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Decisione

16.2021.6

Contrato di lavoro - licenziamento immediato

17 febbraio 2022Italiano14 min

nell'incas­so delle consumazioni, doveva allegare all'incasso un foglio con l'indicazione

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.6

Lugano

17 febbraio 2022/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 17 dicembre 2020

dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2020.4 (lavoro) da lei promossa con petizione

del 30 gennaio 2020 nei confronti della

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 25 luglio 2014 la

società CO 1, che gestisce il bar “__________” a __________, ha assunto RE 1 in

qualità di “cameriera senza formazione”, con inizio dal 1° agosto 2014. Il

contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro

dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo

indeterminato e preve­deva un salario di fr. 3500.– lordi per tredici

mensilità per un orario settimanale medio di 42 ore.

B. Secondo le direttive

della datrice di lavoro, a fine turno ogni cameriere doveva stam­pa­re il

resoconto informatico delle transazioni da lui effettuate e depositarlo nella

cassaforte con l'incasso giornaliero contenuto nel suo borsello al

netto del fondo cassa. Dandosi discrepanze tra il totale del resoconto

informatico e il totale dei soldi incassati, il cameriere, dopo avere

verificato con il collega di turno la possibilità di eventuali errori

nell'incas­so delle consumazioni, doveva allegare all'incasso un foglio con l'indicazione

dell'ammontare dell'ammanco. Questo sarebbe poi stato da lui risarcito con l'eventuale

eccedenza alla fine di un'altra giornata. Sempre per disposizioni della datrice

di lavoro, le man­ce incassate dai camerieri dovevano essere inserite in un

apposito contenitore e sarebbero poi state ripartite tra tutto il personale.

C. Il 26 luglio 2019 D__________

P__________, gerente dell'esercizio pubblico, ha comunicato a RE 1 che a

seguito di controlli era risultato che a fine giornata l'eccedenza di denaro

nel suo borsello non era stata versata in cassaforte. Il ge­ren­te, dopo averle sottoposto una tabella con gli importi delle

ecce­denze di denaro non segnalati nei giorni della verifica, l'ha accusata

di essersene appro­priata. La lavo­ratrice ha negato ogni addebito e si è ri­fiutata

di sotto­scri­vere la tabella menzionata. In esito al colloquio, essa è stata poi licenziata in tronco. Lo stesso

gior­no la datrice di lavoro le ha inoltre inviato la disdetta imme­diata del

con­trat­to di lavoro per gravi motivi. Il 9 settembre 2019 RE 1, oltre a

contestare il motivo del licenziamento in tronco, ha chiesto alla CO 1 di versarle

il salario di un mese, pari a quello che sarebbe maturato sino alla scadenza

del termine ordi­na­rio di disdetta. L'indomani la datrice di lavoro ha

riaffermato la sua posizione rifiutando qualsiasi pagamento.

D.

Il

24 ottobre 2019 RE 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno

Città per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr.

6939.36 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il

Pretore aggiunto ha rilasciato il 27 gennaio 2020 all'istante l'au­to­rizzazione

ad agire. Non sono state prelevate spese

processuali (inc. CM.2019.83).

E. Con petizione del 30 gennaio 2020

RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottene­re

il pagamento di fr. 6121.88 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019 (fr. 3500.–

lordi per il salario di agosto 2019, fr. 291.55 quota tredicesima,

fr. 250.– quota bonus, fr. 1920.33 per 16.46 giorni di vacan­za maturati

non goduti e fr. 160.– di tredicesima calcolata su fr. 1920.33).

L'attrice ha chiesto altresì il versamento di un'indennità di fr. 1000.– quale riparazione

morale. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 la convenuta ha proposto

di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 15 maggio 2020 le parti

hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 14 settembre 2020 e al dibattimento

finale le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro

rispettivi memoriali del 23 settembre e del 30 novembre 2020 esse hanno

ribadito le loro domande.

F. Statuendo

con decisione del 17 dicembre 2020 il Pretore ag­giun­to,

dopo avere accertato l'esistenza di una causa grave atta a giustificare la rescissione

immediata del contratto di lavoro, ha respinto tutte le pretese

dell'attrice salvo riconoscerle un'indennità per vacanze, riposo e festivi non

goduti di fr. 354.– lordi. Non sono state prelevate spese processuali ma

l'attrice è stata tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

G. Contro la decisione

appena citata RE 1, ora __________, è insorta a questa Camera con un reclamo

del 1° febbraio 2021, in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di

riformarlo nel senso di accogliere integralmente

la petizione. Nelle sue os­ser­vazioni del 10 marzo 2021 la CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

H. Con istanza dell'8

giugno 2021 la Cassa disoccupazione __________, agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 cpv.

