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati
(art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1; v. anche CCR, sentenza
inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020 consid. 7a). Le esigenze circa il contenuto e
l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli
elementi costitutivi della norma applicabile, così come dalla posizione assunta
in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti
concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da
permettere al convenuto di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali
contro prove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto
a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell'allegazione di ogni
fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie
per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid.
5.2.1.1; cfr. anche II CCA, sentenza inc. 12.2020.1 del 24 marzo 2021 consid. 4).
c) In
concreto, è incontestato che spettava a RE 1, in quanto parte danneggiata,
provare i presupposti della sua azione risarcitoria (atto illecito, colpa, danno e causalità). Ora, con la petizione l'attrice, ripercorsi i fatti per
i quali la
convenuta era stata condannata per ingiuria, ha asserito di avere
chiesto invano alla controparte l'11 ottobre 2019 di pagarle “complessivi
fr. 6333.90, compiegando pure i giustificativi del caso”. Richiamato
l'art. 41 CO, essa ha poi addotto che l'atteggiamento della convenuta è
“manifestamente lesivo della sua personalità” e “non v'è pertanto discussione
circa il carattere illecito del suo agire, così come della sua colpa,
caratterizzato dall'intenzionalità del suo grave comportamento. Parimenti il
danno lamentato, sostanziato dall'annessa documentazione, appare
indiscutibilmente in palese legame di causalità con l'agire penalmente
rilevante della convenuta. Ne deriva che, in concreto, sussistono evidentemente
le premesse per una richiesta di risarcimento” di fr. 6333.90, “così come
descritto nella tabella di cui a plico doc. D (recte E)”.
Preso
atto delle contestazioni della convenuta riferite in particolare alla
violazione dell'onere d'allegazione e all'assenza di un nesso di causalità tra i fatti del 20
ottobre 2016 e le prestazioni mediche cui l'attrice si era sottoposta, con la replica quest'ultima
ha sostenuto che l'aggressione le aveva “provocato, per un lungo periodo,
ansie, paure ed insonnie che hanno dovuto essere curate da specialisti”, di
essere tuttora in cura dal dott. Ma__________, che la stessa era
stata in cura dalla psichiatra __________ M__________ “per far fronte allo
stato di grave disagio”, che recandosi sul suo posto di lavoro la convenuta l'aveva
messa in serio imbarazzo, che “l'increscioso episodio l'ha segnata in maniera
importante e duratura ... tanto da rendere necessaria una cura medica che
perdura ancora oggi” e che l'episodio del 20 ottobre 2016 “consiste in uno fra
i tanti attacchi verbali ingiuriosi ad opera della convenuta”. In duplica la
convenuta ha sostanzialmente ribadito la sua contestazione.
d) Da
quanto precede si può effettivamente ritenere che, per quel che è
dell'intervento di __________ A__________, l'attrice non ha addotto alcuna
motivazione né giustificazione medica sicché già per tale ragione la pretesa di
rifusione delle prestazioni di tale operatore non può essere accolta. Quanto al
medico di fiducia dott. __________ Ma__________, la pretesa di rifusione si
riferisce a una prestazione del 26 settembre 2016 e una del 19 luglio 2018,
senza che l'attrice abbia però addotto quale nesso vi sia con l'episodio
avvenuto il 20 ottobre 2016 non bastando un generico accenno a perduranti strascichi.
