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Decisione

16.2021.34

Contratto di assicurazione: sospensione della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio

13 settembre 2022Italiano16 min

A. L'11 aprile 2016 la compagnia d'assicurazioni RE 1 e CO 1 hanno concluso un contratto di

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.34

Lugano

13 settembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2019.350 (contratto di assicurazione) promossa con petizione

del 10 ottobre 2019 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'11 aprile 2016 la compagnia d'assicurazioni RE 1 e CO 1 hanno concluso un contratto di

assicurazione responsabilità civile, casco totale e protezione occupanti per il

veicolo Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 9G-Tronic, valido dal

18 marzo 2016 al 31 dicembre 2021 (polizza n. __________06). Il 20 ottobre 2016 le parti hanno modificato il contratto nel senso che nella copertura assicurativa è stata inclusa anche

una Mercedes-Benz E 300.

B. Il 13 novembre 2017 la compagnia d'assicurazioni

ha chiesto all'assicurato di pagarle il premio per l'anno 2018 di

fr. 2376.90 entro il 1° gennaio 2018. Tale importo non è stato pagato. Il

5 febbraio 2018 la RE 1, su richiesta di CO 1, ha escluso dalla copertura assicurativa, con effetto retroattivo dal 31

gennaio 2018, la Mercedes-Benz E 300, e per la sola automobile Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 9G-Tronic ha fissato il premio in fr. 2456.30, ciò

che ha comportato l'invio all'assicurato di una richiesta di pagamento, entro l'8

marzo 2018, di ulteriori fr. 73.10. Preso atto che il premio era rimasto

insoluto, la compagnia d'assicurazioni ne ha sollecitato il pagamento.

C. Su richiesta di CO 1, accortosi di un errore nell'indicazione sul

contratto del veicolo assicurato, la RE

1 ha modificato il 13 marzo 2018, con effetto dal 31 gennaio precedente, la

polizza indicando quale veicolo assicurato una Mercedes-Benz

S 350 L BlueTEC 7G-Tronic, fissando per quell'anno un

premio di fr. 2372.50. Lo stesso giorno

la compagnia

d'assicurazioni ha avvisato l'assicurato del cambiamento in questione con l'avvertenza

che non sarebbe stato possibile bloccare i richiami di pagamento già emessi.

D. Il 15

marzo 2018 la RE 1, mediante lettera raccomandata, ha trasmesso a CO 1 una

diffida di pagamento per il premio di fr. 2376.90 oltre a fr. 30.– di

spese, informandolo in particolare che in caso di mancato pagamento di

complessivi fr. 2406.90 entro 14 giorni dall'invio della diffida la copertura

assicurativa sarebbe stata sospesa, che il

premio doveva essere pagato anche qualora vi fossero delle trattative

per modificare l'attuale contratto e che eventuali differenze di premio

avrebbero dato luogo a un conteggio correttivo. Il 18 marzo 2018 la compagnia d'assicurazioni

ha inviato all'assicurato un conteggio correttivo con un saldo in proprio

favore di fr. 2423.30. Il 4 aprile 2018 l'assicurato ha chiesto alla compagnia d'assicurazioni

di inviargli una copia della diffida e l'indomani ha ordinato alla propria

banca di effettuare a favore dell'assicurazione un bonifico di fr. 2423.30, il quale è stato eseguito il 9 aprile

successivo.

E. Nel frattempo, il 6 aprile 2018, CO 1, alla guida

della propria Mercedes-Benz S 350 L BlueTEC 7G-Tronic, è incorso in un incidente

della circolazione che ha coinvolto un'altra vettura, danneggiandola. Il 13 aprile 2018 la RE 1 ha informato CO 1 che dandosi una sua

responsabilità nell'incidente avrebbe sì tacitato le pretese dell'altro

conducente, ma che alla luce del mancato pagamento del premio entro la scadenza del termine di diffida, la sua

copertura assicurativa era rimasta sospesa dal 30 marzo al 9 aprile 2018

ragione per cui essa, oltre a richiedergli di rimborsare quanto versato

all'altro conducente, non avrebbe riconosciuto nessun risarcimento per i danni

subìti alla sua vettura.

