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Decisione

16.2021.47

Appalto, opere di falegnameria, garanzia per difetti, mutazione dell'azione

23 dicembre 2022Italiano19 min

settembre 2016 la CO 1 ha fornito e posato quattro finestre nell'abitazione di RE

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.47

Lugano

23 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire sul reclamo 23 novembre 2021 presentato da

RE

1 († 2022), già in

al

quale sono subentrati in qualità di erediTERZ 1TERZ 1,

TERZ

2, e

TERZ

3,

(patrocinati

dall'avv. PAT 1,)

contro

la decisione emessa il 22 ottobre 2021 dal

Giudice di pace del circolo di Capriasca

nella causa 04/18/SE (appalto) promossa con petizione 14 marzo 2018 nei

confronti della

CO 1,

(patrocinata

dall'avv. PAT 2),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Alla fine di

settembre 2016 la CO 1 ha fornito e posato quattro finestre nell'abitazione di RE

1 (due in cantina, una nell'ufficio e una nel bagno del primo piano). Il

committente, che aveva già versato un acconto di fr. 1700.–, ha successivamente

segnalato alla ditta che la posa di tre finestre, a causa della loro errata

misura, non era stata eseguita correttamente e si è rifiutato di pagare il

saldo della mercede di fr. 4138.15 chiedendo la riparazione dei serramenti. La CO

1, ritenendo di avere eseguito il lavoro a regola d'arte, non ha dato seguito

alla richiesta del cliente e ha preteso il pagamento dell'intera mercede.

B. Dopo

aver invano nuovamente sollecitato l'appaltatrice a riparare l'opera, il 2

maggio 2017 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto

esecutivo n. __________4 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il

pagamento di fr. 1700.– più interessi al 5% dal 28 febbraio 2017, cui l'escussa

ha interposto opposizione. A sua volta, il 15 maggio 2017, la CO 1 ha fatto

notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________9 del medesimo ufficio di

esecuzione per l'incasso di fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio

2017, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito da RE 1 con decisione

del 4 settembre 2017 il Giudice di pace supplente del circolo di Taverne ha

respinto l'istanza volta a ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione

interposta al PE n. __________4 (inc. 123-2017 s).

C. Il 15 settembre 2017 RE 1 si è rivolto al Giudice di

pace del circolo di Capriasca, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di

conciliazione e, in caso di mancata intesa, di pronunciare una decisione volta

a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1700.– oltre

interessi del 5% dal 28 febbraio 2017 e il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al citato PE. All'udienza del 27 ottobre 2017, indetta per la

conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il 9 febbraio 2018 il

Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc.

CM.14-17 conc.).

D. Il 14 marzo 2018

RE 1 ha trasmesso al Giudice di pace “tutta la documentazione del caso in

questione, in modo che possa avere tutti gli elementi per prendere una giusta

decisione”. Su richiesta del Giudice di pace, l'attore ha emendato il 20 marzo

(recte: 4 aprile) 2018 il suo allegato. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2018 la CO 1 ha proposto di

respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato il pagamento di

fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017, così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________9. Nella sua

replica e risposta riconvenzionale del 2 giugno 2018 l'attore ha avversato la

richiesta della convenuta. Alle prime arringhe del 5 settembre 2018 le parti hanno

confermato le loro posizioni.

E. Statuendo con

decisione del 25 febbraio 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione e

posto le spese processuali di fr. 180.– a carico dell'attore, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 200.– per ripetibili. Egli ha per contro accolto

la domanda riconvenzionale condannando RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4138.15

oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017 e rigettando in via definitiva

l'opposizione interposta al noto PE. Gli oneri processuali di tale procedura di

fr. 180.– sono stati posti a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte

fr. 700.– di ripetibili. Adita con reclamo del 27 marzo 2019 da RE 1, con

decisione 22 ottobre 2019 questa Camera ha annullato il giudizio impugnato e

ritornato gli atti al primo giudice affinché citasse le parti a un nuovo dibattimento

per permettere all'attore di completare le sue allegazioni e offrire le sue

prove (inc. 16.2019.22).

F. Riprese

le prime arringhe l'11 febbraio 2020, le parti si sono confermate nelle loro

posizioni e hanno offerto prove. L’istruttoria, durante la quale l’arch. S__________

ha rilasciato il 20 agosto 2020 una perizia, completata il 25 aprile 2021,

sull’esistenza dei difetti, è stata chiusa il 17 maggio 2021 e le parti hanno

rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 4 giugno 2021 l'attore ha ribadito la sua domanda iniziale chiedendo

inoltre di obbligare la convenuta ad assumersi i costi di smontaggio delle

finestre difettose così come ogni maggiore costo derivante dall'esecuzione e

posa di nuove finestre da parte di terzi (oppure a versargli un importo

corrispondente), o, in via subordinata, di condannare la controparte a versargli

un importo a titolo di minor valore dell'opera fornita, e in ogni caso di

respingere la domanda riconvenzionale. Nel suo allegato del 1° giugno 2021 la convenuta

ha riaffermato il suo punto di vista.

