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Decisione

16.2022.1

Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione - azione parziale

6 febbraio 2023Italiano20 min

l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha vietato a RE 1, che gestiva a __________ un'azien­da agricola, di tenere animali da reddito e le ha sequestrato

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.1

16.2022.2

16.2022.7

16.2022.8

Lugano

6 febbraio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sui reclami (inc. 16.2022.1 e 16.2022.2) presentati l'8 gennaio 2022

da

RE

1

contro

le decisioni emesse il 3 dicembre 2021 dal Giudice di pace del circolo della Riviera

nelle cause 0001-2021-t e 0002-2021-t (responsabilità dell'ente pubblico) da

lei promosse con istanze di conciliazione del 18 febbraio 2021

nei confronti dello

CO 1

(rappresentato

dal RA 1),

e sui reclami (inc.

16.2022.7 e 16.2022.8) del 7 marzo 2022 presentati dalla stessa RE 1 contro le

decisioni del 27 gennaio 2022 con cui il medesimo Giudice di pace ha dichiarato

irricevibili due istanze d'interpretazione da lei introdotte il 27 dicembre 2021

nei confronti delle decisioni emesse il 3 dicembre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisioni del 6 e del 9 giugno 2016

l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha vietato a RE 1, che gestiva a __________ un'azien­da agricola, di tenere animali da reddito e le ha sequestrato

il bestiame. Il 24 giugno 2016 l'UVC ha disposto la vendita degli animali

sequestrati, i quali sono stati venduti, eccettuati diciannove bovini alienati

direttamente dalla proprietaria, a un'asta pubblica il 14 giugno 2017 e

mediante trattative private il 3 luglio

2017. Con decisione del 24 gennaio 2018 l'UVC ha riconosciuto a RE 1 un

indennizzo di fr. 91 704.55 quale provento netto della vendita

del bestiame. Tale decisione è stata confermata, su ricorso di RE 1, dal

Consiglio di Stato. Il 14 agosto 2019 il

Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente un ricorso della

proprietaria e aumentato l'indennizzo a fr. 93 108.55. Per le pretese di

risarcimento danni dovuti ad azioni o omissioni di funzionari pubblici, RE 1 è

stata rinviata al foro civile (TRAM sentenza inc. 52.219.14 del 14 agosto 2019).

B. Il

3 dicembre 2019 RE 1 ha notificato allo Stato del Canton Ticino una richiesta

di risarcimento per quattordici bovini posti sotto sequestro e “scomparsi sotto

la tutela dello Stato” e per i quali non ha ricevuto nessun indennizzo. Per

tale pretesa essa ha emesso “4 fatture” per complessivi fr. 19 800.–. Non ottenendo l'indennità richiesta, il 26 febbraio

2020 essa ha fatto intimare allo Stato due precetti esecutivi (n. 2906957 e n.

2906761 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona) per l'incasso di

fr. 5000.– più interessi al 5% dal 3 dicembre 2019 ciascuno, indicando

quali motivi dei crediti rispettivamente “fatt. 1) 2 bovine UVC” e “fatt. 2) 2

bovine UVC”. Ai due precetti esecutivi l'ente pubblico ha interposto

opposizione.

C. Il 18 febbraio 2021 RE 1 ha introdotto davanti al Giudice

di pace del circolo di Riviera due istanze di conciliazione nei confronti dello

Stato del Cantone Ticino intese a ottenere il pagamento in entrambi i casi di

fr. 5000.– più interessi al 5% dal 3 dicembre 2019 a titolo di risarcimento

danni per due bovini indicati nelle due diverse “fatture”, fr. 73.30 per spese di esecuzioni e il rigetto in via

definitiva delle opposizioni interposte ai menzionati precetti esecutivi.

Statuendo con separate decisioni del 3 dicembre 2021 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le due istanze e ha posto le

spese processuali di fr. 100.–

per ogni procedura a carico dell'istante.

