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Decisione

16.2021.25

Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo

8 febbraio 2022Italiano13 min

differenziale posteriore”, oltre al montaggio “piastra protezione differenziale” e di

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.25

Lugano

8 febbraio 2022/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Stefani

e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 6 maggio 2021 dal

Giudice di pace del circolo della Melezza

nella causa 2020/10 conc. (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza

del 19 novembre 2020 dalla

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel corso della

primavera del 2019 RE 1 si è rivolto all'officina meccanica CO 1 per apportare

delle modifiche al suo veicolo __________ (“bloccaggio

differenziale posteriore”, oltre al montaggio “piastra protezione differenziale” e di

un “kit body lift” da lui forniti). S__________ __________ socio

e gerente della CO 1, senza avere visto il veicolo ha preventivato verbalmente

l'intervento in fr. 700.– salvo avvisare il committente, dopo avere

visionato la vettura, che sarebbero stati necessari “lavori ulteriori allo

standard”. Il 5 aprile 2019 il committente gli ha risposto via WhatsApp “okay fai pure [...] poi dimmi

quanto viene fuori”. Terminati

i lavori, la CO 1, dopo che una prima fattura era

stata contestata dal committente poiché includeva prestazioni non richieste, ha

trasmesso il 13 maggio 2019 una seconda fattura di complessivi fr. 2688.85 (IVA inclusa), con riferimento alla

quale RE 1 ha versato fr. 700.–. Il 21 maggio 2020 il committente ha

comunicato al garagista di rifiutare di saldare la fattura. Il 17

settembre 2020 la CO 1 ha fatto notificare a

RE 1 il precet­to esecutivo n. __________ dall'Ufficio di esecuzione di Locarno per ottenere fr. 1988.85

più interessi al 5% dal 12 aprile 2020 indicando quale motivo del credito

“fattura no. 217161 del 13.05.2019 di fr. 2688.85 ./. acconto fr. 700.–”, al

quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Con istanza del 19

novembre 2020 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Melezza, chiedendo di con­vocare RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di giudicare sulla base

dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 1988.85 più

interessi al 5% dal 12 aprile 2020 così come il rigetto in via

definitiva dell'op­posizione

interposta al citato precetto esecutivo. All'udien­za di conciliazione del 29 marzo 2021 le parti non hanno raggiun­to

un'intesa. Ribadita la richie­sta al Giudice di pace di decidere la controversia,

l'istan­te ha confermato le sue

domande mentre il convenuto ha proposto di versare a saldo di ogni pretesa ulteriori

fr. 150.–, ricevendo il rifiuto della controparte.

C. Statuendo con decisione del 6 maggio 2021 il Giudice di pace

ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che ha obbligato il convenu­to a

versare all'istante fr. 759.60 mentre l'opposizione interposta al citato

precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva limitatamente a fr.

834.60 più interessi al 5% dal 12 aprile 2020. Le spese processuali di

fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna. Non sono state accordate inden­ni­tà.

D. Contro

la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4

giugno 2021 in cui chiede, in sostanza, di respingere l'istanza

avversaria. Invitata a presentare osservazioni, la

CO 1 non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice

di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad

art. 212). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta l'8 mag­gio 2021 al convenuto (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________,

agli atti). Introdotto il 4 giugno 2021, il reclamo in esame è

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, qualificato il rapporto contrattuale tra le

parti come contratto d'appalto retto dagli art.

363.

segg. CO, ha accertato che il socio e gerente dell'istante, dopo

avere visionato il veicolo aveva avvisato il committente che la mercede per i

lavori da lui richiesti sarebbe stata maggiore rispetto a quella di fr. 700.–

preventivata “per telefono senza ave­re preso visione dell'autoveicolo”. Se non

che, egli ha soggiun­to, le versioni delle parti divergono sulla questione di

sapere se l'istante aveva o meno precisato che il sorpasso del preventivo sarebbe

