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Decisione

16.2021.53

Contratto di credito al consumo: forma e contenuto di un contratto di carta di credito - esame della capacità creditizia

23 marzo 2023Italiano25 min

RE 1 ha chiesto alla società CO 1 il rilascio di una carta di credito __________,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.53

Lugano

23 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo 23 dicembre 2021 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 7 dicembre 2021 dal

Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2020 (contratto di credito al consumo) promossa nei

suoi confronti con petizione del 14 febbraio 2020

da

CO 1

(patrocinata

dagli avvocati PA 1 e ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 settembre 2015

RE 1 ha chiesto alla società CO 1 il rilascio di una carta di credito __________,

sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente

emissione il 12 ottobre 2015 di una carta di credito associata al conto n. __________.

Tra dicembre 2015 e settembre 2016 il saldo mensile del conto correlato alla

citata carta di credito ha superato ogni mese il limite massimo di credito

consentito di fr. 5000.– tanto che RE 1 ha più volte chiesto di aumentarlo

senza successo. Dopo un nuovo esame della capacità creditizia del cliente, CO 1

ha ridotto, il 28 settembre 2016, il limite massimo di credito a fr. 2000.–.

Visto che il saldo debitore del conto superava questo limite RE 1 non ha più

potuto utilizzare la carta di credito, limitandosi nei mesi seguenti a

effettuare rimborsi che hanno ridotto lo scoperto da fr. 5554.– di settembre

2016 a fr. 2165.65 di marzo 2018. In base al risultato di un ulteriore

esame della capacità creditizia del cliente, CO 1 ha rescisso, il 7 marzo 2018,

il contratto chiedendo il pagamento dello scoperto. Scaduti infruttuosamente vari solleciti

di pagamento, il 9 gennaio 2019 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il

precetto esecutivo __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per

l'incasso di fr. 2185.58 oltre interessi al 12% dal 16 luglio 2018,

fr. 96.17 per “interessi ammontanti al 15.07.2018” e fr. 36.30 per “__________”,

cui l'escusso ha interposto opposizione.

B. Il

21 giugno 2019 CO 1 si è rivolta al

Giudice di pace del circolo della Magliasina per un tentativo di conciliazione

nei confronti di RE 1 volto a ottenere il versamento di fr. 2185.58 oltre

interessi al 12% dal 16 luglio 2018, fr. 96.17 per interessi al 15 luglio

2018, fr. 109.60 per spese di esecuzioni e fr. 127.– per “spese di

viaggio”, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al

citato PE. All'udienza di

conciliazione del 30 settembre 2019 il Giudice di pace ha constatato

l'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato all'istante, il 15

novembre 2019, l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 200.– (inc. 20-2019).

C. Con

petizione del 14 febbraio 2020 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, salvo

rinunciare alla pretesa di pagamento di fr. 127 per “spese di viaggio”. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2020 il convenuto

ha proposto di respingere la petizione. Invitata a presentare una replica scritta, nel suo

allegato del 20 maggio 2020 l'attrice ha confermato le sue domande. Duplicando il

28 maggio e l'11 giugno seguenti il convenuto ha mantenuto il suo punto di

vista. Alle prime arringhe del 9 novembre 2020 le

parti hanno notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 14 maggio 2021, le parti hanno rinunciato alle

arringhe finali, limitandosi

a conclusioni scritte del 20 e del 27 maggio 2021, in cui hanno confermato le

rispettive posizioni.

D. Statuendo

con decisione del 7 dicembre 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione,

condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 2185.58 oltre interessi e

“spese fr. 36.30” e rigettando in via definitiva per il medesimo importo l'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di

fr. 200.–, così come quelle della procedura conciliativa, sono state poste

a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 300.– per

ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata la RE 1

è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2021 in cui chiede di

annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di respingere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2023 CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 9 marzo 2023 e in una

duplica spontanea del 20 marzo 2023 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa

Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1

CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9

dicembre 2021, sicché il reclamo, introdotto il 23 dicembre 2021, è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha respinto l'eccezione di nullità del

contratto per vizio di forma e contenuto previsti dalla legge federale sul

credito al consumo, ritenendo che la richiesta del convenuto di ottenere una

carta di credito, l'invio al medesimo della carta di credito e delle condizioni

generali, l'utilizzo di tale mezzo di pagamento, i conteggi mensili con

l'indicazione del limite massimo di credito e la corrispondenza tra le parti “rendono

difficile sostenere l'inesistenza di un contratto tra le parti tale da rendere

il contratto nullo, questo scontrandosi con il principio della buona fede (art.

