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Decisione

16.2021.35

Contratto di lavoro: licenziamento immediato ingiustificato - pretesa riconvenzionale di risarcimento dei danni

5 ottobre 2022Italiano19 min

la datrice di lavoro e il dipendente. Sulle conseguenze di tale discussione le posizioni delle parti divergono: per il lavoratore, egli sarebbe

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.35

Lugano

5 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 14 settembre 2021 presentato dalla

RE 1

ora

RE 1,

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 21 luglio 2021 dal Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2017.87 (contratto di lavoro) promossa

nei suoi confronti con petizione del 10 ottobre 2017 da

CO

1

(rappresentato

dal sindacato RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 14 febbraio

2017 la società , che gestiva un campeggio con annesso ristorante a __________,

ha assunto a tempo indeterminato CO 1 in

qualità di cuoco/pizzaiolo. Il contratto

di lavoro, assoggettato al contratto collettivo

nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, preve­deva

un salario mensile di fr. 4853.30 lordi (fr. 3256.55 netti). Il 16

giugno 2017 la datrice di lavoro ha notificato al lavoratore una disdetta

ordinaria del contratto per il 15 luglio successivo. Dopo una contestazione da

parte del dipendente, il 30 giugno 2017 il rapporto di lavoro è stato disdetto

per la fine del mese di luglio.

B. Il 4 luglio

2017, a seguito di un'insoddisfazione manifestata durante il mezzogiorno da un

cliente su una pietanza preparata da CO 1, vi è stata un'accesa discussione tra

la datrice di lavoro e il dipendente. Sulle conseguenze di tale discussione le posizioni delle parti divergono: per il lavoratore, egli sarebbe

stato licenziato in tronco di modo che non si è più presentato sul posto di

lavoro; per la datrice di lavoro, invece, non sarebbe intervenuta alcuna

rescissione del contratto con effetto immediato ma il lavoratore, che avrebbe

dovuto lavorare alla sera, pochi minuti prima dell'inizio del turno le ha

comunicato di avere deciso di non persentarsi senza fornirle nessuna

giustificazione.

C.

Il 5 luglio 2017 la ha inviato al

dipendente una lettera, datata 4 luglio 2017, dal seguente contenuto:

È con rammarico ma purtroppo, malgrado la data di fine

lavoro doveva essere il 13 luglio 2017 (dedotti giorni di vacanza da fare)

siamo costretti ad interrompere il rapporto di lavoro dal 05.07.2017 per motivi

che noi riteniamo gravi: Da quando ha ricevuto la lettera di licenziamento, ha

cambiato ancora in peggio il modo di lavorare arrecando danni nella gestione

del ristorante (perdita di alcuni clienti, rifiuto di firmare il programma ore

degli ultimi 15 giorni) oltre all'abbandono del posto di lavoro non

presentandosi in data 04.07.2017, costringendo la gestione a tener chiusa la cucina arrecando una perdita di guadagno.

A

seguito della cessazione del rapporto di impiego, CO 1 si è iscritto alla Cassa

Disoccupazione __________, la quale gli ha versato indennità di disoccupazione

per il mese di luglio 2017 pari a fr. 2354.70 netti.

D.

Il 18 luglio 2020 CO 1 si è rivolto

al Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Bellinzona per un tentativo di conciliazione volto a

ottenere dalla RE 1l il pagamento di complessivi fr. 7028.23 (stipendio

del mese di luglio di fr. 4480.– lordi, indennità per vacanze maturate non

godute fr. 1492.73, indennità per licenziamento immediato ingiustificato

fr. 1000.– e di “spese addebitate arbitrariamente” fr. 56.–) più interessi

al 5% dal 31 luglio 2017. All'udienza di conciliazione del 7 settembre 2017,

constatata l'impos­sibi­lità di conciliare le parti, il Segretario

assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazio­ne ad agire (inc.

CM.2017.134).

