16.2021.53
Contratto di credito al consumo: forma e contenuto di un contratto di carta di credito - esame della capacità creditizia
23 marzo 2023Italiano25 min
RE 1 ha chiesto alla società CO 1 il rilascio di una carta di credito __________,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.53
Lugano
23 marzo 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 23 dicembre 2021 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 7 dicembre 2021 dal
Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 02/2020 (contratto di credito al consumo) promossa nei
suoi confronti con petizione del 14 febbraio 2020
da
CO 1
(patrocinata
dagli avvocati PA 1 e ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 settembre 2015
RE 1 ha chiesto alla società CO 1 il rilascio di una carta di credito __________,
sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente
emissione il 12 ottobre 2015 di una carta di credito associata al conto n. __________.
Tra dicembre 2015 e settembre 2016 il saldo mensile del conto correlato alla
citata carta di credito ha superato ogni mese il limite massimo di credito
consentito di fr. 5000.– tanto che RE 1 ha più volte chiesto di aumentarlo
senza successo. Dopo un nuovo esame della capacità creditizia del cliente, CO 1
ha ridotto, il 28 settembre 2016, il limite massimo di credito a fr. 2000.–.
Visto che il saldo debitore del conto superava questo limite RE 1 non ha più
potuto utilizzare la carta di credito, limitandosi nei mesi seguenti a
effettuare rimborsi che hanno ridotto lo scoperto da fr. 5554.– di settembre
2016 a fr. 2165.65 di marzo 2018. In base al risultato di un ulteriore
esame della capacità creditizia del cliente, CO 1 ha rescisso, il 7 marzo 2018,
il contratto chiedendo il pagamento dello scoperto. Scaduti infruttuosamente vari solleciti
di pagamento, il 9 gennaio 2019 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per
l'incasso di fr. 2185.58 oltre interessi al 12% dal 16 luglio 2018,
fr. 96.17 per “interessi ammontanti al 15.07.2018” e fr. 36.30 per “__________”,
cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il
21 giugno 2019 CO 1 si è rivolta al
Giudice di pace del circolo della Magliasina per un tentativo di conciliazione
nei confronti di RE 1 volto a ottenere il versamento di fr. 2185.58 oltre
interessi al 12% dal 16 luglio 2018, fr. 96.17 per interessi al 15 luglio
2018, fr. 109.60 per spese di esecuzioni e fr. 127.– per “spese di
viaggio”, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al
citato PE. All'udienza di
conciliazione del 30 settembre 2019 il Giudice di pace ha constatato
l'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato all'istante, il 15
novembre 2019, l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 200.– (inc. 20-2019).
C. Con
petizione del 14 febbraio 2020 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, salvo
rinunciare alla pretesa di pagamento di fr. 127 per “spese di viaggio”. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2020 il convenuto
ha proposto di respingere la petizione. Invitata a presentare una replica scritta, nel suo
allegato del 20 maggio 2020 l'attrice ha confermato le sue domande. Duplicando il
28 maggio e l'11 giugno seguenti il convenuto ha mantenuto il suo punto di
vista. Alle prime arringhe del 9 novembre 2020 le
parti hanno notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 14 maggio 2021, le parti hanno rinunciato alle
arringhe finali, limitandosi
a conclusioni scritte del 20 e del 27 maggio 2021, in cui hanno confermato le
rispettive posizioni.
D. Statuendo
con decisione del 7 dicembre 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione,
condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 2185.58 oltre interessi e
“spese fr. 36.30” e rigettando in via definitiva per il medesimo importo l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di
fr. 200.–, così come quelle della procedura conciliativa, sono state poste
a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 300.– per
ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1
è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2021 in cui chiede di
annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di respingere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2023 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 9 marzo 2023 e in una
duplica spontanea del 20 marzo 2023 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa
Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1
CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9
dicembre 2021, sicché il reclamo, introdotto il 23 dicembre 2021, è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha respinto l'eccezione di nullità del
contratto per vizio di forma e contenuto previsti dalla legge federale sul
credito al consumo, ritenendo che la richiesta del convenuto di ottenere una
carta di credito, l'invio al medesimo della carta di credito e delle condizioni
generali, l'utilizzo di tale mezzo di pagamento, i conteggi mensili con
l'indicazione del limite massimo di credito e la corrispondenza tra le parti “rendono
difficile sostenere l'inesistenza di un contratto tra le parti tale da rendere
il contratto nullo, questo scontrandosi con il principio della buona fede (art.
