16.2021.35
Contratto di lavoro: licenziamento immediato ingiustificato - pretesa riconvenzionale di risarcimento dei danni
5 ottobre 2022Italiano19 min
la datrice di lavoro e il dipendente. Sulle conseguenze di tale discussione le posizioni delle parti divergono: per il lavoratore, egli sarebbe
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.35
Lugano
5 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 settembre 2021 presentato dalla
RE 1
ora
RE 1,
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 21 luglio 2021 dal Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2017.87 (contratto di lavoro) promossa
nei suoi confronti con petizione del 10 ottobre 2017 da
CO
1
(rappresentato
dal sindacato RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 14 febbraio
2017 la società , che gestiva un campeggio con annesso ristorante a __________,
ha assunto a tempo indeterminato CO 1 in
qualità di cuoco/pizzaiolo. Il contratto
di lavoro, assoggettato al contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, prevedeva
un salario mensile di fr. 4853.30 lordi (fr. 3256.55 netti). Il 16
giugno 2017 la datrice di lavoro ha notificato al lavoratore una disdetta
ordinaria del contratto per il 15 luglio successivo. Dopo una contestazione da
parte del dipendente, il 30 giugno 2017 il rapporto di lavoro è stato disdetto
per la fine del mese di luglio.
B. Il 4 luglio
2017, a seguito di un'insoddisfazione manifestata durante il mezzogiorno da un
cliente su una pietanza preparata da CO 1, vi è stata un'accesa discussione tra
la datrice di lavoro e il dipendente. Sulle conseguenze di tale discussione le posizioni delle parti divergono: per il lavoratore, egli sarebbe
stato licenziato in tronco di modo che non si è più presentato sul posto di
lavoro; per la datrice di lavoro, invece, non sarebbe intervenuta alcuna
rescissione del contratto con effetto immediato ma il lavoratore, che avrebbe
dovuto lavorare alla sera, pochi minuti prima dell'inizio del turno le ha
comunicato di avere deciso di non persentarsi senza fornirle nessuna
giustificazione.
C.
Il 5 luglio 2017 la ha inviato al
dipendente una lettera, datata 4 luglio 2017, dal seguente contenuto:
È con rammarico ma purtroppo, malgrado la data di fine
lavoro doveva essere il 13 luglio 2017 (dedotti giorni di vacanza da fare)
siamo costretti ad interrompere il rapporto di lavoro dal 05.07.2017 per motivi
che noi riteniamo gravi: Da quando ha ricevuto la lettera di licenziamento, ha
cambiato ancora in peggio il modo di lavorare arrecando danni nella gestione
del ristorante (perdita di alcuni clienti, rifiuto di firmare il programma ore
degli ultimi 15 giorni) oltre all'abbandono del posto di lavoro non
presentandosi in data 04.07.2017, costringendo la gestione a tener chiusa la cucina arrecando una perdita di guadagno.
A
seguito della cessazione del rapporto di impiego, CO 1 si è iscritto alla Cassa
Disoccupazione __________, la quale gli ha versato indennità di disoccupazione
per il mese di luglio 2017 pari a fr. 2354.70 netti.
D.
Il 18 luglio 2020 CO 1 si è rivolto
al Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere dalla RE 1l il pagamento di complessivi fr. 7028.23 (stipendio
del mese di luglio di fr. 4480.– lordi, indennità per vacanze maturate non
godute fr. 1492.73, indennità per licenziamento immediato ingiustificato
fr. 1000.– e di “spese addebitate arbitrariamente” fr. 56.–) più interessi
al 5% dal 31 luglio 2017. All'udienza di conciliazione del 7 settembre 2017,
constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario
assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc.
CM.2017.134).
E. Con petizione del 21 luglio 2021 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2017 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione eccependo la carenza di
legittimazione attiva dell'attore in virtù della cessione
delle pretese alla cassa disoccupazione __________. In via riconvenzionale
essa ha chiesto il pagamento di fr. 5000.– più interessi del 5% dal 5 luglio
2017 per danni economici e d′immagine. Con replica e risposta
riconvenzionale del 16 gennaio 2018 l'attore ha confermato la sua pretesa e ha
avversato quella avversaria. In una duplica
e replica riconvenzionale del 13 marzo 2018 la convenuta ha ribadito il
suo punto di vista. Alle prime arringhe del 12 settembre 2018 le parti hanno
notificato prove. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento
finale limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 14 maggio e
del 7 giugno 2019 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.
F. Statuendo
con decisione del 21 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 3638.65 netti oltre
interessi al 5% dal 31 luglio 2017 e ha respinto l'azione riconvenzionale. Non
sono state prelevate spese processuali. Quanto alle ripetibili, nell'azione
principale, sono state compensate, mentre in quella riconvenzionale la
convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 750.–.
