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Decisione

16.2021.8

Contratto di lavoro: attestato di lavoro completo

24 febbraio 2022Italiano27 min

signora RE 1… è stata assunta dalla CO 1 in data 1/04/2009 con il ruolo di Costumer

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.8

Lugano

24 febbraio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2021 presentato da

RE

1

(ora

patrocinata dall' PA 1 )

contro

la decisione emessa l'11 gennaio 2021 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2016.53 (rettifica di attestato di lavoro) da lei promossa

con petizione del 26 ottobre 2016

nei confronti della

CO 1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 18 marzo 2009 la società CO 1, attiva tra l'altro nel

settore dell'acquisizione e gestione di marchi d'impresa, ha assunto RE 1 in

qualità di “customer service representative __________” con un contratto

a tempo determinato dal 1° apri­le al 30 settembre 2009. Il 24 settembre 2009

le parti hanno concluso un contratto a tempo indeterminato, in forza del quale

dal 1° ottobre 2009 la lavoratrice ha ricoperto la funzione di “junior

pricing & costing analyst __________” e dal 1° maggio 2010 quella di

“pricing & costing analyst”. Il rapporto di lavoro è

stato disdetto il 29 settembre 2014 dalla datrice di lavoro ed è terminato il

18 gennaio 2015.

B. La CO 1 ha trasmesso

ad RE 1 tre attestati di lavoro, due intermedi del 14 ottobre (in inglese) e 10

novembre 2014 (in italiano), e il 30 gennaio 2015 in seguito a rimostranze

della lavoratrice, quello finale del seguente tenore:

Con presente dichiariamo che la

signora RE 1… è stata assunta dalla CO 1 in data 1/04/2009 con il ruolo di Costumer

Service representative __________ e nell'ottobre 2009 ha assunto la qualifica

di Jr

Pricing & Costing Analyst __________. Dal 1° maggio 2010 è stata nominata Pricing

& Costing Analyst __________.

(…)

Nel

ruolo di Pricing

& Costing Analyst la Sig.ra RE 1 si è occupata della gestione degli standard

cost e definizione e dei prezzi applicando le linee guida definite da CO 1

assicurandone la profittabilità. In particolare, il suo ruolo includeva le

seguenti attività:

·

Preparare

il calendario dei prezzi e dei costi valutando la stagione

·

Gestione

del model file di Pricing

·

Caricare

i costi e i prezzi del Sistema JBA e mantenere sempre il sistema aggiornato con

costi e prezzi

·

Modificare

e distribuire la Pricelist ufficiale alla forza vendite

·

Contatto

quotidiano con gli uffici prodotto e vendita per valutazioni di pricing e

marginabilità

·

Cooperare

nella fase Forecasting e Chiusura per il Brand

·

Lavorare

con il reparto Prodotto e il reparto Vendite sulla definizione dei prezzi per

gli SMU (produzioni speciali)

·

Preparazione

di simulazioni ad hoc e di business case sul margine per supportare e per dare

input alla pianificazione finanziaria

·

Supporto

nell'integrazione del brand __________ nelle procedure costing & pricing

del brand __________ e supporto alla formazione di nuovi colleghi.

In

data 29 settembre 2014 è stata presentata alla Sig.ra RE 1 disdetta del

rapporto di lavoro. Il preavviso ha iniziato a decorre con la data del 1°

gennaio 2015 al termine di un periodo di malattia della Sig.ra RE 1. In data 14

gennaio 2014 la Sig. ra RE 1 ci ha comunicato di avere trovato un'altra

occupazione e di conseguenza il rapporto di lavoro con CO 1 si è chiuso in data

18 gennaio 2015.

La

performance della Sig. ra RE 1 in questi anni è stata in linea con le

aspettative aziendali per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni sopra indicate,

al contrario, alcune competenze più soft, come la comunicazione, non erano in

linea con le aspettative e il contesto aziendale.

Ci

rallegriamo di sapere che la Sig. ra RE 1 sia riuscita a trovare una nuova occupazione e le auguriamo

buona fortuna per il Suo nuovo futuro professionale.

Anche tale versione del certificato

di lavoro non è stata accettata dalla lavoratrice tant'è che iI 16 aprile 2015 essa

ne ha chiesto la rettifica sulla base di una versione da lei predisposta. La CO

1 ha rifiutato, il 27 aprile 2015, di dar seguito agli emendamenti.