2.
cpv. 1 CC)”. Il primo giudice ha respinto inoltre l'eccezione del
convenuto, per il quale l'attrice aveva
gravemente violato il suo obbligo di procedere a un esame sommario della
sua capacità creditizia poiché sulla scorta della documentazione agli atti l'attrice
ha provato di avere “ottemperato ai suoi doveri d'esame” della capacità creditizia del consumatore. Egli ha
constatato che da un estratto dei crediti concessigli notificati all'Associazione
per la gestione di una centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO)
risultavano due crediti notificati per un carico mensile inferiore a fr. 1000.–
ragione per cui l'attrice poteva ritenere che il convenuto, con un reddito di
fr. 6783.30 mensili, risultava in grado di rimborsare il credito risultante
dall'utilizzo della carta di credito senza gravare la parte impignorabile del
suo reddito (art. 28 LCC). A suo parere, per contro il convenuto non avere
specificato la sua reale situazione finanziaria, la quale, se fosse stata
accertata, avrebbe comportato il rifiuto della sua richiesta di carta di
credito.
4.
RE
1.
ribadisce innanzitutto che il
contratto con l'attrice è nullo poiché privo delle indicazioni previste
all'art. 12 LCC (limite massimo del credito, il tasso d'interesse annuale, le
spese addebitate al momento della conclusione del contratto e le condizioni
della loro modifica, le modalità di risoluzione del contratto e gli elementi
considerati nell'esame della sua capacita creditizia). Egli ritiene che la
motivazione del primo giudice secondo cui l'eccezione di nullità del contratto
da lui sollevata è contraria al principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC),
così come al divieto di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), sia illogica
poiché la legge federale sul credito al consumo, introdotta come strumento di
protezione dei consumatori, prevede delle esigenze di forma e contenuto del
contratto proprio allo scopo di fornire al consumatore un'informazione
esauriente sulle principali condizioni contrattuali e ridurre il rischio di
possibili decisioni sconsiderate e rovinose per la sua situazione finanziaria.
Per
il reclamante la conclusione del Giudice di pace di avere accertato che
l'attrice abbia ottemperato ai suoi doveri d'esame della sua capacità
creditizia è errata. A suo parere, il primo giudice avrebbe dovuto applicare
l'art. 30 LCC, e non l'art. 28 LCC, poiché l'attrice, nell'esaminare la sua
capacità creditizia sulla base di dati
statistici e senza tenere conto né del suo
patrimonio né dei crediti concessigli notificati alla IKO, è incorsa in una grave violazione perdendo quindi il diritto al rimborso del credito concessogli,
compresi gli interessi e le spese.
5.
Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 rileva, invero per la prima volta, che il
contratto in esame non soggiace alla legge
federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) poiché l'art. 7 cpv. 1
lett. f LCC ne esclude l'applicabilità a quei contratti di credito in base ai
quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi. Ciò è il
caso, a suo parere, visto che i conteggi mensili trasmessi al cliente indicano
ogni volta un'esigibilità per la fine del mese medesimo. La tesi non può essere
seguita. La norma si applica infatti ai contratti di credito di breve durata e
non a quelli per carte di credito vincolati a un'opzione di credito, ovvero con
la possibilità di rimborsare a rate il saldo di una carta di credito, oltre gli
interessi, per oltre di tre mesi (art. 1 cpv. 2 LCC), quali le carte Visa ed
Eurocard/Mastercard (Favre-Bulle, La nouvelle loi
fédérale sur le crédit à la consommation, Losanna 2002 pag. 51). Ciò è il caso
in concreto (cfr. condizioni generali
clausola 4.1: doc. R; v. anche petizione pag. 2 ad 2). Al riguardo non occorre
dilungarsi.
a) Premesso
ciò, come per le altre forme di credito
al consumo (art. 9 - 11 LCC), anche i contratti di credito sotto forma di
anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o a
carte-cliente con opzione di credito devono essere conclusi per scritto e il
consumatore deve ricevere un esemplare del contratto (art. 12 cpv. 1 LCC).
Occorre quindi che il creditore e il consumatore appongano la loro firma in
calce a un documento contenente le clausole essenziali del contratto (art. 12 e
13.
