16.2022.13
Spese di soccorso pre-ospedaliero: sistema del terzo saldante
14 giugno 2022Italiano12 min
ambulanze nei Distretti di __________ e __________. Il 26 novembre 2020 il suo personale ha
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.13
Lugano
14 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2022 presentato da
RE
1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
la decisione emessa il 28 marzo 2022 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno
nella causa CM.2022.15 (spese di soccorso pre-ospedaliero) promossa con
istanza del 23 febbraio 2022 dall'
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 è un'associazione
ai sensi degli art. 60 segg. CC, la quale ha per scopo l'organizzazione e la
gestione del servizio pre-ospedaliero e di soccorso e trasporto sanitario in
conformità con la Legge cantonale sul servizio
ambulanze nei Distretti di __________ e __________. Il 26 novembre 2020 il suo personale ha
soccorso a __________ RE 1 e l'ha trasportata in ambulanza alla Clinica __________
di __________. Per questo intervento, il 15 dicembre 2020, la fornitrice di
prestazioni ha emesso una fattura di fr. 850.–, di cui ha spedito una
copia per conoscenza ad RE 1 e l'originale per il pagamento al suo assicuratore
__________ SA.
B. Il 29 gennaio 2021 __________
SA ha trasmesso alla fornitrice di prestazioni un suo conteggio delle
prestazioni “Terzo soldante” nel quale ha indicato che l'importo di fr. 850.–
per le prestazioni fornite alla sua assicurata era coperto per una metà dall'assicurazione
malattia obbligatoria (fr. 425.– in base alla __________) e per l'altra
metà dall'assicurazione complementare (fr. 425.– in base alla “LCA
Complementa Plus”) e che, dedotti fr. 85.– di partecipazione ai costi (“aliquota
contrattuale”) a carico della sua assicurata, avrebbe versato fr. 765.–. Il 3 febbraio 2021 l'Associazione CO 1 ha chiesto ad
RE 1 di pagarle entro 30 giorni l'importo di fr. 85.– che il suo
assicuratore non aveva preso a carico. Invano. Sono poi seguiti un richiamo e
una diffida di pagamento. Il 10 giugno 2021 RE 1 ha comunicato all'Associazione
CO 1 di contestare la pretesa, sostenendo
che dovesse essere addebitata all'assicuratore malattia perché non poteva
esserci una partecipazione ai costi a carico di sua madre, l'assicurata avendo già
pagato interamente sia la franchigia contrattuale di fr. 300.– sia l'aliquota percentuale annuale massima di fr. 700.– prevista
dalla LAMal e soggiungendo che anche qualora non fosse
stato così, l'assicuratore avrebbe dovuto pagare la totalità della fattura e chiedere
successivamente all'assicurata il pagamento di eventuali partecipazioni ai costi. Il
14 giugno 2021 la fornitrice di prestazioni gli ha risposto, rilevando che __________
SA non le aveva pagato fr. 85.– in quanto secondo il suo conteggio questo importo
corrisponde alla partecipazione alle spese a carico di sua madre e invitandolo a
saldare la fattura. Ne è seguito uno
scambio di corrispondenza in cui le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
Invitata dalla fornitrice di
prestazioni a determinarsi sulle
obiezioni dell'assicurata __________ SA non ha reagito.
C. il 10
dicembre 2021 l'Associazione CO 1 ha escusso RE 1 il precetto esecutivo n. __________49 emesso dall'Ufficio esecuzione
di Locarno per l'incasso di fr. 85.– oltre agli interessi del 5% dal 25
aprile 2021, indicando quale causa del credito gli “fattura a conguaglio
no. 2002740 per l'intervento di soccorso e trasporto in ambulanza alla Clinica __________
di __________ avvenuto in data 26.11.2020. CM __________ pagato partecipazione
di fr. 765.–”. Dopo un primo tentativo
di notifica infruttuoso, il 13 gennaio 2022 il precetto esecutivo è stato
notificato a RA 1, figlio dell'escussa, il
quale il 19 gennaio 2022 ha
interposto opposizione.