E. Con petizione del 21 luglio 2021 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2017 la

convenuta ha proposto di respingere la petizione eccependo la carenza di

legittimazione attiva dell'attore in virtù della cessione

delle pretese alla cassa disoccupazione __________. In via riconvenzionale

essa ha chiesto il pagamento di fr. 5000.– più interessi del 5% dal 5 luglio

2017 per danni economici e d′immagine. Con replica e risposta

riconvenzionale del 16 gennaio 2018 l'attore ha confermato la sua pretesa e ha

avversato quella avversaria. In una duplica

e replica riconvenzionale del 13 marzo 2018 la convenuta ha ribadito il

suo punto di vista. Alle prime arringhe del 12 settembre 2018 le parti hanno

notificato prove. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento

finale limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 14 maggio e

del 7 giugno 2019 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.

F. Statuendo

con decisione del 21 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 3638.65 netti oltre

interessi al 5% dal 31 luglio 2017 e ha respinto l'azione riconvenzionale. Non

sono state prelevate spese processuali. Quanto alle ripetibili, nell'azione

principale, sono state compensate, mentre in quella riconvenzionale la

convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 750.–.

G. Contro

la decisione appena citata la RE 1 (ora RE

1) è insorta a questa Camera con un

reclamo del 14 settembre 2021 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato

e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per una nuova decisione o quanto meno

di riformarlo nel senso di accogliere la

petizione limitatamente a fr. 1817.10 (fr. 470.60 quale stipendio netto pro

rata sino al 4 luglio, fr. 1346.50 per vacanze non godute) e di

accogliere la sua domanda riconvenzionale per

“(almeno) fr. 3500.–”, con la conseguenza che a seguito della

compensazione essa dovrà ricevere dall'istante fr. 1683.–. Nelle

sue osservazioni del 19 ottobre 2021 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura

semplificata sono impugna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della

convenuta il 30 luglio 2021 (cfr.

tracciamento dell'invio raccomandato, n. 98.__________, agli atti),

Il termine di ricor­so è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2021 (compreso)

in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC

e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto il 14 settembre

2021.

(tracciamento dell'invio raccomandato,

n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato le condizioni per una

rescissione immediata del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO,

ha considerato ingiustificato il licenziamento con effetto immediato notificato

dalla convenuta sia se intervenuto – come sostenuto dall'attore – già nel

pomeriggio del 4 luglio 2017 a seguito della preparazione di un piatto senza

rispettare le richieste di un cliente, sia se avvenuto – come sostenuto dalla convenuta

– per iscritto l'indomani e quindi dopo l'assenza ingiustificata del lavoratore

sul posto di lavoro la sera del 4 luglio 2017. Per il primo giudice, in

effetti, quanto successo sul mezzogiorno non poteva costituire l'episodio

scatenante del licenziamento immediato giacché la datrice di lavoro si

attendeva la presenza del lavoratore al turno serale. Per di più, egli ha

soggiunto, l'istruttoria non ha dimostrato l'intenzionalità nell'agire del

lavoratore, per cui l'errore non costituisce un grave motivo per giustificare

un licenziamento in tronco. Né l'assenza dal posto di lavoro della sera del 4

luglio 2017 – ha proseguito il primo giudice – è atta a giustificare il

licenziamento con effetto immediato poiché essa è stata giustificata

dall'attore “da un valido e regolare certificato medico (doc. G) il cui

asserito errato contenuto non è stato corroborato in questa sede da alcun

elemento probatorio”. Secondo il Pretore aggiunto, anche le altre presunte

mancanze minori che avevano portato alla disdetta ordinaria e che, a dire della

convenuta, si sarebbero aggravate all'inizio di luglio non possono ritenersi un

motivo grave atto a giustificare il licenziamento in tronco.

