16.2021.5
Proprietà per piani: iscrizione provvisoria di ipoteca legale in garanzia di contributi per spese comuni – restituzione del termine per introdurre reclamo
10 febbraio 2021Italiano7 min
provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.5
Lugano
10 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sull'istanza del 21 gennaio 2021 presentata da
RE
1
per
ottenere la restituzione del termine per presentare reclamo contro la decisione
emessa il 3 dicembre 2020 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3,
nella causa SO.2020.4362 (proprietà per piani: iscrizione provvisoria di
ipoteca legale in garanzia dei contributi) promossa nei suoi confronti con
istanza del 6 ottobre 2020 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 );
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 3
dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su
istanza della comunione dei comproprietari della ‟CO 1”, l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________
(pari a 33/1000
della particella n. 433), appartenente a RE 1 in garanzia dei saldi contributi condominiali 2019 e 2020 di complessivi
fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno
2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr.
1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Alla comunione dei
comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 60 giorni per promuovere
l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza
che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata
cancellata. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.– sono
state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei
comproprietari della ‟CO 1” fr. 1000.– per ripetibili.
B. Il 21 gennaio 2021 RE 1 si è rivolto al Pretore
con un'istanza, in tedesco, (Fristwiederungherstellunsgesuch)
sostanzialmente volta a ottenere un nuovo termine per impugnare la decisione
del 3 dicembre 2020. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Camera per
competenza. Non sono state chieste osservazioni all'istante.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di iscrizione
provvisoria di ipoteche legali a garanzia di contributi per spese comuni (art.
721i CC), trattandosi di procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC),
sono impugnabili, entro il termine
di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso è
inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al convenuto il 9 dicembre
2020.
Il termine di ricorso, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv.
2.
lett. b CPC), è cominciato a decorrere il giorno seguente e sarebbe scaduto
sabato 19 dicembre 2020, salvo protrarsi al successivo lunedì 21 dicembre 2020
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Tale scadenza è tuttavia decorsa
infruttuosa. RE 1 ne postula il ripristino valendosi dell'art. 148 CPC, lamentando
in sintesi di non aver osservato il termine di ricorso in seguito “a grave
malattia e sovraccarico di lavoro” come risulta dai certificati medici allegati.
2.
Giusta l'art. 148
cpv. 1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice
può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende
verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve
misura”. Tale norma si applica anche in caso di restituzione del termine per
ricorrere contro le decisioni di primo grado. La domanda dev'essere presentata
entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148
cpv. 2 CPC). In concreto non occorre dilungarsi sull'adempimento di
quest'ultima condizione, RE 1 avendo introdotto l'istanza di restituzione il 21
gennaio 2021, 6 giorni dopo la fine della pretesa inabilità lavorativa. Rimane
da verificare la prima condizione, ovvero l'impossibilità di rispettare il
termine senza colpa o per colpa meramente lieve.
a) Un
impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o
soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini. Configura impossibilità soggettiva ogni
ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi
dei propri affari o di incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia
improvvisa di una certa gravità che non consenta a una parte di attivarsi nei
termini o di incaricare un rappresentante o un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694
consid. 4a con riferimenti).
b) Un
certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di
restituzione del termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere
verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la
relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo. L'incapacità
lucrativa attestata da un medico ancora non implica per forza che la malattia o
l'infortunio abbia reso impossibile l'esecuzione dell'atto processuale. Un
certificato medico soggiace dunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento
del giudice. Spetta a quest'ultimo valutare se e in che misura l'attestazione
esprima una diagnosi medica o riproduca piuttosto le dichiarazioni del paziente
(RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4b con riferimenti).
c) Nel
caso concreto, il dott. __________ N__________ ha certificato una completa
inabilità lavorativa per malattia dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Si
tratta tuttavia di un certificato generico che non illustra le conseguenze
concrete dell'inabilità. L'istante, poi, non spiega in che maniera l'affezione lo
abbia debilitato in modo tale da impedirgli di affidare l'allestimento del
reclamo a un terzo. In caso di malattia, soltanto quella che impedisce la parte
di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi
di un terzo costituisce un impedimento senza colpa. Né il sovraccarico di
lavoro è motivo sufficiente per fondare una domanda di restituzione. Ne segue
che l'istante non ha sufficientemente dimostrato l'impossibilità di rispettare
il termine entro cui ricorrere. L'istanza di restituzione del termine è
pertanto destinata all'insuccesso.
3.
La manifesta
inammissibilità dell'atto rende superfluo assegnare a RE 1 un termine per tradurre le poche righe dello scritto in italiano
(art. 132 cpv. 1 CPC), unica lingua dei procedimenti ammessa davanti alle autorità
giudiziarie ticinesi (art. 8 LOG).
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente –
a ogni prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di restituzione del termine è respinta.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.