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Decisione

16.2021.5

Proprietà per piani: iscrizione provvisoria di ipoteca legale in garanzia di contributi per spese comuni – restituzione del termine per introdurre reclamo

10 febbraio 2021Italiano7 min

provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.5

Lugano

10 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sull'istanza del 21 gennaio 2021 presentata da

RE

1

per

ottenere la restituzione del termine per presentare reclamo contro la decisione

emessa il 3 dicembre 2020 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3,

nella causa SO.2020.4362 (proprietà per piani: iscrizione provvisoria di

ipoteca legale in garanzia dei contributi) promossa nei suoi confronti con

istanza del 6 ottobre 2020 dalla

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 );

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 3

dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su

istanza della comunione dei comproprietari della ‟CO 1”, l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________

(pari a 33/1000

della particella n. 433), appartenente a RE 1 in garanzia dei saldi contributi condominiali 2019 e 2020 di complessivi

fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno

2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr.

1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Alla comunione dei

comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 60 giorni per promuovere

l'azio­ne inte­sa al­l'iscrizione definitiva del­l'ipote­ca legale, con l'avvertenza

che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sareb­be stata

cancellata. Le spe­se processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.– sono

state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunio­ne dei

comproprietari della ‟CO 1” fr. 1000.– per ripetibili.

B. Il 21 gennaio 2021 RE 1 si è rivolto al Pretore

con un'istanza, in tedesco, (Fristwiederungherstellunsgesuch)

sostanzialmente volta a ottenere un nuovo termine per impugnare la decisione

del 3 dicembre 2020. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Camera per

competenza. Non sono state chieste osservazioni all'istante.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di iscrizione

provvisoria di ipoteche legali a garanzia di contributi per spese comuni (art.

721i CC), trattandosi di procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC),

sono impugnabili, entro il termine

di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso è

inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al convenuto il 9 dicembre

2020.

Il termine di ricorso, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv.

2.

lett. b CPC), è cominciato a decorrere il giorno seguente e sarebbe scaduto

sabato 19 dicembre 2020, salvo protrarsi al successivo lunedì 21 dicembre 2020

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Tale scadenza è tuttavia decorsa

infruttuosa. RE 1 ne postula il ripristino valendosi dell'art. 148 CPC, lamentando

in sintesi di non aver osservato il termine di ricorso in seguito “a grave

malattia e sovraccarico di lavoro” come risulta dai certificati medici allegati.

2.

Giusta l'art. 148

cpv. 1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice

può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende

verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve

misura”. Tale norma si applica anche in caso di restituzione del termine per

ricorrere contro le decisioni di primo grado. La domanda dev'essere presentata

entro dieci giorni dalla cessazio­ne del motivo dell'inosservanza (art. 148

cpv. 2 CPC). In concreto non occorre dilungarsi sull'adempimento di

quest'ultima condizione, RE 1 avendo introdotto l'istanza di restituzione il 21

gennaio 2021, 6 giorni dopo la fine della pretesa inabilità lavorativa. Rimane

da verificare la prima condizione, ovvero l'impossibilità di rispettare il

termine senza colpa o per colpa meramente lieve.

a) Un

impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o

soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva ogni

ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi

dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia

improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei

termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694

consid. 4a con riferimenti).

b) Un

certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di

restituzione del termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere

verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la

relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo. L'incapacità

lucrativa attestata da un medico ancora non implica per forza che la malattia o

l'infortunio abbia reso impossibile l'esecuzione dell'at­to processuale. Un

certificato medico soggiace dunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento

del giudice. Spetta a quest'ultimo valutare se e in che misura l'attestazione

esprima una diagnosi medica o riproduca piuttosto le dichiarazioni del paziente

(RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4b con riferimenti).

c) Nel

caso concreto, il dott. __________ N__________ ha certificato una completa

inabilità lavorativa per malattia dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Si

tratta tuttavia di un certificato generico che non illustra le conseguenze

concrete dell'inabilità. L'istante, poi, non spiega in che maniera l'affezione lo

abbia debilitato in modo tale da impedirgli di affidare l'allestimento del

reclamo a un terzo. In caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte

di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi

di un terzo costituisce un impedimento senza colpa. Né il sovraccarico di

lavoro è motivo sufficiente per fondare una doman­da di restituzione. Ne segue

che l'istante non ha sufficientemente dimostrato l'impossibilità di rispettare

il termine entro cui ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è

pertanto destinata all'insuccesso.

3.

La manifesta

inammissibilità dell'atto rende superfluo assegnare a RE 1 un termine per tradurre le poche righe dello scritto in italiano

(art. 132 cpv. 1 CPC), unica lingua dei procedimenti ammessa davanti alle autorità

giudiziarie ticinesi (art. 8 LOG).

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente –

a ogni prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di restituzione del termine è respinta.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.