16.2021.9
Ricusazione di un Giudice di pace - ricevibilità del reclamo
7 dicembre 2021Italiano19 min
__________ B__________ __________ ha trasmesso a RE 1 una sua nota professionale per delle
Source ti.ch
Incarto n.
16.2021.9
Lugano
7 dicembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
vicepresidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire nella causa SE 5/2020 della Giudicatura di pace del circolo delle
Isole promossa con petizione del 13 maggio 2020 dall'
B__________
nei
confronti di
RE
1 ,
giudicando ora sul
reclamo presentato il 22 febbraio 2021 da RE 1 contro la decisione del 16
febbraio 2021 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
respinto l'istanza di ricusazione da lei introdotta il 2 giugno 2020 nei
confronti del Giudice di pace del circolo delle Isole Christian Yserman (inc. SO.2020.478);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 13 giugno 2015 l'avv.
__________ B__________ __________ ha trasmesso a RE 1 una sua nota professionale per delle
prestazioni svolte nell'ambito di “pratiche a tutela del figlio S__________”
dal 14 dicembre 2011 al 23 giugno 2015 di
complessivi fr. 4368.– (onorario fr. 3600.–, spese fr. 445.– e
IVA fr. 323.60) con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di
fr. 979.80, di fr. 3388.80. RE 1 non ha pagato la nota
d'onorario, ritenendola ingiustificata.
B. Con istanza del 15 ottobre 2018 RE 1 ha promosso
una procedura di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo delle
Isole per ottenere il disconoscimento del citato debito di fr. 3388.80 più
interessi e la cancellazione dal registro delle esecuzioni del precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno fattole notificare
dall'avv. __________ B__________ __________. All'udienza di conciliazione
del 15 novembre 2018 il Giudice di pace, dopo avere constatato l'impossibilità
di conciliare le parti, ha spiegato all'istante che “se la parte convenuta
dovesse chiedere il rigetto dell'opposizione del PE n. __________ avrà la
possibilità di chiedere il disconoscimento del debito che ha portato
all'emissione del sopraccitato PE” (inc. CO 53/2018).
Il Giudice di pace ha considerato quindi che l'istante avesse introdotto
un'azione di disconoscimento di debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF
proponibile soltanto dopo una decisione di rigetto dell'opposizione.
C. Il 14 agosto 2019 l'avv. __________ B__________ __________ ha
presentato a sua
volta un'istanza di conciliazione dinanzi al Giudice di pace del circolo delle
Isole, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 3388.80 oltre accessori
e il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Il 16/25
settembre 2019 RE 1 ha ricusato il Giudice
di pace, rimproverandogli
in particolare di avere disatteso ai propri doveri nell'ambito della procedura di conciliazione da lei promossa
il 15 ottobre 2018 e di essere al corrente del fatto che il mandato all'avv.
__________ B__________ __________ “è stato emesso dall'allora CTR 11, della
quale era membro”. La procedura di
conciliazione è rimasta così sospesa fino a
quando con decisione del 13 dicembre 2019 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha respinto la domanda di ricusazione (inc. SO.2019.827).
Il tentativo di conciliazione, esperito il 14 febbraio 2020, è poi decaduto
infruttuoso, sicché il Giudice di pace ha rilasciato all'istante
l'autorizzazione ad agire (CO 35/2019).
D. Con
petizione del 13 maggio 2020
l'avv. __________ B__________ __________ ha convenuto RE
1 davanti al medesimo Giudice di pace per
ottenere quanto postulato in sede conciliativa (inc. SE 5/2020). Il 14 maggio 2020 il Giudice di pace ha
impartito un termine per le osservazioni alla convenuta. Il 25 maggio 2020
quest'ultima ha chiesto l'invio della “tabella Excel” indicata nella petizione
quale “doc. I” al Giudice di pace, il quale le ha trasmesso il “doc. 1: nota professionale del 23 giugno 2015 con
relativa tabella Excel di dettaglio”. Il 2 giugno 2020 la convenuta ha
postulato nuovamente la ricusa del Giudice di pace, rimproverandogli in particolare di averle inviato il
“doc. 1” anziché il “doc. I” e di
non avere accertato che i documenti della controparte non ne provassero la
pretesa. Il 12 giugno 2020 la convenuta ha precisato di fondare
la propria istanza di ricusazione su due motivi: il “mancato invio del doc. I”
e l'“assenza di valutazione degli atti allegati alla istanza di azione
semplificata: l'allegato al doc. 1 che mi ha inviato certifica il mandato di
terzi e non mio. Da qui l'infondatezza della pretesa”. Il 16
giugno 2020 il Giudice di pace ha trasmesso per
la definizione della ricusazione
l'incarto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, rilevando di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa
e spiegando che il “doc. I” (scritto in numeri romani) corrisponde al “doc. 1”.