Accertato

il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, il primo giudice ha

rilevato che al lavoratore era dovuto, almeno di principio, l'intero salario

del mese di luglio 2017 pari a fr. 3256.55 netti. Dal salario lordo egli ha poi

dedotto per il vitto, anziché fr. 473.–, fr. 82.25 pari a quattro giorni su 23 mensili aggiungendo

la differenza di fr. 390.75 al salario di luglio, per complessivi

fr. 3647.30. Inoltre – egli ha proseguito – considerata la cessione legale

della Cassa disoccupazione __________, l'attore ha perso la legittimazione ad

agire per l'importo di fr. 2354.70 netti versatogli quale indennità di

disoccupazione ma solo per la differenza di

fr. 1292.60 netti. Riconosciute all'attore anche delle indennità di

fr. 1346.05 netti per vacanze non godute così come di fr. 1000.–

per licenziamento ingiustificato e respinta invece la sua pretesa di fr. 56.–

per “asserite

spese addebitategli in modo arbitrario”, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione per

fr. 3638.65 netti, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2017.

4.

La reclamante, pur riconoscendo di dover versare

all'attore lo stipendio dal 1° luglio al 4 luglio 2017 (fr. 470.60) e

un'indennità per le vacanze maturate non godute (fr. 1346.50) per complessivi

fr. 1817.10, contesta la conclusione del Pretore aggiunto in merito all'assenza

di un grave motivo suscettibile di giustificare il licenziamento in

tronco e si duole di essere stata condannata a pagare un'indennità per

licenziamento ingiustificato al lavoratore. Essa

riprende anzitutto tutta una serie di affermazioni estrapolate

dall'interrogatorio dell'amministratore della convenuta, del gerente

dell'esercizio pubblico e da un collega di lavoro, da cui a suo avviso “appare

pacifico l'accertamento manifestamente

errato dei fatti e l'arbitrario e manifestamente insostenibile

apprezzamento delle prove ad opera del Giudice di prime cure, così come

l'errata applicazione del diritto messa in atto dal medesimo”. La datrice di lavoro fa valere inoltre che a un

richiamo del gerente il lavoratore ha risposto in malo modo, che in realtà

l'attore ha intenzionalmente sbagliato la preparazione della pietanza servita

il 4 luglio 2017 e che dopo la disdetta ordinaria il comportamento del medesimo è peggiorato

poiché i motivi alla base della disdetta ordinaria “si sono protratti in forma

intensificata e amplificata a dismisura, culminando poi in atteggiamenti

intenzionalmente dolosi” il 4 luglio 2017.

5.

I

presupposti per una rescissione immediata del rapporto

di lavoro per cause gravi in applicazione dell'art. 337 CO sono già stati

diffusamente illustrati dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti ricordare che

incombe al datore di lavoro che recede immediatamente dal rapporto di lavoro

l'onere di provare l'esistenza di cause gravi giustificanti l'immediata

interruzione del rapporto di lavoro e che in presenza di un contratto di lavoro

già disdetto in via ordinaria, come nel caso in esame, le condizioni per

notificare un successivo licenziamento in tronco devono essere apprezzate in

modo ancor più rigoroso (Portmann/Rudolph

in: Basler Kom­mentar, OR I, 7ª edizione, n. 4 ad art. 337 OR; II CCA sentenza

inc. 12.2011.107 del 1° febbraio 2013 consid. 4 pubblicata in: JAR 2014 pag.

193).

Determinare il

motivo di un licenziamento, così come l'incidenza di più motivi concomitanti

sullo stesso, è una questione di fatto (DTF 136 III 515 consid. 2.3 con rinvii; più di recente: sentenza 4A_479/2021 del

29.

aprile 2022 consid. 5.2), aspetto sul quale questa Camera ha un potere

di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato (sopra consid. 2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una

causa grave ai sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto

(sentenza del Tribunale federale 4A_379/2021 del 21 giugno 2021 consid. 4.2

con riferimenti; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre

2019.

consid. 4a con rinvio).

6.