C. Il 10 novembre 2015 RE

1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord chieden­do di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazio­ne

volto a ottene­re la

rettifica dell'attestato di lavoro nel seguente modo:

Con presente dichiariamo

che la signora RE 1… ha lavorato presso la CO 1 dal 01 aprile 2009 al 18

gennaio 2015.

(…)

La signora RE 1

dopo aver terminato il suo contratto determinato dal 01 aprile al 30 settembre

2009 come Costumer Service representative __________ nel dipartimento di Costumer Service è stata promossa nel 01

ottobre 2009 come Junior Pricing and Costing Analyst __________ nel dipartimento di finanze. In seguito

nel 01 maggio 2010 è stata promossa con successo come Pricing and Costing Analyst __________ dove è stata

responsabile della gestione e definizione dei prezzi e degli standard costi

seguendo la politica della CO 1 garantendo la redditività attesa. Le sue

funzioni principali sono state le seguenti:

(…)

·

creazione

di un nuovo team di prezzi e costi di __________ e formare nuovi colleghi di

prezze e costi

·

completa

integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________

(…)

Durante questi

anni e a causa dell'organizzazione

del dipartimento di finanze, la Signora RE 1 si è trovata da sola a gestire la

propria attività in un con­testo complesso mostrandosi un'eccellente risorsa

che con le sue conoscen­ze consolidate nel suo ruolo, e spiccate abilità

analitiche e comunicative, ha dato un prezioso contributo al dipartimento di

prezzi e

costi di __________ e __________.

(…)

La signora RE 1

ha dimostrato continuamente un notevole impegno e completa dedizione al lavoro

(…) raggiungendo sempre in modo ottimo e con grande professionalità e

proattività tutti gli obiettivi nelle multiple scadenze previste anche sotto

pressione, a nostra completa soddisfazione superando anche le nostre

aspettative.

Inoltre si è

dimostrata sempre una persona con ottime capacità interpersonali, affidabile,

di fiducia, onesta, diligente, seria, puntuale, (…).

Il rapporto di

lavoro è stato sciolto a seguito di una riorganizzazione del dipartimento

finanze, lo stesso è terminato il 18 gennaio 2015, di comune accordo, avendo la

signora RE 1 trovato un altro impiego.

Ringraziamo la

Signora RE 1 per il suo prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con

grande passione ed entusiasmo, anche dedicando il suo tempo libero, e le

auguriamo buona fortuna per la sua nuova occupazione e formuliamo i nostri

migliori auguri per il suo futuro professionale e privato oltre a

raccomandarla.”

All'udienza

del 28 luglio 2016 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare

le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.116).

D. Con petizione del 26

ottobre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord, per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa, o quanto meno

rettificarlo sulla base di puntuali modifiche. Nelle sue osservazioni del 12

dicembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione,

dichiarandosi nondimeno disposta a rilasciare un attestato di lavoro con alcune

delle correzioni indicate dall'attrice e con l'omissione del motivo di

licenziamen­to o in alternativa con l'indicazione del vero motivo. Alle prime

arringhe del 7 mar­zo 2017 l'attrice ha contestato le modifiche al testo

dell'attestato di lavoro proposte dalla convenuta, la quale, oltre a confermare

la sua posizione, ha precisato il testo del motivo del licenziamento da

indicare nel citato documento. Terminata l'istruttoria le parti hanno rinunciato

alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 7

dicembre 2020 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Nel suo allegato

del 9 dicembre 2020 l'attrice ha rilevato che le divergenze per finire riguardano

10 passaggi, oltre ai motivi della disdetta.

E. Statuen­do con decisione dell'11 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione, obbligando la convenuta a rilasciare all'attrice

un attestato di lavoro completo dal seguente tenore:

“CERTIFICATO DI

LAVORO

Con la

presente dichiariamo che, la signora RE 1, nata il 4 febbraio 1983, ha lavorato

presso CO 1 (__________) dal 1° aprile 2009 al 18 gennaio 2015.

CO 1 è parte

di CO 1. Leader mondiale nel settore dell'abbigliamento. Gli uffici di __________,

con oltre 700 dipendenti, sono l'Headquarter __________ per i marchi __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________.