E. Con
ordinanza del 17 giugno 2020 il Pretore ha assegnato un termine per le osservazioni alla ricusante (inc. SO.2020.478). Il 5 luglio 2020 RE 1 ha presentato le proprie
osservazioni. Lo stesso giorno ha ricusato anche il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna. Il 7 luglio 2020 la procedura di cui all'inc. SO.2020.478
è stata così sospesa e l'incarto trasmesso per competenza al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, il quale
con sentenza del 12 agosto 2020 ha respinto l'istanza di ricusazione (inc.
SO.2020.574). Un reclamo presentato il 21 agosto 2020 contro questa decisione è
stato respinto il 10 dicembre 2020 da questa Camera (inc. 16.2020.37).
F. Riattivata
la procedura di ricusazione, statuendo
con decisione del 16 febbraio 2021 il
Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha respinto la richiesta di RE 1 di ricusare il Giudice di
pace Christian Yserman, ponendo le spese
processuali di fr. 100.– a carico della ricusante (inc. SO.2020.478).
G. Contro la predetta decisione RE 1 è insorta al
Tribunale d'appello con un reclamo del 22 febbraio 2021 in cui chiede di riformare
il giudizio impugnato nel senso “di
ricusare il Giudice di pace signor Christian Yserman dal presiedere qualsiasi
atto relativo la vertenza con l'avv. __________ B__________ __________ in
quanto la sua incapacità a gestire la relazione-conoscenza con la collega ha
portato alla distorsione della conciliazione”, “di delegare la conciliazione a
un/a Giudice di pace sostituto/a abilitato alla professione”, “di bloccare il
procedere nella causa di merito promossa il 13 maggio 2020 dall'avv. __________
B__________ in quanto istituita in mia assenza” e di “annullare le spese di
fr. 100.–” poste a suo carico. L'atto, trasmesso
a questa Camera per competenza, non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni dei Pretori o dei Pretori aggiunti in
tema di ricusazione (art. 47 CPC) sono impugnabili con reclamo (art. 319 lett.
b cifra 1 CPC) come espressamente prevede l'art.
50.
cpv. 2 CPC. Competente a conoscere il reclamo è la Camera del Tribunale d'appello
destinata a decidere sul merito della causa (Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª
edizione, Vol. 1, n. 3 ad art. 50). Dandosi
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto ( fr. 3388.80), competente
è la Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
Quanto alla tempestività, le decisioni in materia
di ricusa sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), la procedura di ricusazione avendo natura sommaria (DTF 145 III
468.
consid. 3.3; RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 17 febbraio 2021. Il
reclamo datato 22 febbraio 2021 ma impostato il giorno successivo è
pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1 allega,
oltre alla decisione impugnata (doc. A), la decisione emessa il 13 dicembre
2019.
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (doc. C), una lettera
da lei inviata il 19 dicembre 2019 al medesimo Pretore (doc. D), la sua istanza
di conciliazione del 15 ottobre 2018 con il verbale d'udienza del 15 novembre
2018.
