16.2021.27
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: contratto di locazione - disdetta per mora - espulsione del conduttore
4 agosto 2021Italiano13 min
2021 RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.27
Lugano
4 agosto 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Walser
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 25 giugno 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 18 giugno 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.384 (espulsione del conduttore) promossa nei
suoi confronti con istanza dell'11 maggio 2021 da
CO 1 e
CO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 dicembre 2019 CO
1 e CO 2, in qualità di locatori, e RE 1, quale conduttrice, hanno concluso un
contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una
pigione di fr. 890.– mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr.
150.– mensili. Il 20 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno fissato a RE 1 un termine
di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 2080.– corrispondenti
alle pigioni scoperte di dicembre 2020 e gennaio 2021 con la
comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257d
CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 17
marzo 2021 i locatori hanno notificato all'inquilina con modulo ufficiale la
disdetta straordinaria del contratto per il 30 aprile successivo. Il 1° aprile
2021 RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso
contestando la disdetta. Constatata l'impossibilità di trovare un accordo, l'Ufficio
in questione ha rilasciato all'istante, il 27 maggio 2021, l'autorizzazione ad
agire.
B. Con istanza dell'11 maggio 2021, promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e
l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio
della polizia. Alla discussione del 18 giugno
2021 la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza.
C. Statuendo
seduta stante quello stesso 18 giugno 2021 il
Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato. Egli
ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta della parte istante, ha avvertito la
convenuta che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua
pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue
spese in un luogo indicato dalla parte istante. Le spese processuali di
complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere agli istanti fr. 400.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2021 per ottenere, previa concessione
dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, l'annullamento del giudizio
impugnato. Con decisione 2 luglio 2021 il vicepresidente di questa Camera
ha concesso effetto sospensivo al reclamo. Il 9 luglio 2021 gli opponenti hanno
chiesto di riconsiderare la decisione sull'effetto sospensivo. Sulla
risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del Consiglio di Stato, acquisita
agli atti come disposto il 21 luglio 2021 dal giudice delegato di questa
Camera, la reclamante ha potuto esprimersi con osservazioni del 28 luglio 2021. Non sono state chieste osservazioni a CO 1 e CO 2.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono
impugnabili, entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10
000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC).
In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6240.–, donde la
competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla
convenuta il 18 giugno 2021. Datato 25 giugno 2021 ma introdotto il giorno
successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Il reclamante deve, in particolare,
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Il Pretore, preso
atto che la convenuta non contestava il mancato pagamento delle pigioni dei
mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, ha accertato la regolarità della messa in
mora e disdetta straordinaria per mora in applicazione dell'art. 257d CO.
Egli ha poi rilevato che in caso di mancato pagamento della pigione l'annullamento
della disdetta viene ammesso solo con estremo riserbo, in casi particolari non
dati nella fattispecie. Per il primo giudice, l'esistenza di una vertenza tra la
convenuta e le varie autorità in merito al pagamento della pigione non era
motivo sufficiente per annullare la disdetta. A suo parere, non essendo
possibile garantire l'esito positivo di tali vertenze “neppure si può poi pretendere
dal locatore che ne attenda l'esito per incassare le pigioni e le spese esigibili, oltre a quelle maturate nel frattempo,
non essendovi alcuna garanzia che possano essere recuperate”. Il Pretore ha
inoltre escluso una responsabilità solidale del Cantone per il pagamento delle
pigioni, il fatto che esso le avesse versate in passato essendo una questione
che riguarda unicamente l'ente pubblico e la convenuta. Egli ha infine respinto
l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, le procedure promosse
da quest'ultima essendo una di natura civile e l'altra di natura amministrativa.
In circostanze siffatte, il Pretore ha ravvisato la sussistenza dei presupposti
per decidere l'espulsione con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC).
4.
RE 1 ribadisce che
il mancato pagamento delle pigioni è dovuto al fatto che il Cantone, dopo averle
versate fino a dicembre 2000, ne ha sospeso il versamento “causa di un
conflitto di competenza tra dipartimenti”. A ben vedere le cose stanno
altrimenti. Come risulta dalla risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del
Consiglio di Stato, acquisita agli atti (sopra consid. D), dal novembre 2019 l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento aveva concesso a RE 1 aiuti sociali
sulla base della Legge sull'assistenza sociale. Questi aiuti sono però stati
soppressi dal medesimo ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2020. In seguito, RE
1.
ha poi chiesto la concessione dell'assistenza sociale volontaria sulla base
dell'art. 96 CP, norma secondo cui “per la durata del procedimento penale e
dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli
interessati possono far capo volontariamente”.
