16.2021.48
Contratto di società semplice: liquidazione
21 dicembre 2022Italiano21 min
del fondo di base) è appartenuta fino al 18 dicembre 2019 alla società RE 1, di cui M__________ L__________ è presidente del consiglio d'amministrazione e la moglie RE 2 ne è
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.48
Lugano
21 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da
RE 1 e
RE 2
(patrocinate dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 29 ottobre 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2020.40 (contratto di società semplice) da loro promossa
con petizione del 24 novembre 2020
nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla particella n. 601 RFD di __________ sorge
una proprietà per piani composta di tre unità (dalla n. 6423 alla n. 6425). La
proprietà per piani n. 6423 (38/1000
del fondo di base) è appartenuta fino al 18 dicembre 2019 alla società RE 1, di cui M__________ L__________ è presidente del consiglio d'amministrazione e la moglie RE 2 ne è
membro. La stessa RE 2 è stata titolare fino al 10
settembre 2019 della proprietà per piani n.
6424 (34/1000). La proprietà per piani n. 6425 (38/1000)
appartiene a CO 1.
B. Nei
primi mesi del 2016 gli allora comproprietari hanno concordato la realizzazione
sul fondo di base di una piattaforma per due posteggi, uno da assegnare in uso
esclusivo all'unità n. 6424 e l'altro alla n. 6425, con assunzione dei
costi per metà a carico di CO 1 e per l'altra metà a carico di RE 2 e della RE 1. La realizzazione dei posteggi ha richiesto, in
particolare, la demolizione di una scala in pietra che garantiva l'accesso
all'abitazione di CO 1 che è poi stata sostituita da un manufatto in
ferro. RE 2 e la RE 1 hanno anticipato i costi della
realizzazione dei posteggi di complessivi fr. 173 248.65, chiedendo in seguito
a CO 1 il pagamento della sua quota. Dopo vari versamenti, quest'ultimo si è
rifiutato di versare il saldo di fr. 7500.–, poiché, a suo dire, tale
importo corrisponderebbe a una parte dei costi a carico degli altri due
comproprietari per la realizzazione definitiva della scala d'accesso alla sua
unità.
C. Il 6 febbraio 2020 RE 2 e la RE 1 si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per
un tentativo di conciliazione volto a
ottenere da CO 1 il pagamento di fr.
7500.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2019. Constatata
l'impossibilità di conciliazione, il Pretore ha rilasciato il 14 settembre
2020 alle istanti l'autorizzazione ad agire ponendo a loro carico le spese
processuali di fr. 300.– (inc. CM.2020.21).
D. Con petizione del 24
novembre 2020 RE 2 e la RE 1hanno convenuto CO 1
davanti al medesimo Pretore per ottenere quanto postulato in sede di
conciliazione. Nelle sue osservazioni dell'11 gennaio 2021 CO 1 ha proposto di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare le
attrici a versargli fr. 1923.75, corrispondenti alla
metà dei costi di fr. 18 847.50 (IVA inclusa) preventivati il 7 luglio 2020 dalla ditta S__________
per la costruzione di una nuova scala in pietra di accesso al suo appartamento,
previa deduzione di fr. 7500.–. Con osservazioni del 22 febbraio
2021 le attrici hanno concluso alla reiezione dell'azione riconvenzionale. Il convenuto
non ha replicato. Alle prime arringhe del 3 maggio 2021 le parti hanno ribadito
le loro posizioni e hanno notificato prove. Terminata l'istruttoria il 7 giugno 2021, esse hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
loro memoriale del 18 agosto 2021 le attrici hanno confermato le
loro domande. Nel suo allegato del 20 agosto 2021 il
convenuto ha riaffermato il suo punto di vista salvo chiedere la condanna delle
attrici al pagamento di fr. 9423.75.
E. Statuendo
con decisione del 29 ottobre 2021 il Pretore, dopo avere accertato che il
debito di fr. 7500.– del convenuto nei confronti delle attrici era estinto per
compensazione con la sua pretesa di fr. 9423.75, ha respinto la petizione e ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale nel senso di condannare RE 2
e la RE 1 a versare in solido a CO 1 fr. 1923.75. Le spese processuali di
complessivi fr. 2000.–, così come le spese della procedura di conciliazione, sono state poste per undici
ventesimi in solido a carico delle attrici e per nove ventesimi a carico del convenuto al quale RE 2 e la RE 1 sono
state tenute, sempre con il vincolo della solidarietà, a rifondere fr. 400.–
per ripetibili parziali.
