16.2021.42
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
2 dicembre 2021Italiano8 min
stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.42
Lugano
2 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 novembre 2021 presentato da
RE 1 e
RE 2
(rappresentati
dal medesimo RE 1)
contro
la decisione emessa il 28 ottobre 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2021.797 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
espulsione del conduttore)
promossa
nei loro confronti con istanza del 20 agosto 2021
da
CO 1
CO 2 e
CO 3
(rappresentati dall' RA 1 );
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'aprile del 2019
CO 1, CO 2 e CO 3, quale locatori, e RE 1 con RE 2, quale conduttori, hanno
stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________
per una pigione di fr. 1200.– mensili e un acconto sulle spese
accessorie di fr. 150.– mensili. Il 1° aprile 2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno fissato ai locatari un
termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 16 315.95 corrispondenti
alle pigioni e alle spese accessorie scoperte da giugno 2020 ad
aprile 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art.
257d CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato
versato, il 17 maggio 2021 i locatori hanno notificato a RE 1 e RE 2 con modulo ufficiale la disdetta
straordinaria del contratto per il 30 giugno successivo.
B. Con istanza del 20 agosto 2021, promossa nella procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere la loro
espulsione dall'ente locato. In un memoriale
dell'8 settembre 2021 i convenuti non hanno formulato conclusioni ma hanno
chiesto di “ascoltare in udienza quanto non
è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la proprietà dinanzi alla vostra Autorità”.
Tale richiesta è stata reiterata il 10 settembre successivo.
C. Statuendo
con sentenza del 14 settembre 2021 il Pretore
ha accolto l'istanza ordinando ai convenuti
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato entro il 24
settembre 2021. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste in solido a
carico dei convenuti. Un reclamo
presentato da RE 1 e RE 2 il 19 settembre 2021 contro tale
decisione è stato accolto l'11 ottobre 2021 da questa Camera, che ha annullato la sentenza del Pretore rinviandogli gli
atti per un nuovo giudizio previa udienza pubblica (inc. 16.2021.36).
D. In esito al rinvio, il Pretore ha convocato le parti
all'udienza del 25 ottobre 2021 alle 15.00. Qualche ora prima dell'udienza, RE
1 ha comunicato al Pretore che non avrebbe presenziato, così come la
moglie, rimproverando poi al rappresentante degli istanti di averlo segnalato
all'autorità di protezione e addebitando la responsabilità del mancato
pagamento delle pigioni alla curatrice designatagli dalla autorità regionale di
protezione 11. In sede di udienza gli istanti, unici comparenti, hanno
riaffermato il loro punto di vista.
E. Statuendo
con sentenza del 26 ottobre 2021 il Pretore ha
accolto l'istanza ordinando ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP
– di liberare l'ente locato entro l'8 novembre 2021. Egli ha inoltre
ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta degli istanti e ha avvertito i
convenuti che qualora non provvedessero a ritirare mobili e oggetti di loro
pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a loro
spese in un luogo indicato dagli istanti. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste in
solido a carico dei convenuti.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo
del 3 novembre 2021 in cui chiedono di annullare il
giudizio impugnato. Il memoriale non è stato notificato a CO 1, CO 2 e CO 3 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di
procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione
con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett.
a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il
Pretore ha quantificato tale valore in fr. 7200.–, donde la competenza di
questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il più presto il 27
ottobre 2021. Datato 2 novembre 2021 ma impostato il giorno successivo (cfr.
timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato
la regolarità della messa in mora dei conduttori così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d
CO. Egli ha poi esaminato l'argomentazione dei convenuti, i quali addebitavano
la responsabilità per il mancato pagamento delle pigioni a manchevolezze dell'autorità
tutoria, rilevando come essa fosse del tutto irrilevante sia perché “tali
manchevolezze non sono in alcun modo provate” ma soprattutto poiché “non vi è
dubbio che il canone di locazione non è stato pagato e che tale circostanza non
è imputabile in alcun modo agli istanti, il cui diritto alla pigione è stato
senza motivo disatteso”. Per il primo giudice, inoltre, un pagamento successivo
alla disdetta non può ad ogni modo “sanare la mora e inficiare la validità
della disdetta”.
3.
I reclamanti ribadiscono la loro tesi secondo cui essi non
sarebbero responsabili del pagamento delle pigioni arretrate poiché la
curatrice nominata dall'autorità di protezione “non ha risolto nulla aggravando
ulteriormente il contenzioso”. A loro dire, la curatela istituita in favore del
marito su richiesta del rappresentante dei convenuti, ha precluso l'esercizio
dei diritti civili di modo che “di tutto questo periodo non possiamo
rispondere”. Essi rilevano infine che “si sarebbero impegnati a liquidare i
canoni scaduti, nonostante la pandemia a livello globale e lo stato attuale di
salute di RE 1, la curatela doveva far fronte ai propri impegni presi di grande
responsabilità civile nei confronti di un nucleo famigliare, il signor CO 1 non
doveva avvalersi di uno strumento tale per i propri interessi economici”.
Se
non che, così argomentando, i reclamanti non si confrontano con le
argomentazioni del Pretore. Fossero anche di rilievo ai fini del giudizio, come
rilevato dal Pretore, di manchevolezze dell'autorità regionale di protezione manca qualsiasi riscontro agli atti, sicché l'assunto si
risolve in una mera affermazione. Per di più la curatrice è stata designata nel febbraio del 2021 mentre le pigioni
risultano essere rimaste impagate dal giugno 2020 di modo che le eventuali
manchevolezze non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla mora dei conduttori e
sulla validità della disdetta del contratto. Infine, i reclamanti sorvolano
sulla seconda motivazione del Pretore secondo cui, in sintesi, i rapporti tra RE
1.
e le autorità di protezione non riguardano i locatori, i quali hanno diritto
di incassare la pigione entro i termini stabiliti contrattualmente. In definitiva, posto che i reclamanti non contestano
l'esistenza dei presupposti per ordinare la loro
espulsione dall'ente locato in applicazione della procedura sommaria a tutela
dei casi manifesti (art. 257 CPC), il reclamo, manifestamente non
motivato in modo sufficiente, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48b cpv. 1
lett. a n. 2 LOG).
4.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, gli interessati non risultando avere cognizioni
giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si
pone inoltre problema di
indennità di inconvenienza, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
ing. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.