16.2021.8
Contratto di lavoro: attestato di lavoro completo
24 febbraio 2022Italiano27 min
signora RE 1… è stata assunta dalla CO 1 in data 1/04/2009 con il ruolo di Costumer
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.8
Lugano
24 febbraio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2021 presentato da
RE
1
(ora
patrocinata dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa l'11 gennaio 2021 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2016.53 (rettifica di attestato di lavoro) da lei promossa
con petizione del 26 ottobre 2016
nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 18 marzo 2009 la società CO 1, attiva tra l'altro nel
settore dell'acquisizione e gestione di marchi d'impresa, ha assunto RE 1 in
qualità di “customer service representative __________” con un contratto
a tempo determinato dal 1° aprile al 30 settembre 2009. Il 24 settembre 2009
le parti hanno concluso un contratto a tempo indeterminato, in forza del quale
dal 1° ottobre 2009 la lavoratrice ha ricoperto la funzione di “junior
pricing & costing analyst __________” e dal 1° maggio 2010 quella di
“pricing & costing analyst”. Il rapporto di lavoro è
stato disdetto il 29 settembre 2014 dalla datrice di lavoro ed è terminato il
18 gennaio 2015.
B. La CO 1 ha trasmesso
ad RE 1 tre attestati di lavoro, due intermedi del 14 ottobre (in inglese) e 10
novembre 2014 (in italiano), e il 30 gennaio 2015 in seguito a rimostranze
della lavoratrice, quello finale del seguente tenore:
Con presente dichiariamo che la
signora RE 1… è stata assunta dalla CO 1 in data 1/04/2009 con il ruolo di Costumer
Service representative __________ e nell'ottobre 2009 ha assunto la qualifica
di Jr
Pricing & Costing Analyst __________. Dal 1° maggio 2010 è stata nominata Pricing
& Costing Analyst __________.
(…)
Nel
ruolo di Pricing
& Costing Analyst la Sig.ra RE 1 si è occupata della gestione degli standard
cost e definizione e dei prezzi applicando le linee guida definite da CO 1
assicurandone la profittabilità. In particolare, il suo ruolo includeva le
seguenti attività:
·
Preparare
il calendario dei prezzi e dei costi valutando la stagione
·
Gestione
del model file di Pricing
·
Caricare
i costi e i prezzi del Sistema JBA e mantenere sempre il sistema aggiornato con
costi e prezzi
·
Modificare
e distribuire la Pricelist ufficiale alla forza vendite
·
Contatto
quotidiano con gli uffici prodotto e vendita per valutazioni di pricing e
marginabilità
·
Cooperare
nella fase Forecasting e Chiusura per il Brand
·
Lavorare
con il reparto Prodotto e il reparto Vendite sulla definizione dei prezzi per
gli SMU (produzioni speciali)
·
Preparazione
di simulazioni ad hoc e di business case sul margine per supportare e per dare
input alla pianificazione finanziaria
·
Supporto
nell'integrazione del brand __________ nelle procedure costing & pricing
del brand __________ e supporto alla formazione di nuovi colleghi.
In
data 29 settembre 2014 è stata presentata alla Sig.ra RE 1 disdetta del
rapporto di lavoro. Il preavviso ha iniziato a decorre con la data del 1°
gennaio 2015 al termine di un periodo di malattia della Sig.ra RE 1. In data 14
gennaio 2014 la Sig. ra RE 1 ci ha comunicato di avere trovato un'altra
occupazione e di conseguenza il rapporto di lavoro con CO 1 si è chiuso in data
18 gennaio 2015.
La
performance della Sig. ra RE 1 in questi anni è stata in linea con le
aspettative aziendali per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni sopra indicate,
al contrario, alcune competenze più soft, come la comunicazione, non erano in
linea con le aspettative e il contesto aziendale.
Ci
rallegriamo di sapere che la Sig. ra RE 1 sia riuscita a trovare una nuova occupazione e le auguriamo
buona fortuna per il Suo nuovo futuro professionale.
Anche tale versione del certificato
di lavoro non è stata accettata dalla lavoratrice tant'è che iI 16 aprile 2015 essa
ne ha chiesto la rettifica sulla base di una versione da lei predisposta. La CO
1 ha rifiutato, il 27 aprile 2015, di dar seguito agli emendamenti.
