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Decisione

16.2021.30

Contratto di lavoro: personale a prestito, salario - assenza di regiudicata

9 giugno 2022Italiano30 min

dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. I contratti di lavoro prevedevano un salario mensile netto di fr. 200.–

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.30

Lugano

9 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato dalla

RE 1

(ora

patrocinata dagli avvocati PA 1

o)

contro

la decisione emessa l'8 giugno 2021 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2020.374 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione

del 2 dicembre 2020 da

CO

1

(rappresentato

dall'RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 4 ottobre 2016 la

società RE 1, editrice tra l'altro di alcune riviste per consumatori, ha

assunto CO 1 e __________ H__________ __________ come “giornalisti praticanti e

allievi della scuola di giornalismo da essa gestita” per la durata di un anno

dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. I contratti di lavoro prevedevano un salario mensile netto di fr. 200.–

fino al 31 marzo 2017, aumentato poi a fr. 300.–, un'indennità per i pasti

fuori casa di fr. 200.– e un abbonamento per i mezzi pubblici.

B. I

due aspiranti giornalisti hanno cominciato a lavorare, in seguito ad accordi intercorsi

tra RE 1 e la società __________, presso quest'ultima inizialmente per 2 giorni

e poi dal 1° gennaio 2017 a tempo pieno per un salario mensile netto di fr. 2800.–

ciascuno. __________ versava tale stipendio a RE 1, che a sua volta retribuiva

alle condizioni dei menzionati contratti del 4 ottobre 2016 CO 1 e __________ H__________

__________. Quest'ultimi hanno disdetto i contratti con RE 1 per il 30 aprile

2017, data in cui hanno concluso un contratto di lavoro “in organico” con __________

in qualità di praticanti con un salario annuo lordo di fr. 36 400.– ciascuno.

C.

In seguito a una “controversia

sorta in merito alla titolarità del diritto a ricevere il salario versato” da __________,

l'8 giugno 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha autorizzato

quest'ultima a depositare nel senso dell'art. 168 CO fr. 24 800.– (fr.

3100.– primi 4 mesi del 2017 x 2) e dal mese di maggio 2017 fr. 5400.–

(fr. 2700.– mensili x 2; inc. SO.2017.2011). Con sentenza unica del 5

giugno 2018 il medesimo Pretore ha poi parzialmente accolto le petizioni

inoltrate da CO 1 e __________ H__________ __________ contro RE 1, accertando che

ciascuno di loro aveva un credito di fr. 14

000.– nei confronti della convenuta e ha

liberato in loro favore dal deposito giudiziale complessivi fr. 27 000.–. La

rimanenza dell'importo depositato (fr. 24 800.–) è invece stata liberata in favore di RE 1

poiché fino al 30 aprile 2017 quest'ultima era, quale unico partner

contrattuale di __________, la creditrice della somma litigiosa. Egli ha invece

ritenuto che, dopo aver disdetto il contratto con la convenuta ed essere stati

assunti con un nuovo contratto da __________, gli attori avevano maturato un

diritto al salario nei confronti di quest'ultima (inc. SE.2017.392/393). La seconda Camera civile del

Tribunale di appello ha, con sentenza 27 settembre 2019, respinto nella misura

in cui era ricevibile l'appello presentato da RE 1 (inc. 12.2018.97). Un

ricorso di quest'ultima del 7 novembre 2019 è stato respinto dal Tribunale

federale nella misura in cui era ammissibile con sentenza 4A_551/2019 del 18

dicembre 2019.

D. Il 7 ottobre 2020 CO

1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da RE 1il paga­men­to di fr. 8885.– più

interessi al 5% dal 1° maggio 2017 a titolo di differenza salariale tra

quanto versato da __________ alla convenuta tra gennaio e aprile 2017 e quanto da lui ricevuto dalla convenuta, così

come il paga­mento dei relativi contributi alle assicurazioni sociali. All'udienza del 24 novembre 2020

il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare

le parti, ha rilasciato

all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.547).

