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Decisione

16.2021.9

Ricusazione di un Giudice di pace - ricevibilità del reclamo

7 dicembre 2021Italiano19 min

__________ B__________ __________ ha trasmes­so a RE 1 una sua nota professionale per delle

Source ti.ch

Incarto n.

16.2021.9

Lugano

7 dicembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

vicepresidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire nella causa SE 5/2020 della Giudicatura di pace del circolo delle

Isole promos­sa con petizione del 13 maggio 2020 dall'

B__________

nei

confronti di

RE

1 ,

giudicando ora sul

reclamo presentato il 22 febbraio 2021 da RE 1 contro la decisione del 16

febbraio 2021 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha

respin­to l'istanza di ricusazione da lei introdotta il 2 giugno 2020 nei

confronti del Giudice di pace del circolo delle Isole Christian Yserman (inc. SO.2020.478);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 13 giugno 2015 l'avv.

__________ B__________ __________ ha trasmes­so a RE 1 una sua nota professionale per delle

prestazioni svolte nell'ambito di “pratiche a tutela del figlio S__________”

dal 14 dicembre 2011 al 23 giugno 2015 di

complessivi fr. 4368.– (onorario fr. 3600.–, spese fr. 445.– e

IVA fr. 323.60) con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di

fr. 979.80, di fr. 3388.80. RE 1 non ha pagato la nota

d'onorario, ritenendola ingiustificata.

B. Con istanza del 15 ottobre 2018 RE 1 ha promosso

una procedura di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo delle

Isole per ottenere il disconoscimento del citato debito di fr. 3388.80 più

interessi e la cancellazione dal registro delle esecuzioni del precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzio­ne di Locar­no fattole notificare

dall'avv. __________ B__________ __________. All'udienza di conciliazione

del 15 novembre 2018 il Giudice di pace, dopo avere constatato l'impossibilità

di conciliare le parti, ha spiegato all'istante che “se la parte convenuta

dovesse chiede­re il rigetto dell'opposizione del PE n. __________ avrà la

possibilità di chiedere il disconoscimento del debito che ha portato

all'emissione del sopraccitato PE” (inc. CO 53/2018).

Il Giudice di pace ha considerato quindi che l'istante avesse introdotto

un'azio­ne di disconoscimento di debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF

proponibile soltanto dopo una decisione di rigetto dell'opposizione.

C. Il 14 agosto 2019 l'avv. __________ B__________ __________ ha

presentato a sua

volta un'istanza di conciliazione dinanzi al Giudice di pace del circolo delle

Isole, chieden­do la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 3388.80 oltre accessori

e il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta dalla convenu­ta al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di Locar­no. Il 16/25

settembre 2019 RE 1 ha ricusato il Giudice

di pace, rimproverandogli

in particolare di avere disatteso ai propri doveri nell'ambito della procedura di conciliazione da lei promossa

il 15 ottobre 2018 e di essere al corrente del fatto che il man­dato all'avv.

__________ B__________ __________ “è stato emesso dall'allora CTR 11, della

quale era membro”. La procedura di

conciliazione è rimasta così sospesa fino a

quando con decisione del 13 dicembre 2019 il Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna ha respinto la domanda di ricusazione (inc. SO.2019.827).

Il tentativo di conciliazione, esperito il 14 febbraio 2020, è poi decaduto

infruttuoso, sicché il Giudice di pace ha rilasciato all'istante

l'autorizzazione ad agire (CO 35/2019).

D. Con

petizione del 13 maggio 2020

l'avv. __________ B__________ __________ ha convenuto RE

1 davanti al medesimo Giudice di pace per

ottenere quanto postulato in sede conciliativa (inc. SE 5/2020). Il 14 maggio 2020 il Giudice di pace ha

impartito un termine per le osservazioni alla convenuta. Il 25 maggio 2020

quest'ultima ha chiesto l'invio della “tabella Excel” indicata nella petizione

quale “doc. I” al Giudice di pace, il quale le ha trasmesso il “doc. 1: nota professionale del 23 giugno 2015 con

relativa tabella Excel di dettaglio”. Il 2 giugno 2020 la convenuta ha

postulato nuovamente la ricusa del Giudice di pace, rimproverandogli in particolare di averle inviato il

