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Decisione

16.2021.33

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo

21 settembre 2021Italiano6 min

depositi (n. 18, 19 e 22) situati nella stabile “Centro __________” a __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.33

Lugano

21 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla

RE

1

contro

la decisione emessa il 23 agosto 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2021.577 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 22 luglio 2021 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1, quale locatore, e la ditta RE 1, quale

conduttrice, hanno stipulato due contratti di locazione aventi per oggetto tre

depositi (n. 18, 19 e 22) situati nella stabile “Centro __________” a __________

per una pigio­ne complessiva di fr. 1450.– men­sili. Il 17 marzo 2021 CO 1 ha fissato

alla locataria un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi

fr. 4350.– corrispondenti alle pigioni scoperte da gennaio a

marzo 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazio­ne dell'art.

257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato

versato, il 21 maggio 2021 il locatore ha notificato alla RE 1 con modulo

ufficiale la disdetta straordinaria dei contratti per il 30 giugno successivo.

B. Con istanza del 22 luglio 2021, promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto la RE 1

davanti Pretore della giurisdizione di Locarno Città per

ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, l'espulsione dagli enti locati e

l'autorizzazione a procedere allo sgombero forzato dell'im­mobile con l'ausilio

della polizia. Invitata a presentare

osservazioni, la convenuta è rimasta silente, lasciandosi precludere.

C. Statuendo

con sentenza del 23 agosto 2021 il Pretore ha accolto

l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria ai suoi organi dell'art.

292 CP – di liberare gli enti locati. Egli

ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'e­secuzio­ne

della decisione su semplice richiesta dell'istante e ha avver­tito la convenuta

che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la

forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo

indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.–

per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insor­ta

a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenere la

“sospensione di 30 giorni della decisione, tempo da poter saldare gli affitti

arretrati e poter trovare una nuova sistemazione”. Non sono state chieste

osservazioni a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono

impugnabili, entro il termine di 10 giorni

dalla notificazione con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10

000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC).

In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 8700.–, donde la

competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestivit del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata è pervenuta alla

convenuta il 7 settembre 2021. Introdotto il 9 settembre 2021 (cfr. timbro

sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore, dopo avere accertato la

regolarità della messa in mora della conduttrice così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d

CO, ha ammesso i presupposti per ordinare l'espulsione della convenuta dagli

enti locati in applicazione della procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti (art. 257 CPC).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) In concreto, la reclamante, che non muove alcuna critica

né agli accertamenti del primo giudice in merito alla regolarità della sua messa in mora e

all'esistenza di una valida disdetta

straordinaria, né sulle conseguenze giuridiche, si limita sostanzialmente a

chiedere una proroga di 30 giorni per liberare i depositi presi in locazione.

La richiesta, non formulata davanti al Pretore, è

nuova ed è inam­missibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda

sede nuove conclusioni. Nel caso concreto, ci si può chiedere se in

applicazione del principio di proporzionalità il Pretore non dovesse concedere

alla convenuta un breve termine per lasciare gli enti locati e trovarsi una

nuova sistemazione. Ad ogni modo, considerato che la convenuta ha ricevuto la

disdetta del contratto il 21 maggio 2021 per il 30 giugno successivo e

che tale atto non è stato contestato, l'interessata non poteva seriamente

ritenersi sorpre­sa da un'imminente decisione di espulsione. Al momento in cui

il Pretore ha statuito, essa aveva avuto quasi due mesi di tempo per

organizzarsi e ad oggi essa ha beneficiato di un ulteriore mese per trovare una

nuova sede. Non avendo adottato le necessarie misure

necessarie in vista dello sfratto, la reclamante va rimessa alle sue

responsabilità. Ne segue che, anche tenen­do conto della situazione creatasi in

seguito alla pandemia da COVID-19, non si giustifica di concedere un

lasso di tempo supplementare per liberare i depositi appartenenti all'istante.

In siffatte circostanze il reclamo vede la sua sorte segnata.

4.

Le spese processuali seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare –

eccezionalmente – a ogni riscossione, il rappresentante della reclamante,

sprovvisto di cognizione giuridica, avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza,

il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

, .

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.