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Decisione

16.2022.13

Spese di soccorso pre-ospedaliero: sistema del terzo saldante

14 giugno 2022Italiano12 min

ambulanze nei Distretti di __________ e __________. Il 26 novem­bre 2020 il suo personale ha

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.13

Lugano

14 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2022 presentato da

RE

1

(rappresentata

da RA 1 )

contro

la decisione emessa il 28 marzo 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Locarno

nella causa CM.2022.15 (spese di soccorso pre-ospedaliero) promossa con

istanza del 23 febbraio 2022 dall'

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 è un'associazione

ai sensi degli art. 60 segg. CC, la quale ha per scopo l'organizzazione e la

gestione del servizio pre-ospedaliero e di soccorso e trasporto sanitario in

conformità con la Legge cantonale sul servizio

ambulanze nei Distretti di __________ e __________. Il 26 novem­bre 2020 il suo personale ha

soccorso a __________ RE 1 e l'ha trasportata in ambulanza alla Clinica __________

di __________. Per questo intervento, il 15 dicembre 2020, la fornitrice di

prestazioni ha emesso una fattura di fr. 850.–, di cui ha spedito una

copia per conoscenza ad RE 1 e l'originale per il pagamento al suo assicuratore

__________ SA.

B. Il 29 gennaio 2021 __________

SA ha trasmesso alla fornitrice di prestazioni un suo conteggio delle

prestazioni “Terzo soldante” nel quale ha indicato che l'importo di fr. 850.–

per le prestazioni fornite alla sua assicurata era coperto per una metà dall'assicurazione

malattia obbligatoria (fr. 425.– in base alla __________) e per l'altra

metà dall'assicurazione complementare (fr. 425.– in base alla “LCA

Complementa Plus”) e che, dedotti fr. 85.– di partecipazione ai costi (“aliquota

contrattuale”) a carico della sua assicurata, avrebbe versato fr. 765.–. Il 3 febbraio 2021 l'Associazione CO 1 ha chiesto ad

RE 1 di pagarle entro 30 giorni l'importo di fr. 85.– che il suo

assicuratore non aveva preso a carico. Invano. Sono poi seguiti un richiamo e

una diffida di pagamento. Il 10 giugno 2021 RE 1 ha comunicato all'Associazione

CO 1 di contestare la pretesa, sostenendo

che dovesse essere addebitata all'assicuratore malattia perché non poteva

esserci una partecipazione ai costi a carico di sua madre, l'assicurata avendo già

pagato interamente sia la franchigia contrattuale di fr. 300.– sia l'aliquota percentuale annuale massima di fr. 700.– prevista

dalla LAMal e soggiungendo che anche qualora non fosse

stato così, l'assicuratore avrebbe dovuto pagare la totalità della fattura e chiedere

successivamente all'assicurata il pagamento di eventuali partecipazioni ai costi. Il

14 giugno 2021 la fornitrice di prestazioni gli ha risposto, rilevando che __________

SA non le aveva pagato fr. 85.– in quanto secondo il suo conteggio questo importo

corrisponde alla partecipazione alle spese a carico di sua madre e invitandolo a

saldare la fattura. Ne è seguito uno

scambio di corrispondenza in cui le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

Invitata dalla fornitrice di

prestazioni a determinarsi sulle

obiezioni dell'assicurata __________ SA non ha reagito.

C. il 10

dicembre 2021 l'Associazione CO 1 ha escusso RE 1 il precetto esecutivo n. __________49 emesso dall'Ufficio esecuzione

di Locarno per l'incasso di fr. 85.– oltre agli interessi del 5% dal 25

aprile 2021, indicando quale causa del credito gli “fattura a conguaglio

no. 2002740 per l'intervento di soccorso e trasporto in ambulanza alla Clinica __________

di __________ avvenuto in data 26.11.2020. CM __________ pagato partecipazione

di fr. 765.–”. Dopo un primo tentativo

di notifica infruttuoso, il 13 gennaio 2022 il precetto esecutivo è stato

notificato a RA 1, figlio dell'escussa, il

quale il 19 gennaio 2022 ha

interposto opposizione.

