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Decisione

16.2021.39

Contratto d'appalto: responsabilità dell'appaltatore, garanzia per difetti e dolo

11 ottobre 2022Italiano13 min

riscaldamento, il frigorifero, la lavastoviglie e una nuova linea di luce LED. Al

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.39

Lugano

11 ottobre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 settembre 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 30 agosto 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Vezia

nella causa SE.2020.8 (contratto d'appalto) promossa nei suoi confronti con petizione

del 21 dicembre 2020 dalla

CO 1

(rappresentata

dal socio e gerente José Domenech, Agno),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel mese di ottobre

2018 RE 1 ha chiesto alla ditta CO 1, __________, attiva nel settore degli

impianti elettrici e telefonici, di installare nella sua abitazione di vacanza

di __________ un sistema di comando a

distanza tramite telefono (“internet delle cose”) con cui controllare il

riscaldamento, il frigorifero, la lavastoviglie e una nuova linea di luce LED. Al

termine dei lavori, eseguiti tra il 30 ottobre e il 23 novembre 2018, la CO 1

ha emesso una fattura di fr. 2550.– che è stata pagata dal committente.

B. L'8 luglio 2019 la S__________

ha informato RE 1, suo cliente, che con la disattivazione della rete 2G prevista per la fine del 2020 il suo apparecchio

non avrebbe più potuto utilizzare

tale tecnologia e gli suggeriva di sostituire, prima di questa scadenza,

il suo dispositivo di comando a distanza. Su richiesta

di RE 1, tra il 7 e l'11 novembre 2019 la CO 1 ha installato nella sua

abitazione di vacanza un nuovo comando telefonico basato sulla tecnologia 4G. Il

13 novembre 2019 la ditta ha trasmesso al committente una fattura di fr.

1983.55. A seguito del mancato pagamento di tale fattura, è intercorso

uno scambio di corrispondenza tra la ditta e il committente, il quale sosteneva

che non essendo trascorsi i due anni della

garanzia l'apparecchio doveva essere sostituito gratuitamente. La ditta

ha respinto tale obiezione e il 18 maggio 2020 ha fatto notificare a RE 1 il

precetto esecutivo n. __________8 emesso dal­l'Ufficio di esecuzione di Lugano per

l'incasso di fr. 1983.55.– oltre agli interessi del 9% dal 12 dicembre

2019, indicando quale causa del credito “fattura n. 1911994 del 13.11.2019”,

nonché di fr. 50.– per le sue spese amministrative, al quale l'escusso ha

interposto opposizione.

C. Il 19 agosto 2020 la CO

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Vezia chieden­do di

convocare RE 1 a un tentativo di conciliazio­ne volto a ottene­re il

paga­men­to di fr. 1983.55 oltre accessori. All'udienza del 24 novembre 2020, vista l'assenza del convenuto, l'autorità di conciliazione ha preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti e ha

rilasciato all'istante l'autorizzazione

ad agire. Le spese di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CO.2020.22).

D. Con petizione del 21 dicembre 2020 la ha

convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto

postulato in sede conciliativa. Essa ha chiesto altresì il pagamento di fr. 123.30

per le spese esecutive e di fr. 300.– per una consulenza legale, così come

il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto

esecutivo. All'udienza del 2 febbraio 2022, indetta per il dibattimento, il

convenuto ha proposto di respingere la peti­zione.

E. Statuendo

con sentenza del 30 agosto 2021 il Giudice di pace ha accolto la

petizione e ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 1983.55

oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2019. Le spese processuali di complessivi

fr. 410.– (compresi fr. 150.– per la procedura di conciliazione)

sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità

di fr. 200.–.

F. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 30 settembre

2021 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. L'atto non è

stato notificato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura

semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un

valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 31 agosto

2021.

Introdotto il 30 settembre 2021 (cfr. timbro sulla busta di

intimazione), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al

reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in

cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti (DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere accertato che tra le parti

è sorto un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 CO e riassunto i presupposti per far valere i

diritti di garanzia in caso di difetto dell'opera in applicazione degli art.

