16.2021.49
Locazione: petizione dichiarata irricevibile per mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali
15 dicembre 2021Italiano7 min
nemmeno nel termine suppletorio, ha dichiarato irricevibile la petizione per mancanza
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.49
Lugano
15 dicembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 dicembre 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 9 novembre 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2021.13 (locazione) da lei promossa con petizione 21 aprile 2021 nei
confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: che il 2 maggio 2018 CO 1,
come locatrice, e RE 1, come conduttrice, hanno stipulato un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di
fr. 950.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le spese accessorie con
conguaglio al termine del relativo esercizio;
che a seguito di
un'istanza del 5 ottobre 2020 presentata da RE 1 nei confronti della locatrice
in relazione a una contestazione sul conguaglio delle spese accessorie del
2018, il 24 marzo 2021 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Chiasso ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire;
che con petizione
21 aprile 2021, emendata il 30 aprile successivo, RE 1 si è rivolta al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la condanna della CO 1 “a
restituire l'importo del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La
cifra sarà quantificata non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”,
instando contestualmente per il gratuito patrocinio;
che con decisione 3 maggio
2021 il Pretore ha negato all'attrice il beneficio del gratuito patrocinio;
che un reclamo presentato il
5 maggio 2021 da RE 1 contro tale diniego è stato respinto con decisione del 5
novembre 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2021.51);
che, nel frattempo, il 3
maggio 2021 RE 1 è stata invitata a versare la somma di fr. 200.– in
garanzia delle spese processuali presumibili;
che non essendo
intervenuto alcun versamento nel termine fissato, all'attrice è stato impartito
il 7 giugno 2021 un termine suppletorio improrogabile di 10 giorni per
depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella
data, la petizione sarebbe stata dichiarata irricevibile;
che un reclamo presentato
il 15 giugno 2021 da RE 1 contro tale diniego è stato respinto con decisione
del 5 novembre 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc.
13.2021.66);
che statuendo con decisione
del 9 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione ponendo
le spese processuali di fr. 100.– a carico dell'attrice tenuta a rifondere alla
controparte fr. 100.– per ripetibili;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2021
in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Pretore
affinché statuisca nel merito;
che la CO 1 non è stata
chiamata a presentare osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che introdotto il 2 dicembre
Fatti
2021 il reclamo in esame è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art.
320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Pretore, preso atto
che l'attrice non aveva versato la garanzia delle spese processuali presumibili
nemmeno nel termine suppletorio, ha dichiarato irricevibile la petizione per mancanza
di un presupposto processuale;
che per il primo giudice,
in effetti, la decorrenza del termine in questione non era sospeso dal reclamo
introdotto il 15 giugno 2021 dall'attrice;
che per l'art. 101 cpv. 3
CPC se l'anticipo delle spese processuali presumibili non è prestato nemmeno
entro il termine suppletorio il giudice non entra nel merito dell'azione;
che, per altro, la
mancanza del presupposto processuale della mancata prestazione dell'anticipo
per le spese giudiziarie comporta l'irricevibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1
in relazione al cpv. 2 lett. f CPC);
che la domanda di gratuito
patrocinio sospende il termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle
spese processuali e, in caso di reiezione di
tale domanda, il tribunale deve concedere un termine suppletorio per effettuare
il pagamento (DTF 138 III 163);
che, nella misura in cui
sostiene la nullità della decisione poiché la sentenza della terza Camera
civile del Tribunale d'appello non era ancora passata in giudicato, la
reclamante disconosce come la decisione con cui il giudice fissa un termine per
il pagamento dell'anticipo delle spese processuali, così come quella di diniego
del gratuito patrocinio, è immediatamente esecutiva, ovvero esplica i suoi
effetti fintanto non sia impugnata e il reclamo non abbia ottenuto un effetto
sospensivo (sentenza del Tribunale federale 5A_446/2021 del 29 novembre 2021
consid. 4.2);
Considerandi
che, pertanto, ove una
parte impugni l'anticipo delle spese processuali ma non ottenga l'effetto
sospensivo, essa corre il rischio,
data l'immediata esecutività della decisione, di vedersi dichiarare irricevibile l'azione in applicazione
dell'art. 101 cpv. 3 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_594/2021
del 1°dicembre 2021 consid. 5.1 con rinvii);
che in concreto, né al
reclamo in materia di gratuito patrocinio né a quello in materia di anticipo
delle spese processuali era stato conferito
l'effetto sospensivo sicché le due decisioni continuavano ad esplicare i
loro effetti;
che sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge alla critica;
che se la richiesta di un
anticipo sulle spese processuali in virtù dell'art. 98 CPC non è di per sé
obbligatoria, ma rientra nel potere discrezionale del giudice, l'anticipo pressoché
integrale delle spese processuali costituisce nondimeno la regola mentre
l'esonero ne è l'eccezione (DTF 140 III 163 consid. 4.2);
che la reclamante non spiega
perché, dopo averle negato il gratuito patrocinio in mancanza di probabilità di
successo, il Pretore avrebbe dovuto rinunciare per ragioni di equità a chiederle
il deposito di una garanzia delle spese processuali presumibili, ciò che per
altro parrebbe escluso (sentenza del Tribunale federale 4A_186/2012 del 19 giugno
2012.
consid. 7 con rinvii);
che, infine, per l'art.
106.
cpv. 1 CPC, in caso di “non entrata nel merito” le spese giudiziarie sono
poste a carico della parte soccombente;
che, nel caso in esame, il
Pretore non è entrato nel merito dell'azione promossa dall'attrice, ovvero ha
dichiarato irricevibile la petizione sicché la reclamante deve essere considerata
soccombente, donde l'addebito delle spese giudiziarie;
che in definitiva il
reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48b cpv. 1
lett. a n. 2 LOG);
che le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la loro riscossione si tradurrebbe
verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario cantonale, onde l'opportunità di rinunciare – eccezionalmente
– a riscuoterle;
che non si pone problema
di ripetibili, la resistente non essendo stata chiamata a formulare osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.