16.2021.51
Ripristino accesso veicolare su fondo altrui: in virtù di un diritto reale, di un diritto di natura obbligatoria o a titolo precario?
23 dicembre 2022Italiano18 min
di __________ (oggi n. __________60 RFD), ha autorizzato RE 1, proprietaria del fondo vicino n. 300 RFP (oggi
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.51
Lugano
23 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 9 dicembre 2021 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 5 novembre 2021 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 2, nella causa SE.2019.112 (passo) promossa con petizione del
27 marzo 2019 nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 17 ottobre 1979 V__________ B__________, a quel tempo proprietaria
della particella 301 RFP
di __________ (oggi n. __________60 RFD), ha autorizzato RE 1, proprietaria del fondo vicino n. 300 RFP (oggi
n. __________59 RFD) a “eseguire delle aperture di finestre per la
riattazione” dell'immobile posto sulla di lei
proprietà. Nel contempo le ha comunicato, nell'ottica di “stabilire
dei buoni rapporti di vicinato”, di avere arretrato di qualche metro dal
confine della strada comunale che corre tra i due fondi un muro di sostegno “per permettervi un più facile accesso alla vostra proprietà”. Con atto pubblico del 27 luglio 1982 è poi stata costituita una servitù di apertura di finestre a
favore della particella n. 300 RFP e a carico della n. 301, che è stata iscritta nel registro fondiario
il giorno successivo.
B. Il
30 dicembre 1986 V__________ B__________ ha venduto la particella
n. __________60 RFD a CO 1. L'accesso veicolare a questo fondo avviene tramite una
rampa che dalla via pubblica (__________: particella n. __________48
RFD) conduce a uno spiazzo leggermente sopraelevato, adibito a parcheggio
scoperto per due automobili, sorretto da un muretto eretto sul confine. Tale
rampa è stata modificata nel 2012 con la posa di una nuova pavimentazione in
calcestruzzo, che, raccordando gradualmente la quota dello spiazzo di posteggio
a quella inferiore della strada, lungo il confine ovest funge (anche) da
prolungamento del muro di sostegno esistente. Il Comune ha rilasciato la
licenza edilizia il 9 maggio 2017, respingendo
un'opposizione inoltrata da RE 1. Un ricorso presentato da quest'ultima contro
il rilascio del permesso di costruzione è stato respinto dal Consiglio di Stato
il 30 aprile 2019. Un ricorso
inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo ha seguito identica sorte il 26
aprile 2021 (inc. 52.2019.287). Tale decisione è passata in giudicato.
C. Nel frattempo, il 10
giugno 2013, RE 1 si è rivolta al Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto a
ottenere la demolizione o modifica della rampa edificata sul fondo di CO 1 in modo da
consentire “nuovamente e in misura
equivalente” l'accesso veicolare alla sua proprietà. Dopo
varie sospensioni della procedura, il Segretario assessore, constata
l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 18 dicembre 2018 ad RE
1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2013.351). Frattanto, sulla
particella n. 460 è sorta una casa plurifamiliare.
D. Il 27 marzo 2019 RE 1 ha adito il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2019 CO 1 ha proposto di
respingere la petizione. In una replica del 18 giugno 2019
l'attrice ha riaffermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe del
13 settembre 2019 la convenuta ha duplicato, confermando la sua posizione, e le
parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 4
giugno 2020 e al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi
memoriali del 26 agosto e del 14 ottobre 2020 esse hanno
mantenuto le rispettive domande. Statuendo con
decisione del 5 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la
petizione. Le spese processuali di complessivi
fr. 700.–, oltre a fr. 300.– della procedura di conciliazione, sono
state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4500.–
per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo
(“ricorso”) del 9 dicembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione e di ridurre a fr. 1500.– l'indennità
per ripetibili riconosciute alla parte vincente. Nelle sue osservazioni del 25
gennaio 2022 CO 1
conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea dell'11 febbraio 2022 RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista. CO 1 non ha duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili, a questa Camera, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore dell'attrice l'8 novembre 2021 (cfr. tracciamento