La signora RE

1 dopo aver terminato il suo contratto determinato dal 1° aprile al 30

settembre 2009 come Costumer Service

reprensentative __________ nel

dipartimento Costumer Service è stata promossa dal 1° ottobre 2009 come Junior Pricing and Costing Analyst __________ nel dipartimento finanze. In seguito il 1° maggio

2010 è stata promossa come Pricing and

Costing Analyst __________ dove si è

occupata della gestione del processo per la raccolta dati e relative analisi

necessarie per la definizione dei prezzi seguendo la politica della CO 1 e

garantendo la redditività attesa.

Le sue

funzioni principali sono state le seguenti:

- fornire

analisi sui margini al dipartimento finanze e general Manager;

- forte

interazione con il dipartimento di prodotto e vendite nel posizionamento,

analisi e decisione riguardo pricing e SMU (produzioni speciali);

- suggerire

tutte le possibili azioni in modo da proteggere i margini per quanto riguarda

gli sconti, mix di prodotto, mix di paese e tassi di cambio;

- approccio

ad alto livello, in grado di spiegare questioni complesse in modo semplice e

fornire un feedback costante sulle aree di problemi;

- massimizzazione

di tutti i processi interni in modo efficiente ed efficace al fine di garantire

un servizio migliore e migliorare la precisione e il tempestivo aggiornamento

delle analisi dei margini;

- supporto

nella creazione di un nuovo team di prezzi e costi di __________ e __________ e

formare nuovi colleghi di prezzi e costi;

- forte

sviluppo e miglioramento di tutti i file di analisi di prezzi e costi di __________;

- completa

integrazione del brand __________ seguendo le procedure di costi e prezzi di __________;

- analisi

dettagliata sui retail, mercati emergenti e sconti;

- preparazione

di simulazioni ad hoc e di business case sul margine per supportare e per dare

input alla pianificazione finanziaria;

- cooperare

nella fase di Forecasting e di Chiusura per il Brand;

- partecipazione

ai sales meeting;

- preparazione

ed esecuzione del calendario relativo alle attività dei prezzi e costi

valutando la stagione;

- gestione

di tutti i file relativi a prezzi e costi;

- preparazione

della documentazione necessaria per i controlli

interni e

dei processi SOX;

- produrre,

modificare e distribuire le pricelist ufficiali alla forza vendite e calcolare

i costi standard sulla base degli input ricevuti;

- contatto

quotidiano con i rilevanti rappresentanti della colatition __________

per valutazioni di pricing e marginalità e per risolvere eventuali

problematiche;

- caricare

i costi e i prezzi nel sistema JBA e mantenere il sistema sempre aggiornato;

- eventuali

altre mansioni assegnate.

Durante questi

anni e a causa dell'organizzazione del dipartimento di finanze, la signora RE 1

si è trovata in alcuni periodi da sola a gestire la propria attività in un contesto

complesso mostrandosi un'eccellente risorsa che, con le sue conoscenze

consolidate nel suo ruolo e spiccate abilità analitiche, ha dato un prezioso

contributo al dipartimento di prezzi e costi di __________ e __________. Ha creato

un nuovo team, favorendo l'inserimento di nuove risorse umane tramite il

training delle stesse ed essendo il punto di riferimento dei suoi 3 diversi e

nuovi superiori, così come nei confronti di altri dipartimenti. Inoltre, ha

contribuito in modo efficiente ed efficace allo sviluppo di tutti i file di

analisi di prezzi e costi di __________ e la completa integrazione del marchio __________

seguendo i procedimenti aziendali __________ e massimizzando tutti i processi

interni con grande accuratezza.

La signora RE

1 ha dimostrato continuamente un notevole impegno e completa dedizione al

lavoro svolgendo con responsabilità, indipendenza, determinazione,

intraprendenza, autonomia, interesse, spirito critico e focalizzazione ai

risultati nello svolgimento delle sue attività raggiungendo sempre in modo

ottimo e con grande professionalità e proattività tutti gli obiettivi nelle

multiple scadenze previste anche sotto pressione, a nostra completa

soddisfazione.

Inoltre si è

dimostrata sempre una persona affidabile, di fiducia, onesta, diligente, seria,

puntuale, dinamica, flessibile e disponibile mantenendo sempre un ottimo

rapporto e grande collaborazione con i suoi superiori e colleghi di lavoro di

tutti i dipartimenti favorendo il gruppo in squadra.

Il rapporto di

lavoro è stato sciolto con disdetta da parte di CO 1 notificata il giorno 29

settembre 2014. Il rapporto è terminato il 18 gennaio 2015 di comune accordo e

rinunciando al preavviso residuo avendo la signora RE 1 trovato un altro

impiego.

