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Decisione

16.2021.37

Interpretazione di un contratto: contratto di fideiussione o contratto di locazione con un co-conduttore che non occuperà i locali?

31 agosto 2022Italiano18 min

pendenti vari procedimenti esecutivi, i proprietari si sono rifiutati di concludere

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.37

Lugano

31 agosto 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 settembre 2021 presentato da

RE 1 e

RE 2

contro

la decisione emessa il 9 settembre 2021

dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2021.9 (locazione) da loro promossa con petizione del 22 febbraio 2021 nei confronti di

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. V__________ __________,

alla ricerca di un appartamento dove trasferirsi dal 1° ottobre 2019 insieme ai

due figli, ha contattato RE 1 e RE 2 proprietari

di un appartamento a __________. Preso atto che a carico della candidata erano

pendenti vari procedimenti esecutivi, i proprietari si sono rifiutati di concludere

un contratto di locazione con lei. Per persuaderli a concederle l'appartamento,

V__________ __________ ha proposto loro che sua sorella CO 1, contro la quale

non era pendente alcuna esecuzione, fungesse da garante. Il 24 settembre 2019 i

due fratelli, come locatori, e le due sorelle, come conduttrici, hanno sottoscritto

un contratto di locazione di durata indeterminata per una pigione di fr. 1100.– mensili e la possibilità di disdetta con preav­vi­so

di tre mesi la prima

volta per il 31 marzo 2022. Il

contratto prevedeva inoltre che “i conduttori sono debitori solidali” (punto

7) e che “nel caso in cui il contratto è stipulato con più

conduttori, questi rispondono solidalmente nei confronti del locatore per tutti

gli obblighi derivanti dal contratto stesso” (punto 26).

B. Il 21 agosto 2020 V__________ __________ ha disdetto il contratto per

la fine di quel mese e l'11 settembre seguente ha riconsegnato l'appartamento. Il

18 settembre 2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto all'ex

inquilina il pagamento di complessivi fr. 7915.85, corrispondenti alle pigioni arretrate (fr. 3300.–), al

corrispettivo “per la disdetta

anticipata” (fr. 3300.–) e ai costi di ritinteggiatura (fr. 1315.85).

L'indomani V__________ __________ ha risposto loro di non avere la capacità finanziaria

per potere pagare tale somma chiedendo di poter estinguere il debito ratealmente.

Il 5 novembre 2020 i proprietari hanno concluso un contratto di locazione

con un nuovo conduttore con inizio il 1° gennaio 2021.

C. Sollecitato invano il pagamento del loro

credito, il 18 dicembre 2020 RE 1 e RE 2 hanno fatto notificare ad CO 1 il precetto esecutivo n. __________76 dell'Ufficio di esecuzione

di Locarno per l'incasso di fr. 7915.85 più interessi al 5% dal

12 settembre 2020 per “affitti

arretrati dei mesi di: luglio, agosto e settembre 2020, costi per la disdetta

anticipata più spese per la tinteggiatura” e per fr. 1474.80 più interessi al 5% dal 31 ottobre 2020 per “spese di conseguenza [corrispondenti alla nota d'onorario emessa da una società

d'incassi da loro incaricata per recuperare il credito]”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1 e RE 2, con decisione dell'8 aprile 2021 il Giudice di pace sup­plente

del Circolo di Navegna ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione

limitatamente a fr. 3300.– più interessi al 5% dalle scadenze delle pigioni di luglio, agosto e

settembre 2020 ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico della

convenuta (inc. SO.2021.21).

D. Il 25 gennaio 2021 RE 1 e RE 2 si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Locarno per un tentati­vo di conciliazione nei

confronti di CO 1 volto a ottenere complessivi fr. 9390.75 più

interessi al 5% dal 12 settembre 2020 su fr.

7915.85 e dal 31 ottobre 2020 su fr. 1474.80, così come il rigetto

in via definitiva dell'opposizione al menzionato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,

l'11 febbraio 2021 l'autorità di con­ci­liazione ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire (inc. 7/2021).

