16.2021.32
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore – richiesta di rinvio d'udienza
7 settembre 2021Italiano11 min
con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud aveva, in sintesi, ordinato alla ricorrente di liberare un appartamento situato
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.32
Lugano
7 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 agosto 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 19 agosto 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2020.944 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 7 dicembre 2020
dalla
CO 1 e
CO 2
(rappresentati dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del caso in esame
è
diffusamente illustrata nella sentenza 11 maggio 2021 con cui questa Camera,
accogliendo un reclamo di RE 1, ha annullato una decisione dell'11 gennaio 2021
con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud aveva, in sintesi, ordinato alla ricorrente di liberare un appartamento situato
a __________ di proprietà della CO 1 ed CO 2 (inc.
16.2021.1). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che l'annullamento
era dovuto sostanzialmente al mancato interpello da parte del primo giudice
sulla questione di sapere se le difficoltà economiche prospettate
dall'inquilina per non avere versato la pigione erano riconducibili alla
pandemia, ciò che avrebbe potuto condurre all'applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza sull'attenuazione
dell'impatto del coronavirus COVID 19 in materia di Iocazione e affitto del 27
marzo 2020 (RS 221.213.4), norma per la quale il termine fissato dal locatore
per il pagamento di corrispettivi o spese accessorie scaduti tra il 13 marzo
e il 31 maggio 2020 doveva essere di almeno 90 giorni se lo stato di mora del
conduttore era causato dai provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per
combattere il coronavirus.
B. Dopo
di allora,
il 2 luglio 2020, il Pretore ha nuovamente indetto la
discussione, convocando le parti all'udienza del 15 luglio successivo.
Accogliendo una richiesta di rinvio formulata dalla convenuta, l'udienza è stata
poi posticipata al 19 agosto 2021, alle ore 11.00. Il giorno dell'udienza, alle
ore 9.06, il patrocinatore della convenuta ha trasmesso al Pretore un fax in
cui chiedeva un nuovo rinvio, la cliente avendogli comunicato la sera
precedente la sua assenza “fino alla fine della settimana prossima”. Respinta la
richiesta a verbale, l'udienza si è tenuta alla sola presenza degli istanti, i
quali hanno confermato la loro domanda di sfratto, concedendo all'inquilina un
termine fino al 30 settembre 2021 per lasciare l'ente locato
C. Statuendo
seduta stante, il Pretore ha accolto l'istanza nel senso
che ha ordinato alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
liberare l'appartamento di proprietà degli istanti entro il 30 settembre 2021,
l'ha diffidata a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza pena il loro
deposito a sue spese in un luogo indicato dagli istanti, l'ha avvertita che
l'inesecuzione della decisione avrebbe dato titolo agli istanti per chiedere
il risarcimento dei danni e ha ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte agli istanti nell'esecuzione della
decisione a loro semplice richiesta. Le spese processuali di fr. 100.–
sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti
fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27
agosto 2021 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la
riforma del giudizio impugnato nel senso respingere l'istanza. CO 1 ed CO 2 non
sono stati chiamati a presentare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura
sommaria, sono impugnabili entro il termine di 10 giorni dalla notificazione
con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett.
a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha
quantificato il valore litigioso in fr. 4800.– donde la competenza di questa
Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 20 agosto 2021. Depositato
alla cancelleria del Tribunale di appello il 27
agosto 2021, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. La definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Il
Pretore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'interpello della
convenuta a causa della sua assenza, ha posto alla base della decisione di
espulsione le allegazioni della parte istante e di quanto esposto dalla
convenuta alla precedente udienza. Posto ciò, egli ha riaccertato la regolarità
della messa in mora, della comminatoria di disdetta, così come della disdetta. Quanto
alla questione legata alla pandemia, il primo giudice ha rimproverato alla convenuta
di non avere sostanziato né reso verosimile “le proprie indicazioni esposte in
precedenza”, le quali non sono dunque sufficienti per contestare il carattere “liquido
e manifesto” della pretesa degli istanti. Premesso ciò, egli ha accolto l'istanza,
ordinando alla convenuta di lasciare l'ente locato entro il 30 settembre 2021.
4.
RE
1.
ribadisce innanzitutto di non aver potuto
presenziare all'udienza del 19 agosto 2021 sostenendo di avere “previamente comunicato
per telefono l'insorgenza di un imprevisto che le impediva di presenziare personalmente,
chiedendo il rinvio dell'udienza”. Essa fa valere di soffrire da tempo “anche
di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui si trova
(come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle
difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo”. Premesso ciò, la reclamante
lamenta così di non aver potuto esporre al Pretore le ragioni “evidentemente
riconducibili alla pandemia” che le hanno impedito di versare le pigioni. Al
proposito essa allega che la società I__________ Sagl, da lei gestita dal
luglio del 2019, con l'avvento della pandemia ha dapprima dovuto temporaneamente
interrompere l'attività salvo poi essere dichiarata in fallimento a causa delle
sempre più insormontabili difficoltà economiche. Per di più, essa riafferma di non
avere potuto svolgere l'attività di pulizie vista la chiusura delle scuole. In
tali circostanze, essa epiloga, la diffida di pagamento e la susseguente
disdetta devono essere annullate.
