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Decisione

16.2021.43

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti: rivendicazione di proprietà su un box di una proprietà per piani

21 luglio 2022Italiano17 min

n. 19 comprendente, tra l'altro, il box auto n. 13. Alla di lui sorella RE 1 appartengono

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.43

Lugano

21 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 3 novembre 2021 presentato da

RE

1

(patrocinata dall'avv. PA

1 )

contro

la decisione emessa il 22 ottobre 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Bellinzona

nella causa 149-2021-S (tutela giurisdizionale di caso manifesti:

rivendicazione di proprietà) promossa nei suoi confronti con istanza 7 maggio 2021 dal

CO

1

(patrocinato dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

particella n. 516 RFD di __________, sorge una proprietà per piani composta di

6 unità (dalla n. 313 alla n. 318). CO 1 è proprietario della proprietà per

piani n. 317 pari a 140/1000, con diritto esclusivo sull'appartamento

n. 18 in cui è compreso, tra l'altro, il box auto n. 1, così come della n. 318,

pari a 225/1000, con diritto esclusivo sull'appartamento

n. 19 comprendente, tra l'altro, il box auto n. 13. Alla di lui sorella RE 1 appartengono

le proprietà per piani n. 313, pari a 130/1000, con

diritto esclusivo sull'appartamento n. 14 composto, tra l'altro, del box auto n.

10, e n. 314, pari a 180/1000, con diritto esclusivo

sull'appartamento n. 15 in cui è compreso, tra l'altro, il box n. 2. Le altre

unità, compresi i relativi box auto, appartengono singolarmente a C__________ e

a D__________ __________. Da anni alcuni box auto non sono occupati dal

titolare dell'unità cui sono correlati. Il 31 marzo 2021 CO 1 ha chiesto alla

sorella di sgomberare il box auto n. 1 da lei occupato con vari oggetti e mobili.

Invano.

B. Il 7 maggio 2021 CO 1 ha promosso un'azione di rivendicazione

con la procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti davanti al Giudice di pace del

circolo di Bellinzona perché RE 1fosse

condannata – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di

una multa disciplinare di fr. 20.– per ogni giorno di inadempimento – a liberare da tutti i mobili e

oggetti il box auto n. 1 entro sette

giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Egli ha instato inoltre per

essere autorizzato a far intervenire la polizia nel caso in cui la convenuta

non ottemperasse a tale ingiunzione e ha chiesto di essere autorizzato, qualora

la sorella non avesse ritirato i mobili e oggetti di sua pertinenza, a far

depositare tali beni dalla forza pubblica a spese di lei. Nelle sue osservazioni del 18 maggio 2021 RE 1 ha proposto di respingere

l'istanza. Al dibattimento del 2 settembre 2021 le parti hanno mantenuto

i loro punti di vista senza offrire ulteriori prove.

C. Statuendo

il 22 ottobre 2021 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza

ordinando a RE 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP– di liberare il box auto n. 1 dell'unità n. 317

da tutti i mobili e gli oggetti

di sua proprietà entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. In caso di disobbedienza egli ha

autorizzato l'istante ad avvalersi delle forze di polizia per porre in

esecuzione la decisione e per far depositare i mobili e gli oggetti della convenuta a spese di lei in un luogo appropriato da essa indicato. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 novembre

2021 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, che la decisione

impugnata sia dichiarata nulla o annullata per incompetenza materiale del

giudice adito o, in via subordinata, che sia riformata nel senso di respingere

l'istanza. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2021 CO 1 propone di

dichiarare irricevibile il reclamo o comunque di respingerlo. Con decreto del 25 novembre

2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che vertono su questioni meramente

patrimoniali sono appellabili soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario è dato

unicamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC). Controversie che non

hanno carattere patrimoniale sono invece appellabile senza riguardo a questioni di valore. In concreto,

l'azione di rivendicazione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC da CO 1 è

manifestamente di natura patrimoniale (Bohnet,

Actions civiles, Conditions et conclusions, Vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 40

n. 11). L'azione è stata proposta davanti al Giudice di pace del circolo di

Bellinzona, autorità competente per giudicare le controversie patrimoniali fino

a un valore litigioso di fr. 5000.– (art.30 lett. c LOG). Ora, il Giudice di

pace non ha fissato il valore litigioso, il quale, per l'istante, ascende a fr.