G. Statuendo

con sentenza del 22 ottobre 2021 il Giudice di pace ha respinto la petizione

ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 2240.10, a carico dell'attore tenuto

a rifondere alla convenuta fr. 450.– per ripetibili. In accoglimento dell'azione

riconvenzionale lo stesso giudice ha condannato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4138.15

oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017 e ha rigettato in via definitiva per

tale importo l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di

tale azione di fr. 50.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a versare

alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

H. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2021 in cui chiede di annullare il

giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Giudice di pace per un nuovo

giudizio o di riformarla nel senso di accogliere la petizione e di respingere

la domanda riconvenzionale. Una richiesta di RE 1 volta a ottenere l'effetto

sospensivo al reclamo è stata respinta con decreto del 15 dicembre 2021 dal

presidente di questa Camera. Nelle sue osservazioni 1° febbraio 2022 la CO 1 propone

di dichiarare il reclamo irricevibile o quanto meno di respingerlo.

I. Il

1° marzo 2022 è deceduto RE 1 cui sono subentrati nel processo la moglie TERZ 1

con i figli TERZ 2 ed TERZ 3.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili, a questa Camera, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 25 ottobre 2021. Introdotto il 23 novembre 2021 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo

aver qualificato il contratto quale appalto e la pretesa del committente quale azione in garanzia per difetti, ha innanzitutto

ritenuto inammissibili le domande dell'attore eccedenti la richiesta formulata in

sede conciliativa (restituzione dell'acconto di fr. 1700.–). Egli ha poi preso

atto che per il perito giudiziario le finestre controverse non presentavano carenze

qualificabili come difetti, ma anzi erano di alta qualità, realizzate e posate

a regola d'arte, di dimensioni corrette e prive (a distanza di quasi quattro

anni) di problemi funzionali, salvo l'esistenza di un difetto estetico, che non

comprometteva la funzionalità dell'opera, così come di uno nelle pendenze delle

soglie, il quale tuttavia, pur provocando dei ristagni d'acqua, non causava infiltrazioni,

danni, o problemi all'ermeticità della costruzione. In siffatte circostanze, il

Giudice di pace ha respinto la petizione e ha accolto la domanda

riconvenzionale donde la condanna del committente a versare all'appaltatrice il

saldo di fr. 4138.15.

4.

I reclamanti, ribadita la tempestività della notifica

dei difetti, rimproverano al Giudice di pace che nel trascurare le risultanze

peritali attestanti le problematiche delle tre finestre e i lavori necessari

per la loro riparazione, è incorso in un

accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Essi

rilevano che, oltre all'esistenza di un difetto estetico, lo specialista ha

accertato un difetto nella pendenza delle soglie, che comporta dei ristagni d'acqua,

dovuto dall'errata realizzazione dei serramenti. Per di più, essi soggiungono,

il perito ha indicato che per ovviare a questo problema non è prospettabile una

semplice sostituzione delle soglie ma andrebbero sostituite integralmente le

finestre. A loro avviso, il primo giudice è incorso altresì in un'errata

applicazione del diritto omettendo di inquadrare e giudicare adeguatamente le loro

richieste di causa. Ribadite le argomentazioni in merito alle loro richieste

originarie e alla loro mancata conoscenza delle alternative di cui all'art. 368

CO, sottolineata l'impossibilità di modificare la domanda di causa allo stadio

dibattimentale e riaffermata l'inutilizzabilità dell'opera, i reclamanti sostengono

che il giudice di pace avrebbe dovuto in ogni caso vagliare, oltre allo “strumento”

della ricusa dell'opera, anche quello della riduzione della mercede.

5.

Un'opera

fornita dall'appaltatore è difettosa nel senso dell'art. 368 CO se è priva di

una delle qualità pattuite espressamente o tacitamente fra le parti o se le

manca una qualità che il committente poteva attendersi secondo le regole della

buona fede (sentenza del Tribunale federale 4A_205/2020 del 13 luglio 2021

consid. 6). Il difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e

risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della

propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente

estetica, laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (Rep. 1997

pag. 196; più di recente: II CCA sentenza inc. 12.2012.163 del 16 maggio 2014 consid.

