16.2021.37
Interpretazione di un contratto: contratto di fideiussione o contratto di locazione con un co-conduttore che non occuperà i locali?
31 agosto 2022Italiano18 min
pendenti vari procedimenti esecutivi, i proprietari si sono rifiutati di concludere
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.37
Lugano
31 agosto 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 settembre 2021 presentato da
RE 1 e
RE 2
contro
la decisione emessa il 9 settembre 2021
dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2021.9 (locazione) da loro promossa con petizione del 22 febbraio 2021 nei confronti di
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. V__________ __________,
alla ricerca di un appartamento dove trasferirsi dal 1° ottobre 2019 insieme ai
due figli, ha contattato RE 1 e RE 2 proprietari
di un appartamento a __________. Preso atto che a carico della candidata erano
pendenti vari procedimenti esecutivi, i proprietari si sono rifiutati di concludere
un contratto di locazione con lei. Per persuaderli a concederle l'appartamento,
V__________ __________ ha proposto loro che sua sorella CO 1, contro la quale
non era pendente alcuna esecuzione, fungesse da garante. Il 24 settembre 2019 i
due fratelli, come locatori, e le due sorelle, come conduttrici, hanno sottoscritto
un contratto di locazione di durata indeterminata per una pigione di fr. 1100.– mensili e la possibilità di disdetta con preavviso
di tre mesi la prima
volta per il 31 marzo 2022. Il
contratto prevedeva inoltre che “i conduttori sono debitori solidali” (punto
7) e che “nel caso in cui il contratto è stipulato con più
conduttori, questi rispondono solidalmente nei confronti del locatore per tutti
gli obblighi derivanti dal contratto stesso” (punto 26).
B. Il 21 agosto 2020 V__________ __________ ha disdetto il contratto per
la fine di quel mese e l'11 settembre seguente ha riconsegnato l'appartamento. Il
18 settembre 2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto all'ex
inquilina il pagamento di complessivi fr. 7915.85, corrispondenti alle pigioni arretrate (fr. 3300.–), al
corrispettivo “per la disdetta
anticipata” (fr. 3300.–) e ai costi di ritinteggiatura (fr. 1315.85).
L'indomani V__________ __________ ha risposto loro di non avere la capacità finanziaria
per potere pagare tale somma chiedendo di poter estinguere il debito ratealmente.
Il 5 novembre 2020 i proprietari hanno concluso un contratto di locazione
con un nuovo conduttore con inizio il 1° gennaio 2021.
C. Sollecitato invano il pagamento del loro
credito, il 18 dicembre 2020 RE 1 e RE 2 hanno fatto notificare ad CO 1 il precetto esecutivo n. __________76 dell'Ufficio di esecuzione
di Locarno per l'incasso di fr. 7915.85 più interessi al 5% dal
12 settembre 2020 per “affitti
arretrati dei mesi di: luglio, agosto e settembre 2020, costi per la disdetta
anticipata più spese per la tinteggiatura” e per fr. 1474.80 più interessi al 5% dal 31 ottobre 2020 per “spese di conseguenza [corrispondenti alla nota d'onorario emessa da una società
d'incassi da loro incaricata per recuperare il credito]”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1 e RE 2, con decisione dell'8 aprile 2021 il Giudice di pace supplente
del Circolo di Navegna ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione
limitatamente a fr. 3300.– più interessi al 5% dalle scadenze delle pigioni di luglio, agosto e
settembre 2020 ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico della
convenuta (inc. SO.2021.21).
D. Il 25 gennaio 2021 RE 1 e RE 2 si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Locarno per un tentativo di conciliazione nei
confronti di CO 1 volto a ottenere complessivi fr. 9390.75 più
interessi al 5% dal 12 settembre 2020 su fr.
7915.85 e dal 31 ottobre 2020 su fr. 1474.80, così come il rigetto
in via definitiva dell'opposizione al menzionato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,
l'11 febbraio 2021 l'autorità di conciliazione ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire (inc. 7/2021).