F. Contro
la decisione appena citata RE 2 e la RE 1 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021
in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo
nel senso di accogliere la petizione e di
respingere la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio
2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta” è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1
CPC). In concreto, dandosi una domanda riconvenzionale contrapposta all'azione
principale, a ragione il Pretore ha fissato il valore di causa in fr. 9423.75, corrispondente alla pretesa più elevata (art. 94 cpv. 1 CPC). La
competenza di questa Camera è pertanto data. Relativamente alla tempestività del rimedio, la decisione è
pervenuta al patrocinatore delle attrici il 3 novembre 2021
(cfr. tracciamento dell'invio 98.__________ agli atti). Introdotto il
29.
novembre 2021 il reclamo in esame è quindi tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato, che in questo contesto
significa arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Pretore ha
accertato che nei primi mesi del 2016 le parti hanno voluto conseguire uno
scopo comune (la costruzione di due posti auto), mettendo a disposizione propri
beni e concordando di dividere a metà i costi dell'opera. A suo parere, tra le
parti è pertanto sorto un contratto di società semplice. Il
primo giudice, “considerato che lo scopo comune della
società semplice era l'edificazione dei due posteggi e che ciò non sarebbe
stato possibile senza demolire la scala in pietra”
ha ritenuto che anche la demolizione della scala in pietra, l'installazione
della scala provvisoria di ferro, la progettazione e costruzione di una scala
definitiva, erano inclusi nello scopo sociale. Il Pretore, dopo
avere stabilito che la società semplice non era stata sciolta per il
raggiungimento dello scopo sociale, il quale non è mai stato completamente
conseguito, ha esaminato se la società fosse stata sciolta per un'altra causa. Al
proposito, sulla scorta di uno scambio di corrispondenza intercorso tra le
parti tra il 26 settembre 2019 e l'8 gennaio 2020, egli ha concluso che esse avevano
raggiunto “implicitamente”
un accordo di scioglimento della società semplice nel senso dell'art. 545 cpv.
1.
n. 4 CO, poiché “era chiaro ad entrambe che i lavori
relativi alla scala sarebbero stati commissionati dal solo convenuto”. Premesso ciò, riguardo alla liquidazione della società, il primo
giudice ha accertato che il convenuto ammetteva, almeno nel principio, di
essere debitore nei confronti delle attrici di fr. 7500.–. Per quanto
riguarda invece i costi per l'intervento
alla scala, il Pretore dopo avere constatato che in uno scritto del 26 settembre 2019 i coniugi L__________
si erano detti disposti a partecipare alle relative spese in base all'offerta
che il convenuto si sarebbe fatto allestire, ha ritenuto che le attrici si erano ragionevolmente impegnate a partecipare ai costi in ragione di un
mezzo.
Quanto all'offerta per la
costruzione di una scala definitiva in pietra di fr. 18 847.50 allestita il 9 luglio 2020 dalla S__________,
il Pretore ha ritenuto che la contestazione delle attrici secondo cui essa
include anche lavori di miglioria rispetto alla situazione precedente, oltre a
non essere dimostrata, era troppo generica per poter concludere che la stessa
non corrispondesse a quanto concordato dalle parti. Rilevato altresì che le attrici non avevano nemmeno quantificato il
costo dei lavori senza le asserite migliorie, il primo giudice ha concluso che
non vi erano motivi per ritenere inadeguata l'offerta di fr. 18 847.50, la cui metà andava perciò
posta a carico delle attrici. In siffatte circostanze, il Pretore, operata una compensazione
tra il credito delle attrici e quello del convenuto, ha respinto la petizione
e ha accolto la domanda riconvenzionale obbligando RE 2 e la RE 1 a versare a CO
1.
fr. 1923.75.
4.
Relativamente ai fatti, le reclamanti rimproverano al
Pretore di avere accertato arbitrariamente che la scala in ferro fosse
solamente provvisoria. A loro parere il
Pretore non ha tenuto conto che tale scala
è “massiccia e perfettamente funzionale”, e che per l'ing. I__________ J__________,
responsabile della progettazione dei posteggi e direttore dei lavori, il
manufatto in questione non doveva essere necessariamente sostituito.