E. Con

petizione del 2 dicembre 2020 CO 1 ha convenuto RE 1davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue

osservazioni del 13 gennaio 2021 la convenuta ha proposto di respin­gere la

petizione. Alle prime arringhe del 23 febbraio 2021 il Pretore ha congiunto

la causa per l'istruttoria con quella promossa da __________ H__________ __________

contro la convenuta (inc. SE.2020.373). In tale occasione, le parti hanno

confermato i rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. Il 2 aprile

2021 il Pretore, dopo avere ammesso il richiamo dei carteggi relativi alle precedenti

procedure tra le parti, ha respinto le altre prove e ha chiuso l'istruttoria. Le

parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo allegato del 27 aprile 2021 l'attore ha ribadito le sue domande. La convenuta

ha comunicato, il 21 aprile 2021, di rinunciare a presentare un memoriale conclusivo.

F. Statuendo con decisione dell'8 giugno 2021 il Pretore ha

parzialmente accolto la petizione obbligando RE 1 a versare ad CO 1 fr.

8885.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2017. Non sono state preleva­te spese

processuali mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 800.–

per ripetibili.

G. Contro la sentenza appena citata RE

1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2021 in cui chiede,

previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il

giudizio impugnato nel senso di dichiarare inammissibile la petizione o, quanto

meno, di riformarlo nel senso di respingerla. Con decreto del 14 luglio 2021 il

presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

1.

CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla

convenuta il 10 giugno 2021 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.__________,

agli atti). Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e

sarebbe scaduto sabato 10 luglio 2021, salvo protrarsi al lunedì

successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 9 luglio 2021, il reclamo in

esame è pertanto tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1

allega, oltre a documenti che figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio

alla Camera, un estratto delle Direttive e i commenti relativi alla LC emessi

dalla SECO (doc. I). Le Direttive LC in questione rappresentano una cosiddetta

ordinanza amministrativa ed esplicitano l'interpretazione che l'autorità

federale intende dare alla legge ai fini di un'applicazione uniforme e

rispettosa della parità di trattamento. Esse non sono di per sé vincolanti per

il giudice, quest'ultimo dovendo tenerne conto solo nella misura in cui

consentono una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, mentre se

ne deve scostare in quanto non siano con esse compatibili (sentenza del

Tribunale amministrativo federale B-5181/2018 del 1° luglio 2020 consid. 4.4.2

e 5.2.3 con riferimenti).

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha qualificato innanzitutto il contratto sottoscritto il

4.

ottobre 2016 tra le parti quale contratto di lavoro ai sensi degli art. 319

segg. CO, rilevando in particolare che quantunque l'attore fosse indicato quale

“giornalista praticante e allievo della scuola di giornalismo”, tale contratto non

prevedeva alcun obbligo formativo della convenuta nei suoi confronti, ciò che

esclude il perfezionamento di un contratto di tirocinio (art. 344 e 344a

CO) o di insegnamento. Egli ha poi accertato che nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti e “in virtù di un

accordo tra RE 1 e __________”, dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 l'attore aveva

lavorato al 100% quale praticante presso __________, la quale per tale

prestazione aveva versato a RE 1 fr. 2800.– mensili netti, oltre agli oneri

sociali. Per questo periodo – ha proseguito il primo giudice – la convenuta aveva

“di fatto” ceduto i servizi dell'attore a __________, che l'ha

integrato nella sua organizzazione a livello personale, organizzativo,

materiale e temporale. A suo avviso, ciò costituisce una fornitura di personale

a prestito come previsto dall'art. 12 cpv. 1 della Legge federale sul

collocamento e il personale a prestito (LC), applicabile anche in caso

di cessione occasionale di lavoratori a imprese acquisitrici e

indipendentemente dalla necessità di un'autorizzazione.

Premesso ciò, per il

Pretore, “le parti non hanno concluso alcun accordo scritto relativo al

prestito di CO 1 a __________, né tale eventualità era prevista dal contratto

doc. B. Tantomeno vi è un accordo scritto che regoli il pagamento del salario

durante tale periodo. Eventuali accordi orali o per atti concludenti tra le

parti in causa a questo proposito sono pertanto nulli. Ma, soprattutto,

considerata l'assenza di obblighi formativi di RE 1 nei confronti dell'attore

che possano giustificare una diversa qualificazione giuridica dei rapporti

contrattuali in esame, non vi è ragione per non applicare qui l'art. 19 cpv. 5

LC ed escludere dunque qualsiasi legittimo

motivo di RE 1 di non riversare integralmente il salario versatole da __________

per la prestazione lavorativa effettuata dall'attore dal 1° gennaio al 30

aprile 2017”. In circostanze siffatte, il primo giudice ha ritenuto che

per quel periodo l'attore aveva ma­turato nei confronti della convenuta un

credito di fr. 11 200.– netti, corrispondenti

a quanto pagato da __________ per le sue prestazioni (fr. 2800.– netti per

4.