G. Contro
la decisione appena citata la RE 1 (ora RE
1) è insorta a questa Camera con un
reclamo del 14 settembre 2021 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato
e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per una nuova decisione o quanto meno
di riformarlo nel senso di accogliere la
petizione limitatamente a fr. 1817.10 (fr. 470.60 quale stipendio netto pro
rata sino al 4 luglio, fr. 1346.50 per vacanze non godute) e di
accogliere la sua domanda riconvenzionale per
“(almeno) fr. 3500.–”, con la conseguenza che a seguito della
compensazione essa dovrà ricevere dall'istante fr. 1683.–. Nelle
sue osservazioni del 19 ottobre 2021 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della
convenuta il 30 luglio 2021 (cfr.
tracciamento dell'invio raccomandato, n. 98.__________, agli atti),
Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2021 (compreso)
in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC
e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto il 14 settembre
2021.
(tracciamento dell'invio raccomandato,
n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, il reclamo è
pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato le condizioni per una
rescissione immediata del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO,
ha considerato ingiustificato il licenziamento con effetto immediato notificato
dalla convenuta sia se intervenuto – come sostenuto dall'attore – già nel
pomeriggio del 4 luglio 2017 a seguito della preparazione di un piatto senza
rispettare le richieste di un cliente, sia se avvenuto – come sostenuto dalla convenuta
– per iscritto l'indomani e quindi dopo l'assenza ingiustificata del lavoratore
sul posto di lavoro la sera del 4 luglio 2017. Per il primo giudice, in
effetti, quanto successo sul mezzogiorno non poteva costituire l'episodio
scatenante del licenziamento immediato giacché la datrice di lavoro si
attendeva la presenza del lavoratore al turno serale. Per di più, egli ha
soggiunto, l'istruttoria non ha dimostrato l'intenzionalità nell'agire del
lavoratore, per cui l'errore non costituisce un grave motivo per giustificare
un licenziamento in tronco. Né l'assenza dal posto di lavoro della sera del 4
luglio 2017 – ha proseguito il primo giudice – è atta a giustificare il
licenziamento con effetto immediato poiché essa è stata giustificata
dall'attore “da un valido e regolare certificato medico (doc. G) il cui
asserito errato contenuto non è stato corroborato in questa sede da alcun
elemento probatorio”. Secondo il Pretore aggiunto, anche le altre presunte
mancanze minori che avevano portato alla disdetta ordinaria e che, a dire della
convenuta, si sarebbero aggravate all'inizio di luglio non possono ritenersi un
motivo grave atto a giustificare il licenziamento in tronco.
Accertato
il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, il primo giudice ha
rilevato che al lavoratore era dovuto, almeno di principio, l'intero salario
del mese di luglio 2017 pari a fr. 3256.55 netti. Dal salario lordo egli ha poi
dedotto per il vitto, anziché fr. 473.–, fr. 82.25 pari a quattro giorni su 23 mensili aggiungendo
la differenza di fr. 390.75 al salario di luglio, per complessivi
fr. 3647.30. Inoltre – egli ha proseguito – considerata la cessione legale
della Cassa disoccupazione __________, l'attore ha perso la legittimazione ad
agire per l'importo di fr. 2354.70 netti versatogli quale indennità di
disoccupazione ma solo per la differenza di
fr. 1292.60 netti. Riconosciute all'attore anche delle indennità di
fr. 1346.05 netti per vacanze non godute così come di fr. 1000.–
per licenziamento ingiustificato e respinta invece la sua pretesa di fr. 56.–
per “asserite
spese addebitategli in modo arbitrario”, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione per
fr. 3638.65 netti, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2017.
4.
La reclamante, pur riconoscendo di dover versare
all'attore lo stipendio dal 1° luglio al 4 luglio 2017 (fr. 470.60) e
un'indennità per le vacanze maturate non godute (fr. 1346.50) per complessivi
fr. 1817.10, contesta la conclusione del Pretore aggiunto in merito all'assenza
di un grave motivo suscettibile di giustificare il licenziamento in
tronco e si duole di essere stata condannata a pagare un'indennità per
licenziamento ingiustificato al lavoratore. Essa
riprende anzitutto tutta una serie di affermazioni estrapolate
dall'interrogatorio dell'amministratore della convenuta, del gerente
dell'esercizio pubblico e da un collega di lavoro, da cui a suo avviso “appare
pacifico l'accertamento manifestamente
errato dei fatti e l'arbitrario e manifestamente insostenibile
apprezzamento delle prove ad opera del Giudice di prime cure, così come
l'errata applicazione del diritto messa in atto dal medesimo”. La datrice di lavoro fa valere inoltre che a un
richiamo del gerente il lavoratore ha risposto in malo modo, che in realtà
l'attore ha intenzionalmente sbagliato la preparazione della pietanza servita
il 4 luglio 2017 e che dopo la disdetta ordinaria il comportamento del medesimo è peggiorato
poiché i motivi alla base della disdetta ordinaria “si sono protratti in forma
intensificata e amplificata a dismisura, culminando poi in atteggiamenti
intenzionalmente dolosi” il 4 luglio 2017.