(doc. E) e una lettera da lei inviata il 21 gennaio 2019 sempre al citato Pretore
(doc. F). Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa
Camera di modo che la loro produzione si rivela superflua. La reclamante
acclude pure una lettera da lei inviata il 5 gennaio 2021 al Procuratore
Generale (doc. B) e la citazione del 16
gennaio 2020 all'udienza di conciliazione del 14 febbraio 2020 con la sua
lettera del 18 gennaio 2020 al Giudice di pace e il relativo verbale d'udienza
di conciliazione del 14 febbraio 2020 (doc. G). Questi documenti non sono stati
sottoposti al Pretore e sono quindi irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando
in sede di reclamo l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi
di prova. Fossero anche ricevibili,
essi non sarebbero in ogni modo determinanti per l'esito del presente giudizio,
come si vedrà in seguito.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore;
spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo
conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre
le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e
indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e
d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata, il Pretore,
illustrati i presupposti dell'istituto della
ricusazione (art. 47-51 CPC), ha rammentato di
essersi già pronunciato con
decisione del 13 dicembre 2019 sulla richiesta dell'istante di ricusare il
Giudice di pace Christian Yserman nell'ambito della procedura di conciliazione avviata nei suoi confronti dall'avv. __________
B__________ __________ (inc. SO.2019.827) e che in tale occasione le riserve di
RE 1 nei confronti del Giudice di pace non erano risultate idonee a suscitare un'apparenza
di parzialità, per cui l'istanza era stata respinta. Il primo giudice ha poi spiegato
di essere tenuto, nel presente procedimento, ad accertare se vi siano elementi oggettivi
e gravi indicanti la parzialità del Giudice di pace nella procedura di merito promossa
dall'avv. __________ B__________ __________ nei confronti di RE 1, trattandosi
di una nuova procedura. Presi in esame quindi i motivi di ricusazione addotti
dall'istante, il Pretore ha considerato
che RE 1 non ha portato elementi concreti che sostanzino l'esistenza di un
legame tra il Giudice di pace e l'avv. __________ B__________ __________ che
vada oltre i normali rapporti lavorativi e che la loro semplice conoscenza e l'esistenza
di “rapporti cordiali” tra i due non siano motivi sufficienti per ottenere la
ricusa. Inoltre, secondo il primo giudice
“l'istante ha chiesto la ricusa
del Giudice di pace dopo aver ricevuto da quest'ultimo il termine per la presentazione della risposta, sicché non sono
riscontrabili gravi e ripetuti errori nella conduzione della causa” e “il “mancato
invio del doc. I” […] si è rivelato essere una svista nella numerazione
dei documenti, ciò che non costituisce una
violazione grave dei doveri di funzione da parte del Giudice di pace”. Egli ha pure soggiunto di non potere
vagliare le argomentazioni di RE 1 riguardanti l'infondatezza della pretesa dell'avv. __________ B__________ __________, essendo
chiamato a decidere in merito ai
motivi di ricusa del Giudice di pace e non nel merito della questione pendente
tra le parti. In definitiva, il Pretore ha ritenuto che le
circostanze riferite da RE 1 non siano idonee a suscitare timore di parzialità
del Giudice di pace e ha pertanto respinto l'istanza di ricusazione.
5.
I criteri che giustificano la ricusazione sono già stati evocati dal Pretore. Al proposito basti ricordare che secondo la
giurisprudenza, delle decisioni o dei provvedimenti
processuali presi da un'autorità ricusata che si rivelano successivamente
erronei non danno di per sé un'apparenza oggettiva di parzialità; solo errori particolarmente gravi o ripetuti, che rappresentano una
grave violazione degli obblighi giurisdizionali e denotano l'intenzione di
sfavorire una parte in causa, possono giustificare un sospetto di parzialità e configurare quindi un
caso di ricusazione (DTF
143.
IV 9 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5D_33/2019 del 19
febbraio 2019 consid. 4; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 50 ad art. 47).
6.