a) Ora, che l'attuale scala in ferro sia solida e che non
ponga problemi di sicurezza tali da renderne la sua sostituzione una scelta obbligatoria
è possibile. Resta il fatto che l'ing. I__________ J__________ ha dichiarato
che la scala in ferro, da lui stesso scelta “per non perdere tempo … era una
struttura provvisoria per permettere un accesso decoroso e sicuro
all'appartamento del signor CO 1”. Per il direttore dei lavori, infatti, non vi
era tempo per progettare ed eseguire la scala in maniera definitiva e secondo i desideri del comproprietario
poiché “vista la necessità di chiudere una corsia della strada cantonale per
eseguire il lavoro il Cantone ha imposto le date esatte in cui montare il
parcheggio”. Egli ha poi rilevato che con
“i signori L__________, i quali l'avevano incaricato di progettare e eseguire
il nuovo parcheggio, aveva concordato che avremmo fatto un accesso provvisorio
come poi è stato fatto” e ha precisato infine che il convenuto “è stato d'accordo
di fare quella struttura” perché quando ne ha discusso con lui gli ha spiegato
che era “a titolo provvisorio e che anche se non era contento l'ha accettata a
titolo provvisorio” (deposizione del 7 giugno 2021, verbale pag. 2). Sulla base
di questa deposizione, che le reclamanti non hanno mai preteso fosse inveritiera o inattendibile, l'accertamento del Pretore, secondo cui “la scala era considerata
provvisoria e doveva essere sostituita e non soltanto rivestita con scalini in
pietra” non può dirsi manifestamente errato ovvero insostenibile. Al riguardo
il reclamo è destinato all'insuccesso.
b) Né
le reclamanti possono essere seguite laddove sostengono di avere saputo della
pretesa del convenuto di sostituire la scala provvisoria in ferro soltanto “a
diversi anni di distanza dalla fine dei lavori dei posteggi e solo in
concomitanza della loro richiesta dell'ultima tranche di fr. 7500.–”. Intanto, come si è visto, esse
avevano concordato con l'ingegner J__________ che la scala in ferro fosse una soluzione provvisoria (deposizione
del 7 giugno 2021, verbale pag. 2). Inoltre l'8 maggio 2019, giorno della demolizione della
scala in pietra e installazione di quella in ferro, CO 1 ha scritto loro di aspettarsi “che, come gli
era stato detto dal direttore dei lavori, la scala in ferro, scelta senza
consultarlo e assomigliante alle gradinate di un tendone da circo, fosse una
soluzione provvisoria in attesa di progettare e realizzare la scala definitiva”
(doc. 6). Al proposito non occorre dilungarsi.
5.
Secondo le reclamanti, il rapporto
giuridico che le legava all'altro comproprietario più che un contratto di
società semplice, come definito dal Pretore, “sembra più basato su una
decisione assembleare, presa all'unanimità dei condomini” visto che “le
decisioni sono state prese da tutti i comproprietari del fondo”. A loro parere per
qualsiasi nuovo intervento alla scala in ferro occorreva un loro consenso ai
sensi dell'art. 1 CO che tuttavia esse non hanno mai dato e che il primo
giudice non poteva dedurre dall'interpretazione del loro scritto del 26
settembre 2019. Per le
reclamanti, la conclusione del primo giudice, per il quale esse “intendevano
partecipare ai costi nella stessa proporzione adottata per tutti gli altri
lavori svolti in comune, viola i principi di un consenso necessario su tutti
gli elementi essenziali di un nuovo accordo”. Inoltre, a loro dire, la loro
comunicazione del 26 settembre 2019, esaminata secondo il principio
dell'affidamento non può essere ritenuta “un chiaro consenso, che
necessariamente deve comprendere oggetto, costi e chiave di ripartizione” e da
essa “non può nascere e derivare un consenso equivalente a una carta bianca”. Le
reclamanti soggiungono che anche qualora si considerasse, per ipotesi, che esse
abbiano dato il loro consenso a partecipare alla metà dei costi di realizzazione
di una nuova scala, “una qualsiasi offerta andava comunque ancora discussa tra
le parti, e come di rito, andavano richieste altre offerte ad altre ditte”.
a) Per l'art. 1 CO il contratto non è perfetto se non quando i
contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (cpv. 1).
Tale manifestazione può essere espressa o tacita (cpv. 2). Secondo l'art. 18
cpv. 1 CO per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto,
si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti,
anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore, o
allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Giusta l'art. 530 cpv. 1 CO la società
semplice è un contratto col quale due o più persone (fisiche o giuridiche) si
riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
Sapere se le parti
hanno raggiunto un accordo è una questione di interpretazione delle
loro volontà. Il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune
volontà delle parti (interpretazione soggettiva). Se il giudice non
riesce a determinare tale volontà – per mancanza di prove o perché quest'ultime
non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra
quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione
normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti,
determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse
poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta
di un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento (DTF 147
III 155 consid. 5.1 con rinvii). Una volta stabilita
la volontà delle parti, il giudice può procedere alla qualifica giuridica
delle loro pattuizioni (sentenza del Tribunale federale 4A_53/2021 del 21 settembre
2021.