C. Il 10 novembre 2015 RE
1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione
volto a ottenere la
rettifica dell'attestato di lavoro nel seguente modo:
Con presente dichiariamo
che la signora RE 1… ha lavorato presso la CO 1 dal 01 aprile 2009 al 18
gennaio 2015.
(…)
La signora RE 1
dopo aver terminato il suo contratto determinato dal 01 aprile al 30 settembre
2009 come Costumer Service representative __________ nel dipartimento di Costumer Service è stata promossa nel 01
ottobre 2009 come Junior Pricing and Costing Analyst __________ nel dipartimento di finanze. In seguito
nel 01 maggio 2010 è stata promossa con successo come Pricing and Costing Analyst __________ dove è stata
responsabile della gestione e definizione dei prezzi e degli standard costi
seguendo la politica della CO 1 garantendo la redditività attesa. Le sue
funzioni principali sono state le seguenti:
(…)
·
creazione
di un nuovo team di prezzi e costi di __________ e formare nuovi colleghi di
prezze e costi
·
completa
integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________
(…)
Durante questi
anni e a causa dell'organizzazione
del dipartimento di finanze, la Signora RE 1 si è trovata da sola a gestire la
propria attività in un contesto complesso mostrandosi un'eccellente risorsa
che con le sue conoscenze consolidate nel suo ruolo, e spiccate abilità
analitiche e comunicative, ha dato un prezioso contributo al dipartimento di
prezzi e
costi di __________ e __________.
(…)
La signora RE 1
ha dimostrato continuamente un notevole impegno e completa dedizione al lavoro
(…) raggiungendo sempre in modo ottimo e con grande professionalità e
proattività tutti gli obiettivi nelle multiple scadenze previste anche sotto
pressione, a nostra completa soddisfazione superando anche le nostre
aspettative.
Inoltre si è
dimostrata sempre una persona con ottime capacità interpersonali, affidabile,
di fiducia, onesta, diligente, seria, puntuale, (…).
Il rapporto di
lavoro è stato sciolto a seguito di una riorganizzazione del dipartimento
finanze, lo stesso è terminato il 18 gennaio 2015, di comune accordo, avendo la
signora RE 1 trovato un altro impiego.
Ringraziamo la
Signora RE 1 per il suo prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con
grande passione ed entusiasmo, anche dedicando il suo tempo libero, e le
auguriamo buona fortuna per la sua nuova occupazione e formuliamo i nostri
migliori auguri per il suo futuro professionale e privato oltre a
raccomandarla.”
All'udienza
del 28 luglio 2016 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare
le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.116).
D. Con petizione del 26
ottobre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord, per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa, o quanto meno
rettificarlo sulla base di puntuali modifiche. Nelle sue osservazioni del 12
dicembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione,
dichiarandosi nondimeno disposta a rilasciare un attestato di lavoro con alcune
delle correzioni indicate dall'attrice e con l'omissione del motivo di
licenziamento o in alternativa con l'indicazione del vero motivo. Alle prime
arringhe del 7 marzo 2017 l'attrice ha contestato le modifiche al testo
dell'attestato di lavoro proposte dalla convenuta, la quale, oltre a confermare
la sua posizione, ha precisato il testo del motivo del licenziamento da
indicare nel citato documento. Terminata l'istruttoria le parti hanno rinunciato
alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 7
dicembre 2020 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Nel suo allegato
del 9 dicembre 2020 l'attrice ha rilevato che le divergenze per finire riguardano
10 passaggi, oltre ai motivi della disdetta.
E. Statuendo con decisione dell'11 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, obbligando la convenuta a rilasciare all'attrice
un attestato di lavoro completo dal seguente tenore:
“CERTIFICATO DI
LAVORO
Con la
presente dichiariamo che, la signora RE 1, nata il 4 febbraio 1983, ha lavorato
presso CO 1 (__________) dal 1° aprile 2009 al 18 gennaio 2015.
CO 1 è parte
di CO 1. Leader mondiale nel settore dell'abbigliamento. Gli uffici di __________,
con oltre 700 dipendenti, sono l'Headquarter __________ per i marchi __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________.
