16.2021.36
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - diritto a un'udienza pubblica
11 ottobre 2021Italiano10 min
stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.36
Lugano
11 ottobre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 settembre 2021 presentato da
RE 1 e
RE 2
(rappresentati
dal medesimo RE 1)
contro
la decisione emessa il 14 settembre
2021 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2021.797 (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti: espulsione del conduttore)
promossa
nei loro confronti con istanza 20 agosto 2021
da
CO 1
CO 2 e
CO 3
(rappresentati dall' RA 1 )
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'aprile del 2019
CO 1, CO 2 e CO 3, quale locatori, e RE 1 con RE 2, quale conduttori, hanno
stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________
per una pigione di fr. 1200.– mensili e un acconto sulle spese
accessorie di fr. 150.– mensili. Il 1° aprile 2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno fissato ai locatari un
termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 16 315.95 corrispondenti
alle pigioni e alle spese accessorie scoperte da giugno 2020 ad
aprile 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art.
257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato
versato, il 17 maggio 2021 i locatori hanno notificato a RE 1 e RE 2 con modulo ufficiale la disdetta
straordinaria del contratto per il 30 giugno successivo.
B. Con istanza del 20 agosto 2021, promossa nella procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere la loro
espulsione dall'ente locato. In un memoriale
dell'8 settembre 2021 i convenuti non hanno formulato conclusioni ma hanno
chiesto di “ascoltare in udienza quanto non
è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la proprietà dinanzi
alla vostra Autorità”. Tale richiesta è stata reiterata il 10 settembre
successivo.
C. Statuendo
con sentenza del 14 settembre 2021 il Pretore
ha accolto l'istanza ordinando ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292
CP – di liberare l'ente locato entro il 24 settembre 2021. Egli ha inoltre
ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta degli istanti e ha avvertito i
convenuti che qualora non provvedessero a ritirare mobili e oggetti di loro
pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a loro
spese in un luogo indicato dagli istanti. Le spese processuali di complessivi
fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono
insorti a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2021 in cui chiedono,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato.
Con decreto del 23 settembre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1, CO 2 e CO 3 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria,
sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il
valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e
art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale
valore in fr. 7200.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n.
1.
LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è pervenuta ai convenuti il 15 settembre 2021. Datato 19 settembre 2019 ma
impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore, dopo avere accertato la
regolarità della messa in mora dei conduttori così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d
CO, ha ammesso l'esistenza dei presupposti per ordinare l'espulsione dei
convenuti dagli enti locati in applicazione della procedura sommaria a tutela
dei casi manifesti (art. 257 CPC).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b) In concreto, i reclamanti si dolgono
sostanzialmente della violazione del loro diritto di essere sentiti poiché il
Pretore non ha indetto un'udienza come da loro richiesto.
a) Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda la
tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett.
b). Secondo l'art. 257 cpv. 3 CPC, se non sono date le condizioni per ottenere
la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel
merito. I fatti sono immediatamente comprovabili se possono essere accertati
senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei
fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1
CPC); la verosimiglianza non basta. Se la parte convenuta fa valere delle
obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non possono essere risolte
immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la
procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata
inammissibile. La condizione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC è soddisfatta se,
sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza
giuridica è senz'altro desumibile dall'applicazione della legge e porta a un
risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se
l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di
apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso
(DTF 144 III 462 consid. 3.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 4A_151/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3).
b) La
tutela giurisdizionale nei casi manifesti è retta dalla procedura sommaria (in
particolare dagli art. 252 a 256 CPC). Il principio dispositivo è applicabile
(art. 55 cpv. 1 CPC), salvo nei due casi previsti dall'art. 255 CPC, che non
sono di rilievo nella fattispecie. In prima sede, l'istanza, così come le
osservazioni della controparte, dovrebbero di regola essere presentate per
iscritto. Se la parte convenuta non introduce osservazioni scritte ma espone la
sua posizione all'udienza, il giudice deve verbalizzare le conclusioni, le contestazioni,
le obiezioni o eccezioni della parte affinché si possa accertare il suo diritto
di essere sentito. In caso di assenza della parte convenuta all'udienza, il
giudice, fatto salvo l'art. 153 cpv. 2 CPC, può porre alla base della sua decisione
gli atti e le allegazioni dell'attore (art. 234
CPC per analogia; DTF
144.
