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Decisione

16.2021.4

Impugnabilità di decreti superprovvisionali

1 febbraio 2021Italiano5 min

i provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.4

Lugano

1 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 27 gennaio 2021 presentato dall'

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

il decreto supercautelare emesso il 19 gennaio 2021 dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3, nella causa CA.2021.17/19 (opere sporgenti su fondo altrui:

provvedimenti cautelari) da lui promossa con

istanza del 18 gennaio 2021 nei confronti di

CO 2

CO 1

(patrocinati dall'avv. PA 2 )

Ritenuto

in fatto: che

ottenuta il 31 dicembre 2020 l'autorizzazione ad agire (CM.2020.290), con

petizione del 18 gennaio 2021 RE 1, proprietario della particella n. 769 RFD di

__________, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenere l'attribuzione in proprietà, subordinatamente la costituzione di una

servitù di sporgenza, di una porzione del confinante fondo n. 641, appartenente

in ragione di un mezzo ciascuno a CO 2 e CO 1, sulla quale è situato un muro di

cinta fungente anche quale sostegno della costruzione edificata sul fondo di

sua proprietà (inc. SE.2021.24);

che

contestualmente RE 1 ha chiesto – già in via supercautelare e con la

comminatoria dell'art. 292 CP – di vietare ai convenuti di eliminare la

recinzione e di demolire il muro di cinta e di sostegno posto sulla loro proprietà

“sino a definizione della situazione giuridica venutasi a creare”;

che

con decreto inaudita parte del 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la richiesta,

ha assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per presentare osservazioni

sull'istanza cautelare e ha posto le spese processuali di fr. 250.– a carico

dell'istante;

che

contro il decreto cautelare appena

citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2021 volto preliminarmente

a vietare ai convenuti di eliminare la recinzione e di demolire il muro

di cinta e di sostegno posto sulla loro proprietà “sino a definizione della

situazione giuridica venutasi a creare” e nel merito di riformare il giudizio impugnato

nel senso di accogliere l'istanza supercautelare;

che il reclamo non è stato

comunicato a CO 2 e CO 1 per

osservazioni;

e considerando

in diritto: che

la competenza di questa Camera può essere ammessa, il reclamante medesimo

indicando un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–;

che

introdotto entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, il reclamo in esame

è tempestivo;

che

Fatti

i provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la

controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio

giuridico, impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il giudice

adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a

presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);

che

impugnato può essere tutt'al più un decreto con cui il giudice respinga una

richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto né in

udienza né per scritto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii);

che

se in ogni modo, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca

le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, il

decreto non può essere oggetto di ricorso, impugnabile sarà se mai, una volta

ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le

parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni

scritte (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami);

che

in concreto il Pretore ha respinto la richiesta inaudita parte ma ha invitato i

Considerandi

convenuti a presentare eventuali osservazioni scritte;

che,

pertanto, il decreto impugnato non è impugnabile;

che

relativamente ai riferimenti dottrinali menzionato dal reclaman­te, per tacere

del fatto che altri autori escludono l'impugnabilità di tali provvedimenti

anche in caso di reiezione della doman­da (Sprecher

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 32 ad art. 265; Güngerich in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 18 ad art. 265; Ster­chi in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, op. cit., n. 21 ad art. 308), per

il Tribunale federale eccezioni al principio

sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali

degli artigiani e imprenditori: DTF 140

III 289 consid. 1.1), estranei tuttavia al caso in esame;

che

in definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata, senza dover esaminare le

altre censure, e può essere deciso da questa Camera nella composizione

monocratica (art. 48b cpv. 2 lett. a n. 2 LOG);

che

le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di

notificazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.