16.2021.44
Azione di accertamento dell'inesistenza del debito: presupposto dell'esecuzione ancora in corso
5 ottobre 2022Italiano11 min
tutoria di __________ ha approvato una convenzione in cui RE 1 si impegnava a versare per
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.44
Lugano
5 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da
RE
1
(
PA 1 )
contro
il decreto di stralcio emesso l'11
ottobre 2021 dal Pretore del Distretto di Blenio nella causa SE.2020.3 (azione di accertamento dell'inesistenza
del debito dell'art. 85a LEF) promossa con petizione del 17 gennaio 2020 nei
confronti di
CO
1
(
PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 12
novembre 1999 C__________ G__________ (1964) ha dato alla luce un figlio, CO 1,
che è stato riconosciuto da RE 1 (1967). Il 14 aprile 2000 l'allora Delegazione
tutoria di __________ ha approvato una convenzione in cui RE 1 si impegnava a versare per
il figlio un contributo alimentare di fr. 700.– mensili fino
al 6° compleanno, di fr. 750.– fino al 12° compleanno e di fr. 800.– fino alla maggiore età o fino al
raggiungimento dell'indipendenza economica, assegni
familiari non compresi.
B. Sorte
difficoltà nel riscuotere il contributo alimentare dopo la maggiore età e dopo
un infruttuoso intervento dell'Autorità regionale di protezione 17 volto all'aiuto
all'incasso, CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il 26 ottobre 2018 e il 9 gennaio 2019, i precetti esecutivi n. __________7 e n. __________9 dell'Ufficio di esecuzione di Acquarossa ognuno per l'incasso di fr. 4800.– più
interessi al 5%, indicando quali titoli di credito “contributo di mantenimento arretrato da
novembre 2017 a maggio 2018 come alla convenzione di mantenimento 10 aprile
2010” e “contributo
di mantenimento arretrato da giugno 2018 a novembre 2018 come alla convenzione
di mantenimento 10 aprile 2010”, ai quali l'escusso ha interposto opposizione.
C. Ottenuto
il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai due precetti esecutivi (inc. SO 19/18 e SO 1/19 della Giudicatura di pace
del circolo di Acquarossa), CO 1 ha postulato la continuazione delle esecuzioni
all'Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il quale l'11 novembre 2019 ha emesso nei
confronti di RE 1 un avviso di pignoramento per il 21 gennaio 2020.
D. Il 17 gennaio 2020 RE 1 ha intentato un'azione
fondata sull'art. 85a LEF davanti al Pretore del Distretto di Blenio chiedendo
che, sospese provvisoriamente le esecuzioni nei suoi confronti, fosse accertata
l'inesistenza del credito di fr. 9600.– più interessi e che in tale misura
fossero annullate le esecuzioni stesse. Con decreto emesso inaudita parte il 20
gennaio 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di sospensione provvisoria delle esecuzioni. Nella sua
risposta del 4 febbraio 2020 il convenuto ha proposto di dichiarare irricevibile
la petizione o quanto meno di respingerla, instando per il beneficio del
gratuito patrocinio. In una replica del 3 marzo 2020 l'attore ha reiterato le
sue richieste. Il convenuto non ha duplicato.
E. Il
7 settembre 2021 il Pretore ha impartito alle parti un termine di 20 giorni
per confermare il loro interesse alla procedura, con l'avvertenza che
in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli. Il 9 settembre 2021 il convenuto ha segnalato che il
pignoramento dei beni di proprietà dell'attore si era rivelato infruttuoso
ragione per cui a carico di quest'ultimo erano stati emessi, il 1° febbraio
2020, due attestati di carenza di beni. Il 29 settembre 2021 l'attore ha invece
comunicato di avere un interesse degno di protezione all'emanazione di una
decisione.
F. Statuendo
l'11 ottobre 2021 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per sopravvenuta
carenza d'interesse e ha posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell'attore,
tenuto a rifondere al convenuto fr. 250.– per ripetibili. CO 1 è stato
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro
lo stralcio del procedimento RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12
novembre 2021 in cui chiede di annullare il decreto impugnato e di riformarlo
nel senso di accogliere la petizione. Non sono state chieste osservazioni
al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione con
cui un giudice stralcia una causa per
sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una
decisione finale (sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020
consid. 1), impugnabile mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a
fr. 10 000.– (art. 319 CPC).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo era
proponibile nei 30 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio
(art. 321 cpv. 1 CPC), l'azione fondata sull'art. 85a LEF in esame essendo trattata
con la procedura semplificata. La notifica del decreto è avvenuta
nel caso specifico il 13
ottobre 2021. Introdotto il 12
novembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,
il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF
142.
