16.2021.25
Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo
8 febbraio 2022Italiano13 min
differenziale posteriore”, oltre al montaggio “piastra protezione differenziale” e di
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.25
Lugano
8 febbraio 2022/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Stefani
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 6 maggio 2021 dal
Giudice di pace del circolo della Melezza
nella causa 2020/10 conc. (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza
del 19 novembre 2020 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel corso della
primavera del 2019 RE 1 si è rivolto all'officina meccanica CO 1 per apportare
delle modifiche al suo veicolo __________ (“bloccaggio
differenziale posteriore”, oltre al montaggio “piastra protezione differenziale” e di
un “kit body lift” da lui forniti). S__________ __________ socio
e gerente della CO 1, senza avere visto il veicolo ha preventivato verbalmente
l'intervento in fr. 700.– salvo avvisare il committente, dopo avere
visionato la vettura, che sarebbero stati necessari “lavori ulteriori allo
standard”. Il 5 aprile 2019 il committente gli ha risposto via WhatsApp “okay fai pure [...] poi dimmi
quanto viene fuori”. Terminati
i lavori, la CO 1, dopo che una prima fattura era
stata contestata dal committente poiché includeva prestazioni non richieste, ha
trasmesso il 13 maggio 2019 una seconda fattura di complessivi fr. 2688.85 (IVA inclusa), con riferimento alla
quale RE 1 ha versato fr. 700.–. Il 21 maggio 2020 il committente ha
comunicato al garagista di rifiutare di saldare la fattura. Il 17
settembre 2020 la CO 1 ha fatto notificare a
RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio di esecuzione di Locarno per ottenere fr. 1988.85
più interessi al 5% dal 12 aprile 2020 indicando quale motivo del credito
“fattura no. 217161 del 13.05.2019 di fr. 2688.85 ./. acconto fr. 700.–”, al
quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 19
novembre 2020 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Melezza, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di giudicare sulla base
dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 1988.85 più
interessi al 5% dal 12 aprile 2020 così come il rigetto in via
definitiva dell'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 29 marzo 2021 le parti non hanno raggiunto
un'intesa. Ribadita la richiesta al Giudice di pace di decidere la controversia,
l'istante ha confermato le sue
domande mentre il convenuto ha proposto di versare a saldo di ogni pretesa ulteriori
fr. 150.–, ricevendo il rifiuto della controparte.
C. Statuendo con decisione del 6 maggio 2021 il Giudice di pace
ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che ha obbligato il convenuto a
versare all'istante fr. 759.60 mentre l'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva limitatamente a fr.
834.60 più interessi al 5% dal 12 aprile 2020. Le spese processuali di
fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna. Non sono state accordate indennità.
D. Contro
la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4
giugno 2021 in cui chiede, in sostanza, di respingere l'istanza
avversaria. Invitata a presentare osservazioni, la
CO 1 non ha reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice
di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad
art. 212). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta l'8 maggio 2021 al convenuto (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________,
agli atti). Introdotto il 4 giugno 2021, il reclamo in esame è
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, qualificato il rapporto contrattuale tra le
parti come contratto d'appalto retto dagli art.
363.
segg. CO, ha accertato che il socio e gerente dell'istante, dopo
avere visionato il veicolo aveva avvisato il committente che la mercede per i
lavori da lui richiesti sarebbe stata maggiore rispetto a quella di fr. 700.–
preventivata “per telefono senza avere preso visione dell'autoveicolo”. Se non
che, egli ha soggiunto, le versioni delle parti divergono sulla questione di
sapere se l'istante aveva o meno precisato che il sorpasso del preventivo sarebbe
stato “leggero”. Per il Giudice di pace, poi, il messaggio WhatsApp inviato il 5
aprile 2019 dal convenuto all'istante (“okay
fai pure [...] poi dimmi quanto viene fuori”), non era di rilievo ai
fini del giudizio poiché non menzionava nessun importo. Premesso che a suo
avviso il preventivo di fr. 700.– non era “un'offerta dettagliata” ma solo
“un'offerta di massima”, egli ha ritenuto che nel caso in esame fosse
ammissibile un sorpasso del preventivo del 20%, pari a fr. 140.–, ma che per il
residuo di fr. 1858.85 si giustificasse una suddivisione “in ragione di fr. 619.60 (1/3)” a carico del
convenuto e “di fr. 1239.25 (2/3)” a carico dell'istante. Donde, in
definitiva la condanna del committente a versare al garagista complessivi fr. 759.60.