E.

Con petizione

non motivata del 22 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Città per ottenere il pagamento di complessivi fr. 6072.75 più interessi al

5% da varie scadenze. All'udienza del 27 aprile 2021, indetta per

la discussione, gli attori hanno aumentato la pretesa a complessivi fr. 9372.75,

oltre interessi, (fr. 3300.– per le pigioni di luglio, agosto e settembre

2020, fr. 3300.– per le pigioni da ottobre a dicembre 2020, fr. 1315.85

per le spese di ritinteggio e fr. 1456.90 per le spese d'incasso). La

convenuta ha proposto di respingere la petizione postulando, in via

riconvenzionale, il disconoscimento del debito di fr. 3300.– più interessi

oggetto della decisione emessa l'8 aprile 2021 dal Giudice di pace supplente del

Circolo di Navegna. Chiusa l'istruttoria, alle arringhe finali del 6 settembre

2021 le parti hanno confermato le loro domande.

F. Statuendo con decisione

del 9 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha

accolto la domanda riconvenzionale nel senso che ha disconosciuto il debito

della convenuta di fr. 3300.– più

interessi. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste in solido a carico

degli attori. Non sono state assegnate ripetibili.

G. Contro

la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera

con un reclamo del 30 settembre 2021 in cui chiedono di annullare il giudizio

impugnato e riformarlo nel senso di accogliere la loro petizione e di respingere

la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2020 CO 1

conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 4 novembre

2021 i reclamanti hanno riaffermato il loro punto di vista. La convenuta non ha

duplicato

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

1.

CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta agli attori il 13

settembre 2021. Introdotto il 30 settembre 2021 il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto

concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato, ovvero in modo manifestamente

insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha

accertato innanzitutto la qualifica giuridica dell'impegno contrattuale

assunto dalla convenuta. Riassunte le avverse posizioni, egli ha rilevato che RE 1 “ha ammesso che l'inserimento di CO 1 come co-conduttrice era

un espediente per rimediare all'assenza nel contratto prestampato di uno

specchietto riservato per un eventuale garante”, che nel contratto di locazione

erano previsti tre occupanti, ossia V__________ __________ e i suoi due figli e

non anche la convenuta e suo figlio, che “la convenuta non ha partecipato né

alle trattative per la conclusione del contratto, né alla consegna dell'appartamento,

né alla sua restituzione”, e che la disdetta dal contratto è stata data

unicamente da V__________ __________. In tali circostanze, il primo giudice ha così stabilito che “nessuna delle parti intendeva realmente

attribuire alla convenuta il ruolo di co-conduttrice” e che “il suo

coinvolgimento come co-conduttrice è una simulazione contrattuale secondo l'art.

18.

CO”. A suo parere, “in verità le parti volevano che rispondesse (unicamente)

come garante”.

Il Pretore

aggiunto ha quindi ricercato quale fosse il contratto dissimulato, ossia quello

autentico voluto dalle parti. Premesso che il termine garante poteva

rapportarsi sia a una fideiussione (art. 492 segg. CO) sia alla promessa della

prestazione di un terzo (art. 111 CO), dopo aver descritto le caratteristiche

dei due istituti giuridici, il primo giudice ha concluso che nella fattispecie

il contratto autentico doveva essere qualificato quale fideiussione,

essenzialmente in ragione della sussidiarietà dell'impegno della convenuta

rispetto a quello della sorella, dell'accessorietà degli impegni da essa assunti

rispetto a quelli principali della conduttrice così come dell'assenza di un

interesse personale. Ciò premesso si imponeva la costatazione che il contratto

di fideiussione era nullo, non essendo rispettati i requisiti di forma previsti

dall'art. 493 CO, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione dell'importo

massimo garantito, rispettivamente dell'atto pubblico nel caso di impegno

superiore a duemila franchi. Donde, in definitiva, la reiezione della

petizione.

4.