mesi). Tenuto conto che l'interessato aveva già

ricevuto dalla convenuta per il medesimo periodo complessivi fr. 2315.–,

l'attore vantava ancora un credito di fr. 8885.– netti. Il primo giudice

ha inoltre ammesso gli interessi del 5% dal 1° maggio 2017, giorno

successivo al termine del contratto di lavoro, negando tuttavia la richiesta di

pagamento degli oneri sociali.

5.

La reclamante eccepisce

innanzitutto la violazione del principio ne bis in idem. A suo parere,

il Pretore avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la petizione per mancanza

del presupposto processuale dell'assenza di regiudicata, poiché sulla pretesa

di fr. 8885.– fatta valere nella presente causa dall'attore si erano già

espressi il Pretore e il Tribunale d'appello nell'ambito delle cause inc.

SE.2017.392 e inc. 12.2018.97. Essa sostiene che con la decisione emessa il 5 giugno

2018.

il Pretore era entrato “nel merito della domanda condannatoria presentata”

dall'attore e aveva “già esaminato l'interezza della fattispecie”. A suo

avviso, se l'attore non avesse accettato la reiezione della sua domanda

condannatoria decisa dal Pretore, avrebbe dovuto aggravarsi contro tale decisione e chiedere anche il versamento

dell'importo di fr. 24 800.–

riferito al periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017. Non avendo appellato la

decisione di primo grado, l'attore non può riproporre la stessa domanda in

questa sede. La reclamante fa notare altresì che la seconda Camera civile,

andando oltre rispetto a quanto deciso dal Pretore, aveva stabilito che gli

importi versatile da __________ per l'attività degli attori fino al 30 aprile

2017.

erano di sua pertinenza.

a) Ci si può chiedere se, come sostiene la

resistente, questa eccezione, sollevata soltanto in questa sede, non offenda il

principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) in virtù del quale una parte non può attendere l'emissione del

giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre

precedentemente. Il quesito può

nondimeno rimanere indeciso, poiché l'eccezione – come si vedrà in appresso –

quand'anche fosse ammissibile non gioverebbe alla

reclamante.

b) Secondo l'art. 59 CPC il giudice entra nel merito

di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali (cpv. 1), tra cui

segnatamente figura l'assenza di regiudicata (cpv. 2 lett. e).

Il giudice non può entrare nel merito di un'azione se una pretesa

identica fondata sui medesimi fatti è già stata decisa tra le stes­se parti con

sentenza passata in giudicato. Solo il dispositivo di una decisione beneficia della cosa

giudicata (DTF 146 III 257 consid. 2.1.3) ancorché sia a volte necessario

determinarne la portata dai considerandi. L'autorità di cosa giudicata si

estende a tutti i fatti già esistenti al momento della prima sentenza, compresi

quelli di cui il Giudice non ha potuto tenere conto, perché non sono stati

allegati in maniera corretta e tempestiva, o poiché non erano ancora noti alle

parti (sentenza del Tribunale federale 4A_306/2017 del 16 ottobre 2017

consid. 4.1 in: SJ 2018 pag. 97 e 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.3.1

in: RSPC 2018 pag. 40). Quanto

all'identità delle pretese (o dell'oggetto), essa è data, a prescindere dalla

formulazione precisa delle conclusioni di causa, anche qualora la nuova domanda

sia inclusa in quella già decisa, ne costituisca il suo contrario oppure si

ponga a titolo pregiudiziale mentre nel primo processo essa costituiva il

quesito principale. In particolare, nell'ambito delle azioni di accertamento,

il giudizio che accerta a titolo principale l'esistenza di un determinato

rapporto giuridico vincola i tribunali chiamati in seguito a pronunciarsi sull'esistenza

di tale rapporto in via pregiudiziale (sentenza del Tribunale federale

4A_258/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3.3 con rinvii).

c) Nella

petizione da lui promossa il 3 novembre 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE

1.

