16.2021.31
Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una causa divenuta senza oggetto
23 settembre 2021Italiano8 min
(inc. CA.2021.41). Il 6 agosto 2021 l'istante ha comunicato al Pretore l'avvenuto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.31
Lugano
23 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 agosto 2021 presentato da
RE1
e
TERZ
1
contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio emesso il 9 agosto 2021 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SO.2021.534 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) promossa con
istanza del 16 luglio 2021 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PAT 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 16 luglio 2021
l'impresa di pittura CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori di fr. 5245.25 con interessi al 5% dal 5 luglio 2021
sulla particella n. 191 RFD di __________ appartenente a RI 1 e a TERZ 1 in
ragione di un mezzo ciascuno. Con decreto cautelare di quello stesso giorno,
emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta
(inc. CA.2021.41). Il 6 agosto 2021 l'istante ha comunicato al Pretore l'avvenuto
pagamento della mercede chiedendo lo stralcio della causa per acquiescenza. Con
decreto del 9 agosto 2021 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo in quanto
priva d'oggetto, ha ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di cancellare
l'iscrizione disposta il 16 luglio
2021 senza contraddittorio e ha posto le spese processuali di fr. 150.–
in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 650.– per ripetibili.
B.
Contro il
dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 agosto 2021
lamentando di non aver potuto contestare “le spese che [il Pretore] mi vuole
attribuire per il mancato pagamento di una fattura”. Il memoriale non è stato
comunicato alla CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il dispositivo sulle spese
giudiziarie di una decisione emanata – come in concreto – con la
procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC) è impugnabile a titolo
indipendente con reclamo entro di 10 giorni (art. 110 e 321 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 10
agosto 2021. Introdotto il 16 agosto 2021 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
In
concreto, l'azione volta all'iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli
artigiani e imprenditore è stata promossa nei confronti RI 1 e TERZ 1,
comproprietari della particella n. 191 RFD di __________ in ragione di un mezzo
ciascuno, i quali formavano dunque un litisconsorzio necessario. Per l'art. 70
cpv. 2 CPC gli atti tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti
rimasti silenti, ad eccezione delle impugnazioni. Detto altrimenti, i rimedi di diritto vanno promossi da tutti i
litisconsorti necessari. Ora, il reclamo in rassegna è stato introdotto
dalla sola RI 1 e ci si può chiedere se l'atto
non vada respinto d'acchito. Tuttavia, trattandosi di parte non patrocinata, senza
formazione giuridica né esperienze giudiziarie, si può ragionevolmente ritenere
che essa rappresenti anche il marito. Del resto, è stata l'istante medesima a
indicare tale circostanza (“i convenuti proprietari o meglio i coniugi RI 1,
rappresentati in particolare dalla moglie …” (istanza pag. 3 in alto). In tali
circostanze il reclamo può ritenersi come presentato da entrambi i convenuti e
dunque ammissibile.
3.
Il
Pretore, preso atto che a seguito dell'avvenuto
pagamento a saldo effettuato dai convenuti la causa
era diventata priva di oggetto, ha
addebitato le spese processuali ai convenuti “che hanno causato la
perdita di oggetto della procedura provvedendo al pagamento della mercede
pretesa dall'istante”. Quanto alle
ripetibili, egli ha stabilito l'indennità in base “al valore litigioso,
tenendo pure conto dell'effettiva attività del patrocinatore, che può essere ammessa in un dispendio orario di 2 ore, a cui si
aggiungono l'IVA e le spese”. I reclamanti lamentano soprattutto
una violazione del diritto di essere sentiti, dolendosi che il Pretore
abbia stralciato la procedura dal ruolo senza concedere loro la facoltà di
esprimersi “in merito alle modalità di ripartizione delle spese di giustizia”.
4.
Qualora una causa diventi senza oggetto o
senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242
CPC), limitandosi a statuire sulle
spese processuali e le ripetibili dello stralcio, addebitandoli “secondo
equità”.
a) L'art. 107
cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e, per analogia,
a quelle divenute senza interesse – prevede che quando una lite diventi caduca
il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la
soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A
tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la
proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa
e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto”
(FF 2006 pag. 6669). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile
esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stesso
piano), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale
parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (I CCA, sentenza inc.
11.2020.3
del 26 marzo 2021 consid. 5a con rinvii).
Per
valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si
limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né
analizzare questioni giuridiche. Se deve valutare quale parte sia all'origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene
conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima
va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere
dei costi (I CCA, sentenza loc. cit.).
b)
Prima
di stralciare un procedimento dal ruolo perché divenuto senza oggetto o senza
interesse il giudice concede alle parti la possibilità di esprimersi (“Va da sé
che le parti vanno sentite in proposito”: FF 2006 pag. 6669). Tale requisito è
posto tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza (DTF 142 III 289 consid.
4.2
con i numerosi autori citati), non foss'altro perché il tribunale deve
verificare che sulle spese processuali le parti non abbiano trovato esse
medesime un accordo. Nel caso in esame, il Pretore non ha interpellato i
convenuti prima di togliere il procedimento dal ruolo, tant'è che la lettera
con cui l'avvocato PA 1 ha comunicato l'avvenuto pagamento della mercede non
risulta nemmeno essere stata notificata alle parti. Sulle spese i convenuti non
hanno pertanto avuto modo di determinarsi. E il diritto d'essere sentiti è una
garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità dell'atto
viziato, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito (DTF 142 II 226
consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine). Ne deriva che nella
fattispecie il dispositivo n. 3 del decreto impugnato non sfugge all'annullamento
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid.
5d).
c)
Non si disconosce che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito,
l'inosservanza può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se
l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore
provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). L'autorità di reclamo non
dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art.
320.
lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto
applicazione nel caso specifico. Se ne conclude che, fondato, il reclamo merita
accoglimento e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato dev'essere
annullato.
5.
Le
particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di
carattere procedurale appare superfluo invitare l'istante a formulare
osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio
impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.