16.2021.41
Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza
17 gennaio 2022Italiano4 min
appena citato AP 1è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2021 per
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.41
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 ottobre 2021 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 20 ottobre 2021 del
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n.
SO.2021.772 (protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem)
promossa nei suoi confronti con istanza dell'8 febbraio 2021 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'8 febbraio 2021 da AP
1(1973) contro il marito RE 1 (1971), l'istante ha chiesto quello stesso giorno
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, di obbligare il marito a versarle una provvigione ad litem di fr.
5000.–. Avversata dal convenuto, la richiesta è stata accolta dal Pretore aggiunto
con sentenza del 20 ottobre 2021.
Fatti
B. Contro la decisione
appena citato AP 1è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2021 per
ottenere la reiezione della richiesta di provvigione ad litem. Con decreto
dell'11 novembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Nelle sue osservazioni del 22
dicembre 2021 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 27 dicembre 2021 AO
1ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il
ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia
unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere
indotto quella parte a rece-dere dalla lite. In tali circostanze il giudice prende
atto della dichiarazione di ritiro e
stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere –
in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute
all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non
lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella
fattispecie non v'è ragione per scostarsi da tale
principio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di
reclamo terminando senza decisione (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili,
nella dichiarazione di ritiro del reclamo RE 1 ha evocato l'intenzione della
controparte di rinunciarvi. Oggetto di notificazione, tale allegazione non ha
suscitato reazioni, di modo che non si attribuiscono indennità all'opponente.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.
–
avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.