D. Il
23 febbraio 2022 l'Associazione CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del
circolo di Locarno chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione,
e in caso di mancata conciliazione di emanare una
decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento
di fr. 85.– più interessi 5% dal 25 aprile 2021 e “spese anticipate per la
procedura esecutiva e notifica a mezzo polizia”, così come il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza
di conciliazione del 23 marzo 2022 l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande. Statuendo con decisione
del 28 marzo 2022 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare all'istante fr. 85.– più interessi 5% dal 25
aprile 2021 e posto le spese processuali di fr.
90.– a carico della convenuta.
E. Contro
la decisione appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo dell'11 aprile 2022 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo,
di annullare la decisione appena citata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv.
1.
CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante
della convenuta il 1° aprile 2022. Introdotto l'11 aprile 2022 il reclamo è
pertanto tempestivo.
2.
Preliminarmente
occorre rettificare la designazione della parte istante nel procedimento,
giacché essa nel registro di commercio è iscritta come Associazione CO 1. Non sussistendo
confusione, la denominazione della parte interessata va corretta nel rubrum
senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con
rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la convenuta, non
presentandosi all'udienza del 23 marzo 2022, non ha “prodotto alcun documento a
prova dell'avvenuto pagamento della pretesa di cui all'istanza e nemmeno
formulato osservazioni” mentre l'istante ha prodotto della documentazione che
ne giustifica l'accoglimento della domanda di pagamento di fr. 85.–, avendo in
particolare presentato il conteggio del 29 gennaio 2021 di __________ SA da cui
risulta che l'assicuratore della convenuta le ha versato unicamente
fr. 765.–, avendo dedotto dal totale fatturato di fr. 850.– l'aliquota
contrattuale del 10% a carico della convenuta. Il primo giudice ha accolto
anche le richieste dell'istante di riconoscere sull'importo di fr. 85.– degli
interessi di mora al 5% dal 25 aprile 2021 e di pronunciare il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________49
dell'Ufficio di esecuzioni di Locarno. Per contro, ha respinto le richieste
dell'istante riguardanti il pagamento delle spese esecutive e l'assegnazione a
suo favore di ripetibili o indennità.
5.
L'Associazione
CO 1, nell'ambito dell'applicazione della Legge autoambulanze, è ufficialmente
autorizzata dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino,
a gestire il servizio pre-ospedaliero di soccorso e di trasporto sanitario nel
territorio affidatole (Distretti di __________ e __________). Le prestazioni di
soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle
apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi
Autoambulanze FCTSA (della quale il CO 1 è membro attivo) e Santésuisse Ticino.
La Legge federale sull'assicurazione
malattia (LAMal), nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce
generalmente una partecipazione del 50 % alle spese di salvataggio e trasporto
fino all'ospedale idoneo più vicino, tenuto
comunque conto degli importi massimi previsti rispettivamente dagli art. 26 e
27.
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (OPre). Il paziente è pertanto chiamato a coprire
di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la
quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria. In base alla convenzione
stipulata tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e
gli assicuratori malattia (BU 2005 pag. 123), l'ente autolettiga invia la
fattura la fattura direttamente all'assicuratore (art. 5), il quale può
scegliere di saldare l'intero importo, richiedendo poi al paziente il rimborso della quota che non è coperta dall'Assicurazione
di base (sistema del terzo pagante), oppure può rimborsare solo la quota
di sua competenza: in tal caso il paziente riceve dal Servizio autoambulanza
una fattura equivalente all'ammontare scoperto (sistema del terzo saldante). Detto altrimenti, l'assicuratore malattia è
debitore verso il prestatore di servizi delle fatture allestite da quest'ultimo
se ha scelto l'opzione del terzo pagante e delle prestazioni nette (della
partecipazione alle spese previste dall'art. 64 LAMal [franchigia e [aliquota
percentuale]), dovute all'assicurato se ha scelto l'opzione del terzo saldante
(art. 4).
a)
Premesso ciò, nella fattispecie, si pone sostanzialmente la questione di
sapere quale sistema di pagamento del conguaglio delle prestazioni dell'istante
abbia scelto l'assicuratore e quali siano le conseguenze. Ora, dagli
atti risulta che il 26 novembre 2020 il CO 1
ha soccorso RE 1 e l'ha trasportata alla Clinica __________ di __________.