2.

cpv. 1 CC)”. Il primo giudice ha respinto inoltre l'eccezione del

convenuto, per il quale l'attrice aveva

gravemente violato il suo obbligo di procedere a un esame sommario della

sua capacità creditizia poiché sulla scorta della documentazione agli atti l'attrice

ha provato di avere “ottemperato ai suoi doveri d'esame” della capacità creditizia del consumatore. Egli ha

constatato che da un estratto dei crediti concessigli notificati all'Associazione

per la gestione di una centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO)

risultavano due crediti notificati per un carico mensile inferiore a fr. 1000.–

ragione per cui l'attrice poteva ritenere che il convenuto, con un reddito di

fr. 6783.30 mensili, risultava in grado di rimborsare il credito risultante

dall'utilizzo della carta di credito senza gravare la parte impignorabile del

suo reddito (art. 28 LCC). A suo parere, per contro il convenuto non avere

specificato la sua reale situazione finanziaria, la quale, se fosse stata

accertata, avrebbe comportato il rifiuto della sua richiesta di carta di

credito.

4.

RE

1.

ribadisce innanzitutto che il

contratto con l'attrice è nullo poiché privo delle indicazioni previste

all'art. 12 LCC (limite massimo del credito, il tasso d'interesse annuale, le

spese addebitate al momento della conclusione del contratto e le condizioni

della loro modifica, le modalità di risoluzione del contratto e gli elementi

considerati nell'esame della sua capacita creditizia). Egli ritiene che la

motivazione del primo giudice secondo cui l'eccezione di nullità del contratto

da lui sollevata è contraria al principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC),

così come al divieto di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), sia illogica

poiché la legge federale sul credito al consumo, introdotta come strumento di

protezione dei consumatori, prevede delle esigenze di forma e contenuto del

contratto proprio allo scopo di fornire al consumatore un'informazione

esauriente sulle principali condizioni contrattuali e ridurre il rischio di

possibili decisioni sconsiderate e rovinose per la sua situazione finanziaria.

Per

il reclamante la conclusione del Giudice di pace di avere accertato che

l'attrice abbia ottemperato ai suoi doveri d'esame della sua capacità

creditizia è errata. A suo parere, il primo giudice avrebbe dovuto applicare

l'art. 30 LCC, e non l'art. 28 LCC, poiché l'attrice, nell'esaminare la sua

capacità creditizia sulla base di dati

statistici e senza tenere conto né del suo

patrimonio né dei crediti concessigli notificati alla IKO, è incorsa in una grave violazione perdendo quindi il diritto al rimborso del credito concessogli,

compresi gli interessi e le spese.

5.

Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 rileva, invero per la prima volta, che il

contratto in esame non soggiace alla legge

federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) poiché l'art. 7 cpv. 1

lett. f LCC ne esclude l'applicabilità a quei contratti di credito in base ai

quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi. Ciò è il

caso, a suo parere, visto che i conteggi mensili trasmessi al cliente indicano

ogni volta un'esigibilità per la fine del mese medesimo. La tesi non può essere

seguita. La norma si applica infatti ai contratti di credito di breve durata e

non a quelli per carte di credito vincolati a un'opzione di credito, ovvero con

la possibilità di rimborsare a rate il saldo di una carta di credito, oltre gli

interessi, per oltre di tre mesi (art. 1 cpv. 2 LCC), quali le carte Visa ed

Eurocard/Mastercard (Favre-Bulle, La nouvelle loi

fédérale sur le crédit à la consommation, Losanna 2002 pag. 51). Ciò è il caso

in concreto (cfr. condizioni generali

clausola 4.1: doc. R; v. anche petizione pag. 2 ad 2). Al riguardo non occorre

dilungarsi.

a) Premesso

ciò, come per le altre forme di credito

al consumo (art. 9 - 11 LCC), anche i contratti di credito sotto forma di

anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a

carte-cliente con opzione di credito devono essere conclusi per scritto e il

consumatore deve ricevere un esemplare del contratto (art. 12 cpv. 1 LCC).

Occorre quindi che il creditore e il consumatore appongano la loro firma in

calce a un documento contenente le clausole essenziali del contratto (art. 12 e

13.