8.1). Se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto da risultare

inservibile, il committente può rifiutarla (azione redibitoria) e, in caso di

colpa dell'appaltatore, postulare altresì il risarcimento del danno (art. 368

cpv. 1 CO). In caso di difetti di minore entità, il committente ha il diritto

di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere,

se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti (ovvero sproporzionate

rispetto ai vantaggi che il committente ne trarrebbe: sentenza del Tribunale

federale 4A_78/2020 del 6 agosto 2020 consid. 4.7), la riparazione gratuita

dell'opera e, in presenza di colpa, anche il risarcimento dei danni in

applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO.

Il

committente è, di principio, vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa

previsti dalla norma tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore,

trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione

relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica

necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (CCR sentenza

inc. 16.2015.78 del 12 aprile 2018 consid. 5a con rinvii). In determinate circostanze,

nondimeno, il diritto di scelta del committente può rinascere, ad esempio se l'appaltatore

è in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelino

oggettivamente impossibili, e se – nonostante la loro esecuzione – l'opera

rimane difettosa oppure ancora, in applicazione dell'art. 2 CC, se in

conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l'equivalenza

delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA sentenza inc. 12.2013.188 del

16.

aprile 2015 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_650/2016

del 3 maggio 2017 consid. 4.2). Ove il committente abbia promosso un'azione

redibitoria, il giudice può comunque sia decidere di ridurre la mercede se

ritiene che non vi siano i presupposti per sciogliere il contratto (in

maiore minus: RtiD I-2007 pag. 807 consid. 2.2).

6.

Relativamente

alla difettosità dei serramenti, gli accertamenti del Giudice di pace, il quale

dopo avere elencato le problematiche riscontrate dal perito ha accertato che queste

non creano danni e non ostacolano la funzionalità dell'opera, sono di per sé

contestati, ma contrariamente all'opinione dei reclamanti essi non risultano manifestamente

errati, ovvero arbitrari. Censurabile è, piuttosto, la conseguenza giuridica

che ne ha tratto il primo giudice, ovvero l'assunto categorico secondo cui “le

finestre non presentano difetti” poiché, come si è appena rilevato, la nozione

di difetto non presuppone necessariamente l'esistenza di un danno. In siffatte

circostanze, determinante è stabilire se le carenze rilevate dal perito possano

avere, nella fattispecie, delle conseguenze a livello giuridico. A tal

proposito, giovi dapprima esaminare le richieste di giudizio dell'attore e la

possibilità di una loro modifica in corso di procedura.

7.

Nella

fattispecie è indubbio che, quantomeno fino all'udienza dell'11 febbraio 2020

indetta per il proseguo delle prime arringhe, RE 1 ha preteso unicamente la

restituzione dell'acconto di fr. 1700.– versato alla controparte. Quale diritto

di garanzia egli abbia inteso esercitare non era tuttavia chiaro ove appena si

pensi che tale richiesta poteva essere interpretata come una ricusa dell'opera,

oppure come una pretesa di riduzione della mercede benché una completa riduzione

della stessa possa equivalere de facto a una ricusa dell'opera. Nel

memoriale conclusivo, tuttavia, l'attore oltre a confermare la domanda di restituzione

dell'acconto, ha chiesto di obbligare la

convenuta ad assumersi i costi di smontaggio delle finestre difettose così come

ogni maggiore costo derivante dall'esecuzione e posa di nuove finestre da parte

di terzi (oppure a versargli un importo corrispondente) o, in via subordinata, di

condannare la controparte a versargli un importo quale di minor valore dell'opera

fornita.

Ora,

così come formulata, la domanda principale deve da un lato essere ragionevolmente

intesa ancora quale ricusa dell'opera, mentre dall'altro lato essa rappresenta una

richiesta di risarcimento danni. Se non che, se sulla richiesta di ricusa

dell'opera non si può dire che l'attore abbia formulato una nuova domanda, la

pretesa al risarcimento dei danni, per altro nemmeno quantificata, costituisce una

mutazione dell'azione che, per essere ammissibile, deve rispettare le esigenze

dell'art. 230 CPC. In concreto, tuttavia, l'attore nemmeno pretende che la

nuova domanda fosse fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1

lett. b CPC), ciò che la rendeva d'acchito irricevibile. Relativamente alla richiesta

subordinata, volta alla riduzione della mercede, è senz'altro nuova, ma ciò non

avrebbe esonerato il giudice dal procedere alla determinazione del minor valore

anche in assenza di una richiesta esplicita in questo senso (sopra consid. 5).

8.