80.–. Tale importo è senz'altro discutibile, il valore litigioso di un'azione

di rivendicazione corrispondendo al valore dell'oggetto rivendicato (Bohnet, op. cit., § 40 n. 14) o, qualora

sia litigioso l'utilizzo dell'immobile, il valore che rappresenta l'uso dello

stesso per la prevedibile durata della procedura sommaria per ottenere

l'allontanamento dell'usurpatore (sentenza del Tribunale federale 5A_226/2022

del 22 giugno 2022 consid.5.3.3 con rimandi). Premesso ciò, la convenuta

nemmeno pretende che il valore litigioso fosse superiore a fr. 5000.– né,

dandosi contestazioni solo sull'uso dell'immobile, quest'ultimo importo può

dirsi superato. Certo, il Giudice di pace ha indicato in calce alla decisione

impugnata, l'appello come rimedio giuridico esperibile. Si tratta tuttavia di un'indicazione

erronea, manifestamente riconducibile nondimeno a una svista del primo giudice.

Nella misura in cui RE 1 contesta la competenza del Giudice di pace adito, il

reclamo non può trovare ascolto.

Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, che andava proposto entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), la decisione impugnata è pervenuta al

legale della convenuta il 26 ottobre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 3 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Preliminarmente

giovi ricordare che, relativamente alla legittimazione attiva, il singolo

comproprietario leso direttamente nei suoi diritti dall'agire di un altro

condomino può presentare nei suoi confronti singolarmente un'azione di

rivendicazione di cui all'art. 641 cpv. 2 CC per tutelare parti oggetto di

diritto esclusivo (DTF 145 III 127 consid. 4.3.3 con rinvii; più di recente:

sentenza 5A_89/2020 del 21 ottobre 2020 consid. 4.3: analogamente:

I CCA sentenza inc. 11.2007.188

del 24 aprile 2009 consid. 3b con rinvii; v. anche Bohnet, op. cit., § 40 n. 24). In concreto, non è revocato

in dubbio che CO 1 potesse agire da solo nei confronti della sorella. Al

riguardo non occorre attardarsi.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole

da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace dopo avere accertato che l'istante è proprietario

dell'unità n. 317 con diritto esclusivo sul box auto n. 1 e che la convenuta continua

ad occupare tale spazio con varia mobilia nonostante il fratello ne avesse

chiesto lo sgombero, ha vagliato i motivi per i quali la convenuta si opponeva all'azione.

A tal fine egli non ha trascurato che tra i due comproprietari fossero in atto

discussioni sulla modifica della composizione delle singole proprietà per piani,

ma ha appurato nondimeno che allo stato attuale “le modifiche, di fatto, non

sono state portate a compimento”. Per il primo giudice, pertanto, la situazione

è quella che risulta dal registro fondiario, ovvero che l'istante ha un diritto

esclusivo sul box auto n. 1 mentre la convenuta ne ha uno analogo sui box auto n.

2.

e 10. Quanto all'eventualità che un uso prolungato dell'autorimessa da parte

della convenuta potesse essere assimilato a un contratto di comodato per atti

concludenti, il primo giudice ha accertato che l'istante lo aveva ad ogni modo “di

fatto” disdetto senza che la convenuta avesse dimostrato l'esistenza di “un

accordo globale di gestione delle autorimesse”. Quanto al fatto che l'istante utilizzasse

un box auto della sorella, ciò che renderebbe abusiva per quest'ultima la

richiesta del fratello, il Giudice di pace ha accertato che nel frattempo lo

spazio era stato sgomberato. Per il primo giudice, infine, le altre diatribe

evocate dalla convenuta sulla gestione della proprietà per piani (nomina di un'amministrazione,

la ripartizione delle spese e le turbative tra le parti) esulano dalla

procedura di rivendicazione di proprietà. In definitiva, egli ha accolto l'azione

e ha ordinato alla convenuta di sgomberare il box auto dell'istante.