4.
Nel reclamo, RE 1 sostiene
che dopo essere stato avvisato da S__________ __________, che vi sarebbe stato “un lieve aumento” dell'importo pattuito di fr. 700.–, lo ha reso attento sul fatto di voler essere
informato sulla “cifra che avrei dovuto pagare”. A suo avviso, il “lieve
aumento” varia tra il 15 ed il 20% della cifra pattuita, ovvero quella da lui
proposta a saldo di ogni pretesa. Egli rileva altresì di essere stato sorpreso
dal ricevere dal garagista una prima fattura
di circa fr. 3200.– (con un aumento di oltre il 400% della mercede) e una
seconda di quasi fr. 2700.– (con un aumento di oltre il 250% della mercede).
5.
In concreto, è indubbio che le parti hanno
concluso un contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO.
Un tale contratto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita
preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO).
a) La
mercede a corpo è quella fissata in anticipo dalle parti per l'esecuzione dell'intera
opera, sicché, salvo circostanze straordinarie (art. 373 cpv. 2 CO), sono
esclusi aumenti a favore dell'appaltatore (Zindel/Schott,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª edizione,
n. 6 ad art. 373 CO), il quale sopporta quindi il rischio del prezzo
(sentenza del Tribunale federale 4A_458/2016 del 29 marzo consid. 6.1;
Chaix in: Commentaire Romand, CO I,
2ª edizione, n. 2 ad art. 373). La stipulazione di una mercede a
corpo non è però presunta e la parte che
sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 373; CCR, sentenza inc. 16.2014.16
del 15 aprile 2016 consid. 5a).
b) In
difetto di particolari pattuizioni o in
caso di dubbio, la mercede è determinata secondo il valore del lavoro e le
spese dell'appaltatore (“prezzi effettivi”, art. 374 CO) e in tal caso il
rischio del prezzo è posto a carico del committente (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 374). Anche qualora la
mercede sia fissata solo in via approssimativa (art. 374 CO), il compenso
dell'appaltatore va determinato in base ai costi effettivi. Tuttavia se la
mercede sorpassa eccessivamente il preventivo approssimativo (“computo
approssimativo”) senza l'annuenza del committente, questi, oltre a potere
recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO), può chiederne una proporzionata diminuzione
qualora si tratti di edifici costruiti sul suolo del committente (art. 375 cpv.
2.
CO). La riduzione del prezzo può essere chiesta per analogia anche qualora
si tratti di opere su cose mobili appartenenti al committente, in particolare in
caso di lavori su autovetture (Chaix,
op. cit., n. 27 e 28 ad art. 375; Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione,
pag. 484 n. 993 con rinvio alla nota n. 921; Müller
in: Présentation systématique des contrats les plus importants en pratique,
Berna 2021, n. 2364). Spetta al committente provare la pattuizione di un
preventivo approssimativo (Chaix,
op. cit., n. 36 ad art. 375).
c) Di
regola, se supera il margine di tolleranza del 10%, il sorpasso del preventivo è eccessivo (sentenza del Tribunale federale 4A_531/2020 del 2 settembre 2021 consid.
