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Decisione

16.2021.27

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: contratto di locazione - disdetta per mora - espulsione del conduttore

4 agosto 2021Italiano13 min

2021 RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.27

Lugano

4 agosto 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Walser

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 25 giugno 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 18 giugno 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.384 (espulsione del conduttore) promossa nei

suoi confronti con istanza dell'11 maggio 2021 da

CO 1 e

CO 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 23 dicembre 2019 CO

1 e CO 2, in qualità di locatori, e RE 1, quale conduttrice, hanno concluso un

contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una

pigione di fr. 890.– mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr.

150.– mensili. Il 20 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 hanno fissato a RE 1 un termine

di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 2080.– corrispondenti

alle pigioni scoperte di dicembre 2020 e gennaio 2021 con la

comminatoria della disdetta anticipata in applicazio­ne dell'art. 257d

CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 17

marzo 2021 i locatori hanno notificato all'inquilina con modulo ufficiale la

disdetta straordinaria del contratto per il 30 aprile successivo. Il 1° aprile

2021 RE 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso

contestando la disdetta. Constatata l'impossibilità di trovare un accordo, l'Ufficio

in questione ha rilasciato all'istante, il 27 maggio 2021, l'autorizzazione ad

agire.

B. Con istanza dell'11 maggio 2021, promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e

l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'im­mobile con l'ausilio

della polizia. Alla discussione del 18 giugno

2021 la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza.

C. Statuendo

seduta stante quello stesso 18 giugno 2021 il

Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di liberare l'en­te locato. Egli

ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzio­ne

della decisione su semplice richiesta della parte istante, ha avver­tito la

convenuta che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua

pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue

spese in un luogo indicato dalla parte istante. Le spese processuali di

complessivi fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere agli istanti fr. 400.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insor­ta a

questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2021 per ottenere, previa concessione

dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, l'annullamento del giudizio

impugnato. Con decisione 2 luglio 2021 il vicepresidente di questa Camera

ha concesso effetto sospensivo al reclamo. Il 9 luglio 2021 gli opponenti hanno

chiesto di riconsiderare la decisione sull'effetto sospensivo. Sulla

risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del Consiglio di Stato, acquisita

agli atti come disposto il 21 luglio 2021 dal giudice delegato di questa

Camera, la reclamante ha potuto esprimersi con osservazioni del 28 luglio 2021. Non sono state chieste osservazioni a CO 1 e CO 2.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono

impugnabili, entro il termine di 10 giorni

dalla notificazione con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10

000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC).

In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6240.–, donde la

competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata è stata notificata alla

convenuta il 18 giugno 2021. Datato 25 giugno 2021 ma introdotto il giorno

successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Il reclamante deve, in particolare,

esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Il Pretore, preso

atto che la convenuta non contestava il mancato pagamento delle pigioni dei

mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, ha accertato la regolarità della messa in

mora e disdetta straordinaria per mora in applicazione dell'art. 257d CO.

Egli ha poi rilevato che in caso di mancato pagamento della pigione l'annullamento

della disdetta viene ammesso solo con estremo riserbo, in casi particolari non

dati nella fattispecie. Per il primo giudice, l'esistenza di una vertenza tra la

convenuta e le varie autorità in merito al pagamento della pigione non era

motivo sufficiente per annullare la disdetta. A suo parere, non essendo

possibile garantire l'esito positivo di tali vertenze “neppure si può poi pretendere

dal locatore che ne attenda l'esito per incassare le pigioni e le spese esigibili, oltre a quelle maturate nel frattempo,

non essendovi alcuna garanzia che possano essere recuperate”. Il Pretore ha

inoltre escluso una responsabilità solidale del Cantone per il pagamento delle

pigioni, il fatto che esso le avesse versate in passato essendo una questione

che riguarda unicamente l'ente pubblico e la convenuta. Egli ha infine respinto

l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, le procedure promosse

da quest'ultima essendo una di natura civile e l'altra di natura amministrativa.

In circostanze siffatte, il Pretore ha ravvisato la sussistenza dei presupposti

per decidere l'espulsione con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC).

4.

RE 1 ribadisce che

il mancato pagamento delle pigioni è dovuto al fatto che il Cantone, dopo averle

versate fino a dicembre 2000, ne ha sospeso il versamento “causa di un

conflitto di competenza tra dipartimenti”. A ben vedere le cose stanno

altrimenti. Come risulta dalla risoluzione n. __________ del 7 luglio 2021 del

Consiglio di Stato, acquisita agli atti (sopra consid. D), dal novembre 2019 l'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento aveva concesso a RE 1 aiuti sociali

sulla base della Legge sull'assistenza sociale. Questi aiuti sono però stati

soppressi dal medesimo ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2020. In seguito, RE

1.

ha poi chiesto la concessione dell'assistenza sociale volontaria sulla base

dell'art. 96 CP, norma secondo cui “per la durata del procedimento penale e

dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli

interessati possono far capo volontariamente”.

