16.2021.34
Contratto di assicurazione: sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio
13 settembre 2022Italiano16 min
A. L'11 aprile 2016 la compagnia d'assicurazioni RE 1 e CO 1 hanno concluso un contratto di
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.34
Lugano
13 settembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2019.350 (contratto di assicurazione) promossa con petizione
del 10 ottobre 2019 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'11 aprile 2016 la compagnia d'assicurazioni RE 1 e CO 1 hanno concluso un contratto di
assicurazione responsabilità civile, casco totale e protezione occupanti per il
veicolo Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 9G-Tronic, valido dal
18 marzo 2016 al 31 dicembre 2021 (polizza n. __________06). Il 20 ottobre 2016 le parti hanno modificato il contratto nel senso che nella copertura assicurativa è stata inclusa anche
una Mercedes-Benz E 300.
B. Il 13 novembre 2017 la compagnia d'assicurazioni
ha chiesto all'assicurato di pagarle il premio per l'anno 2018 di
fr. 2376.90 entro il 1° gennaio 2018. Tale importo non è stato pagato. Il
5 febbraio 2018 la RE 1, su richiesta di CO 1, ha escluso dalla copertura assicurativa, con effetto retroattivo dal 31
gennaio 2018, la Mercedes-Benz E 300, e per la sola automobile Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 9G-Tronic ha fissato il premio in fr. 2456.30, ciò
che ha comportato l'invio all'assicurato di una richiesta di pagamento, entro l'8
marzo 2018, di ulteriori fr. 73.10. Preso atto che il premio era rimasto
insoluto, la compagnia d'assicurazioni ne ha sollecitato il pagamento.
C. Su richiesta di CO 1, accortosi di un errore nell'indicazione sul
contratto del veicolo assicurato, la RE
1 ha modificato il 13 marzo 2018, con effetto dal 31 gennaio precedente, la
polizza indicando quale veicolo assicurato una Mercedes-Benz
S 350 L BlueTEC 7G-Tronic, fissando per quell'anno un
premio di fr. 2372.50. Lo stesso giorno
la compagnia
d'assicurazioni ha avvisato l'assicurato del cambiamento in questione con l'avvertenza
che non sarebbe stato possibile bloccare i richiami di pagamento già emessi.
D. Il 15
marzo 2018 la RE 1, mediante lettera raccomandata, ha trasmesso a CO 1 una
diffida di pagamento per il premio di fr. 2376.90 oltre a fr. 30.– di
spese, informandolo in particolare che in caso di mancato pagamento di
complessivi fr. 2406.90 entro 14 giorni dall'invio della diffida la copertura
assicurativa sarebbe stata sospesa, che il
premio doveva essere pagato anche qualora vi fossero delle trattative
per modificare l'attuale contratto e che eventuali differenze di premio
avrebbero dato luogo a un conteggio correttivo. Il 18 marzo 2018 la compagnia d'assicurazioni
ha inviato all'assicurato un conteggio correttivo con un saldo in proprio
favore di fr. 2423.30. Il 4 aprile 2018 l'assicurato ha chiesto alla compagnia d'assicurazioni
di inviargli una copia della diffida e l'indomani ha ordinato alla propria
banca di effettuare a favore dell'assicurazione un bonifico di fr. 2423.30, il quale è stato eseguito il 9 aprile
successivo.
E. Nel frattempo, il 6 aprile 2018, CO 1, alla guida
della propria Mercedes-Benz S 350 L BlueTEC 7G-Tronic, è incorso in un incidente
della circolazione che ha coinvolto un'altra vettura, danneggiandola. Il 13 aprile 2018 la RE 1 ha informato CO 1 che dandosi una sua
responsabilità nell'incidente avrebbe sì tacitato le pretese dell'altro
conducente, ma che alla luce del mancato pagamento del premio entro la scadenza del termine di diffida, la sua
copertura assicurativa era rimasta sospesa dal 30 marzo al 9 aprile 2018
ragione per cui essa, oltre a richiedergli di rimborsare quanto versato
all'altro conducente, non avrebbe riconosciuto nessun risarcimento per i danni
subìti alla sua vettura.
