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Decisione

16.2021.28

Contestazione di delibera assembleare: legittimazione attiva di un comproprietario di un'unità

12 aprile 2022Italiano13 min

giudizialmente, sono titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 3068

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.28

Lugano

12 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo dell'8 luglio 2021 presentato dalla

Comunione

dei comproprietari del

‟RE

1ˮ,

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 9 giugno 2021 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2021.34 (proprietà per piani: contestazione di

risoluzioni assembleari) promossa con istanza del 23 gennaio 2021 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla particella n. 15

RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“RE 1”) composta di 108 unità

(dalla n. 3062 alla n. 3170). I coniugi CO 1 e S__________ __________, separati

giudizialmente, sono titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 3068

(8/1000), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 7.

B. All'assemblea

ordinaria del 19 giugno 2020, tenutasi alla presenza di 53 proprietari su 66 (corrispondenti

a 96 unità pari a 887/1000), tra i quali CO 1, sono stati

discussi, tra l'altro, i seguenti oggetti, così annunciati all'ordine del

giorno:

5.2 Approvazione consuntivo 2019 e del bilancio al

31.12.2019.

6.1

Rinnovo del mandato d'amministrazione (scadenza 31.12.2022), alle stesse

condizioni (maggioranza semplice).

6.2

Nomina di un comitato per gli esercizi 2020/21 art. 38 Regolamento

Condominiale.

7.1.1

Ratifica della sostituzione delle cinghie portanti della cabina dell'ascensore.

7.1.3

Presentazione del piano di investimento per il risanamento dei balconi e

delibera di un credito di CHF 150'000.- (IVA ed onorari inclusi) per la fase 1.

7.1.4

Approvazione per il controllo periodico quinquennale dell'impianto elettrico

(RaSi), per le parti comuni, come da disposizione __________ per un importo di

ca. CHF 39 000.– IVA incl. (scadenza 16.07.2020).

A maggioranza sono stati

approvati l'oggetto n. 5.2 (72 favorevoli, 1 contrario e 23 astenuti), il n.

6.1 (67 favorevoli, 29 contrari e un astenuto), il n. 7.1.3 (55 favorevoli e 42

contrari) e il n. 7.1.4 (82 favorevoli, 14 contrari e un astenuto). Gli oggetti

n. 6.2 e n. 7.1.1 sono stati dichiarati decaduti.

C. Il 15 luglio 2020 CO

1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari del “RE 1” davanti al Segretario

assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione

volto all'annullamento delle citate risoluzioni assembleari o la loro riforma ‟ai

sensi dei considerandiˮ (inc. CM.2020.382). Decaduto infruttuoso il

tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante,

il 22 ottobre 2020, l'autorizzazione ad agire.

D. Il 23 gennaio 2021 CO

1 ha convenuto così la Comunione dei comproprietari del “RE 1” davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto postulato in

sede conciliativa. Nella sua risposta del 23 marzo 2021 la convenuta ha proposto

di respingere la petizione sollevando preliminarmente la carenza di

legittimazione attiva dell'attore, per difetto di litisconsorzio necessario. Alle

prime arringhe del 10 maggio 2021, le parti hanno confermato le loro posizioni.

Il Pretore ha poi deciso di limitare il procedimento alla questione della

legittimazione attiva. In una presa di posizione spontanea dell'11 maggio 2021 l'attore

ha riaffermato la sua facoltà di contestare le delibere assembleari alle quali

non aveva acconsentito. Statuendo con sentenza del 9 giugno 2021, il Pretore ha

respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Le spese processuali

di fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta mentre non sono state

assegnate indennità ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata la Comunione dei comproprietari “RE 1” è insorta a questa Camera

con un reclamo dell'8 luglio 2021 nel quale chiede di annullare la sentenza impugnata

e di riformarla nel senso di respingere la petizione per carenza di

legittimazione attiva. Nelle sue osservazioni CO 1 si è rimesso al giudizio

della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nella fattispecie il Pretore ha

statuito sull'esigenza di un litisconsorzio necessario, presupposto la cui

mancanza porrebbe fine senza indugio alla causa (art. 70 cpv. 1 CPC). Si tratta

dunque di una decisione incidentale nel senso dell'art. 237 cpv. 1

CPC (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2013.44

del 24 giugno 2015 consid. 1 con rinvii). In concreto

l'attore ha indicato il valore litigioso in fr. 5000.–, importo che è non

contestato e non appare inverosimile. Donde la competenza di questa Camera.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, che andava introdotto entro 30 giorni

(art. 311 cpv. 1 CPC), la decisione impugnata è pervenuta

alla patrocinatrice della convenuta il 10 giugno 2021 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________ agli atti). Introdotto l'8 luglio 2021 (timbro postale sulla

busta d'invio), il reclamo in esame è dunque ricevibile.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore, ricordato che l'esame della capacità di essere parte e di

quella processuale avviene d'ufficio, ha accertato che la lite verteva sulla

questione di sapere se l'attore fosse legittimato a impugnare la delibera

assembleare da solo o se dovesse procedere in litisconsorzio necessario con l'altra

comproprietaria dell'unità condominiale. Premesso ciò, egli ha ritenuto che lo

scopo degli art. 75 e 712m CC, ovvero di garantire a ogni proprietario

il diritto di opporsi a una decisione assembleare lesive delle norme e regole

della proprietà per piani a tutela di suoi diritti fondamentali, è un diritto

di natura fondamentale e imperativa “che deve essere riconosciuto a ciascun

comproprietario”. Per contro, a suo parere, il principio posto dall'art. 712o

CC riguarda unicamente le regole di computo dei diritti di voto all'assemblea.

