16.2021.26
Decisione dell'autorità di conciliazione (art. 212 CPC): criteri affinché l'autorità di conciliazione possa giudicare la controversia
28 aprile 2022Italiano14 min
paziente, il 12 novembre 2015, una fattura di complessivi fr. 13 050.– con un saldo a suo favore, tenuto conto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.26
Lugano
28 aprile 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da
M__________
(† 2020), già in
al
quale sono subentrati in qualità di eredi
RE 1
RE 2
(patrocinati
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Paradiso
nella causa (E18-034) (prestazioni mediche-sanitarie) promossa con istanza del
22 agosto 2018 dalla
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dal
18 ottobre al 3 novembre 2015 M__________ è stato ricoverato alla CO 1 per un
intervento di sostituzione della protesi
all'anca. Per le proprie prestazioni il nosocomio ha trasmesso al
paziente, il 12 novembre 2015, una fattura di complessivi fr. 13 050.– con un saldo a suo favore, tenuto conto
degli acconti di fr. 11 100.– già
incassati, di fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari richiami, è rimasto
impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare a M__________ il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per
l'incasso di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32
per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e fr. 195.– per tassa di
diffida, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 22 agosto 2018 la CO 1 si è rivolta al
Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare M__________ a un
tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1950.– per “prestazioni
medico-sanitarie fornitegli” oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018,
fr. 227.32 per interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese
come da PE, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo. L'istante ha chiesto inoltre che, qualora la conciliazione fosse fallita, l'autorità
di conciliazione giudicasse essa stessa la controversia secondo l'art. 212 CPC.
All'udienza di conciliazione del 23
ottobre 2018 l'istante ha confermato
le proprie domande di causa e la sua richiesta di emanazione di una decisione mentre
il convenuto, impedito per motivi di salute a comparirvi personalmente, si è
fatto rappresentare dalla sua legale, alla quale però il Giudice di pace,
ritenendo la rappresentanza inammissibile, ha negato la facoltà sia di
esprimersi oralmente sia di presentare una risposta scritta. Statuendo con decisione del 27
ottobre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali
di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.–
per ripetibili. Adita con reclamo del 7 dicembre 2018 dal convenuto, con
sentenza del 13 gennaio 2020 questa Camera ha annullato la decisione impugnata
e rinviato gli atti al Giudice di pace per esperire un nuovo tentativo di
conciliazione e un'eventuale nuova procedura decisionale ai sensi dell'art. 212
CPC nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti (inc.
16.2018.66).
C.
In esito
al rinvio, il Giudice di pace ha nuovamente citato le parti all'udienza di
conciliazione del 26 marzo successivo. Il 4 marzo 2020 la patrocinatrice del
convenuto ha comunicato l'avvenuto decesso del proprio assistito chiedendo di
stralciare dai ruoli la procedura di conciliazione. Statuendo il 12 marzo 2020
il Giudice di pace ha respinto l'istanza senza riscuotere spese processuali.
Adita con reclamo del 13 marzo 2020 dall'istante, con sentenza del 2 giugno
2020 questa Camera ha annullato la decisione impugnata e ha ritornato gli atti
al Giudice di pace affinché riprenda la trattazione della causa previo
accertamento nel processo di eventuali eredi del convenuto (inc. 16.2020.19).
D. Preso
atto che RE 1 e RE 2 sono subentrati nel processo, all'udienza di conciliazione
del 29 marzo 2021, le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il Giudice di pace
ha così aperto la procedura decisionale in virtù dell'art. 212 CPC, nel cui ambito
l'istante ha confermato le sue
domande mentre i convenuti, sulla scorta di un memoriale scritto, hanno
contestato sia l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 212 CPC sia la
fondatezza della pretesa di controparte. Statuendo con decisione del 26 aprile
2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali di
fr. 150.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 100.–
per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 4 giugno 2021 con cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e
rinviare gli atti al Giudice di pace “affinché proceda nei suoi incombenti”.
Nelle sue osservazioni del 21 luglio 2021 la
CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità
di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice
dei convenuti il 5 maggio 2021. Introdotto il 4 giugno 2021 (cfr. timbro sulla busta
di intimazione), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, richiamata una propria “prassi”,
secondo la quale la contestazione di fatture per prestazioni inferiori a fr.