F. Il 16 aprile 2019 CO 1 si è rivolto al Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per un
tentativo di conciliazione inteso a ottenere dalla RE 1 il pagamento
di fr. 7268.53 più
interessi al 5% dal 6 aprile 2018 quale indennizzo dei danni subìti al suo
veicolo. Preso atto dell'impossibilità di conciliare
le
parti, l'11 giugno 2019 il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire (inc. CM.2019.261).
G. Con
petizione non motivata del 10 ottobre 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa.
Nella sua risposta del 19 dicembre 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto in
via riconvenzionale di condannare l'attore a rifonderle fr. 4873.30
più interessi del 5% dal 28 maggio 2018 corrispondenti al risarcimento da lei
versato all'altro conducente. Con replica e risposta riconvenzionale del
23 gennaio 2020 l'attore ha confermato la sua domanda e ha avversato la domanda
riconvenzionale. Mediante duplica e replica riconvenzionale del 21 febbraio 2020 la convenuta ha reiterato le sue
domande. Altrettanto ha fatto l'attore in una duplica riconvenzionale
del 24 marzo 2020. Il 19 giugno 2020 il Pretore ha deciso limitare il
procedimento alla questione di sapere se al
momento del sinistro sussisteva una copertura assicurativa. In allegati
conclusivi del 10 e del 24 luglio 2020 le parti hanno riaffermato le rispettive
posizioni.
H. Statuendo con decisione del 12 agosto 2021 il Pretore
ha accertato che al momento dell'incidente della circolazione del 6 aprile 2018
sussisteva la copertura assicurativa. Le spese giudiziarie sono state rinviate
alla decisione finale.
I. Contro
la decisione appena citata, la RE 1 è insorta
a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 in cui chiede di
annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di accertare che il 6
aprile 2018 la copertura assicurativa era sospesa. Nelle sue osservazioni del
29 ottobre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il Pretore ha deciso, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di circoscrivere il
processo alla questione di sapere se al momento dell'incidente
della circolazione del 6 aprile 2018 sussisteva una copertura assicurativa.
Ora, le decisioni che un giudice
prende, dopo avere limitato
il processo “a singole questioni o conclusioni” in virtù dell'art. 125 lett. a CPC, sono incidentali, poiché non pongono termine al processo, ma potrebbero mettere
fine al medesimo – almeno in parte – nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore
capovolgesse su ricorso la decisione del primo giudice. Le decisioni incidentali sono impugnabili con
reclamo, come le decisioni finali, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 237 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 319 lett. a CPC e l'art. 308 cpv. 2 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Ciò che è il caso in concreto. Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 16 agosto 2021
(cfr. tracciamento dell'invio, n. __________, agli atti).
Introdotto il 9 settembre 2021 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore, riassunti
i principi che reggono la ricezione di una diffida ai sensi dell'art. 20 della
Legge sul contratto d'assicurazioni, ha accertato che il plico raccomandato
contenente la diffida di pagamento del premio inviato dall'assicurazione non
era stato ritirato dall'assicurato, assente all'estero, ed è ritornato alla mittente
il 26 marzo successivo. Per il primo giudice, la convenuta,
cui incombeva l'onere probatorio, non aveva dimostrato che l'assicurato avesse
ricevuto la diffida in questione e che quindi la copertura assicurativa fosse
stata validamente sospesa, ciò che non le permetteva di liberarsi dai suoi
obblighi contrattuali verso l'assicurato. Il Pretore ha poi accertato che su richiesta
dell'attore, il 4 aprile 2018, la convenuta gli ha trasmesso una copia della
diffida e che il giorno successivo l'assicurato ha ordinato alla propria banca
di bonificare all'assicuratore fr. 2423.30, importo equivalente al
conteggio del 18 marzo 2018 che includeva anche le spese della diffida, poi
eseguito il 9 aprile 2018. In definitiva, per il primo giudice, al momento dell'incidente
della circolazione, avvenuto il 6 aprile 2018, l'attore disponeva di una
copertura assicurativa.
4.
