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Decisione

16.2021.36

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - diritto a un'udienza pubblica

11 ottobre 2021Italiano10 min

stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.36

Lugano

11 ottobre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 19 settembre 2021 presentato da

RE 1 e

RE 2

(rappresentati

dal medesimo RE 1)

contro

la decisione emessa il 14 settembre

2021 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2021.797 (tutela giurisdizionale nei

casi manifesti: espulsione del conduttore)

promossa

nei loro confronti con istanza 20 agosto 2021

da

CO 1

CO 2 e

CO 3

(rappresentati dall' RA 1 )

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'aprile del 2019

CO 1, CO 2 e CO 3, quale locatori, e RE 1 con RE 2, quale conduttori, hanno

stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________

per una pigio­ne di fr. 1200.– men­sili e un acconto sulle spese

accessorie di fr. 150.– mensili. Il 1° aprile 2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno fissato ai locatari un

termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 16 315.95 corrispondenti

alle pigioni e alle spese accessorie scoperte da giugno 2020 ad

aprile 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazio­ne dell'art.

257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato

versato, il 17 maggio 2021 i locatori hanno notificato a RE 1 e RE 2 con modulo ufficiale la disdetta

straordinaria del contratto per il 30 giugno successivo.

B. Con istanza del 20 agosto 2021, promossa nella procedura

sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna per ottenere la loro

espulsione dall'ente locato. In un memoriale

dell'8 settembre 2021 i convenuti non hanno formulato conclusioni ma hanno

chiesto di “ascoltare in udienza quanto non

è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la proprietà dinanzi

alla vostra Autorità”. Tale richiesta è stata reiterata il 10 settembre

successivo.

C. Statuendo

con sentenza del 14 settembre 2021 il Pretore

ha accolto l'istanza ordinando ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292

CP – di liberare l'ente locato entro il 24 settembre 2021. Egli ha inoltre

ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'e­secuzio­ne

della decisione su semplice richie­sta degli istanti e ha avver­tito i

convenuti che qualora non provvedessero a ritirare mobili e oggetti di loro

pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a loro

spese in un luogo indicato dagli istanti. Le spese processuali di complessivi

fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono

insorti a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2021 in cui chiedono,

previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato.

Con decreto del 23 settembre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso al

reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato comunicato a CO 1, CO 2 e CO 3 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria,

sono impugna­bili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con recla­mo se il

valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e

art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale

valore in fr. 7200.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n.

1.

LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata

è pervenuta ai convenuti il 15 settembre 2021. Datato 19 settembre 2019 ma

impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in

esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore, dopo avere accertato la

regolarità della messa in mora dei conduttori così come l'esisten­za di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d

CO, ha ammesso l'esistenza dei presupposti per ordinare l'espulsio­ne dei

convenuti dagli enti locati in applicazione della procedura sommaria a tutela

dei casi manifesti (art. 257 CPC).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b) In concreto, i reclamanti si dolgono

sostanzialmente della violazione del loro diritto di essere sentiti poiché il

Pretore non ha indetto un'udienza come da loro richiesto.

a) Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda la

tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett.

b). Secondo l'art. 257 cpv. 3 CPC, se non sono date le condizioni per ottenere

la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel

merito. I fatti sono immediatamente comprovabili se possono essere accer­tati

senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei

fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1

CPC); la verosimiglianza non basta. Se la parte convenuta fa valere delle

obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non posso­no essere risolte

immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la

procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata

inammissibile. La condizione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC è soddisfatta se,

sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza

giuridica è senz'altro desumibile dall'applicazione della legge e porta a un

risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se

l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di

apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostan­ze del caso

(DTF 144 III 462 consid. 3.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 4A_151/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3).

b) La

tutela giurisdizionale nei casi manifesti è retta dalla procedura sommaria (in

particolare dagli art. 252 a 256 CPC). Il principio dispositivo è applicabile

(art. 55 cpv. 1 CPC), salvo nei due casi previsti dall'art. 255 CPC, che non

sono di rilievo nella fattispecie. In prima sede, l'istanza, così come le

osservazioni della controparte, dovrebbero di regola essere presentate per

iscritto. Se la parte convenuta non introduce osservazioni scritte ma espone la

sua posizione all'udienza, il giudice deve verbalizzare le conclusioni, le contestazioni,

le obiezioni o eccezioni della parte affinché si possa accertare il suo diritto

di essere sentito. In caso di assenza della parte convenuta all'udienza, il

giudice, fatto salvo l'art. 153 cpv. 2 CPC, può porre alla base della sua decisione

gli atti e le allegazioni dell'attore (art. 234

CPC per analogia; DTF

144.