2000.– rientrano nella “procedura semplice, questo soprattutto per attenersi al
principio di celerità del processo”, ha ritenuto di non doversene scostare
poiché l'istante chiede il pagamento di una fattura di fr. 1950.– per prestazioni medico sanitarie “equivalenti
al saldo per prestazioni complessive già saldate di fr. 11 000.– (…)
erogate
dalla clinica durante la
degenza del convenuto dal 18 ottobre al 3 novembre 2015”. Egli
ha così deciso di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212
CPC. Premesso ciò, il Giudice di pace
ha poi rilevato che la contestazione di questa fattura “è molto
particolare” riassumendo le antitetiche
posizioni delle parti. Per la parte convenuta,
le prestazioni erogate dal nosocomio erano “caratterizzate da gravi
negligenze” ragione per cui essendo “viziate
non debbono essere pagate” o quanto meno “compensate dall'immenso danno
scaturito a seguito dei ripetuti errori commessi dal personale curante”, mentre per l'istante la sua “pretesa non ha nessuna attinenza con asserite e contestate
responsabilità da parte dei medici (...) che inoltre il nesso causale è ancora
tutto da dimostrare e che comunque (...) la pretesa verte unicamente sulla
controprestazione dovuta per l'occupazione della camera del paziente”. Posto
ciò, il primo giudice ha ritenuto di poter giudicare la controversia, quantunque
fosse ancora pendente un procedimento penale nei confronti del personale medico
e i convenuti si fossero riservati in caso di un giudizio di condanna, di chiedere
un risarcimento dei danni, salvo soggiungere di non potere, nell'ambito della
vertenza in esame, “valutare il nesso di causalità e dunque
l'eventuale riduzione” dell'ammontare della mercede dell'istante. In
siffatte circostanze, egli ha in definitiva accertato che la documentazione
prodotta dall'istante “attesta il ben fondato” della pretesa, donde
l'accoglimento dell'istanza.
4.
I reclamanti rimproverano al Giudice di pace, in
quanto autorità di conciliazione, di avere ritenuto erroneamente dati i
presupposti per l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212
cpv. 1 CPC. Essi
ritengono in particolare che la controversia non era assolutamente chiara in fatto e diritto e non
poteva quindi essere ritenuta matura per il giudizio. Ritengono che la vertenza
non può considerarsi sufficientemente semplice (“bagatella”) e ciò non solo per
le contestazioni da loro sollevate ma anche per il fatto che essendo pendente
il procedimento penale a carico di medici curanti, qualora fosse stata da loro
opposta alla pretesa dell'istante un'eventuale domanda riconvenzionale fondata
sulla responsabilità per i suoi ausiliari, così come un'“ipotetica
compensazione e/o riduzione per prestazioni in violazione delle regole dell'arte”,
il Giudice di pace sarebbe stato impossibilitato a valutare il nesso di
causalità.
a) L'art. 212 cpv. 1 CPC conferisce
all'autorità di conciliazione la competenza
funzionale di decidere le controversie patrimoniali con valore litigioso
fino a fr. 2000.–, purché l'attore le abbia chiesto di giudicare la
controversia.
L'obiettivo del legislatore è di permettere all'autorità di conciliazione di
decidere le controversie di valore litigioso esiguo (“cause bagatella”), ovvero
quelle cause che sono mature per essere giudicate già dopo la prima udienza. Si
tratta quindi di vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del
diritto, e che non necessitano perciò di un'istruttoria particolare (RtiD
II-2012 pag. 880; da ultimo: CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid. 6a
con rinvio). La richiesta dell'istante non obbliga tuttavia l'autorità di conciliazione a
prendere una decisione, disponendo essa di un
ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o meno alla richiesta
di giudizio dell'attore. Se decide di pronunciare una decisione in virtù
dell'art. 212 CPC, essa agisce come una vera e propria giurisdizione di prima
istanza (CCR sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 6a). L'apertura da parte dell'autorità
di conciliazione di una procedura secondo l'art. 212
CPC costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi art. 124 CPC che può essere revocata
in qualsiasi momento. Essa non è pertanto obbligata a emanare una decisione di
merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi dell'art. 212
cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF 147 III 444
consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza 16.2018.66 del 13 gennaio 2020
consid. 5a).