La signora RE
1 dopo aver terminato il suo contratto determinato dal 1° aprile al 30
settembre 2009 come Costumer Service
reprensentative __________ nel
dipartimento Costumer Service è stata promossa dal 1° ottobre 2009 come Junior Pricing and Costing Analyst __________ nel dipartimento finanze. In seguito il 1° maggio
2010 è stata promossa come Pricing and
Costing Analyst __________ dove si è
occupata della gestione del processo per la raccolta dati e relative analisi
necessarie per la definizione dei prezzi seguendo la politica della CO 1 e
garantendo la redditività attesa.
Le sue
funzioni principali sono state le seguenti:
- fornire
analisi sui margini al dipartimento finanze e general Manager;
- forte
interazione con il dipartimento di prodotto e vendite nel posizionamento,
analisi e decisione riguardo pricing e SMU (produzioni speciali);
- suggerire
tutte le possibili azioni in modo da proteggere i margini per quanto riguarda
gli sconti, mix di prodotto, mix di paese e tassi di cambio;
- approccio
ad alto livello, in grado di spiegare questioni complesse in modo semplice e
fornire un feedback costante sulle aree di problemi;
- massimizzazione
di tutti i processi interni in modo efficiente ed efficace al fine di garantire
un servizio migliore e migliorare la precisione e il tempestivo aggiornamento
delle analisi dei margini;
- supporto
nella creazione di un nuovo team di prezzi e costi di __________ e __________ e
formare nuovi colleghi di prezzi e costi;
- forte
sviluppo e miglioramento di tutti i file di analisi di prezzi e costi di __________;
- completa
integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________;
- analisi
dettagliata sui retail, mercati emergenti e sconti;
- preparazione
di simulazioni ad hoc e di business case sul margine per supportare e per dare
input alla pianificazione finanziaria;
- cooperare
nella fase di Forecasting e di Chiusura per il Brand;
- partecipazione
ai sales meeting;
- preparazione
ed esecuzione del calendario relativo alle attività dei prezzi e costi
valutando la stagione;
- gestione
di tutti i file relativi a prezzi e costi;
- preparazione
della documentazione necessaria per i controlli
interni e
dei processi SOX;
- produrre,
modificare e distribuire le pricelist ufficiali alla forza vendite e calcolare
i costi standard sulla base degli input ricevuti;
- contatto
quotidiano con i rilevanti rappresentanti della colatition __________
per valutazioni di pricing e marginalità e per risolvere eventuali
problematiche;
- caricare
i costi e i prezzi nel sistema JBA e mantenere il sistema sempre aggiornato;
- eventuali
altre mansioni assegnate.
Durante questi
anni e a causa dell'organizzazione del dipartimento di finanze, la signora RE 1
si è trovata in alcuni periodi da sola a gestire la propria attività in un contesto
complesso mostrandosi un'eccellente risorsa che, con le sue conoscenze
consolidate nel suo ruolo e spiccate abilità analitiche, ha dato un prezioso
contributo al dipartimento di prezzi e costi di __________ e __________. Ha creato
un nuovo team, favorendo l'inserimento di nuove risorse umane tramite il
training delle stesse ed essendo il punto di riferimento dei suoi 3 diversi e
nuovi superiori, così come nei confronti di altri dipartimenti. Inoltre, ha
contribuito in modo efficiente ed efficace allo sviluppo di tutti i file di
analisi di prezzi e costi di __________ e la completa integrazione del marchio __________
seguendo i procedimenti aziendali __________ e massimizzando tutti i processi
interni con grande accuratezza.
La signora RE
1 ha dimostrato continuamente un notevole impegno e completa dedizione al
lavoro svolgendo con responsabilità, indipendenza, determinazione,
intraprendenza, autonomia, interesse, spirito critico e focalizzazione ai
risultati nello svolgimento delle sue attività raggiungendo sempre in modo
ottimo e con grande professionalità e proattività tutti gli obiettivi nelle
multiple scadenze previste anche sotto pressione, a nostra completa
soddisfazione.
Inoltre si è
dimostrata sempre una persona affidabile, di fiducia, onesta, diligente, seria,
puntuale, dinamica, flessibile e disponibile mantenendo sempre un ottimo
rapporto e grande collaborazione con i suoi superiori e colleghi di lavoro di
tutti i dipartimenti favorendo il gruppo in squadra.
Il rapporto di
lavoro è stato sciolto con disdetta da parte di CO 1 notificata il giorno 29
settembre 2014. Il rapporto è terminato il 18 gennaio 2015 di comune accordo e
rinunciando al preavviso residuo avendo la signora RE 1 trovato un altro
impiego.