III 462 consid. 3.2.1).

c) Ora, la procedura di espulsione da un ente locato, anche se

pronunciata con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, è una controversia relativa a diritti e doveri di

carat­tere civile (“contestazione di carattere civile” contemplata

dall'art. 6 n. 1 CEDU). In base a quest'ultima norma, durante una procedura che

abbia per oggetto diritti di carattere civile deve avere luogo almeno una

pubblica udienza davanti a un tribunale con piena cognizione, sia in merito ai

fatti che al diritto e con facoltà di assumere prove. A determinate condizioni,

è tuttavia possibile rinunciare a un'udienza pubblica. Secondo la

giurisprudenza, ciò è il caso quando la fattispecie non ha rilevanza pubblica,

le circostanze di fatto non sono litigiose, si pongono solo questioni

giuridiche che non sono complesse o la convocazione di un'udienza pubblica

allunghe­rebbe la procedura in maniera

eccessiva (cfr. DTF 144 III 444 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale

1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 3.1).

d) Nel caso in esame, nelle osservazioni all'istanza dell'8

settem­bre 2021, RE 1, pur senza formulare richieste di giudizio precise, ha

chiesto al Pretore di “ascoltare in udienza

quanto non è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la

proprietà dinanzi alla vostra Autorità” (act. V). Tale rivendicazione è stata reiterata il 10 settem­bre successivo (act.

VI). Certo, i convenuti, sprovvisti di cognizioni giuridiche e senza

l'assistenza di un patrocinatore, non hanno esplicitamente invocato l'art. 6

CEDU ma la loro richiesta di una pubblica udienza era chiara. Premesso ciò, in

una recente decisione, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che

qualora il locatario domandi espressamente un'udienza il giudice non può

respingere questa domanda accontentandosi d'invocare la giurisprudenza che

tratta di un caso manifesto senza che si sia posta la questione dell'art. 6 n.

1.

CEDU (sentenza 4A_451/2020 del 12 novembre 2020 consid. 2.3 in: SZZP/ RSPC

2021.

pag. 135). Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto,

il primo giudice nemmeno si è espresso sulla richiesta dei convenuti.

e) Non si disconosce che i convenuti hanno

principalmente fondato la loro richiesta di udienza pubblica con l'intento di trovare

un accordo con la controparte. Di per sé tale motivazio­ne non basterebbe per

giustificare la rivendicazione degli interessati, le discussioni transazionali

in un processo civile, in cui il tribunale media allo scopo di giungere a una

composizione bonale del litigio fra le parti

non dando diritto a un'udien­za (DTF 146 I 34 consid. 2.4). Resta il

fatto che essi alludevano alle circostanze del caso specifico e alla

possibilità di trovare un'altra sistemazione, ciò che poteva avere una certa

ripercussione al momento della determinazione delle modalità di partenza

dall'ente locato. Non si può dire d'acchito che si giustificasse rinunciare a un'udienza,

che di per sé non dilaziona eccessivamente il procedimento. Se ne conclude che a

ragione i reclamanti fanno valere che la procedura di primo grado è viziata da

un errore. Ne segue che il reclamo, fondato, merita accoglimento. La decisione impugnata

dev'essere annullata senza riguardo all'eventuale fondatezza del ricorso nel

merito. Gli atti vanno perciò ritornati al Pretore affinché dia seguito alla

richiesta dei convenuti di tenere un'udienza pubblica e per un nuovo giudizio.

4.

Le

particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il recla­mo –

eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di

carattere procedurale appare superfluo invitare gli istanti a formulare

osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.