D. Il

23 febbraio 2022 l'Associazione CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del

circolo di Locarno chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione,

e in caso di mancata conciliazione di emanare una

decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento

di fr. 85.– più interessi 5% dal 25 aprile 2021 e “spese anticipate per la

procedura esecutiva e notifica a mezzo polizia”, così come il rigetto

definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza

di conciliazione del 23 marzo 2022 l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande. Statuendo con decisione

del 28 marzo 2022 il Giudice di pa­ce ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare all'istante fr. 85.– più interessi 5% dal 25

aprile 2021 e posto le spese processuali di fr.

90.– a carico della convenuta.

E. Contro

la decisione appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo dell'11 aprile 2022 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo,

di annullare la decisione appena citata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi

dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv.

1.

CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante

della convenuta il 1° aprile 2022. Introdotto l'11 aprile 2022 il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Preliminarmente

occorre rettificare la designazione della parte istante nel procedimento,

giacché essa nel registro di commercio è iscritta come Associazione CO 1. Non sussistendo

confusione, la denominazione della parte interessata va corretta nel rubrum

senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con

rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la convenuta, non

presentandosi all'udienza del 23 marzo 2022, non ha “prodotto alcun documento a

prova dell'avvenuto pagamento della pretesa di cui all'istanza e nemmeno

formulato osservazioni” mentre l'istante ha prodotto della documentazione che

ne giustifica l'accoglimento della domanda di pagamento di fr. 85.–, avendo in

particolare presentato il conteggio del 29 gennaio 2021 di __________ SA da cui

risulta che l'assicuratore della convenuta le ha versato unicamente

fr. 765.–, avendo dedotto dal totale fatturato di fr. 850.– l'aliquota

contrattuale del 10% a carico della convenuta. Il primo giudice ha accolto

anche le richieste dell'istante di riconoscere sull'importo di fr. 85.– degli

interessi di mora al 5% dal 25 aprile 2021 e di pronunciare il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________49

dell'Ufficio di esecuzioni di Locarno. Per contro, ha respinto le richieste

dell'istante riguardanti il pagamento delle spese esecutive e l'assegnazione a

suo favore di ripetibili o indennità.

5.

L'Associazione

CO 1, nell'ambito dell'applicazione della Legge autoambulanze, è ufficialmente

autorizzata dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino,

a gestire il servizio pre-ospedaliero di soccorso e di trasporto sanitario nel

territorio affidatole (Distretti di __________ e __________). Le prestazioni di

soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle

apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi

Autoambulanze FCTSA (della quale il CO 1 è membro attivo) e Santésuisse Ticino.

La Legge federale sull'assicurazione

malattia (LAMal), nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce

generalmente una partecipazione del 50 % alle spese di salvataggio e trasporto

fino all'ospedale idoneo più vicino, tenuto

comunque conto degli importi massimi previsti rispettivamente dagli art. 26 e

27.

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (OPre). Il paziente è pertanto chiamato a coprire

di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la

quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria. In base alla convenzione

stipulata tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e

gli assicuratori malattia (BU 2005 pag. 123), l'ente autolettiga invia la

fattura la fattura direttamente all'assicuratore (art. 5), il quale può

scegliere di saldare l'intero importo, richiedendo poi al paziente il rimborso della quota che non è coperta dall'Assicurazione

di base (sistema del terzo pagante), oppure può rimborsare solo la quota

di sua competenza: in tal caso il paziente riceve dal Servizio autoambulanza

una fattura equivalente all'ammontare scoperto (sistema del terzo saldante). Detto altrimenti, l'assicuratore malattia è

debitore verso il prestatore di servizi delle fatture allestite da quest'ultimo

se ha scelto l'opzione del terzo pagante e delle prestazioni nette (della

partecipazione alle spese previste dall'art. 64 LAMal [franchigia e [aliquota

percentuale]), dovute all'assicurato se ha scelto l'opzione del terzo saldante

(art. 4).

a)

Premesso ciò, nella fattispecie, si pone sostanzialmente la questione di

sapere quale sistema di pagamento del conguaglio delle prestazioni dell'istante

abbia scelto l'assicuratore e quali siano le conseguenze. Ora, dagli

atti risulta che il 26 novembre 2020 il CO 1

ha soccorso RE 1 e l'ha trasportata alla Clinica __________ di __________.