Ringraziamo la

signora RE 1 per il suo prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con

grande passione ed entusiasmo, e le auguriamo buona fortuna per la sua nuova

occupazione e formuliamo i nostri migliori auguri per il suo futuro

professionale e privato.”

Non sono state prelevate

spese processuali mentre le ripetibili sono state compensate.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un re­clamo dell'11 febbraio 2021, in cui chiede di annullare la decisione impugnata e

di rifor­ma­rla nel senso di accogliere la sua petizione salvo una modifica puntuale

da lei non contestata. In via

subordinata, essa chiede di annullare la decisione e rinvia­re gli atti al

primo giudice, affinché emetta un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 22

marzo 2021 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

con la procedura semplificata sono impu­gna­bili con reclamo, en­tro trenta

giorni dalla notificazione, sempre che il valore litigioso non raggiunga fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, tale presupposto

è dato ove appena si pensi che il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr.

9925.–, cifra che non appare

inverosimile e che le parti non discutono. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è

pervenuta al rappresentante dell'attrice il 12 gennaio 2021 (cfr. tracciamento

degli invii po­stali agli atti n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'11 febbraio 2021, ultimo giorno utile, il

reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore

spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo

conciso in cosa consista la viola­zione del diritto e su quali punti il

giudizio contestato viene impu­gnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).

Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in parti­colare esporre

le critiche in maniera chiara e circostanziata, ac­compagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria,

ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il

Pretore ha anzitutto preso atto che la convenuta, salvo alcuni passaggi da lei contestati,

era disposta a rilasciare un attestato di lavoro corrispondente alla versione proposta

il 16 aprile 2015 dall'attrice. Premesso ciò, egli ha passato in rassegna le

rettifiche prospettate dalla convenuta, ritenendole sostanzialmente corrette,

fatta eccezione per la richiesta di fare precedere il termine “supporto nella”

alla frase “completa integrazione del brand __________ seguendo le procedure di

costi e prezzi di __________”, poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare

che l'attrice si era effettivamente occupata di questa attività (decisione

impugnato, consid. 8.3). Il primo giudice ha pertanto modificato l'attestato

di lavoro apportando le

modifiche condivise e quelle da lui ammesse.

4.

Secondo l'art. 330a CO il lavoratore

può in ogni momento chiedere al datore di lavoro un attestato (completo) che

indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle

prestazioni e la condotta del lavoratore (cpv. 1), oppure un attestato parziale, a richiesta esplicita, limitato

alla natura e alla durata del rapporto di lavoro (cpv. 2).

a)

Lo scopo dell'attestato di lavoro è di facilitare il futuro economico del

dipendente e di fornire al futuro datore

di lavoro un ritratto più preciso possibile riguardo ad attività, prestazioni e

comportamento del lavoratore. Il certificato completo deve contenere una

descrizione precisa e dettagliata delle attività svolte e delle funzioni

nell'azienda, le date di inizio e fine del lavoro, una valutazione della

qualità del lavoro svolto e l'atteggiamento del lavoratore. Esso deve essere

veritiero e completo, e quantunque debba essere redatto in modo benevolo, deve

contenere fatti e valutazioni sfavorevoli purché siano pertinenti e fondati (DTF

144.

II 347 consid. 5.2.1; 136 III 510 consid. 4.1). Il motivo per cui il

rapporto di lavoro è terminato, se il lavoratore non desidera che vi figuri, va menzionato solo se è necessario per una valutazione generale dell'immagine

professionale del lavoratore (Trezzini,

Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 16 ad art. 330a).

b) La

scelta della formulazione del testo

dell'attestato di lavoro spetta in

linea di principio al datore di lavoro. Posto che il lavoratore non ha diritto

a una formulazione specifica, il datore di lavoro non è obbligato ad adottare

la formulazione richiesta dal dipendente (DTF 144 II 348 consid. 5.2.3 con

riferimenti). Conformemente al principio di buona fede, la libertà di redazione

del datore di lavoro è limitata tuttavia dal divieto di utilizzare termini

peggiorativi, poco chiari o ambigui, e nell'obbligo di rispettare l'ortografia

e la grammatica (sentenza del Tribunale federale 4A_117/2007 del 13 settembre

2007.

consid. 7.1 con riferimenti). Il

lavoratore non può pretendere che nell'attestato siano inclusi dei

ringraziamenti, degli auguri per il futuro professionale e neppure delle

raccomandazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.36/2004 dell'8 aprile 2004 consid.