b) Nel caso in esame, contrariamente
all'assunto del Giudice di pace, non si può dire che la controversia fosse matura per essere
giudicata già dopo la prima udienza, ovvero si trattasse di una vertenza
semplice sia dal punto di vista dei fatti che del diritto e che non necessitava
perciò di un'istruttoria particolare. Intanto la pretesa dell'istante si
riferiva a prestazioni
non meglio definite, precisate in “medico sanitarie” nell'istanza (pag. 2 a
metà) salvo indicarle in un secondo tempo come “controprestazione dovuta per
l'occupazione della camera da parte del paziente” (replica orale del 29 marzo
2021, verbali pag. 2), senza che il rinvio alla fattura del 12 novembre 2015
prodotta agli atti (doc. A) fosse chiaro e completo (cfr. DTF 144 III 519). E al proposito il primo giudice si sarebbe finanche
dovuto chiedere se l'istante avesse rispettato il proprio onere di allegazione
e se egli non dovesse far capo al proprio accresciuto dovere d'interpello. Le
prestazioni dell'istante erano poi state debitamente contestate dalla parte
convenuta, per la quale, in estrema sintesi, il periodo di degenza era stato
causato da errori medici da parte di ausiliari dell'istante. Per sostanziare la
contestazione la parte convenuta, oltre a offrire tutta una serie di prove, aveva
accluso anche una perizia commissionata dal Ministero pubblico all'Istituto di
medicina legale dell'Università di Berna nell'ambito di un procedimento penale
aperto nei confronti dei medici che avevano operato M__________ (doc. 4) dalla
quale risulta effettivamente una possibile violazione del dovere di cura
(risposta al quesito n. 4). Al di là dell'esito del procedimento penale, non si
può dire che il Giudice di pace disponesse di tutti gli elementi di fatto necessari
per statuire sul fondamento della pretesa. Tanto più che nel giudizio impugnato
lo stesso ha affermato di essere impossibilitato di valutare “il nesso di
causalità e dunque l'eventuale riduzione del saldo di una fattura”. Le
rispettive allegazioni andavano quindi dimostrate, in base all'art. 8 CC,
tant'è che entrambe le parti avevano offerto mezzi di prova.
c) Nemmeno
dal profilo giuridico la fattispecie poteva dirsi chiara. Per tacere del fatto
che l'istante nemmeno ha accennato a una norma giuridica sulla quale fondava la
sua pretesa, dal dettaglio da lei
prodotto risulta che l'importo complessivo fatturato a M__________ di fr. 13 050.– è
costituito di fr. 11 050.– calcolati sulla base del codice 930 del tariffario
Tarmed (“tariffa ospedaliera per prestazioni per ricovero in base alla LCA”) e di
fr. 2000.– calcolati sulla base del codice 940 (“tariffa ospedaliera per
prestazioni restanti”) senza che sia dato di capire se il saldo non dovesse essere
assunto dall'assicuratore malattia del paziente, come alluso anche dalla parte
convenuta, ciò che poteva finanche far sorgere problemi di competenza giurisdizionale.
Nelle circostanze descritte, nel ritenere che la fattispecie fosse matura per
il giudizio già in occasione della prima udienza, il Giudice di pace ha abusato
del suo potere di apprezzamento.
d) Non
si disconosce che lo scopo dell'attribuzione della competenza decisionale all'autorità
di conciliazione di giudicare controversie con valori litigiosi inferiori a fr.
2000.– è anche quello di offrire alle
parti un procedimento semplice, rapido e soprattutto a loro più favorevole.
Resta il fatto che la prassi del Giudice di pace di ritenere che qualsiasi
contestazione di fatture per prestazioni inferiori a fr. 2000.– rientrino “nella procedura
semplice” non può essere avallata. A prescindere che con ciò egli si sottrae in
realtà al potere d'apprezzamento che gli compete in tale ambito, ogni
procedimento giudiziario è diverso. Nemmeno si trascura che nella sentenza del
13.
gennaio 2020 questa Camera aveva indicato che “nulla impediva al Giudice di
pace, debitamente richiesto dall'istante, di decidere la controversia” (sentenza inc.
16.2018.66
consid. 5a). Se non che, per tacere del fatto che l'assunto si
riferiva alle censure del reclamante per il quale la procedura decisionale non
era prospettabile in caso di assenza del convenuto all'udienza di conciliazione
e che l'assunzione di mezzi di prova in tale contesto era limitata ai soli
documenti, come si è detto, la scelta dell'autorità di conciliazione non è
definitiva ma essa può ritornare sulla sua decisione se la fattispecie non si
rivela a posteriori matura per il giudizio (sopra consid. a).
e) Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo si
rivela fondato. Il giudizio impugnato deve pertanto essere annullato e
gli atti vanno ritornati al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) affinché
rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire.
5.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha proposto di
respingere il reclamo, rifonderà alle controparti – che hanno agito per il
tramite di una patrocinatrice – un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti
sono ritornati al Giudice di pace affinché rilasci all'istante l'autorizzazione
ad agire.
2. Le spese di reclamo di fr. 250.–, da anticipare dai
reclamanti, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alle controparti complessivi
fr. 500.– di ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.