La
reclamante rimprovera al Pretore di non aver considerato l'insieme dei fatti
emersi dall'istruttoria e in particolare la circostanza che l'attore sapeva “perfettamente”,
poiché spiegatogli dal suo consulente assicurativo, che il mancato pagamento
del premio avrebbe potuto comportare l'invio di una diffida e la successiva
sospensione della sua polizza assicurativa. A suo avviso, l'assicurato, al corrente
di essere in grave ritardo con il pagamento del premio, doveva aspettarsi di
ricevere una diffida e avrebbe perciò dovuto organizzarsi per ricevere la
corrispondenza. Essa lamenta poi che il primo giudice non ha considerato che il
termine di quattordici giorni per provvedere al pagamento previsto dall'art. 20
LCA decorre dall'invio della diffida, giacché al proposito si applica la teoria
della ricezione assoluta. E nel caso in esame, essa soggiunge, il fatto che il
plico raccomandato contenente la diffida le sia stato ritornato poiché non
ritirato, non significa che l'avviso di ritiro non sia stato depositato
correttamente nella cassetta delle lettere dell'assicurato.
a) Secondo l'art. 20 cpv. 1 della Legge sul contratto d'assicurazione
(LCA; RS 221.229.1), nella
versione applicabile fino al 31 dicembre 2021, se il premio non è pagato alla scadenza o entro il
termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato
per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad
effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se
la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a
datare dalla scadenza del termine di diffida (art. 20 cpv. 3 LCA). La
sospensione della copertura assicurativa, prevista dalla legge, tiene conto
delle peculiarità dell'assicurazione: la riscossione legale del premio non è
compatibile con la natura dell'attività dell'assicuratore, che deve poter
contare sul pagamento puntuale dei premi (DTF 128 III 189 consid. 2c). Essa permane fino al pagamento completo del
premio, oltre a eventuali accessori (DTF 112 II 463; 103 II 204; analogamente:
TCA sentenza inc. 36.2020.26 del 6 luglio 2020 consid. 2.4).
b) Come
ricordato anche dal Pretore, la comunicazione della diffida con assegnazione
del termine di 14 giorni ai
sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCA soggiace alla cosiddetta teoria della ricezione
assoluta, secondo la quale una manifestazione di volontà produce i suoi effetti
dal momento in cui la stessa entra nella sfera d'influenza del destinatario, in
modo che questi sia in grado di prenderne conoscenza organizzando i propri
affari in modo normale. Nel caso di un invio raccomandato, se il postino non ha
potuto consegnare la comunicazione al destinatario o a un terzo autorizzato a
ritirare l'invio e lascia un avviso di ritiro nella sua cassetta delle
lettere, la raccomandata è considerata ricevuta dal momento in cui il
destinatario o il rappresentante è in misura di prenderne conoscenza all'ufficio
postale secondo l'avviso di ritiro; si tratta sia del giorno stesso in cui l'avviso
di ritiro è depositato nella cassetta delle
lettere se ci si può attendere che l'invio sia ritirato immediatamente,
altrimenti di principio il giorno seguente (DTF 143 III 18 consid. 4.1
con rinvii; più di recente: sentenza 4A_67/2021 dell'8 aprile 2021 consid. 5.1,
analogamente: TCA, sentenza inc. 36.2020.26 del 6 luglio 2020 consid. 2.8; v. anche Brulhart, Droit des assurances privées, 2ª edizione, pag. 370, n. 715; Hasenböhler in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 24 ad art. 20).
c) Nella fattispecie, non è contestato che
non avendo pagato il premio assicurativo del 2018 entro la scadenza
contrattuale (1° gennaio 2018), il
15.
marzo 2018 la compagnia d'assicurazioni ha trasmesso all'attore, mediante
invio raccomandato, una diffida di pagamento per fr. 2376.90 oltre accessori
in applicazione dell'art. 20 LCA, con l'esplicita avvertenza sulle conseguenze del ritardo nel caso di
inadempienza e in particolare che
in caso di mancato pagamento entro il termine di 14 giorni dall'invio della
diffida, la copertura assicurativa sarebbe stata sospesa (doc. 11). Dal tracciamento dell'invio n.