consid. 5.1.1).
b) Nella fattispecie, il Pretore ha
accertato che parti hanno deciso di comune accordo di realizzare due posti auto
sul fondo base n. 601 RFD di __________, di assegnarne
uno in uso esclusivo alla proprietà per piani appartenente a RE 2 e l'altro a
quella di CO 1 e di suddividere a metà i relativi costi. Alla luce di questi accertamenti – vincolanti per questa Camera – la
conclusione del Pretore secondo la quale, avendo le parti voluto raggiungere
uno scopo comune, ossia la costruzione dei due posteggi e apportando ognuna di loro
la propria quota in denaro, sono dati tutti gli elementi tipici del contratto
di società semplice nel senso dell'art. 530 cpv. 1 CO non può dirsi errata.
c) Non si disconosce che, in linea di principio, l'esecuzione
di lavori di costruzione su parti comuni di una proprietà per piani va
decisa dall'assemblea dei comproprietari secondo le maggioranze previste dagli
art. 647c a 647e CC (art. 712g cpv. 1 CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª
edizione, n. 143 ad art. 712a CC). Se non che, per tacere del fatto che non è
dato di vedere quale conseguenza giuridica le reclamanti intendono trarre dal
fatto che l'esecuzione dei posteggi sarebbe stata decisa dalla comunione dei
comproprietari, nel caso concreto non consta né è stato preteso che il progetto
edilizio in questione sia stato oggetto di una delibera assembleare. Si
aggiunga che, ad ogni modo, non è revocato in dubbio che tutti i comproprietari
avessero acconsentito ai lavori di costruzione. Al riguardo non occorre
dilungarsi.
6.
Vanno altresì confermati l'accertamento pretorile
– di cui le reclamanti non dimostrano l'arbitrarietà – secondo cui lo scopo
sociale della società semplice non
è stato completamente conseguito giacché
esso includeva anche la sostituzione della scala provvisoria, così come la conclusione del primo giudice,
per il quale le parti avevano raggiunto un
accordo di scioglimento della società in virtù dell'art. 545 cpv. 1 n. 4 CO.
a) Premesso
ciò, quando si realizza una causa di scioglimento una società
semplice non cessa di esistere ma entra in fase di liquidazione (art. 548 segg.
CO), nel cui ambito sono, appunto, liquidate le pretese fra i vari soci. La società cessa quindi
di esistere unicamente al termine di tutte le operazioni di liquidazione (Chaix in: Commentaire Romand, CO II,
2ª edizione, n. 1 ad art. 550; Gabellon/Tedjani,
La fin de la societé simple, in: SJ 2016 II 238). La liquidazione della società semplice è soggetta al
principio dell'unità: tutti i rapporti giuridici, tutti gli attivi e i
passivi, tutti i diritti e i doveri e le reciproche pretese dei soci vanno
considerati nel loro insieme; la liquidazione deve essere completa e non può
limitarsi al regolamento di alcuni singoli rapporti giuridici (DTF 116 II 318
consid, 2d; più di recente: sentenza 4A_586/2011 dell'8 marzo 2012, consid. 2).
Essendo gli art. 548 segg. CO di natura dispositiva (Chaix, op. cit., n. 2), i soci restano liberi di
accordarsi sulle modalità con le quali liquidare la loro società in una
convenzione di liquidazione; un tale accordo, che è considerato un contratto
innominato, non è soggetto ad alcun requisito di forma (Chaix, op. cit., n. 2, 19 e 20 ad art. 550).
b) Il Pretore ha ritenuto che nel loro scritto del 26 settembre
2019.
i coniugi L__________, oltre a comunicare la loro volontà di sciogliere la
società semplice, hanno offerto un “nuovo accordo” al convenuto
per l'intervento alla scala secondo il quale si sono detti disposti a
partecipare alle relative spese in base all'offerta che il convenuto si sarebbe fatto allestire (“Du kannst für die
Treppe eine Offerte einholen und wir werden uns an den Kosten beteiligen”:
doc. 7). Tale manifestazione di volontà è avvenuta nella fase di liquidazione della
società semplice, ciò che la rende, dal punto di vista della qualifica
giuridica, una proposta di accordo sulle modalità di liquidazione della società
stessa.
c) Per il Pretore, interpretando la
predetta proposta “secondo
il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che il convenuto poteva
e doveva ragionevolmente attribuirle, non si può che concludere che le attrici
intendevano partecipare ai costi nella stessa proporzione adottata per tutti
gli altri lavori svolti in comune, ossia in ragione di un mezzo”.
