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Decisione

16.2021.31

Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una causa divenuta senza oggetto

23 settembre 2021Italiano8 min

(inc. CA.2021.41). Il 6 agosto 2021 l'istante ha comunicato al Pretore l'avvenuto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.31

Lugano

23 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 16 agosto 2021 presentato da

RE1

e

TERZ

1

contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio emesso il 9 agosto 2021 dal Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud nella causa SO.2021.534 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) promossa con

istanza del 16 luglio 2021 dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PAT 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 16 luglio 2021

l'impresa di pittura CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli

artigiani e impren­ditori di fr. 5245.25 con interessi al 5% dal 5 luglio 2021

sulla particella n. 191 RFD di __________ appartenente a RI 1 e a TERZ 1 in

ragione di un mezzo ciascuno. Con decreto cautelare di quello stesso giorno,

emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta

(inc. CA.2021.41). Il 6 agosto 2021 l'istante ha comunicato al Pretore l'avvenuto

pagamento della mercede chiedendo lo stralcio della causa per acquiescenza. Con

decreto del 9 agosto 2021 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo in quanto

priva d'oggetto, ha ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di cancellare

l'iscrizione disposta il 16 luglio

2021 senza contraddittorio e ha posto le spese processuali di fr. 150.–

in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 650.– per ripetibili.

B.

Contro il

dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 agosto 2021

lamentando di non aver potuto contestare “le spese che [il Pretore] mi vuole

attribuire per il mancato pagamento di una fattura”. Il memoriale non è stato

comunicato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il dispositivo sulle spese

giudiziarie di una decisione ema­nata – come in concreto – con la

procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC) è impugnabile a titolo

indipendente con reclamo entro di 10 giorni (art. 110 e 321 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 10

agosto 2021. Introdotto il 16 agosto 2021 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

In

concreto, l'azione volta all'iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli

artigiani e imprenditore è stata promossa nei confronti RI 1 e TERZ 1,

comproprietari della particella n. 191 RFD di __________ in ragione di un mezzo

ciascuno, i quali formavano dunque un litisconsorzio necessario. Per l'art. 70

cpv. 2 CPC gli atti tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti

rimasti silenti, ad eccezione delle impugnazioni. Detto altrimenti, i rimedi di diritto vanno promossi da tutti i

litisconsorti necessari. Ora, il reclamo in rassegna è stato introdotto

dalla sola RI 1 e ci si può chiedere se l'atto

non vada respinto d'acchito. Tuttavia, trattandosi di parte non patrocinata, senza

formazione giuridica né esperienze giudiziarie, si può ragionevolmente ritenere

che essa rappresenti anche il marito. Del resto, è stata l'istante medesima a

indicare tale circostanza (“i convenuti proprietari o meglio i coniugi RI 1,

rappresentati in particolare dalla moglie …” (istanza pag. 3 in alto). In tali

circostanze il reclamo può ritenersi come presentato da entrambi i convenuti e

dunque ammissibile.

3.

Il

Pretore, preso atto che a seguito dell'avvenuto

pagamento a saldo effettuato dai convenuti la causa

era diventata priva di oggetto, ha

addebitato le spese processuali ai convenuti “che hanno causato la

perdita di oggetto della procedura provvedendo al pagamento della mercede

pretesa dall'istante”. Quanto alle

ripetibili, egli ha stabilito l'indennità in base “al valore litigioso,

tenendo pure conto dell'effettiva attività del patrocinatore, che può essere ammessa in un dispendio orario di 2 ore, a cui si

aggiungono l'IVA e le spese”. I reclamanti lamentano soprattutto

una violazione del diritto di essere sentiti, dolendosi che il Pretore

abbia stralciato la procedura dal ruolo senza concedere loro la facoltà di

esprimersi “in merito alle modalità di ripartizione delle spese di giustizia”.

4.

Qualora una causa diventi senza oggetto o

senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242

CPC), limitandosi a statuire sulle

spese processuali e le ripetibili dello stralcio, addebitandoli “secondo

equità”.

a) L'art. 107

cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e, per analogia,

a quelle divenute sen­za interesse – prevede che quando una lite diventi cadu­ca

il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la

soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A

tal fine egli considera, segnatamen­te, “quale parte abbia provocato la

proposizione dell'azio­ne, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa

e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto”

(FF 2006 pag. 6669). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile

esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stes­so

piano), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale

parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine

dei motivi che han­no reso il procedimento senza oggetto (I CCA, senten­za inc.

11.2020.3

del 26 marzo 2021 consid. 5a con rinvii).

Per

valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si

limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né

analizzare questioni giuridiche. Se deve valutare quale parte sia all'origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene

conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima

va rimessa alle proprie respon­sabilità e chiamata, per principio, a rispondere

dei costi (I CCA, senten­za loc. cit.).

b)

Prima

di stralciare un procedimento dal ruolo perché divenu­to senza oggetto o senza

interesse il giudice concede alle parti la possibilità di esprimersi (“Va da sé

che le parti vanno sentite in proposito”: FF 2006 pag. 6669). Tale requisito è

posto tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza (DTF 142 III 289 consid.

4.2

con i numerosi autori citati), non foss'altro perché il tribunale deve

verificare che sulle spese processuali le parti non abbiano trovato esse

medesime un accordo. Nel caso in esame, il Pretore non ha interpellato i

convenuti prima di togliere il procedimento dal ruolo, tant'è che la lettera

con cui l'avvocato PA 1 ha comunicato l'avvenu­to pagamento della mercede non

risulta nemmeno essere stata notificata alle parti. Sulle spese i convenuti non

hanno pertanto avuto modo di determinarsi. E il diritto d'essere sentiti è una

garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità dell'atto

vizia­to, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito (DTF 142 II 226

consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine). Ne deriva che nella

fattispecie il dispositivo n. 3 del decreto impugnato non sfugge al­l'annullamento

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid.

5d).

c)

Non si disconosce che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito,

l'inosservanza può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se

l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore

provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). L'autorità di reclamo non

dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art.

320.

lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto

applicazione nel caso specifico. Se ne conclude che, fondato, il reclamo merita

accoglimento e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato dev'essere

annullato.

5.

Le

particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il recla­mo –

eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di

carattere procedurale appare superfluo invitare l'istante a formulare

osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio

impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio

nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.