CO; Favre-Bulle in: Commentaire
romand, Extrait du Code des obligations I, Droit de la consommation, Basilea
2003, n. 3 ad art. 12 LCC; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux,
5ª edizione, pag. 353 n. 2636). Le firme possono venire apposte su più documenti, purché gli stessi si riferiscano a un
contratto specifico e siano scambiati tra le parti (Giger, Kreditkartensysteme, Zurigo 2018, pag. 166; Xoudis
in: Commentaire romand,
Code des obligations I, 3a edizione, n. 9 ad art. 13). L'incorporazione di condizioni generali nel contratto
deve essere coperta dalla firma; la semplice consegna di condizioni generali
allegate al contratto, senza un rinvio nel contratto firmato che preveda che
queste condizioni fanno parte integrante del contratto non è sufficiente (Favre-Bulle, Commentaire
Romand, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 9 LCC).
L'art.
12.
cpv. 2 LCC prevede inoltre che i contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su
conto connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di
credito devono contenere le seguenti
indicazioni: il limite massimo
del credito (lett. a); il tasso
d'interesse annuale, le spese addebitate
al momento della conclusione del contratto e le condizioni secondo cui essi potranno essere modificati (lett. b); le modalità
secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto (lett. c); gli elementi
considerati nell'esame della capacità creditizia (art. 30 cpv. 1); i dettagli
possono essere annotati in un documento separato dal contratto che costituisce
parte integrante del contratto (lett. d).
b) L'inosservanza delle esigenze di forma o di contenuto
del contratto previste dall'art. 12 cpv. 1 e 2 LCC, secondo l'art. 15 cpv. 1
LCC comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto, il
consumatore è tenuto a rimborsare entro la scadenza della durata del credito
l’ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese (cpv.
2), mediante versamenti rateali d'importo identico, a intervalli mensili, salvo
che il contratto preveda intervalli più lunghi (cpv. 3). La nullità comporta
quindi la trasformazione ex lege del contratto di credito al consumo,
per definizione oneroso (art. 7 lett. c LCC), in un credito senza spese e
interessi (Favre-Bulle, Commentaire Romand,
n. 10 ad art. 15 LCC). L'art. 15 LCC rappresenta una lex specialis
rispetto all'art. 11 cpv. 1 CO (Favre-Bulle,
Commentaire Romand, n. 12 ad art. 9 LCC).
c) Nella fattispecie, contrariamente a quanto sembra
credere il reclamante, il Giudice di pace ha seguito l'ipotesi più favorevole
al convenuto dipartendosi dalla nullità del contratto salvo giungere alla
conclusione che nell'eccepire il vizio di forma, l'interessato aveva adottato
un comportamento contrario alla buona fede. Tale modo
di agire sfugge
di per sé alla critica, a meno che la conclusione sia errata. Giovi pertanto
esaminare se il contratto di carta di
credito sia effettivamente nullo per vizio di forma e di contenuto. Premesso
ciò, se è vero che per rispettare il requisito della forma scritta le firme
possano figurare su più documenti, ciò non è il caso in concreto. Ora, che il
richiedente abbia firmato la richiesta di conclusione di un contratto di carta
di credito del 25 settembre 2015 è indubbio (doc. C). Resta il fatto che agli
atti non vi è la “dichiarazione di accettazione” del contratto sulla
quale sono state apposte le “firme legalmente vincolanti” che l'attrice
sostiene di avere trasmesso al richiedente assieme alla carta di credito e alle
condizioni generali del contratto (cfr. replica del 20 maggio 2020, pag. 2).
Non si può quindi dire che il requisito della forma scritta del contratto
previsto all'art. 12 cpv. 1 LCC possa ritenersi adempiuto.
Per
di più, l'attrice non ha contestato l'obiezione del convenuto secondo cui tra i
documenti scambiati non vi era l'indicazione del tasso d'interesse annuale e le
spese addebitate (art. 12 cpv. 2 lett. b CPC), le modalità di risoluzione del
contratto (art. 12 cpv. 2 lett. c CPC) e gli elementi considerati nell'esame
della capacità creditizia (art. 12 cpv. 2 lett. d CPC). Essa si è limita a
sostenere, senza come visto dimostrarlo, che nella “dichiarazione
d'accettazione” trasmessa al richiedente era indicato il limite
massimo di credito. In tali circostanze, le condizioni previste dall'art. 12
cpv. 1 e 2 LCC non risultano adempiute, ciò che comporta la nullità del
contratto in virtù dell'art. 15 cpv. 1 LCC.
