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Decisione

16.2022.12

Reclamo irricevibile per carenza di requisiti formali

3 maggio 2022Italiano8 min

condannato RE 1 a versare alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” la somma di fr. 7500.– con interessi a titolo di

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.12

Lugano

3 maggio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 6 aprile 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2021.45 (proprietà per piani: iscrizione definitiva

di ipoteca legale in garanzia dei contributi) promossa nei suoi confronti con

istanza del 2 febbraio 2021 dalla

AO

1

PA

1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 dicembre

2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza

della Comunione dei comproprietari della ‟CO 1”, l'iscrizione provvisoria

di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 21834 RFD di __________ (pari

a 33/1000

della particella n. 433), appartenente a RE 1 in garanzia dei saldi contributi condominiali 2019 e 2020 di

complessivi fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal

14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30 agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020

su fr. 1500.– e dal 30 giugno 2020 su fr. 2000.–. Alla comunione dei

comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 60 giorni per promuovere

l'azio­ne inte­sa al­l'iscrizione definitiva del­l'ipote­ca legale, con

l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria

sareb­be stata cancellata. Le spe­se processuali, con una tassa di giustizia di

fr. 500.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto

a rifondere alla Comunio­ne dei comproprietari della ‟CO 1” fr. 1000.– per ripetibili. Un'istanza di restituzione del

termine per ottenere la restituzione del termine per presentare reclamo contro

la decisione del Pretore è stata respinta da questa Camera con decisione del 10

febbraio 2021 (inc. 16.2021.5).

Fatti

B. Statuendo il 3 marzo

2022 il Pretore ha ordinato l'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca

legale per l'ammontare richiesto di fr.

7500.– oltre interessi

al 5% dal 31 marzo 2019 su fr. 1000.–, dal 14 giugno 2019 su fr. 2500.–, dal 30

agosto 2019 su fr. 500.–, dal 31 gennaio 2020 su fr. 1500.– e dal 30 giugno

2020 su fr. 2000.–. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a

carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunio­ne dei comproprietari della

‟CO 1” fr. 1200.–

per ripetibili (inc. SE.2021.45).

C. Con sentenza di medesima data, il Pretore ha poi

condannato RE 1 a versare alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” la somma di fr. 7500.– con interessi a titolo di

contributi condominiali scaduti nel 2019 e nel 2020. Una pretesa di fr. 17 500.– opposta da RE 1 in via riconvenzionale è stata respinta. Le spese

processuali dell'azione principale, di fr. 800.– (compresa la procedura di

conciliazione), sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere

alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. Le spese della riconvenzione, di

fr. 900.–, sono state addebitate anch'esse a RE 1, con obbligo di rifondere

alla Comunione dei comproprietari della

“CO 1” altri fr. 1800.– per

ripetibili (inc. SE.2021.219).

D. Contro le sentenze appena

citate RE 1 è insorto al Tribunale di appello con un “ricorso” unico del 6

aprile 2022 in cui, senza formulare richieste di giudizio (salvo postulare

l'assegnazione di un nuovo termine “per inoltrare d'appello perfetto da mio

nouvo Avocato”), censura le decisioni impugnate, lamentando inveterati abusi e

soprusi da parte di altri comproprietari. Il memoriale non è stato comunicato

alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Dandosi in

concreto un valore litigioso di fr. 7500.–, il ricorso in esame

può essere trattato da questa Camera limitatamente all'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta al convenuto il 7 marzo 2022. Introdotto il 6 aprile 2022,

il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Un reclamo scritto e

motivato, dev'essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30

giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla

notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Fissato

dalla legge, il termine di 30 giorni non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1

CPC). Se mai, ad istanza di una parte che non ha osservato un termine, il

giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte

rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve

misura (art. 148 cpv. 1 CPC). Nemmeno il ricorrente invoca tuttavia nella

fattispecie una giustificazione del genere. La richiesta di RE 1 intesa a ottenere

un nuovo termine per reclamare non può quindi entrare in linea di conto.

3.

Oltre alla

motivazione, un reclamo, quantunque sia un rimedio cassatorio, deve contenere chiare richieste di giudizio affinché l'autorità giudiziaria superiore

possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.20 del 12 ottobre

2021.

consid. 3 con rinvii). Nel caso specifico il memoriale di RE 1 non

contiene alcuna conclusione, ciò che basterebbe per dichiararlo irricevibile.

Si volesse nondimeno presumere che costui intenda chiedere a questa Camera di

respingere la petizione e di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca legale nulla

muterebbe in definitiva per le considerazioni che seguono.

4.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto si riferisce ai contributi condominiali scaduti, nella parallela

procedura creditoria RE 1 era stato condannato a versare alla Comunione

dei comproprietari fr. 7500.‒. E

in quella decisione, il primo giudice ha accertato che il convenuto nemmeno

aveva contestato tale importo, il

quale per altro risultava documentato. Riguardo all'azione riconvenzionale,

riferita al rimborso di fr. 17 500.‒

per lavori eseguiti dal convenuto nella proprietà per piani, il primo giudice

ha appurato che tali interventi risalivano al 2002, quando costui non aveva

ancora acquistato l'appartamento (ciò è avvenuto solo nel novembre del 2012) e

che, per di più, nel marzo del 2008 il Municipio di __________ aveva revocato

la licenza edilizia per l'esecuzio­ne delle ope­re, ordinando il ripristino

dello stato di fatto anteriore. Né il convenuto ‒ ha soggiunto il Pretore

‒ aveva reso verosimile una qualsivoglia responsabilità della Comunione

dei comproprietari per la mancata conclusione dei lavori. Onde, in ultima

analisi, l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione della doman­da

riconvenzionale.

5.

Con la motivazione

recata dal Pretore il reclamante non si confronta nemmeno di scorcio. Egli si

duole che gli altri comproprietari lo maltrattano e lo discriminano (memoriale,

punto 1), che uno dei due amministratori della proprietà per piani usa senza

consenso la sua cantina (memoriale, punto 2), che il menzionato amministratore vuole

staccargli i collegamenti dell'appartamento dalla rete elettrica (memoriale,

punto 3) e che i costi del riscaldamento e dell'acqua calda dell'appartamento

sono calcolati erroneamente da anni, nonostante le sue proteste (memoriale, pun­to 4).

Gli argomenti addotti dal Pretore sono semplicemente passati sotto silenzio.

Ora, un reclamo dev'essere “motivato”, come prescrive l'art. 321 cpv. 1 CPC,

nel senso che non basta contestare genericamen­te la sentenza impugnata. Un reclamante

deve spiegare in termini comprensibili perché la decisione del primo giudice si

fondi su accertamenti di fatto manifestamente erronei o denoti un'applicazione

erronea del diritto (art. 320 CPC). Invano si cercherebbero elementi al

proposito nel memoriale di RE 1. Premesso ciò, nell'ambito dell'azione ipotecaria questa Camera è

legata per quel che riguarda l'ammontare del credito alla decisione della prima

camera civile, competente per materia. Sui presupposti per l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale, il reclamante nemmeno allude. Se ne

conclude che, non fosse dichiarato irricevibile per mancanza di richieste di

giudizio, il reclamo va dichiarato irricevibile per difet­to di motivazione. La

sorte del ricorso si rivela dunque segnata e può essere deciso da questa Camera

in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

6.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visto

l'esito del parallelo giudizio, nel quale il reclamante è stato condannato ad

assumersi le spese processuale, si giustifica eccezionalmente di rinunciare a

ulteriori riscossioni. Non si pone proble­ma di ripetibili, il memoriale non

essendo stato intimato alla Comunione dei comproprietari della “CO 1” per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.