D. Contro le decisioni appena citate RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami dell'8 gennaio 2022, nei quali chiede di annullare i

giudizi impugnati e di rinviare gli atti all'autorità di conciliazione affinché

indica le udienze di conciliazione. Non sono state chieste

osservazioni (inc.

16.2022.1 e inc. 16.2022.2).

E. Nel

frattempo, il 27 dicembre 2021, RE 1 si è rivolta al Giudice di pace con due separate domande “di interpreta­zione e rettifica” per ottenere il

chiarimento di alcuni punti delle decisioni del 3 dicembre 2021 e la loro

modifica nel senso di indire le udienze di conciliazione. Con separate decisioni

del 27 gennaio 2022 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le istanze. RE

1 ha impugnato entrambe le decisioni con due separati reclami del 7 marzo 2022,

chiedendo, previa concessione “dell'effetto sospensivo sul decorrere dei termini e delle prescrizioni”

di annullarle e di rinviare gli atti al

Giudice di pace affinché “dopo avere risposto alle sue istanze,

modifichi le decisioni emesse il 3 dicembre 2021 e indica le istanze di

conciliazione”. I rimedi non sono stati oggetto di notificazione (inc.

16.2022.7 e inc. 16.2022.8).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

RE 1 impugna sia le

decisioni emesse dal Giudice di pace il 3 dicembre 2021 sia quelle emanate il

27.

gennaio 2022.

a) La decisione con cui l'autorità di conciliazione non

entra nel merito della lite per manifeste e palesi violazioni di presupposti

processuali applicabili anche alla procedura di conciliazione è finale (II CCA

sentenza inc. 12.2022.45 del 21 giugno 2022 consid. 4 con rinvii). Dandosi,

come in concreto, un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– le

decisioni del Giudice di pace sono quindi impugnabili mediante reclamo a questa

Camera entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla

tempestività dei rimedi giuridici, le decisioni impugnate sono state notificate

alla convenuta l'11 dicembre 2021. Cominciati a decorrere l'indomani, i termini

di impugnazione sono rimasti sospesi durante le ferie giudiziarie (dal 18

dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e

sarebbero scaduti il 26 gennaio 2022. Datati 8 gennaio 2022 ma impostati il 10

gennaio successivo (cfr. timbri sulle buste d'invio), i due reclami in esame

sono pertanto tempestivi.

b) Contro la reiezione di una

domanda di interpretazione è esperibile reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC; DTF

143.

III 524 consid. 6.3). Si tratta di un reclamo a nor­ma del­l'art. 319 lett.

b n. 1 CPC, ovvero volto contro una cosiddetta “altra decisione” nei casi

stabiliti dalla legge (I CCA sentenza inc. 11.2021.109 del 3 settembre 2021

consid, 1 con rinvii). La trattazione di simili reclami rientrerebbe nella

competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48

lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie le decisioni di “rettifica” sono

intimamente correlate, tuttavia, alle decisioni del 3 dicembre 2021 impugnate

con reclamo. Per ragioni di economia processuale e di unità della

materia si giustifica pertanto di

congiungere le quattro procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati singolarmente (analogamente: CEF

sentenza inc. 15.2022.39 del 30 agosto 2022 consid. 2).

Per quanto concerne la

tempestività dei rimedi, l'art. 321 CPC è silente su quale sia il termine entro il quale debbano essere

impugnate le “altre decisioni” di cui all'art. 319 lett. b CPC, il capoverso 2

del medesimo limitandosi a stabilire in dieci giorni il termine di reclamo

contro una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione

ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC). Sull'applicabilità di tale

disposizione alle “altre decisioni” la dottrina è divisa: per alcuni autori

nella nozione di “disposizione ordinatoria processuale” rientrano tutte le

decisioni ai sen­si dell'art. 319 lett. b CPC, per altri le medesime

sottostanno invece al termine di trenta giorni previsto dall'art. 321 cpv. 1

CPC, a meno che siano state pronunciate in procedura sommaria (CEF sentenza inc. 14.2021.202 del 28 giugno 2022

consid. 2 con rinvii). Nella fattispecie, la questione può rimanere indecisa, giacché nelle decisioni impugnate il

