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Decisione

16.2021.26

Decisione dell'autorità di conciliazione (art. 212 CPC): criteri affinché l'autorità di conciliazione possa giudicare la controversia

28 aprile 2022Italiano14 min

paziente, il 12 novembre 2015, una fattura di complessivi fr. 13 050.– con un saldo a suo favore, tenuto conto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.26

Lugano

28 aprile 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da

M__________

(† 2020), già in

al

quale sono subentrati in qualità di eredi

RE 1

RE 2

(patrocinati

dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Paradiso

nella causa (E18-034) (prestazioni mediche-sanitarie) promossa con istanza del

22 agosto 2018 dalla

CO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal

18 ottobre al 3 novembre 2015 M__________ è stato ricoverato alla CO 1 per un

intervento di sostituzione della protesi

all'anca. Per le proprie prestazioni il nosocomio ha trasmesso al

paziente, il 12 novembre 2015, una fattura di complessivi fr. 13 050.– con un saldo a suo favore, tenuto conto

degli acconti di fr. 11 100.– già

incassati, di fr. 1950.–. L'im­porto, malgrado vari richiami, è rimasto

impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare a M__________ il

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per

l'incasso di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32

per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e fr. 195.– per tassa di

diffida, cui l'escusso ha interposto opposizione.

B. Il 22 agosto 2018 la CO 1 si è rivolta al

Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare M__________ a un

tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1950.– per “prestazioni

medico-sanitarie fornitegli” oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018,

fr. 227.32 per interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese

come da PE, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo. L'istante ha chiesto inoltre che, qualora la conciliazione fosse fallita, l'autorità

di conciliazione giudicasse essa stessa la controversia secondo l'art. 212 CPC.

All'udienza di conciliazione del 23

ottobre 2018 l'istante ha confermato

le proprie domande di causa e la sua richiesta di emanazione di una decisione mentre

il convenuto, impedito per motivi di salute a comparirvi personalmente, si è

fatto rappresentare dalla sua legale, alla quale però il Giudice di pace,

ritenendo la rappresentanza inammissibile, ha negato la facoltà sia di

esprimersi oralmente sia di presentare una risposta scritta. Statuendo con decisione del 27

ottobre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese proces­suali

di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.–

per ripetibili. Adita con reclamo del 7 dicembre 2018 dal convenuto, con

sentenza del 13 gennaio 2020 questa Camera ha annullato la decisione impugnata

e rinviato gli atti al Giudice di pace per esperire un nuovo tentativo di

conciliazione e un'eventuale nuova procedura decisionale ai sensi dell'art. 212

CPC nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti (inc.

16.2018.66).

C.

In esito

al rinvio, il Giudice di pace ha nuovamente citato le parti all'udienza di

conciliazione del 26 marzo successivo. Il 4 marzo 2020 la patrocinatrice del

convenuto ha comunicato l'avvenuto decesso del proprio assistito chiedendo di

stralciare dai ruoli la procedura di conciliazione. Statuendo il 12 marzo 2020

il Giudice di pace ha respinto l'istanza senza riscuotere spese processuali.

Adita con reclamo del 13 marzo 2020 dall'istante, con sentenza del 2 giugno

2020 questa Camera ha annullato la decisione impugnata e ha ritornato gli atti

al Giudice di pace affinché riprenda la trattazione della causa previo

accertamento nel processo di eventuali eredi del convenuto (inc. 16.2020.19).

D. Preso

atto che RE 1 e RE 2 sono subentrati nel processo, all'udienza di conciliazione

del 29 marzo 2021, le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il Giudice di pace

ha così aperto la procedura decisionale in virtù dell'art. 212 CPC, nel cui ambito

l'istante ha confermato le sue

domande mentre i convenuti, sulla scorta di un memoriale scritto, hanno

contestato sia l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 212 CPC sia la

fondatezza della pretesa di controparte. Statuendo con decisione del 26 aprile

2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese proces­suali di

fr. 150.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 100.–

per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un

reclamo del 4 giugno 2021 con cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e

rinviare gli atti al Giudice di pace “affinché proceda nei suoi incombenti”.

Nelle sue osservazioni del 21 luglio 2021 la

CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità

di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni

dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice

dei convenuti il 5 maggio 2021. Introdotto il 4 giugno 2021 (cfr. timbro sulla busta

di intimazione), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace, richiamata una propria “prassi”,

secondo la quale la contestazione di fatture per prestazioni inferiori a fr.