d) Quanto alla questione di sapere se nell'eccepire la
nullità del contratto per vizio di forma il convenuto trascenda nell'abuso di diritto, la questione dev'essere decisa
secondo le circostanze concrete e non in base a principi rigidi. Per
riconoscere un abuso di diritto, la giurisprudenza dà particolare peso
all'eventualità che le parti abbiano eseguito, volontariamente e conoscendo il
vizio, completamente o perlomeno per l'essenziale il contratto nullo. Occorre
pure considerare se la norma si prefigge la tutela della parte che si prevale
del vizio di forma (DTF 140 III 202 consid. 4.2). In concreto non può
seriamente essere contestato che parti abbiano volontariamente adempiuto il
contratto. Che il convenuto, dirigente d'azienda, ignorasse l'esigenza della
forma scritta appare dubbio. E ci si può finanche chiedere se l'istituto
giuridico non sia utilizzato a un fine diverso di quello per cui è stato
creato, l'intento del convenuto apparendo piuttosto quello di non restituire
denaro già speso. Resta il fatto che le esigenze poste dall'art. 12 cpv. 1 e 2
LCC perseguono lo scopo di fornire tutte le informazioni essenziali al
consumatore per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa (Favre-Bulle, Commentaire Romand, op. cit., n. 3 ad art. 9 LCC). Considerata la finalità di protezione sociale della legge sul credito
al consumo, volta a evitare indebitamenti eccessivi dei consumatori, per alcuni
autori in caso di nullità del contratto in applicazione dell'art. 15 cpv. 1
LCC, il creditore nemmeno potrebbe prevalersi del divieto di abuso di diritto (Giger, op. cit., pag. 167 in fine e 168
con rinvii; Schwenzer/Fountoulakis,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Berna 2020, pag. 267 n.
31.38; Xoudis, op. cit., n. 43 ad art. 11) e ciò anche qualora un contratto di carta di credito esista da anni e il titolare della
carta di credito si sia avvalso regolarmente dell'opzione di pagamento rateale
(Giger, op. cit., pag. 245). Approfondire il quesito
non avrebbe senso tuttavia se, come sostiene RE 1, l'attrice ha gravemente violato i suoi obblighi di verifica della
capacità creditizia del richiedente, ciò che comporterebbe, oltre alla perdita
degli interessi, anche quella del credito. La questione dell'abuso sarà ripresa
qualora ciò non fosse il caso.
6.
Già si è detto che i
contratti di credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto
connesso a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito devono
contenere, tra le altre indicazioni, gli
elementi considerati nell'esame della capacità creditizia, i cui i dettagli
possono essere annotati in un documento separato dal contratto che costituisce
parte integrante del medesimo (art. 12 cpv. 2 lett. d LCC). Il creditore ha
quindi l'obbligo di esaminare la capacità creditizia del consumatore prima della stipulazione di un contratto allo scopo di impedirne un eccessivo indebitamento
(art. 22 LCC). In particolare, dandosi conti connessi a carte di credito, quando accorda un limite di credito,
il creditore professionista deve verificare mediante esame sommario la capacità
creditizia del consumatore, fondandosi sulle informazioni fornite dal
richiedente circa la propria situazione patrimoniale e di reddito e
considerando i crediti al consumo notificati alla Centrale d'informazione per
il credito al consumo (IKO: art. 30 cpv. 1 LCC). Il creditore può fare
affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione
economica; può chiedere al consumatore l'estratto del registro delle esecuzioni
e un'attestazione del salario o, se questi non esercita un'attività dipendente,
altri documenti che ne indichino il reddito (art. 31 cpv. 1 LCC) e in caso di
dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornitegli, il creditore deve
verificarle sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati (art. 31
cpv. 3 LCC).
