16.2021.50
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
2 febbraio 2022Italiano8 min
ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.50
Lugano
2 febbraio 2022/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 novembre 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 23 novembre 2021
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2021.798 (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con
istanza del 15 ottobre 2021 da
CO
1
(rappresentato dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 6 agosto 2019 CO 1, quale locatore, e RE 1, quale
conduttrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un
appartamento di tre locali e mezzo in uno stabile a __________per una pigione
di fr. 1190.– mensili, acconto spese accessorie comprese, con inizio il 1°
ottobre successivo e scadenza il 30 settembre 2021. Contestualmente le parti
hanno sottoscritto una convenzione in cui, in particolare, la conduttrice si
impegnava a riconsegnare l'ente locato il 30 settembre 2021 qualora dal 1°
ottobre di quell'anno non fosse stato concluso un nuovo contratto di locazione.
Non avveratasi quest'ultima condizione, il 4 ottobre 2021 il locatore ha
chiesto all'inquilina di riconsegnare l'appartamento entro l'8 ottobre
successivo. Invano.
B. Con istanza del 15 ottobre 2021, promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti
Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la restituzione
dell'ente locato. Nelle sue osservazioni del 29
ottobre 2021, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza facendo valere
l'esistenza di un valido contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 16
aprile 2018.
C. Statuendo
con sentenza del 23 novembre 2021 il Pretore,
ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di liberare l'ente locato. Egli
ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione
della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avvertito la convenuta
che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la
forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo
indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 200.–.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2021 per ottenere l'annullamento
del giudizio impugnato. Non sono state chieste osservazioni ad CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono
impugnabili, entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore
ha quantificato tale valore in fr. 7140.–, donde la competenza di questa Camera
(art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 24 novembre
2021.
Introdotto il 30 novembre successivo, il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece
i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo
rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato,
ovvero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione
reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e
indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e
d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore, accertato
che il contratto di locazione prevedeva una durata determinata donde la fine
dello stesso con lo spirare del tempo senza una preventiva disdetta, ha
ritenuto che il contratto di locazione a tempo indeterminato stipulato tra le
parti il 16 aprile 2018 era poi stato sostituito da quello a tempo determinato
del 1° ottobre 2019. In tali circostanze, il primo giudice ha ravvisato l'esistenza
dei presupposti per decidere l'espulsione della conduttrice con la procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC).
a) La reclamante ribadisce che tra le parti vigeva un
contratto di locazione a tempo indeterminato con una pigione di fr. 1390.–
mensile, sottoscritto nell'aprile del 2018, senza che lo stesso sia mai
stato disdetto. Fa valere che il secondo contratto di locazione, che prevedeva
una pigione inferiore di fr. 1190.– mensili, è stato stipulato per
aiutarla in un momento di difficoltà finanziarie. A suo dire, le parti avevano
concordato che dopo due anni essa avrebbe lasciato l'appartamento oppure
sarebbe potuta rimanervi a tempo indeterminato ripagando la pigione originaria
di fr. 1390.– mensili. Il secondo contratto, essa epiloga, non ha pertanto
sostituito il primo.
b)
Ora, dagli atti risulta che le parti hanno
sottoscritto, il 10 aprile 2018, un contratto di locazione di durata
indeterminata con una pigione di fr. 1390.– mensili, acconto spese accessorie compreso,
disdicibile con preavviso di 3 mesi
per le scadenze 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre (doc. 1). Il 6 agosto
2019.
le parti hanno sottoscritto un altro
contratto di per una pigione di fr. 1190.– mensili, acconto spese accessorie
comprese, di durata determinata dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2021 (doc
B). Contestualmente le parti hanno sottoscritto una convenzione in cui le parti
dopo aver concordato la rinuncia alla disdetta del 24 giugno 2019, si sono
intese sulla firma di un nuovo contratto di locazione a tempo determinato con una
nuova pigione. Esse hanno poi convenuto che “un nuovo contratto di locazione dal
01.10.2021
può essere redatto di comune accordo tra le parti con una nuova
pigione” (Einen neuer Mietvertrag ab 1.10.2021 kann mit gegenseitigem Einverständnis
der Parteien, mit einem neuen Mietzins erstellt werden). La conduttrice si
impegnava inoltre a riconsegnare l'ente locato il 30 settembre 2021 qualora dal
1° ottobre di quell'anno non fosse stato concluso un nuovo contratto di
locazione (Falls ab 01.10.2021 keinen neuen Mietvertrag erstellt wird, ist
die Mieterin… verpflichtet die Wohnung … spätestens am Donnerstag 30. September
2021… abzugeben…: doc. C).
Premesso che non vi sono indizi o prove
concludenti per determinare la reale e comune volontà delle parti dal
tenore dell'accordo non si può ritenere che l'intento delle parti fosse quello di
sospendere il primo contratto per due anni, salvo poi ripristinarlo qualora la
conduttrice non avesse lasciato l'ente locato. Anzi, l'accordo in questione
menziona espressamente che dal 1° ottobre 2021, dopo la fine del secondo
contratto, le parti avrebbero concluso un nuovo contratto con una nuova pigione
e che in mancanza di ciò la conduttrice avrebbe riconsegnato l'ente locato. Detto
altrimenti, l'intesa non fa alcun
accenno alla volontà di ripristinare il precedente contratto di locazione. Per
di più, ove le parti ritirino consensualmente la disdetta, di per sé
irrevocabile, esse concludono in realtà un nuovo contratto alle medesime
condizioni di quello precedente (Bohnet/Dietschy-Martenet in: Bohnet/ Carron/Montini [curatori], Droit
du bail à loyer et
à ferme - Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 23 ad art. 266a CO).
In concreto, tuttavia, essere hanno per di più modificato le clausole contrattuali
di modo che la conclusione del Pretore, per il quale il secondo
contratto ha sostituito il primo, non appare errata e resiste alla critica.
4.
Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto e può
essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, il
reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.