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Decisione

16.2021.32

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore – richiesta di rinvio d'udienza

7 settembre 2021Italiano11 min

con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud aveva, in sintesi, ordinato alla ricorrente di liberare un appartamento situato

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.32

Lugano

7 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 27 agosto 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 19 agosto 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2020.944 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 7 dicembre 2020

dalla

CO 1 e

CO 2

(rappresentati dalla RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del caso in esame

è

diffusamente illustrata nella sentenza 11 maggio 2021 con cui questa Camera,

accogliendo un reclamo di RE 1, ha annullato una decisione dell'11 gennaio 2021

con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud aveva, in sintesi, ordinato alla ricorrente di liberare un appartamento situato

a __________ di proprietà della CO 1 ed CO 2 (inc.

16.2021.1). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che l'annullamento

era dovuto sostanzialmente al mancato interpello da parte del primo giudice

sulla questione di sapere se le difficoltà economiche prospettate

dall'inquilina per non avere versato la pigione erano riconducibili alla

pandemia, ciò che avrebbe potuto condurre all'applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza sull'attenuazione

dell'impatto del coronavirus COVID 19 in materia di Iocazione e affitto del 27

mar­zo 2020 (RS 221.213.4), norma per la quale il termine fissato dal locatore

per il pa­gamen­to di corri­spettivi o spese acces­sorie scaduti tra il 13 mar­zo

e il 31 maggio 2020 doveva essere di almeno 90 giorni se lo stato di mora del

conduttore era cau­sato dai provvedimenti ordinati dal Consiglio fe­derale per

com­bat­tere il coronavirus.

B. Dopo

di allora,

il 2 luglio 2020, il Pretore ha nuovamente indetto la

discussione, convocando le parti all'udienza del 15 luglio successivo.

Accogliendo una richiesta di rinvio formulata dalla convenuta, l'udienza è stata

poi posticipata al 19 agosto 2021, alle ore 11.00. Il giorno dell'udienza, alle

ore 9.06, il patrocinatore della convenuta ha trasmesso al Pretore un fax in

cui chiedeva un nuovo rinvio, la cliente avendogli comunicato la sera

precedente la sua assenza “fino alla fine della settimana prossima”. Respinta la

richiesta a verbale, l'udienza si è tenuta alla sola presenza degli istanti, i

quali hanno confermato la loro domanda di sfratto, concedendo all'inquilina un

termine fino al 30 settembre 2021 per lasciare l'ente locato

C. Statuendo

seduta stante, il Pretore ha accolto l'istanza nel senso

che ha ordinato alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di

liberare l'appartamento di proprietà degli istanti entro il 30 settembre 2021,

l'ha diffidata a ritirare mobili e oggetti di sua pertinen­za pena il loro

deposito a sue spese in un luogo indicato dagli istanti, l'ha avvertita che

l'inesecuzione della decisione avreb­be dato titolo agli istanti per chiedere

il risarcimento dei danni e ha ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte agli istanti nell'esecuzione della

decisione a loro semplice richiesta. Le spese processuali di fr. 100.–

sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti

fr. 200.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27

agosto 2021 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la

riforma del giudizio impugnato nel senso respingere l'istanza. CO 1 ed CO 2 non

sono stati chiamati a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura

sommaria, sono impugna­bili entro il termine di 10 giorni dalla notificazione

con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett.

a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha

quantificato il valore litigioso in fr. 4800.– donde la competenza di questa

Came­ra (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 20 agosto 2021. Depositato

alla cancelleria del Tribunale di appello il 27

agosto 2021, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. La definizio­ne di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Il

Pretore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'interpello della

convenuta a causa della sua assenza, ha posto alla base della decisione di

espulsione le allegazioni della parte istante e di quanto esposto dalla

convenuta alla precedente udienza. Posto ciò, egli ha riaccertato la regolarità

della messa in mora, della comminatoria di disdetta, così come della disdetta. Quanto

alla questione legata alla pandemia, il primo giudice ha rimproverato alla convenuta

di non avere sostanziato né reso verosimile “le proprie indicazioni esposte in

precedenza”, le quali non sono dunque sufficienti per contestare il carattere “liquido

e manifesto” della pretesa degli istanti. Premesso ciò, egli ha accolto l'istanza,

ordinando alla convenuta di lasciare l'ente locato entro il 30 settembre 2021.

4.

RE

1.

ribadisce innanzitutto di non aver potuto

presenziare all'udienza del 19 agosto 2021 sostenendo di avere “previamente comunicato

per telefono l'insorgenza di un imprevisto che le impediva di presenziare personalmente,

chiedendo il rinvio dell'udienza”. Essa fa valere di soffrire da tempo “anche

di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui si trova

(come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle

difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo”. Premesso ciò, la reclamante

lamenta così di non aver potuto esporre al Pretore le ragioni “evidentemente

riconducibili alla pandemia” che le hanno impedito di versare le pigioni. Al

proposito essa allega che la società I__________ Sagl, da lei gestita dal

luglio del 2019, con l'avvento della pandemia ha dapprima dovuto temporaneamente

interrompere l'attività salvo poi essere dichiarata in fallimento a causa delle

sempre più insormontabili difficoltà economiche. Per di più, essa riafferma di non

avere potuto svolgere l'attività di pulizie vista la chiusura delle scuole. In

tali circostanze, essa epiloga, la diffida di pagamento e la susseguente

disdetta devono essere annullate.