a) Diversamente
dalle altre forme di credito al consumo (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a LCC) per le
quali la legge prevede che la capacità creditizia del consumatore non è data se
il rimborso del credito o delle rate del leasing gravino la parte impignorabile
del reddito del consumatore (art. 28 e 29 LCC), per i conti connessi a carte di
credito l'art. 30 LCC non prevede dei criteri precisi per determinare il limite
massimo di credito e pertanto l'emittente di una carta di credito, dopo avere
esaminato sommariamente la capacità creditizia del consumatore alla luce della
sua situazione patrimoniale e di reddito nonché dei crediti notificati alla
Centrale d'informazione, nel fissare il limite massimo di utilizzo della carta
dispone di una grande libertà (Favre-Bulle,
Commentaire Romand, n. 4-5 ad art. 30 LCC;
Noori/ Furger/ Nyffeler/ Roncoroni/ Rothenbühler, Manuel LCC, Examen de
la capacité de contracter des crédits au comptant et des contrats de leasing,
2020, pag. 17 pubblicato in: www.loi-credit-consommation.ch). L'emittente
di carte di credito può ricorrere così all'uso di metodi statistici (credit
scoring), ciò che differenzia le modalità d'esame nei casi di crediti
connessi a carte di credito rispetto a quello di altre forme di contratto di
credito al consumo per le quali è necessario un esame individuale della
capacità del consumatore di rimborsare il credito (cfr. Stauder, La prévention du surendettement du consommateur: la
nouvelle approche de la LCC 2001, in La nouvelle loi fédérale sur le crédit à
la consommation, Losanna 2001, pag. 132).
b) Nel caso in
cui il creditore professionista violi in modo grave le disposizioni degli art.
30.
o 31 LCC, egli perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi
e le spese, mentre il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni
già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchimento (art. 32 cpv. 1 LCC).
Ove la violazione avvenga in modo lieve, il creditore professionista perde
unicamente gli interessi e le spese (art. 32 cpv. 2 LCC). Una violazione grave è data nel caso in cui l'esame della capacità
creditizia è stato omesso o è stato fatto in modo arbitrario, senza tenere
conto in alcun modo dei criteri previsti dalla legge (Favre-Bulle, Commentaire
Romand, n. 7 ad art. 32 LCC).
c) Nella
fattispecie, come si è detto, il Giudice
di pace ha ritenuto alla luce della documentazione prodotta dall'attrice che questa
aveva adempiuto all'obbligo di verifica della capacità creditizia del convenuto. Dal fascicolo processuale risulta che l'attrice ha prodotto, oltre a un “estratto” dal quale
non risultavano esecuzioni a carico del richiedente (doc. Z), due screenshot
di computer, stampati il 25 settembre 2019, dai quali emerge che il 7 ottobre
2015.
essa aveva proceduto a un controllo della solvibilità del consumatore mediante il metodo credit scoring, ha considerato
il salario lordo del consumatore (in concreto: fr. 6666.– mensili) e l'assenza
di figli con obbligo di mantenimento indicati dal consumatore nel formulario di
richiesta di carta di credito (doc. C), e le di lui spese sulla base di dati
statistici (fr. 800.– per il canone di locazione, fr. 270.– per la cassa
malati, fr. 70.– per i costi di trasferta e fr. 160.– per le spese
professionali), così come la mancanza di crediti registrati alla IKO (doc.
D e U). Contrariamente all'opinione del reclamante, tale modalità è sufficiente
per l'esame della capacità
creditizia del richiedente nei casi di conti connessi a carte di credito o a
carte-cliente, la contraria indicazione sostenuta da Stauder (in: Kramer,
Konsumentenschutz im Privatrecht, Basilea 2008, pag. 261), si riferisce
all'esame in caso di contratti di credito al consumo “tradizionali” (art. 28
LCC) e non a quelli “moderni” relativi a conti connessi a carte di credito
(art. 30 LCC), per i quali il medesimo autore permette l'uso di metodi fondati
su dati statistici (La prévention
du surendettement du consommateur: la nouvelle approche de la LCC 2001, in:
Imsand
[curatore] La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la
consommation, Losanna 2001, pag. 132 e pag. 139). Che poi l'estratto non menzioni sostanza non può
assurgere a violazione, tanto meno grave, nemmeno il reclamante pretendendo di
avere fornito indicazioni al riguardo (art. 30 cpv. 1 seconda frase LCC).
d) Si dà atto che se le cose
stessero
come
l'attrice asserisce, ovvero se la risposta della richiesta IKO
fosse stata negativa, alla medesima poco o punto sarebbe potuto essere
rimproverato. Sta di fatto che il dato indicato sui documenti prodotti
dall'attrice in merito ai crediti registrati alla Centrale d'informazione
(nessun credito), è stato smentito dalle prove offerte dal convenuto, il quale
ha prodotto un estratto della IKO in cui si evince che al momento della richiesta della carta di
credito erano stati annotati due crediti (leasing auto e un'altra carta: doc.
