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Decisione

16.2021.41

Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza

17 gennaio 2022Italiano4 min

appena citato AP 1è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2021 per

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.41

Lugano

17 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 ottobre 2021 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa il 20 ottobre 2021 del

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n.

SO.2021.772 (protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem)

promossa nei suoi confronti con istanza dell'8 febbraio 2021 da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'8 febbraio 2021 da AP

1(1973) contro il marito RE 1 (1971), l'istante ha chiesto quello stesso giorno

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, di obbligare il marito a versarle una provvigione ad litem di fr.

5000.–. Avversata dal convenuto, la richiesta è stata accolta dal Pretore aggiun­to

con sentenza del 20 ottobre 2021.

Fatti

B. Contro la decisione

appena citato AP 1è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2021 per

ottenere la reiezione della richiesta di provvigione ad litem. Con decreto

dell'11 novembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta

di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Nelle sue osservazioni del 22

dicembre 2021 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 27 dicembre 2021 AO

1ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il

ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia

unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere

indotto quella parte a rece-dere dalla lite. In tali circostanze il giudice prende

atto della dichiarazione di ritiro e

stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza

equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere –

in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute

all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non

lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella

fattispecie non v'è ragione per scostarsi da tale

prin­cipio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di

reclamo terminan­do senza decisione (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili,

nella dichiarazione di ritiro del reclamo RE 1 ha evocato l'intenzione della

controparte di rinunciarvi. Oggetto di notificazione, tale allegazione non ha

suscitato reazioni, di modo che non si attribuiscono indennità all'opponente.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.

avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.