8.2). Questa regola non è
tuttavia assoluta e un margine di tolleranza
del 20% può risultare ammissibile nel caso in cui il committente non può
fare affidamento su di un preventivo molto
accurato poiché non basato su un calcolo dettagliato del costo del lavoro (DTF 115 II 462 consid. 3b
e c; sentenza del Tribunale federale 4A_577/2008 del
31.
marzo 2009 consid. 3.1). La determinazione dell'ammontare della
“proporzionata diminuzione” della mercede rientra nella discrezionalità del
giudice (art. 4 CC) che tiene conto di tutte le particolarità del caso. In linea di principio, la mercede è ridotta della
metà dell'importo eccedente il margine di tolleranza (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; CCR, sentenza inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 7d; Chaix,
op. cit., n. 29 ad art. 375; Gauch, op. cit., pag. 476 n. 979; Müller, op. cit., n. 2371).
d) Ora, che
in caso di sorpasso eccessivo del
preventivo l'appaltatore abbia l'obbligo di avvisare senza indugio il
committente è indubbio (art. 364 CO; sentenza del tribunale federale
4A_448/2016 del 29 marzo 2017 consid. 7.3.2; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375). Se viola quest'obbligazione, può essere tenuto a
risarcire il danno subìto dal committente che non ha potuto esercitare prima il
suo diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 375 cpv. 1 o cpv. 2 CO o di prendere altre disposizioni per
limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui
sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenza del Tribunale
federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; CCR, sentenza
inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 7a). Nel caso in esame, quand'anche
si volesse ritenere che il garagista non abbia compiutamente informato il
cliente, quest'ultimo non ha postulato il risarcimento del danno dovuto alla violazione
del dovere di diligenza. Al riguardo non occorre dilungarsi.
6.
Per quel che è della riduzione della mercede, secondo
gli accertamenti del Giudice di pace, che il reclamante non pretende siano manifestamente
insostenibili, il preventivo di fr. 700.– era “un'offerta di massima” non
vincolante. Ne segue che la mercede è stata quindi fissata dalle parti solo in
via approssimativa (art. 374 CO). Premesso ciò, nella misura in cui la fattura
finale ammonta a fr. 2688.85, l'aumento di oltre il 280% configura
indubbiamente un superamento eccessivo del preventivo nel senso dell'art. 375
CO.
Nel
fissare la riduzione della mercede, occorre tenere conto da un lato che il
garagista, quantunque non aveva promesso di rispettare il preventivo, va ritenuto
responsabile del sorpasso. D'altro lato l'intervento richiesto è stato eseguito
e il committente, sebbene la mercede superi di gran lunga quella alla quale si
era preparato, si ritrova tuttavia con un'opera il cui valore corrisponde a
quanto fatturato. Ciò giustifica, in altre parole, una suddivisione dei rischi,
nel senso che ognuna delle parti contraenti si deve assumere una parte del superamento
del preventivo. In casi del genere, come si è detto, la mercede va quindi ridotta
della metà della somma eccedente il margine di tolleranza (sopra consid. 5c). In
concreto, posto che il margine di tolleranza del 20% ammesso dal primo giudice,
ossia di fr. 140.–, non è contestato, secondo la citata proporzione l'istante
deve prendersi a suo carico la metà della somma eccedente il margine di tolleranza
(metà di 2688.85 ./. [700.– + 140.–]), ossia fr. 924.40 mentre il convenuto deve pagare
in totale fr. 1764.45 per un lavoro che oggettivamente vale fr. 2688.85. Visto
che il committente ha già versato fr. 700.–, egli dovrebbe ancora versare
alla controparte fr. 1064.45. Se non che il Giudice di pace, che ha
considerato altresì la maggior professionalità del garagista, ha ridotto per
finire la mercede di fr. 1229.25 obbligando così il convenuto a versare ulteriori fr. 759.60.
Ne segue che il giudizio impugnato è finanche favorevole al reclamante e non
può dirsi errato. Quanto al fatto che l'istante non abbia rilasciato una
garanzia, la questione non incide su una riduzione della mercede. In definitiva, che il
reclamo è destinato
all'insuccesso.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a
formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.