16.2021.6
Contrato di lavoro - licenziamento immediato
17 febbraio 2022Italiano14 min
nell'incasso delle consumazioni, doveva allegare all'incasso un foglio con l'indicazione
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.6
Lugano
17 febbraio 2022/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2020
dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2020.4 (lavoro) da lei promossa con petizione
del 30 gennaio 2020 nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 25 luglio 2014 la
società CO 1, che gestisce il bar “__________” a __________, ha assunto RE 1 in
qualità di “cameriera senza formazione”, con inizio dal 1° agosto 2014. Il
contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo
indeterminato e prevedeva un salario di fr. 3500.– lordi per tredici
mensilità per un orario settimanale medio di 42 ore.
B. Secondo le direttive
della datrice di lavoro, a fine turno ogni cameriere doveva stampare il
resoconto informatico delle transazioni da lui effettuate e depositarlo nella
cassaforte con l'incasso giornaliero contenuto nel suo borsello al
netto del fondo cassa. Dandosi discrepanze tra il totale del resoconto
informatico e il totale dei soldi incassati, il cameriere, dopo avere
verificato con il collega di turno la possibilità di eventuali errori
nell'incasso delle consumazioni, doveva allegare all'incasso un foglio con l'indicazione
dell'ammontare dell'ammanco. Questo sarebbe poi stato da lui risarcito con l'eventuale
eccedenza alla fine di un'altra giornata. Sempre per disposizioni della datrice
di lavoro, le mance incassate dai camerieri dovevano essere inserite in un
apposito contenitore e sarebbero poi state ripartite tra tutto il personale.
C. Il 26 luglio 2019 D__________
P__________, gerente dell'esercizio pubblico, ha comunicato a RE 1 che a
seguito di controlli era risultato che a fine giornata l'eccedenza di denaro
nel suo borsello non era stata versata in cassaforte. Il gerente, dopo averle sottoposto una tabella con gli importi delle
eccedenze di denaro non segnalati nei giorni della verifica, l'ha accusata
di essersene appropriata. La lavoratrice ha negato ogni addebito e si è rifiutata
di sottoscrivere la tabella menzionata. In esito al colloquio, essa è stata poi licenziata in tronco. Lo stesso
giorno la datrice di lavoro le ha inoltre inviato la disdetta immediata del
contratto di lavoro per gravi motivi. Il 9 settembre 2019 RE 1, oltre a
contestare il motivo del licenziamento in tronco, ha chiesto alla CO 1 di versarle
il salario di un mese, pari a quello che sarebbe maturato sino alla scadenza
del termine ordinario di disdetta. L'indomani la datrice di lavoro ha
riaffermato la sua posizione rifiutando qualsiasi pagamento.
D.
Il
24 ottobre 2019 RE 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno
Città per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr.
6939.36 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il
Pretore aggiunto ha rilasciato il 27 gennaio 2020 all'istante l'autorizzazione
ad agire. Non sono state prelevate spese
processuali (inc. CM.2019.83).
E. Con petizione del 30 gennaio 2020
RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottenere
il pagamento di fr. 6121.88 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019 (fr. 3500.–
lordi per il salario di agosto 2019, fr. 291.55 quota tredicesima,
fr. 250.– quota bonus, fr. 1920.33 per 16.46 giorni di vacanza maturati
non goduti e fr. 160.– di tredicesima calcolata su fr. 1920.33).
L'attrice ha chiesto altresì il versamento di un'indennità di fr. 1000.– quale riparazione
morale. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 la convenuta ha proposto
di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 15 maggio 2020 le parti
hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 14 settembre 2020 e al dibattimento
finale le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro
rispettivi memoriali del 23 settembre e del 30 novembre 2020 esse hanno
ribadito le loro domande.
F. Statuendo
con decisione del 17 dicembre 2020 il Pretore aggiunto,
dopo avere accertato l'esistenza di una causa grave atta a giustificare la rescissione
immediata del contratto di lavoro, ha respinto tutte le pretese
dell'attrice salvo riconoscerle un'indennità per vacanze, riposo e festivi non
goduti di fr. 354.– lordi. Non sono state prelevate spese processuali ma
l'attrice è stata tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
G. Contro la decisione
appena citata RE 1, ora __________, è insorta a questa Camera con un reclamo
del 1° febbraio 2021, in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di
riformarlo nel senso di accogliere integralmente
la petizione. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2021 la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
H. Con istanza dell'8
giugno 2021 la Cassa disoccupazione __________, agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 cpv.