Nel

merito, per quel che concerne l'azione redibitoria, i reclamanti ribadiscono

che l'opera è difettosa giacché il perito oltre a riscontrare un paio difetti

estetici (in parte dovuti all'utilizzo di silicone acetico non verniciabile e altri

relativi a coprifili dei telai verticali), ha accertato un difetto nella

pendenza delle soglie che comporta dei ristagni d'acqua, dovuto dall'errata

realizzazione dei serramenti. E per ovviare a questo problema, il perito ha

indicato che una semplice sostituzione delle soglie non era prospettabile ma entrava

in considerazione una sostituzione integrale delle finestre. Il che è sostanzialmente

vero. Tuttavia, come rilevato dall'arch. S__________, il difetto estetico, del

quale non è stato possibile appurarne le cause, è “poco rilevante” (perizia del

20.

agosto 2020, risposte n. 2, 3 e 6a). Quanto alla problematica relativa alle

pendenze delle soglie di tre delle quattro finestre, è vero che per l'esperto la

posa non è stata eseguita a regola d'arte, ma il medesimo ha altresì affermato,

senza che i reclamanti prendano al riguardo posizione, che almeno dal 2016 “vista

l'attuale ermeticità delle sigillature siliconiche e la perfetta tenuta stagna”

non sono state riscontrate infiltrazioni (loc. cit., risposte n. 5a, 5b e 6a). Per

di più, lo specialista ha avuto modo di rilevare come “la ridotta dimensione

delle aperture e la profondità delle medesime fa sì che durante le piogge

queste soglie non vengano sollecite in modo importante dall'acqua piovana (loc.

cit., risposta n. 5b).

Premesso

ciò, sapere se il committente possa essere obbligato ad accettare l'opera o se egli

possa recedere dal contratto dipende dai contrapposti interessi delle parti,

che vanno ponderati secondo equità (art. 4 CC; sentenza del Tribunale federale 4A_337/2021

del 23 novembre 2021 consid. 7.1). In concreto, alla luce dell'entità dei difetti

e considerato altresì che la funzionalità dei serramenti non risulta

compromessa, non si può dire che il primo giudice, il quale ha sostanzialmente

riconosciuto che l'opera non è così difettosa da risultare inservibile per il

committente, abbia abusato del suo potere di apprezzamento. La decisione del Giudice

di pace di respingere la domanda di ricusa dell'opera non porta così a un

risultato manifestamente ingiusto o a un'iniquità scioccante. Ne segue che, su

questo punto, il reclamo vede la sua sorte segnata.

9.

In

merito al diritto alla riduzione della mercede in applicazione dell'art. 368

cpv. 2 CO l'esercizio di questo diritto presuppone che l'opera subisca una

perdita di valore a causa del difetto, il che si verifica quando vi è una

differenza di valore effettivo tra l'opera consegnata (con un difetto) e l'opera

concordata (senza difetto). La riduzione si calcola in base al metodo relativo,

secondo cui la riduzione della mercede deve corrispondere al rapporto esistente

fra il valore oggettivo dell'opera scevra di difetti e il valore oggettivo

dell'opera difettosa consegnata. Date le difficoltà di determinare questi due

valori, sono state poste due presunzioni: da un lato si presume che, salvo

prova contraria, il prezzo pattuito corrisponda al valore oggettivo della cosa

e dall'altro che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF

116.

II 313 consid. 4a con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 4A_645/2020 del 4 febbraio 2022 consid. 8.3; analogamente: CCR

sentenza inc. 16.2020.21 del 17 giugno 2021 consid. 5a). Incombe al committente

che intende ottenere una riduzione della mercede dimostrare il minor valore

dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_645/2020 del 4 febbraio 2022 consid.

8.4

con rinvio a Gauch, Der Werk-vertrag,

6ª edizione, pag. 759 n. 1667).

Nel

caso in esame, i reclamanti non hanno allegato alcun elemento che potesse

permettere al primo giudice di stabilire il minor valore dell'opera. Né un

qualche valore si evince dal complemento peritale, l'attore non avendo posto all'esperto

una domanda in tal senso donde l'impossibilità di far capo alla seconda

presunzione citata poc'anzi. Il perito, per altro, si è limitato a suggerire alla

ditta di “farsi carico della manutenzione dei siliconi nei prossimi due anni in

ottica di una garanzia” (complemento peritale del 25 aprile 2021 pag. 1 in

fine). L'invito, non recepito dal committente, si esaurisce tuttavia in un mero

dovere morale. Alla luce dell'impatto dei difetti riscontrati, l'azzeramento

della mercede risulterebbe, poi, sproporzionato e inadeguato a ristabilire

l'equilibrio contrattuale, tanto più ove si pensi che una delle quattro finestre

non presenta alcun difetto (perizia del 20 agosto 2020, risposta n. 2). La

lacunosità probatoria non permette infine una stima del minor valore sulla base

dell'art. 42 cpv. 2 CO. Anche al riguardo, il reclamo è destinato

all'insuccesso.

10.

Visto quanto precede il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). l reclamanti rifonderanno

alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste in solido a carico di TERZ 1, TERZ 2 ed

TERZ 3, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30'000 franchi (o almeno 15'000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.