2000.– rientrano nella “procedura semplice, questo soprattutto per attenersi al

principio di celerità del processo”, ha ritenuto di non doversene scostare

poiché l'istante chiede il pagamento di una fattura di fr. 1950.– per prestazioni medico sanitarie “equivalenti

al saldo per prestazioni complessive già saldate di fr. 11 000.– (…)

erogate

dalla clinica durante la

degenza del convenuto dal 18 ottobre al 3 novembre 2015”. Egli

ha così deciso di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212

CPC. Premesso ciò, il Giudice di pace

ha poi rilevato che la contestazione di questa fattura “è molto

particolare” riassumendo le antitetiche

posizioni delle parti. Per la parte convenuta,

le prestazioni erogate dal nosocomio erano “caratterizzate da gravi

negligenze” ragione per cui essendo “viziate

non debbono essere pagate” o quanto meno “compensate dall'immenso danno

scaturito a seguito dei ripetuti errori commessi dal personale curante”, mentre per l'istante la sua “pretesa non ha nessuna attinenza con asserite e contestate

responsabilità da parte dei medici (...) che inoltre il nesso causale è ancora

tutto da dimostrare e che comunque (...) la pretesa verte unicamente sulla

controprestazione dovuta per l'occupazione della camera del paziente”. Posto

ciò, il primo giudice ha ritenuto di poter giudicare la controversia, quantunque

fosse ancora pendente un procedimento penale nei confronti del personale medico

e i convenuti si fossero riservati in caso di un giudizio di condanna, di chiedere

un risarcimento dei danni, salvo soggiungere di non potere, nell'ambito della

vertenza in esame, “valutare il nesso di causalità e dunque

l'eventuale riduzione” dell'ammontare della mercede dell'istante. In

siffatte circostanze, egli ha in definitiva accertato che la documentazione

prodotta dall'istante “attesta il ben fondato” della pretesa, donde

l'accoglimento dell'istanza.

4.

I reclamanti rimproverano al Giudice di pace, in

quanto autorità di conciliazione, di avere ritenuto erroneamente dati i

presupposti per l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212

cpv. 1 CPC. Essi

ritengono in particolare che la controversia non era assolutamente chiara in fatto e diritto e non

poteva quindi essere ritenuta matura per il giudizio. Ritengono che la vertenza

non può considerarsi sufficientemente semplice (“bagatella”) e ciò non solo per

le contestazioni da loro sollevate ma anche per il fatto che essendo pendente

il procedimento penale a carico di medici curanti, qualora fosse stata da loro

opposta alla pretesa dell'istante un'eventuale domanda riconvenzionale fondata

sulla responsabilità per i suoi ausiliari, così come un'“ipotetica

compensazione e/o riduzione per prestazioni in violazione delle regole dell'arte”,

il Giudice di pace sarebbe stato impossibilitato a valutare il nesso di

causalità.

a) L'art. 212 cpv. 1 CPC conferisce

all'autorità di conciliazione la com­petenza

funzionale di decidere le controversie patrimoniali con valore litigioso

fino a fr. 2000.–, purché l'attore le abbia chiesto di giudicare la

controversia.

L'obiettivo del legislatore è di permettere all'autorità di conciliazione di

decidere le controversie di valore litigioso esiguo (“cause bagatella”), ovvero

quelle cause che sono mature per essere giudicate già dopo la prima udienza. Si

tratta quindi di vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del

diritto, e che non necessitano perciò di un'istruttoria particolare (RtiD

II-2012 pag. 880; da ultimo: CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid. 6a

con rinvio). La richiesta dell'istante non obbliga tuttavia l'autorità di conciliazione a

prendere una decisione, disponendo essa di un

ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o meno alla richiesta

di giudizio dell'attore. Se decide di pronunciare una decisione in virtù

dell'art. 212 CPC, essa agisce come una vera e propria giurisdizione di prima

istanza (CCR sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 6a). L'apertura da parte dell'autorità

di conciliazione di una procedura secondo l'art. 212

CPC costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi art. 124 CPC che può essere revocata

in qualsiasi momento. Essa non è pertanto obbligata a emanare una decisione di

merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi dell'art. 212

cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF 147 III 444

consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza 16.2018.66 del 13 gennaio 2020

consid. 5a).