E.
Con petizione
non motivata del 22 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per ottenere il pagamento di complessivi fr. 6072.75 più interessi al
5% da varie scadenze. All'udienza del 27 aprile 2021, indetta per
la discussione, gli attori hanno aumentato la pretesa a complessivi fr. 9372.75,
oltre interessi, (fr. 3300.– per le pigioni di luglio, agosto e settembre
2020, fr. 3300.– per le pigioni da ottobre a dicembre 2020, fr. 1315.85
per le spese di ritinteggio e fr. 1456.90 per le spese d'incasso). La
convenuta ha proposto di respingere la petizione postulando, in via
riconvenzionale, il disconoscimento del debito di fr. 3300.– più interessi
oggetto della decisione emessa l'8 aprile 2021 dal Giudice di pace supplente del
Circolo di Navegna. Chiusa l'istruttoria, alle arringhe finali del 6 settembre
2021 le parti hanno confermato le loro domande.
F. Statuendo con decisione
del 9 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha
accolto la domanda riconvenzionale nel senso che ha disconosciuto il debito
della convenuta di fr. 3300.– più
interessi. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste in solido a carico
degli attori. Non sono state assegnate ripetibili.
G. Contro
la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera
con un reclamo del 30 settembre 2021 in cui chiedono di annullare il giudizio
impugnato e riformarlo nel senso di accogliere la loro petizione e di respingere
la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2020 CO 1
conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 4 novembre
2021 i reclamanti hanno riaffermato il loro punto di vista. La convenuta non ha
duplicato
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta agli attori il 13
settembre 2021. Introdotto il 30 settembre 2021 il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato, ovvero in modo manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha
accertato innanzitutto la qualifica giuridica dell'impegno contrattuale
assunto dalla convenuta. Riassunte le avverse posizioni, egli ha rilevato che RE 1 “ha ammesso che l'inserimento di CO 1 come co-conduttrice era
un espediente per rimediare all'assenza nel contratto prestampato di uno
specchietto riservato per un eventuale garante”, che nel contratto di locazione
erano previsti tre occupanti, ossia V__________ __________ e i suoi due figli e
non anche la convenuta e suo figlio, che “la convenuta non ha partecipato né
alle trattative per la conclusione del contratto, né alla consegna dell'appartamento,
né alla sua restituzione”, e che la disdetta dal contratto è stata data
unicamente da V__________ __________. In tali circostanze, il primo giudice ha così stabilito che “nessuna delle parti intendeva realmente
attribuire alla convenuta il ruolo di co-conduttrice” e che “il suo
coinvolgimento come co-conduttrice è una simulazione contrattuale secondo l'art.
18.
CO”. A suo parere, “in verità le parti volevano che rispondesse (unicamente)
come garante”.
Il Pretore
aggiunto ha quindi ricercato quale fosse il contratto dissimulato, ossia quello
autentico voluto dalle parti. Premesso che il termine garante poteva
rapportarsi sia a una fideiussione (art. 492 segg. CO) sia alla promessa della
prestazione di un terzo (art. 111 CO), dopo aver descritto le caratteristiche
dei due istituti giuridici, il primo giudice ha concluso che nella fattispecie
il contratto autentico doveva essere qualificato quale fideiussione,
essenzialmente in ragione della sussidiarietà dell'impegno della convenuta
rispetto a quello della sorella, dell'accessorietà degli impegni da essa assunti
rispetto a quelli principali della conduttrice così come dell'assenza di un
interesse personale. Ciò premesso si imponeva la costatazione che il contratto
di fideiussione era nullo, non essendo rispettati i requisiti di forma previsti
dall'art. 493 CO, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione dell'importo
massimo garantito, rispettivamente dell'atto pubblico nel caso di impegno
superiore a duemila franchi. Donde, in definitiva, la reiezione della
petizione.
4.
