16.2021.39
Contratto d'appalto: responsabilità dell'appaltatore, garanzia per difetti e dolo
11 ottobre 2022Italiano13 min
riscaldamento, il frigorifero, la lavastoviglie e una nuova linea di luce LED. Al
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.39
Lugano
11 ottobre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 settembre 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 30 agosto 2021 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia
nella causa SE.2020.8 (contratto d'appalto) promossa nei suoi confronti con petizione
del 21 dicembre 2020 dalla
CO 1
(rappresentata
dal socio e gerente José Domenech, Agno),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel mese di ottobre
2018 RE 1 ha chiesto alla ditta CO 1, __________, attiva nel settore degli
impianti elettrici e telefonici, di installare nella sua abitazione di vacanza
di __________ un sistema di comando a
distanza tramite telefono (“internet delle cose”) con cui controllare il
riscaldamento, il frigorifero, la lavastoviglie e una nuova linea di luce LED. Al
termine dei lavori, eseguiti tra il 30 ottobre e il 23 novembre 2018, la CO 1
ha emesso una fattura di fr. 2550.– che è stata pagata dal committente.
B. L'8 luglio 2019 la S__________
ha informato RE 1, suo cliente, che con la disattivazione della rete 2G prevista per la fine del 2020 il suo apparecchio
non avrebbe più potuto utilizzare
tale tecnologia e gli suggeriva di sostituire, prima di questa scadenza,
il suo dispositivo di comando a distanza. Su richiesta
di RE 1, tra il 7 e l'11 novembre 2019 la CO 1 ha installato nella sua
abitazione di vacanza un nuovo comando telefonico basato sulla tecnologia 4G. Il
13 novembre 2019 la ditta ha trasmesso al committente una fattura di fr.
1983.55. A seguito del mancato pagamento di tale fattura, è intercorso
uno scambio di corrispondenza tra la ditta e il committente, il quale sosteneva
che non essendo trascorsi i due anni della
garanzia l'apparecchio doveva essere sostituito gratuitamente. La ditta
ha respinto tale obiezione e il 18 maggio 2020 ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n. __________8 emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano per
l'incasso di fr. 1983.55.– oltre agli interessi del 9% dal 12 dicembre
2019, indicando quale causa del credito “fattura n. 1911994 del 13.11.2019”,
nonché di fr. 50.– per le sue spese amministrative, al quale l'escusso ha
interposto opposizione.
C. Il 19 agosto 2020 la CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Vezia chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
pagamento di fr. 1983.55 oltre accessori. All'udienza del 24 novembre 2020, vista l'assenza del convenuto, l'autorità di conciliazione ha preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti e ha
rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire. Le spese di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CO.2020.22).
D. Con petizione del 21 dicembre 2020 la ha
convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa. Essa ha chiesto altresì il pagamento di fr. 123.30
per le spese esecutive e di fr. 300.– per una consulenza legale, così come
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto
esecutivo. All'udienza del 2 febbraio 2022, indetta per il dibattimento, il
convenuto ha proposto di respingere la petizione.
E. Statuendo
con sentenza del 30 agosto 2021 il Giudice di pace ha accolto la
petizione e ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 1983.55
oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2019. Le spese processuali di complessivi
fr. 410.– (compresi fr. 150.– per la procedura di conciliazione)
sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità
di fr. 200.–.
F. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 settembre
2021 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. L'atto non è
stato notificato alla CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 31 agosto
2021.
Introdotto il 30 settembre 2021 (cfr. timbro sulla busta di
intimazione), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al
reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in
cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti (DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere accertato che tra le parti
è sorto un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 CO e riassunto i presupposti per far valere i
diritti di garanzia in caso di difetto dell'opera in applicazione degli art.
367.
segg. CO, ha constatato che il convenuto, pur essendo venuto a conoscenza
il 13 novembre dell'anno 2019 del difetto dell'opera eseguita un anno prima,
ovvero al momento della ricezione della fattura “in cui era esposto nei
dettagli che si trattava di opere di aggiornamento del sistema che è passato
dalla tecnologia 2 G a quella 4G”, ha notificato il difetto unicamente il 5
febbraio 2020 “oltre 2 mesi dopo la fattura e 3 dopo la conclusione delle
opere”. In siffatte circostanze, egli ha soggiunto, la notifica del difetto è tardiva
e “l'opera andrebbe considerata come accettata”, con la conseguenza che quanto eseguito
nel mese di novembre del 2019 non può essere considerato un lavoro in garanzia.
Il
Giudice di pace ha accertato altresì che nel mese di novembre 2019 l'attrice ha
provveduto alla posa di una nuova antenna e all'istallazione di un nuovo
comando telefonico non perché il comando a distanza istallato l'anno prima non
funzionasse più correttamente ma perché il suo utilizzo non sarebbe più stato
possibile al momento della disattivazione della rete 2G da parte dell'operatore
telefonico. Per il primo giudice, quindi, le opere eseguite nel 2019 sono nuove
e resesi necessarie “a causa di un elemento esterno”, ossia della nota
decisione di S__________. Egli ha così negato la difettosità dell'opera. Quanto
al fatto che l'attrice, quale professionista del settore, avrebbe dovuto sapere
dell'imminente dismissione della rete 2G e avvisare quindi il committente, il
Giudice di pace ha accertato che l'attrice è venuta a conoscenza di tale
circostanza l'8 luglio 2019 e, pertanto, una difettosità sarebbe potuta entrare
in linea di conto solo da quella data. Ma siccome l'impianto era stato
installato 9 mesi prima, anche tale obiezione del convenuto non poteva essere
ammessa.
4.