Carente di allegazione, anche al riguardo, la pretesa non merita tutela. Più
delicata è la pretesa riferita all'intervento della psicoterapeuta __________ M__________,
al cui proposito l'allegazione riassunta poc'anzi (sopra consid. c), appare
sufficiente sotto il profilo del relativo onere. La pretesa, poi, si fonda sui
conteggi della cassa malati S__________, dai quali risulta che le prestazioni
della professionista non sono state assunte dall'assicuratore ma sono state
poste a carico dell'assicurata (doc. E). Certo,
agli atti non figurano le note della psicoterapeuta, ma non può seriamente
essere messo in dubbio che sulla scorta dei conteggi le prestazioni in
questione erano a carico dell'attrice, in tutti i casi l'importo massimo della franchigia non essendo ancora stato
raggiunto. Non si disconosce che un conteggio, quello del 12 aprile
2017, sia successivo alla fine della terapia
(23 febbraio 2017: doc. L) né che, verosimilmente per un errore di battitura,
la tabella riassuntiva riporta date che non trovano riscontri nei conteggi della
cassa malati. Resta il fatto che ciò non mette in dubbio la credibilità delle
altre prestazioni della dott. __________ M__________ riferite all'intervento
terapeutico dal 14 novembre 2016 al 23 febbraio 2017. E che lo stato di
malessere psicologico sia riconducibile all'episodio del 20 ottobre 2016
risulta sufficientemente attestato dai certificati medici agli atti (doc. K e
L). Sotto questo profilo, la reiezione da parte del primo giudice della pretesa
in mancanza di dimostrazioni del nesso di causalità tra la terapia e l'atto
illecito, risulta arbitraria.
5.
Riguardo alle pretese di risarcimento delle spese di patrocinio penale,
la reclamante ritiene che il Pretore aggiunto sia incorso in “una manifesta
violazione del diritto”, perché avendo prodotto delle note dettagliate dei suoi
patrocinatori, egli non poteva respingere le sue pretese o quanto meno non
poteva farlo integralmente, potendo egli tutt'al più avere “da ridire sull'effettiva
necessità di alcune prestazioni o sul costo delle stesse”. Nella fattispecie, è
indubbio che nella decisione emessa l'11 ottobre 2019 dalla Pretura
penale all'accusatrice privata non è stata riconosciuta alcuna indennità (doc.
D). Come sottolineato dal
primo giudice, il quale però non ne ha tratto le debite conseguenze, se un tale procedimento permette di ottenere ripetibili,
anche se secondo una tariffa, non è più possibile far valere un diritto al
rimborso delle spese di assistenza in una successiva azione di responsabilità
civile. Detto altrimenti, con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità
per ripetibili, quella parte non potrà far valere le spese di assistenza
legale (come posta del danno) in una successiva azione civile.
In
un procedimento penale, l'accusatore privato può far valere la rifusione delle
spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato
(art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la parte vittoriosa deve sì
accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel contempo è
esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità del suo
danno. L'accusatore privato non è invero obbligato a presentare una richiesta
per ottenere il pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può
pertanto decidere di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo
legittima poi a ottenere il risarcimento del corrispondente “danno” in una
successiva azione civile. Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui
la parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte
dell'imputato per le spese necessarie sostenute nel procedimento (CCR, sentenza
inc. 16.2019.61 del 30 novembre 2020 consid. 13b con rinvii; v. anche Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, 2ª edizione, n. 3 ad art. 433).
Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice
avrebbe quindi potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo
stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del
suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei
confronti della convenuta (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede
civile non è più ammissibile. Né le spese sostenute
dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP costituiscono
una pretesa di natura civile che egli può far valere “al competente
foro”,
(sentenza del Tribunale federale 6B_249/2021
del 13 settembre 2021 consid. 6.2 con rinvii). Ne segue che, nel risultato, la decisione del Pretore
aggiunto resiste alla critica.
6.
La reclamante lamenta poi il mancato
riconoscimento di un'indennità per torto morale, rilevando che “quantunque la
lesione alla personalità debba essere di una certa gravità, il torto morale è
ammesso se la lesione è soggettivamente percepita dal danneggiato come
sufficientemente grave da far apparire legittimo che una persona, in simili
circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento”. Essa sostiene
inoltre che “nel decidere di vedere tutelata la propria personalità e la
propria onorabilità, rivolgendosi alla giustizia, di fatto non v'è chi non veda
come nel caso concreto i presupposti per ammettere una gravità tale da
giustificare un indennizzo a titolo di torto morale andavano ammessi”. Per la
reclamante, infine, “l'atteggiamento di rilevanza penale” della controparte,
dal profilo soggettivo rientra sicuramente nei criteri previsti dalla
giurisprudenza; l'aggressione subita, svoltasi nello studio medico dove lavora,
“provocando una scena di imbarazzo indicibile” e mettendola a disagio nei
confronti dei presenti. Se non che, così argomentando l'interessata non si
confronta neppure di scorcio con le due motivazioni del primo giudice, secondo
cui da un lato essa non aveva allegato né dimostrato “che soggettivamente la
sofferenza patita sia stata grave al punto da giustificare un risarcimento per
torto morale” e d'altro lato che in occasione dell'interrogatorio 23 febbraio
2017.