Ora, contrariamente a

quanto sostiene la reclamante, in realtà non vi è in alcun conflitto di

competenza all'origine della sospensione dei pagamenti, bensì una decisione formale

dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Per di più, il “conflitto

di competenze” non era inteso a stabilire quale dipartimento dovesse versare i

contributi assistenziali tant'è che la procedura davanti al Consiglio di Stato

verteva semmai su quale dipartimento fosse competente a decidere in merito alla

richiesta di RE 1 di percepire dei contributi in base all'art. 96 CP dopo che

quelli erogati in virtù della legge sull'assistenza le erano stati negati. È

peraltro evidente che l'assistenza volontaria prevista dall'art. 96 CP non

corrisponde all'aiuto sociale previsto dalla Las, tanto che la decisione in

merito non compete al Dipartimento della sanità e della socialità ma, come si

evince dalla decisione menzionata, al Dipartimento delle istituzioni. Non si

può pertanto ritenere che il pagamento del canone di locazione sia “solo temporaneamente

sospeso in attesa della definizione di un conflitto di competenza tra

dipartimenti”. Né può darsi per scontato che il dipartimento competente accolga

la richiesta di contributi fondata sull'art. 96 CP ove appena si consideri che gli

stessi sono destinati alle persone che ne fanno richiesta durante il loro

periodo di detenzione preventiva o di esecuzione della pena, ciò che non è

manifestamente il caso per la reclamante. In tali circostanze, la conclusione

del Pretore, secondo cui le pigioni non possono ritenersi garantite resiste

alla critica.

5.

La reclamante

sostiene che il Cantone, avendo sempre pagato i canoni di locazione, avrebbe

dovuto essere interpellato nella procedura di diffida e di disdetta. A

prescindere dal fatto che si tratta di un argomento nuovo, inammissibile in

sede di reclamo (art. 326 CPC), l'ente pubblico non è pacificamente parte al

contratto di locazione, né consta che esso abbia assunto degli impegni nei

confronti dei locatori. Non vi era di conseguenza nessuna ragione per

considerarlo parte al procedimento. Come rilevato con pertinenza dal Pretore,

la questione dei sussidi, poi, non riguarda i locatori ma esclusivamente RE 1 e

le autorità cantonali. Ad ogni modo vista la decisione di cessazione dei sussidi

in favore della reclamante, non è dato di vedere in che modo il coinvolgimento dell'autorità

pubblica sarebbe stato suscettibile di ripristinare l'erogazione degli stessi.

6.

Relativamente all'eccezione

di litispendenza per avere avviato una procedura nei confronti del Cantone

volta al pagamento delle pigioni arretrate, la reclamante non si confronta

minimamente con l'argomentazione del Pretore secondo cui oltre alla diversità

delle parti coinvolte nei due procedimenti, questi non hanno il medesimo

oggetto ciò che non è il caso tra la procedura di espulsione di natura civile e

il reclamo introdotto al Consiglio di Stato, chiamato a decidere se erogare a RE

1.

contributi in applicazione dell'art. 96 CP, di natura amministrativa. Sulla

questione non occorre dilungarsi.

7.

La reclamante neppure

va seguita laddove sostiene che la responsabilità del Cantone “è intrinseca

perché esso ha preso a carico sin dall'inizio le pigioni”. Nella misura in cui

la concessione di sussidi per il pagamento delle pigioni era tuttavia fondata

su una decisione in favore dell'inquilina e non per i locatori, non è dato di

vedere quale responsabilità abbia l'ente pubblico per continuarne il pagamento

dopo la cessazione dei sussidi in favore della reclamante. Anche al riguardo

non giova diffondersi ulteriormente.

8.

La reclamante ritiene

poi che vista la pendenza di un contenzioso in merito alla validità della

disdetta, che non sarebbe manifestamente infondato, il Pretore non avrebbe dovuto

entrare nel merito dell'istanza di espulsione. A torto, come già indicato dal

primo giudice, la contestazione della disdetta non

osta a una richie­sta di espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti secondo l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti,

il giudice esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta, la quale

non deve essere inefficace, nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1

con rinvii; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2021.19 del 26 maggio 2021 consid.

2d). Estremi del genere non si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo

accertato la regolarità della messa in mora e la validità della disdetta.

9.

RE 1 rileva poi che

il Pretore avrebbe dovuto accordarle un termine per trovare una nuova

sistemazione. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e come tale

inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 2 CPC), in materia di locazione il diritto federale nemmeno

tiene conto di motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può considerarli. Per tenere conto del principio di

proporzionalità, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere all'inquilino

un termine di moratoria, di breve durata, per trovarsi una nuova sistemazione a

condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia

grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o

situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si

può presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli entro

un termine ragionevole (cfr. CCR sentenza inc. 16.2016.64 del 19 gennaio 2017

consid. 9 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_389/2017 del

26.

settembre 2017 consid. 8 con rinvii; Jeandin

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 15 ad art. 343).

Ad ogni modo il differimento deve comunque essere breve e non deve equivalere a

una proroga del contratto di locazione. Nella fattispecie, l'interessata ha già

di fatto beneficiato di una dilazione sufficiente per reperire una nuova

sistemazione e organizzare il trasloco, di modo che la richiesta non entra in

linea di conto. Nelle circostan­ze descritte

il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere

respinto.

10.

L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la

richiesta di revoca dell'effetto sospensivo formulata dagli opponenti.

11.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni

economiche verosimilmente difficili in cui si trova la reclamante si tiene

conto rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Ciò rende senza

oggetto la richiesta di esenzione dal pagamento di spese processuali contenuta

nel reclamo. Non si pone problema di ripetibili, gli istanti non essendo stati invitati

a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. La domanda di gratuito

patrocinio formulata dalla reclamante è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.