Giudice di pace ha indicato un termine di reclamo di trenta giorni e

quand'anche esso fosse errato, la reclamante, priva di formazione giuridica e non

assistita da un legale, poteva fidarsi in buona fede di questa indicazione (DTF 141 III 273 consid. 3.3). Considerato

che le decisioni impugnate sono state notificate all'istante il 4 febbraio 2022

(cfr.

doc. B) e che il termine sarebbe scaduto domenica 6

marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC,

i reclami in esame, introdotti il 7 marzo 2022, sono anch'essi ricevibili.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente

insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

I. Sui

reclami del 7 marzo 2022 (inc. 16.2022.7 e 16.2022.8)

3.

Il Giudice di pace, dopo

avere rilevato che i dispositivi delle decisioni emesse il 3 dicembre 2021 non erano

né poco chiari o ambigui, né incompleti e neppure

in contraddizione con i considerandi, ha considerato che nelle istanze di interpretazione

e rettifica RE 1, anziché indicare i punti dei predetti dispositivi che a suo

avviso andrebbero modificati, si limitava a contestare dal profilo materiale i giudizi da lui emanati. In tali circostanze, a

suo avviso, non sussistono le condizioni previste dall'art. 334 CPC, donde la reiezione

delle domande.

4.

RE

1.

contesta

l'assenza delle condizioni previste dall'art. 334 CPC per un'interpretazione o rettifica

delle decisioni del 3 dicembre 2021. Essa rileva di avere indicato i punti poco

chiari, ambigui o incompleti dei dispositivi che necessitano di un'interpretazione

e di una rettifica, evidenziando tutta una serie di elementi da cui risulta

come i fatti

siano stati accertati in maniera incompleta e il diritto applicato in modo

errato. Per di più, essa epiloga, al Giudice di pace sono state poste delle

domande volte a chiarire le sue argomentazioni riguardanti la mancanza dei

presupposti processuali dell'interesse degno di protezione e della competenza

per materia.

a) Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro,

ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio,

interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una

rettifica mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o

di compu­to, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza)

chiaramente desumibili dal testo stesso della decisio­ne. Essa non deve

comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito. Errori materiali devono

essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari

disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale

5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I 57). Oggetto di un'istanza di interpretazione può essere unicamente, per sua natura,

il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire se il

dispositivo denoti una svista suscettibile di

essere rettificata, ma non passano in giudicato, a meno che il dispositivo

rinvii esplicitamente ai medesimi (I CCA sentenza inc. 11.2020.64 del 29 marzo

2021.

consid. 2 con rinvii).

b) Nella fattispecie, nelle decisioni emanate il 3

dicembre 2021 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le istanze di conciliazione.

Riguardo al dispositivo in sé, RE 1 non accenna a manifeste sviste di

redazione, di battuta, di computo o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Le critiche e gli

interrogativi da lei formulati non tendono a interpretare o rettificare i

dispositivi delle decisioni del 3 dicembre 2021, i quali come detto sono

chiari, completi e coerenti con i considerandi, ma piuttosto a fare modificare

dal giudice medesimo il contenuto delle sue decisioni, ciò che tuttavia può

avvenire solo attraverso i normali mezzi d'impugnazione. In tali circostanze nessun

rimprovero può essere mosso al Giudice di pace per avere riscontrato che le

condizioni dell'art. 334 cpv. 1 CPC non sono date. Ne segue che i reclami sono destinati all'insuccesso. Ciò rende senza

oggetto la richiesta di concedere “effetto

sospensivo sul decorrere dei termini e

delle prescrizioni”.