b) Nel caso in esame, contrariamente

all'assunto del Giudice di pace, non si può dire che la controversia fosse matura per essere

giudicata già dopo la prima udienza, ovvero si trattasse di una vertenza

semplice sia dal punto di vista dei fatti che del diritto e che non necessitava

perciò di un'istruttoria particolare. Intanto la pretesa dell'istante si

riferiva a prestazioni

non meglio definite, precisate in “medico sanitarie” nell'istanza (pag. 2 a

metà) salvo indicarle in un secondo tempo come “controprestazione dovuta per

l'occupazione della camera da parte del paziente” (replica orale del 29 marzo

2021, verbali pag. 2), senza che il rinvio alla fattura del 12 novembre 2015

prodotta agli atti (doc. A) fosse chiaro e completo (cfr. DTF 144 III 519). E al proposito il primo giudice si sarebbe finanche

dovuto chiedere se l'istante avesse rispettato il proprio onere di allegazione

e se egli non dovesse far capo al proprio accresciuto dovere d'interpello. Le

prestazioni dell'istante erano poi state debitamente contestate dalla parte

convenuta, per la quale, in estrema sintesi, il periodo di degenza era stato

causato da errori medici da parte di ausiliari dell'istante. Per sostanziare la

contestazione la parte convenuta, oltre a offrire tutta una serie di prove, aveva

accluso anche una perizia commissionata dal Ministero pubblico all'Istituto di

medicina legale dell'Università di Berna nell'ambito di un procedimento penale

aperto nei confronti dei medici che avevano operato M__________ (doc. 4) dalla

quale risulta effettivamente una possibile violazione del dovere di cura

(risposta al quesito n. 4). Al di là dell'esito del procedimento penale, non si

può dire che il Giudice di pace disponesse di tutti gli elementi di fatto necessari

per statuire sul fondamento della pretesa. Tanto più che nel giudizio impugnato

lo stesso ha affermato di essere impossibilitato di valutare “il nesso di

causalità e dunque l'eventuale riduzione del saldo di una fattura”. Le

rispettive allegazioni andavano quindi dimostrate, in base all'art. 8 CC,

tant'è che entrambe le parti avevano offerto mezzi di prova.

c) Nemmeno

dal profilo giuridico la fattispecie poteva dirsi chiara. Per tacere del fatto

che l'istante nemmeno ha accennato a una norma giuridica sulla quale fondava la

sua pretesa, dal dettaglio da lei

prodotto risulta che l'importo complessivo fatturato a M__________ di fr. 13 050.– è

costituito di fr. 11 050.– calcolati sulla base del codice 930 del tariffario

Tarmed (“tariffa ospedaliera per prestazioni per ricovero in base alla LCA”) e di

fr. 2000.– calcolati sulla base del codice 940 (“tariffa ospedaliera per

prestazioni restanti”) senza che sia dato di capire se il saldo non dovesse essere

assunto dall'assicuratore malattia del paziente, come alluso anche dalla parte

convenuta, ciò che poteva finanche far sorgere problemi di competenza giurisdizionale.

Nelle circostanze descritte, nel ritenere che la fattispecie fosse matura per

il giudizio già in occasione della prima udienza, il Giudice di pace ha abusato

del suo potere di apprezzamento.

d) Non

si disconosce che lo scopo dell'attribuzione della competenza decisionale all'autorità

di conciliazione di giudicare controversie con valori litigiosi inferiori a fr.

2000.– è anche quello di offrire alle

parti un procedimento semplice, rapido e soprattutto a loro più favorevole.

Resta il fatto che la prassi del Giudice di pace di ritenere che qualsiasi

contestazione di fatture per prestazioni inferiori a fr. 2000.– rientrino “nella procedura

semplice” non può essere avallata. A prescindere che con ciò egli si sottrae in

realtà al potere d'apprezzamento che gli compete in tale ambito, ogni

procedimento giudiziario è diverso. Nemmeno si trascura che nella sentenza del

13.

gennaio 2020 questa Camera aveva indicato che “nulla impediva al Giudice di

pace, debitamente richiesto dall'istante, di decidere la controversia” (sentenza inc.

16.2018.66

consid. 5a). Se non che, per tacere del fatto che l'assunto si

riferiva alle censure del reclamante per il quale la procedura decisionale non

era prospettabile in caso di assenza del convenuto all'udienza di conciliazione

e che l'assunzione di mezzi di prova in tale contesto era limitata ai soli

documenti, come si è detto, la scelta dell'autorità di conciliazione non è

definitiva ma essa può ritornare sulla sua decisione se la fattispecie non si

rivela a posteriori matura per il giudizio (sopra consid. a).

e) Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo si

rivela fondato. Il giudizio impugnato deve pertanto essere annullato e

gli atti vanno ritornati al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) affinché

rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire.

5.

Le spe­se processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha proposto di

respingere il reclamo, rifonderà alle controparti – che hanno agito per il

tramite di una patrocinatrice – un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti

sono ritornati al Giudice di pace affinché rilasci all'istante l'autorizzazione

ad agire.

2. Le spese di reclamo di fr. 250.–, da anticipare dai

reclamanti, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alle controparti complessivi

fr. 500.– di ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.