dell'invio postale n. __________, agli atti). Cominciato a decorrere
l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe così scaduto l'8 dicembre
2021(Immacolata), salvo prorogarsi al giorno successivo in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi
ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 9 dicembre
2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di
reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato
innanzitutto che l'attrice non beneficia di alcun diritto di passo veicolare sul fondo della convenuta, né sotto forma di servitù prediale né di servitù
personale. Egli ha appurato altresì che anche dopo la modifica della rampa
d'accesso ai posteggi situati sulla particella n. __________60 l'accessibilità
veicolare al fondo dell'attrice è garantito tramite la strada comunale (__________)
“seppure in modo meno agevole”. Premesso ciò il primo giudice ha ritenuto che la
decisione di mantenere arretrato il muretto lungo il confine ovest per facilitare
l'accesso alla particella n. __________59, oggetto della lettera del 17 ottobre 1979 della precedente proprietaria della
particella n. __________60, poteva essere avvenuta o a titolo precario o
quale semplice diritto obbligatorio. A suo avviso, nel primo caso, l'attrice
non potrebbe tuttavia “basarsi sulla mera autorizzazione di benevolenza dei
precedenti proprietari per accampare un diritto, poiché la proprietaria
successiva non è vincolata da tale condotta”, tanto più che un'autorizzazione
precaria può essere revocata in ogni momento senza alcuna condizione
preliminare. Nel secondo caso, per il primo giudice, l'attrice non ha
dimostrare che tale accordo era stato ripreso dalla convenuta diventandone a
sua volta vincolata. Per il Pretore aggiunto,
inoltre, l'eventuale conoscenza dell'accordo
da parte della convenuta, per altro non provato, non sarebbe ad ogni modo sufficiente
per ammettere il subingresso nell'obbligazione assunta dalla precedente
proprietaria, “la semplice
tolleranza pluriennale tenuta da CO 1 dal 1987… al 2012 … non basta a ritenere il subentro per atti concludenti
dell'obbligazione originaria e a conferire ad RE 1 dei diritti acquisiti”. Donde, in definitiva,
la reiezione della
petizione.
4.
Nel suo reclamo RE 1 ribadisce di aver concluso
nel 1979 con V__________ B__________ un accordo, dimostrato appunto dalla lettera
inviata dal marito di quest'ultima al proprio il 17 ottobre 1979, in virtù del
quale in cambio della corresponsione di un onere la vicina si era obbligata a
concederle l'accesso veicolare su un triangolo di terreno posto all'estremità
nord-ovest del suo fondo per permetterle di raggiungere il proprio. A suo avviso,
l'obbligazione assunta da V__________ B__________ è poi stata ripresa da CO 1 con
l'acquisto della particella n. __________60 RFD.
a) Nella
fattispecie è pacifico che tra
le parti non è stata costituita alcuna servitù o alcun altro diritto reale
limitato avente per oggetto l'accesso veicolare alla particella n. __________59
RFD, nulla desumendosi al proposito dal registro fondiario (art. 731
cpv. 1 CC).
Come ricordato dal Pretore aggiunto, il passaggio su fondi altrui
può avvenire anche a titolo meramente precario o in virtù di un semplice
diritto di natura obbligatoria. In entrambi
i casi, qualora il fondo “serviente” è venduto l'acquirente non è di principio
tenuto ad assumersi gli obblighi verso il terzo. Premesso
ciò, in concreto, spettava pertanto all'attrice, la quale pretende di poter
transitare sulla particella n. __________60 RFD, dimostrare l'esistenza di un
accordo di carattere vincolante con la proprietaria di tale fondo.
b) Per
quanto riguarda i fatti, la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non
avere accertato che l'accordo concluso tra lei e V__________ B__________ “fu di
carattere oneroso”. A suo dire, questa circostanza è stata confermata da suo
figlio, nonché suo patrocinatore, nel corso della deposizione testimoniale da
lui resa il 20 novembre 2019, quantunque nulla di tutto ciò risulti dal
relativo verbale. Ora, come si è
detto, in una lettera del 17 ottobre 1979 il marito di V__________ B__________
ha comunicato al marito dell'attrice di autorizzare l'esecuzione di determinate
finestre per poi precisare quanto segue:
...“L'arretramento
a monte, come avrete già potuto notare che il muro di sostegno è stato eseguito
3.
+ 4 metri dal confine strada onde permettervi un più facile accesso alla
vostra proprietà. Questa mia offerta mira a stabilire dei buoni rapporti di
vicinato”… (doc. E).