stato “leggero”. Per il Giudice di pace, poi, il messaggio WhatsApp inviato il 5

aprile 2019 dal convenuto all'istante (“okay

fai pure [...] poi dimmi quanto viene fuori”), non era di rilievo ai

fini del giudizio poiché non menzionava nessun importo. Premesso che a suo

avviso il preventivo di fr. 700.– non era “un'offerta dettagliata” ma solo

“un'offerta di massima”, egli ha ritenuto che nel caso in esame fosse

ammissibile un sorpasso del preventivo del 20%, pari a fr. 140.–, ma che per il

residuo di fr. 1858.85 si giustificasse una suddivisione “in ragione di fr. 619.60 (1/3)” a carico del

convenuto e “di fr. 1239.25 (2/3)” a carico dell'istante. Donde, in

definitiva la condanna del committente a versare al garagista complessivi fr. 759.60.

4.

Nel reclamo, RE 1 sostiene

che dopo essere stato avvisato da S__________ __________, che vi sarebbe stato “un lieve aumen­to” dell'importo pattuito di fr. 700.–, lo ha reso attento sul fatto di voler essere

informato sulla “cifra che avrei dovuto pagare”. A suo avviso, il “lieve

aumento” varia tra il 15 ed il 20% della cifra pattuita, ovvero quella da lui

proposta a saldo di ogni pretesa. Egli rileva altresì di essere stato sorpreso

dal ricevere dal garagista una prima fattura

di circa fr. 3200.– (con un aumento di oltre il 400% della mercede) e una

seconda di quasi fr. 2700.– (con un aumento di oltre il 250% della mercede).

5.

In concreto, è indubbio che le parti hanno

concluso un contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO.

Un tale contratto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita

preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO).

a) La

mercede a corpo è quella fissata in anticipo dalle parti per l'esecuzione dell'in­tera

opera, sicché, salvo circostan­ze straordinarie (art. 373 cpv. 2 CO), sono

esclusi aumenti a favore dell'appaltatore (Zindel/Schott,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª edizione,

n. 6 ad art. 373 CO), il quale sopporta quindi il rischio del prezzo

(sentenza del Tribunale federale 4A_458/2016 del 29 marzo consid. 6.1;

Chaix in: Commentaire Romand, CO I,

2ª edizione, n. 2 ad art. 373). La stipulazione di una mercede a

corpo non è però presunta e la parte che

sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 373; CCR, sentenza inc. 16.2014.16

del 15 aprile 2016 consid. 5a).

b) In

difetto di particolari pattuizioni o in

caso di dubbio, la mercede è determinata secondo il valore del lavoro e le

spese dell'appaltatore (“prezzi effettivi”, art. 374 CO) e in tal caso il

rischio del prezzo è posto a carico del committente (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 374). Anche qualora la

mercede sia fissata solo in via approssimativa (art. 374 CO), il compenso

dell'appaltatore va determinato in base ai costi effettivi. Tuttavia se la

mercede sorpassa eccessivamente il preventivo approssimativo (“computo

approssimativo”) senza l'annuenza del committente, questi, oltre a potere

recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO), può chiederne una proporzionata diminuzione

qualora si tratti di edifici costruiti sul suolo del committente (art. 375 cpv.

2.

CO). La riduzio­ne del prezzo può essere chiesta per analogia anche qualora

si tratti di opere su cose mobili appartenenti al committente, in particolare in

caso di lavori su autovetture (Chaix,

op. cit., n. 27 e 28 ad art. 375; Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione,

pag. 484 n. 993 con rinvio alla nota n. 921; Müller

in: Présentation systématique des contrats les plus importants en pratique,

Berna 2021, n. 2364). Spetta al committente provare la pattuizione di un

preventivo approssimativo (Chaix,

op. cit., n. 36 ad art. 375).

c) Di

regola, se supera il margine di tolleranza del 10%, il sorpasso del preventivo è eccessivo (sentenza del Tribunale federale 4A_531/2020 del 2 settembre 2021 consid.