“a pagare fr. 27 900.– lordi” e di

liberare in suo favore “il deposito giudiziale per l'importo di fr. 27 900.– lordi”. Statuendo con sentenza unica del 5 giugno 2018 anche sulla causa promossa da __________ H__________ __________, il Pretore ha considerato queste domande “contradditorie”, gli attori postulando

dapprima la

condanna della convenuta al pagamento di fr. 27 900.– mentre in seguito chiedendo la

liberazione in loro favore per il medesimo importo del deposito giudiziale

effettuato da __________, “ciò che presume dapprima un accertamento di un loro

credito nei confronti della stessa __________ e che esclude un ulteriore

versamento del medesimo importo anche da parte della convenuta”. Premesso ciò,

egli ha ritenuto che “nonostante l'erronea formulazione del punto 1 dei

rispettivi petitum” l'azione non era tesa alla condanna della convenuta

al pagamento dell'importo indicato, bensì tendeva all'accertamento del loro

credito salariale nei confronti di __________, in modo da ottenere la liberazione dell'importo da questa

depositato presso la Pretura” (decisione,

consid. 8). Il Pretore ha poi stabilito che dal 1° maggio al 30 settembre 2017

ciascun attore aveva maturato un credito salariale di fr. 14 000.– nei confronti di __________

per cui il deposito giudiziale, relativo a questo periodo, andava liberato a

loro favore per fr. 13 500.– ciascuno (consid. 11,12 e 13). Per il periodo dal

1° gennaio al 30 aprile 2017 egli ha accertato che era stata RE 1 l'unica

partner contrattuale di __________ per

cui il deposito giudiziale, relativo a questo

periodo, di fr. 24 800.– andava liberato a suo favore (consid. 10 e 13). In

definitiva il Pretore ha accertato l'esistenza di un credito di fr. 14 000.– lordi di ciascun attore

nei confronti di __________ (dispositivi n. 1§ e 2§), ha liberato il deposito

giudiziale in ragione di fr. 13 500.– a favore di ciascun attore (dispositivi n. 1§§ e 2§§) e di fr. 24 800.– a favore della convenuta (dispositivo n. 3).

d) Con la petizione del 2 dicembre 2020 CO 1 ha postulato la condanna

di RE 1 a versargli fr. 8885.–

netti oltre interessi al 5%

dal 1° maggio 2017 (domanda

n.

1) quale di differenza salariale tra quanto __________ ha versato a RE

1.

per il lavoro da lui prestato nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 e

quanto RE 1 gli ha riversato, così come al versamento dei contributi sociali (domanda

n.

2). La pretesa è

stata così specificata:

Netto versato da RE 1

Salario

Pasti

Arcobaleno

Netto versato da __________ a RE 1

Differenza

gennaio

200.–

200.–

153.75

2800.–

2246.25

febbraio

200.–

200.–

153.75

2800.–

2246.25

marzo

200.–

200.–

153.75

2800.–

2246.25

aprile

300.–

200.–

153.75

2800.–

2146.25

Totale

2315.–

11.

200.–

8885.–

e) Ora,

contrariamente a quanto sostiene la reclamante, con decisione del

5.

giugno 2018 il Pretore non ha deciso nessuna domanda condannatoria nei

confronti dalla convenuta. Il primo giudice, come si è detto (cfr. sopra consid. c), interpretando le domande degli attori, ha

stabilito che le loro azioni non fossero volte alla condanna della convenuta al

pagamento di fr. 27 900.– ma all'accertamento della titolarità del diritto di ricevere gli

importi depositati giudizialmente da __________ e del conseguente diritto a

ottenerne la liberazione in loro favore. Per di più, in tale decisione il

Pretore, dopo avere accertato che l'importo di fr. 24 800.– depositato da __________ per

i mesi da gennaio ad aprile 2017 doveva essere liberato in favore

della convenuta, ha rilevato di non potere approfondire in quella sede la questione di “sapere se, ed eventualmente in che

misura, la convenuta debba riversare tale importo agli attori; […] trattandosi

di una pretesa nei confronti della convenuta

stessa, non di __________, e dunque estranea al presente 'Prätendentenstreit'

” (consid. 10).

si può dire che il Tribunale d'appello si sia pronunciato, con la sentenza del 27

settembre 2019, su una domanda condannatoria nei confronti della convenuta.