5.
I
presupposti per una rescissione immediata del rapporto
di lavoro per cause gravi in applicazione dell'art. 337 CO sono già stati
diffusamente illustrati dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti ricordare che
incombe al datore di lavoro che recede immediatamente dal rapporto di lavoro
l'onere di provare l'esistenza di cause gravi giustificanti l'immediata
interruzione del rapporto di lavoro e che in presenza di un contratto di lavoro
già disdetto in via ordinaria, come nel caso in esame, le condizioni per
notificare un successivo licenziamento in tronco devono essere apprezzate in
modo ancor più rigoroso (Portmann/Rudolph
in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 4 ad art. 337 OR; II CCA sentenza
inc. 12.2011.107 del 1° febbraio 2013 consid. 4 pubblicata in: JAR 2014 pag.
193).
Determinare il
motivo di un licenziamento, così come l'incidenza di più motivi concomitanti
sullo stesso, è una questione di fatto (DTF 136 III 515 consid. 2.3 con rinvii; più di recente: sentenza 4A_479/2021 del
29.
aprile 2022 consid. 5.2), aspetto sul quale questa Camera ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato (sopra consid. 2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una
causa grave ai sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto
(sentenza del Tribunale federale 4A_379/2021 del 21 giugno 2021 consid. 4.2
con riferimenti; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre
2019.
consid. 4a con rinvio).
6.
Nella
fattispecie v'è innanzitutto da chiedersi se la mera elencazione di
dichiarazioni dei testi, estrapolate dal loro contesto, basti per ritenere un
accertamento dei fatti manifestamente errato, un reclamante dovendo dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove
sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione
reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e
indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e
d'equità (sopra consid. 2).
Sta di fatto che la
reclamante dimentica come il motivo scatenante da lei addotto per giustificare
il licenziamento in tronco del 5 luglio 2017, è l'assenza del lavoratore al
turno serale. Se non che tale assenza è stata giustificata dall'attore con la
presentazione di un certificato medico attestante una sua inabilità lavorativa
al 100% dal 4 luglio 2017. Certo di tale certificato, mai esibito alla datrice
di lavoro e prodotto in causa dall'attore solo con la replica, si può dubitare
tanto più che la convenuta ne aveva contestato il contenuto. E si può anche
discutere la motivazione del primo giudice, il quale dopo avere apparentemente
rimproverato alla convenuta di non avere addotto la prova del contrario, si è
per finire limitato a evocare l'arbitrarietà dell'esclusione a priori della
fedefacenza di un documento simile senza però procedere all'apprezzamento della
prova alla luce dell'insieme delle circostanze evocate dalla convenuta (“produzione
del certificato solo in pendenza di causa, retroattività dell'inabilità, dubbi
sulla diagnosi, compiacenza del medico…”). Il problema è che in questa sede la
reclamante non ripropone più le sue contestazioni né discute la motivazione del
Pretore aggiunto. In tali circostanze la conclusione di quest'ultimo, secondo
cui l'assenza dal posto di lavoro la sera del 4 luglio 2017 era giustificata e
che pertanto il licenziamento in tronco era ingiustificato non può dirsi
fondata su un accertamento dei fatti manifestamente errato e un'errata
applicazione del diritto. Di conseguenza, tutti i comportamenti precedenti, pur
biasimevoli, non possono ritenersi sufficienti per concludere che fossero
oggettivamente idonei a distruggere il rapporto di fiducia o a intaccarlo così
profondamente da escludere che potesse essere pretesa la continuazione della
relazione contrattuale fino al 13 luglio 2017 (fine del contratto di lavoro).
Quanto all'episodio
successo sul mezzogiorno del 4 luglio 2017, la reclamante si limita a evocare
la deliberata preparazione di una pietanza sgradita a un cliente abituale. Sta
di fatto che, foss'anche vero, ciò non basta per ritenere errata la conclusione
del primo giudice secondo cui tale fatto non
ha costituto “la goccia che ha fatto traboccare il vaso” tant'è che
“la questione non è menzionata nella disdetta
del 4 luglio 2017” e la datrice di lavoro
“si attendeva la regolare presenza del lavoratore
al turno della sera”. Né soccorre alla
reclamante addure, per la prima volta in questa sede e dunque
inammissibilmente, altri motivi che avrebbero giustificato il licenziamento in
tronco (ingiuria nei confronti del datore di lavoro). Ne segue che, su questo
punto, il reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
Relativamente
alla domanda riconvenzionale, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di
fr. 1000.– “per la mancata apertura del ristorante la sera del 4 luglio 2017
causata dall'assenza del lavoratore” poiché questa era giustificata da ragioni
mediche e quindi non imputabile al lavoratore. Egli ha respinto altresì le
richieste di fr. 3500.– per il danno economico relativo alla perdita di un
cliente e di fr. 500.– per danni d'immagine, la convenuta non avendo spiegato
sulla base di quali elementi si fondavano tali importi.
a) La
reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere applicato l'art. 42 cpv.