Per il primo giudice, dandosi disaccordo tra due comproprietari di un'unità

sull'inoltro di una contestazione giudiziaria “l'altro si ritroverebbe

concretamente privato della possibilità di far valere i propri diritti”, ciò che non è ammissibile. In definitiva, egli ha riconosciuto

il diritto di CO 1 di agire da solo donde la reiezione dell'eccezione di

carenza di legittimazione attiva.

3.

La reclamante ribadisce

che i comproprietari ordinari di un'unità condominiale costituiscono,

analogamente a quanto previsto dall'art. 712o cpv. 1 CC, un

litisconsorzio necessario e che dunque l'azione doveva essere presentata da

tutti i comproprietari ordinari della quota o, quanto meno, tramite un rappresentante.

A suo dire, CO 1 “senza che sia fatta menzione di chi rappresenta e senza

indicare che attrice è anche la moglie non è certo un rappresentante

autorizzato”. Essa sostiene poi che la particolarità della comproprietà presuppone

un agire congiunto in ogni ambito e dunque anche nelle contestazioni di

delibere assembleari vista la natura indivisibile della pretesa connessa con la

facoltà di esprimere il proprio voto in assemblea. Per determinare la facoltà

di impugnare una delibera, soggiunge la reclamante, occorre pertanto fondarsi sul

principio posto dall'art. 712o cpv. 1 CC. Fondandosi su un'opinione dottrinale,

per la convenuta, la limitazione si riflette forzatamente sulla facoltà

d'impugnare una delibera assembleare. Per di più, a suo parere, anche

applicando il diritto societario, se la qualità di socio spetta a più persone

queste possono agire solo congiuntamente in litisconsorzio necessario e ciò deve

pertanto valere anche per i condomini. Né – essa epiloga – un'altra soluzione

sarebbe convincente, poiché concedere al singolo comproprietario il diritto di

impugnazione di una delibera significherebbe concedergli un diritto individuale

prioritario rispetto al comproprietario contrario all'impugnazione. In

definitiva, per la reclamante a CO 1 manca la legittimazione attiva sicché la

petizione deve essere respinta.

4.

Secondo l'art. 712m

cpv. 2 CC, combinato con l'art. 75 CC, ogni comproprietario ha la facoltà di

contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza,

le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito. Premesso che il

diritto di contestare una risoluzione assembleare è strettamente legato al

diritto di voto all'assemblea, per l'art. 712o cpv.

1.

CC ove una quota di

proprietà per piani appartiene a più condo­mini, essa ha diritto

collettivamente a un voto “reso da un rappresentante”. Quanto alla legittimazione

a impugnare la risoluzione di un'assemblea condominiale essa è data, oltre che

ai comproprietari, anche al rappresentante di una sottocomunione (CCR

sentenza inc. 16.2016.26 del 26 giugno 2018 consid. 3c con

rinvio a: Meier-Hayoz in: Berner

Kommentar, 1988, n. 137 ad art. 712m CC; Rey/Maetzke,

Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3ª edizione, pag. 91 n. 353; v. anche Martin, L'assemblée générale de la

communauté des proprietaires d'étages: organisation, prise de décisions et

contestations judiciaires, Ginevra/Zurigo/Basilea 2019, pag. 332 § 843; Mermoud, Le temps partagé dans la

jouissance de la propriété par étages, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 172 n.

312; cfr. anche RtiD II-2010 pag. 646 n.

28c).

Dandosi

proprietà collettiva di un'unità, i comproprietari devono promuovere l'azione

congiuntamente, alla stregua di un litisconsorzio necessario, per quanto

possano anche nominare un rappresentante che agisca in loro nome (Riemer, Anfechtungs- und

Nichtigkeitsklage im schweizerischen Gesellschaftsrecht, Berna 1998, pag. 72 n.

158; v.

anche Handschin/Wyttenbach,

Der Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung und seine Anfechtung, in: Luzerner

tag des stockwerkeigentums 2011 pag. 81; Piccinin, La

propriété par étages en procès, Ginevra/Zurigo/ Basilea 2015, pag. 225

n. 472; Wermelinger

in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 230 ad art. 712m CC con rinvio a

Riemer).

5.