I
reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto di avere stabilito che la loro
reale volontà fosse quella di attribuire ad CO 1 il ruolo di garante di
V__________ __________ anziché quello di co-conduttrice e debitrice solidale con
la sorella. A loro parere, nulla impedisce di concludere un contratto di
locazione con più conduttori, di cui uno non abiterà nell'appartamento locato, tant'è
che “gli appartamenti affittati da studenti universitari, i cui genitori quasi
nella totalità dei casi, sono debitori solidali dei loro figli, proprio per
permettere loro di prendere in affitto un appartamento nei pressi dell'università”.
Essi soggiungono che la convenuta aveva scelto volontariamente di diventare
debitrice solidale insieme alla sorella che non avrebbe
altrimenti ottenuto l'appartamento vista la sua insolvenza. Essi contestano, infine,
l'esistenza dei presupposti affinché il primo giudice potesse accogliere la
domanda riconvenzionale della convenuta.
5.
In virtù dell'art. 253 CO la locazione è un contratto per cui il
locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a
pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili). Un contratto del genere
può essere concluso da più locatori ma anche da più conduttori. Ora, sulla
questione di sapere se sia giuridicamente ammissibile concludere un contratto
di locazione tra più colocatari quantunque fin dall'inizio uno di loro afferma
che non occuperà i locali sussistevano divergenze dottrinali, ove si pensi che,
come si è detto, con un contratto di locazione il locatore si impegna a
trasferire l'uso di un immobile al locatario in cambio di un canone (art. 253
CO).
In una recente sentenza, tuttavia, il Tribunale
federale ha ritenuto che la nozione di locazione non impedisce la
conclusione di un contratto di locazione con più conduttori di cui uno di loro
non occuperà i locali. Tutto dipende dalle circostanze e in particolare dalla
volontà delle parti di stipulare una locazione con chi non occuperà l'ente in
quanto colocatario (sentenza
4A_484/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.2.3).
Premesso
ciò, trattandosi della prestazione di garanzie, al momento della conclusione
del contratto di locazione il locatore può esigere dal conduttore quelle
previste dall'art. 257e CO (“garanzia in denaro o in cartevalori”: la
cosiddetta cauzione). In virtù del principio della libertà contrattuale,
le parti possono nondimeno stabilire anche un'altra forma di garanzia,
segnatamente la promessa per la prestazione di un terzo (art. 111 CO), la
fideiussione (art. 493 seg. CO) o la solidarietà. In quest'ultimo caso, l'impegno
solidale si concretizza sotto forma di una locazione comune (colocazione) in
cui più debitori dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno
singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione (art. 143 seg. CO) o in
un'assunzione cumulativa del debito. Sapere quale tipo di garanzia le parti
abbiano pattuito è una volta di più questione d'interpretazione delle loro
volontà.
a) Nella
fattispecie, è pacifico che alla luce della situazione finanziaria di V__________
__________ gli attori non avrebbero mai sottoscritto il contratto di locazione
con lei. Quello sottoscritto il 24 settembre 2019 designa come “conduttore/i” V__________
__________ e CO 1, le quali hanno firmato l'atto in tale qualità (doc. P). La
questione è pertanto quella di sapere in quale veste sia intervenuta la
convenuta, o meglio se l'accertamento del Pretore aggiunto, per il quale nessuna
delle parti intendeva attribuire ad CO 1 il ruolo di co-conduttrice, la loro
reale volontà essendo quella che essa fungesse da garante della sorella, è
manifestamente errata nel senso dell'art. 320 lett. b CPC. Al riguardo giovi
ricordare che la ricerca della reale volontà delle parti (interpretazione
soggettiva) è questione di fatto di modo che l'accertamento del primo giudice
deve risultare arbitrario, ovvero manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (sopra
consid. 2). Di contro, ove non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte
non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene
accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento
(interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta. L'interpretazione oggettiva è questione di diritto
per cui l'autorità di reclamo esamina la conclusione del primo giudice con
pieno potere di cognizione (sopra consid. 2).