CO; Favre-Bulle in: Commentaire

romand, Extrait du Code des obligations I, Droit de la consommation, Basilea

2003, n. 3 ad art. 12 LCC; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux,

5ª edizione, pag. 353 n. 2636). Le firme possono venire apposte su più documenti, purché gli stessi si riferiscano a un

contratto specifico e siano scambiati tra le parti (Giger, Kreditkartensysteme, Zurigo 2018, pag. 166; Xoudis

in: Commentaire romand,

Code des obligations I, 3a edizione, n. 9 ad art. 13). L'incorporazione di condizioni generali nel contratto

deve essere coperta dalla firma; la semplice consegna di condizioni generali

allegate al contratto, senza un rinvio nel contratto firmato che preveda che

queste condizioni fanno parte integrante del contratto non è sufficiente (Favre-Bulle, Commentaire

Romand, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 9 LCC).

L'art.

12.

cpv. 2 LCC prevede inoltre che i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su

conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di

credito devono contenere le seguenti

indicazioni: il limite massimo

del credito (lett. a); il tasso

d'interesse annuale, le spese addebitate

al momento della conclusione del contratto e le condizioni secondo cui essi potranno essere modificati (lett. b); le modalità

secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto (lett. c); gli elementi

considerati nell'esame della capacità creditizia (art. 30 cpv. 1); i dettagli

possono essere annotati in un documento separato dal contratto che costituisce

parte integrante del contratto (lett. d).

b) L'inosservanza delle esigenze di forma o di contenuto

del contratto previste dall'art. 12 cpv. 1 e 2 LCC, secondo l'art. 15 cpv. 1

LCC comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto, il

consumatore è tenuto a rimborsare entro la scadenza della durata del credito

l’ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese (cpv.

2), mediante versamenti rateali d'importo identico, a intervalli mensili, salvo

che il contratto preveda intervalli più lunghi (cpv. 3). La nullità comporta

quindi la trasformazione ex lege del contratto di credito al consumo,

per definizione oneroso (art. 7 lett. c LCC), in un credito senza spese e

interessi (Favre-Bulle, Commentaire Romand,

n. 10 ad art. 15 LCC). L'art. 15 LCC rappresenta una lex specialis

rispetto all'art. 11 cpv. 1 CO (Favre-Bulle,

Commentaire Romand, n. 12 ad art. 9 LCC).

c) Nella fattispecie, contrariamente a quanto sembra

credere il reclamante, il Giudice di pace ha seguito l'ipotesi più favorevole

al convenuto dipartendosi dalla nullità del contratto salvo giungere alla

conclusione che nell'eccepire il vizio di forma, l'interessato aveva adottato

un comportamento contrario alla buona fede. Tale modo

di agire sfugge

di per sé alla critica, a meno che la conclusione sia errata. Giovi pertanto

esaminare se il contratto di carta di

credito sia effettivamente nullo per vizio di forma e di contenuto. Premesso

ciò, se è vero che per rispettare il requisito della forma scritta le firme

possano figurare su più documenti, ciò non è il caso in concreto. Ora, che il

richiedente abbia firmato la richiesta di conclusione di un contratto di carta

di credito del 25 settembre 2015 è indubbio (doc. C). Resta il fatto che agli

atti non vi è la “dichiarazione di accettazione” del contratto sulla

quale sono state apposte le “firme legalmente vincolanti” che l'attrice

sostiene di avere trasmesso al richiedente assieme alla carta di credito e alle

condizioni generali del contratto (cfr. replica del 20 maggio 2020, pag. 2).

Non si può quindi dire che il requisito della forma scritta del contratto

previsto all'art. 12 cpv. 1 LCC possa ritenersi adempiuto.

Per

di più, l'attrice non ha contestato l'obiezione del convenuto secondo cui tra i

documenti scambiati non vi era l'indicazione del tasso d'interesse annuale e le

spese addebitate (art. 12 cpv. 2 lett. b CPC), le modalità di risoluzione del

contratto (art. 12 cpv. 2 lett. c CPC) e gli elementi considerati nell'esame

della capacità creditizia (art. 12 cpv. 2 lett. d CPC). Essa si è limita a

sostenere, senza come visto dimostrarlo, che nella “dichiarazione

d'accettazione” trasmessa al richiedente era indicato il limite

massimo di credito. In tali circostanze, le condizioni previste dall'art. 12

cpv. 1 e 2 LCC non risultano adempiute, ciò che comporta la nullità del

contratto in virtù dell'art. 15 cpv. 1 LCC.