Diversamente dall'opinione della reclamante, nemmeno dalla frase “la questione

della titolarità dell'importo trattenuto per il lavoro fornito fino al 30

aprile 2017 non è contestata sicché non è necessario valutare l'esistenza di un

eventuale vizio del contratto tra le due società per errore essenziale (art. 23

seg. CO)” non si può dedurre che quella Camera si sia espressa sul diritto

degli attori a vedersi riversare dalla convenuta gli importi versatile da __________

per le loro prestazioni fino ad aprile 2017. Letta nel suo contesto, da tale

affermazione si evince che in appello il diritto della convenuta agli importi

depositati giudizialmente da __________ per le prestazioni fornite dagli attori

da gennaio ad aprile 2017 non era litigioso ed era quindi superfluo esaminare

la validità del contratto concluso tra la convenuta e __________. Ne discende

che l'eccezione va respinta. Su questo punto il reclamo risulta perciò destinato all'insuccesso.

6.

La reclamante rimprovera al Pretore di avere ritenuto applicabile alla

fattispecie la legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) e

dedotto dall'art. 19 cpv. 5 di questa legge un suo obbligo “di riversare

integralmente il salario versatole da __________ per la prestazione lavorativa

effettuata da CO 1 dal 1° gennaio 2017 al 30

aprile 2017”. Essa eccepisce anzitutto la violazione del suo diritto di

essere sentita perché “si vede confrontata a dover prendere posizione sull'affermazione

pretorile secondo cui al caso concreto si applicherebbe la LC, senza tuttavia che il Pretore abbia fornito delle chiare

e univoche spiegazioni circa le ragioni per cui tali norme sarebbero

applicabili, ossia quali condizioni della legge sarebbero date nel caso

concreto”.

Nella

fattispecie, come si è detto, il Pretore ha accertato che la convenuta aveva

“ceduto i servizi dell'attore a __________, che l'ha integrato nella sua

organizzazione a livello personale, organizzativo e temporale”, ciò che realizza

un'attività di fornitura di personale a prestito ai sensi degli art. 12 cpv. 1

LC e 26 OC. Premesso ciò, egli ha tuttavia appurato che le parti, diversamente

da quanto disposto dall'art. 19 cpv. 1 LC, non avevano concluso un accordo

scritto che regolava il prestito dell'attore a __________ né il salario durante

questo periodo. Tale motivazione permette di capire senza equivoci per quali

ragioni il Pretore ha ritenuto applicabile la legge sul collocamento al caso

concreto. Che poi l'argomentazione sull'applicabilità della LC non aggradi o

dispiaccia a RE 1 ancora non significa che quest'ultima non fosse in grado di

apprezzarne la portata e fare valere tutte le sue argomentazioni, così come

essa ha del resto fatto.

7.

La reclamante ritiene che contrariamente

all'accertamento pretorile, le norme della legge sul collocamento non sono

applicabili nel caso concreto perché essa non ha ceduto i servizi di CO 1 a __________

ma ha consentito al praticante di svolgere uno stage formativo presso

quest'ultima. Essa sostiene inoltre che l'impresa acquisitrice, in concreto __________,

non aveva alcun potere direttivo su CO 1 ritenuto che quest'ultimo, in ogni momento, aveva la facoltà di cessare

senza preavviso il praticantato presso __________ e tornare a scuola senza

alcuna modifica del salario. Ciò che escluderebbe l'applicabilità della legge

in questione. A suo parere, inoltre, l'attività dell'attore non rientra in

nessuna delle categorie di fornitura di personale a prestito previste dall'art.

27.

OC, ciò che esclude, una volta di più, il fatto di avere svolto un'attività

di fornitura di personale a prestito soggetta alla LC.

a) Per l'art. 26 cpv. 1 dell'Ordinanza sul collocamento e il prestito di personale (OC; RS 823.111), combinato con

l'art. 12 cpv. 1 della Legge federale

sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11),

si considera un prestatore colui che cede i servizi di un lavoratore a

un'impresa acquisitrice accordandole per l'essenziale il potere di impartire

istruzioni al lavoratore. È possibile altresì concludere che vi sia

un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se il lavoratore

è coinvolto nell'organizzazione dell'impresa

acquisitrice a livello personale,

organizzativo, materiale e temporale (art. 26 cpv. 2 lett. a OC). L'art.