5; cfr. anche Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ª edizione, pag. 527).

c) La

pretesa al rilascio di un attestato di lavoro si traduce in un'azione volta

a obbligare il datore di lavoro a rilasciarlo. Se invece il lavoratore ha

ricevuto l'attestato di lavoro ma non ne è soddisfatto, perché

lo ritiene incompleto, impreciso o

contenente informazioni fuorvianti o ambigue, può chiederne la modifica

mediante un'azione di rettificazione (DTF 129 III 180 consid. 3.3; più di

recente: sentenza 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1). Se il

lavoratore domanda la rettificazione del contenuto dell'attestato di lavoro,

deve formulare lui stesso il testo richiesto, di modo che il giudice possa

riprenderlo senza modifiche nella sua decisione (sentenza del Tribunale

federale 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1; v. anche Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 330a). Spetta al

lavoratore allegare e provare i fatti che giustificano l'allestimento di un

attestato diverso da quello che gli è stato rilasciato. Nell'ambito di

un'azione di rettificazione il datore di lavoro deve però collaborare

all'istruzione della causa, motivando i fatti che fondano il suo apprezzamento

negativo. Se rifiuta o se non riesce a giustificare la sua posizione, il

giudice potrà ritenere fondata l'azione di rettificazio­ne (sentenza del

Tribunale federale 4A_270/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3.2.1; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 330a).

L'azione di rettificazione può riguardare anche giudizi di valore ma il datore

di lavoro

deve attenersi a parametri di valutazione usuali (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 330a), mentre il

giudice deve dar prova di un

certo riserbo nel valutare le modifiche basate su aspetti soggettivi

(Antipas in: Dunand/

Mahon, Les certificats dans les relations du travail, Ginevra 2018, pag.

28.

e 39).

5.

Stralcio del termine “con successo”

nella frase “In seguito il 1° maggio 2010 è stata

promossa con successo come Pricing and Costing Analyst __________”

Il Pretore ha accolto la richiesta della convenuta

di stralciare l'aggiunta “con

successo” poiché il datore di lavoro

può adottare uno stile conciso e rispettare i parametri di quanto è usuale

nell'ambito professionale. A suo parere “una promozione è avvenuta o non è

avvenuta, l′aggiunta ‛con successo’ è inutile e può essere

stralciata”. Per la reclamante

l'aggiunta è per contro utile giacché permette di “rendere

la frase più positiva”, sottolineando il grande sforzo e il grande risultato

da lei ottenuto. Visto che essa si è guadagnata la promozio­ne, questa va considerata

“un suo successo”. Ora, che

una promozione nel settore privato possa costituire un successo professionale è

possibile. Resta il fatto che la scelta della formulazione del testo

dell'attestato di lavoro spetta di principio al datore di lavoro (cfr. sopra

consid. 4b). Se il datore di lavoro si oppone alla richiesta del lavoratore di

inserire un determinato termine, il giudice può obbligarlo ad includerlo

soltanto se senza di esso il testo dell'attestato di lavoro non risulterebbe

conforme alle esigenze legali. Nella fattispecie, per tacere del fatto che tra le due formulazioni

non vi sono differenze apprezzabili, anche senza l'aggiunta richiesta

l'attestato rimane chiaro e veritiero ragione per cui rispetta le esigenze

imposte dall'art. 330a cpv. 1

CO. Su questo punto il reclamo è dunque destinato

all'insuccesso.

6.

Aggiunta del

termine “supporto nella” nella frase “creazione

di un nuovo team di prezzi e costi di __________”

Il Pretore ha acconsentito alla richiesta della

convenuta di inserire tale locuzione poiché per F__________ D__________ G__________,

l'attrice “non si è occupata da sola della creazione del nuovo team ma insieme

ai suoi responsabili” (deposizione del 19 giugno 2017, verbali pag. 2). La reclamante rimprovera al

primo giudice di non avere tenuto conto che è stata lei l'elemento

fondamentale nella creazione del nuovo team. A suo avviso, l'aggiunta

approvata dal Pretore non è corretta perché fa pensare che sia stata un

semplice “elemento di sostegno” e sminuisce quindi la reale portata del suo

operato. A prescindere dal fatto che la reclamante non pretende che

l'accertamento del primo giudice sia manifestamente

errato, essa stessa riconosce di non essersi occupata da sola della creazione

del nuovo team senza precisare quale elemento istruttorio suffraghi il suo fondamentale apporto. Che l'espressione adottata dal Pretore non renda

appieno il suo ruolo nell'operazione è possibile ma nemmeno gli attribuisce un

senso riduttivo. Anche su

questo punto il reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

Aggiunta del

termine “in alcuni periodi”

nella frase “Durante questi anni (…) la signora RE 1 si è trovata

da sola a gestire la propria attività”.