in sede penale essa aveva dichiarato di “non pretendere nulla [dalla
convenuta] e di desiderare solo di non essere più importunata”. Perché tali
motivazioni sarebbero errate l'interessata non spiega. Sprovvisto di un'adeguata
motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo è
dunque irricevibile.
7.
La reclamante, infine, contesta l'ammontare delle ripetibili riconosciute
alla convenuta, definendo “paradossale la decisione … perché da vittima (…)
diverrebbe di fatto debitrice di fr. 1600.– dovuti a titolo di ripetibili,
in applicazione del principio dei due pesi e delle due misure”. In realtà, a
prescindere dal fatto che essa trascura i principi della soccombenza posti
dall'art. 106 cpv. 1 CPC che seguono l'esito della procedura, così argomentando
essa nemmeno pretende che il primo giudice avrebbe dovuto fa capo a motivi di
equità. Ad ogni modo, essendo incontestato che la petizione è stata respinta, la
convenuta, risultata vittoriosa, ha diritto a ottenere un'indennità per ripetibili
(art. 106 cpv. 1 CPC e art. 95 cpv. 3 CPC). E dandosi un
valore litigioso di fr. 6333.90, nella fattispecie il regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(RL 178.310) consentiva al
Pretore aggiunto di attribuire alla parte vittoriosa un'indennità per
ripetibili tra il 15% e il 25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del
regolamento) cui va poi aggiunto il 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento)
e l'IVA (7.8%), per un importo variante tra fr. 1126.– e fr. 1876.–
arrotondati. Considerato che una causa come
quella in esame può definirsi di media difficoltà e complessità e che il
patrocinatore della convenuta ha dovuto redigere due allegati e partecipare a due
udienze, all'atto pratico l'indennità per ripetibili di fr. 1600.– corrisponde grosso
modo all'applicazione dell'aliquota
media del
20% oltre alle spese e I'IVA. L'indennità stabilita dal Pretore aggiunto rientra dunque nella tariffa. Anche al riguardo il reclamo è quindi destituito di
consistenza.
8.
In definitiva, il reclamo deve essere parzialmente
accolto nel senso che si giustifica riconoscere all'attrice la rifusione di
spese mediche per complessivi fr. 1262.40 (fr. 851.75 + fr. 306.35 +
fr. 104.30). Le spese
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel
complesso, si giustifica così che l'attrice sopporti cinque sesti degli oneri,
mentre il resto va posto a carico della convenuta. Patrocinata da un legale, quest'ultima
ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti
dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese e le
ripetibili di primo grado seguono il medesimo riparto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che AO 2è condannata a versare a RE
1 fr. 1262.40 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2020.
2. È rigettata in via definitiva fino a concorrenza di fr. 1262.40 con
interessi al 5% dal 31 gennaio 2020 l'opposizione sollevata da CO 1 al
precetto esecutivo n. __________21 notificatogli dall'Ufficio di
esecuzione di Bellinzona.
3. Le spese
processuali di complessivi fr. 600.–, da anticipare dall'attrice, sono poste
per cinque sesti a carico di quest'ultima e per
il resto a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1100.–
per ripetibili ridotte.
II. Le spese del reclamo di fr. 600.– da anticipare da RE 1,
sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di
CO 1, alla quale la reclamante
rifonderà fr. 600.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.