Per questo intervento, il 15 dicembre 2020, la fornitrice di prestazioni ha

emesso una fattura di fr. 850.–, di cui

ha spedito una copia per conoscenza all'utente

e l'originale per il pagamento al suo assicuratore __________ SA (doc. B). Il

29.

gennaio 2021 quest'ultima ha trasmesso alla for­ni­trice di prestazioni un

suo conteggio delle prestazioni “Terzo soldante” nel quale ha indicato che

l'importo di fr. 850.– per le prestazioni fornite alla sua

assicurata era coperto per una metà dall'assicurazione malattia obbligatoria

(fr. 425.– in base alla __________) e per l'altra metà dall'assicurazione

complementare (fr. 425.– in base alla __________) e che, dedotti fr. 85.–

di partecipazione ai costi (“aliquota contrattuale”) a carico della sua assicurata,

avrebbe versato fr. 765.– (doc. C). In seguito l'ente autolettiga ha chiesto ad RE 1 di pagarle la differenza di fr. 85.–

(doc. D).

b) Visto

quanto precede, è incontestabile che CO 1 abbia optato per il sistema del terzo

saldante di modo che RE 1 è rimasta debitrice nei confronti del servizio

ambulanza della partecipazione ai costi di fr. 85.– (“aliquota contrattuale”).

Non si disconosce che per l'assicurata, la quale pretende di avere già pagato interamente sia la franchigia

contrattuale di fr. 300.– sia l'aliquota

percentuale annuale massima di fr. 700.– prevista dalla LAMal, tale

partecipazione doveva essere posta a carico

dell'assicuratore malattia (doc. F). Il problema è che all'invito del fornitore

di prestazioni di verificare i conteggi (doc. L) l'assicuratore

malattia è rimasto silente. Si era in

presenza pertanto di un conflitto interno tra assicurato e assicuratore che non

spettava al fornitore di prestazioni, all'oscuro degli accordi contrattuali ai

quali non è parte, dirimere. In circostanze siffatte, il servizio ambulanza

doveva necessariamente far riconoscere la propria pretesa nei confronti

dell'assicurata. Non essendo in discussione la tariffa applicata dall'istante,

né l'assicurata avendo richiesto all'assicuratore malattia di adire il

Tribunale arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli

infortuni, e in mancanza di un'autorità amministrativa designata dal diritto

cantonale, la competenza per esaminare il litigio tra l'Associazione CO

1.

e RE 1 apparteneva al giudice civile e in particolare al Giudice di pace del

circolo di Locarno.

c) Nelle

circostanze descritte, e preso atto che la convenuta non nega che il 26

novembre 2020 l'istante abbia effettuato un intervento di soccorso in suo

favore, la conclusione del Giudice di pace di ritenere fondata la pretesa

dell'ente autolettiga resiste alla critica. Nel caso in cui la reclamante ritenesse di vantare un credito nei

confronti di __________ SA, siccome dovrebbe pagare prestazioni a carico dell'assicuratore,

essa deve chiedere

a quest'ultimo di emanare una decisione

formale riguardante i motivi del suo rifiuto di assumersi

fr. 85.–, contro la quale potrà dapprima presentare opposizione al medesimo

assicuratore e in seguito, se non sarà soddisfatta, ricorrere

al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Se l'assicuratore

si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l'insorgente potrà

presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a citato Tribunale

(cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).

6.

Ne

segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3

LOG). L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di

effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

7.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone problema o indennità di inconvenienza, l'istante non essendo stata

chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–.

;

(con

allegato il reclamo).

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.