III 462 consid. 3.2.1).
c) Ora, la procedura di espulsione da un ente locato, anche se
pronunciata con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, è una controversia relativa a diritti e doveri di
carattere civile (“contestazione di carattere civile” contemplata
dall'art. 6 n. 1 CEDU). In base a quest'ultima norma, durante una procedura che
abbia per oggetto diritti di carattere civile deve avere luogo almeno una
pubblica udienza davanti a un tribunale con piena cognizione, sia in merito ai
fatti che al diritto e con facoltà di assumere prove. A determinate condizioni,
è tuttavia possibile rinunciare a un'udienza pubblica. Secondo la
giurisprudenza, ciò è il caso quando la fattispecie non ha rilevanza pubblica,
le circostanze di fatto non sono litigiose, si pongono solo questioni
giuridiche che non sono complesse o la convocazione di un'udienza pubblica
allungherebbe la procedura in maniera
eccessiva (cfr. DTF 144 III 444 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale
1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 3.1).
d) Nel caso in esame, nelle osservazioni all'istanza dell'8
settembre 2021, RE 1, pur senza formulare richieste di giudizio precise, ha
chiesto al Pretore di “ascoltare in udienza
quanto non è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la
proprietà dinanzi alla vostra Autorità” (act. V). Tale rivendicazione è stata reiterata il 10 settembre successivo (act.
VI). Certo, i convenuti, sprovvisti di cognizioni giuridiche e senza
l'assistenza di un patrocinatore, non hanno esplicitamente invocato l'art. 6
CEDU ma la loro richiesta di una pubblica udienza era chiara. Premesso ciò, in
una recente decisione, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che
qualora il locatario domandi espressamente un'udienza il giudice non può
respingere questa domanda accontentandosi d'invocare la giurisprudenza che
tratta di un caso manifesto senza che si sia posta la questione dell'art. 6 n.
1.
CEDU (sentenza 4A_451/2020 del 12 novembre 2020 consid. 2.3 in: SZZP/ RSPC
2021.
pag. 135). Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto,
il primo giudice nemmeno si è espresso sulla richiesta dei convenuti.
e) Non si disconosce che i convenuti hanno
principalmente fondato la loro richiesta di udienza pubblica con l'intento di trovare
un accordo con la controparte. Di per sé tale motivazione non basterebbe per
giustificare la rivendicazione degli interessati, le discussioni transazionali
in un processo civile, in cui il tribunale media allo scopo di giungere a una
composizione bonale del litigio fra le parti
non dando diritto a un'udienza (DTF 146 I 34 consid. 2.4). Resta il
fatto che essi alludevano alle circostanze del caso specifico e alla
possibilità di trovare un'altra sistemazione, ciò che poteva avere una certa
ripercussione al momento della determinazione delle modalità di partenza
dall'ente locato. Non si può dire d'acchito che si giustificasse rinunciare a un'udienza,
che di per sé non dilaziona eccessivamente il procedimento. Se ne conclude che a
ragione i reclamanti fanno valere che la procedura di primo grado è viziata da
un errore. Ne segue che il reclamo, fondato, merita accoglimento. La decisione impugnata
dev'essere annullata senza riguardo all'eventuale fondatezza del ricorso nel
merito. Gli atti vanno perciò ritornati al Pretore affinché dia seguito alla
richiesta dei convenuti di tenere un'udienza pubblica e per un nuovo giudizio.
4.
Le
particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di
carattere procedurale appare superfluo invitare gli istanti a formulare
osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.