Ammesso
che ciò costituisca un accordo, nulla è dato di sapere quale fosse la volontà
dell'altra parte, come rileva la reclamante medesima il fatto che essa abbia
fornito una controprestazione di carattere oneroso, su cui tuttavia tutto si
ignora, “poco muta al tenore dell'accordo”. Ad ogni modo, ove avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione,
della propria deposizione una parte, a maggior ragione se un avvocato,
conformemente al principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), avrebbe dovuto segnalarle al primo giudice anziché
firmare il verbale senza riserve. Il contenuto di un verbale d'udienza, in effetti, si presume
esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 235;
Heinzmann/ Pasquier in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021 n. 14 e 16 ad art. 235). Eccepita soltanto in questa
sede, la pretesa irregolarità si sarebbe di
conseguenza rilevata tardiva e come tale inammissibile.
c)
La reclamante contesta altresì l'accertamento
del Pretore aggiunto secondo cui la convenuta non fosse a
conoscenza del noto accordo giacché il
contrario risulta dalla testimonianza di suo figlio. Premesso che
l'apprezzamento delle prove risulta arbitrario se il giudice ha
manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso senza una ragione oggettiva di
considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o
ancora se sulla base degli elementi raccolti procede a deduzioni insostenibili,
questioni alle quale la reclamante nemmeno accenna, per l'art. 157 CPC il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente
le prove. Ciò detto, non può seriamente essere messo in discussione il
fatto le dichiarazioni di
testi vicini a una delle parti, dettata dalla parentela o dall'essere
patrocinatore di una di loro, pur non pregiudicando a priori la loro rilevanza
vanno apprezzate con prudenza e circospezione (Trezzini,
op. cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 96 ad art. 157). Premesso ciò, come ricordato
dal Pretore aggiunto, la testimonianza di PA 1 non è per finire rilevante ai
fini del giudizio poiché, come si vedrà in appresso, la conclusione del primo giudice
secondo cui l'attrice non ha dimostrato che la convenuta, foss'anche stata al
corrente dell'accordo, si sia assunta l'obbligazione dalla precedente
proprietaria resiste alla critica.
d) La
reclamante censura la conclusione del Pretore aggiunto di ritenere che la
facoltà concessale da V__________ B__________ di transitare su una parte del
proprio fondo sia avvenuta a titolo
precario. Essa ribadisce di avere concluso con la precedente vicina un accordo
a carattere obbligatorio che è stato ripreso dalla convenuta, tanto più che dall'atto di compravendita del 30 dicembre
1986.
risulta che essa “ha acquistato i beni nello stato di fatto e diritto in
cui si trovano, noti alle parti”. Quest'argomentazione
sfiora il pretesto ove si pensi che con tale locuzione l'acquirente prende atto,
in particolare, delle iscrizioni risultanti dai pubblici registri. E in
concreto nel registro fondiario non risulta essere iscritta alcuna servitù di
passo. Da tale frase, poi, non si può ad
ogni modo concludere che la
venditrice abbia informato l'acquirente di avere concesso un accesso veicolare
ad RE 1 né tantomeno che l'acquirente si sia impegnata a continuare a garantire
questa concessione alla vicina. E una convenzione
con portata obbligatoria esplica effetti esclusivamente fra le parti,
rispettivamente fra i loro successori a titolo universale, e non per i terzi
acquirenti. Né l'accordo
invocato dalla reclamante accenna alla volontà dell'allora proprietaria della
particella n. __________60 RFD di concedere un diritto reale, contrariamente
alla questione delle aperture finalizzata poi nella costituzione di una servitù
prediale. Nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice di
ritenere che la volontà di V__________ B__________ di concedere alla vicina
l'accesso veicolare su un triangolo di terreno posto all'estremità nord-ovest
del proprio fondo non poteva che essere avvenuta a titolo precario o in virtù
di un semplice diritto di natura obbligatoria non può dirsi errata. Anche al riguardo il reclamo manca pertanto di
consistenza.
5.
La
reclamante deplora altresì che il Pretore aggiunto abbia negato come la
tolleranza pluriennale della convenuta
le ha conferito dei diritti e si duole che egli non abbia affrontato la
questione della prescrizione acquisitiva del diritto reale limitato. Essa ritiene
inoltre che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che per
più di trent'anni ha pacificamente potuto raggiungere il proprio fondo passando
su quello della convenuta e pronunciarsi, d'ufficio,
“sulla nascita del diritto sulla
scorta di altri principi e/o normative,
che non quelle del diritto obbligatorio”. L'argomentazione non può essere seguita.