“doc. 1” anziché il “doc. I” e di

non avere accertato che i documenti della controparte non ne provassero la

pretesa. Il 12 giugno 2020 la convenuta ha precisato di fondare

la propria istanza di ricusazione su due motivi: il “mancato invio del doc. I”

e l'“assenza di valutazione degli atti allegati alla istanza di azione

semplificata: l'allegato al doc. 1 che mi ha inviato certifica il mandato di

terzi e non mio. Da qui l'infondatezza della pretesa”. Il 16

giugno 2020 il Giudice di pace ha trasmesso per

la definizione della ricusazione

l'incarto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, rilevando di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa

e spiegando che il “doc. I” (scritto in numeri romani) corrisponde al “doc. 1”.

E. Con

ordinanza del 17 giugno 2020 il Pretore ha assegnato un termine per le osservazioni alla ricusante (inc. SO.2020.478). Il 5 luglio 2020 RE 1 ha presentato le proprie

osservazioni. Lo stesso giorno ha ricusato anche il Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna. Il 7 luglio 2020 la procedura di cui all'inc. SO.2020.478

è stata così sospesa e l'incarto trasmes­so per competenza al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, il quale

con sentenza del 12 agosto 2020 ha respinto l'istanza di ricusazione (inc.

SO.2020.574). Un reclamo presentato il 21 agosto 2020 contro questa decisione è

stato respinto il 10 dicembre 2020 da questa Camera (inc. 16.2020.37).

F. Riattivata

la procedura di ricusazione, statuendo

con decisione del 16 febbraio 2021 il

Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna ha respinto la richiesta di RE 1 di ricusare il Giudice di

pace Christian Yserman, ponendo le spese

processuali di fr. 100.– a carico della ricusante (inc. SO.2020.478).

G. Contro la predetta decisione RE 1 è insorta al

Tribunale d'appello con un reclamo del 22 febbraio 2021 in cui chiede di riformare

il giudizio impugnato nel senso “di

ricusare il Giudice di pace signor Christian Yserman dal presiedere qualsiasi

atto relativo la vertenza con l'avv. __________ B__________ __________ in

quanto la sua incapacità a gestire la relazione-conoscen­za con la collega ha

portato alla distorsione della conciliazione”, “di delegare la conciliazione a

un/a Giudice di pace sostituto/a abilitato alla professione”, “di bloccare il

procedere nella causa di merito promossa il 13 maggio 2020 dall'avv. __________

B__________ in quanto istituita in mia assenza” e di “annullare le spese di

fr. 100.–” poste a suo carico. L'atto, trasmesso

a questa Camera per competenza, non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni dei Pretori o dei Pretori aggiunti in

tema di ricusazio­ne (art. 47 CPC) sono impugnabili con reclamo (art. 319 lett.

b cifra 1 CPC) come espressamente prevede l'art.

50.

cpv. 2 CPC. Competente a conoscere il reclamo è la Camera del Tribunale d'appello

destinata a decidere sul merito della causa (Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª

edizione, Vol. 1, n. 3 ad art. 50). Dandosi

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto ( fr. 3388.80), competente

è la Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

Quanto alla tempestività, le decisioni in materia

di ricusa sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC), la procedura di ricusazione avendo natura sommaria (DTF 145 III

468.

consid. 3.3; RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 17 febbraio 2021. Il

reclamo datato 22 febbraio 2021 ma impostato il giorno successivo è

pertanto tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1 allega,

oltre alla decisione impugnata (doc. A), la decisione emessa il 13 dicembre

2019.

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (doc. C), una lettera

da lei inviata il 19 dicembre 2019 al medesimo Pretore (doc. D), la sua istanza

di conciliazione del 15 ottobre 2018 con il verbale d'udienza del 15 novembre

2018.