b) Premesso
ciò, i reclamanti non revocano in dubbio che la volontà reale di V__________ __________
e CO 1 fosse quella che quest'ultima fungesse soltanto da garante affinché la prima
potesse ottenere l'appartamento. Quanto alla loro reale volontà, in questa sede
essi non si confrontano minimamente con la motivazione del primo giudice,
limitandosi a sostenere che la convenuta ha scelto volontariamente di diventare
debitrice solidale della sorella. Ciò non basta certo per ritenere arbitraria
la conclusione del Pretore aggiunto, fermo restando che RE 1 ha ammesso che
“non figurando sul modello prestampato la finca “garante” ha proposto a V__________
di inserire CO 1 come conduttrice accanto a lei” (interrogatorio del 15 giugno
2021, verbale pag. 3). Ciò dimostra la volontà dei locatori di non considerare la
convenuta alla stregua di una co-conduttrice e di conseguenza che la
colocazione era stata scelta unicamente come modalità per garantire il
pagamento della pigione, ciò che porta escludere la solidarietà. Come già
correttamente osservato dal primo giudice (sentenza impugnata consid. 3.1), l'aggiunta
al contratto dell'espressione “I conduttori sono debitori solidali” è in
concreto priva di qualsiasi portata vista appunto l'assenza di una pluralità di
conduttori.
c) Né
i reclamanti si esprimono sulle considerazioni del Pretore aggiunto che ha
qualificato l'impegno delle parti quale fideiussione escludendo l'esistenza di
una promessa della prestazione di un terzo. In assenza di censure al riguardo
la conclusione del primo giudice su questo punto non va riesaminata. Si aggiunga,
ad ogni modo, che le deduzioni tratte dal primo giudice sulla base degli atti (in
particolare sulla sussidiarietà e l'accessorietà dell'impegno della convenuta) e
che l'hanno portano a concludere per l'esistenza di una fideiussione, con le
conseguenti protezioni previste dall'art. 493 CO in favore del garante,
appaiono corrette. Ne segue che la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui l'impegno
della convenuta nei confronti degli attori era nullo, dev'essere confermata. In
circostanze siffatte, relativamente all'azione principale, il reclamo vede la
sua sorte segnata.
6.
In
merito all'azione riconvenzionale volta a ottenere, in
applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF, il disconoscimento del debito di fr. 3300.–, il Pretore aggiunto l'ha
accolta rilevando che essa è stata introdotta entro la scadenza del termine di
venti giorni dalla pronuncia del rigetto dell'opposizione che tale azione poteva
essere proposta in via riconvenzionale
poiché giudicabile anch'essa nella procedura semplificata. I reclamanti
fanno valere che contro la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata
dal Giudice di pace del circolo della Navegna la convenuta non ha interposto
reclamo sicché tale giudizio era passato in giudicato. Essi sostengono altresì
che la convenuta dovesse promuovere un'azione autonoma entro il termine di 20
giorni, lasso di tempo peraltro trascorso.
a) In
virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può domandare, entro 20 giorni dal
rigetto dell'opposizione, con la procedura ordinaria il disconoscimento del
debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Ora, la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione è una procedura documentale, nella quale si tratta di decidere rapidamente circa l'eliminazione di
un'opposizione e di determinare i ruoli delle parti per un eventuale processo
ordinario. Lo scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 148 III 33 consid.
2.2; 147 III 176 consid. 4.2.1). Pertanto, la decisione di rigetto dell'opposizione
ha unicamente effetti di diritto esecutivo e non riveste forza di cosa
giudicata (res iudicata) circa l'esistenza del credito (DTF 143 III 567
consid. 4.1; più di recente: sentenza 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid.
2.1.1; analogamente: CEF sentenza inc.