Ringraziamo la
signora RE 1 per il suo prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con
grande passione ed entusiasmo, e le auguriamo buona fortuna per la sua nuova
occupazione e formuliamo i nostri migliori auguri per il suo futuro
professionale e privato.”
Non sono state prelevate
spese processuali mentre le ripetibili sono state compensate.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo dell'11 febbraio 2021, in cui chiede di annullare la decisione impugnata e
di riformarla nel senso di accogliere la sua petizione salvo una modifica puntuale
da lei non contestata. In via
subordinata, essa chiede di annullare la decisione e rinviare gli atti al
primo giudice, affinché emetta un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 22
marzo 2021 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
con la procedura semplificata sono impugnabili con reclamo, entro trenta
giorni dalla notificazione, sempre che il valore litigioso non raggiunga fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, tale presupposto
è dato ove appena si pensi che il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr.
9925.–, cifra che non appare
inverosimile e che le parti non discutono. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è
pervenuta al rappresentante dell'attrice il 12 gennaio 2021 (cfr. tracciamento
degli invii postali agli atti n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2021, ultimo giorno utile, il
reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore
spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo
conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre
le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria,
ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il
Pretore ha anzitutto preso atto che la convenuta, salvo alcuni passaggi da lei contestati,
era disposta a rilasciare un attestato di lavoro corrispondente alla versione proposta
il 16 aprile 2015 dall'attrice. Premesso ciò, egli ha passato in rassegna le
rettifiche prospettate dalla convenuta, ritenendole sostanzialmente corrette,
fatta eccezione per la richiesta di fare precedere il termine “supporto nella”
alla frase “completa integrazione del brand __________ seguendo le procedure di
costi e prezzi di __________”, poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare
che l'attrice si era effettivamente occupata di questa attività (decisione
impugnato, consid. 8.3). Il primo giudice ha pertanto modificato l'attestato
di lavoro apportando le
modifiche condivise e quelle da lui ammesse.
4.
Secondo l'art. 330a CO il lavoratore
può in ogni momento chiedere al datore di lavoro un attestato (completo) che
indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle
prestazioni e la condotta del lavoratore (cpv. 1), oppure un attestato parziale, a richiesta esplicita, limitato
alla natura e alla durata del rapporto di lavoro (cpv. 2).
a)
Lo scopo dell'attestato di lavoro è di facilitare il futuro economico del
dipendente e di fornire al futuro datore
di lavoro un ritratto più preciso possibile riguardo ad attività, prestazioni e
comportamento del lavoratore. Il certificato completo deve contenere una
descrizione precisa e dettagliata delle attività svolte e delle funzioni
nell'azienda, le date di inizio e fine del lavoro, una valutazione della
qualità del lavoro svolto e l'atteggiamento del lavoratore. Esso deve essere
veritiero e completo, e quantunque debba essere redatto in modo benevolo, deve
contenere fatti e valutazioni sfavorevoli purché siano pertinenti e fondati (DTF
144.
II 347 consid. 5.2.1; 136 III 510 consid. 4.1). Il motivo per cui il
rapporto di lavoro è terminato, se il lavoratore non desidera che vi figuri, va menzionato solo se è necessario per una valutazione generale dell'immagine
professionale del lavoratore (Trezzini,
Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 16 ad art. 330a).
b) La
scelta della formulazione del testo
dell'attestato di lavoro spetta in
linea di principio al datore di lavoro. Posto che il lavoratore non ha diritto
a una formulazione specifica, il datore di lavoro non è obbligato ad adottare
la formulazione richiesta dal dipendente (DTF 144 II 348 consid. 5.2.3 con
riferimenti). Conformemente al principio di buona fede, la libertà di redazione
del datore di lavoro è limitata tuttavia dal divieto di utilizzare termini
peggiorativi, poco chiari o ambigui, e nell'obbligo di rispettare l'ortografia
e la grammatica (sentenza del Tribunale federale 4A_117/2007 del 13 settembre
2007.
consid. 7.1 con riferimenti). Il
lavoratore non può pretendere che nell'attestato siano inclusi dei
ringraziamenti, degli auguri per il futuro professionale e neppure delle
raccomandazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.36/2004 dell'8 aprile 2004 consid.