Per questo intervento, il 15 dicembre 2020, la fornitrice di prestazioni ha
emesso una fattura di fr. 850.–, di cui
ha spedito una copia per conoscenza all'utente
e l'originale per il pagamento al suo assicuratore __________ SA (doc. B). Il
29.
gennaio 2021 quest'ultima ha trasmesso alla fornitrice di prestazioni un
suo conteggio delle prestazioni “Terzo soldante” nel quale ha indicato che
l'importo di fr. 850.– per le prestazioni fornite alla sua
assicurata era coperto per una metà dall'assicurazione malattia obbligatoria
(fr. 425.– in base alla __________) e per l'altra metà dall'assicurazione
complementare (fr. 425.– in base alla __________) e che, dedotti fr. 85.–
di partecipazione ai costi (“aliquota contrattuale”) a carico della sua assicurata,
avrebbe versato fr. 765.– (doc. C). In seguito l'ente autolettiga ha chiesto ad RE 1 di pagarle la differenza di fr. 85.–
(doc. D).
b) Visto
quanto precede, è incontestabile che CO 1 abbia optato per il sistema del terzo
saldante di modo che RE 1 è rimasta debitrice nei confronti del servizio
ambulanza della partecipazione ai costi di fr. 85.– (“aliquota contrattuale”).
Non si disconosce che per l'assicurata, la quale pretende di avere già pagato interamente sia la franchigia
contrattuale di fr. 300.– sia l'aliquota
percentuale annuale massima di fr. 700.– prevista dalla LAMal, tale
partecipazione doveva essere posta a carico
dell'assicuratore malattia (doc. F). Il problema è che all'invito del fornitore
di prestazioni di verificare i conteggi (doc. L) l'assicuratore
malattia è rimasto silente. Si era in
presenza pertanto di un conflitto interno tra assicurato e assicuratore che non
spettava al fornitore di prestazioni, all'oscuro degli accordi contrattuali ai
quali non è parte, dirimere. In circostanze siffatte, il servizio ambulanza
doveva necessariamente far riconoscere la propria pretesa nei confronti
dell'assicurata. Non essendo in discussione la tariffa applicata dall'istante,
né l'assicurata avendo richiesto all'assicuratore malattia di adire il
Tribunale arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli
infortuni, e in mancanza di un'autorità amministrativa designata dal diritto
cantonale, la competenza per esaminare il litigio tra l'Associazione CO
1.
e RE 1 apparteneva al giudice civile e in particolare al Giudice di pace del
circolo di Locarno.
c) Nelle
circostanze descritte, e preso atto che la convenuta non nega che il 26
novembre 2020 l'istante abbia effettuato un intervento di soccorso in suo
favore, la conclusione del Giudice di pace di ritenere fondata la pretesa
dell'ente autolettiga resiste alla critica. Nel caso in cui la reclamante ritenesse di vantare un credito nei
confronti di __________ SA, siccome dovrebbe pagare prestazioni a carico dell'assicuratore,
essa deve chiedere
a quest'ultimo di emanare una decisione
formale riguardante i motivi del suo rifiuto di assumersi
fr. 85.–, contro la quale potrà dapprima presentare opposizione al medesimo
assicuratore e in seguito, se non sarà soddisfatta, ricorrere
al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Se l'assicuratore
si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l'insorgente potrà
presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a citato Tribunale
(cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).
6.
Ne
segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3
LOG). L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di
effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
7.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone problema o indennità di inconvenienza, l'istante non essendo stata
chiamata a presentare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–.
;
–
(con
allegato il reclamo).
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.