(doc. E) e una lettera da lei inviata il 21 gennaio 2019 sempre al citato Pretore

(doc. F). Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa

Camera di modo che la loro produzione si rivela superflua. La reclamante

acclude pure una lettera da lei inviata il 5 gennaio 2021 al Procuratore

Generale (doc. B) e la citazione del 16

gennaio 2020 all'udienza di conciliazione del 14 febbraio 2020 con la sua

lettera del 18 gennaio 2020 al Giudice di pace e il relativo verbale d'udienza

di conciliazione del 14 febbraio 2020 (doc. G). Questi documenti non sono stati

sottoposti al Pretore e sono quin­di irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietan­do

in sede di reclamo l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi

di prova. Fossero anche ricevibili,

essi non sarebbero in ogni modo determinanti per l'esito del presente giudizio,

come si vedrà in seguito.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore;

spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo

conciso in cosa consista la viola­zione del diritto e su quali punti il

giudizio contestato viene impu­gnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).

Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in parti­colare esporre

le critiche in maniera chiara e circostanziata, ac­compagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e

indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e

d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata, il Pretore,

illustrati i presupposti dell'istituto della

ricusazione (art. 47-51 CPC), ha rammentato di

essersi già pronuncia­to con

decisione del 13 dicembre 2019 sulla richiesta dell'istante di ricusare il

Giudice di pace Christian Yserman nell'ambito della procedura di conciliazione avviata nei suoi confronti dall'avv. __________

B__________ __________ (inc. SO.2019.827) e che in tale occasione le riserve di

RE 1 nei confronti del Giudice di pace non erano risultate idonee a suscitare un'apparen­za

di parzialità, per cui l'istanza era stata respinta. Il primo giudice ha poi spiegato

di essere tenuto, nel presente procedimento, ad accertare se vi siano elementi oggettivi

e gravi indican­ti la parzialità del Giudice di pace nella procedura di merito promossa

dall'avv. __________ B__________ __________ nei confronti di RE 1, trattandosi

di una nuova procedura. Presi in esame quindi i motivi di ricusazione addotti

dall'istante, il Pretore ha con­siderato

che RE 1 non ha portato elementi concreti che sostanzino l'esistenza di un

legame tra il Giudice di pace e l'avv. __________ B__________ __________ che

vada oltre i normali rappor­ti lavorativi e che la loro semplice conoscenza e l'esistenza

di “rapporti cordiali” tra i due non siano motivi sufficienti per ottene­re la

ricusa. Inoltre, secondo il primo giudice

“l'istante ha chiesto la ricusa

del Giudice di pace dopo aver ricevuto da quest'ultimo il termine per la presentazione della risposta, sicché non sono

riscon­trabili gravi e ripetuti errori nella conduzione della causa” e “il “mancato

invio del doc. I” […] si è rivelato essere una svista nella numerazione

dei documenti, ciò che non costituisce una

violazione grave dei doveri di funzione da parte del Giudice di pace”. Egli ha pure soggiunto di non potere

vagliare le argomentazioni di RE 1 riguardanti l'infondatezza della pretesa dell'avv. __________ B__________ __________, essendo

chiamato a decidere in merito ai

motivi di ricusa del Giudice di pace e non nel merito della questione pendente

tra le parti. In definitiva, il Pretore ha ritenuto che le

circostanze riferite da RE 1 non siano idonee a suscitare timore di parzialità

del Giudice di pace e ha pertanto respinto l'istanza di ricusazione.

5.

I criteri che giustificano la ricusazione sono già stati evocati dal Pretore. Al proposito basti ricordare che secondo la

giurispruden­za, delle decisioni o dei provvedimenti

processuali presi da un'autorità ricusata che si rivelano successivamente

erronei non danno di per sé un'apparenza oggettiva di parzialità; solo errori particolarmente gravi o ripetuti, che rappresentano una

grave violazione degli obblighi giurisdizionali e denotano l'intenzione di

sfavorire una parte in causa, possono giustificare un sospetto di parzialità e configurare quindi un

caso di ricusazione (DTF

143.

IV 9 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5D_33/2019 del 19

febbraio 2019 consid. 4; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 50 ad art. 47).

6.