5.

Nel reclamo RE 1 ribadisce

che la causa non è abbastanza liquida per essere trattata come caso manifesto giacché

i fatti sono contestati senza essere immediatamente comprovabili mentre la

situazione giuridica non è chiara. Ricordato come la proprietà per piani sia

stata costituita nel 1976, essa sostiene che da decenni i comproprietari stanno

discutendo l'aggiornamento dei piani che non corrispondono più alla realtà

giacché l'assegnazione dei garage non risponde a criteri logici, tant'è che di

comune accordo i comproprietari hanno utilizzato diversamente le autorimesse,

ciò che emerge dal ‟breve istoriatoˮ redatto dall'istante medesimo. A

suo avviso, inoltre, la situazione giuridica non è chiara perché “non sono noti

i contorni degli accordi conclusi per atti concludenti nei quali le parti sono

subentrate”. Per di più, essa soggiunge, la fattispecie coinvolge anche gli

altri comproprietari che utilizzano box auto non di pertinenza delle loro unità

sicché “l'accordo andava discusso e disdetto tra tutti i condomini”. La

reclamante contesta altresì l'accertamento del Giudice di pace, per il quale

l'istante ha liberato il suo box auto, rilevando che in realtà il fratello ha sgomberato

quello di un altro comproprietario, il quale a sua volta occupa ancora il suo. Essa

fa valere infine che i comproprietari hanno effettuato dei lavori di carattere

edile nei vari box auto non di loro pertinenza ciò che contrasta con la natura

di contratto di comodato.

6.

Il giudice accorda

tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma

dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Incombe all'istante

addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera

verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2,

144.

III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano

ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art.

254.

cpv. 2 lett. a CPC).

Chi è convenuto in una

procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può sollevare obiezioni

ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti (substanziiert und schlüssig,

motivées et concluantes), al punto che non possano essere scartate

immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del

giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). In

presenza di obiezioni o eccezioni siffatte la tutela giurisdizionale nei casi

manifesti non può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è

liquida. Non occorre che il convenuto alleghi la prova piena delle proprie

contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda

verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di

rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che

le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. Per contro,

un caso manifesto è dato qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla

conclusione che la pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più

approfondita delle contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità

(DTF 138 III 623 a metà). I principi testé esposti sono già stati accennati tempo

addietro dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello (RtiD II-2013 pag.

894.

n. 43c; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2021.1 dell'11 maggio 2021

consid. 5).

7.

L'azione di rivendicazione che l'istante

ha promosso nella fattispecie consente al proprietario di esigere la consegna

di una cosa contro chiunque la ritenga senza diritto e di respingere qualsiasi

indebita ingerenza (art. 641 cpv. 2 CC). All'attore incombe dimostrare il suo

diritto di proprietà (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rimandi). Dandosi rivendicazione di un

immobile, il titolare iscritto nel registro fondiario si presume proprietario.

Da parte sua il convenuto può opporsi all'azione di rivendicazione dimostrando

un suo diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o obbligatoria (I CCA,

sentenza inc. 11.2017.12 del 20 febbraio 2017 consid. 5; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª

edizione, pag. 405 n. 1047).

a) Nel

caso in esame la reclamante non revoca in dubbio che, come accertato dal

Giudice di pace, ad oggi nel registro fondiario il box n. 1 è

di

pertinenza della proprietà per piani n. 317 appartenente a CO 1. E il titolare di un immobile iscritto come

proprietario nel registro fondiario si presume tale, salvo prova del contrario

(I CCA sentenza inc. 11.2021.74 del 20 agosto 2021 consid. 4). Nella misura in

cui la reclamante non contesta che in quello spazio vi sono depositati

vari oggetti e mobili a lei riconducibili, il diritto di proprietà dell'istante

e l'usurpazione da parte della convenuta sono dimostrati.

