16.2021.38
Contratto di carta di credito: prova del pagamento dello scoperto
4 novembre 2022Italiano15 min
a RE 1 la carta VISA n. __________, mentre nel 2007 la carta MasterCard n. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.38
Lugano
4 novembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 settembre 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 2 settembre 2021
dal Giudice di pace del circolo di Vezia
nella causa CO.2020.21 (contratto di carta di credito) promossa nei suoi
confronti con istanza del 18 agosto 2020
dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel 1992 CO 1 ha rilasciato
a RE 1 la carta VISA n. __________, mentre nel 2007 la carta MasterCard n. __________,
aventi un'unica unità di fatturazione n. __________. Il 19 settembre 2017 l'istituto bancario ha trasmes-so
a RE 1 un conteggio dal quale risultava un saldo a suo favore di
fr. 1317.75 con l'invito a voler pagare almeno fr. 300.–. Il 19 ottobre 2017 CO 1 ha inviato a RE 1 un conteggio
con saldo a suo favore di fr. 1329.40 con l'invito a pagare almeno fr.
400.– mentre il 20 novembre successivo ha spedito al cliente un “ultimo
sollecito di pagamento” con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento di
fr. 1362.30 entro la fine di quel mese essa avrebbe avviato nei suoi
confronti una procedura esecutiva e giudiziaria. L'11 dicembre 2017 RE 1i ha versato
alla banca fr. 862.30.
B. L'8 febbraio 2018 CO
1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2525490
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per fr. 500.–
più interessi al 12% dal 12 dicembre 2017, indicando quale causa del
credito la “scoperto in __________, Unità di fatturazione n. __________, __________
n. __________ – __________ n. __________, Nostra lettera del 20.11.0217,
Pretesa iniziale di fr. 1362.30 meno l'acconto di fr. 862.30 ricevuto in data
11.12.2017” e di fr. 4.– a titolo di “interessi calcolati dal 01.12.2017
all'11.12.2017”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Con
decisione del 15 maggio 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha
dichiarato irricevibile un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa da CO 1 volta alla condanna di RE 1 al pagamento di fr. 500.– oltre
interessi e alla pronuncia del rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al menzionato PE, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 120.– a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno (inc. 5/A/19/MA). Tale sentenza
è passata in giudicato.
D. Il 21 giugno 2019 CO 1
ha risollecitato RE 1 a versarle entro il 1° luglio 2019 complessivi
fr. 745.80 (fr. 500.– credito scoperto, fr. 92.50 interessi al 12%
dal 1° dicembre 2017, fr. 53.30 spese esecutive, fr. 60.– tassa di
giustizia, fr. 40.– spese di sollecito e gestione della pratica). Non ottenendo
quanto chiesto, il 22 agosto 2019 essa ha fatto
notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio
di esecuzione di Lugano per ottenere fr. 500.– più interessi al 12% dal 12
dicembre 2017, oltre a fr. 60.– a titolo di “tassa di giustizia secondo sentenza
del 15 maggio 2019” e fr. 53.30 per “spese esecuzioni precedenti”, al
quale l'escusso ha interposto opposizione.
E. Con istanza del 18 agosto 2020 CO 1 si
è rivolta al Giudice di pace del circolo di Vezia, chiedendo di convocare RE 1 a
un'udienza di conciliazione volta a ottenere il pagamento di fr. 500.– più
interessi al 12% dal 12 dicembre 2017, di fr. 4.– per gli interessi
maturati dal 20 novembre all'11 dicembre 2017 e di fr. 60.– per la rifusione di
metà delle spese processuali relative alla precedente procedura, così come la pronuncia
del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE limitatamente
a fr. 500.– più interessi al 12% dal 12 dicembre 2017 e a fr. 60.–. All'udienza di conciliazione del 19 gennaio 2021 il convenuto
si è impegnato a produrre il giustificativo di un pagamento di fr. 500.– effettuato
il 6 ottobre 2017 comprensivo del numero di transazione e del riferimento
elettronico del versamento presso P__________. Ricevuto il documento rilasciato
da quest'ultima società, il 26 febbraio 2021 CO
1 ha comunicato al Giudice di pace che tale giustificativo, privo del numero di
transazione e del riferimento elettronico del versamento, non le permetteva di effettuare una ricerca mirata per
risalire “a favore di chi, presso il suo istituto bancario, il convenuto avrebbe effettuato il versamento”. Essa ha così chiesto all'autorità di
conciliazione di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC.
F. Statuendo con decisione del 2 settembre 2021 il Giudice di
pace ha accolto l'istanza e ha condannato il
convenuto a versare all'istante fr. 564.– complessivi oltre
interessi al 12% su fr. 500.– dal 17 dicembre 2017, rigettando integralmente
in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. Le spese processuali di fr. 170.–
sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 50.– per ripetibili.