2.
CO per quantificare il danno economico da lei subìto per la perdita di
clientela a seguito dell'episodio della pietanza servita con un ingrediente
sgradito a un cliente abituale. Essa ritiene che vista l'oggettiva difficoltà o
meglio l'impossibilità di apportare la prova del danno, il primo giudice
avrebbe dovuto determinare il danno in equità, secondo il corso ordinario delle
cose. A suo parere, tenuto conto che D__________ __________ ha dichiarato di andare al ristorante almeno una o
due volte la settimana, accompagnato da famigliari o colleghi di lavoro, e che
dopo il 4 luglio 2017 non è vi si è più recato, si giustifica di riconoscerle
un'indennità di fr. 3500.–.
b) L'art. 321e cpv. 1 CO rende il lavoratore
responsabile del danno che cagiona al datore di lavoro intenzionalmente o per
negligenza. Il cpv. 2 precisa che la misura della diligenza dovuta dal
lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del
lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. Le
condizioni della responsabilità sono quelle usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il
datore di lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso
di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca
quindi al lavoratore dimostrare di esserne esente (DTF 144 III
327.
consid. 4.2.1 con riferimenti; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2017.32 del 5 giugno 2019
consid. 7). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al
giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento
– stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (DTF
110.
II 349 consid. 6b; sentenza del Tribunale federale 4C.195/2004 del 7
settembre 2004 consid. 2.1 in: RtiD I-2005 pag. 820).
Per
quanto riguarda la prova del danno, l'art. 42 cpv. 2 CO,
applicabile per analogia alla responsabilità contrattuale
(art. 99 cpv. 3 CO; sentenza 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid.
5.1), prevede che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è
stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario
andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Tale norma
costituisce l'eccezione alla regola prevista dall'art. 42 cpv. 1 CO secondo cui
chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova. Quale
eccezione alla regola generale trova quindi applicazione solo quando il danno è
di natura tale che una prova certa è oggettivamente impossibile o non può essere ragionevolmente pretesa, di modo
che – in relazione alla prova stessa – il richiedente si trova in uno stato di
necessità (DTF 144 III
155.
consid. 2.3; 122 III 219 consid.
3a; più di recente: sentenza 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid.
5.1.1). L'art. 42 cpv. 2 CO non esonera però il
danneggiato dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile
o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi
dell'esistenza del danno e che permettono o facilitano la sua stima. Ove
il danneggiato non adempia pienamente al suo dovere di fornire informazioni
rilevanti per la valutazione del danno, una delle condizioni per l'applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, anche se l'esistenza del danno è
certa. Il danneggiato viene quindi privato del beneficio di questa
disposizione; la prova del danno non è considerata fornita e, di conseguenza,
in base al principio dell'art. 8 CC, il giudice deve rifiutare il risarcimento
(DTF 144 III 155 consid. 2.3 con rinvii).
c) Nella
fattispecie la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale un risarcimento di
complessivi fr. 5000.– per danni economici e di immagine, dovuti alla “perdita
di un cliente affezionato e abituale […], nonché la chiusura obbligatoria della
cucina la sera del 4 luglio causa non entrata in servizio senza giustificato
motivo, conseguentemente la perdita dell'introito serale” (osservazioni dell'8
novembre 2017, pag. 4). Con la duplica, essa ha poi precisato l'ammontare delle
poste del danno da lei fatte valere, indicando che per quanto riguarda “la
perdita di un cliente abituale (e i colleghi del medesimo)” l'indennità era di
almeno fr. 3500.–. Se non che, come ritenuto dal Pretore aggiunto,
l'interessata non ha allegato alcuna circostanza che consentisse di stimare
l'entità del danno subìto. E in mancanza di qualsiasi precisa indicazione,
l'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice di
pronunciare un risarcimento discrezionale. Ne segue che anche su questo punto
il reclamo è destinato all'insuccesso.
8.
In
definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice, nella ridotta misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di
lavoro è gratuita, salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, quantunque
rappresentata da un sindacato (art. 68
cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC), un'equa indennità per ripetibili (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2020.38 del 18 ottobre
2021.
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.