b) Relativamente

alle obiezioni di RE 1, è senz'altro vero che tra i comproprietari fossero in

corso discussioni circa la modifica dell'assegnazione dei vari box auto “in

modo da ufficializzare una situazione in essere da anni”. Resta il fatto che,

come accennato dal Giudice di pace, uno scambio di locali tra comproprietari,

che comporta ad ogni modo la modifica del piano descrittivo delle proprietà per

piani e impone quindi un'iscrizione nel registro fondiario, non si è ancora

concretizzato. E fino a un'eventuale modifica, il box auto n. 1 rimane di

pertinenza della proprietà per piani dell'istante, come risulta dagli estratti del

registro fondiario.

c) In

merito all'accordo tra le parti, come rilevato dal primo giudice, l'occupazione

del box auto da parte di un altro comproprietario può fors'anche costituire un comodato

d'uso concluso per atti concludenti. È vero che non è dato di sapere quali

siano i “contorni” dell'intesa. Resta il fatto che la reclamante non revoca in

dubbio l'accertamento del primo giudice secondo cui tale accordo è stato ad

ogni modo disdetto. Nella misura in cui la reclamante si limita ad addure che “le

parti non sono ancora riuscite a qualificare il genere di contratto” l'obiezione

non può ritenersi sufficientemente sostanziata e concludente. Che l'esecuzione

di importanti lavori di carattere edile “strida con la qualifica di controparte

circa l'esistenza di un contratto di comodato” è possibile, ma ciò non esclude

che un legittimo proprietario possa esigere

la consegna di una cosa contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere

qualsiasi indebita ingerenza. In tali circostanze la reclamante non sostanzia

l'esistenza di un suo diritto

prevalente di natura obbligatoria

sul box auto n. 1.

d) Per

quel che riguarda l'esistenza di un contratto globale di gestione delle

autorimesse, scartata dal Giudice di pace in quanto priva di riscontri agli

atti, la reclamante evidenzia una contraddizione “tra la creazione di un

contratto per atti concludenti e l'assenza di prova documentale circa la sua

presenza”. Ciò non basta – e

da lungi – per

motivar una censura d'arbitrio, ove appena si pensi che l'obiezione andava

sostanziata apportando almeno qualche indizio concludente. Certo, non si disconosce

che anche l'istante occupava un box auto non correlato alla sua proprietà per

piani, ma ciò ancora non dimostra che gli accordi tra i comproprietari

formavano un tutt'uno e andavano disdetti simultaneamente. Che, contrariamente

all'accertamento del primo giudice, l'istante abbia sgomberato il box auto

appartenente a un altro comproprietario e non quello della convenuta è

possibile. Ciò non toglie che, nell'ottica dell'obiezione della reclamante, il

fratello non “occupa altrettanto abusivamente” spazi altrui. Ciò posto, in

materia di diritti reali l'abuso di

diritto va ravvisato con grande riserbo, giacché deve connotare un carattere

manifesto (senten­za del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018

consid. 2.2.2 con rinvii in: SJ 2018 I pag. 374), ovvero una

contraddizione inconciliabile con un corretto esercizio del diritto (DTF 127

III 364 consid. 4c/bb). Estremi

del genere nemmeno sono addotti dalla reclamante. Ne segue che al proposito il

reclamo vede la sua sorte segnata.

8.

RE

1.

contesta infine l'indennità per ripetibili stabilita dal Giudice di pace in

fr. 800.–, rilevando che per una causa con un valore litigioso di fr. 80.– l'ammontare

viola il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). La censura si esaurisce

in una mera recriminazione ove appena si consideri che per finire l'interessata

chiede di confermare tale importo nel caso di reiezione dell'istanza. Né essa quantifica

un'eventuale riduzione dell'indennità per ripetibili. Al proposito il reclamo si

rivela finanche irricevibile. Si aggiunga ad ogni modo che nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario

dovuto in base alla tariffa, l'autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 del noto regolamento). Posto che il patrocinio

dell'istante ha comportato quanto meno la redazione dell'istanza e la

partecipazione a un'udienza, l'importo

assegnato dal Giudice di pace rientra nel suo legittimo potere di

apprezzamento, ove si pensi che remunera circa due e mezzo di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una, il 10%

per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Anche al riguardo il

reclamo è destinato all'insuccesso.

9.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla

controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte

fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.