RE
1.
ribadisce che la ditta attrice, in quanto specialista del settore, sapeva
“benissimo” che S__________ avrebbe a breve disattivato la rete 2G e siccome
essa gli ha deliberatamente sottaciuto questa informazione i termini di garanzia
“passano a 5 o 10 anni”. Egli sostiene di poi che della “storia del 2G” è venuto a conoscenza
soltanto quando ha contestato di dovere pagare la fattura del 13 novembre 2019
“perché non era giusto pagare un lavoro per la stessa cosa 2 volte ed in
effetti non mi aspettavo di ricevere fatture”. In definitiva il committente
ritiene di nulla più dovere all'attrice che ha sistemato “l'impianto che non
funzionava in garanzia”.
a) Premesso
che tra le parti è sorto un contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO,
il Giudice di pace ha ritenuto che il convenuto si avvalesse dei diritti di
garanzia elencati dall'art. 368 CO. Se non che, quantunque vi sia
effettivamente un accenno a tali diritti, un'opera è considerata difettosa se è priva di una delle
qualità pattuite espressamente o tacitamente
fra le parti o se le manca una qualità che il committente poteva attendersi
secondo le regole della buona fede (DTF 131 III 145
consid. 4; più di recente: sentenza 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6
con rinvii). In concreto, tutto ciò
nemmeno è stato preteso dal convenuto, il quale a ben vedere imputa all'attrice
una mancanza di diligenza per avergli installato un impianto che utilizzava la
rete 2G sottacendogli deliberatamente che dalla
fine del 2020 S__________ l'avrebbe disattivata. E dandosi una violazione del
dovere di diligenza, quale obbligo accessorio cui è assoggettato un
appaltatore, quest'ultimo deve risarcire il danno subìto dal committente
secondo i principi della responsabilità
stabiliti dall'art. 97 CO.
b) La
responsabilità dell'appaltatore presuppone pertanto, cumulativamente, una
violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di
causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, così
come la colpa, la quale è tuttavia presunta. Incombe al committente provare la
violazione di un obbligo contrattuale da parte dell'appaltatore, il danno e il
relativo nesso di causalità, mentre incombe all'appaltatore dimostrare l'inesistenza
di una sua colpa (DTF 133 III 124 consid. 3.1; analogamente: CCR
sentenza inc. 16.2013.44 del 18 settembre 2014 consid. 4e con rinvii).
c) Ora,
che nel 2018 una
ditta specializzata in impianti di telefonia non fosse
al corrente del fatto che alla fine del 2020 S__________ avrebbe dismesso la
rete 2G non appare verosimile, ove appena si pensi che la notizia circolava già
dal 2015 (cfr. comunicato stampa dell'8 ottobre 2015, agli atti). Che, sulla
scorta di tale informazione, una ditta seria avrebbe nel 2018 dovuto informare
un committente di tale eventualità secondo i principi della buona fede e
della lealtà commerciale
è indubbio. Sta di fatto che, nel caso in esame, in sede di dibattimento l'attrice ha affermato – senza contestazioni
da parte del convenuto – che quando ha installato il primo comando a distanza
“il 4G non era in commercio ed è arrivato solo nel novembre 2019” (cfr. verbale
del 2 febbraio 2021, pag. 1 in fine e pag. 2 in alto). E il reclamante nemmeno
pretende, né tanto meno dimostra, che qualora fosse stato avvisato non avrebbe
concluso il contratto con l'attrice. In siffatte circostanze, non si ravvisano
elementi per fondare una responsabilità della ditta attrice.
5.
Si
aggiunga, ad ogni modo che, si volesse seguire la tesi del committente
sull'esistenza di un difetto dell'opera, l'esito della vertenza giudiziaria non
muterebbe. Premesso che il primo giudice ha correttamente riassunto i presupposti per far valere i diritti
di garanzia in caso di difetto dell'opera, e segnatamente quello della tempestività
della notifica, in applicazione degli art. 367 segg. CO e che in mancanza di valide censure i fatti accertati dal
Giudice di pace non possono dirsi manifestamente errati, ovvero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità, RE 1 ritiene
sostanzialmente che la deliberata omissione di informazione comporta un
prolungamento dei termini di garanzia.
Secondo l'art. 371 CO i diritti del
committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della
stessa (cpv. 1), per il resto si applicano per analogia le
norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore. Ora,
è vero che nel caso in cui il committente sia stato intenzionalmente ingannato
dall'appaltatore, questi non può invocare la limitazione dell'obbligo di
garanzia per omessa o tardiva notifica, ragione per cui il termine di
prescrizione per esercitare i diritti di garanzia è di 10 anni dalla ricezione
dell'opera (art. 197 CO in relazione all'art. 371 cpv. 1 CO; Chaix in: Commentaire Romand, Code des
Obligations I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 371). Resta il fatto che l'attore si
è limitato ad addure tale circostanza ma non ha provato, come gli incombeva (Chaix, op. cit., n. 44 ad art. 371), che
l'attrice abbia consapevolmente omesso di comunicargli l'esistenza del difetto.
E al proposito, l'appaltatore deve avere un'effettiva conoscenza del difetto,
l'ignoranza foss'anche dovuta a una grave negligenza non essendo sufficiente (sentenza
del Tribunale federale 4A_627/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2 con rinvii;
v. anche in materia di appalto: sentenza 4A_245/2018 del 4 luglio 2018 consid.
2.1.1). In concreto il Giudice di pace ha accertato, senza che il reclamante ne
contesti l'arbitrarietà, che la ditta attrice è venuta a conoscenza delle
intenzioni di S__________ solo l'8 luglio
2019, oltre sette mesi dopo l'istallazione del primo impianto. Nelle circostanze
descritte, la conclusione del primo giudice, di ritenere la notifica del
difetto intempestiva non poteva dirsi
errata. Ne segue che il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, vede
la sua sorte segnata.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'attrice non essendo stata
chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.