III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore, rammentato che l'azione di accertamento
dell'inesistenza del debito fondata sull'art. 85a LEF presuppone tra
l'altro ”che la procedura esecutiva non sia terminata”, ha accertato che nella
fattispecie tale requisito non è dato poiché “le procedure esecutive legate ai
debiti di cui RE 1 chiede di accertare l'inesistenza si sono ormai concluse con
l'emissione degli attestati di carenza di beni rilasciati il 1° febbraio 2021
dall'Ufficio di esecuzione di Acquarossa”. In siffatte circostanze, per il primo
giudice, l'attore non vantava più alcun interesse degno di protezione all'accoglimento
della sua azione, donde lo stralcio della procedura dal ruolo in applicazione dell'art.
242.
CPC.
4.
Il reclamante contesta che la sua azione sia diventata
prima d'oggetto e di non avere più alcun interesse degno di protezione. Al
proposito, egli sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il
rilascio di un attestato di carenza beni non pone fine alla procedura esecutiva
poiché riconosce al creditore i diritti elencati nell'art. 149 LEF, tra cui la
possibilità di proseguire con l'esecuzione senza la necessità di far notificare
un nuovo precetto esecutivo. A suo avviso, il suo interesse alla lite rimane quindi
“intatto” quantunque “tra la sua azione e la decisione del Pretore, a suo
carico sono stati emessi degli attestati di carenza beni”.
a) Per l'art. 85a LEF a prescindere da una sua
eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del
luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1), ove l'azione sia
ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv.
3).
L'azione
in questione permette di evitare che il debitore sia oggetto di un'esecuzione
sul suo patrimonio sebbene il debito sia inesistente o non esigibile (DTF 129 III
198.
consid. 2.1 con rinvii; più di recente: sentenza 5A_135/2019 del 24
aprile 2019 consid. 3.1.1; v. anche
Bohnet/ Christinat, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione,
§ 68 n. 2). Essa ha una duplice
natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento
dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di
carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice
annulla o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 92 consid. 1.1 con rinvii; più di
recente: 4A_299/2013 del 6 novembre 2019 consid. 7.2.1).
b) L'azione
fondata sull'art. 85a LEF richiede un'“esecuzione pendente” e questa condizione di ricevibilità deve sussistere al
momento della decisione (DTF 127 III 43 consid. 4c; più di recente: sentenza 5A_632/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 1.2).
L'azione è proponibile, pertanto,
fino alla dichiarazione di fallimento o fino
al momento della ripartizione (DTF 129 III 198 consid. 2.1; Bohnet/Christinat, op.
cit., § 68 n. 17; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 85a LEF) ovvero,
in caso di pignoramento infruttuoso, fino all'emissione dell'attestato di carenza di beni (sentenze del Tribunale federale
5C.11/2001 del 30 maggio 2001 consid. 2a e 5C.216/2002 del 16 aprile 2003
consid. 5 pubblicata in: Pra 2004 p. 498).
c) Nella
fattispecie, è incontestato che nell'ambito delle esecuzioni
n. __________67 e n. __________09 l'Ufficio di esecuzione d'Acquarossa ha
rilasciato, il 1° febbraio 2021, due attestati
di carenza dei beni per l'ammontare rispettivamente di fr. 5625.45 e fr.
5303.35
(doc. 6 e doc. 7). Contrariamente all'assunto del reclamante, la
conclusione del Pretore di ritenere che con l'emissione di tali attestati le
esecuzioni nei suoi confronti si erano concluse e che pertanto difettava il
presupposto di ricevibilità non può dirsi errato.
d) Quanto
all'art. 149 cpv. 3 LEF, invocato dal reclamante, questa disposizione prevede
che entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza beni, il
creditore può proseguire l'esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.
A prescindere dal fatto che nel caso concreto al momento della decisione del Pretore quel lasso di tempo era già ampiamente
trascorso, l'esecuzione “proseguita”
senza l'emissione di un nuovo precetto esecutivo
sulla scorta di un attestato di carenza beni dopo pignoramento
rilasciato da meno di sei mesi è comunque nuova e indipendente da
quella sfociata nell'attestato medesimo (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG
I, op. cit., n. 32 ad art. 149; cfr. anche CEF sentenza inc. 15.2021.107 del 28
marzo 2022 consid. 5.1; analogamente: Chambre
civile de la Cour de Justice del Canton
Ginevra, decisione inc. ACJC/ 1014/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2.1.2). Ne segue che nessuna
critica può essere mossa al Pretore per non essere entrato nel merito dell'azione
fondata sull'art. 85a LEF introdotta da RE 1.
5.
Visto quanto precede, il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di
notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.