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Decisione

16.2021.42

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

2 dicembre 2021Italiano8 min

stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.42

Lugano

2 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 3 novembre 2021 presentato da

RE 1 e

RE 2

(rappresentati

dal medesimo RE 1)

contro

la decisione emessa il 28 ottobre 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2021.797 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

espulsione del conduttore)

promossa

nei loro confronti con istanza del 20 agosto 2021

da

CO 1

CO 2 e

CO 3

(rappresentati dall' RA 1 );

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'aprile del 2019

CO 1, CO 2 e CO 3, quale locatori, e RE 1 con RE 2, quale conduttori, hanno

stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________

per una pigio­ne di fr. 1200.– men­sili e un acconto sulle spese

accessorie di fr. 150.– mensili. Il 1° aprile 2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno fissato ai locatari un

termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 16 315.95 corrispondenti

alle pigioni e alle spese accessorie scoperte da giugno 2020 ad

aprile 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazio­ne dell'art.

257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato

versato, il 17 maggio 2021 i locatori hanno notificato a RE 1 e RE 2 con modulo ufficiale la disdetta

straordinaria del contratto per il 30 giugno successivo.

B. Con istanza del 20 agosto 2021, promossa nella procedura

sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna per ottenere la loro

espulsione dall'ente locato. In un memoriale

dell'8 settembre 2021 i convenuti non hanno formulato conclusioni ma hanno

chiesto di “ascoltare in udienza quanto non

è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la proprietà dinanzi alla vostra Autorità”.

Tale richiesta è stata reiterata il 10 settembre successivo.

C. Statuendo

con sentenza del 14 settembre 2021 il Pretore

ha accolto l'istanza ordinando ai convenuti

– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato entro il 24

settembre 2021. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste in solido a

carico dei convenuti. Un reclamo

presentato da RE 1 e RE 2 il 19 settembre 2021 contro tale

decisione è stato accolto l'11 ottobre 2021 da questa Camera, che ha annullato la sentenza del Pretore rinviandogli gli

atti per un nuovo giudizio previa udienza pubblica (inc. 16.2021.36).

D. In esito al rinvio, il Pretore ha convocato le parti

all'udienza del 25 ottobre 2021 alle 15.00. Qualche ora prima dell'udienza, RE

1 ha comunicato al Pretore che non avrebbe presenziato, così come la

moglie, rimproverando poi al rappresentante degli istanti di averlo segnalato

all'autorità di protezione e addebitando la responsabilità del mancato

pagamento delle pigioni alla curatrice designatagli dalla autorità regionale di

protezione 11. In sede di udienza gli istanti, unici comparenti, hanno

riaffermato il loro punto di vista.

E. Statuendo

con sentenza del 26 ottobre 2021 il Pretore ha

accolto l'istanza ordinando ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

– di liberare l'ente locato entro l'8 novembre 2021. Egli ha inoltre

ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'e­secuzio­ne

della decisione su semplice richie­sta degli istanti e ha avver­tito i

convenuti che qualora non provvedessero a ritirare mobili e oggetti di loro

pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a loro

spese in un luogo indicato dagli istanti. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste in

solido a carico dei convenuti.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo

del 3 novem­bre 2021 in cui chiedono di annullare il

giudizio impugnato. Il memoriale non è stato notificato a CO 1, CO 2 e CO 3 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di

procedura sommaria, sono impugna­bili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione

con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett.

a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il

Pretore ha quantificato tale valore in fr. 7200.–, donde la competenza di

questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridi­co, la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il più presto il 27

ottobre 2021. Datato 2 novembre 2021 ma impostato il giorno successivo (cfr.

timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato

la regolarità della messa in mora dei conduttori così come l'esisten­za di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d

CO. Egli ha poi esaminato l'argomentazione dei convenuti, i quali addebitavano

la responsabilità per il mancato pagamento delle pigioni a manchevolezze dell'autorità

tutoria, rilevando come essa fosse del tutto irrilevante sia perché “tali

manchevolezze non sono in alcun modo provate” ma soprattutto poiché “non vi è

dubbio che il canone di locazione non è stato pagato e che tale circostanza non

è imputabile in alcun modo agli istanti, il cui diritto alla pigione è stato

senza motivo disatteso”. Per il primo giudice, inoltre, un pagamento successivo

alla disdetta non può ad ogni modo “sanare la mora e inficiare la validità

della disdetta”.

3.

I reclamanti ribadiscono la loro tesi secondo cui essi non

sarebbero responsabili del pagamento delle pigioni arretrate poiché la

curatrice nominata dall'autorità di protezione “non ha risolto nulla aggravando

ulteriormente il contenzioso”. A loro dire, la curatela istituita in favore del

marito su richiesta del rappresentante dei convenuti, ha precluso l'esercizio

dei diritti civili di modo che “di tutto questo periodo non possiamo

rispondere”. Essi rilevano infine che “si sarebbero impegnati a liquidare i

canoni scaduti, nonostante la pandemia a livello globale e lo stato attuale di

salute di RE 1, la curatela doveva far fronte ai propri impegni presi di grande

responsabilità civile nei confronti di un nucleo famigliare, il signor CO 1 non

doveva avvalersi di uno strumento tale per i propri interessi economici”.

Se

non che, così argomentando, i reclamanti non si confrontano con le

argomentazioni del Pretore. Fossero anche di rilievo ai fini del giudizio, come

rilevato dal Pretore, di manchevolezze dell'autorità regionale di protezione manca qualsiasi riscontro agli atti, sicché l'assunto si

risolve in una mera affermazione. Per di più la curatrice è stata designata nel febbraio del 2021 mentre le pigioni

risultano essere rimaste impagate dal giugno 2020 di modo che le eventuali

manchevolezze non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla mora dei conduttori e

sulla validità della disdetta del contratto. Infine, i reclamanti sorvolano

sulla seconda motivazione del Pretore secondo cui, in sintesi, i rapporti tra RE

1.

e le autorità di protezione non riguardano i locatori, i quali hanno diritto

di incassare la pigione entro i termini stabiliti contrattualmen­te. In definitiva, posto che i reclamanti non contestano

l'esistenza dei presupposti per ordinare la loro

espulsio­ne dall'ente locato in applicazione della procedura sommaria a tutela

dei casi manifesti (art. 257 CPC), il reclamo, manifestamente non

motivato in modo sufficiente, vede la sua sorte segna­ta e può essere deciso da questa Camera in composizio­ne monocratica (art.

48b cpv. 1

lett. a n. 2 LOG).

4.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, gli interessati non risultando avere cognizioni

giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si

pone inoltre problema di

indennità di inconvenienza, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

ing. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.