Nella

fattispecie v'è innanzitutto da chiedersi se la mera elencazione di

dichiarazioni dei testi, estrapolate dal loro contesto, basti per ritenere un

accertamento dei fatti manifestamente errato, un reclamante dovendo dimostrare

per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove

sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne

reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e

indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e

d'equità (sopra consid. 2).

Sta di fatto che la

reclamante dimentica come il motivo scatenante da lei addotto per giustificare

il licenziamento in tronco del 5 luglio 2017, è l'assenza del lavoratore al

turno serale. Se non che tale assenza è stata giustificata dall'attore con la

presentazione di un certificato medico attestante una sua inabilità lavorativa

al 100% dal 4 luglio 2017. Certo di tale certificato, mai esibito alla datrice

di lavoro e prodotto in causa dall'attore solo con la replica, si può dubitare

tanto più che la convenuta ne aveva contestato il contenuto. E si può anche

discutere la motivazione del primo giudice, il quale dopo avere apparentemente

rimproverato alla convenuta di non avere addotto la prova del contrario, si è

per finire limitato a evocare l'arbitrarietà dell'esclusione a priori della

fedefacenza di un documento simile senza però procedere all'apprezzamento della

prova alla luce dell'insieme delle circostanze evocate dalla convenuta (“produzione

del certificato solo in pendenza di causa, retroattività dell'inabilità, dubbi

sulla diagnosi, compiacenza del medico…”). Il problema è che in questa sede la

reclamante non ripropone più le sue contestazioni né discute la motivazione del

Pretore aggiunto. In tali circostanze la conclusione di quest'ultimo, secondo

cui l'assenza dal posto di lavoro la sera del 4 luglio 2017 era giustificata e

che pertanto il licenziamento in tronco era ingiustificato non può dirsi

fondata su un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata

applicazione del diritto. Di conseguenza, tutti i comportamenti precedenti, pur

biasimevoli, non possono ritenersi sufficienti per concludere che fossero

oggettivamente idonei a distruggere il rapporto di fiducia o a intaccarlo così

profondamente da escludere che potesse essere pretesa la continuazione della

relazione contrattuale fino al 13 luglio 2017 (fine del contratto di lavoro).

Quanto all'episodio

successo sul mezzogiorno del 4 luglio 2017, la reclamante si limita a evocare

la deliberata preparazione di una pietanza sgradita a un cliente abituale. Sta

di fatto che, foss'anche vero, ciò non basta per ritenere errata la conclusione

del primo giudice secondo cui tale fatto non

ha costituto “la goccia che ha fatto traboccare il vaso” tant'è che

“la questione non è menzionata nella disdetta

del 4 luglio 2017” e la datrice di lavoro

“si attendeva la regolare presenza del lavoratore

al turno della sera”. Né soccorre alla

reclamante addure, per la prima volta in questa sede e dunque

inammissibilmente, altri motivi che avrebbero giustificato il licenziamento in

tronco (ingiuria nei confronti del datore di lavoro). Ne segue che, su questo

punto, il reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

Relativamente

alla domanda riconvenzionale, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di

fr. 1000.– “per la mancata apertura del ristorante la sera del 4 luglio 2017

causata dall'assenza del lavoratore” poiché questa era giustificata da ragioni

mediche e quindi non imputabile al lavoratore. Egli ha respinto altresì le

richieste di fr. 3500.– per il danno economico relativo alla perdita di un

cliente e di fr. 500.– per danni d'immagine, la convenuta non avendo spiegato

sulla base di quali elementi si fondavano tali importi.

a) La

reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere applicato l'art. 42 cpv.

2.