F. Il 16 aprile 2019 CO 1 si è rivolto al Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per un

tentativo di conciliazione inteso a ottenere dalla RE 1 il paga­men­to

di fr. 7268.53 più

interessi al 5% dal 6 aprile 2018 quale indennizzo dei danni subìti al suo

veicolo. Preso atto dell'impossibilità di conciliare

le

parti, l'11 giugno 2019 il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione

ad agire (inc. CM.2019.261).

G. Con

petizione non motivata del 10 ottobre 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa.

Nella sua risposta del 19 dicembre 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto in

via riconvenzionale di condannare l'attore a rifonderle fr. 4873.30

più interessi del 5% dal 28 maggio 2018 corrispondenti al risarcimento da lei

versato all'altro conducente. Con replica e risposta riconvenzionale del

23 gennaio 2020 l'attore ha confermato la sua domanda e ha avversato la domanda

riconvenzionale. Mediante duplica e replica riconvenzionale del 21 febbraio 2020 la convenuta ha reiterato le sue

domande. Altrettanto ha fatto l'attore in una duplica riconvenzionale

del 24 marzo 2020. Il 19 giugno 2020 il Pretore ha deciso limitare il

procedimento alla questione di sapere se al

momento del sinistro sussisteva una copertura assicurativa. In allegati

conclusivi del 10 e del 24 luglio 2020 le parti hanno riaffermato le rispettive

posizioni.

H. Statuen­do con decisione del 12 agosto 2021 il Pretore

ha accertato che al momento dell'incidente della circolazione del 6 aprile 2018

sussisteva la copertura assicurativa. Le spese giudiziarie sono state rinviate

alla decisione finale.

I. Contro

la decisione appena citata, la RE 1 è insorta

a questa Camera con un re­clamo del 9 settembre 2021 in cui chiede di

annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di accertare che il 6

aprile 2018 la copertura assicurativa era sospesa. Nelle sue osservazioni del

29 ottobre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Il Pretore ha deciso, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di circoscrivere il

processo alla questione di sapere se al momento dell'in­cidente

della circolazione del 6 aprile 2018 sussisteva una copertura assicurativa.

Ora, le decisioni che un giudice

prende, dopo avere limitato

il processo “a singole questioni o conclusioni” in virtù del­l'art. 125 lett. a CPC, sono incidentali, poiché non pongono termine al processo, ma potrebbero mettere

fine al medesimo – almeno in parte – nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore

capovolgesse su ricorso la decisione del primo giudice. Le decisioni incidentali sono impugnabili con

reclamo, come le decisioni finali, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 237 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 319 lett. a CPC e l'art. 308 cpv. 2 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un

valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Ciò che è il caso in concreto. Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 16 agosto 2021

(cfr. tracciamento dell'invio, n. __________, agli atti).

Introdotto il 9 settembre 2021 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore, riassunti

i principi che reggono la ricezione di una diffida ai sensi dell'art. 20 della

Legge sul contratto d'assicurazioni, ha accertato che il plico raccomandato

contenente la diffida di pagamento del premio inviato dall'assicurazione non

era stato ritirato dall'assicurato, assente all'estero, ed è ritornato alla mittente

il 26 marzo successivo. Per il primo giudice, la convenuta,

cui incombeva l'onere probatorio, non aveva dimostrato che l'assicurato avesse

ricevuto la diffida in questione e che quindi la copertura assicurativa fosse

stata validamente sospesa, ciò che non le permetteva di liberarsi dai suoi

obblighi contrattuali verso l'assicurato. Il Pretore ha poi accertato che su richiesta

dell'attore, il 4 aprile 2018, la convenuta gli ha trasmesso una copia della

diffida e che il giorno successivo l'assicurato ha ordinato alla propria banca

di bonificare all'assicuratore fr. 2423.30, importo equivalente al

conteggio del 18 marzo 2018 che includeva anche le spese della diffida, poi

eseguito il 9 aprile 2018. In definitiva, per il primo giudice, al momento dell'incidente

della circolazione, avvenuto il 6 aprile 2018, l'attore disponeva di una

copertura assicurativa.

4.

