16.2021.40
Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione
15 ottobre 2021Italiano6 min
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.40
Lugano
15 ottobre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul “reclamo” dell'11 ottobre 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 28 settembre
2021 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 50-C-21-Co (lavoro) promossa nei suoi
confronti con istanza del 23 agosto 2021
da
CO
1 ;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 agosto 2021 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a
ottenere il pagamento di fr. 348.45 corrispondenti a “salari
mai percepiti” come badante di __________
R__________, madre del convenuto. All'udienza di conciliazione del 23
settembre 2021 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa. In
calce al verbale, il Giudice di pace ha comunicato che “su richiesta di parte
istante, formulerà una decisione in base all'art. 212 CPC”.
B. Statuendo
con sentenza del 28 settembre 2021 il
Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare
all'istante fr. 348.45. Le spese processuali di fr. 60.– sono state poste a
carico del convenuto.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11
ottobre 2021 in cui rileva come l'istante non abbia “prestato nessun tipo di
servizio al sottoscritto” e quindi “non vedo perché dovrei versare tale importo”.
L'atto non è stato oggetto di notricazione a CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate dal Giudice di pace
come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
(art. 321 cpv. 1 CPC; in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è
pervenuta al convenuto al più presto il 29
settembre 2021. Introdotto l'11 ottobre 2021, ultimo termine utile, il reclamo
in esame è pertanto tempestivo. Il memoriale di RE 1 può
dunque essere trattato solo come reclamo.
2.
Al memoriale il
reclamante acclude una copia di un estratto della Banca __________ riferito a
un versamento del 7 gennaio 2015 di fr. 550.– su un conto di __________ R__________
e un avviso di addebito di medesima data di fr. 500.– da tale conto in favore
di CO 1. Nella procedura di reclamo non sono, di principio, ammesse nuove allegazioni di fatti nuovi né la
produzione di nuovi mezzi di prova, ovvero di prove che non sono state
presentate davanti all'autorità inferiore (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti in
questione sono quindi irricevibili e non possono essere considerati ai fini del
giudizio.
3.
Nella sentenza impugnata
il Giudice di pace ha constatato che il convenuto “pur avendo ritirato la raccomandata
con l'intimazione dell'istanza di conciliazione” non si era presentato
vanificando “ogni tentativo di conciliazione”. Egli ha poi accolto l'istanza obbligando
il convenuto a versare all'istante fr. 348.45. Il reclamante rileva di non capire
perché sia stato obbligato a versare tale importo all'istante, la quale era già
stata tacitata da sua madre nel 2015 con il versamento di fr. 500.–. In
seguito, egli soggiunge, l'istante non ha più prestato alcun servizio di modo
che “non vedo perché dovrei versare tale importo”.
a) Nella misura in cui il reclamante si duole sostanzialmente
di non capire perché l'istanza sia stata accolta, si conviene che la
motivazione della decisione in rassegna è succinta e si pone ai limiti inferiori di quanto si esige dal profilo formale
difettando in particolare un'esposizione dei fatti e una sussunzione giuridica.
Resta il fatto che essa permette di arguire le ragioni che stanno alla
base del giudizio, il Giudice di pace avendo fatto riferimento alla sentenza
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona dell'8 maggio 2019 dalla
quale risulta che ad RE 1 si imputava il fatto di non avere pagato
integralmente lo stipendio di CO 1
(fr. 348.74), ciò che il suo difensore riconduceva a mera “dimenticanza” (doc.
6). Dal momento in cui si possono
comprendere i motivi che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro il diritto di ottenere una decisione motivata è
rispettato.
b) Per il
resto tutte le argomentazioni del reclamante, esposte per la prima volta
in questa sede, sono nuove. Non
dando seguito alla citazione validamente notificata il 9 settembre 2021 per
presenziare all'udienza di conciliazione, il convenuto si è tuttavia precluso da sé la facoltà di difendersi in udienza e
di muovere contestazioni. Vista la contumacia,
nulla impediva al Giudice di pace di
procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC) ed
emanare una decisione se così richiesto dall'istante (art. 212 CPC).
Il convenuto, assente ingiustificato, non ha così contestato i fatti
allegati dall'istante né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare
la pretesa fatta valere in giudizio. In siffatte circostanze il Giudice di
pace poteva senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali l'istante
fondava la sua pretesa (CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid.
6d con rinvio). E davanti a questa Camera il convenuto contumace non può addurre fatti che avrebbe
potuto sottoporre al primo giudice se fosse comparso all'udienza, pena la loro inammissibilità
(sopra consid. 2). Egli va
così rimesso alle sue responsabilità. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte
segnata.
4.
La procedura nelle azioni derivanti dal
contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC), l'istante non essendo stata chiamata a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.