Per
tacere del fatto che la reclamante mai ha preteso che la convenuta abbia tenuto
un comportamento tale da destarle un'aspettativa degna di protezione, una
semplice tolleranza configura da sé sola mera compiacenza e non conferisce alla
controparte diritti acquisiti. Né una tolleranza equivale ad accettazione, la
mera passività di una parte nei rapporti di vicinato potendosi anche intendere
come semplice permesso precario. Quanto al fatto che il Pretore aggiunto
avrebbe dovuto esaminare, d'ufficio, la possibilità di un'acquisizione della
servitù per prescrizione, la reclamante equivoca. In prima sede, essa ha
chiesto la demolizione di una rampa facendo valere il rispetto di un accordo
tra proprietari, mai essa ha chiesto di riconoscerle il diritto a una servitù.
Ad ogni modo, un diritto reale può essere acquisita per prescrizione solo alle
condizioni degli art. 661 a 663 CC, applicabili in virtù dell'art. 731 cpv. 2
CC. Ora, un'eventuale acquisizione tabulare della servitù (art. 661 CC) è
manifestamente esclusa, nessuna indebita iscrizione figurando nel registro
fondiario, mentre un'acquisizione per prescrizione extratabulare (art. 662 CC)
è ormai inammissibile dopo il 1912 (cfr. I CCA sentenza inc. 11.2010.81 del 13
gennaio 2012 consid. 6 con rinvii; v. anche Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 445 segg. n. 3358 segg.). Né, per
avventura, si ravvisa una servitù acquisita per stato di fatto immemorabile, ovvero
un esercizio ininterrotto e pacifico per 80 anni. In definitiva, da qualunque
parte la si guardi, non è dato di vedere quale motivo potesse giustificare
l'accoglimento dell'azione. Il reclamo, infondato su questo punto, deve
pertanto essere respinto.
6.
La
reclamante ritiene infine eccesiva l'indennità per ripetibili di fr. 4500.–
riconosciuta alla convenuta. A suo parere, tenendo conto di un valore di causa
di fr. 9999.– e di una percentuale del 15% in considerazione del fatto che la
procedura non ha comportato né difficoltà particolari né un importante
dispendio di tempo, l'ammontare dell'indennità non può superare fr. 1500.–. Ora, il
Pretore aggiunto ha stabilito le ripetibili in fr. 4500.– “commisurate al
dispendio di patrocinio richiesto dalla procedura”.
a) Dandosi una causa dal valore
litigioso determinato o determinabile, l'indennità per ripetibili è commisurata
al valore stesso (art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Per una causa ordinaria
dal valore litigioso fino a fr. 20 000.–, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento del
Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1)
prevede ripetibili varianti dal 15 al 25% del valore medesimo. Dandosi un
valore litigioso di fr. 9999.–, come indicato dalla reclamante, di
conseguenza, l'ammontare minimo per ripetibili (piene) sarebbe di fr. 1777.– e
quello massimo di fr. 2955.–. Tra il minimo e il massimo l'indennità va
poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della
lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato
dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv.
5). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone inoltre che “nel caso di
manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e
l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,
l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
b) Nella fattispecie, è vero che
l'indennità riconosciuta dal Pretore aggiunto supera il limite massimo previsto
dalla tariffa. Se non che, all'atto pratico questo remunera una decina di ore
di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato
regolamento), che non appare tuttavia adeguato all'impegno profuso dalla legale
della convenuta nella conduzione del patrocinio, ove si consideri che la
procedura ha implicato la redazione di tre memoriali (osservazioni del 16
maggio 2019, la duplica del 12 settembre 2019, le conclusioni del 26 agosto
2020), la partecipazione a due udienze e a un sopralluogo a __________, senza
scordare le relazioni personali ed epistolari
con la cliente così come la partecipazione alla procedura di conciliazione. Tutto ponderato,
l'importo di fr. 4500.– riconosciuto dal Pretore aggiunto.–, già comprensivo delle spese e
dell'IVA, pari alla retribuzione di circa tredici ore di lavoro, rispetta le
particolarità del caso e non denota né eccesso né abuso del potere
d'apprezzamento. Ne segue in definitiva che il reclamo vede la sua sorte
segnata.
7.
Le spese processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 800.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.