27.

cpv. 1 OC prevede che la fornitura di personale a prestito comprende il

lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori

a imprese acquisitrici. Per l'art. 27 cpv. 4 OC è considerata occasionale la

cessione di lavoratori se lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il

datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il

lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro (lett. a), i servizi del

datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa acquisitrice

(lett. b) e la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali

impieghi presso imprese acquisitrici (lett. c). Infine, secondo l'art. 29 OC fornisce

professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a

imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un

profitto.

b) La

questione di sapere se un servizio debba essere qualificato come fornitura di

personale o fornitura di servizi di

altro genere a terzi, dipende dalle circostanze del caso concreto, sulla

base del contenuto del contratto, della

descrizione dell'attività prevista e dell'attività svolta presso l'impresa acquisitrice (sentenza

del Tribunale federale 2C_470/2020

del 22 dicembre 2021 consid. 3.3.3 con rinvii). Le direttive e i commenti sulla legge sul collocamento emanate dalla

Segreteria di Stato per l'economia (SECO) possono fungere da strumenti

ausiliari per procedere a una tale determinazione (sentenza del Tribunale

federale 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid. 4.1). Il potere conferito all'impresa

acquisitrice di impartire istruzioni al lavoratore è l'elemento fondamentale

del prestito del personale (sentenza del

Tribunale federale 2C_470/2020

del 22 dicembre 2021 consid. 3.3.2). Tale diritto si considera ceduto o attribuito quando

l'impresa acquisitrice istruisce in loco il lavoratore sul tipo e l'entità del

lavoro da svolgere e gli mette a disposizione gli strumenti di lavoro necessari. In questo caso, all'impresa acquisitrice

compete il diritto di stabilire direttive generali al lavoratore, che

altrimenti competono al datore di lavoro in applicazione dell'art. 321d CO (sentenza del Tribunale federale

2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid. 4.3.3).

c) Nella fattispecie, il contratto di lavoro del 4

ottobre 2016 (doc. B) prevedeva la durata (dal 1° ottobre 2016

al 30 settembre 2017: clausola 1), i compiti (giornalista praticante e allievo

della scuola di giornalismo da essa gestita così come che i compiti del collaboratore vengono definiti dal

datore di lavoro: clausola n. 2), il tempo di lavoro e malattia

(clausola n. 3), le vacanze e i giorni

festivi (clausola n. 4), la retribuzione (fr. 200.– mensili netti fino al 31 marzo 2017, aumentati

in seguito a fr. 300.– mensili netti, oltre a un'indennità per i pasti fuori

casa di fr. 200.– e un abbonamento per i mezzi pubblici, le parti rinunciando

alle trattenute fino a fr. 2300.– annui: clausola n. 5), i termini di disdetta (clausola n. 10) e le

modifiche contrattuali (per iscritto: clausola n. 11).

d) La

reclamante rimprovera al primo giudice di avere negato che contrattualmente essa

non si era assunta nessun obbligo formativo nei confronti dell'attore. Essa, dopo

avere ammesso che il contratto in effetti non preveda “un chiaro obbligo di

formazione”, adduce che “è insito nella scuola stessa, che dispone di

insegnanti, l'obiettivo di far apprendere agli allievi il mestiere di

giornalista”. Ora, è possibile che la volontà delle parti fosse anche quella di

impartire e ricevere una certa formazione come giornalista, tant'è che per lo

stesso attore “oggi la tua [di RE 1] scuola di giornalismo può vantare i primi

due allievi assunti da __________” (doc. 7). E un accordo del genere potrebbe

configurare un contratto di stage (o di praticantato) non definito dalla

legge. Dandosi una remunerazione che costituisce una controprestazione da parte

del praticante come in concreto, lo stage

deve essere qualificato come contratto di lavoro (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 344; Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 2019, pag. 45 segg.; Aubert

in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 344;

Rehbinder/Stöckli in: Berner

Kommentar, 2014, n. 2 ad art. 344 CO).