Il Pretore ha ammesso tale

aggiunta poiché in caso contrario la frase “lascia intendere una costante

carenza di supporto nella gestione” ciò che per la teste F__________ D__________

G__________ non era in realtà stato il caso. La reclamante sostiene

per contro di essersi trovata a gestire da sola la sua attività “durante

molti periodi”. A suo parere, l'aggiunta in esame è scorretta perché non

specifica il tempo effettivamente trascor­so a lavorare da sola e sminuisce ancora una volta il grande lavoro

da lei svolto. Per tacere del fatto che una volta di più la reclamante non pretende

che l'accertamento del primo giudice sia manifestamente errato, essa stessa riconosce

di non avere lavorato sempre da sola ciò che l'aggiunta in questione permette

appunto di specificare. Per contro, senza tale aggiunta, l'attestato non potrebbe

dirsi corretto giacché lascia effettivamente intendere che la lavoratrice abbia

gestito da sola la sua attività durante tutta la durata del rapporto di lavoro.

Ne segue che, anche su questo punto il reclamo non può trovare

ascolto.

8.

Stralcio di “comunicative”

nella frase “spiccate abilità analitiche e comunicative”

Il primo giudice,

preso atto che l'istruttoria aveva permesso di accertare che “l'aspetto della

comunicazione era quello che le era meno confacente”, ha stralciato tale locuzione.

La reclamante critica la valutazione delle prove operata dal Pretore, rilevando

che quest'ultimo non ha tenuto conto di uno scambio

di e-mail tra le parti né dell'attestato di lavoro rilasciatole il 30 novembre

2009.

in cui la convenuta, oltre a lodare le sue competenze comunicative e

linguistiche, aveva indicato che essa aveva mantenuto sempre un ottimo rapporto

e una grande collaborazione con superiori e colleghi favorendo lo spirito di

squadra. Così argomentando, la reclamante si limita tuttavia a contrapporre una

propria valutazione delle prove a quella del Pretore, senza tuttavia spiegare perché quella fornita dal primo giudice,

fondata sulle testimonianze di C__________ B__________, F__________ B__________

e F__________ D__________ G__________, sarebbe manifestamente errata ovvero

insostenibile. Ad ogni modo, il

contenuto dello scambio di e-mail (doc. M) non permette di determinare le

capacità comunicative dell'attrice giacché al riguardo nulla precisa. Quanto all'attestato

del 30 novembre 2019 (doc. D) è vero che le sono state riconosciute delle

spiccate capacità comunicative (“strong communications skills”),

ma la lavoratrice non può pretendere che nell'attestato di lavoro finale siano

riprese delle valutazioni espresse in un precedente attestato di lavoro (cfr. sentenza

del Tribunale federale 4C.36/2004 dell'8 aprile 2004 consid. 5). Al proposito

la sentenza impugnata resiste alla critica.

9.

Stralcio

di “superando anche le nostre aspettative” nella frase

“La signora RE 1 ha dimostrato continuamente

un notevole impegno e completa dedizione al lavoro (…) a nostra completa

soddisfazione superando anche le nostre aspettative”

Per

il Pretore l'attrice non ha dimostrato tale circostanza poiché dall'istruttoria

era emerso che l'interessata aveva svolto il suo lavoro “sempre

con diligenza e grande impegno, ma senza eccedere ciò che da lei ci si aspetta”. A suo

parere, anche senza questa aggiunta, l'attestato esprime un giudizio positivo

riguardo alle attitudini e ai risultati professionali dell'attrice. La reclamante

rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto di altre prove da cui

risultava come lei abbia superato le aspettative della datrice di lavoro tant'è

che era riuscita a svolgere le sue mansioni impeccabilmente “nonostante

la grande pressione e il grande carico di lavoro cui era sottoposta e avendo

lavorato “ben oltre il suo obbligo lavorativo di 42 ore settimanali”. Per di

più, essa soggiunge, nella valutazione delle sue prestazioni del 2009 era

indicata l'aggiunta in questione. A prescindere dal fatto che nella valutazione

del 2009 è precisato che la lavoratrice aveva superato le aspettative solo in

“certi casi” (cfr. doc. U, pag. 3), la reclamante si limita ancora una volta a

contrapporre una diversa valutazione delle prove a quella del Pretore, senza

tuttavia spiegare perché quella da lui fornita basata sulle testimonianze di F__________

D__________ G__________ e F__________ B__________ sarebbe manifestamente

insostenibile e quindi arbitraria. Anche al proposito il reclamo risulta

privo di consistenza.