2 LADI, si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Locarno,
chiedendo di convocare la CO 1 a un
tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 2197.30
netti più interessi al 5% dal 1°
agosto 2019 pari alle indennità di disoccupazione versate in agosto
2019 alla lavoratrice (inc. CM.2021.34). Con disposizione ordinatoria del 30
luglio 2021 la procedura di conciliazione è stata sospesa in attesa dell'esito
del presente procedimento.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono
impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1.
CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta alla rappresentante
della convenuta il 18 dicembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso
è rimasto sospeso
tuttavia fino al 2 gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c
CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2021, esso sarebbe scaduto così lunedì 1° febbraio 2017. Depositato
l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è quindi ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii)
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per una
rescissione immediata del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO,
ha accertato che il motivo del licenziamento immediato addotto dalla convenuta era
“il furto di una somma di denaro indefinita da parte dell'attrice”. Premesso ciò, egli ha ritenuto che dalla
testimonianza del gerente dell'esercizio pubblico e dai dati riportati in una
tabella da lui fatta allestire risultava che nei giorni in cui l'attrice era
stata controllata, la mancata segnalazione dell'eccedenza di denaro e il
relativo versamento nella cassaforte “pur non capitando quotidianamente, si ripeteva con una certa, e allarmante, regolarità”.
Il primo giudice, considerata la situazione di difficoltà probatoria “derivante
dall'assenza di una telecamera di sorveglianza sulla cassa utilizzata
dall'attrice, che non permetteva un controllo diretto sul suo operato”, ha ammesso
l'oggettiva gravità delle causa del licenziamento immediato, perché “il sistema
indiretto posto in essere dalla convenuta per controllare i propri dipendenti è
risultato (...) sufficientemente idoneo a dimostrare un comportamento
quantomeno critico e preoccupante”. A suo avviso, pertanto, “l'analisi dei
fatti di causa sembra integrare un grado di certezza della prova pari, almeno,
al 75% (non certi, ma più che probabili o verosimili), se non anche superiore”.
Valutato il ruolo di responsabilità dell'attrice e la sistematicità delle
mancanze, per il Pretore aggiunto, il comportamento della dipendente connota, da
un punto di vista soggettivo, una gravità tale da rompere il rapporto di fiducia
con il datore di lavoro, ciò che legittima il licenziamento immediato. Poco
importa, egli ha soggiunto, che le somme non dichiarate siano di poca entità, tale
aspetto non essendo “una discriminante per ritenere illegittimo un
licenziamento immediato per appropriazione indebita”.
Il
Pretore aggiunto ha poi appurato che il licenziamento con effetto immediato era
stato preceduto anche da un avvertimento giacché nel corso di una riunione
tutti i collaboratori, compresa l'attrice, erano stati informati sull'intensificazione
dei controlli per evitare il ripetersi di furti “e quindi l'attrice era
avvisata sulle conseguenze di tali comportamenti”. Quanto all'immediatezza
della reazione della datrice di lavoro, per il primo giudice “5 giorni
lavorativi (ultimo controllo 19 luglio 2019, lettera di licenziamento 26
luglio 2019, per un totale di 7 giorni ma, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 CCLN
risultano essere 5 giorni lavorativi)” erano accettabili “vista la necessità
della convenuta di rivolgersi a un informatico per avere conferma della
veridicità del controllo”.
A
titolo abbondanziale “e sempre in subordine rispetto al ragionamento
principale, il Pretore aggiunto dopo avere richiamato la facoltà del datore di
lavoro di licenziare il lavoratore per un semplice sospetto e riassuntine i
presupposti, ha ritenuto che se ciò, salvo eccezioni, non giustifica di per sé
un licenziamento in tronco, il giudice può liberamente determinare le
conseguenze della risoluzione immediata. Secondariamente, egli ha soggiunto, se
la mancanza grave del lavoratore deve essere ammessa con prudenza dal giudice, anche
manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata quando si
verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull’eventualità della
disdetta. Premesso ciò, egli ha concluso, quand'anche si volesse ritenere che i
fatti da lui accertati non fossero di una certa gravità, “la sistematicità dei
comportamenti sospetti, uniti all’avvertimento dato (che pur se di carattere
generale interessava sicuramente tutto il personale, attrice compresa) portano
a concludere nuovamente per la legittimità del licenziamento immediato”. In
siffatte circostanze, egli respinto la pretesa dell'attrice relativa al pagamento
del salario di agosto 2019.
