16.2022.11
Contratto d'inserzione di un annuncio: assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di replica
22 settembre 2022Italiano10 min
Sagl un preventivo per la pubblicazione di un annuncio sul quotidiano __________.
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.11
Lugano
22 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 maggio 2022 presentato dalla
RE 1
(rappresentata
da )
contro
la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa CM.2022.14 (contratto
d'inserzione) promossa con istanza del 22 febbraio 2022 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 23 settembre 2020 l'associazione RE 1, tramite
il suo segretario J__________ __________, ha chiesto alla società __________
Sagl un preventivo per la pubblicazione di un annuncio sul quotidiano __________.
Il giorno successivo l'associazione ha accettato l'offerta di fr. 136.70 e
l'inserzione è stata pubblicata sull'edizione del 25 settembre seguente. Il 30 settembre 2020 __________ Sagl ha trasmesso al cliente una fattura di fr. 136.65 e, dopo averne invano sollecitato il pagamento, le ha fatto notificare, il 25
maggio 2021, il precetto esecutivo n. __________27 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere
l'incasso di fr. 136.65 più interessi al 5% dal 31 ottobre 2020 e di
fr. 50.– indicando quali cause dei crediti “fattura no. 22251 datata
30.09.2020” e “spese amministrative”, al quale l'escussa ha interposto
opposizione.
B. Con istanza del 22 febbraio 2022 __________ Sagl
si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per un tentativo di
conciliazione volto a ottenere dall'associazione RE 1 il pagamento di complessivi
fr. 186.65 (fr. 136.65 per la fattura e fr. 50.– per spese
amministrative), così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
citato precetto esecutivo. Il 3 marzo 2022 il Giudice di pace
supplente ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 30 marzo seguente,
avvertendole delle conseguenze in merito alla mancata comparizione. All'udienza di conciliazione il Giudice di pace supplente,
vista l'assenza della convenuta, ha constatato l'impossibilità di conciliare le
parti e su richiesta di __________ Sagl, ha aperto la procedura decisionale in
applicazione dell'art. 212 CPC, nell'ambito della quale l'istante ha
confermato le sue domande. Il 5 aprile 2022 la convenuta, ricevuto il verbale
d'udienza, ha trasmesso al Giudice di pace supplente un memoriale di osservazioni
spontanee in cui ha dichiarato di essere disposta a pagare “soltanto la fattura
originale di fr. 136.35”, contestando però tutte le spese aggiunte, segnatamente
quelle esecutive “poiché spetta all'ufficio di esecuzione e non al giudice del
rigetto di decidere con competenza esclusiva”.
C. Statuendo con decisione del 27 aprile 2022 il Giudice di
pace supplente, in accoglimento della petizione, ha condannato l'associazione RE 1 a versare all'attrice fr. 186.65. Le spese
processuali di fr. 80.– sono state poste a
carico della convenuta. Sulla domanda di rigetto dell'opposizione il Giudice di
pace supplente non ha giudicato.
D. Contro la sentenza appena citata, l'associazione
RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 6 maggio 2022, in cui postula
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per un nuovo giudizio. __________ Sagl non è stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate, giusta l'art. 212 cpv. 1 CPC, da un
Giudice di pace o da un Giudice di pace supplente in veste di autorità di
conciliazione sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 aprile 2022. Datato 6
maggio 2022 ma impostato il 7 maggio successivo (cfr. timbro postale sulla
busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.
a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di
reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato (DTF
144.
III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace supplente, ricordato che l'istante ha chiesto di giudicare
la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC, ha ritenuto tardive le osservazioni
spontanee presentate dalla convenuta il 5 aprile 2022. Egli ha tuttavia soggiunto
che “comunque non contestano la sostanza della pretesa dell'istante” e che
[diversamente da quanto preteso dalla convenuta] “l'istante nemmeno pretende il
rimborso delle spese esecutive”. Premesso ciò, il primo giudice dopo avere accertato
che su richiesta della convenuta l'istante aveva pubblicato un'inserzione sul
quotidiano __________ del 25 settembre 2020 ma che la convenuta, malgrado i
solleciti, non aveva pagato tale prestazione, ha accolto l'istanza e obbligato
la convenuta a versare complessivi fr. 186.65 (fr. 136.65 per fattura e
fr. 50.– per spese amministrative).
4.
La reclamante rimprovera
al Giudice di pace supplente di avere ritenuto tardive le sue osservazioni del
5.
aprile 2022. Al proposito essa fa valere che quel memoriale doveva essere
inteso come replica spontanea e andava ritenuto tempestivo poiché introdotto dopo soli quattro giorni dalla ricezione del verbale
d'udienza.