CO per quantificare il danno economico da lei subìto per la perdita di

clientela a seguito dell'episodio della pietanza servita con un ingrediente

sgradito a un cliente abituale. Essa ritiene che vista l'oggettiva difficoltà o

meglio l'impossibilità di apportare la prova del danno, il primo giudice

avrebbe dovuto determinare il danno in equità, secondo il corso ordinario delle

cose. A suo parere, tenuto conto che D__________ __________ ha dichiarato di andare al ristorante almeno una o

due volte la settimana, accompagnato da famigliari o colleghi di lavoro, e che

dopo il 4 luglio 2017 non è vi si è più recato, si giustifica di riconoscerle

un'indennità di fr. 3500.–.

b) L'art. 321e cpv. 1 CO rende il lavoratore

responsabile del danno che cagiona al datore di lavoro intenzionalmente o per

negligenza. Il cpv. 2 precisa che la misura della diligenza dovuta dal

lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto

riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni

tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del

lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. Le

condizioni della responsabilità sono quelle usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il

datore di lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso

di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca

quindi al lavoratore dimostrare di esserne esente (DTF 144 III

327.

consid. 4.2.1 con riferimenti; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2017.32 del 5 giugno 2019

consid. 7). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al

giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento

– stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (DTF

110.

II 349 consid. 6b; sentenza del Tribunale federale 4C.195/2004 del 7

settembre 2004 consid. 2.1 in: RtiD I-2005 pag. 820).

Per

quanto riguarda la prova del danno, l'art. 42 cpv. 2 CO,

applicabile per analogia alla responsabilità contrattuale

(art. 99 cpv. 3 CO; sentenza 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid.

5.1), prevede che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è

stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario

andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Tale norma

costituisce l'eccezione alla regola prevista dall'art. 42 cpv. 1 CO secondo cui

chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova. Quale

eccezione alla regola generale trova quindi applicazione solo quando il danno è

di natura tale che una prova certa è oggettivamente impossibile o non può essere ragionevolmente pretesa, di modo

che – in relazione alla prova stessa – il richiedente si trova in uno stato di

necessità (DTF 144 III

155.

consid. 2.3; 122 III 219 consid.

3a; più di recente: sentenza 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid.

5.1.1). L'art. 42 cpv. 2 CO non esonera però il

danneggiato dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile

o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi

dell'esistenza del danno e che permettono o facilitano la sua stima. Ove

il danneggiato non adempia pienamente al suo dovere di fornire informazioni

rilevanti per la valutazione del danno, una delle condizioni per l'applicazione

dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, anche se l'esistenza del danno è

certa. Il danneggiato viene quindi privato del beneficio di questa

disposizione; la prova del danno non è considerata fornita e, di conseguenza,

in base al principio dell'art. 8 CC, il giudice deve rifiutare il risarcimento

(DTF 144 III 155 consid. 2.3 con rinvii).

c) Nella

fattispecie la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale un risarcimento di

complessivi fr. 5000.– per danni economici e di immagine, dovuti alla “perdita

di un cliente affezionato e abituale […], nonché la chiusura obbligatoria della

cucina la sera del 4 luglio causa non entrata in servizio senza giustificato

motivo, conseguentemente la perdita dell'introito serale” (osservazioni dell'8

novembre 2017, pag. 4). Con la duplica, essa ha poi precisato l'ammontare delle

poste del danno da lei fatte valere, indicando che per quanto riguarda “la

perdita di un cliente abituale (e i colleghi del medesimo)” l'indennità era di

almeno fr. 3500.–. Se non che, come ritenuto dal Pretore aggiunto,

l'interessata non ha allegato alcuna circostanza che consentisse di stimare

l'entità del danno subìto. E in mancanza di qualsiasi precisa indicazione,

l'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice di

pronunciare un risarcimento discrezionale. Ne segue che anche su questo punto

il reclamo è destinato all'insuccesso.

8.

In

definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, nella ridotta misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di

lavoro è gratuita, salvo in caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, quantunque

rappresentata da un sindacato (art. 68

cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC), un'equa indennità per ripetibili (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2020.38 del 18 ottobre

2021.

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.