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Decisione

16.2022.11

Contratto d'inserzione di un annuncio: assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di replica

22 settembre 2022Italiano10 min

Sagl un preventivo per la pubblicazione di un annuncio sul quotidiano __________.

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.11

Lugano

22 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 6 maggio 2022 presentato dalla

RE 1

(rappresentata

da )

contro

la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa CM.2022.14 (contratto

d'inserzione) promossa con istanza del 22 febbraio 2022 dalla

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 23 settembre 2020 l'associazione RE 1, tramite

il suo segretario J__________ __________, ha chiesto alla società __________

Sagl un preventivo per la pubblicazione di un annuncio sul quotidiano __________.

Il giorno successivo l'associazione ha accettato l'offerta di fr. 136.70 e

l'inserzione è stata pubblicata sull'edizione del 25 settembre seguente. Il 30 settembre 2020 __________ Sagl ha trasmesso al cliente una fattura di fr. 136.65 e, dopo averne invano sollecitato il pagamento, le ha fatto notificare, il 25

maggio 2021, il precetto esecutivo n. __________27 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per ottenere

l'incasso di fr. 136.65 più interessi al 5% dal 31 ottobre 2020 e di

fr. 50.– indicando quali cause dei crediti “fattura no. 22251 datata

30.09.2020” e “spese amministrative”, al quale l'escussa ha interposto

opposizione.

B. Con istanza del 22 febbraio 2022 __________ Sagl

si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per un tentativo di

conciliazione volto a ottenere dall'associazione RE 1 il pagamento di complessivi

fr. 186.65 (fr. 136.65 per la fattura e fr. 50.– per spese

amministrative), così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al

citato precetto esecutivo. Il 3 marzo 2022 il Giudice di pace

supplente ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 30 marzo seguente,

avvertendole delle conseguenze in merito alla mancata comparizione. All'udienza di conciliazione il Giudice di pace supplente,

vista l'assenza della convenuta, ha constatato l'impossibilità di conciliare le

parti e su richiesta di __________ Sagl, ha aperto la procedura decisionale in

applicazione dell'art. 212 CPC, nell'ambito della quale l'istante ha

confermato le sue domande. Il 5 aprile 2022 la convenuta, ricevuto il verbale

d'udienza, ha trasmesso al Giudice di pace supplente un memoriale di osservazioni

spontanee in cui ha dichiarato di essere disposta a pagare “soltanto la fattura

originale di fr. 136.35”, contestando però tutte le spese aggiunte, segnatamente

quelle esecutive “poiché spetta all'ufficio di esecuzione e non al giudice del

rigetto di decidere con competenza esclusiva”.

C. Statuendo con decisione del 27 aprile 2022 il Giudice di

pace supplente, in accoglimento della petizione, ha condannato l'associazione RE 1 a versare all'attrice fr. 186.65. Le spese

processuali di fr. 80.– sono state poste a

carico della convenuta. Sulla domanda di rigetto dell'opposizione il Giudice di

pace supplente non ha giudicato.

D. Contro la sentenza appena citata, l'associazione

RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 6 mag­gio 2022, in cui postula

l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per un nuovo giudizio. __________ Sagl non è stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate, giusta l'art. 212 cpv. 1 CPC, da un

Giudice di pace o da un Giudice di pace supplente in veste di autorità di

conciliazione sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 aprile 2022. Datato 6

maggio 2022 ma impostato il 7 maggio successivo (cfr. timbro postale sulla

busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC

con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett.

a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di

reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la viola­zione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impu­gnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato (DTF

144.

III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace supplente, ricordato che l'istante ha chiesto di giudicare

la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC, ha ritenuto tardive le osservazioni

spontanee presentate dalla convenuta il 5 aprile 2022. Egli ha tuttavia soggiunto

che “comunque non contestano la sostanza della pretesa dell'istante” e che

[diversamente da quanto preteso dalla convenuta] “l'istante nemmeno pretende il

rimborso delle spese esecutive”. Premesso ciò, il primo giudice dopo avere accertato

che su richiesta della convenuta l'istante aveva pubblicato un'inserzione sul

quotidiano __________ del 25 settembre 2020 ma che la convenuta, malgrado i

solleciti, non aveva pagato tale prestazione, ha accolto l'istanza e obbligato

la convenuta a versare complessivi fr. 186.65 (fr. 136.65 per fattura e

fr. 50.– per spese amministrative).

4.

La reclamante rimprovera

al Giudice di pace supplente di avere ritenuto tardive le sue osservazioni del

5.

aprile 2022. Al proposito essa fa valere che quel memoriale doveva essere

inteso come replica spontanea e andava ritenuto tempestivo poiché introdotto dopo soli quattro giorni dalla ricezione del verbale

d'udienza.