367.

segg. CO, ha constatato che il convenuto, pur essendo venuto a conoscenza

il 13 novembre dell'anno 2019 del difetto dell'opera eseguita un anno prima,

ovvero al momento della ricezione della fattura “in cui era esposto nei

dettagli che si trattava di opere di aggiornamento del sistema che è passato

dalla tecnologia 2 G a quella 4G”, ha notificato il difetto unicamente il 5

febbraio 2020 “oltre 2 mesi dopo la fattura e 3 dopo la conclusione delle

opere”. In siffatte circostanze, egli ha soggiunto, la notifica del difetto è tardiva

e “l'opera andrebbe considerata come accettata”, con la conseguenza che quanto eseguito

nel mese di novembre del 2019 non può essere considerato un lavoro in garanzia.

Il

Giudice di pace ha accertato altresì che nel mese di novembre 2019 l'attrice ha

provveduto alla posa di una nuova antenna e all'istallazione di un nuovo

comando telefonico non perché il comando a distanza istallato l'anno prima non

funzionasse più correttamente ma perché il suo utilizzo non sarebbe più stato

possibile al momento della disattivazione della rete 2G da parte dell'operatore

telefonico. Per il primo giudice, quindi, le opere eseguite nel 2019 sono nuove

e resesi necessarie “a causa di un elemento esterno”, ossia della nota

decisione di S__________. Egli ha così negato la difettosità dell'opera. Quanto

al fatto che l'attrice, quale professionista del settore, avrebbe dovuto sapere

dell'imminente dismissione della rete 2G e avvisare quindi il committente, il

Giudice di pace ha accertato che l'attrice è venuta a conoscenza di tale

circostanza l'8 luglio 2019 e, pertanto, una difettosità sarebbe potuta entrare

in linea di conto solo da quella data. Ma siccome l'impianto era stato

installato 9 mesi prima, anche tale obiezione del convenuto non poteva essere

ammessa.

4.

RE

1.

ribadisce che la ditta attrice, in quanto specialista del settore, sapeva

“benissimo” che S__________ avrebbe a breve disattivato la rete 2G e siccome

essa gli ha deliberatamente sottaciuto questa informazione i termini di garanzia

“passano a 5 o 10 anni”. Egli sostiene di poi che della “storia del 2G” è venuto a conoscenza

soltanto quando ha contestato di dovere pagare la fattura del 13 novembre 2019

“perché non era giusto pagare un lavoro per la stessa cosa 2 volte ed in

effetti non mi aspettavo di ricevere fatture”. In definitiva il committente

ritiene di nulla più dovere all'attrice che ha sistemato “l'impianto che non

funzionava in garanzia”.

a) Premesso

che tra le parti è sorto un contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO,

il Giudice di pace ha ritenuto che il convenuto si avvalesse dei diritti di

garanzia elencati dall'art. 368 CO. Se non che, quantunque vi sia

effettivamente un accenno a tali diritti, un'opera è considerata difettosa se è priva di una delle

qualità pattuite espressamente o tacitamente

fra le parti o se le manca una qualità che il committente poteva attendersi

secondo le regole della buona fede (DTF 131 III 145

consid. 4; più di recente: sentenza 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6

con rinvii). In concreto, tutto ciò

nemmeno è stato preteso dal convenuto, il quale a ben vedere imputa all'attrice

una mancanza di diligenza per avergli installato un impianto che utilizzava la

rete 2G sottacendogli deliberatamente che dalla

fine del 2020 S__________ l'avrebbe disattivata. E dandosi una violazione del

dovere di diligenza, quale obbligo accessorio cui è assoggettato un

appaltatore, quest'ultimo deve risarcire il danno subìto dal committente

secondo i principi della responsabilità

stabiliti dall'art. 97 CO.