G. Contro
la decisione appena citata Renato Tami è insorto
a questa Camera con un reclamo del 29 settembre 2021 in cui chiede, in sostanza,
di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di respingere
l'istanza, così come di ordinare
a CO 1 di “cancellare il suo nome da qualsiasi lista di
cattivi pagatori nel quale è stato da lei inserito”, di “riattivare
la sua carta di credito originale” e di rimborsargli “un importo equo per i fastidi
e i danni causategli con queste procedure”. Su richiesta del convenuto,
con decreto del 9 febbraio
2022 il presidente di questa Camera ha
concesso al reclamo effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni, in un memoriale del 24
ottobre 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di
conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 3 settembre 2021,
sicché il reclamo in esame, datato 29 settembre 2021 ma impostato il 30
settembre successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione
le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale
o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato anzitutto che il 6 ottobre
2017.
RE 1 ha “effettuato un versamento di fr. 500.– a favore di CO 1 __________
di __________ (doc. 1)”. Egli, tuttavia, non ha ammesso la tesi del convenuto,
secondo cui questo versamento sarebbe da imputare all'estinzione del debito
relativo all'utilizzo delle sue carte di credito, perché il bonifico è antecedente alle fatture trasmesse
dalla banca il 19 ottobre e 17 novembre 2017. Per il primo giudice, inoltre,
non è possibile accertare se il versamento si riferisca alla fattura oggetto
della vertenza e non ad altre causali giacché il convenuto non ha prodotto il
giustificativo di pagamento “compreso del numero di transazione nonché il
riferimento elettronico del versamento presso P__________”. Ciò posto, il
Giudice di pace ha accolto la pretesa di pagamento di fr. 500.–, così come
quella di fr. 60.–, riferita alla metà
delle spese processuali anticipate dall'istante nella precedente procedura, il
convenuto non avendola contestata. Egli ha infine rigettato in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione
di Lugano per tutti i crediti posti in esecuzione.
4.
Il Giudice di pace ha accolto la
richiesta di CO 1 di statuire sulla controversia e ha emesso una decisione in
applicazione dell'art. 212 CPC.
a) Ora,
per l'art. 212 CPC se l'attore ne fa richiesta l'autorità di conciliazione può
giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino
a fr. 2000.–. Dal profilo formale, un'autorità di conciliazione, cui è stata
chiesta l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, dopo avere chiuso a
verbale la procedura di conciliazione constatandole l'insuccesso, deve aprire una
procedura decisionale nella quale agisce come una vera e propria giurisdizione
di prima istanza. Per la procedura decisionale l'autorità di conciliazione deve
verbalizzare, in particolare, le conclusioni, istanze e dichiarazioni
processuali delle parti che non figurano già in atti scritti, perlomeno nel
loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett.
d e cpv. 2 CPC). Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in caso impugnazione della decisione,
giacché l'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede, le
domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se
il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova
nuovi (RtiD II-2020 n. 27c pag. 908).
b) In
concreto, il Giudice di pace ha giudicato la controversia senza tuttavia avere formalmente chiuso la procedura di conciliazione e
aperto quella decisionale. Così facendo, egli ha omesso di verbalizzare le
dichiarazioni delle parti, e in particolare quelle del convenuto. Se non che,
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha sostanzialmente riassunto le contestazioni di quest'ultimo,
segnatamente il fatto che con il suo versamento di fr. 500.– effettuato il 6
ottobre 2017 l'istante non può vantare alcuna pretesa nei suoi confronti e ne
ha tenuto conto ai fini del giudizio. In
siffatte circostanze, cassare la sentenza impugnata per rimediare alla mancata verbalizzazione delle
allegazioni e contestazioni delle parti riuscirebbe sproporzionato e
dilazionerebbe inutilmente il processo. Conviene quindi vagliare la
doglianza del reclamante nell'ambito del presente giudizio.
5.
RE
1, oltre a postulare la riforma della
decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza, chiede di ordinare a CO 1 di “cancellare
il suo nome da qualsiasi lista di cattivi pagatori nel quale è stato da lei
inserito”, di “riattivare la sua carta di credito originale” e di
rimborsargli “un importo equo per i fastidi e i danni causategli
con queste procedure”. Da
queste ultime richieste giova subito sgombrare il campo. Non formulate davanti
al Giudice di Pace, esse sono nuove e quindi inammissibile, l'art. 326 cpv. 1
CPC vietando in sede di reclamo nuove conclusioni. Al proposito non occorre
dilungarsi.
6.
Nel
merito il reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di non
avere accertato che con il versamento di fr. 500.– da lui effettuato il 6
ottobre 2017 egli non aveva più alcuna pendenza con l'istituto bancario, tanto
più che quest'ultimo non ha contestato di avere ricevuto tale importo. A suo
parere, il giustificativo ricevuto da P__________, alla quale aveva ad ogni
modo chiesto di specificare “il numero di transazione nonché del riferimento
elettronica”, costituisce una prova più che sufficiente per dimostrare la sua
tesi. Per il reclamante la banca, della quale è stato cliente solvibile per
oltre 25 anni, “avrebbe dovuto credergli e risolvere il malinteso trovando su quale
unità di fatturazione l'importo da lui versatole il 6 ottobre 2017 è stato erroneamente
accreditato, non potendo credere che la banca non sia in grado
di spulciare una giornata di incassi per ritrovare quell'importo”.