d) Quanto alla questione di sapere se nell'eccepire la

nullità del contratto per vizio di forma il convenuto trascenda nell'abuso di diritto, la questione dev'essere decisa

secondo le circostanze concrete e non in base a principi rigidi. Per

riconoscere un abuso di diritto, la giurisprudenza dà particolare peso

all'eventualità che le parti abbiano eseguito, volontariamente e conoscendo il

vizio, completamente o perlomeno per l'essenziale il contratto nullo. Occorre

pure considerare se la norma si prefigge la tutela della parte che si prevale

del vizio di forma (DTF 140 III 202 consid. 4.2). In concreto non può

seriamente essere contestato che parti abbiano volontariamente adempiuto il

contratto. Che il convenuto, dirigente d'azienda, ignorasse l'esigenza della

forma scritta appare dubbio. E ci si può finanche chiedere se l'istituto

giuridico non sia utilizzato a un fine diverso di quello per cui è stato

creato, l'intento del convenuto apparendo piuttosto quello di non restituire

denaro già speso. Resta il fatto che le esigenze poste dall'art. 12 cpv. 1 e 2

LCC perseguono lo scopo di fornire tutte le informazioni essenziali al

consumatore per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa (Favre-Bulle, Commentaire Romand, op. cit., n. 3 ad art. 9 LCC). Considerata la finalità di protezione sociale della legge sul credito

al consumo, volta a evitare indebitamenti eccessivi dei consumatori, per alcuni

autori in caso di nullità del contratto in applicazione dell'art. 15 cpv. 1

LCC, il creditore nemmeno potrebbe prevalersi del divieto di abuso di diritto (Giger, op. cit., pag. 167 in fine e 168

con rinvii; Schwenzer/Fountoulakis,

Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Berna 2020, pag. 267 n.

31.38; Xoudis, op. cit., n. 43 ad art. 11) e ciò anche qualora un contratto di carta di credito esista da anni e il titolare della

carta di credito si sia avvalso regolarmente dell'opzione di pagamento rateale

(Giger, op. cit., pag. 245). Approfondire il quesito

non avrebbe senso tuttavia se, come sostiene RE 1, l'attrice ha gravemente violato i suoi obblighi di verifica della

capacità creditizia del richiedente, ciò che comporterebbe, oltre alla perdita

degli interessi, anche quella del credito. La questione dell'abuso sarà ripresa

qualora ciò non fosse il caso.

6.

Già si è detto che i

contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto

connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito devono

contenere, tra le altre indicazioni, gli

elementi considerati nell'esame della capacità creditizia, i cui i dettagli

possono essere annotati in un documento separato dal contratto che costituisce

parte integrante del medesimo (art. 12 cpv. 2 lett. d LCC). Il creditore ha

quindi l'obbligo di esaminare la capacità creditizia del consumatore prima della stipulazione di un contratto allo scopo di impedirne un eccessivo indebitamento

(art. 22 LCC). In particolare, dandosi conti connessi a carte di credito, quando accorda un limite di credito,

il creditore professionista deve verificare mediante esame sommario la capacità

creditizia del consumatore, fondandosi sulle informazioni fornite dal

richiedente circa la propria situazione patrimoniale e di reddito e

considerando i crediti al consumo notificati alla Centrale d'informazione per

il credito al consumo (IKO: art. 30 cpv. 1 LCC). Il creditore può fare

affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione

economica; può chiedere al consumatore l'estratto del registro delle esecuzioni

e un'attestazione del salario o, se questi non esercita un'attività dipendente,

altri documenti che ne indichino il reddito (art. 31 cpv. 1 LCC) e in caso di

dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornitegli, il creditore deve

verificarle sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati (art. 31

cpv. 3 LCC).

a) Diversamente

dalle altre forme di credito al consumo (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a LCC) per le

quali la legge prevede che la capacità creditizia del consumatore non è data se

il rimborso del credito o delle rate del leasing gravino la parte impignorabile

del reddito del consumatore (art. 28 e 29 LCC), per i conti connessi a carte di

credito l'art. 30 LCC non prevede dei criteri precisi per determinare il limite

massimo di credito e pertanto l'emittente di una carta di credito, dopo avere

esaminato sommariamente la capacità creditizia del consumatore alla luce della

sua situazione patrimoniale e di reddito nonché dei crediti notificati alla

Centrale d'informazione, nel fissare il limite massimo di utilizzo della carta

dispone di una grande libertà (Favre-Bulle,

Commentaire Romand, n. 4-5 ad art. 30 LCC;