10.

Stralcio di “con ottime capacità

interpersonali” nella frase “Inoltre si è dimostrata

una persona con ottime capacità interpersonali, affidabile, di fiducia, onesta,

diligente, seria (…)

Il Pretore ha stralciato tale inciso accertando che secondo altri

colleghi di lavoro l'attrice “non spiccava per capacità comunicative e di

contatto”. La reclamante rimprovera al primo giudice di

avere fondato il suo accertamento sulla base delle sole dichiarazioni dei

testi, senza considerare documenti sicuramente più attendibili quali il suo attestato

di lavoro e la sua valutazione della performance. Soggiunge che se la convenuta

non era convinta che le sue capacità interpersonali potessero essere

qualificate come “ottime” avrebbe potuto sostituire questo aggettivo con “buone”.

Una volta di più la reclamante si limita a contrapporre la sua valutazione

delle prove a quella del Pretore, senza curarsi di sostanziare la violazione del

divieto dell'arbitrio. Anche al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso

11.

Stralcio “anche

dedicando il suo tempo libero” e “raccomandarla”

nella frase “Ringraziamo la Signora RE 1 per il suo

prezioso contributo e impeccabile lavoro svolto con grande passione ed

entusiasmo, anche dedicando il suo tempo libero, e le auguriamo buona fortuna

per la sua nuova occupazione e formuliamo i nostri migliori auguri per il suo

futuro professionale e privato oltre a raccomandarla.”

a) Il

primo giudice ha ritenuto che nell'attestato di lavoro doveva essere omesso il primo

passaggio “perché generico e impreciso e che semmai oggetto del certificato

avrebbe dovuto essere il tema di eventuali ore straordinarie. Per la reclamante

il Pretore così argomentando ha sminuito il suo enorme impegno per l'azienda a

scapito del suo tempo libero. A suo avviso, se per il primo giudice il

passaggio era troppo generico, lo stesso avrebbe potuto sostituirlo con un

altro termine che ne avrebbe mantenuto il senso. Nella misura in cui il datore

di lavoro non è tenuto a precisare se il dipendente ha lavorato più ore

rispetto al dovuto, la precisazione richiesta è dunque facoltativa e non può essere

imposta alla convenuta.

Come formulato, l'attestato di lavoro in esame non

può quindi dirsi incompleto. Al proposito non occorre dilungarsi.

b) Quanto

alla raccomandazione, la reclamante non si confronta, neppure di scorcio, con la

motivazione addotta dal Pretore secondo cui non si può imporre a un datore di

lavoro di formulare auspici per il futuro professionale del lavoratore o delle

raccomandazioni (cfr. sopra consid. 4b in fine). Al riguardo il reclamo si

rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 321

cpv. 1 CPC).

12.

Sui motivi dello

scioglimento del rapporto di lavoro

Il Pretore ha rimproverato all'attrice di non avere dimostrato

che il suo licenziamento fosse dovuto a una riorganizzazione del dipartimento

finanze, dall'istruttoria essendo emersi altri motivi alla base di una tale

misura. Egli ha così omesso di menzionare nell'attestato i motivi dello

scioglimento del rapporto di lavoro. Per la reclamante questa conclusione è errata

poiché “dai documenti a disposizione si può vedere chiaramente che una

ristrutturazione aziendale è effettivamente avvenuta”. Il che potrà anche

essere vero, ma ciò non basta per dimostrare che l'attrice sia stata licenziata

per questo motivo. Una volta di più, non dimostrando la reclamante che l'apprezzamento

delle prove e il conseguente accertamento dei fatti operati del primo giudice

sarebbero manifestamente errati, la decisione del Pretore resiste

alla critica.

13.

In definitiva, il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è

ricevibile dev'essere respinto. La procedura

nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non

realizzata nella fattispecie. La reclamante rifonderà alla controparte,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. La

reclamante rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.