16.2022.12
Reclamo irricevibile per carenza di requisiti formali
3 maggio 2022Italiano8 min
condannato RE 1 a versare alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” la somma di fr. 7500.– con interessi a titolo di
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.12
Lugano
3 maggio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 aprile 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2021.45 (proprietà per piani: iscrizione definitiva
di ipoteca legale in garanzia dei contributi) promossa nei suoi confronti con
istanza del 2 febbraio 2021 dalla
AO
1
PA
1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 dicembre
2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza
della Comunione dei comproprietari della ‟CO 1”, l'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________ (pari
a 33/1000
della particella n. 433), appartenente a RE 1 in garanzia dei saldi contributi condominiali 2019 e 2020 di
complessivi fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal
14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020
su fr. 1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Alla comunione dei
comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 60 giorni per promuovere
l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria
sarebbe stata cancellata. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto
a rifondere alla Comunione dei comproprietari della ‟CO 1” fr. 1000.– per ripetibili. Un'istanza di restituzione del
termine per ottenere la restituzione del termine per presentare reclamo contro
la decisione del Pretore è stata respinta da questa Camera con decisione del 10
febbraio 2021 (inc. 16.2021.5).
Fatti
B. Statuendo il 3 marzo
2022 il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale per l'ammontare richiesto di fr.
7500.– oltre interessi
al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30
agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr. 1500.– e dal 30 giugno
2020 su fr. 2000.–. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a
carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei comproprietari della
‟CO 1” fr. 1200.–
per ripetibili (inc. SE.2021.45).
C. Con sentenza di medesima data, il Pretore ha poi
condannato RE 1 a versare alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” la somma di fr. 7500.– con interessi a titolo di
contributi condominiali scaduti nel 2019 e nel 2020. Una pretesa di fr. 17 500.– opposta da RE 1 in via riconvenzionale è stata respinta. Le spese
processuali dell'azione principale, di fr. 800.– (compresa la procedura di
conciliazione), sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere
alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione, di
fr. 900.–, sono state addebitate anch'esse a RE 1, con obbligo di rifondere
alla Comunione dei comproprietari della
“CO 1” altri fr. 1800.– per
ripetibili (inc. SE.2021.219).
D. Contro le sentenze appena
citate RE 1 è insorto al Tribunale di appello con un “ricorso” unico del 6
aprile 2022 in cui, senza formulare richieste di giudizio (salvo postulare
l'assegnazione di un nuovo termine “per inoltrare d'appello perfetto da mio
nouvo Avocato”), censura le decisioni impugnate, lamentando inveterati abusi e
soprusi da parte di altri comproprietari. Il memoriale non è stato comunicato
alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Dandosi in
concreto un valore litigioso di fr. 7500.–, il ricorso in esame
può essere trattato da questa Camera limitatamente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al convenuto il 7 marzo 2022. Introdotto il 6 aprile 2022,
il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Un reclamo scritto e
motivato, dev'essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla
notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Fissato
dalla legge, il termine di 30 giorni non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1
CPC). Se mai, ad istanza di una parte che non ha osservato un termine, il
giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte
rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve
misura (art. 148 cpv. 1 CPC). Nemmeno il ricorrente invoca tuttavia nella
fattispecie una giustificazione del genere. La richiesta di RE 1 intesa a ottenere
un nuovo termine per reclamare non può quindi entrare in linea di conto.
3.
Oltre alla
motivazione, un reclamo, quantunque sia un rimedio cassatorio, deve contenere chiare richieste di giudizio affinché l'autorità giudiziaria superiore
possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.20 del 12 ottobre
2021.
consid. 3 con rinvii). Nel caso specifico il memoriale di RE 1 non
contiene alcuna conclusione, ciò che basterebbe per dichiararlo irricevibile.
Si volesse nondimeno presumere che costui intenda chiedere a questa Camera di
respingere la petizione e di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca legale nulla
muterebbe in definitiva per le considerazioni che seguono.
4.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto si riferisce ai contributi condominiali scaduti, nella parallela
procedura creditoria RE 1 era stato condannato a versare alla Comunione
dei comproprietari fr. 7500.‒. E
in quella decisione, il primo giudice ha accertato che il convenuto nemmeno
aveva contestato tale importo, il
quale per altro risultava documentato. Riguardo all'azione riconvenzionale,
riferita al rimborso di fr. 17 500.‒
per lavori eseguiti dal convenuto nella proprietà per piani, il primo giudice
ha appurato che tali interventi risalivano al 2002, quando costui non aveva
ancora acquistato l'appartamento (ciò è avvenuto solo nel novembre del 2012) e
che, per di più, nel marzo del 2008 il Municipio di __________ aveva revocato
la licenza edilizia per l'esecuzione delle opere, ordinando il ripristino
dello stato di fatto anteriore. Né il convenuto ‒ ha soggiunto il Pretore
‒ aveva reso verosimile una qualsivoglia responsabilità della Comunione
dei comproprietari per la mancata conclusione dei lavori. Onde, in ultima
analisi, l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione della domanda
riconvenzionale.
5.
Con la motivazione
recata dal Pretore il reclamante non si confronta nemmeno di scorcio. Egli si
duole che gli altri comproprietari lo maltrattano e lo discriminano (memoriale,
punto 1), che uno dei due amministratori della proprietà per piani usa senza
consenso la sua cantina (memoriale, punto 2), che il menzionato amministratore vuole
staccargli i collegamenti dell'appartamento dalla rete elettrica (memoriale,
punto 3) e che i costi del riscaldamento e dell'acqua calda dell'appartamento
sono calcolati erroneamente da anni, nonostante le sue proteste (memoriale, punto 4).
Gli argomenti addotti dal Pretore sono semplicemente passati sotto silenzio.
Ora, un reclamo dev'essere “motivato”, come prescrive l'art. 321 cpv. 1 CPC,
nel senso che non basta contestare genericamente la sentenza impugnata. Un reclamante
deve spiegare in termini comprensibili perché la decisione del primo giudice si
fondi su accertamenti di fatto manifestamente erronei o denoti un'applicazione
erronea del diritto (art. 320 CPC). Invano si cercherebbero elementi al
proposito nel memoriale di RE 1. Premesso ciò, nell'ambito dell'azione ipotecaria questa Camera è
legata per quel che riguarda l'ammontare del credito alla decisione della prima
camera civile, competente per materia. Sui presupposti per l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale, il reclamante nemmeno allude. Se ne
conclude che, non fosse dichiarato irricevibile per mancanza di richieste di
giudizio, il reclamo va dichiarato irricevibile per difetto di motivazione. La
sorte del ricorso si rivela dunque segnata e può essere deciso da questa Camera
in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto
l'esito del parallelo giudizio, nel quale il reclamante è stato condannato ad
assumersi le spese processuale, si giustifica eccezionalmente di rinunciare a
ulteriori riscossioni. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non
essendo stato intimato alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.