Nel reclamo RE 1, oltre a domandare di accogliere la sua

richiesta di ricusare il Giudice di pace Christian Yserman nell'ambito della

procedura semplificata promossa nei suoi confronti con petizione del

13.

maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ __________ (inc. SE 5/2020), chiede pure “di delegare la conciliazione a un/a Giudice di pace

sostituto/a abilitato alla professio­ne” e di “bloccare il procedere nella causa di

merito promossa il 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ in quanto

istituita in mia assenza”. Per quanto è dato di capire, la reclamante formu­la

queste due nuove domande, perché a suo avviso il Giudice di pace Christian Yserman, essendo stato da lei informato il 18 gennaio 2020 “della sua assenza al dibattimento per motivi

accertati”, avrebbe dovuto rinviare l'udienza di conciliazione fissata il 14 febbraio 2020 e, non avendolo fatto, la causa promossa nei

suoi confronti con petizione del 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________

__________ non sarebbe stata preceduta da un valido tentativo di

conciliazione per cui la stessa andrebbe dichiarata inammissibile e dovrebbe

essere indetta una nuova udienza di conciliazione. Se non che, a prescindere dal

fatto che queste richieste sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv.

1.

CPC; v. sopra consid. 2), nella sua lettera del 18 gennaio 2020 RE

1.

si è limitata a comunicare al Giudice di pace di “essere assente per vacan­za

dal 9 al 17 febbraio inclusi” e a chiedergli di “inoltrarmi il documento che

comprovi la pretesa dell'istante: senza di esso eviti ulteriori tentativi che

confermerebbero solo la sua non idoneità” (cfr. lettera del 18 gennaio 2020, doc.

G, pag. 1), sicché non contenendo il suo scritto una doman­da di rinvio

d'udienza ai sensi dell'art. 135 lett. b CPC, non può rimproverarsi al Giudice

di pace di non avere posticipato il tentativo di conciliazione previsto per il 14

febbraio 2020 ma di avere in tale occasione “preso atto che la parte convenuta ha comunicato che non sarebbe comparsa

all'udien­za” (cfr. verbale d'udienza del 14 febbraio 2010, doc. G, pag. 4) e

di avere rilasciato l'autorizzazione ad agire.

7.

La reclamante incentra il proprio reclamo sulle

sue riserve nei confronti del Giudice di pace Christian Yserman relative alla procedura di conciliazione da lei promossa il 15

ottobre 2018 per ottenere il

disconoscime­nto del debito e l'annullamento dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Locar­no (inc. CO 53/2018). Rimprovera al Pretore di non avere risposto

al suo “vero interrogativo: perché si permette ad un Giudice di non dare

seguito al suo mandato del 15 novembre 2018?”. Critica inoltre il primo giudice

per non avere considerato come motivo di ricusazione “l'omissione del mandato”

da parte del Giudice di pace. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto tenere

conto nella sua decisione del fatto che all'udienza di conciliazione del 15

novembre 2018 “è mancata totalmente la presenza di un Giudice di pace. Se fosse

stato presen­te avrebbe richiesto alla parte convenuta di comprovare la

pretesa, ciò che non è avvenuto. Avreb­be emes­so un verbale d'udienza

veritiero e non un atto superficiale con il quale non si comprende cosa è

avvenuto. Avreb­be avuto l'occasione di esercitare il suo compito: la verifica

se esistesse o meno una prova dell'esistenza della pretesa della convenuta

reclamata con il precetto”. Ritiene altresì che il Pretore avrebbe dovuto

constatare che il Giudice di pace “non è stato in grado di decidere”.

Nessun biasimo può tuttavia

essere mosso al Pretore per non avere esaminato nella decisione impugnata le riser­ve

di RE 1 nei confronti del Giudice di pace relative alla citata procedura di

conciliazione da lei promossa (inc. CO 53/2018), giacché le stesse non sono state da lei addotte

nella sua istanza di ricusazione del 2/12

giugno 2020, oggetto del presente procedimen­to, ma in quella precedente del

16/25 settembre 2019 e sono state vagliate dal primo giudice con la sua

decisione del 13 dicembre 2019. Peraltro, in tale occasione il Pretore aveva considerato