I

reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto di avere stabilito che la loro

reale volontà fosse quella di attribuire ad CO 1 il ruolo di garante di

V__________ __________ anziché quello di co-conduttrice e debitrice solidale con

la sorella. A loro parere, nulla impedisce di concludere un contratto di

locazione con più conduttori, di cui uno non abiterà nell'appartamento locato, tant'è

che “gli appartamenti affittati da studenti universitari, i cui genitori quasi

nella totalità dei casi, sono debitori solidali dei loro figli, proprio per

permettere loro di prendere in affitto un appartamento nei pressi dell'università”.

Essi soggiungono che la convenuta aveva scelto volontariamente di diventare

debitrice solidale insieme alla sorella che non avrebbe

altrimenti ottenuto l'appartamento vista la sua insolvenza. Essi contestano, infine,

l'esistenza dei presupposti affinché il primo giudice potesse accogliere la

domanda riconvenzionale della convenuta.

5.

In virtù dell'art. 253 CO la locazione è un contratto per cui il

locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a

pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili). Un contratto del genere

può essere concluso da più locatori ma anche da più conduttori. Ora, sulla

questione di sapere se sia giuridicamente ammissibile concludere un contratto

di locazione tra più colocatari quantunque fin dall'inizio uno di loro afferma

che non occuperà i locali sussistevano divergenze dottrinali, ove si pensi che,

come si è detto, con un contratto di locazione il locatore si impegna a

trasferire l'uso di un immobile al locatario in cambio di un canone (art. 253

CO).

In una recente sentenza, tuttavia, il Tribunale

federale ha ritenuto che la nozione di locazione non impedisce la

conclusione di un contratto di locazione con più conduttori di cui uno di loro

non occuperà i locali. Tutto dipende dalle circostanze e in particolare dalla

volontà delle parti di stipulare una locazione con chi non occuperà l'ente in

quanto colocatario (sentenza

4A_484/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.2.3).

Premesso

ciò, trattandosi della prestazione di garanzie, al momento della conclusione

del contratto di locazione il locatore può esigere dal conduttore quelle

previste dall'art. 257e CO (“garanzia in denaro o in cartevalori”: la

cosiddetta cauzione). In virtù del principio della libertà contrattuale,

le parti possono nondimeno stabilire anche un'altra forma di garanzia,

segnatamente la promessa per la prestazione di un terzo (art. 111 CO), la

fideiussione (art. 493 seg. CO) o la solidarietà. In quest'ultimo caso, l'impegno

solidale si concretizza sotto forma di una locazione comune (colocazione) in

cui più debitori dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno

singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione (art. 143 seg. CO) o in

un'assunzione cumulativa del debito. Sapere quale tipo di garanzia le parti

abbiano pattuito è una volta di più questione d'interpretazione delle loro

volontà.

a) Nella

fattispecie, è pacifico che alla luce della situazione finanziaria di V__________

__________ gli attori non avrebbero mai sottoscritto il contratto di locazione

con lei. Quello sottoscritto il 24 settembre 2019 designa come “conduttore/i” V__________

__________ e CO 1, le quali hanno firmato l'atto in tale qualità (doc. P). La

questione è pertanto quella di sapere in quale veste sia intervenuta la

convenuta, o meglio se l'accertamento del Pretore aggiunto, per il quale nessuna

delle parti intendeva attribuire ad CO 1 il ruolo di co-conduttrice, la loro

reale volontà essendo quella che essa fungesse da garante della sorella, è

manifestamente errata nel senso dell'art. 320 lett. b CPC. Al riguardo giovi

ricordare che la ricerca della reale volontà delle parti (interpretazione

soggettiva) è questione di fatto di modo che l'accertamento del primo giudice

deve risultare arbitrario, ovvero manifestamente

insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (sopra

consid. 2). Di contro, ove non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale

concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte

non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene

accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento

(interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva

e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro

nella situazione concreta. L'interpretazione oggettiva è questione di diritto

per cui l'autorità di reclamo esamina la conclusione del primo giudice con

pieno potere di cognizione (sopra consid. 2).