La

reclamante rimprovera al Pretore di non aver considerato l'insieme dei fatti

emersi dall'istruttoria e in particolare la circostanza che l'attore sapeva “perfettamente”,

poiché spiegatogli dal suo consulente assicurativo, che il mancato pagamento

del premio avrebbe potuto comportare l'invio di una diffida e la successiva

sospensione della sua polizza assicurativa. A suo avviso, l'assicurato, al corrente

di essere in grave ritardo con il pagamento del premio, doveva aspettarsi di

ricevere una diffida e avrebbe perciò dovuto organizzarsi per ricevere la

corrispondenza. Essa lamenta poi che il primo giudice non ha considerato che il

termine di quattordici giorni per provvedere al pagamento previsto dall'art. 20

LCA decorre dall'invio della diffida, giacché al proposito si applica la teoria

della ricezione assoluta. E nel caso in esame, essa soggiunge, il fatto che il

plico raccomandato contenente la diffida le sia stato ritornato poiché non

ritirato, non significa che l'avviso di ritiro non sia stato depositato

correttamente nella cassetta delle lettere dell'assicurato.

a) Secondo l'art. 20 cpv. 1 della Legge sul contratto d'assicurazione

(LCA; RS 221.229.1), nella

versione applicabile fino al 31 dicembre 2021, se il premio non è pagato alla scadenza o entro il

termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato

per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad

effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se

la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a

datare dalla scadenza del termine di diffida (art. 20 cpv. 3 LCA). La

sospensione della copertura assicurativa, prevista dalla legge, tiene conto

delle peculiarità dell'assicurazione: la riscossione legale del premio non è

compatibile con la natura dell'attività dell'assicuratore, che deve poter

contare sul pagamento puntuale dei premi (DTF 128 III 189 consid. 2c). Essa permane fino al pagamento completo del

premio, oltre a eventuali accessori (DTF 112 II 463; 103 II 204; analogamente:

TCA sentenza inc. 36.2020.26 del 6 luglio 2020 consid. 2.4).

b) Come

ricordato anche dal Pretore, la comunicazione della diffida con assegnazione

del termine di 14 giorni ai

sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCA soggiace alla cosiddetta teoria della ricezione

assoluta, secondo la quale una manifestazione di volontà produce i suoi effetti

dal momento in cui la stessa entra nella sfera d'influenza del destinatario, in

modo che questi sia in grado di prenderne conoscenza organizzando i propri

affari in modo normale. Nel caso di un invio raccomandato, se il postino non ha

potuto consegnare la comunicazione al destinatario o a un terzo autorizzato a

ritirare l'invio e lascia un avviso di ritiro nella sua cassetta delle

lettere, la raccomandata è considerata ricevuta dal momento in cui il

destinatario o il rappresentante è in misura di prenderne conoscenza all'ufficio

postale secondo l'avviso di ritiro; si tratta sia del giorno stesso in cui l'avviso

di ritiro è depositato nella cassetta delle

lettere se ci si può attendere che l'invio sia ritirato immediatamente,

altrimenti di principio il giorno seguente (DTF 143 III 18 consid. 4.1

con rinvii; più di recente: sentenza 4A_67/2021 dell'8 aprile 2021 consid. 5.1,

analogamente: TCA, sentenza inc. 36.2020.26 del 6 luglio 2020 consid. 2.8; v. anche Brulhart, Droit des assurances privées, 2ª edizione, pag. 370, n. 715; Hasenböhler in: Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 24 ad art. 20).

c) Nella fattispecie, non è contestato che

non avendo pagato il premio assicurativo del 2018 entro la scadenza

contrattuale (1° gennaio 2018), il

15.

marzo 2018 la compagnia d'assicurazioni ha trasmesso all'attore, mediante

invio raccomandato, una diffida di pagamento per fr. 2376.90 oltre accessori

in applicazione dell'art. 20 LCA, con l'esplicita avvertenza sulle conseguenze del ritardo nel caso di

inadempienza e in particolare che

in caso di mancato pagamento entro il termine di 14 giorni dall'invio della

diffida, la copertura assicurativa sarebbe stata sospesa (doc. 11). Dal tracciamento dell'invio n.