5; cfr. anche Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ª edizione, pag. 527).
c) La
pretesa al rilascio di un attestato di lavoro si traduce in un'azione volta
a obbligare il datore di lavoro a rilasciarlo. Se invece il lavoratore ha
ricevuto l'attestato di lavoro ma non ne è soddisfatto, perché
lo ritiene incompleto, impreciso o
contenente informazioni fuorvianti o ambigue, può chiederne la modifica
mediante un'azione di rettificazione (DTF 129 III 180 consid. 3.3; più di
recente: sentenza 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1). Se il
lavoratore domanda la rettificazione del contenuto dell'attestato di lavoro,
deve formulare lui stesso il testo richiesto, di modo che il giudice possa
riprenderlo senza modifiche nella sua decisione (sentenza del Tribunale
federale 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1; v. anche Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 330a). Spetta al
lavoratore allegare e provare i fatti che giustificano l'allestimento di un
attestato diverso da quello che gli è stato rilasciato. Nell'ambito di
un'azione di rettificazione il datore di lavoro deve però collaborare
all'istruzione della causa, motivando i fatti che fondano il suo apprezzamento
negativo. Se rifiuta o se non riesce a giustificare la sua posizione, il
giudice potrà ritenere fondata l'azione di rettificazione (sentenza del
Tribunale federale 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 330a).
L'azione di rettificazione può riguardare anche giudizi di valore ma il datore
di lavoro
deve attenersi a parametri di valutazione usuali (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 330a), mentre il
giudice deve dar prova di un
certo riserbo nel valutare le modifiche basate su aspetti soggettivi
(Antipas in: Dunand/
Mahon, Les certificats dans les relations du travail, Ginevra 2018, pag.
28.
e 39).
5.
Stralcio del termine “con successo”
nella frase “In seguito il 1° maggio 2010 è stata
promossa con successo come Pricing and Costing Analyst __________”
Il Pretore ha accolto la richiesta della convenuta
di stralciare l'aggiunta “con
successo” poiché il datore di lavoro
può adottare uno stile conciso e rispettare i parametri di quanto è usuale
nell'ambito professionale. A suo parere “una promozione è avvenuta o non è
avvenuta, l′aggiunta ‛con successo’ è inutile e può essere
stralciata”. Per la reclamante
l'aggiunta è per contro utile giacché permette di “rendere
la frase più positiva”, sottolineando il grande sforzo e il grande risultato
da lei ottenuto. Visto che essa si è guadagnata la promozione, questa va considerata
“un suo successo”. Ora, che
una promozione nel settore privato possa costituire un successo professionale è
possibile. Resta il fatto che la scelta della formulazione del testo
dell'attestato di lavoro spetta di principio al datore di lavoro (cfr. sopra
consid. 4b). Se il datore di lavoro si oppone alla richiesta del lavoratore di
inserire un determinato termine, il giudice può obbligarlo ad includerlo
soltanto se senza di esso il testo dell'attestato di lavoro non risulterebbe
conforme alle esigenze legali. Nella fattispecie, per tacere del fatto che tra le due formulazioni
non vi sono differenze apprezzabili, anche senza l'aggiunta richiesta
l'attestato rimane chiaro e veritiero ragione per cui rispetta le esigenze
imposte dall'art. 330a cpv. 1
CO. Su questo punto il reclamo è dunque destinato
all'insuccesso.
6.
Aggiunta del
termine “supporto nella” nella frase “creazione
di un nuovo team di prezzi e costi di __________”
Il Pretore ha acconsentito alla richiesta della
convenuta di inserire tale locuzione poiché per F__________ D__________ G__________,
l'attrice “non si è occupata da sola della creazione del nuovo team ma insieme
ai suoi responsabili” (deposizione del 19 giugno 2017, verbali pag. 2). La reclamante rimprovera al
primo giudice di non avere tenuto conto che è stata lei l'elemento
fondamentale nella creazione del nuovo team. A suo avviso, l'aggiunta
approvata dal Pretore non è corretta perché fa pensare che sia stata un
semplice “elemento di sostegno” e sminuisce quindi la reale portata del suo
operato. A prescindere dal fatto che la reclamante non pretende che
l'accertamento del primo giudice sia manifestamente
errato, essa stessa riconosce di non essersi occupata da sola della creazione
del nuovo team senza precisare quale elemento istruttorio suffraghi il suo fondamentale apporto. Che l'espressione adottata dal Pretore non renda
appieno il suo ruolo nell'operazione è possibile ma nemmeno gli attribuisce un
senso riduttivo. Anche su
questo punto il reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
Aggiunta del
termine “in alcuni periodi”
nella frase “Durante questi anni (…) la signora RE 1 si è trovata
da sola a gestire la propria attività”.