2 LADI, si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Locarno,

chiedendo di convocare la CO 1 a un

tentativo di conciliazione volto ad ottenere il paga­mento di fr. 2197.30

netti più interessi al 5% dal 1°

agosto 2019 pari alle indennità di disoccupazione versate in agosto

2019 alla lavoratrice (inc. CM.2021.34). Con disposizione ordinatoria del 30

luglio 2021 la procedura di conciliazione è stata sospesa in attesa dell'esito

del presente procedimento.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono

impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

1.

CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta alla rappresentante

della convenuta il 18 dicembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso

è rimasto sospeso

tuttavia fino al 2 gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c

CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2021, esso sarebbe scaduto così lunedì 1° febbraio 2017. Depositato

l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è quindi ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii)

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per una

rescissione immediata del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO,

ha accertato che il motivo del licenziamento immediato addotto dalla convenuta era

“il furto di una somma di denaro indefinita da parte dell'attrice”. Premesso ciò, egli ha ritenuto che dalla

testimonianza del gerente dell'esercizio pubblico e dai dati riportati in una

tabella da lui fatta allestire risultava che nei giorni in cui l'attrice era

stata controllata, la mancata segnalazione dell'eccedenza di denaro e il

relativo versamento nella cassaforte “pur non capitando quotidianamente, si ripeteva con una certa, e allarmante, regola­rità”.

Il primo giudice, considerata la situazione di difficoltà probatoria “derivante

dall'assenza di una telecamera di sorveglianza sulla cassa utilizzata

dall'attrice, che non permetteva un controllo diretto sul suo operato”, ha ammesso

l'oggettiva gravità delle causa del licenziamento immediato, perché “il sistema

indiretto posto in essere dalla convenuta per controllare i propri dipendenti è

risultato (...) sufficientemente idoneo a dimo­strare un comportamento

quantomeno critico e preoccupante”. A suo avviso, pertanto, “l'analisi dei

fatti di causa sembra integrare un grado di certezza della prova pari, almeno,

al 75% (non certi, ma più che probabili o verosimili), se non anche supe­riore”.

Valutato il ruolo di responsabilità dell'attrice e la sistematicità delle

mancanze, per il Pretore aggiunto, il comportamento della dipendente connota, da

un punto di vista soggettivo, una gra­vità tale da rompere il rapporto di fiducia

con il datore di lavoro, ciò che legittima il licenziamento immediato. Poco

importa, egli ha soggiunto, che le somme non dichiarate siano di poca entità, tale

aspetto non essendo “una discriminante per ritenere illegittimo un

licenziamento immediato per appropriazione indebita”.

Il

Pretore aggiunto ha poi appurato che il licenziamento con effetto immediato era

stato preceduto anche da un avvertimento giacché nel corso di una riu­nione

tutti i collabora­tori, compresa l'attrice, erano stati informati sull'intensificazione

dei controlli per evitare il ripe­tersi di furti “e quindi l'attrice era

avvisata sulle conse­guenze di tali comporta­menti”. Quanto all'immediatezza

della reazione della datrice di lavoro, per il primo giudice “5 giorni

lavorativi (ultimo con­trollo 19 luglio 2019, lettera di licenzia­mento 26

luglio 2019, per un totale di 7 giorni ma, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 CCLN

risultano es­sere 5 giorni lavorativi)” erano accettabili “vista la necessità

della convenuta di rivolgersi a un informatico per avere conferma della

veridicità del controllo”.

A

titolo abbondanziale “e sempre in subordine rispetto al ragionamento

principale, il Pretore aggiunto dopo avere richiamato la facoltà del datore di

lavoro di licenziare il lavoratore per un semplice sospetto e riassuntine i

presupposti, ha ritenuto che se ciò, salvo eccezioni, non giustifica di per sé

un licenziamento in tronco, il giudice può liberamente determinare le

conseguenze della risoluzione immediata. Secondariamente, egli ha soggiunto, se

la mancanza grave del lavoratore deve essere ammessa con prudenza dal giudice, anche

manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata quando si

verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull’eventualità della

disdetta. Premesso ciò, egli ha concluso, quand'anche si volesse ritenere che i

fatti da lui accertati non fossero di una certa gravità, “la sistematicità dei

comportamenti sospetti, uniti all’avvertimento dato (che pur se di carattere

generale interessava sicuramente tutto il personale, attrice compresa) portano

a concludere nuovamente per la legittimità del licenziamento immediato”. In

siffatte circostanze, egli respinto la pretesa dell'at­trice relati­va al pa­gamen­to

del salario di agosto 2019.