Dolendosi della violazione del suo diritto di essere sentita
e del diritto di presentare osservazioni, la reclamante chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la
causa al Giudice di pace supplente per un nuovo giudizio.
a) Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare
all'udienza di conciliazione, l'autorità di conprocede come in caso di mancata
conciliazione (art. 209-212 CPC). Di conseguenza essa valuta se
rilasciare l'autorizzazione ad agire (art.
209.
CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art.
210.
CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC). In
quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta
dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore
litigioso fino a fr. 2000.– (art.
212.
cpv. 1 CPC). L'autorità di
conciliazione, se accetta la richiesta di giudicare la controversia in
applicazione dell'art. 212 CPC, dopo avere chiuso a verbale la procedura di
conciliazione, apre la procedura decisionale (RtiD II-2020 n. 27c pag. 908) che è orale, ovvero non prevede uno
scambio di scritti (art. 212 cpv. 2 CPC).
In caso di assenza ingiustificata del convenuto, l'autorità giudica la
controversia ponendo alla base della propria decisione gli atti inoltrati in
conformità dell'ordinamento processuale civile svizzero e, fatto salvo l'art.
153.
CPC, gli atti e le allegazioni della parte comparsa (art. 234 cpv. 1 CPC
applicabile per rinvio dall'art. 219 cpv. 1 CPC; v. DTF 147 III 448 consid.
5.2).
b) Nella fattispecie
è indubbio che la convenuta, benché regolarmente citata, non sia comparsa
all'udienza di conciliazione del 30 marzo 2022. Né l'interessata ha, in
qualche modo, giustificato la sua assenza. Al proposito essa non può pertanto rimproverare
al Giudice di pace supplente di averla considerata assente ingiustificata.
Premesso ciò, nella misura in cui fa valere una violazione del suo diritto di
replica lamentando che il primo giudice non ha tenuto conto del memoriale
spontaneo da lei trasmesso dopo l'udienza di conciliazione, essa equivoca
manifestamente sui termini. Ora, che il diritto di essere sentito delle parti,
sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC, comprenda tra l'altro il diritto
di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al
tribunale e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano
o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio è
indubbio. La fattispecie in esame, tuttavia, non riguarda il caso in cui una
parte presenta un memoriale scritto in vista di un'udienza di conciliazione, il
quale non può semplicemente essere ignorato dal giudice (DTF 147 III 448
consid. 5.2), ma quella di una parte convenuta che, senza alcun valido motivo,
decide deliberata- mente di sostituire la comparsa personale con un memoriale scritto.
Il diritto di replica non conferisce però alla parte il diritto di disporre del
procedimento come meglio crede, ovvero di scegliere secondo la propria
convenienza una procedura scritta in luogo di quella orale, allorquando il suo diritto
di essere sentito e il suo diritto al contraddittorio poteva essere tutelato presentandosi
all'udienza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_256/2020 dell'8 novembre
2021.
consid. 4.3.3).
Detto
altrimenti, la parte convenuta che tenuta a comparire all'udienza non si presenta all'udienza ed è quindi contumace,
non può successivamente presentare osservazioni scritte. Solo in sede d'udienza la parte può
presentare le sue allegazioni e contestazioni alla pretesa avversaria. Ingiustificatamente assente
all'udienza del 30 marzo 2022, la convenuta va pertanto rimessa alle sue
responsabilità. Al riguardo nessun rimprovero può essere mosso al Giudice di pace
supplente.
c) Si
aggiunge che, a ben vedere, il primo giudice ha bensì dichiarato tardive le
osservazioni spontanee introdotte dalla convenuta il 5 aprile 2022 ma alla
prova dei fatti non ne ha ignorato il contenuto. Anzi, preso atto che “la
sostanza” della pretesa avversaria non era contestata, ha indicato che
contrariamente all'assunto dell'interessata, l'istante non aveva preteso il
rimborso delle spese esecutive. In circostanze del genere, a prescindere dalla
ricevibilità dell'atto, non è dato di vedere in che modo sia stato leso il
diritto di essere sentito della convenuta. Posto che la convenuta ammetteva di dovere
pagare fr. 136.65 e non contestava le spese amministrative di fr. 50.–,
la decisione del Giudice di pace supplente è esente da critiche, tanto più che
“l'assenza di riscontro” dell'inserzione oggetto della vertenza non giustifica
il mancato pagamento delle prestazioni dell'istante. Ne segue che il reclamo
vede la sua sorte segnata.
5.
Le
spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone problema di indennità di inconvenienza, l'istante non essendo stata chiamata a presentare
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
80.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.