che il Giudice di pace, dando seguito all'istanza di conciliazione presentata

il 15 ottobre 2018 dalla reclamante, aveva proceduto il 15 novembre 2018 a un

tentativo di conciliazione, al termine del quale “egli ha accertato

l'impossibilità per le parti di addivenire ad un accordo ma non ha rilasciato

l'autorizzazione ad agire all'istante,

poiché ha indicato a RE 1 che avreb­be potuto chiedere il disconoscimento del

debito posto in esecuzione a seguito del rigetto dell'opposizione da lei

interposta al relativo precetto esecutivo; in questo modo egli sembra aver

constatato l'improponibilità dell'azione avviata da RE 1”. Il Giudice di

pace – aveva evidenziato il Pretore –

“non ha però dichiarato irricevibile la causa e non l'ha nemmeno formalmente

stralciata dal ruolo”, ciò che “può non essere corretto, ma RE 1 avreb­be

semmai dovuto sollecitare il rilascio dell'autorizzazione ad agire oppure

impugnare mediante reclamo il mancato rilascio di tal atto”. Il Pretore aveva

inoltre spiegato che “per legge, nella procedura di conciliazione le

dichiarazioni delle parti all'udienza di conciliazione non possono essere

verbalizzate (art. 205 cpv. 1 CPC), sicché il Giudice di pace non aveva “commesso

alcun errore per non avere verbalizzato “l'acceso scambio di opinioni” avvenuto

tra le parti all'udienza di conciliazione del 15 novembre 2018” (decisione del

13.

dicembre 2019, pag. 3).

Alle

considerazioni pretorili, peraltro del tutto condivisibili, si aggiunga che i

Giudici di pace non devono verificare la fondatezza

delle pretese delle parti e decidere

nella procedura di conciliazione ma nella successiva procedura decisionale. Nella procedura di conciliazione essi agiscono in veste di autorità di conciliazio­ne e il loro

compito è unicamente quello di cercare di conciliare

le parti (art. 201 cpv. 1 CPC). Anche le critiche mosse da RE 1 al Giudice di

pace Christian

Yserman di avere omesso,

nell'ambito della procedura di conciliazione, di verificare l'esistenza o meno

della pretesa della controparte e di non essere stato in grado di

decidere, sono dunque prive di fondamento.

8.

RE

1.

ritiene inoltre che la sua istanza di ricusazione debba essere accolta perché

la sostituzione del Giudice di pace Christian Yserman non creerebbe nessun

problema. Se non che, la sua richiesta di ricusare il Giudice di pace del

Circolo delle Isole si

scontra con il chiaro tenore dell'art. 30 cpv. 1 LOG il quale prevede che un

giudice di pace può astenersi da una causa e farsi sostituire dal

suo supplente soltanto “nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro

impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il

funzionamento della Giudicatura”. Negli altri casi, si eluderebbe senza valida

ragione la garanzia del giudice naturale mentre le norme sull'organizzazione

giudiziaria perderebbero il loro senso.

9.

RE

1.

mette poi in dubbio l'imparzialità del Pretore, perché quest'ultimo in una

frase della decisione impugna­ta (“Questo Giudice è chiamato a decidere in

merito ai motivi di ricusa del giudice di pace”; cfr. decisione pag. 2) ha

citato “se stesso in lettera maiuscola (ovvia considerazione del ruolo) e il

Giudice di pace in minuscolo”, ciò che a suo avviso dimostrerebbe “chiaramente

un grave disturbo alla sua parzialità”. Tale considerazione è priva di fondamento,

oltre che inutilmente offensiva, ritenuto che l'imparzialità del Pretore non è

tema qui in discussione (essendo lo stesso già stato evaso, v. sopra consid. E).

10.

La

reclamante sostiene infine che le spese

processuali non siano da porre a suo carico, “dato che questa sentenza

la cui sostanza non ha modo di essere ritenuta seria ai fini di una risoluzione

voluta, bensì subita dall'invito del __________

__________. __________ __________, non è stata da me direttamente

richiesta”. RE 1 omette di considerare che, indipendentemente dalla sua lettera

del 5 gennaio 2021 al Procuratore generale, dinnanzi al Pretore è risultata

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e quindi le spese processuali vanno poste a

suo carico, vista altresì l'assenza di validi motivi per prescindere dal loro

prelievo (art. 107 CPC).

11.

Ne segue che il reclamo, manifestamente

inammissibile, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera

in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a

carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla

controparte, alla quale il reclamo non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

100.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

Giudicatura di pace del circolo delle Isole, Ascona.

Comunicazione a:

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna, Locarno.

– avv. .

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.