7.
Nel caso in rassegna, il reclamante contesta l'accertamento
del Giudice di pace che a fronte di un'esposizione debitoria verso l'istante di
fr. 1362.30, egli ha versato solamente fr. 862.30 donde uno scoperto di
fr. 500.–. Premesso ciò, nella misura in cui RE 1 allegava di non avere più
alcun debito da onorare, gli incombeva di provare
il pagamento di tale importo, ovvero di avere effettuato il 6 ottobre 2017 un versamento di fr. 500.– in favore di CO
1.
a parziale estinzione dello scoperto per l'uso di una carta di credito
riconducibile all'unità di fatturazione n. __________ (art. 8 CC).
a) Ora,
come indicato all'udienza del 19 gennaio 2021,
il convenuto ha prodotto un estratto del suo
conto n. __________ presso P__________ da cui risulta che il 6 ottobre 2017 è
stato eseguito un bonifico di fr. 500.– a favore del conto __________
della “CO 1, __________, __________” (doc. 1). È
vero che tale documento non indica il “numero di transazione” né il
“riferimento elettronico del versamento”. Resta il fatto che CO 1, oltre a non mettere in discussione l'autenticità del citato
giustificativo, non contesta che esso provi l'avvenuto versamento il 6 ottobre
2017.
di fr. 500.– da un conto del convenuto al conto __________ a lei
riconducibile, numero corrispondente per altro a quello prestampato sulle
polizze di versamento trasmesse al cliente. In tali circostanze si deve
concludere che l'importo in questione sia giunto su un conto della banca e che essa ne avesse la disponibilità.
b) È possibile che dopo l'accredito
di tale importo sul proprio conto, l'istituto bancario non abbia potuto
attribuirlo “a favore della carta di credito rilasciata al convenuto” o alla di
lui unità di fatturazione. Ed è altrettanto verosimile che senza i necessari
numeri di riferimento, la banca possa avere difficoltà nel ricercare il beneficiario
di tale somma. Ciò non basta tuttavia per confutare il fatto che RE 1 abbia
versato fr. 500.– sul conto della banca. Che il convenuto
avesse altre relazioni bancarie con lei e altri scoperti nei suoi confronti non
è preteso, mentre il fatto che il pagamento possa essere stato effettuato a un
qualsiasi altro beneficiario dell'istituto è un'allegazione
nuova e quindi inammissibile (art. 326 CPC). Quanto alla mancata contestazione dell'estratto conto,
ciò non esclude la possibilità
per il cliente di provarne l'errore. E come si è visto, il cliente ha
dimostrato di avere versato alla banca fr. 500.–. In circostanze siffatte l'accertamento del Giudice di pace, secondo cui
l'importo “di cui alla fattura doc. D” è rimasto impagato, si rivela
manifestamente errato. Poco importa, come egli crede, che il versamento sia
intervenuto prima dei conteggi del 19 ottobre e 17 novembre 2017, già nei mesi
precedenti la banca vantando un credito nei confronti del cliente per scoperti
dovuti all'uso delle carte di credito. Ne segue che, al riguardo, il reclamo risulta fondato.
8.
Visto
quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa. In definitiva, la decisione impugnata va riformata nel senso che
l'istanza volta al pagamento di fr. 564.– più interessi su fr. 500.– al 12% dal
12.
dicembre 2017, così come la relativa richiesta di rigetto dell'opposizione
per tale importo deve essere respinta mentre la domanda volta a ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dev'essere accolta limitatamente a fr.
60.–, pretesa che, fondata su una decisione passata in giudicato (inc. 5/A/19/MA: doc. H),
non è stata di per sé contestata dal convenuto.
9.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Tenuto
conto che il reclamante ottiene sostanzialmente causa vinta, il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano essendo
accolto limitatamente a fr. 60.–, si giustifica di addebitare costi ridotti a carico di CO 1 e di rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di RE 1. Quanto
all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non l'ha richiesta (come
non l'ha chiesta in prima sede) né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto
sostenere costi rilevanti ai fini del processo. Non soccorrono dunque i
presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. L'esito del giudizio impone una modifica del dispositivo
sugli oneri processuali di primo grado che sono suddivisi tra le
parti secondo la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata sono così riformata:
1. L'istanza
è parzialmente accolta nel senso che l'opposizione al precetto esecutivo n. 2__________
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 60.–. Per il
resto l'istanza è respinta.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 170.–, da anticipare dall'istante,
sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per il rimanente a carico di RE
1.
II. Le
spese del reclamo ridotte a fr. 100.– da anticipare da RE 1 sono poste a
carico di CO 1.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.