b) La

responsabilità dell'appaltatore presuppone pertanto, cumulativamente, una

violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di

causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, così

come la colpa, la quale è tuttavia presunta. Incombe al committente provare la

violazione di un obbligo contrattuale da parte dell'appaltatore, il danno e il

relativo nesso di causalità, mentre incombe all'appaltatore dimostrare l'inesistenza

di una sua colpa (DTF 133 III 124 consid. 3.1; analogamente: CCR

sentenza inc. 16.2013.44 del 18 settembre 2014 consid. 4e con rinvii).

c) Ora,

che nel 2018 una

ditta specializzata in impianti di telefonia non fosse

al corrente del fatto che alla fine del 2020 S__________ avrebbe dismesso la

rete 2G non appare verosimile, ove appena si pensi che la notizia circolava già

dal 2015 (cfr. comunicato stampa dell'8 ottobre 2015, agli atti). Che, sulla

scorta di tale informazione, una ditta seria avrebbe nel 2018 dovuto informare

un committente di tale eventualità secondo i principi della buona fede e

della lealtà commerciale

è indubbio. Sta di fatto che, nel caso in esame, in sede di dibattimento l'attrice ha affermato – senza contestazioni

da parte del convenuto – che quando ha installato il primo comando a distanza

“il 4G non era in commercio ed è arrivato solo nel novembre 2019” (cfr. verbale

del 2 febbraio 2021, pag. 1 in fine e pag. 2 in alto). E il reclamante nemmeno

pretende, né tanto meno dimostra, che qualora fosse stato avvisato non avrebbe

concluso il contratto con l'attrice. In siffatte circostanze, non si ravvisano

elementi per fondare una responsabilità della ditta attrice.

5.

Si

aggiunga, ad ogni modo che, si volesse seguire la tesi del committente

sull'esistenza di un difetto dell'opera, l'esito della vertenza giudiziaria non

muterebbe. Premesso che il primo giudice ha correttamente riassunto i presupposti per far valere i diritti

di garanzia in caso di difetto dell'opera, e segnatamente quello della tempestività

della notifica, in applicazione degli art. 367 segg. CO e che in mancanza di valide censure i fatti accertati dal

Giudice di pace non possono dirsi manifestamente errati, ovvero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità, RE 1 ritiene

sostanzialmente che la deliberata omissione di informazione comporta un

prolungamento dei termini di garanzia.

Secondo l'art. 371 CO i diritti del

committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della

stessa (cpv. 1), per il resto si applicano per analogia le

norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore. Ora,

è vero che nel caso in cui il committente sia stato intenzionalmente ingannato

dall'appaltatore, questi non può invocare la limitazione dell'obbligo di

garanzia per omessa o tardiva notifica, ragione per cui il termine di

prescrizione per esercitare i diritti di garanzia è di 10 anni dalla ricezione

dell'opera (art. 197 CO in relazione all'art. 371 cpv. 1 CO; Chaix in: Commentaire Romand, Code des

Obligations I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 371). Resta il fatto che l'attore si

è limitato ad addure tale circostanza ma non ha provato, come gli incombeva (Chaix, op. cit., n. 44 ad art. 371), che

l'attrice abbia consapevolmente omesso di comunicargli l'esistenza del difetto.

E al proposito, l'appaltatore deve avere un'effettiva conoscenza del difetto,

l'ignoranza foss'anche dovuta a una grave negligenza non essendo sufficiente (sentenza

del Tribunale federale 4A_627/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2 con rinvii;

v. anche in materia di appalto: sentenza 4A_245/2018 del 4 luglio 2018 consid.

2.1.1). In concreto il Giudice di pace ha accertato, senza che il reclamante ne

contesti l'arbitrarietà, che la ditta attrice è venuta a conoscenza delle

intenzioni di S__________ solo l'8 luglio

2019, oltre sette mesi dopo l'istallazione del primo impianto. Nelle circostanze

descritte, la conclusione del primo giudice, di ritenere la notifica del

difetto intempestiva non poteva dirsi

errata. Ne segue che il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, vede

la sua sorte segnata.

6.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone proble­ma di indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'attrice non essendo stata

chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.