Noori/ Furger/ Nyffeler/ Roncoroni/ Rothenbühler, Manuel LCC, Examen de

la capacité de contracter des crédits au comptant et des contrats de leasing,

2020, pag. 17 pubblicato in: www.loi-credit-consommation.ch). L'emittente

di carte di credito può ricorrere così all'uso di metodi statistici (credit

scoring), ciò che differenzia le modalità d'esame nei casi di crediti

connessi a carte di credito rispetto a quello di altre forme di contratto di

credito al consumo per le quali è necessario un esame individuale della

capacità del consumatore di rimborsare il credito (cfr. Stauder, La prévention du surendettement du consommateur: la

nouvelle approche de la LCC 2001, in La nouvelle loi fédérale sur le crédit à

la consommation, Losanna 2001, pag. 132).

b) Nel caso in

cui il creditore professionista violi in modo grave le disposizioni degli art.

30.

o 31 LCC, egli perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi

e le spese, mentre il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni

già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchimento (art. 32 cpv. 1 LCC).

Ove la violazione avvenga in modo lieve, il creditore professionista perde

unicamente gli interessi e le spese (art. 32 cpv. 2 LCC). Una violazione grave è data nel caso in cui l'esame della capacità

creditizia è stato omesso o è stato fatto in modo arbitrario, senza tenere

conto in alcun modo dei criteri previsti dalla legge (Favre-Bulle, Commentaire

Romand, n. 7 ad art. 32 LCC).

c) Nella

fattispecie, come si è detto, il Giudice

di pace ha ritenuto alla luce della documentazione prodotta dall'attrice che questa

aveva adempiuto all'obbligo di verifica della capacità creditizia del convenuto. Dal fascicolo processuale risulta che l'attrice ha prodotto, oltre a un “estratto” dal quale

non risultavano esecuzioni a carico del richiedente (doc. Z), due screenshot

di computer, stampati il 25 settembre 2019, dai quali emerge che il 7 ottobre

2015.

essa aveva proceduto a un controllo della solvibilità del consumatore mediante il metodo credit scoring, ha considerato

il salario lordo del consumatore (in concreto: fr. 6666.– mensili) e l'assenza

di figli con obbligo di mantenimento indicati dal consumatore nel formulario di

richiesta di carta di credito (doc. C), e le di lui spese sulla base di dati

statistici (fr. 800.– per il canone di locazione, fr. 270.– per la cassa

malati, fr. 70.– per i costi di trasferta e fr. 160.– per le spese

professionali), così come la mancanza di crediti registrati alla IKO (doc.

D e U). Contrariamente all'opinione del reclamante, tale modalità è sufficiente

per l'esame della capacità

creditizia del richiedente nei casi di conti connessi a carte di credito o a

carte-cliente, la contraria indicazione sostenuta da Stauder (in: Kramer,

Konsumentenschutz im Privatrecht, Basilea 2008, pag. 261), si riferisce

all'esame in caso di contratti di credito al consumo “tradizionali” (art. 28

LCC) e non a quelli “moderni” relativi a conti connessi a carte di credito

(art. 30 LCC), per i quali il medesimo autore permette l'uso di metodi fondati

su dati statistici (La prévention

du surendettement du consommateur: la nouvelle approche de la LCC 2001, in:

Imsand

[curatore] La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la

consommation, Losanna 2001, pag. 132 e pag. 139). Che poi l'estratto non menzioni sostanza non può

assurgere a violazione, tanto meno grave, nemmeno il reclamante pretendendo di

avere fornito indicazioni al riguardo (art. 30 cpv. 1 seconda frase LCC).

d) Si dà atto che se le cose

stessero

come

l'attrice asserisce, ovvero se la risposta della richiesta IKO

fosse stata negativa, alla medesima poco o punto sarebbe potuto essere

rimproverato. Sta di fatto che il dato indicato sui documenti prodotti

dall'attrice in merito ai crediti registrati alla Centrale d'informazione

(nessun credito), è stato smentito dalle prove offerte dal convenuto, il quale

ha prodotto un estratto della IKO in cui si evince che al momento della richiesta della carta di

credito erano stati annotati due crediti (leasing auto e un'altra carta: doc.