5). A fronte di tale
documento, esibito con la risposta, l'attrice ha dapprima ribadito di “avere
consultato le banche dati ZEK-IKO inserendo tutti i dati personali del
convenuto utili per effettuare tale controllo (doc. U)” (replica del 20 maggio
2020, pag.3), per poi contestare il documento alle prime arringhe del 9
novembre 2020, opponendosi alla sua produzione “nessuno di noi è esperto in
materia. Andrebbe eseguita una perizia per validare il documento agli atti e
quanto espresso dal convenuto in merito” (verbale pag. 2). Successivamente,
preso atto del nuovo estratto della IKO presentato dal convenuto, sul quale
figurava altresì un nuovo credito (prestito da __________), nelle osservazioni
del 20 maggio 2021 l'attrice nemmeno ha preso posizione.
e) Di
fronte alla prova del contrario, l'attrice non poteva quindi continuare a
riferirsi a documenti interni per dimostrare le sue allegazioni ma doveva
sostanziarle. Certo durante il procedimento di primo grado l'attrice parrebbe
avere eccepito di falso il primo documento della IKO esibito dal convenuto. Per
tacere del fatto che essa non ha addotto alcun elemento che lasciasse planare
dubbi al riguardo, l'attrice non ha persistito nella sua obbiezione. Tanto meno
se si pensa che il secondo estratto della IKO è stato prodotto in originale
(doc. 8). Nelle circostanze del caso specifico, se ne deve concludere che CO 1 non ha dimostrato di avere esaminato la
capacità creditizia di RE 1
come imposto dalla LCC. Poco importa che essa abbia richiesto informazioni alla
Centrale per informazioni di credito (ZEK) il cui database contiene anche dati su obblighi non soggetti alla LCC,
quest'ultima legge imponendo di riferirsi ai crediti comunicati alla IKO (art. 30 cpv. 1 ultima
frase LCC). Ne segue che l'attrice, non avendo dimostrato di avere tenuto conto
dei crediti registrati alla Centrale d'informazione, non ha adempiuto agli
obblighi previsti dalla LCC. Tale violazione non può considerarsi lieve giacché
pertiene alla verifica della capacità creditizia del richiedente volta a
evitare un eccessivo indebitamento. Poco importa che a posteriori l'esame
avrebbe condotto a escludere tale situazione, come parrebbe avere ritenuto il
Giudice di pace. Tanto più in concreto, ove si pensi che tale analisi, per
altro nemmeno evocata dall'attrice, si è limitata alle risultanze del primo estratto della IKO (doc. 5) e non a quello completo
successivamente prodotto dal convenuto che contempla altresì un credito
nei confronti di Banca __________ di fr. 68 022.–
rimborsabile con rate mensili di fr. 1133.70 (doc. 8).
f) In
definitiva, la sentenza impugnata, frutto di un accertamento manifestamente
errato dei fatti e di un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a e
lett. b CPC), deve essere annullata e il reclamo va
accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv.
3.
lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.
Considerato che in caso di grave violazione delle disposizioni degli art. 30 o 31 LCC il creditore
professionista perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e
le spese (art. 32 cpv. 1 LCC), l'azione della CO 1 volta a ottenere il rimborso del debito residuo, degli interessi e delle spese è
destinata all'insuccesso. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso
che a petizione è respinta.
7.
Le spese processuali di
entrambe le sedi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC).
Quanto
all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il
reclamante chiede che gli siano riconosciuti fr. 500.– in prima sede e fr.
750.– in seconda sede spiegando che per la stesura dei suoi allegati è dovuto
ricorrere alla consulenza di due legali di cui produce le rispettive parcelle
di pari importi (doc. 2 e doc. C). In realtà, tale indennità è destinata
principalmente a garantire una compensazione della perdita di guadagno subita
da persone che esercitano un'attività indipendente (sentenza del Tribunale
federale 5A_357/2019 del 27 agosto 2021 consid. 8.6.1 con rinvii). L'indennità
d'inconvenienza non è destinata pertanto a remunerare l'attività di consiglieri
giuridici di una parte che non si è fatta rappresentare in giudizio (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 33 ad art. 95; v. anche sentenza del Tribunale
federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4.1 in: RSPC 2018 pag. 25;
analogamente: CEF sentenza inc. 14.2019.37 del 17 luglio 2019 consid. 8.2). Ne segue che nulla può
essere riconosciuto a RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è
accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. Le
spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare come
di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr.
200.– (inc. 20-2019), sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano indennità.
II. Le
spese processuali del reclamo di fr. 300.–, da anticipare dal reclamante, sono
poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
III. Notificazione
a:
– ;
– avvocati
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.