b) Premesso

ciò, i reclamanti non revocano in dubbio che la volontà reale di V__________ __________

e CO 1 fosse quella che quest'ultima fungesse soltanto da garante affinché la prima

potesse ottenere l'appartamento. Quanto alla loro reale volontà, in questa sede

essi non si confrontano minimamente con la motivazione del primo giudice,

limitandosi a sostenere che la convenuta ha scelto volontariamente di diventare

debitrice solidale della sorella. Ciò non basta certo per ritenere arbitraria

la conclusione del Pretore aggiunto, fermo restando che RE 1 ha ammesso che

“non figurando sul modello prestampato la finca “garante” ha proposto a V__________

di inserire CO 1 come conduttrice accanto a lei” (interrogatorio del 15 giugno

2021, verbale pag. 3). Ciò dimostra la volontà dei locatori di non considerare la

convenuta alla stregua di una co-conduttrice e di conseguenza che la

colocazione era stata scelta unicamente come modalità per garantire il

pagamento della pigione, ciò che porta escludere la solidarietà. Come già

correttamente osservato dal primo giudice (sentenza impugnata consid. 3.1), l'aggiunta

al contratto dell'espressione “I conduttori sono debitori solidali” è in

concreto priva di qualsiasi portata vista appunto l'assenza di una pluralità di

conduttori.

c) Né

i reclamanti si esprimono sulle considerazioni del Pretore aggiunto che ha

qualificato l'impegno delle parti quale fideiussione escludendo l'esistenza di

una promessa della prestazione di un terzo. In assenza di censure al riguardo

la conclusione del primo giudice su questo punto non va riesaminata. Si aggiunga,

ad ogni modo, che le deduzioni tratte dal primo giudice sulla base degli atti (in

particolare sulla sussidiarietà e l'accessorietà dell'impegno della convenuta) e

che l'hanno portano a concludere per l'esistenza di una fideiussione, con le

conseguenti protezioni previste dall'art. 493 CO in favore del garante,

appaiono corrette. Ne segue che la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui l'impegno

della convenuta nei confronti degli attori era nullo, dev'essere confermata. In

circostanze siffatte, relativamente all'azione principale, il reclamo vede la

sua sorte segnata.

6.

In

merito all'azione riconvenzionale volta a ottenere, in

applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF, il disconoscimento del debito di fr. 3300.–, il Pretore aggiunto l'ha

accolta rilevando che essa è stata introdotta entro la scadenza del termine di

venti giorni dalla pronuncia del rigetto dell'opposizione che tale azione poteva

essere proposta in via riconvenzionale

poiché giudicabile anch'essa nella procedura semplificata. I reclamanti

fanno valere che contro la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata

dal Giudice di pace del circolo della Navegna la convenuta non ha interposto

reclamo sicché tale giudizio era passato in giudicato. Essi sostengono altresì

che la convenuta dovesse promuovere un'azione autonoma entro il termine di 20

giorni, lasso di tempo peraltro trascorso.

a) In

virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può domandare, entro 20 giorni dal

rigetto dell'opposizione, con la procedura ordinaria il disconoscimento del

debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Ora, la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione è una procedura documentale, nella quale si tratta di decidere rapidamente circa l'eliminazione di

un'opposizione e di determinare i ruoli delle parti per un eventuale processo

ordinario. Lo scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 148 III 33 consid.

2.2; 147 III 176 consid. 4.2.1). Pertanto, la decisione di rigetto dell'opposizione

ha unicamente effetti di diritto esecutivo e non riveste forza di cosa

giudicata (res iudicata) circa l'esistenza del credito (DTF 143 III 567

consid. 4.1; più di recente: sentenza 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid.

2.1.1; analogamente: CEF sentenza inc.

