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Decisione

16.2021.50

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

2 febbraio 2022Italiano8 min

ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzio­ne

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.50

Lugano

2 febbraio 2022/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 30 novembre 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 23 novembre 2021

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2021.798 (tutela giurisdizionale nei

casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con

istanza del 15 ottobre 2021 da

CO

1

(rappresentato dalla RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 6 agosto 2019 CO 1, quale locatore, e RE 1, quale

conduttrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un

appartamento di tre locali e mezzo in uno stabile a __________per una pigio­ne

di fr. 1190.– mensili, acconto spese accessorie comprese, con inizio il 1°

ottobre successivo e scadenza il 30 settembre 2021. Contestualmente le parti

hanno sottoscritto una convenzione in cui, in particolare, la conduttrice si

impegnava a riconsegnare l'ente locato il 30 settembre 2021 qualora dal 1°

ottobre di quell'anno non fosse stato concluso un nuovo contratto di locazione.

Non avveratasi quest'ultima condizione, il 4 ottobre 2021 il locatore ha

chiesto all'inquilina di riconsegnare l'appartamento entro l'8 ottobre

successivo. Invano.

B. Con istanza del 15 ottobre 2021, promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti

Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la restituzione

dell'ente locato. Nelle sue osservazioni del 29

ottobre 2021, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza facendo valere

l'esistenza di un valido con­tratto di locazione sottoscritto dalle parti il 16

aprile 2018.

C. Statuendo

con sentenza del 23 novembre 2021 il Pretore,

ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di liberare l'en­te locato. Egli

ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzio­ne

della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avver­tito la convenuta

che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la

forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo

indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte

un'indennità di fr. 200.–.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2021 per ottenere l'annullamento

del giudizio impugnato. Non sono state chieste osservazioni ad CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono

impugnabili, entro il termine di 10 giorni

dalla notificazione con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore

ha quantificato tale valore in fr. 7140.–, donde la competenza di questa Camera

(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridi­co, la

decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 24 novembre

2021.

Introdotto il 30 novembre successivo, il reclamo in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo

esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece

i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo

rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato,

ovvero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne

reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e

indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e

d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore, accertato

che il contratto di locazione prevedeva una durata determinata donde la fine

dello stesso con lo spirare del tempo senza una preventiva disdetta, ha

ritenuto che il contratto di locazione a tempo indeterminato stipulato tra le

parti il 16 aprile 2018 era poi stato sostituito da quello a tempo determinato

del 1° ottobre 2019. In tali circostanze, il primo giudice ha ravvisato l'esistenza

dei presupposti per decidere l'espulsione della conduttrice con la procedura

sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC).

a) La reclamante ribadisce che tra le parti vigeva un

contratto di locazione a tempo indeterminato con una pigione di fr. 1390.–

mensile, sottoscritto nell'aprile del 2018, senza che lo stesso sia mai

stato disdetto. Fa valere che il secondo contratto di locazione, che prevedeva

una pigione inferiore di fr. 1190.– mensili, è stato stipulato per

aiutarla in un momento di difficoltà finanziarie. A suo dire, le parti avevano

concordato che dopo due anni essa avrebbe lasciato l'appartamento oppure

sarebbe potuta rimanervi a tempo indeterminato ripagando la pigione originaria

di fr. 1390.– mensili. Il secondo contratto, essa epiloga, non ha pertanto

sostituito il primo.

b)

Ora, dagli atti risulta che le parti hanno

sottoscritto, il 10 aprile 2018, un contratto di locazione di durata

indeterminata con una pigione di fr. 1390.– mensili, acconto spese accessorie compreso,

disdicibile con preavviso di 3 mesi

per le scadenze 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre (doc. 1). Il 6 agosto

2019.

le parti hanno sottoscritto un altro

contratto di per una pigio­ne di fr. 1190.– mensili, acconto spese accessorie

comprese, di durata determinata dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2021 (doc

B). Contestualmente le parti hanno sottoscritto una convenzione in cui le parti

dopo aver concordato la rinuncia alla disdetta del 24 giugno 2019, si sono

intese sulla firma di un nuovo contratto di locazione a tempo determinato con una

nuova pigione. Esse hanno poi convenuto che “un nuovo contratto di locazione dal

01.10.2021

può essere redatto di comune accordo tra le parti con una nuova

pigione” (Einen neuer Mietvertrag ab 1.10.2021 kann mit gegenseitigem Einverständnis

der Parteien, mit einem neuen Mietzins erstellt werden). La conduttrice si

impegnava inoltre a riconsegnare l'ente locato il 30 settembre 2021 qualora dal

1° ottobre di quell'anno non fosse stato concluso un nuovo contratto di

locazione (Falls ab 01.10.2021 keinen neuen Mietvertrag erstellt wird, ist

die Mieterin… verpflichtet die Wohnung … spätestens am Donnerstag 30. September

2021… abzugeben…: doc. C).

Premesso che non vi sono indizi o prove

concludenti per determinare la reale e comune volontà delle parti dal

tenore dell'accordo non si può ritenere che l'intento delle parti fosse quello di

sospendere il primo contratto per due anni, salvo poi ripristinarlo qualora la

conduttrice non avesse lasciato l'ente locato. Anzi, l'accordo in questione

menziona espressamente che dal 1° ottobre 2021, dopo la fine del secondo

contratto, le parti avrebbero concluso un nuovo contratto con una nuova pigione

e che in mancanza di ciò la conduttrice avrebbe riconsegnato l'ente locato. Detto

altrimenti, l'intesa non fa alcun

accenno alla volontà di ripristinare il precedente contratto di locazione. Per

di più, ove le parti ritirino consensualmente la disdetta, di per sé

irrevocabile, esse concludono in realtà un nuovo contratto alle medesime

condizioni di quello precedente (Bohnet/Dietschy-Martenet in: Bohnet/ Carron/Montini [curatori], Droit

du bail à loyer et

à fer­me - Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 23 ad art. 266a CO).

In concreto, tuttavia, essere hanno per di più modificato le clausole contrattuali

di modo che la conclusione del Pretore, per il quale il secondo

contratto ha sostituito il primo, non appare errata e resiste alla critica.

4.

Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto e può

essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, il

reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.