Premesso

ciò, che la legge sul collocamento e il

personale a prestito non si applichi a meri stage formativi è quindi

possibile. Nel caso in esame, tuttavia, non va trascurato che oltre all'attività

svolta da CO 1 presso __________, RE 1 ha percepito da __________, la quale non

aveva alcun vincolo contrattuale con CO 1, un corrispettivo per il fatto che il

proprio dipendente svolgeva la sua attività presso quell'azienda. Venutosi così

a creare un rapporto triangolare, a ragione il Pretore ha esaminato se tale

situazione potesse sottostare alla legge sul collocamento e il prestito di

personale.

e) La

reclamante critica il primo giudice per non avere considerato l'esistenza di

un'intesa tra tutte le parti secondo cui presso __________ l'attore avrebbe

dovuto svolgere, senza variazione di salario, un semplice periodo di pratica professionale per la durata che desiderava,

potendo in ogni momento cessare lo stage formativo e tornare alla sua scuola.

Ciò, a suo avviso risulta dal messaggio di posta elettronica dell'11 gennaio

2017.

inviatale da CO 1 e __________ H__________ __________ (doc. 7) in cui i

due erano al corrente e d'accordo sul fatto che la retribuzione da loro percepita

durante la pratica professionale presso terzi sarebbe andata a compensare i

costi della scuola. Ora, è possibile che l'attore fosse inizialmente d'accordo

di continuare a percepire il salario contrattualmente pattuito con la

convenuta. Resta il fatto che quand'anche le parti si fossero accordate su un

contributo che la convenuta avrebbe potuto trattenere dal salario riconosciuto

ai suoi allievi da altri datori di lavoro, tale accordo è nullo (art. 19 cpv. 5

LC). Sulla questione salariale si ritornerà in appresso (sotto consid. h).

f) La

reclamante sostiene che la LC non è applicabile al caso concreto poiché “l'impresa

acquisitrice (__________) non aveva alcun potere direttivo su CO 1 ritenuto che

quest'ultimo, in ogni momento, aveva la facoltà di cessare senza preavviso il

praticantato presso __________ e tornare a scuola senza alcuna modifica del

salario”. L'argomentazione non può essere seguita, già per il fatto che

l'interessata nemmeno pretende che dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 fosse lei a

impartire ad CO 1 ordini sul modo in cui andava eseguito il lavoro, fissargli

gli orari di lavoro o a mettergli a disposizione gli strumenti necessari per

svolgere l'attività presso __________. Che il lavoratore avesse la facoltà in

ogni momento di cessare senza preavviso il praticantato presso __________ e

tornare a scuola, circostanza che non trova alcun riscontro, non è peraltro un

criterio per determinare se si è in presenza di una fornitura di personale a

prestito.

g) Secondo

la reclamante, la prestazione fornita dell'attore non rientra in nessuna delle

forme di fornitura di personale a prestito previste dall'art. 27 OC. Ora, si

può ammettere che l'attore non era stato assunto dalla convenuta con l'unico o

con il principale scopo di essere impiegato presso un'impresa acquisitrice ciò

che escluderebbe il “lavoro temporaneo” o quello “a prestito” (art. 27 cpv. 2 e

3.

OC). Egli era stato assunto per essere occupato direttamente dalla convenuta

senza che il contratto menzionasse la possibilità di svolgere l'attività di

giornalista praticante presso terzi (art. 27 cpv. 4 OC). Premesso ciò, CO 1 ha

esercitato la sua attività lavorativa per __________ allorquando era sotto

contratto con la convenuta, di modo che all'atto pratico quest'ultima ha ceduto

i servizi della sua dipendente a un'altra azienda dietro versamento di un

corrispettivo. La conclusione del Pretore di ritenere che ciò configura una

fornitura di personale resiste pertanto alla critica.

h) La

reclamante rimprovera al Pretore di essersi contraddetto “nella misura in cui

da un lato, dichiara che il rapporto contrattuale tra lei e __________ sarebbe

riconducibile al personale a prestito, dall'altro lato riconosce tuttavia che

il contratto di fornitura a prestito prevede la forma scritta, ciò che nel caso

in esame non è stato il caso”. Ora, l'art. 19 LC dispone che il contratto di

lavoro tra il prestatore e il lavoratore deve essere di regola concluso per

scritto (cpv. 1) e che deve regolare tutta una serie di punti (cpv. 2). Se i

requisiti di forma o contenuto non sono adempiuti, si applicano le usuali

condizioni di lavoro locali e professionali o le disposizioni legali, eccetto

che siano state pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il

lavoratore (cpv. 3).