Ora, contrariamente a
quanto sostiene la reclamante, in realtà non vi è in alcun conflitto di
competenza all'origine della sospensione dei pagamenti, bensì una decisione formale
dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Per di più, il “conflitto
di competenze” non era inteso a stabilire quale dipartimento dovesse versare i
contributi assistenziali tant'è che la procedura davanti al Consiglio di Stato
verteva semmai su quale dipartimento fosse competente a decidere in merito alla
richiesta di RE 1 di percepire dei contributi in base all'art. 96 CP dopo che
quelli erogati in virtù della legge sull'assistenza le erano stati negati. È
peraltro evidente che l'assistenza volontaria prevista dall'art. 96 CP non
corrisponde all'aiuto sociale previsto dalla Las, tanto che la decisione in
merito non compete al Dipartimento della sanità e della socialità ma, come si
evince dalla decisione menzionata, al Dipartimento delle istituzioni. Non si
può pertanto ritenere che il pagamento del canone di locazione sia “solo temporaneamente
sospeso in attesa della definizione di un conflitto di competenza tra
dipartimenti”. Né può darsi per scontato che il dipartimento competente accolga
la richiesta di contributi fondata sull'art. 96 CP ove appena si consideri che gli
stessi sono destinati alle persone che ne fanno richiesta durante il loro
periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena, ciò che non è
manifestamente il caso per la reclamante. In tali circostanze, la conclusione
del Pretore, secondo cui le pigioni non possono ritenersi garantite resiste
alla critica.
5.
La reclamante
sostiene che il Cantone, avendo sempre pagato i canoni di locazione, avrebbe
dovuto essere interpellato nella procedura di diffida e di disdetta. A
prescindere dal fatto che si tratta di un argomento nuovo, inammissibile in
sede di reclamo (art. 326 CPC), l'ente pubblico non è pacificamente parte al
contratto di locazione, né consta che esso abbia assunto degli impegni nei
confronti dei locatori. Non vi era di conseguenza nessuna ragione per
considerarlo parte al procedimento. Come rilevato con pertinenza dal Pretore,
la questione dei sussidi, poi, non riguarda i locatori ma esclusivamente RE 1 e
le autorità cantonali. Ad ogni modo vista la decisione di cessazione dei sussidi
in favore della reclamante, non è dato di vedere in che modo il coinvolgimento dell'autorità
pubblica sarebbe stato suscettibile di ripristinare l'erogazione degli stessi.
6.
Relativamente all'eccezione
di litispendenza per avere avviato una procedura nei confronti del Cantone
volta al pagamento delle pigioni arretrate, la reclamante non si confronta
minimamente con l'argomentazione del Pretore secondo cui oltre alla diversità
delle parti coinvolte nei due procedimenti, questi non hanno il medesimo
oggetto ciò che non è il caso tra la procedura di espulsione di natura civile e
il reclamo introdotto al Consiglio di Stato, chiamato a decidere se erogare a RE
1.
contributi in applicazione dell'art. 96 CP, di natura amministrativa. Sulla
questione non occorre dilungarsi.
7.
La reclamante neppure
va seguita laddove sostiene che la responsabilità del Cantone “è intrinseca
perché esso ha preso a carico sin dall'inizio le pigioni”. Nella misura in cui
la concessione di sussidi per il pagamento delle pigioni era tuttavia fondata
su una decisione in favore dell'inquilina e non per i locatori, non è dato di
vedere quale responsabilità abbia l'ente pubblico per continuarne il pagamento
dopo la cessazione dei sussidi in favore della reclamante. Anche al riguardo
non giova diffondersi ulteriormente.
8.
La reclamante ritiene
poi che vista la pendenza di un contenzioso in merito alla validità della
disdetta, che non sarebbe manifestamente infondato, il Pretore non avrebbe dovuto
entrare nel merito dell'istanza di espulsione. A torto, come già indicato dal
primo giudice, la contestazione della disdetta non
osta a una richiesta di espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti secondo l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti,
il giudice esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta, la quale
non deve essere inefficace, nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1
con rinvii; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2021.19 del 26 maggio 2021 consid.
2d). Estremi del genere non si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo
accertato la regolarità della messa in mora e la validità della disdetta.
9.
RE 1 rileva poi che
il Pretore avrebbe dovuto accordarle un termine per trovare una nuova
sistemazione. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e come tale
inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 2 CPC), in materia di locazione il diritto federale nemmeno
tiene conto di motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può considerarli. Per tenere conto del principio di
proporzionalità, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere all'inquilino
un termine di moratoria, di breve durata, per trovarsi una nuova sistemazione a
condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia
grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o
situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si
può presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli entro
un termine ragionevole (cfr. CCR sentenza inc. 16.2016.64 del 19 gennaio 2017
consid. 9 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_389/2017 del
26.
settembre 2017 consid. 8 con rinvii; Jeandin
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 15 ad art. 343).
Ad ogni modo il differimento deve comunque essere breve e non deve equivalere a
una proroga del contratto di locazione. Nella fattispecie, l'interessata ha già
di fatto beneficiato di una dilazione sufficiente per reperire una nuova
sistemazione e organizzare il trasloco, di modo che la richiesta non entra in
linea di conto. Nelle circostanze descritte
il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere
respinto.
10.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la
richiesta di revoca dell'effetto sospensivo formulata dagli opponenti.
11.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni
economiche verosimilmente difficili in cui si trova la reclamante si tiene
conto rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Ciò rende senza
oggetto la richiesta di esenzione dal pagamento di spese processuali contenuta
nel reclamo. Non si pone problema di ripetibili, gli istanti non essendo stati invitati
a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. La domanda di gratuito
patrocinio formulata dalla reclamante è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.