5). A fronte di tale

documento, esibito con la risposta, l'attrice ha dapprima ribadito di “avere

consultato le banche dati ZEK-IKO inserendo tutti i dati personali del

convenuto utili per effettuare tale controllo (doc. U)” (replica del 20 maggio

2020, pag.3), per poi contestare il documento alle prime arringhe del 9

novembre 2020, opponendosi alla sua produzione “nessuno di noi è esperto in

materia. Andrebbe eseguita una perizia per validare il documento agli atti e

quanto espresso dal convenuto in merito” (verbale pag. 2). Successivamente,

preso atto del nuovo estratto della IKO presentato dal convenuto, sul quale

figurava altresì un nuovo credito (prestito da __________), nelle osservazioni

del 20 maggio 2021 l'attrice nemmeno ha preso posizione.

e) Di

fronte alla prova del contrario, l'attrice non poteva quindi continuare a

riferirsi a documenti interni per dimostrare le sue allegazioni ma doveva

sostanziarle. Certo durante il procedimento di primo grado l'attrice parrebbe

avere eccepito di falso il primo documento della IKO esibito dal convenuto. Per

tacere del fatto che essa non ha addotto alcun elemento che lasciasse planare

dubbi al riguardo, l'attrice non ha persistito nella sua obbiezione. Tanto meno

se si pensa che il secondo estratto della IKO è stato prodotto in originale

(doc. 8). Nelle circostanze del caso specifico, se ne deve concludere che CO 1 non ha dimostrato di avere esaminato la

capacità creditizia di RE 1

come imposto dalla LCC. Poco importa che essa abbia richiesto informazioni alla

Centrale per informazioni di credito (ZEK) il cui database contiene anche dati su obblighi non soggetti alla LCC,

quest'ultima legge imponendo di riferirsi ai crediti comunicati alla IKO (art. 30 cpv. 1 ultima

frase LCC). Ne segue che l'attrice, non avendo dimostrato di avere tenuto conto

dei crediti registrati alla Centrale d'informazione, non ha adempiuto agli

obblighi previsti dalla LCC. Tale violazione non può considerarsi lieve giacché

pertiene alla verifica della capacità creditizia del richiedente volta a

evitare un eccessivo indebitamento. Poco importa che a posteriori l'esame

avrebbe condotto a escludere tale situazione, come parrebbe avere ritenuto il

Giudice di pace. Tanto più in concreto, ove si pensi che tale analisi, per

altro nemmeno evocata dall'attrice, si è limitata alle risultanze del primo estratto della IKO (doc. 5) e non a quello completo

successivamente prodotto dal convenuto che contempla altresì un credito

nei confronti di Banca __________ di fr. 68 022.–

rimborsabile con rate mensili di fr. 1133.70 (doc. 8).

f) In

definitiva, la sentenza impugnata, frutto di un accertamento manifestamente

errato dei fatti e di un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a e

lett. b CPC), deve essere annullata e il reclamo va

accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv.

3.

lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.

Considerato che in caso di grave violazione delle disposizioni degli art. 30 o 31 LCC il creditore

professionista perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e

le spese (art. 32 cpv. 1 LCC), l'azione della CO 1 volta a ottenere il rimborso del debito residuo, degli interessi e delle spese è

destinata all'insuccesso. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso

che a petizione è respinta.

7.

Le spese processuali di

entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC).

Quanto

all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il

reclamante chiede che gli siano riconosciuti fr. 500.– in prima sede e fr.

750.– in seconda sede spiegando che per la stesura dei suoi allegati è dovuto

ricorrere alla consulenza di due legali di cui produce le rispettive parcelle

di pari importi (doc. 2 e doc. C). In realtà, tale indennità è destinata

principalmente a garantire una compensazione della perdita di guadagno subita

da persone che esercitano un'attività indipendente (sentenza del Tribunale

federale 5A_357/2019 del 27 agosto 2021 consid. 8.6.1 con rinvii). L'indennità

d'inconvenienza non è destinata pertanto a remunerare l'attività di consiglieri

giuridici di una parte che non si è fatta rappresentare in giudizio (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 33 ad art. 95; v. anche sentenza del Tribunale

federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4.1 in: RSPC 2018 pag. 25;

analogamente: CEF sentenza inc. 14.2019.37 del 17 luglio 2019 consid. 8.2). Ne segue che nulla può

essere riconosciuto a RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è

accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. Le

spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare come

di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr.

200.– (inc. 20-2019), sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano indennità.

II. Le

spese processuali del reclamo di fr. 300.–, da anticipare dal reclamante, sono

poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

III. Notificazione

a:

– ;

– avvocati

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.