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Decisione

16.2021.49

Locazione: petizione dichiarata irricevibile per mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali

15 dicembre 2021Italiano7 min

nemmeno nel termine suppletorio, ha dichiarato irricevibile la petizione per mancanza

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.49

Lugano

15 dicembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 2 dicembre 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 9 novembre 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2021.13 (locazione) da lei promossa con petizione 21 aprile 2021 nei

confronti della

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: che il 2 maggio 2018 CO 1,

come locatrice, e RE 1, come conduttrice, hanno stipulato un contratto di

locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di

fr. 950.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le spese accessorie con

conguaglio al termine del relativo esercizio;

che a seguito di

un'istanza del 5 ottobre 2020 presentata da RE 1 nei confronti della locatrice

in relazione a una contestazione sul conguaglio delle spese accessorie del

2018, il 24 marzo 2021 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Chiasso ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire;

che con petizione

21 aprile 2021, emendata il 30 aprile successivo, RE 1 si è rivolta al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la condanna della CO 1 “a

restituire l'importo del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La

cifra sarà quantificata non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”,

instando contestualmente per il gratuito patrocinio;

che con decisione 3 maggio

2021 il Pretore ha negato all'attrice il beneficio del gratuito patrocinio;

che un reclamo presentato il

5 maggio 2021 da RE 1 contro tale diniego è stato respinto con decisione del 5

novembre 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2021.51);

che, nel frattempo, il 3

maggio 2021 RE 1 è stata invitata a versare la somma di fr. 200.– in

garanzia delle spese processuali presumibili;

che non essendo

intervenuto alcun versamento nel termine fissato, all'attrice è stato impartito

il 7 giugno 2021 un termine suppletorio improrogabile di 10 giorni per

depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella

data, la petizione sarebbe stata dichiarata irricevibile;

che un reclamo presentato

il 15 giugno 2021 da RE 1 contro tale diniego è stato respinto con decisione

del 5 novembre 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc.

13.2021.66);

che statuendo con decisione

del 9 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione ponendo

le spese processuali di fr. 100.– a carico dell'attrice tenuta a rifondere alla

controparte fr. 100.– per ripetibili;

che contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2021

in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Pretore

affinché statuisca nel merito;

che la CO 1 non è stata

chiamata a presentare osservazioni;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che introdotto il 2 dicembre

Fatti

2021 il reclamo in esame è senz'altro tempestivo;

che secondo l'art.

320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il Pretore, preso atto

che l'attrice non aveva versato la garanzia delle spese processuali presumibili

nemmeno nel termine suppletorio, ha dichiarato irricevibile la petizione per mancanza

di un presupposto processuale;

che per il primo giudice,

in effetti, la decorrenza del termine in questione non era sospeso dal reclamo

introdotto il 15 giugno 2021 dall'attrice;

che per l'art. 101 cpv. 3

CPC se l'anticipo delle spese processuali presumibili non è prestato nemmeno

entro il termine suppletorio il giudice non entra nel merito dell'azione;

che, per altro, la

mancanza del presupposto processuale della mancata prestazione dell'anticipo

per le spese giudiziarie comporta l'irricevibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1

in relazione al cpv. 2 lett. f CPC);

che la domanda di gratuito

patrocinio sospende il termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle

spese processuali e, in caso di reiezione di

tale domanda, il tribunale deve concedere un termine suppletorio per effettuare

il pagamento (DTF 138 III 163);

che, nella misura in cui

sostiene la nullità della decisione poiché la sentenza della terza Camera

civile del Tribunale d'appello non era ancora passata in giudicato, la

reclamante disconosce come la decisione con cui il giudice fissa un termine per

il pagamento dell'anticipo delle spese processuali, così come quella di diniego

del gratuito patrocinio, è immediatamente esecutiva, ovvero esplica i suoi

effetti fintanto non sia impugnata e il reclamo non abbia ottenuto un effetto

sospensivo (sentenza del Tribunale federale 5A_446/2021 del 29 novembre 2021

consid. 4.2);

Considerandi

che, pertanto, ove una

parte impugni l'anticipo delle spese processuali ma non ottenga l'effetto

sospensivo, essa corre il rischio,

data l'immediata esecutività della decisione, di vedersi dichiarare irricevibile l'azione in applicazione

dell'art. 101 cpv. 3 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_594/2021

del 1°dicembre 2021 consid. 5.1 con rinvii);

che in concreto, né al

reclamo in materia di gratuito patrocinio né a quello in materia di anticipo

delle spese processuali era stato conferito

l'effetto sospensivo sicché le due decisioni continuavano ad esplicare i

loro effetti;

che sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge alla critica;

che se la richiesta di un

anticipo sulle spese processuali in virtù dell'art. 98 CPC non è di per sé

obbligatoria, ma rientra nel potere discrezionale del giudice, l'anticipo pressoché

integrale delle spese processuali costituisce nondimeno la regola mentre

l'esonero ne è l'eccezione (DTF 140 III 163 consid. 4.2);

che la reclamante non spiega

perché, dopo averle negato il gratuito patrocinio in mancanza di probabilità di

successo, il Pretore avrebbe dovuto rinunciare per ragioni di equità a chiederle

il deposito di una garanzia delle spese processuali presumibili, ciò che per

altro parrebbe escluso (sentenza del Tribunale federale 4A_186/2012 del 19 giugno

2012.

consid. 7 con rinvii);

che, infine, per l'art.

106.

cpv. 1 CPC, in caso di “non entrata nel merito” le spese giudiziarie sono

poste a carico della parte soccombente;

che, nel caso in esame, il

Pretore non è entrato nel merito dell'azione promossa dall'attrice, ovvero ha

dichiarato irricevibile la petizione sicché la reclamante deve essere considerata

soccombente, donde l'addebito delle spese giudiziarie;

che in definitiva il

reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.

48b cpv. 1

lett. a n. 2 LOG);

che le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la loro riscossione si tradurrebbe

verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario cantonale, onde l'opportunità di rinunciare – eccezionalmente

– a riscuoterle;

che non si pone problema

di ripetibili, la resistente non essendo stata chiamata a formulare osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.