5.

Giovi

preliminarmente ricordare a RE 1 che la procedura di reclamo è sostanzialmente

limitata all'esame della correttezza nell'applicazione del diritto da parte del

primo giudice e non costituisce la continuazione della procedura di prima

istanza. Ciò implica che, salvo eccezioni, in sede di reclamo non è ammessa

l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC). Detto altrimenti i fatti e i mezzi di prova vanno sottoposti per

principio al Pretore, autorità di prima istanza, mentre in seconda sede il reclamante

non può allegare dei fatti o produrre dei mezzi di prova nuovi che ha omesso di

addurre o di presentare dinanzi alla precedente istanza. Ne segue che tutte le

giustificazioni, con relativa documentazione, addotte da RE 1 in questa sede sulla

questione di sapere se le difficoltà dell'inquilina fossero riconducibili alla

pandemia sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione.

Premesso ciò, la reclamante chiede di ordinare al Pretore di indire una nuova

udienza al fine di permetterle di esporre le sue ragioni. Quantunque non sia

stata indicata formalmente nelle domande di giudizio, tale richiesta potrebbe

essere accolta solo se la decisione del Pretore di respingere l'istanza di

rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta fosse annullata o eventualmente

se soccorressero i presupposti per una restituzione del termine in applicazione

dell'art. 148 CPC. Si giustifica pertanto di esaminare se soccorrano le

condizioni per ritornare gli atti al Pretore.

6.

Per

l'art. 135 lett. b CPC il giudice può rinviare la comparizione (in concreto

l'udienza di discussione) “su richiesta tempestiva”. Posto che il rinvio non è

un diritto ma una facoltà del giudice, il richiedente deve sostanziare l'impedimento

con un'adeguata motivazione, evidenziando circostanze oggettive che gli

impediscono di presenziare all'udienza (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 3 ad art. 135). La citazione rimane valida fino al momento in

cui non viene esplicitamente annullata. Pertanto, in difetto di risposta da

parte del giudice, il richiedente deve concludere che la sua richiesta è stata

respinta e che la data della comparizione resta valida, incombendo a lui di

informarsi a tal proposito (Trezzini,

op. cit., n. 13 ad art. 135). Il rinvio va ad ogni modo chiesto tempestivamente

prima dell'udienza, non appena saputo del motivo che il richiedente adduce a

giustificazione della domanda (Trezzini,

op. cit., n. 10 ad art. 135). Un rinvio chiesto il giorno prima o il giorno

stesso dell'udienza va ammesso con riserbo (Bohnet

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 135).

Nel

caso in esame, il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio formulata dalla

convenuta due ore prima dell'udienza poiché l'assenza prolungata era

verosimilmente già prevista tant'è che nemmeno l'interessata pretendeva che

fosse improvvisa. Ora, per tacere del fatto che con tale motivazione la

reclamante nemmeno si confronta, essa si limita a far valere l'insorgenza di un

imprevisto senza però specificarlo. Né questo impedimento risultava

dall'istanza, l'allora legale della convenuta avendo unicamente precisato di

esserne venuto a conoscenza la sera prima. Certo, RE 1 adduce di soffrire da

tempo “anche di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui

si trova (come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle

difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo”. A parte il fatto che a

quel tempo essa era rappresentata da un legale sicché non doveva presentarsi da

sola all'udienza, tale giustificazione è lungi dall'essere stata resa

verosimile. Per di più, come ricordato dal Pretore, trattandosi di un motivo di

salute risalente nel tempo, l'interessata non spiega perché essa non potesse attivarsi

prima. Ne segue che la decisione del primo giudice va esente da critiche.

Assente ingiustificatamente all'udienza di discussione, la convenuta si è lasciata

precludere e non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere

sentita. La mancanza di verosimiglianza sul motivo addotto esclude altresì la possibilità

di ottenere una restituzione del termine (art. 148 CPC; cfr. RtiD I-2017 pag.

694.

consid.4).

7.

Per

la reclamante il termine fissato al 30 settembre 2021 è “impossibile da

rispettare” per le notorie difficoltà per chi si deve trovare un nuovo alloggio

e fornire adeguate garanzie. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e

come tale inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), l'autorità d'esecuzione dello

sfratto può bensì concedere all'inquilino un termine per trovarsi una nuova

occupazione, ma questo deve essere breve e non deve equivalere a una proroga

del contratto (CCR, sentenza inc. 16.2021.27 del 4 agosto 2021 consid. 9). In

concreto, il termine di sei settimane concesso dal Pretore appare senz'altro

ragionevole e appropriato alla fattispecie, tanto più ove si pensi che la

disdetta del contratto era già stata notificata il 15 ottobre 2020 senza che la

conduttrice l'avesse contestata. In definitiva, il reclamo vede la sua sorte

segnata.

8.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nel reclamo.

9.

Le spese processuali seguono la soccom­benza

(art. 106 CPC). Non si pongono problemi di indennità alla controparte, non

essendo essa stata invitata a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.