II. Sui

reclami dell'8 gennaio 2022 (inc. 16.2022.1 e 16.2022.2)

5.

Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha

accertato che il 18 febbraio 2021 RE 1 ha presentato due istanze di

conciliazione, ognuna dal valore di causa di fr. 5000.–, le quali sono fondate “sul medesimo

complesso di fatti, riguardando entrambe la richiesta di risarcimento per le

bovine scomparse sotto tutela dello Stato, rappresentato dall'Ufficio del

veterinario cantonale”. Egli, dopo avere ricordato che una pretesa

divisibile può essere fatta valere anche soltanto per una parte della medesima in applicazione dell'art. 86 CPC, ha ritenuto che nel

caso in esame l'istante non ha presentato una sola azione parziale ma

due azioni parziali. A suo avviso, tuttavia, l'istante non dispone di alcun

interesse degno di protezione a procedere con due azioni parziali

contemporanee, il cui valore litigioso, se sommato, supera fr. 5000.– e non

Dispositivo

rientra nella sua competenza per materia. Per questi motivi, il Giudice di pace

ha dichiarato le due istanze di conciliazioni irricevibili.

6. La reclamante ritiene errata tale conclusione rilevando

che il Giudice di pace, dopo avere ricevuto le due istanze di conciliazione del

18 febbraio 2021, ha “evidentemente” verificato la sua competenza giacché il 25 marzo seguente le ha chiesto, per ciascuna istanza, il versamento

di un anticipo per le spese processuali. Se non che, RE 1 soggiunge, dopo avere

ricevuto l'importo richiesto anziché indire l'udienza di conciliazione

entro due mesi come prevede l'art. 203 CPC, dopo nove mesi ha modificato la sua

opinione e ha dichiarato le due istanze irricevibili per incompetenza materiale.

A suo avviso, l'autorità di

conciliazione è incorsa pertanto in un diniego di giustizia sia perché non ha

tenuto le udienze di conciliazione sia

perché le ha precluso il diritto di presentare nuovamente le istanze di conciliazione presso un'altra

autorità di conciliazione, visto che il termine di un mese previsto dell'art.

63 cpv. 1 CPC va “calcolato dal giorno in cui l'atto fu proposto per la

prima volta”.

a) La competenza per materia è un presupposto processuale che deve essere esaminato d'ufficio anche dall'autorità

di conciliazione alla stregua del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC). La sua

mancanza comporta la non entrata nel merito (irricevibilità)

dell'istanza di conciliazione (art. 59 cpv. 1 CPC per analogia). L'autorità di

conciliazione che si consideri manifestamente incompetente non può rilasciare l'autorizzazione ad

agire ma deve dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile (DTF 146 III 53 consid. 4.2; RtiD II-2015

pag. 860; analogamente CCR, sentenza inc. 16.2016.5 del 13 luglio 2018 consid.

4). Qualora l'autorità di conciliazione ravvisi invece soltanto un possibile

dubbio riguardante la sua competenza per

materia ne deve fare partecipe l'istante e, se questo dovesse mantenere

la sua richiesta, fallita la conciliazione, rilasciargli l'autorizzazione ad

agire, demandando quindi al tribunale di prima istanza il compito di decidere

al riguardo la competenza previo esame più

approfondito della questione (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2019.81 del 29

gennaio 2020 consid. 5.1).

b) Ora,

è vero che per l'art. 203 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione è tenuta a

citare le parti all'udienza di conciliazione entro due mesi dal ricevimento

dell'istanza. Sta di fatto che la verifica da parte dell'autorità dei presupposti processuali, sul cui momento

l'ordinamento processuale civile nulla prevede, avviene di regola sulla base delle

allegazioni e della documentazione della parte istante. Non si disconosce che,

in concreto, il Giudice di pace ha statuito sulla propria competenza quasi un

anno dopo l'introduzione delle istanze di conciliazione. RE 1, tuttavia, non ha

proposto un reclamo per denegata

giustizia secondo l'art. 319 lett. c CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 203).