Riguardo
all'indennità per vacanze non godute e giorni di riposo non effettuati ai sensi
dell'art. 17 CCLN, il primo giudice ha accertato che la lavoratrice, benché
licenziata in tronco il 26 luglio 2019, aveva percepito il salario per l'intero
mese e che al 31 luglio 2019 aveva un saldo di - 2.91 giorni di lavoro, - 5.20
giorni di riposo, + 10.43 giorni di vacanza e + 0.48 giorni festivi. Ha
calcolato così un totale di 2.8 giorni da indennizzarle pari a fr. 327.– (fr.
3500.–: 30 giorni x 2.8 giorni) e, aggiunti fr. 27.– (fr. 327.–: 100 x
8.33) per la tredicesima pro rata, le ha riconosciuto un'indennità di
fr. 354.–. Donde l'accoglimento della petizione limitatamente a questo
importo.
4.
La reclamante censura la
violazione dell′art. 337 CO, ritenendo non adempiute nessuna delle
condizioni necessarie per l'applicazione di questa norma (esistenza di una
mancanza particolarmente grave o di mancanze meno gravi reiterate precedute da
un avvertimento che rendono oggettivamente impensabile la continuazione della
relazione contrattuale al termine ordinario di disdetta e immediatezza della
reazione). Essa, ribadito di non
essersi mai appropriata di pagamenti degli avventori, ritiene che sulle accuse
di appropriazione indebita mosse contro di lei dalla convenuta il primo giudice
non poteva accontentarsi di un grado probatorio ridotto ma, per poterle
considerare dimostrate, doveva fondarsi su mezzi di prova certi. Ciò posto, a
suo avviso, le prove offerte dalla convenuta non dimostrano minimamente le accuse
nei suoi confronti, tantomeno con un “grado pari ad almeno il 75% se non
superiore” così come stabilito arbitrariamente dal primo giudice.
a) Ci
si può chiedere se nella fattispecie soccorressero le premesse per rinunciare
all'esigenza della prova piena e limitarsi a una verosimiglianza preponderante (cfr.
sulle condizioni: DTF 144 III 264 consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_254/2021
del 21 dicembre 2021 consid. 4.1), e quindi in ultima analisi se la convenuta
abbia provato l'esistenza di un grave motivo atto a giustificare il
licenziamento immediato. Tali quesiti possono rimanere indecisi per le seguenti
ragioni.
b)
Il Pretore aggiunto, come si è visto, ha addotto due spiegazioni a sostegno della sua decisione: in primo
luogo, ha accertato l'esistenza
di un grave motivo, mentre in secondo luogo e abbondanzialmente, ha concluso
per la legittimità del licenziamento immediato sulla scorta della
“sistematicità dei comportamenti sospetti uniti all'avvertimento dato”. Ora, quando una decisione è sorretta da più
motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da
sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con
tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può
essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4
con rinvii; più recentemente: sentenza 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del
24.
dicembre 2020 consid. 27c; II CCA, sentenza inc. 12.2020.48 dell'11 novembre
2020.
consid. 11.1; III CCA, sentenza 13.2020.57 del 2 dicembre 2020 consid.
10).
c) La
reclamante, contesta, come si è visto, la prima motivazione addotta dal Pretore
aggiunto. Essa sorvola invece sulla seconda motivazione foss'anche soltanto per
criticarla siccome errata in fatto o in diritto. Essa non spiega in effetti perché il primo
giudice non potesse concludere che di fronte a “sistematici comportamenti sospetti”
il licenziamento immediato fosse giustificato. Del resto, il Tribunale federale
non esclude che il sospetto di commissione di un grave reato o di una grave
violazione dei doveri contrattuali possa giustificare il licenziamento
immediato, anche se l'accusa nei confronti del lavoratore si rivela
successivamente infondata o non può essere provata (sentenza 4A_419/2015 del 19
febbraio 2016 consid. 2.1.2, con rinvii). Né la reclamante accenna a fattori che
escludono la validità di un licenziamento basato su soli sospetti [la presunta
violazione dei doveri del lavoratore, anche se non provata, non sarebbe
sufficientemente importante da giustificare un licenziamento immediato senza
preavviso, oppure il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che ci si poteva
aspettare da lui per verificare i sospetti (sentenza del Tribunale federale
citata)]. Patrocinata da un legale, essa non poteva ignorare tale esigenza. Ne deriva che, diretto contro una sola
motivazione (su due) della sentenza impugnata, al riguardo il reclamo risulta
irricevibile. Quanto alla
tempestività del licenziamento, ammessa dal Pretore aggiunto, le contestazioni
della reclamante formulate per la prima volta in questa sede sono inammissibili
(art. 326 cpv. 1 CPC).
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte
fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.