Il Pretore ha ammesso tale
aggiunta poiché in caso contrario la frase “lascia intendere una costante
carenza di supporto nella gestione” ciò che per la teste F__________ D__________
G__________ non era in realtà stato il caso. La reclamante sostiene
per contro di essersi trovata a gestire da sola la sua attività “durante
molti periodi”. A suo parere, l'aggiunta in esame è scorretta perché non
specifica il tempo effettivamente trascorso a lavorare da sola e sminuisce ancora una volta il grande lavoro
da lei svolto. Per tacere del fatto che una volta di più la reclamante non pretende
che l'accertamento del primo giudice sia manifestamente errato, essa stessa riconosce
di non avere lavorato sempre da sola ciò che l'aggiunta in questione permette
appunto di specificare. Per contro, senza tale aggiunta, l'attestato non potrebbe
dirsi corretto giacché lascia effettivamente intendere che la lavoratrice abbia
gestito da sola la sua attività durante tutta la durata del rapporto di lavoro.
Ne segue che, anche su questo punto il reclamo non può trovare
ascolto.
8.
Stralcio di “comunicative”
nella frase “spiccate abilità analitiche e comunicative”
Il primo giudice,
preso atto che l'istruttoria aveva permesso di accertare che “l'aspetto della
comunicazione era quello che le era meno confacente”, ha stralciato tale locuzione.
La reclamante critica la valutazione delle prove operata dal Pretore, rilevando
che quest'ultimo non ha tenuto conto di uno scambio
di e-mail tra le parti né dell'attestato di lavoro rilasciatole il 30 novembre
2009.
in cui la convenuta, oltre a lodare le sue competenze comunicative e
linguistiche, aveva indicato che essa aveva mantenuto sempre un ottimo rapporto
e una grande collaborazione con superiori e colleghi favorendo lo spirito di
squadra. Così argomentando, la reclamante si limita tuttavia a contrapporre una
propria valutazione delle prove a quella del Pretore, senza tuttavia spiegare perché quella fornita dal primo giudice,
fondata sulle testimonianze di C__________ B__________, F__________ B__________
e F__________ D__________ G__________, sarebbe manifestamente errata ovvero
insostenibile. Ad ogni modo, il
contenuto dello scambio di e-mail (doc. M) non permette di determinare le
capacità comunicative dell'attrice giacché al riguardo nulla precisa. Quanto all'attestato
del 30 novembre 2019 (doc. D) è vero che le sono state riconosciute delle
spiccate capacità comunicative (“strong communications skills”),
ma la lavoratrice non può pretendere che nell'attestato di lavoro finale siano
riprese delle valutazioni espresse in un precedente attestato di lavoro (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4C.36/2004 dell'8 aprile 2004 consid. 5). Al proposito
la sentenza impugnata resiste alla critica.
9.
Stralcio
di “superando anche le nostre aspettative” nella frase
“La signora RE 1 ha dimostrato continuamente
un notevole impegno e completa dedizione al lavoro (…) a nostra completa
soddisfazione superando anche le nostre aspettative”
Per
il Pretore l'attrice non ha dimostrato tale circostanza poiché dall'istruttoria
era emerso che l'interessata aveva svolto il suo lavoro “sempre
con diligenza e grande impegno, ma senza eccedere ciò che da lei ci si aspetta”. A suo
parere, anche senza questa aggiunta, l'attestato esprime un giudizio positivo
riguardo alle attitudini e ai risultati professionali dell'attrice. La reclamante
rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto di altre prove da cui
risultava come lei abbia superato le aspettative della datrice di lavoro tant'è
che era riuscita a svolgere le sue mansioni impeccabilmente “nonostante
la grande pressione e il grande carico di lavoro cui era sottoposta e avendo
lavorato “ben oltre il suo obbligo lavorativo di 42 ore settimanali”. Per di
più, essa soggiunge, nella valutazione delle sue prestazioni del 2009 era
indicata l'aggiunta in questione. A prescindere dal fatto che nella valutazione
del 2009 è precisato che la lavoratrice aveva superato le aspettative solo in
“certi casi” (cfr. doc. U, pag. 3), la reclamante si limita ancora una volta a
contrapporre una diversa valutazione delle prove a quella del Pretore, senza
tuttavia spiegare perché quella da lui fornita basata sulle testimonianze di F__________
D__________ G__________ e F__________ B__________ sarebbe manifestamente
insostenibile e quindi arbitraria. Anche al proposito il reclamo risulta
privo di consistenza.
