16.2021.33
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo
21 settembre 2021Italiano6 min
depositi (n. 18, 19 e 22) situati nella stabile “Centro __________” a __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.33
Lugano
21 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla
RE
1
contro
la decisione emessa il 23 agosto 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2021.577 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 luglio 2021 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1, quale locatore, e la ditta RE 1, quale
conduttrice, hanno stipulato due contratti di locazione aventi per oggetto tre
depositi (n. 18, 19 e 22) situati nella stabile “Centro __________” a __________
per una pigione complessiva di fr. 1450.– mensili. Il 17 marzo 2021 CO 1 ha fissato
alla locataria un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi
fr. 4350.– corrispondenti alle pigioni scoperte da gennaio a
marzo 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art.
257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato
versato, il 21 maggio 2021 il locatore ha notificato alla RE 1 con modulo
ufficiale la disdetta straordinaria dei contratti per il 30 giugno successivo.
B. Con istanza del 22 luglio 2021, promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto la RE 1
davanti Pretore della giurisdizione di Locarno Città per
ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, l'espulsione dagli enti locati e
l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'immobile con l'ausilio
della polizia. Invitata a presentare
osservazioni, la convenuta è rimasta silente, lasciandosi precludere.
C. Statuendo
con sentenza del 23 agosto 2021 il Pretore ha accolto
l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria ai suoi organi dell'art.
292 CP – di liberare gli enti locati. Egli
ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta dell'istante e ha avvertito la convenuta
che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la
forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo
indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.–
per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta
a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenere la
“sospensione di 30 giorni della decisione, tempo da poter saldare gli affitti
arretrati e poter trovare una nuova sistemazione”. Non sono state chieste
osservazioni a CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono
impugnabili, entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10
000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC).
In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 8700.–, donde la
competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestivit del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla
convenuta il 7 settembre 2021. Introdotto il 9 settembre 2021 (cfr. timbro
sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore, dopo avere accertato la
regolarità della messa in mora della conduttrice così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d
CO, ha ammesso i presupposti per ordinare l'espulsione della convenuta dagli
enti locati in applicazione della procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti (art. 257 CPC).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) In concreto, la reclamante, che non muove alcuna critica
né agli accertamenti del primo giudice in merito alla regolarità della sua messa in mora e
all'esistenza di una valida disdetta
straordinaria, né sulle conseguenze giuridiche, si limita sostanzialmente a
chiedere una proroga di 30 giorni per liberare i depositi presi in locazione.
La richiesta, non formulata davanti al Pretore, è
nuova ed è inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda
sede nuove conclusioni. Nel caso concreto, ci si può chiedere se in
applicazione del principio di proporzionalità il Pretore non dovesse concedere
alla convenuta un breve termine per lasciare gli enti locati e trovarsi una
nuova sistemazione. Ad ogni modo, considerato che la convenuta ha ricevuto la
disdetta del contratto il 21 maggio 2021 per il 30 giugno successivo e
che tale atto non è stato contestato, l'interessata non poteva seriamente
ritenersi sorpresa da un'imminente decisione di espulsione. Al momento in cui
il Pretore ha statuito, essa aveva avuto quasi due mesi di tempo per
organizzarsi e ad oggi essa ha beneficiato di un ulteriore mese per trovare una
nuova sede. Non avendo adottato le necessarie misure
necessarie in vista dello sfratto, la reclamante va rimessa alle sue
responsabilità. Ne segue che, anche tenendo conto della situazione creatasi in
seguito alla pandemia da COVID-19, non si giustifica di concedere un
lasso di tempo supplementare per liberare i depositi appartenenti all'istante.
In siffatte circostanze il reclamo vede la sua sorte segnata.
4.
Le spese processuali seguirebbero la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare –
eccezionalmente – a ogni riscossione, il rappresentante della reclamante,
sprovvisto di cognizione giuridica, avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza,
il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
, .
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.