5.
Giovi
preliminarmente ricordare a RE 1 che la procedura di reclamo è sostanzialmente
limitata all'esame della correttezza nell'applicazione del diritto da parte del
primo giudice e non costituisce la continuazione della procedura di prima
istanza. Ciò implica che, salvo eccezioni, in sede di reclamo non è ammessa
l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC). Detto altrimenti i fatti e i mezzi di prova vanno sottoposti per
principio al Pretore, autorità di prima istanza, mentre in seconda sede il reclamante
non può allegare dei fatti o produrre dei mezzi di prova nuovi che ha omesso di
addurre o di presentare dinanzi alla precedente istanza. Ne segue che tutte le
giustificazioni, con relativa documentazione, addotte da RE 1 in questa sede sulla
questione di sapere se le difficoltà dell'inquilina fossero riconducibili alla
pandemia sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione.
Premesso ciò, la reclamante chiede di ordinare al Pretore di indire una nuova
udienza al fine di permetterle di esporre le sue ragioni. Quantunque non sia
stata indicata formalmente nelle domande di giudizio, tale richiesta potrebbe
essere accolta solo se la decisione del Pretore di respingere l'istanza di
rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta fosse annullata o eventualmente
se soccorressero i presupposti per una restituzione del termine in applicazione
dell'art. 148 CPC. Si giustifica pertanto di esaminare se soccorrano le
condizioni per ritornare gli atti al Pretore.
6.
Per
l'art. 135 lett. b CPC il giudice può rinviare la comparizione (in concreto
l'udienza di discussione) “su richiesta tempestiva”. Posto che il rinvio non è
un diritto ma una facoltà del giudice, il richiedente deve sostanziare l'impedimento
con un'adeguata motivazione, evidenziando circostanze oggettive che gli
impediscono di presenziare all'udienza (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 3 ad art. 135). La citazione rimane valida fino al momento in
cui non viene esplicitamente annullata. Pertanto, in difetto di risposta da
parte del giudice, il richiedente deve concludere che la sua richiesta è stata
respinta e che la data della comparizione resta valida, incombendo a lui di
informarsi a tal proposito (Trezzini,
op. cit., n. 13 ad art. 135). Il rinvio va ad ogni modo chiesto tempestivamente
prima dell'udienza, non appena saputo del motivo che il richiedente adduce a
giustificazione della domanda (Trezzini,
op. cit., n. 10 ad art. 135). Un rinvio chiesto il giorno prima o il giorno
stesso dell'udienza va ammesso con riserbo (Bohnet
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 135).
Nel
caso in esame, il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio formulata dalla
convenuta due ore prima dell'udienza poiché l'assenza prolungata era
verosimilmente già prevista tant'è che nemmeno l'interessata pretendeva che
fosse improvvisa. Ora, per tacere del fatto che con tale motivazione la
reclamante nemmeno si confronta, essa si limita a far valere l'insorgenza di un
imprevisto senza però specificarlo. Né questo impedimento risultava
dall'istanza, l'allora legale della convenuta avendo unicamente precisato di
esserne venuto a conoscenza la sera prima. Certo, RE 1 adduce di soffrire da
tempo “anche di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui
si trova (come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle
difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo”. A parte il fatto che a
quel tempo essa era rappresentata da un legale sicché non doveva presentarsi da
sola all'udienza, tale giustificazione è lungi dall'essere stata resa
verosimile. Per di più, come ricordato dal Pretore, trattandosi di un motivo di
salute risalente nel tempo, l'interessata non spiega perché essa non potesse attivarsi
prima. Ne segue che la decisione del primo giudice va esente da critiche.
Assente ingiustificatamente all'udienza di discussione, la convenuta si è lasciata
precludere e non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere
sentita. La mancanza di verosimiglianza sul motivo addotto esclude altresì la possibilità
di ottenere una restituzione del termine (art. 148 CPC; cfr. RtiD I-2017 pag.
694.
consid.4).
7.
Per
la reclamante il termine fissato al 30 settembre 2021 è “impossibile da
rispettare” per le notorie difficoltà per chi si deve trovare un nuovo alloggio
e fornire adeguate garanzie. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e
come tale inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), l'autorità d'esecuzione dello
sfratto può bensì concedere all'inquilino un termine per trovarsi una nuova
occupazione, ma questo deve essere breve e non deve equivalere a una proroga
del contratto (CCR, sentenza inc. 16.2021.27 del 4 agosto 2021 consid. 9). In
concreto, il termine di sei settimane concesso dal Pretore appare senz'altro
ragionevole e appropriato alla fattispecie, tanto più ove si pensi che la
disdetta del contratto era già stata notificata il 15 ottobre 2020 senza che la
conduttrice l'avesse contestata. In definitiva, il reclamo vede la sua sorte
segnata.
8.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nel reclamo.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza
(art. 106 CPC). Non si pongono problemi di indennità alla controparte, non
essendo essa stata invitata a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.