__________ agli atti risulta che il plico raccomandato contenente la diffida del

15.

marzo 2018 è giunto all'ufficio postale di __________ il giorno successivo,

che vista la verosimile assenza del destinatario questi è stato avvisato per il

ritiro (intendendosi con ciò l'avviso lasciato dal portalettere nella cassetta

del destinatario), e che scaduto il termine di giacenza (il 23 marzo 2018) il

plico è tornato al mittente (doc. 15).

d) In

tali circostanze, indipendentemente dal fatto che il plico raccomandato non sia stato

ritirato dal destinatario, la

diffida di

pagamento va considera validamente notificata

il 17 marzo 2018. Non essendo intervento alcun pagamento del premio entro 14

giorni dalla data di invio della diffida (in concreto il 15 marzo 2018: Brulhart, op.

cit., pag. 373, n. 717; Hasen-böhler, op. cit., n. 53 ad

art. 20), dalla scadenza di tale

termine la copertura assicurativa è stata sospesa (art. 20 cpv. 3 LCA) e

sarebbe ripresa dal pagamento del premio arretrato con interessi e spese (art.

21.

cpv. 2 LCA), quantunque senza effetto sospensivo (Brulhart, op.

cit., pag. 376 n. 722).

e) Non

si disconosce che, come rilevato dal Pretore, CO 1 non ha potuto ritirare il plico raccomandato contenente

la nota diffida poiché assente all'estero. Se non che, in applicazione della

teoria dell'atto ricettizio, il mittente sopporta il rischio della trasmissione

dell'atto fino al momento in cui l'invio raccomandato arriva nella sfera

d'influenza del destinatario, mentre quest'ultimo sopporta il rischio,

all'interno della sua sfera d'influenza, della presa di conoscenza dell'invio.

In caso di assenza o vacanze, il destinatario non può semplicemente ignorare

l'avviso di ritiro depositato nella sua cassetta delle lettere (o nella sua

casella postale), ma deve informarsi presso la posta al fine di conoscere il

nome del mittente dell'invio raccomandato (DTF 143 III 19 consid. 4.1 con

rinvii). Non risulta, né è preteso, che ciò sia stato il caso in concreto.

f) Certo,

il 4 aprile 2018 l'assicurato ha contattato telefonicamente la compagnia d'assicurazione,

chiedendole di inviargli una copia della diffida del 15 marzo 2018. Il giorno

successivo egli ha così ordinato

alla propria banca di effettuare un bonifico di fr. 2423.30 in favore della RE

1.

mentre il pagamento è stato accreditato il 9 aprile 2018 (doc. D). Se non che

un pagamento può ritenersi validamente eseguito solo al momento in cui il

creditore può disporre dell'importo versato o questo sia accreditato su un

conto a lui intestato (Brulhart, op. cit., pag. 345, n. 658 e 659 con rinvii; v. anche DTF 124 III 117

consid. 2a; 119 II 234 consid. 2; v. in materia di premi assicurativi: sentenza

del Tribunale federale 9C_912/2012 del 13 maggio 2013 consid. 3 in: SJ 2013 I pag.

523; cfr. anche Hohl in: Commentaire Romand, Code des obligations I,

3ª edizione, n. 16 segg. ad art. 77). In siffatte circostanze, gli obblighi

della convenuta nei confronti dell'attore sono rimasti sospesi fino al 9 aprile

2018.

al momento in cui essa ha ricevuto il pagamento del premio.

g) Visto

quanto precede, al momento dell'incidente della circolazione avvenuto il 6

aprile 2018, il contratto assicurativo era bensì in vigore ma gli effetti della

copertura assicurativa erano sospesi. Così dandosi un sinistro l'assicuratore

non era pertanto tenuto ai suoi obblighi contrattuali e l'assicurato non può pretendere alcuna prestazione assicurativa.

In circostanze siffatte la conclusione del Pretore si rivela errata e il reclamo deve essere

accolto. Soccorrendo le premes­se dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la

decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere

respinta, l'attore non potendo vantare pretese nei confronti della convenuta a

dipendenza dell'incidente della circolazione del 6 aprile 2018. Gli atti sono

ritornati al Pretore affinché prosegua nella trattazione della domanda

riconvenzionale.

5.

Le spese processuali del giudizio odierno

seguono la soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, che ha agito

per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per

ripetibili. Quanto alle spese giudiziarie dell'azione principale, non stabilite

nel giudizio impugnato, spetterà al Pretore attribuirle con la decisione finale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto nel senso che il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformata:

La petizione è respinta.

Gli

atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

2. Le spese processuali del

reclamo di fr. 800.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante

fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.