Nel reclamo RE 1, oltre a domandare di accogliere la sua
richiesta di ricusare il Giudice di pace Christian Yserman nell'ambito della
procedura semplificata promossa nei suoi confronti con petizione del
13.
maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ __________ (inc. SE 5/2020), chiede pure “di delegare la conciliazione a un/a Giudice di pace
sostituto/a abilitato alla professione” e di “bloccare il procedere nella causa di
merito promossa il 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ in quanto
istituita in mia assenza”. Per quanto è dato di capire, la reclamante formula
queste due nuove domande, perché a suo avviso il Giudice di pace Christian Yserman, essendo stato da lei informato il 18 gennaio 2020 “della sua assenza al dibattimento per motivi
accertati”, avrebbe dovuto rinviare l'udienza di conciliazione fissata il 14 febbraio 2020 e, non avendolo fatto, la causa promossa nei
suoi confronti con petizione del 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________
__________ non sarebbe stata preceduta da un valido tentativo di
conciliazione per cui la stessa andrebbe dichiarata inammissibile e dovrebbe
essere indetta una nuova udienza di conciliazione. Se non che, a prescindere dal
fatto che queste richieste sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv.
1.
CPC; v. sopra consid. 2), nella sua lettera del 18 gennaio 2020 RE
1.
si è limitata a comunicare al Giudice di pace di “essere assente per vacanza
dal 9 al 17 febbraio inclusi” e a chiedergli di “inoltrarmi il documento che
comprovi la pretesa dell'istante: senza di esso eviti ulteriori tentativi che
confermerebbero solo la sua non idoneità” (cfr. lettera del 18 gennaio 2020, doc.
G, pag. 1), sicché non contenendo il suo scritto una domanda di rinvio
d'udienza ai sensi dell'art. 135 lett. b CPC, non può rimproverarsi al Giudice
di pace di non avere posticipato il tentativo di conciliazione previsto per il 14
febbraio 2020 ma di avere in tale occasione “preso atto che la parte convenuta ha comunicato che non sarebbe comparsa
all'udienza” (cfr. verbale d'udienza del 14 febbraio 2010, doc. G, pag. 4) e
di avere rilasciato l'autorizzazione ad agire.
7.
La reclamante incentra il proprio reclamo sulle
sue riserve nei confronti del Giudice di pace Christian Yserman relative alla procedura di conciliazione da lei promossa il 15
ottobre 2018 per ottenere il
disconoscimento del debito e l'annullamento dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Locarno (inc. CO 53/2018). Rimprovera al Pretore di non avere risposto
al suo “vero interrogativo: perché si permette ad un Giudice di non dare
seguito al suo mandato del 15 novembre 2018?”. Critica inoltre il primo giudice
per non avere considerato come motivo di ricusazione “l'omissione del mandato”
da parte del Giudice di pace. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto tenere
conto nella sua decisione del fatto che all'udienza di conciliazione del 15
novembre 2018 “è mancata totalmente la presenza di un Giudice di pace. Se fosse
stato presente avrebbe richiesto alla parte convenuta di comprovare la
pretesa, ciò che non è avvenuto. Avrebbe emesso un verbale d'udienza
veritiero e non un atto superficiale con il quale non si comprende cosa è
avvenuto. Avrebbe avuto l'occasione di esercitare il suo compito: la verifica
se esistesse o meno una prova dell'esistenza della pretesa della convenuta
reclamata con il precetto”. Ritiene altresì che il Pretore avrebbe dovuto
constatare che il Giudice di pace “non è stato in grado di decidere”.
Nessun biasimo può tuttavia
essere mosso al Pretore per non avere esaminato nella decisione impugnata le riserve
di RE 1 nei confronti del Giudice di pace relative alla citata procedura di
conciliazione da lei promossa (inc. CO 53/2018), giacché le stesse non sono state da lei addotte
nella sua istanza di ricusazione del 2/12
giugno 2020, oggetto del presente procedimento, ma in quella precedente del
16/25 settembre 2019 e sono state vagliate dal primo giudice con la sua
decisione del 13 dicembre 2019. Peraltro, in tale occasione il Pretore aveva considerato
che il Giudice di pace, dando seguito all'istanza di conciliazione presentata
il 15 ottobre 2018 dalla reclamante, aveva proceduto il 15 novembre 2018 a un
tentativo di conciliazione, al termine del quale “egli ha accertato
l'impossibilità per le parti di addivenire ad un accordo ma non ha rilasciato
l'autorizzazione ad agire all'istante,
poiché ha indicato a RE 1 che avrebbe potuto chiedere il disconoscimento del
debito posto in esecuzione a seguito del rigetto dell'opposizione da lei
interposta al relativo precetto esecutivo; in questo modo egli sembra aver
constatato l'improponibilità dell'azione avviata da RE 1”. Il Giudice di
pace – aveva evidenziato il Pretore –
“non ha però dichiarato irricevibile la causa e non l'ha nemmeno formalmente
stralciata dal ruolo”, ciò che “può non essere corretto, ma RE 1 avrebbe
semmai dovuto sollecitare il rilascio dell'autorizzazione ad agire oppure
impugnare mediante reclamo il mancato rilascio di tal atto”. Il Pretore aveva
inoltre spiegato che “per legge, nella procedura di conciliazione le
dichiarazioni delle parti all'udienza di conciliazione non possono essere
verbalizzate (art. 205 cpv. 1 CPC), sicché il Giudice di pace non aveva “commesso
alcun errore per non avere verbalizzato “l'acceso scambio di opinioni” avvenuto
tra le parti all'udienza di conciliazione del 15 novembre 2018” (decisione del
13.