Riguardo

all'indennità per vacanze non godute e giorni di riposo non effettuati ai sensi

dell'art. 17 CCLN, il primo giudice ha accer­tato che la lavoratrice, benché

licenziata in tronco il 26 luglio 2019, aveva percepito il salario per l'intero

mese e che al 31 luglio 2019 aveva un saldo di - 2.91 giorni di lavoro, - 5.20

giorni di riposo, + 10.43 giorni di vacanza e + 0.48 giorni festivi. Ha

calco­lato così un totale di 2.8 giorni da indenniz­zarle pari a fr. 327.– (fr.

3500.–: 30 giorni x 2.8 giorni) e, aggiunti fr. 27.– (fr. 327.–: 100 x

8.33) per la tredi­cesima pro rata, le ha riconosciuto un'indennità di

fr. 354.–. Donde l'accogli­mento della petizione limita­tamente a questo

importo.

4.

La reclamante censura la

violazione dell′art. 337 CO, ritenendo non adempiute nessuna delle

condizioni necessarie per l'applicazione di questa norma (esistenza di una

mancanza particolarmen­te grave o di mancanze meno gravi reiterate precedute da

un avvertimento che rendono oggettivamente impensabile la continuazione della

relazione contrattuale al termine ordinario di disdetta e immediatezza della

reazione). Essa, ribadito di non

essersi mai appropriata di pagamenti degli avventori, ritiene che sulle accuse

di appropriazione indebita mosse contro di lei dalla convenuta il primo giudice

non poteva accontentarsi di un grado probatorio ridotto ma, per poterle

considerare dimostrate, doveva fondarsi su mezzi di prova certi. Ciò posto, a

suo avviso, le prove offerte dalla convenuta non dimostrano minimamente le accuse

nei suoi confronti, tantomeno con un “grado pari ad almeno il 75% se non

superiore” così come stabilito arbitrariamente dal primo giudice.

a) Ci

si può chiedere se nella fattispecie soccorressero le premesse per rinunciare

all'esigenza della prova piena e limitarsi a una verosimiglianza preponderante (cfr.

sulle condizioni: DTF 144 III 264 consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_254/2021

del 21 dicembre 2021 consid. 4.1), e quindi in ultima analisi se la convenuta

abbia provato l'esistenza di un grave motivo atto a giustificare il

licenziamento immediato. Tali quesiti possono rimanere indecisi per le seguenti

ragioni.

b)

Il Pretore aggiunto, come si è visto, ha addotto due spiegazioni a sostegno della sua decisione: in primo

luogo, ha accertato l'esistenza

di un grave motivo, mentre in secondo luogo e abbondanzialmente, ha concluso

per la legittimità del licenziamento immediato sulla scorta della

“sistematicità dei comportamenti sospetti uniti all'avvertimento dato”. Ora, quando una decisione è sorretta da più

motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da

sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con

tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricor­so, e un'impugnazione può

essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazio­ne risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4

con rinvii; più recentemente: sentenza 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del

24.

dicembre 2020 consid. 27c; II CCA, sentenza inc. 12.2020.48 dell'11 novembre

2020.

consid. 11.1; III CCA, sentenza 13.2020.57 del 2 dicembre 2020 consid.

10).

c) La

reclamante, contesta, come si è visto, la prima motivazione addotta dal Pretore

aggiunto. Essa sorvola invece sulla seconda motivazione foss'anche soltanto per

criticarla siccome errata in fatto o in diritto. Essa non spiega in effetti perché il primo

giudice non potesse concludere che di fronte a “sistematici comportamenti sospetti”

il licenziamento immediato fosse giustificato. Del resto, il Tribunale federale

non esclude che il sospetto di commissione di un grave reato o di una grave

violazione dei doveri contrattuali possa giustificare il licenziamento

immediato, anche se l'accusa nei confronti del lavoratore si rivela

successivamente infondata o non può essere provata (sentenza 4A_419/2015 del 19

febbraio 2016 consid. 2.1.2, con rinvii). Né la reclamante accenna a fattori che

escludono la validità di un licenziamento basato su soli sospetti [la presunta

violazione dei doveri del lavoratore, anche se non provata, non sarebbe

sufficientemente importante da giustificare un licenziamento immediato senza

preavviso, oppure il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che ci si poteva

aspettare da lui per verificare i sospetti (sentenza del Tribunale federale

citata)]. Patrocinata da un legale, essa non poteva ignorare tale esigenza. Ne deriva che, diretto contro una sola

motivazione (su due) della sentenza impugnata, al riguardo il reclamo risulta

irricevibile. Quanto alla

tempestività del licenziamento, ammessa dal Pretore aggiunto, le contestazioni

della reclamante formulate per la prima volta in questa sede sono inammissibili

(art. 326 cpv. 1 CPC).

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte

fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.