Richiesta

nei contratti di lavoro conclusi esclusivamente o principalmente a scopo di

fornire il lavoratore a prestito a imprese terze, la forma scritta non è lo è invero

nei contratti di lavoro conclusi con un lavoratore i cui servizi sono ceduti

dal datore di lavoro solo a titolo occasionale (Matile/Zilla,

Travail temporaire, Commentaire pratique des

dispositions fédérales sur la location de services [art. 12-39 LSE], Zurigo

2010, pag. 107). Premesso ciò, come si è detto in precedenza, è pacifico

che l'attore, vincolato contrattualmente alla convenuta, aveva necessariamente

acconsentito di eseguire le sue prestazioni per __________ (art. 333 cpv. 4

CO). È possibile, come sostiene la reclamante, che nei primi mesi di

collaborazione per __________, limitata a 2 giorni settimanali, l'aspirante

giornalista potesse essere d'accordo con la retribuzione prevista nel contratto

del 4 ottobre 2016. La datrice di lavoro non può tuttavia revocare in dubbio

che, per sua stessa ammissione, dal 1° gennaio 2017 le circostanze erano oggettivamente mutate al punto che non vi

era più un equilibrio delle prestazioni reciproche. In effetti

contrattualmente l'aspirante giornalista poteva “scegliere liberamente se

lavorare o andare a scuola”, si trattava “di un lavoro volontario”, non vi era “alcun obbligo di produrre

alcun contenuto”, gli allievi potevano esercitarsi “a

scrivere articoli destinati alla carta straccia oppure realizzare video che non

hanno alcun valore commerciale” (osservazioni del 13 gennaio 2021, pag. 2). Si

tratta indubbiamente di prestazioni completamente diverse da un impiego al 100%

come quello che l'attore ha svolto dal 1° gennaio 2017 per __________. Detto

altrimenti, se per l'attività svolta per la convenuta l'aspetto formativo

poteva risultare preminente, ragione per cui un salario come quello pattuito

contrattualmente il 4 ottobre 2016 poteva apparire adeguato, con il prestito a __________,

l'aspetto lavorativo diventava preponderante, nemmeno la reclamante pretendendo

che quanto prodotto dall'aspirante giornalista non fosse utilizzato

dall'emittente televisiva, donde la necessità di prevedere un salario adeguato.

In

circostanze siffatte, per determinare il salario dovuto al lavoratore occorre

far capo alle usuali condizioni di lavoro locali e professionali, o le

disposizioni legali, eccetto che siano state pattuite oralmente condizioni di

lavoro più favorevoli per il lavoratore (art. 19 cpv. 3 LC). Esclusa

quest'ultima evenienza e preso atto che per giornalisti non vi è un contratto

collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, dagli atti risulta

che l'importo di fr. 2800.– mensili lordi corrisponde al salario “di mercato

per praticanti” riconosciuto da __________ (doc. C). Si tratta senz'altro di un

salario adeguato ove appena si pensi che i sindacati Impressum e Syndicom

consigliavano, per il 2016, un salario minimo per stagisti giornalisti nel

Canton Ticino di fr. 3296.– mensili per il primo semestre (indicazioni in: https://www.impressum.ch/it/il-mio-diritto/indicazioni-e-suggerimenti-salariali-2016?L=2).

Ne segue che la rivendicazione salariale dell'attore

non può dirsi abusiva ragione per cui la decisione del Pretore resiste alla

critica. Il reclamo, che non ha evidenziato un accertamento

manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto da parte

del primo giudice, dev'essere respinto.

8.

La

procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle

sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamen­to fino a un

valore di fr. 30 000.– è gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà

processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).

La reclamante rifonderà alla controparte un'equa indennità per

ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2

lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del

28.

novembre 2019 consid. 7 con riferimenti). L'ammontare della stessa tiene

conto che il memoriale di osservazioni allestito dal sindacato è identico a

quello presentato per la causa parallela tra la convenuta e __________ H__________

__________ (16.2021.29).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 300.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avvocati prof. e ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.