14.2021.188
del 9 maggio 2022 consid. 2). Poco importa, quindi, che in
concreto il Giudice di pace del circolo della Navegna abbia certificato il
passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.
b) Premesso
ciò, la procedura di rigetto – provvisorio o definitivo – dell'opposizione è un
incidente dell'esecuzione. La decisione che concede o rifiuta il rigetto dell'opposizione
ha come unico tema quello di stabilire se la procedura esecutiva possa
continuare o se il creditore sia invece obbligato ad adire una via giudiziaria
ordinaria. La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è quindi un passo
intermedio della procedura esecutiva, nell'ambito della quale al giudice è
attribuito il solo compito di accertare prima facie l'efficacia di un
determinato titolo esecutivo invocato dal creditore escutente, ma è anche passo
intermedio (facoltativo, peraltro) verso l'azione di merito: il creditore
risultato soccombente nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
dovrà seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF) mentre il
debitore la cui opposizione è stata rigettata in via provvisoria introdurrà, se
lo riterrà, l'azione di disconoscimento del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF (sentenza
del Tribunale federale 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 4.1 e 4.2 in: RtiD
I-2017 pag. 735 in SJ 138/2016 I pag. 481).
c) È
ciò che CO 1 ha promosso in concreto davanti al Pretore
aggiunto, la competenza del Giudice di pace essendo esclusa trattandosi di una
controversia in materia di locazione (CCR sentenza inc. 16.2020.8 del 2 giugno
2020.
consid. 2). L'azione di disconoscimento del debito è un'azione ordinaria di diritto materiale
che non tende all'annullamento del
rigetto dell'opposizione bensì ad accertare che al momento dell'emissione del
precetto esecutivo non v'era una pretesa o che la stessa non era esigibile.
Tale azione non è nemmeno un rimedio di
diritto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione, che in quest'ambito
non viene esaminata, tant'è che il giudice del disconoscimento non è competente
per modificare la decisione di rigetto dell'opposizione in punto all'attribuzione
delle spese giudiziarie né per liberare dalle stesse l'escusso risultato
soccombente nella procedura di rigetto dell'opposizione. L'accoglimento dell'azione
di disconoscimento del debito non tocca poi la procedura di rigetto dell'opposizione,
che è già conclusa, e il disconoscimento non costituisce una continuazione
della stessa. La procedura di rigetto ha, infatti, natura esecutiva, mentre l'azione
di disconoscimento è un'azione di diritto materiale con effetti sull'esecuzione
in corso (III CCA sentenza 13.2019.71 del 10 novembre 2020
consid. 4.2). Certo, si conviene che l'introduzione di un'azione di disconoscimento
in via riconvenzionale sia inusuale, ma nemmeno i reclamanti pretendono
che essa non fosse materialmente connessa con l'azione di accertamento del
credito da loro promossa davanti al Pretore aggiunto (art. 14 e 224 CPC).
d) Quanto alla tempestività dell'azione,
con l'entrata in vigore dell'ordinamento processuale civile svizzero, una
sentenza di rigetto dell'opposizione non è suscettiva di appello (art. 309 lett. b n. 3 CPC), ma unicamente di un
reclamo, che costituisce un rimedio straordinario. E siccome il reclamo non ha
effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC), determinante per la tempestività dell'azione di disconoscimento del
debito è la data di notifica della decisione di rigetto dell'opposizione (DTF
143.
III 39 consid. 2.3). Nel caso in esame, la decisione di rigetto dell'opposizione
emessa l'8 aprile 2021 è stata notificata ad CO 1 al
più presto il 9 aprile 2021. Introdotta il 27 aprile successivo, l'azione era
quindi tempestiva. Data la nullità dell'impegno della convenuta, la decisione
del Pretore aggiunto di disconoscere il debito di lei nei confronti degli
istanti resiste alla critica.
7.
Il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere
respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità
di inconvenienza, CO 1 non essendosi avvalsa dell'assistenza di un legale e non
avendo affrontato per la stesura del loro memoriale spese di
rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo
è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–
e ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000.– franchi (o almeno 15 000.– franchi
nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74
cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.