Lexipedia

Decisione

16.2021.44

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito: presupposto dell'esecuzione ancora in corso

5 ottobre 2022Italiano11 min

tutoria di __________ ha approvato una convenzione in cui RE 1 si impegnava a versare per

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.44

Lugano

5 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da

RE

1

(

PA 1 )

contro

il decreto di stralcio emesso l'11

ottobre 2021 dal Pretore del Distretto di Blenio nella causa SE.2020.3 (azione di accertamento dell'inesistenza

del debito dell'art. 85a LEF) promossa con petizione del 17 gennaio 2020 nei

confronti di

CO

1

(

PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 12

novembre 1999 C__________ G__________ (1964) ha dato alla luce un figlio, CO 1,

che è stato riconosciuto da RE 1 (1967). Il 14 aprile 2000 l'allora Delegazione

tutoria di __________ ha approvato una convenzione in cui RE 1 si impegnava a versare per

il figlio un contributo alimentare di fr. 700.– mensili fino

al 6° compleanno, di fr. 750.– fino al 12° compleanno e di fr. 800.– fino alla maggiore età o fino al

raggiungimento dell'indipendenza economica, assegni

familiari non compresi.

B. Sorte

difficoltà nel riscuotere il contributo alimentare dopo la maggiore età e dopo

un infruttuoso intervento dell'Autorità regionale di protezione 17 volto all'aiuto

all'incasso, CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il 26 ottobre 2018 e il 9 gennaio 2019, i precetti esecutivi n. __________7 e n. __________9 dell'Ufficio di esecuzione di Acquarossa ognuno per l'incasso di fr. 4800.– più

interessi al 5%, indicando quali titoli di credito “contributo di mantenimento arretrato da

novembre 2017 a maggio 2018 come alla convenzione di mantenimento 10 aprile

2010” e “contributo

di mantenimento arretrato da giugno 2018 a novembre 2018 come alla convenzione

di mantenimento 10 aprile 2010”, ai quali l'escusso ha interposto opposizione.

C. Ottenuto

il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai due precetti esecutivi (inc. SO 19/18 e SO 1/19 della Giudicatura di pace

del circolo di Acquarossa), CO 1 ha postulato la continuazione delle esecuzioni

all'Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il quale l'11 novembre 2019 ha emesso nei

confronti di RE 1 un avviso di pignoramento per il 21 gennaio 2020.

D. Il 17 gennaio 2020 RE 1 ha intentato un'azione

fondata sull'art. 85a LEF davanti al Pretore del Distretto di Blenio chiedendo

che, sospese provvisoriamente le esecuzioni nei suoi confronti, fosse accertata

l'inesistenza del credito di fr. 9600.– più interessi e che in tale misura

fossero annullate le esecuzioni stesse. Con decreto emesso inaudita parte il 20

gennaio 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di sospensione provvisoria delle esecuzioni. Nella sua

risposta del 4 febbraio 2020 il convenuto ha proposto di dichiarare irricevibile

la petizione o quanto meno di respingerla, instando per il beneficio del

gratuito patrocinio. In una replica del 3 marzo 2020 l'attore ha reiterato le

sue richieste. Il convenuto non ha duplicato.

E. Il

7 settembre 2021 il Pretore ha impartito alle parti un termine di 20 gior­ni

per confermare il loro interesse alla procedura, con l'avvertenza che

in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli. Il 9 settembre 2021 il convenuto ha segnalato che il

pignoramento dei beni di proprietà dell'attore si era rivelato infruttuoso

ragione per cui a carico di quest'ultimo erano stati emessi, il 1° febbraio

2020, due attestati di carenza di beni. Il 29 settembre 2021 l'attore ha invece

comunicato di avere un interesse degno di protezione all'emanazione di una

decisione.

F. Statuendo

l'11 ottobre 2021 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per sopravvenuta

carenza d'interesse e ha posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell'attore,

tenuto a rifondere al convenuto fr. 250.– per ripetibili. CO 1 è stato

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro

lo stralcio del procedimento RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12

novembre 2021 in cui chiede di annullare il decreto impugnato e di riformarlo

nel senso di accogliere la petizione. Non sono state chieste osservazioni

al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione con

cui un giudice stralcia una causa per

sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una

decisione finale (sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020

consid. 1), impugnabile mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a

fr. 10 000.– (art. 319 CPC).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo era

proponibile nei 30 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio

(art. 321 cpv. 1 CPC), l'azione fondata sull'art. 85a LEF in esame essendo trattata

con la procedura semplificata. La notifica del decreto è avvenuta

nel caso specifico il 13

ottobre 2021. Introdotto il 12

novembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,

il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF

142.