Le reclamanti non pretendono che il primo giudice
avrebbe dovuto procedere a un'interpretazione soggettiva della
volontà delle parti ma sostengono, non senza una certa contraddizione, che
l'interpretazione oggettiva da lui data alla loro proposta è errata perché ha
ignorato “i principi di un consenso necessario su tutti gli elementi essenziali
di un nuovo accordo”. Se non che, l'interpretazione oggettiva interviene
quando non è possibile determinare le volontà delle parti o quando tali volontà
divergono. Se le parti si fossero espresse in modo concorde su “tutti gli elementi essenziali”
del loro accordo, se si fossero intese e,
dunque, se avessero voluto impegnarsi, allora vi sarebbe stato un accordo di
fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_543/2020 del
25.
maggio 2021 consid. 5.1.1) e in tal caso non vi sarebbe stato nemmeno più
spazio per un'interpretazione oggettiva (sentenza del Tribunale federale 4A_203/2020
del 3 novembre 2020 consid. 5.2).
d) Le parti non hanno però compreso le rispettive volontà:
con
la loro proposta di liquidazione della società semplice di partecipare ai costi
della scala in base all'offerta che il convenuto si sarebbe fatto allestire, le attrici intendevano verosimilmente assumersi unicamente
la parte dei costi per sistemare la scala cosi come suggerita dal proprio architetto,
ossia limitatamente alla sostituzione dei “grigliati con delle lastre in
granito lasciando la struttura della scala com'era” (osservazioni alla domanda riconvenzionale del 22
febbraio 2021, pag. 2 e deposizione di dell'arch. W__________ G__________ 7
giugno 2021, verbale pag. 5 e) mentre il convenuto ha compreso che esse confermassero
la loro intenzione di partecipare alla metà dei costi di sostituzione della
scala provvisoria in ferro con una nuova e non soltanto a quelli di
rivestimento degli scalini.
e) Considerato che lo scopo sociale
della società semplice da liquidare comprendeva la realizzazione di una nuova
scala e non unicamente la copertura in granito degli scalini della scala in
ferro e che per raggiungere lo scopo comune le attrici si erano sempre assunte
la metà dei costi degli interventi edilizi, non è dato di vedere perché sarebbe
errato ritenere che, procedendo a un'interpretazione oggettiva dell'offerta
delle attrici, non si dovrebbe concludere che esse intendevano assumersi la
metà dei costi per l'intervento al manufatto Certo, ciò non significa che le
attrici hanno dato “carta bianca” al convenuto e che questi avrebbe potuto
chiedere loro, a suo piacimento, qualsiasi somma. Il convenuto era tenuto a
sottoporre un'offerta alle attrici, le quali avrebbero ovviamente potuto
esprimersi in merito e contestarla, qualora non l'avessero ritenuta conforme a
quanto concordato. Sta di fatto che all'offerta di fr. 18 847.50 presentata dal convenuto in causa, le attrici, come
rilevato dal primo giudice, hanno formulato soltanto contestazioni generiche,
ciò che in questa sede esse nemmeno tentano di mettere in dubbio, limitandosi a
sostenere per la prima volta, e dunque in maniera inammissibile (art. 326 cpv.
1.
CPC), che occorrevano altre offerte. In tali circostanze, la conclusione del Pretore
di ritenere adeguata l'offerta della S__________ resiste alla critica, così
come la sua conclusione secondo la quale le attrici sono tenute a partecipare ai
costi in ragione della metà. Ne segue che, anche su questo punto, il reclamo
vede la sua sorte segnata.
7.
Quanto al mancato riconoscimento degli interessi di mora, non va trascurato che
per il Pretore l'accordo di scioglimento “implicito”, che comportava per finire
la compensazione dei rispettivi crediti, è stato raggiunto l'8 gennaio 2020,
ovvero qualche giorno dopo la fine dell'ultimo
termine di pagamento impartito dalle attrici (doc. J). Fossero anche
iniziati a decorrere, il breve lasso di tempo non avrebbe giustificato il
riconoscimento di risibili interessi in mora. Su questo punto il reclamo è
pertanto privo di consistenza.
8.
Visto quanto precede, il
reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,
dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Le reclamanti rifonderanno alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste, in solido, a
carico delle reclamanti, le quali rifonderanno alla controparte, sempre con
il vincolo della solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.