Relativamente alla richiesta di prestazione di anticipi per le spese

giudiziarie presumibili ciò non significa ancora che l'autorità di conciliazione abbia verificato

preliminarmente la propria competenza, l'anticipo potendo anche essere

chiesto, oltre che per la copertura delle spese processuali presumibili, anche per

quelle dell'esame preliminare sulla competenza materiale.

c) Quanto

all'art. 63 cpv. 1 CPC, esso dispone che se l'atto ritirato o respinto per

incompetenza del giudice o dall'autorità di conciliazione adita è riproposto

entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, la causa si

considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto per la prima volta. Ciò

vale anche per un'istanza di conciliazione introdotta davanti a un'autorità

materialmente incompetente (DTF 146 III 283 consid. 5.7.2). Contrariamente

all'assunto della reclamante, il termine

non decorre dal giorno dell'introduzione dell'atto viziato ma dalla

notificazione della decisione di non entrata in materia, eventualmente di

quella di secondo grado in caso di impugnazione della medesima (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 22 ad

art. 63; Droese in:

Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 20

ad art. 63; Chabloz in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 19 ad art. 63; Berger

Steiner in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 47

ad art. 63; Stanchieri/ van der Stroom, Rechtshängigkeit bei

fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart in: SJZ 117/2021 pag. 759). Sotto

questo profilo poco importa pertanto che il Giudice di pace abbia deciso sulla

propria incompetenza quasi un anno dopo l'introduzione dell'istanza.

7. La reclamante contesta la conclusione del Giudice di pace di

ritenerla sprovvista di un interesse degno di protezione a presentare

contemporaneamente due azioni, il cui valore litigioso se sommato supera la

soglia della sua competenza di fr. 5000.–, di considerare che il suo scopo

sarebbe stato quello di eludere le disposizioni sulla competenza per materia. Essa

sostiene di non avere notificato allo Stato un solo credito per il risarcimento

del danno subìto per la perdita dei suoi animali ma “4 distinti crediti”, poiché “ha fatturato con 4

fatture diverse, bovine diverse (vedi numero auricolare, presente sulle

fatture) scomparse durante la custodia da parte del cantone (tramite UVC)”. E di

queste quattro “fatture”, essa soggiunge, ha presentato delle istanze di

conciliazione unicamente per le prime due. A suo avviso, visto che si tratta di

due fatture diverse, contrariamente alla conclusione del primo giudice, essa dispone

di un interesse degno di protezione a presentare due istanze di conciliazione.

Ritiene pertanto che l'autorità di conciliazione ha erroneamente escluso la

propria competenza materiale, il valore litigioso delle sue istanze, di fr. 5000.–,

non dovendo essere sommato.

a) Secondo l'art. 86 CPC se una pretesa è divisibile,

può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.

La

possibilità di azionare un debitore per ottenerne la condanna al pagamento di

una pretesa parziale deriva dal principio di disposizione (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale

federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.2 in RSPC 2022 pag. 514). Questa facoltà consente all'attore di ridurre le

sue spese giudiziarie (il cui importo dipende dal valore litigioso) o di accelerare

il procedimento deducendo in giudizio soltanto la parte della propria pretesa

riguardo alla quale la situazione giuridica è chiara.

L'azione

parziale sottostà agli ordinari presupposti processuali, in particolare quello

dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op, cit., Vol. I, n. 4 ad art.

86). Essa trova

un limite nel divieto dell'abuso di

diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC e nel rispetto del principio della buona

fede (art. 52 CPC; sentenza del Tribunale

federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.5.1 in: SZZP/ RSPC 2022 pag. 515). In tal

senso, è stata ritenuta abusiva la

presentazione di diverse azioni separate per aggirare i limiti del valore

litigioso previsto dalla legge e beneficiare della gratuità della procedura (sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.3 segg. in: SZZP/RSPC 2022 pag. 517 segg.; v. anche Bohnet, op. cit., n.