III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore, rammentato che l'azione di accertamento

dell'inesistenza del debito fondata sull'art. 85a LEF presuppone tra

l'altro ”che la procedura esecutiva non sia terminata”, ha accertato che nella

fattispecie tale requisito non è dato poiché “le procedure esecutive legate ai

debiti di cui RE 1 chiede di accertare l'inesistenza si sono ormai concluse con

l'emissione degli attestati di carenza di beni rilasciati il 1° febbraio 2021

dall'Ufficio di esecuzione di Acquarossa”. In siffatte circostanze, per il primo

giudice, l'attore non vantava più alcun interesse degno di protezione all'accoglimento

della sua azione, donde lo stralcio della procedura dal ruolo in applicazione dell'art.

242.

CPC.

4.

Il reclamante contesta che la sua azione sia diventata

prima d'oggetto e di non avere più alcun interesse degno di protezione. Al

proposito, egli sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il

rilascio di un attestato di carenza beni non pone fine alla procedura esecutiva

poiché riconosce al creditore i diritti elencati nell'art. 149 LEF, tra cui la

possibilità di proseguire con l'esecuzione senza la necessità di far notificare

un nuovo precetto esecutivo. A suo avviso, il suo interesse alla lite rimane quindi

“intatto” quantunque “tra la sua azione e la decisione del Pretore, a suo

carico sono stati emessi degli attestati di carenza beni”.

a) Per l'art. 85a LEF a prescindere da una sua

eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del

luogo dell'esecuzione l'accer­tamento dell'inesistenza del debito, della sua

estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1), ove l'azione sia

ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv.

3).

L'azione

in questione permette di evitare che il debitore sia oggetto di un'esecuzione

sul suo patrimonio sebbene il debito sia inesistente o non esigibile (DTF 129 III

198.

consid. 2.1 con rinvii; più di recente: sentenza 5A_135/2019 del 24

aprile 2019 consid. 3.1.1; v. anche

Bohnet/ Christinat, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione,

§ 68 n. 2). Essa ha una duplice

natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento

dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di

carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice

annulla o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 92 consid. 1.1 con rinvii; più di

recente: 4A_299/2013 del 6 novembre 2019 consid. 7.2.1).

b) L'azione

fondata sull'art. 85a LEF richiede un'“esecuzione pendente” e questa condizione di ricevibilità deve sussistere al

momento della decisione (DTF 127 III 43 consid. 4c; più di recente: sentenza 5A_632/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 1.2).

L'azione è proponibile, pertanto,

fino alla dichiarazione di fallimento o fino

al momento della ripartizione (DTF 129 III 198 consid. 2.1; Bohnet/Christinat, op.

cit., § 68 n. 17; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 85a LEF) ovvero,

in caso di pignoramento infruttuoso, fino all'emissione dell'attestato di carenza di beni (sentenze del Tribunale federale

5C.11/2001 del 30 maggio 2001 consid. 2a e 5C.216/2002 del 16 aprile 2003

consid. 5 pubblicata in: Pra 2004 p. 498).

c) Nella

fattispecie, è incontestato che nell'ambito delle esecuzioni

n. __________67 e n. __________09 l'Ufficio di esecuzione d'Acquarossa ha

rilasciato, il 1° febbraio 2021, due attestati

di carenza dei beni per l'ammontare rispettivamente di fr. 5625.45 e fr.

5303.35

(doc. 6 e doc. 7). Contrariamente all'assunto del reclamante, la

conclusione del Pretore di ritenere che con l'emissione di tali attestati le

esecuzioni nei suoi confronti si erano concluse e che pertanto difettava il

presupposto di ricevibilità non può dirsi errato.

d) Quanto

all'art. 149 cpv. 3 LEF, invocato dal reclamante, questa disposizione prevede

che entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza beni, il

creditore può pro­seguire l'ese­cu­zione senza bisogno di nuovo precetto.

A prescindere dal fatto che nel caso concreto al momento della decisione del Pretore quel lasso di tempo era già ampiamente

trascorso, l'esecuzione “proseguita”

senza l'emissione di un nuovo precetto esecutivo

sulla scorta di un attestato di carenza beni dopo pignoramento

rilasciato da meno di sei mesi è comunque nuova e indipendente da

quella sfociata nell'attestato medesimo (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG

I, op. cit., n. 32 ad art. 149; cfr. anche CEF sentenza inc. 15.2021.107 del 28

marzo 2022 consid. 5.1; analogamente: Chambre

civile de la Cour de Justice del Canton

Ginevra, decisione inc. ACJC/ 1014/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2.1.2). Ne segue che nessuna

critica può essere mossa al Pretore per non essere entrato nel merito dell'azione

fondata sull'art. 85a LEF introdotta da RE 1.

5.

Visto quanto precede, il reclamo, che

non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di

notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Blenio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.