Dolendosi della violazione del suo diritto di essere sentita

e del diritto di presentare osservazioni, la reclamante chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la

causa al Giudice di pace supplente per un nuovo giudizio.

a) Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare

all'udienza di conciliazione, l'autorità di conprocede come in caso di mancata

conciliazione (art. 209-212 CPC). Di conseguenza essa valuta se

rilasciare l'autorizzazione ad agire (art.

209.

CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art.

210.

CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC). In

quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta

dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore

litigioso fino a fr. 2000.– (art.

212.

cpv. 1 CPC). L'autorità di

conciliazione, se accetta la richiesta di giudicare la controversia in

applicazione dell'art. 212 CPC, dopo avere chiuso a verbale la procedura di

conciliazione, apre la procedura decisionale (RtiD II­-2020 n. 27c pag. 908) che è orale, ovvero non prevede uno

scambio di scritti (art. 212 cpv. 2 CPC).

In caso di assenza ingiustificata del convenuto, l'autorità giudica la

controversia ponendo alla base della propria decisione gli atti inoltrati in

conformità dell'ordinamento processuale civile svizzero e, fatto salvo l'art.

153.

CPC, gli atti e le allegazioni della parte comparsa (art. 234 cpv. 1 CPC

applicabile per rinvio dall'art. 219 cpv. 1 CPC; v. DTF 147 III 448 consid.

5.2).

b) Nella fattispecie

è indubbio che la convenuta, benché regolarmente citata, non sia comparsa

all'udienza di conciliazione del 30 marzo 2022. Né l'interessata ha, in

qualche modo, giustificato la sua assenza. Al proposito essa non può pertanto rimproverare

al Giudice di pace supplente di averla considerata assente ingiustificata.

Premesso ciò, nella misura in cui fa valere una violazione del suo diritto di

replica lamentando che il primo giudice non ha tenuto conto del memoriale

spontaneo da lei trasmesso dopo l'udienza di conciliazione, essa equivoca

manifestamente sui termini. Ora, che il diritto di essere sentito delle parti,

sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC, comprenda tra l'altro il diritto

di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al

tribunale e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto che contengano

o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio è

indubbio. La fattispecie in esame, tuttavia, non riguarda il caso in cui una

parte presenta un memoriale scritto in vista di un'udienza di conciliazione, il

quale non può semplicemente essere ignorato dal giudice (DTF 147 III 448

consid. 5.2), ma quella di una parte convenuta che, senza alcun valido motivo,

decide deliberata- mente di sostituire la comparsa personale con un memoriale scritto.

Il diritto di replica non conferisce però alla parte il diritto di disporre del

procedimento come meglio crede, ovvero di scegliere secondo la propria

convenienza una procedura scritta in luogo di quella orale, allorquando il suo diritto

di essere sentito e il suo diritto al contraddittorio poteva essere tutelato presentandosi

all'udienza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_256/2020 dell'8 novembre

2021.

consid. 4.3.3).

Detto

altrimenti, la parte convenuta che tenuta a comparire all'udienza non si presenta all'udienza ed è quindi contumace,

non può successivamente presentare osservazioni scritte. Solo in sede d'udienza la parte può

presentare le sue allegazioni e contestazioni alla pretesa avversaria. Ingiustificatamente assente

all'udienza del 30 marzo 2022, la convenuta va pertanto rimessa alle sue

responsabilità. Al riguardo nessun rimprovero può essere mosso al Giudice di pace

supplente.

c) Si

aggiunge che, a ben vedere, il primo giudice ha bensì dichiarato tardive le

osservazioni spontanee introdotte dalla convenuta il 5 aprile 2022 ma alla

prova dei fatti non ne ha ignorato il contenuto. Anzi, preso atto che “la

sostanza” della pretesa avversaria non era contestata, ha indicato che

contrariamente all'assunto dell'interessata, l'istante non aveva preteso il

rimborso delle spese esecutive. In circostanze del genere, a prescindere dalla

ricevibilità dell'atto, non è dato di vedere in che modo sia stato leso il

diritto di essere sentito della convenuta. Posto che la convenuta ammetteva di dovere

pagare fr. 136.65 e non contestava le spese amministrative di fr. 50.–,

la decisione del Giudice di pace supplente è esente da critiche, tanto più che

“l'assenza di riscontro” dell'inserzione oggetto della vertenza non giustifica

il mancato pagamento delle prestazioni dell'istante. Ne segue che il reclamo

vede la sua sorte segnata.

5.

Le

spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone problema di indennità di inconvenienza, l'istante non essendo stata chiamata a presentare

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

80.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.