11 ad art. 86). Abusiva è altresì l'introduzione di più azioni parziali per

“manipolare” la competenza materiale del giudice adito (sentenza del Tribunale federale 4A_104/2011 del 27 settembre 2011 consid. 3.4 in: SZZP/RSPC 2012 pag. 11;

v.

anche Oberhammer/Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 1a ad. 86;).

b) Nel caso in esame, la reclamante non spiega

perché ha introdotto contemporaneamente due azioni parziali di fr. 5000.– ciascuna davanti al Giudice di pace, la

cui competenza è pacificamente limitata a controversie patrimoniali con un

valore litigioso fino a fr. 5000.– (art. 31 lett. a e lett. c LOG). Certo, RE 1 ha

suddiviso la sua pretesa risarcitoria di complessivi fr. 19 800.– in quattro “fatture”, segnatamente la prima di fr. 5000.– (fr. 2500.– x 2) per

le bovine “Eviana CH 120.0279.7015.4” e

“Palla CH 120.0498.5777.8” e la seconda di fr. 5000.– (fr. 2500.– x 2)

per le bovine “Formica CH 120.1126.8033.3” e

“Limousin CH 120.1126.8040.1”. Ciò non è pertinente ove si consideri che la pretesa risarcitoria in questione, interamente

esigibile, si riferisce al medesimo complesso di fatti (indennizzo per “quattordici bovini posti sotto

sequestro e scomparsi sotto la tutela dello Stato”: sopra consid. B) e ha il medesimo

fondamento giuridico. Di per sé, come si è visto, un'azione parziale sarebbe

stata in sé lecita. Il problema è la simultaneità delle due azioni parziali di

fr. 5000.– ciascuna. Con tale modo di procedere l'istante senza

un'apparente motivazione, se non quella di eludere l'art. 93 CPC che prevede l'addizione dei valori litigiosi

in caso di cumulo di azioni, ha tentato di aggirare

le norme sulla competenza materiale del giudice adito. In tali circostanze la conclusione

del Giudice di pace, per il quale sostanzialmente la strategia dell'istante era

abusiva nel senso della mancanza di un interesse degno di protezione a proporre

due azioni parziali separate, resiste alla critica. Ne discende che su questo

punto i reclami sono destinati all'insuccesso.

8. La

reclamante contesta infine l'addebito, per ciascuna procedura di conciliazione,

di una tassa di giustizia di fr. 100.–. Ora, per le procedure di conciliazione con un

valore litigioso da fr. 2000.– fino a fr. 5000.–, la tassa di giustizia varia da fr. 100.– a

fr. 300.–. (art. 5 cpv. 1 LTG). Nella

fattispecie, dandosi un valore litigioso per ogni procedura di conciliazione di

fr. 5000.–, non si può ritenere che nel fissare l'emolumento nel minimo

tariffale il Giudice di pace abbia abusato del potere di apprezzamento che

gli compete nella materia. Anche al riguardo i reclami sono destinati perciò

all'insuccesso.

III.

Sulle

spese e le ripetibili

9. Le spese processuali seguono la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, lo Stato

del Cantone Ticino non essere stato chiamato a formulare osservazioni ai

reclami.

Per questi motivi,

decide: 1. Le

cause inc. 16.2022.1, inc. 16.2022.2, inc. 16.2022.7 e inc. 16.2022.8 sono

congiunte.

2. I

reclami dell'8 gennaio 2022 (inc.

16.2022.1 e inc. 16.2022.2) sono respinti.

3. Le spese processuali di tali reclami, di

complessivi fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.

4. I

reclami del 7 marzo 2022 (inc. 16.2022.7

e inc. 16.2022.8) sono respinti.

5. Le

spese processuali di tali reclami, di complessivi

fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.

6. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo

della responsabilità dello Stato che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 89 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.