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Decisione

16.2021.40

Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione

15 ottobre 2021Italiano6 min

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.40

Lugano

15 ottobre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul “reclamo” dell'11 ottobre 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 28 settembre

2021 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 50-C-21-Co (lavoro) promossa nei suoi

confronti con istanza del 23 agosto 2021

da

CO

1 ;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 23 agosto 2021 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a

ottenere il pagamento di fr. 348.45 corrispondenti a “salari

mai percepiti” come badante di __________

R__________, madre del convenuto. All'udienza di conciliazione del 23

settembre 2021 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa. In

calce al verbale, il Giudice di pace ha comunicato che “su richiesta di parte

istante, formulerà una decisione in base all'art. 212 CPC”.

B. Statuendo

con sentenza del 28 settembre 2021 il

Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare

all'istante fr. 348.45. Le spese processuali di fr. 60.– sono state poste a

carico del convenuto.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11

ottobre 2021 in cui rileva come l'istante non abbia “prestato nessun tipo di

servizio al sottoscritto” e quindi “non vedo perché dovrei versare tale importo”.

L'atto non è stato oggetto di notricazione a CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate dal Giudice di pace

come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza

(art. 321 cpv. 1 CPC; in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è

pervenuta al convenuto al più presto il 29

settembre 2021. Introdotto l'11 ottobre 2021, ultimo termine utile, il reclamo

in esame è pertanto tempestivo. Il memoriale di RE 1 può

dunque essere trattato solo come reclamo.

2.

Al memoriale il

reclamante acclude una copia di un estratto della Banca __________ riferito a

un versamento del 7 gennaio 2015 di fr. 550.– su un conto di __________ R__________

e un avviso di addebito di medesima data di fr. 500.– da tale conto in favore

di CO 1. Nella procedura di reclamo non sono, di principio, ammesse nuove allegazioni di fatti nuovi né la

produzione di nuovi mezzi di prova, ovvero di prove che non sono state

presentate davanti all'autorità inferiore (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti in

questione sono quindi irricevibili e non possono essere considerati ai fini del

giudizio.

3.

Nella sentenza impugnata

il Giudice di pace ha constatato che il convenuto “pur avendo ritirato la raccomandata

con l'intimazione dell'istanza di conciliazione” non si era presentato

vanificando “ogni tentativo di conciliazione”. Egli ha poi accolto l'istanza obbligando

il convenuto a versare all'istante fr. 348.45. Il reclaman­te rileva di non capire

perché sia stato obbligato a versare tale importo all'istante, la quale era già

stata tacitata da sua madre nel 2015 con il versamento di fr. 500.–. In

seguito, egli soggiun­ge, l'istante non ha più prestato alcun servizio di modo

che “non vedo perché dovrei versare tale importo”.

a) Nella misura in cui il reclamante si duole sostanzialmente

di non capire perché l'istanza sia stata accolta, si conviene che la

motivazione della decisione in rassegna è succinta e si pone ai limiti inferiori di quanto si esige dal profilo formale

difettando in particolare un'esposizione dei fatti e una sussunzione giuridica.

Resta il fatto che essa permette di arguire le ragioni che stanno alla

base del giudizio, il Giudice di pace avendo fatto riferimento alla sentenza

della Corte delle assise correzionali di Bellinzona dell'8 maggio 2019 dalla

quale risulta che ad RE 1 si imputava il fatto di non avere pagato

integralmente lo stipendio di CO 1

(fr. 348.74), ciò che il suo difensore riconduceva a mera “dimenticanza” (doc.

6). Dal momento in cui si possono

comprendere i motivi che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro il diritto di ottenere una decisione motivata è

rispettato.

b) Per il

resto tutte le argomentazioni del reclamante, esposte per la prima volta

in questa sede, sono nuove. Non

dando seguito alla citazione validamente notificata il 9 settembre 2021 per

presenziare all'udienza di conciliazione, il convenuto si è tuttavia precluso da sé la facoltà di difendersi in udienza e

di muovere contestazioni. Vista la contumacia,

nulla impediva al Giudice di pace di

procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC) ed

emanare una decisione se così richiesto dall'istante (art. 212 CPC).

Il convenuto, assente ingiustificato, non ha così contestato i fatti

allegati dall'istante né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare

la pretesa fatta valere in giudizio. In siffatte circostanze il Giudice di

pace poteva senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali l'istante

fondava la sua pretesa (CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid.

6d con rinvio). E davanti a questa Camera il convenuto contumace non può addurre fatti che avrebbe

potuto sottoporre al primo giudice se fosse comparso all'udienza, pena la loro inammissibilità

(sopra consid. 2). Egli va

così rimesso alle sue responsabilità. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte

segnata.

4.

La procedura nelle azioni derivanti dal

contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC), l'istante non essendo stata chiamata a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.