In concreto è

incontestato che la proprietà per piani n. 3068 del fondo base particella n. 15

RFD di __________ appartiene a CO 1 e S__________ __________ in ragione di metà

ciascuno. Pacifico è altresì che all'assemblea ordinaria del 19 giugno 2020 CO

1.

è stato l'unico a presenziare.

a) Premesso

che in applicazione dell'art. 712o cpv. 1 CC, non si può ritenere che ogni

comproprietario rappresenti la comproprietà ordinaria (Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 18 ad

art. 712o CC), se un singolo comproprietario della proprietà collettiva si

presenta solo all'assemblea si deve presumere che rappresenti legittimamente gli

altri comproprietari (Meier-Hayoz,

op. cit., n. 6 ad art. 712m CC;

Manz, Unterhalt und Ersatzneubau im

Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, pag. 70 n. 151; Thurnherr, Bauliche Massnahmen bei Mit-

und Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 169 n. 322). Egli non deve

di per sé giustificare il suo potere di rappresentanza, l'assenza degli altri comproprietari

indicando il conferimento di tali poteri. Né il presidente dell'assemblea è

tenuto a controllare se il rappresentante disponga di una valida risoluzione

interna per ogni punto dell'ordine del giorno

(Wermelinger in Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 712o

CC; Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag.

358). Per il resto si applicano le regole della rappresentanza (art. 32

segg. CO; Amoos Piguet in:

Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 2 ad art. 721o CC).

b) Nella

fattispecie, contrariamente a quanto figura sull'ordine del giorno, non consta,

e nemmeno è preteso, che all'inizio dell'assemblea del 19 giugno 2020 CO 1 sia

stato invitato a giustificare i propri poteri tramite “una procura dell'altro

comproprietario” (doc A) o che siano stati sollevati dubbi in merito alla

rappresentanza. In tali circostanze, la sola presenza di CO 1 alla seduta

lasciava presumere che egli rappresentasse validamente anche l'altra comproprietaria.

Egli ha quindi potuto votare sugli oggetti messi all'ordine del giorno e

nessuno pretende che il suo voto non sia stato considerato ai fini della

determinazione delle maggioranze richieste per ogni risoluzione. Eventuali

divergenze tra comproprietari, per altro, non hanno alcuna ripercussione sulla

validità del voto ma vanno tutt'al più trattate internamente alla proprietà

collettiva (Wermelinger in Zürcher

Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 712o CC).

c) Quanto

alla legittimazione a impugnare le delibere assembleari, CO 1 e S__________ __________

avrebbero dovuto agire assieme, in litisconsorzio necessario, o per il tramite

di un rappresentante che avrebbe agito in loro nome. CO 1 poteva agire da solo se

munito di valido potere di rappresentanza dell'altro cotitolare dell'unità. Certo,

all'assemblea del 19 giugno 2020 costui era presunto rappresentante della

stessa. Se non che, in sede giudiziaria, la convenuta ha contestato la sua

legittimazione attiva ragione per cui incombeva a CO 1 allegare e provare i

fatti che la giustificavano (sentenza del Tribunale federale 4A_342/2020

del 29 giugno 2021 consid. 4.1.2). In concreto nulla di tutto ciò è avvenuto.

Anzi, nella petizione egli ha fondato la sua legittimazione sulla sua

qualità di “condomino del Condominio… che deriva dall'art. 648 cpv. 1 CC” (pag.

1.

in fondo), mentre in una presa di posizione spontanea dell'11 maggio

2021, intesa alla rettifica del verbale d'udienza del giorno prima, ha

precisato il suo pensiero affermando di essere partito dal “presupposto che

ogni comproprietario di una proprietà per piani possa amministrate il suo bene

e tutelarlo in giudizio, a maggior ragione avendo partecipato attivamente (e

votato) in assemblea”. Mai, quindi, l'attore ha preteso di agire come

rappresentante della comproprietà, né ciò si desume dagli atti. Nelle

circostanze descritte, la conclusione del Pretore di ammettere la

legittimazione attiva del solo CO 1 si rivela errata, donde la fondatezza del

reclamo. Soccorrendo le pre­messe dell'art. 327 cpv.

3.

lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La

decisione impugnata va quindi riformata nel senso che la petizione dev'essere

respinta per carenza di legittimazione attiva.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quantunque CO 1

si sia rimesso al giudizio di questa Camera, la decisione impugnata, da lui

sollecitata, è stata riformata a suo scapito, donde la sua soccombenza. Egli

rifonderà inoltre alla controparte, che ha agito per il tramite di una

patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.

L'esito del

presente giudizio impone altresì la

conseguente riforma del dispositivo sulle giudiziarie di primo grado. Per quel

che è delle spese processuali, occorre tenere conto di quelle della procedura

conciliativa. Quanto all'indennità per ripetibili, non stabilite dal Pretore,

la reclamante si limita a protestarle senza però cifrarle né altrimenti

specificarle. Ciò rende la pretesa d'acchito inammissibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

(incluse quelle della procedura di conciliazione) sono poste a carico dell'attore.

Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese processuali del

reclamo di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO

1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.