16.2021.4
Impugnabilità di decreti superprovvisionali
1 febbraio 2021Italiano5 min
i provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la
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Incarto n.
16.2021.4
Lugano
1 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 gennaio 2021 presentato dall'
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
il decreto supercautelare emesso il 19 gennaio 2021 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, nella causa CA.2021.17/19 (opere sporgenti su fondo altrui:
provvedimenti cautelari) da lui promossa con
istanza del 18 gennaio 2021 nei confronti di
CO 2
CO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
Ritenuto
in fatto: che
ottenuta il 31 dicembre 2020 l'autorizzazione ad agire (CM.2020.290), con
petizione del 18 gennaio 2021 RE 1, proprietario della particella n. 769 RFD di
__________, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenere l'attribuzione in proprietà, subordinatamente la costituzione di una
servitù di sporgenza, di una porzione del confinante fondo n. 641, appartenente
in ragione di un mezzo ciascuno a CO 2 e CO 1, sulla quale è situato un muro di
cinta fungente anche quale sostegno della costruzione edificata sul fondo di
sua proprietà (inc. SE.2021.24);
che
contestualmente RE 1 ha chiesto – già in via supercautelare e con la
comminatoria dell'art. 292 CP – di vietare ai convenuti di eliminare la
recinzione e di demolire il muro di cinta e di sostegno posto sulla loro proprietà
“sino a definizione della situazione giuridica venutasi a creare”;
che
con decreto inaudita parte del 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la richiesta,
ha assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per presentare osservazioni
sull'istanza cautelare e ha posto le spese processuali di fr. 250.– a carico
dell'istante;
che
contro il decreto cautelare appena
citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2021 volto preliminarmente
a vietare ai convenuti di eliminare la recinzione e di demolire il muro
di cinta e di sostegno posto sulla loro proprietà “sino a definizione della
situazione giuridica venutasi a creare” e nel merito di riformare il giudizio impugnato
nel senso di accogliere l'istanza supercautelare;
che il reclamo non è stato
comunicato a CO 2 e CO 1 per
osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la competenza di questa Camera può essere ammessa, il reclamante medesimo
indicando un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–;
che
introdotto entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, il reclamo in esame
è tempestivo;
che
Fatti
i provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la
controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio
giuridico, impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il giudice
adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a
presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);
che
impugnato può essere tutt'al più un decreto con cui il giudice respinga una
richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto né in
udienza né per scritto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii);
che
se in ogni modo, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca
le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, il
decreto non può essere oggetto di ricorso, impugnabile sarà se mai, una volta
ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le
parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni
scritte (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami);
che
in concreto il Pretore ha respinto la richiesta inaudita parte ma ha invitato i
Considerandi
convenuti a presentare eventuali osservazioni scritte;
che,
pertanto, il decreto impugnato non è impugnabile;
che
relativamente ai riferimenti dottrinali menzionato dal reclamante, per tacere
del fatto che altri autori escludono l'impugnabilità di tali provvedimenti
anche in caso di reiezione della domanda (Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 32 ad art. 265; Güngerich in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 18 ad art. 265; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, op. cit., n. 21 ad art. 308), per
il Tribunale federale eccezioni al principio
sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali
degli artigiani e imprenditori: DTF 140
III 289 consid. 1.1), estranei tuttavia al caso in esame;
che
in definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata, senza dover esaminare le
altre censure, e può essere deciso da questa Camera nella composizione
monocratica (art. 48b cpv. 2 lett. a n. 2 LOG);
che
le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di
notificazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.