14.2021.188

del 9 maggio 2022 consid. 2). Poco importa, quindi, che in

concreto il Giudice di pace del circolo della Navegna abbia certificato il

passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.

b) Premesso

ciò, la procedura di rigetto – provvisorio o definitivo – dell'opposizione è un

incidente dell'esecuzione. La decisione che concede o rifiuta il rigetto dell'opposizione

ha come unico tema quello di stabilire se la procedura esecutiva possa

continuare o se il creditore sia invece obbligato ad adire una via giudiziaria

ordinaria. La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è quindi un passo

intermedio della procedura esecutiva, nell'ambito della quale al giudice è

attribuito il solo compito di accertare prima facie l'efficacia di un

determinato titolo esecutivo invocato dal creditore escutente, ma è anche passo

intermedio (facoltativo, peraltro) verso l'azione di merito: il creditore

risultato soccombente nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

dovrà seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF) mentre il

debitore la cui opposizione è stata rigettata in via provvisoria introdurrà, se

lo riterrà, l'azione di disconoscimento del debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF (sentenza

del Tribunale federale 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 4.1 e 4.2 in: RtiD

I-2017 pag. 735 in SJ 138/2016 I pag. 481).

c) È

ciò che CO 1 ha promosso in concreto davanti al Pretore

aggiunto, la competenza del Giudice di pace essendo esclusa trattandosi di una

controversia in materia di locazione (CCR sentenza inc. 16.2020.8 del 2 giugno

2020.

consid. 2). L'azione di disconoscimento del debito è un'azione ordinaria di diritto materiale

che non tende all'annullamento del

rigetto dell'opposizione bensì ad accertare che al momento dell'emissione del

precetto esecutivo non v'era una pretesa o che la stessa non era esigibile.

Tale azione non è nemmeno un rimedio di

diritto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione, che in quest'ambito

non viene esaminata, tant'è che il giudice del disconoscimento non è competente

per modificare la decisione di rigetto dell'opposizione in punto all'attribuzione

delle spese giudiziarie né per liberare dalle stesse l'escusso risultato

soccombente nella procedura di rigetto dell'opposizione. L'accoglimento dell'azione

di disconoscimento del debito non tocca poi la procedura di rigetto dell'opposizione,

che è già conclusa, e il disconoscimento non costituisce una continuazione

della stessa. La procedura di rigetto ha, infatti, natura esecutiva, mentre l'azione

di disconoscimento è un'azione di diritto materiale con effetti sull'esecuzione

in corso (III CCA sentenza 13.2019.71 del 10 novembre 2020

consid. 4.2). Certo, si conviene che l'introduzione di un'azione di disconoscimento

in via riconvenzionale sia inusuale, ma nemmeno i reclamanti pretendono

che essa non fosse materialmente connessa con l'azione di accertamento del

credito da loro promossa davanti al Pretore aggiunto (art. 14 e 224 CPC).

d) Quanto alla tempestività dell'azione,

con l'entrata in vigore dell'ordinamento processuale civile svizzero, una

sentenza di rigetto dell'opposizione non è suscettiva di appello (art. 309 lett. b n. 3 CPC), ma unicamente di un

reclamo, che costituisce un rimedio straordinario. E siccome il reclamo non ha

effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC), determinante per la tempestività dell'azione di disconoscimento del

debito è la data di notifica della decisione di rigetto dell'opposizione (DTF

143.

III 39 consid. 2.3). Nel caso in esame, la decisione di rigetto dell'opposizione

emessa l'8 aprile 2021 è stata notificata ad CO 1 al

più presto il 9 aprile 2021. Introdotta il 27 aprile successivo, l'azione era

quindi tempestiva. Data la nullità dell'impegno della convenuta, la decisione

del Pretore aggiunto di disconoscere il debito di lei nei confronti degli

istanti resiste alla critica.

7.

Il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere

respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità

di inconvenienza, CO 1 non essendosi avvalsa dell'assistenza di un legale e non

avendo affrontato per la stesura del loro memoriale spese di

rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo

è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

e ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000.– franchi (o almeno 15 000.– franchi

nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74

cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.