dicembre 2019, pag. 3).
Alle
considerazioni pretorili, peraltro del tutto condivisibili, si aggiunga che i
Giudici di pace non devono verificare la fondatezza
delle pretese delle parti e decidere
nella procedura di conciliazione ma nella successiva procedura decisionale. Nella procedura di conciliazione essi agiscono in veste di autorità di conciliazione e il loro
compito è unicamente quello di cercare di conciliare
le parti (art. 201 cpv. 1 CPC). Anche le critiche mosse da RE 1 al Giudice di
pace Christian
Yserman di avere omesso,
nell'ambito della procedura di conciliazione, di verificare l'esistenza o meno
della pretesa della controparte e di non essere stato in grado di
decidere, sono dunque prive di fondamento.
8.
RE
1.
ritiene inoltre che la sua istanza di ricusazione debba essere accolta perché
la sostituzione del Giudice di pace Christian Yserman non creerebbe nessun
problema. Se non che, la sua richiesta di ricusare il Giudice di pace del
Circolo delle Isole si
scontra con il chiaro tenore dell'art. 30 cpv. 1 LOG il quale prevede che un
giudice di pace può astenersi da una causa e farsi sostituire dal
suo supplente soltanto “nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro
impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il
funzionamento della Giudicatura”. Negli altri casi, si eluderebbe senza valida
ragione la garanzia del giudice naturale mentre le norme sull'organizzazione
giudiziaria perderebbero il loro senso.
9.
RE
1.
mette poi in dubbio l'imparzialità del Pretore, perché quest'ultimo in una
frase della decisione impugnata (“Questo Giudice è chiamato a decidere in
merito ai motivi di ricusa del giudice di pace”; cfr. decisione pag. 2) ha
citato “se stesso in lettera maiuscola (ovvia considerazione del ruolo) e il
Giudice di pace in minuscolo”, ciò che a suo avviso dimostrerebbe “chiaramente
un grave disturbo alla sua parzialità”. Tale considerazione è priva di fondamento,
oltre che inutilmente offensiva, ritenuto che l'imparzialità del Pretore non è
tema qui in discussione (essendo lo stesso già stato evaso, v. sopra consid. E).
10.
La
reclamante sostiene infine che le spese
processuali non siano da porre a suo carico, “dato che questa sentenza
la cui sostanza non ha modo di essere ritenuta seria ai fini di una risoluzione
voluta, bensì subita dall'invito del __________
__________. __________ __________, non è stata da me direttamente
richiesta”. RE 1 omette di considerare che, indipendentemente dalla sua lettera
del 5 gennaio 2021 al Procuratore generale, dinnanzi al Pretore è risultata
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e quindi le spese processuali vanno poste a
suo carico, vista altresì l'assenza di validi motivi per prescindere dal loro
prelievo (art. 107 CPC).
11.
Ne segue che il reclamo, manifestamente
inammissibile, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera
in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a
carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla
controparte, alla quale il reclamo non è nemmeno stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
Giudicatura di pace del circolo delle Isole, Ascona.
Comunicazione a:
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna, Locarno.
– avv. .
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.