8.2). Questa regola non è

tuttavia assoluta e un margine di tolleranza

del 20% può risultare ammissibile nel caso in cui il committente non può

fare affidamento su di un preventivo molto

accurato poiché non basato su un calcolo dettagliato del costo del lavoro (DTF 115 II 462 consid. 3b

e c; sentenza del Tribunale federale 4A_577/2008 del

31.

marzo 2009 consid. 3.1). La determinazione dell'ammontare della

“proporzionata diminuzione” della mercede rientra nella discrezionalità del

giudice (art. 4 CC) che tiene conto di tutte le particolarità del caso. In linea di principio, la mercede è ridotta della

metà dell'importo eccedente il mar­gine di tolleranza (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; CCR, sentenza inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 7d; Chaix,

op. cit., n. 29 ad art. 375; Gauch, op. cit., pag. 476 n. 979; Müller, op. cit., n. 2371).

d) Ora, che

in caso di sorpasso eccessivo del

preventivo l'appaltatore abbia l'obbligo di avvisare senza indugio il

committente è indubbio (art. 364 CO; sentenza del tribunale federale

4A_448/2016 del 29 marzo 2017 consid. 7.3.2; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375). Se viola quest'obbligazione, può essere tenuto a

risarcire il danno subìto dal committente che non ha potuto esercitare prima il

suo diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 375 cpv. 1 o cpv. 2 CO o di prendere altre disposizioni per

limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui

sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenza del Tribunale

federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; CCR, sentenza

inc. 16.2014.16 del 15 aprile 2016 consid. 7a). Nel caso in esame, quand'anche

si volesse ritenere che il garagista non abbia compiutamente informato il

cliente, quest'ultimo non ha postulato il risarcimento del danno dovuto alla violazione

del dovere di diligenza. Al riguardo non occorre dilungarsi.

6.

Per quel che è della riduzione della mercede, secondo

gli accertamenti del Giudice di pace, che il reclamante non pretende siano manifestamente

insostenibili, il preventivo di fr. 700.– era “un'offerta di massima” non

vincolante. Ne segue che la merce­de è stata quindi fissata dalle parti solo in

via approssimativa (art. 374 CO). Premesso ciò, nella misura in cui la fattura

finale ammonta a fr. 2688.85, l'aumen­to di oltre il 280% configura

indubbiamente un superamento eccessivo del preventivo nel senso dell'art. 375

CO.

Nel

fissare la riduzione della mercede, occorre tenere conto da un lato che il

garagista, quantunque non aveva promesso di rispettare il preventivo, va ritenuto

responsabile del sorpasso. D'altro lato l'intervento richiesto è stato eseguito

e il committente, sebbene la mercede superi di gran lunga quella alla quale si

era preparato, si ritrova tuttavia con un'opera il cui valore corrisponde a

quanto fatturato. Ciò giustifica, in altre parole, una suddivisione dei rischi,

nel senso che ognuna delle parti contraenti si deve assumere una parte del superamento

del preventivo. In casi del genere, come si è detto, la mercede va quindi ridotta

della metà della somma eccedente il margine di tolleranza (sopra consid. 5c). In

concreto, posto che il margine di tolleranza del 20% ammesso dal primo giudice,

ossia di fr. 140.–, non è contestato, secondo la citata proporzione l'istante

deve prendersi a suo carico la metà della somma eccedente il margine di tolleranza

(metà di 2688.85 ./. [700.– + 140.–]), ossia fr. 924.40 mentre il convenuto deve pagare

in totale fr. 1764.45 per un lavoro che oggettivamente vale fr. 2688.85. Visto

che il committente ha già versato fr. 700.–, egli dovrebbe ancora versare

alla controparte fr. 1064.45. Se non che il Giudice di pace, che ha

considerato altresì la maggior profes­sionalità del garagista, ha ridotto per

finire la mercede di fr. 1229.25 obbligando così il convenuto a versare ulteriori fr. 759.60.

Ne segue che il giudizio impugnato è finanche favorevole al reclamante e non

può dirsi errato. Quanto al fatto che l'istante non abbia rilasciato una

garanzia, la questione non incide su una riduzione della mercede. In definitiva, che il

reclamo è destinato

all'insuccesso.

7.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a

formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

100.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.