__________ agli atti risulta che il plico raccomandato contenente la diffida del
15.
marzo 2018 è giunto all'ufficio postale di __________ il giorno successivo,
che vista la verosimile assenza del destinatario questi è stato avvisato per il
ritiro (intendendosi con ciò l'avviso lasciato dal portalettere nella cassetta
del destinatario), e che scaduto il termine di giacenza (il 23 marzo 2018) il
plico è tornato al mittente (doc. 15).
d) In
tali circostanze, indipendentemente dal fatto che il plico raccomandato non sia stato
ritirato dal destinatario, la
diffida di
pagamento va considera validamente notificata
il 17 marzo 2018. Non essendo intervento alcun pagamento del premio entro 14
giorni dalla data di invio della diffida (in concreto il 15 marzo 2018: Brulhart, op.
cit., pag. 373, n. 717; Hasen-böhler, op. cit., n. 53 ad
art. 20), dalla scadenza di tale
termine la copertura assicurativa è stata sospesa (art. 20 cpv. 3 LCA) e
sarebbe ripresa dal pagamento del premio arretrato con interessi e spese (art.
21.
cpv. 2 LCA), quantunque senza effetto sospensivo (Brulhart, op.
cit., pag. 376 n. 722).
e) Non
si disconosce che, come rilevato dal Pretore, CO 1 non ha potuto ritirare il plico raccomandato contenente
la nota diffida poiché assente all'estero. Se non che, in applicazione della
teoria dell'atto ricettizio, il mittente sopporta il rischio della trasmissione
dell'atto fino al momento in cui l'invio raccomandato arriva nella sfera
d'influenza del destinatario, mentre quest'ultimo sopporta il rischio,
all'interno della sua sfera d'influenza, della presa di conoscenza dell'invio.
In caso di assenza o vacanze, il destinatario non può semplicemente ignorare
l'avviso di ritiro depositato nella sua cassetta delle lettere (o nella sua
casella postale), ma deve informarsi presso la posta al fine di conoscere il
nome del mittente dell'invio raccomandato (DTF 143 III 19 consid. 4.1 con
rinvii). Non risulta, né è preteso, che ciò sia stato il caso in concreto.
f) Certo,
il 4 aprile 2018 l'assicurato ha contattato telefonicamente la compagnia d'assicurazione,
chiedendole di inviargli una copia della diffida del 15 marzo 2018. Il giorno
successivo egli ha così ordinato
alla propria banca di effettuare un bonifico di fr. 2423.30 in favore della RE
1.
mentre il pagamento è stato accreditato il 9 aprile 2018 (doc. D). Se non che
un pagamento può ritenersi validamente eseguito solo al momento in cui il
creditore può disporre dell'importo versato o questo sia accreditato su un
conto a lui intestato (Brulhart, op. cit., pag. 345, n. 658 e 659 con rinvii; v. anche DTF 124 III 117
consid. 2a; 119 II 234 consid. 2; v. in materia di premi assicurativi: sentenza
del Tribunale federale 9C_912/2012 del 13 maggio 2013 consid. 3 in: SJ 2013 I pag.
523; cfr. anche Hohl in: Commentaire Romand, Code des obligations I,
3ª edizione, n. 16 segg. ad art. 77). In siffatte circostanze, gli obblighi
della convenuta nei confronti dell'attore sono rimasti sospesi fino al 9 aprile
2018.
al momento in cui essa ha ricevuto il pagamento del premio.
g) Visto
quanto precede, al momento dell'incidente della circolazione avvenuto il 6
aprile 2018, il contratto assicurativo era bensì in vigore ma gli effetti della
copertura assicurativa erano sospesi. Così dandosi un sinistro l'assicuratore
non era pertanto tenuto ai suoi obblighi contrattuali e l'assicurato non può pretendere alcuna prestazione assicurativa.
In circostanze siffatte la conclusione del Pretore si rivela errata e il reclamo deve essere
accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la
decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere
respinta, l'attore non potendo vantare pretese nei confronti della convenuta a
dipendenza dell'incidente della circolazione del 6 aprile 2018. Gli atti sono
ritornati al Pretore affinché prosegua nella trattazione della domanda
riconvenzionale.
5.
Le spese processuali del giudizio odierno
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, che ha agito
per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per
ripetibili. Quanto alle spese giudiziarie dell'azione principale, non stabilite
nel giudizio impugnato, spetterà al Pretore attribuirle con la decisione finale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto nel senso che il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
Gli
atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
2. Le spese processuali del
reclamo di fr. 800.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante
fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.