10.
Stralcio di “con ottime capacità
interpersonali” nella frase “Inoltre si è dimostrata
una persona con ottime capacità interpersonali, affidabile, di fiducia, onesta,
diligente, seria (…)
Il Pretore ha stralciato tale inciso accertando che secondo altri
colleghi di lavoro l'attrice “non spiccava per capacità comunicative e di
contatto”. La reclamante rimprovera al primo giudice di
avere fondato il suo accertamento sulla base delle sole dichiarazioni dei
testi, senza considerare documenti sicuramente più attendibili quali il suo attestato
di lavoro e la sua valutazione della performance. Soggiunge che se la convenuta
non era convinta che le sue capacità interpersonali potessero essere
qualificate come “ottime” avrebbe potuto sostituire questo aggettivo con “buone”.
Una volta di più la reclamante si limita a contrapporre la sua valutazione
delle prove a quella del Pretore, senza curarsi di sostanziare la violazione del
divieto dell'arbitrio. Anche al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso
11.
Stralcio “anche
dedicando il suo tempo libero” e “raccomandarla”
nella frase “Ringraziamo la Signora RE 1 per il suo
prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con grande passione ed
entusiasmo, anche dedicando il suo tempo libero, e le auguriamo buona fortuna
per la sua nuova occupazione e formuliamo i nostri migliori auguri per il suo
futuro professionale e privato oltre a raccomandarla.”
a) Il
primo giudice ha ritenuto che nell'attestato di lavoro doveva essere omesso il primo
passaggio “perché generico e impreciso e che semmai oggetto del certificato
avrebbe dovuto essere il tema di eventuali ore straordinarie. Per la reclamante
il Pretore così argomentando ha sminuito il suo enorme impegno per l'azienda a
scapito del suo tempo libero. A suo avviso, se per il primo giudice il
passaggio era troppo generico, lo stesso avrebbe potuto sostituirlo con un
altro termine che ne avrebbe mantenuto il senso. Nella misura in cui il datore
di lavoro non è tenuto a precisare se il dipendente ha lavorato più ore
rispetto al dovuto, la precisazione richiesta è dunque facoltativa e non può essere
imposta alla convenuta.
Come formulato, l'attestato di lavoro in esame non
può quindi dirsi incompleto. Al proposito non occorre dilungarsi.
b) Quanto
alla raccomandazione, la reclamante non si confronta, neppure di scorcio, con la
motivazione addotta dal Pretore secondo cui non si può imporre a un datore di
lavoro di formulare auspici per il futuro professionale del lavoratore o delle
raccomandazioni (cfr. sopra consid. 4b in fine). Al riguardo il reclamo si
rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321
cpv. 1 CPC).
12.
Sui motivi dello
scioglimento del rapporto di lavoro
Il Pretore ha rimproverato all'attrice di non avere dimostrato
che il suo licenziamento fosse dovuto a una riorganizzazione del dipartimento
finanze, dall'istruttoria essendo emersi altri motivi alla base di una tale
misura. Egli ha così omesso di menzionare nell'attestato i motivi dello
scioglimento del rapporto di lavoro. Per la reclamante questa conclusione è errata
poiché “dai documenti a disposizione si può vedere chiaramente che una
ristrutturazione aziendale è effettivamente avvenuta”. Il che potrà anche
essere vero, ma ciò non basta per dimostrare che l'attrice sia stata licenziata
per questo motivo. Una volta di più, non dimostrando la reclamante che l'apprezzamento
delle prove e il conseguente accertamento dei fatti operati del primo giudice
sarebbero manifestamente errati, la decisione del Pretore resiste
alla critica.
13.
In definitiva, il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è
ricevibile dev'essere respinto. La procedura
nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non
realizzata nella fattispecie. La reclamante rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La
reclamante rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.