16.2022.17
Lavoro: personale a prestito - interpretazione di una disposizione del contratto collettivo per il settore del prestito di personale
8 novembre 2023Italiano18 min
dipendenze CO 1, per una durata prevista inizialmente di massimo tre mesi, un tasso di occupazione di 36 ore settimanali (pari
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.17
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 maggio 2022 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 13 aprile 2022 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 2,
nella causa SE.2019.134 (lavoro)
promossa nei suoi confronti con petizione del 13 aprile 2022
da
CO
1
(patrocinato
dall'PA 2),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con contratto di
lavoro del 3 giugno 2015 la RE 1, società attiva nell'ambito del prestito di
personale, ha assunto alle sue
dipendenze CO 1, per una durata prevista inizialmente di massimo tre mesi, un tasso di occupazione di 36 ore settimanali (pari
al 85%) e un salario orario
lordo di fr. 26.58 con l'aggiunta di supplementi salariali per
“straordinari”, “lavoro notturno”, “tempo per lavoro
notturno” e “indennità notte”. Il lavoratore è
stato assegnato alla S__________, __________, che lo ha
impiegato nel suo stabilimento di __________ dal 3 giugno 2015 al 31
dicembre 2016. L'azienda d'impiego, attiva nel campo della
produzione di impianti, strumenti e
di altri prodotti della meccanica di precisione, principalmente nel settore
sanitario, oltre a essere sottoposta al Contratto collettivo di lavoro
dell'industria metalmeccanica ed elettrica, dispone di un proprio regolamento
aziendale. La S__________ prevedeva il lavoro a turni
ma non contemplava il lavoro domenicale istituzionalizzato.
B. Il 29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino
(CPRT) per il settore del prestito di personale ha emanato una circolare, la n.
12, riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del
contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL
PP), con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione Nazionale
ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra
far credere, queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro domenicale
istituzionalizzato] NON sono cumulative” e che basta che un dipendente sia
prestato a un'azienda sottoposta a un CCL o che dispone di un regolamento
aziendale che prevedano una regolamentazione per il lavoro a turni o per quello
domenicale istituzionalizzato affinché i supplementi salariali previsti in
questi ambiti si applichino anche per i lavoratori interinali.
C. Il 28 giugno 2018 CO 1 si è rivolto alla RE 1 facendo valere che l'art. 3.2 del regolamento aziendale della S__________
riconosceva ai propri dipendenti un supplemento salariale per i turni del
mattino e del pomeriggio di fr. 4.– all'ora e, ritenendo che questa
indennità fosse dovuta anche al personale interinale in applicazione dell'art.
24 cpv. 2 del contratto collettivo, le
ha chiesto il versamento di fr. 6485.30
corrispondenti al totale delle indennità da giugno 2015 a dicembre 2016.
La società si è rifiutata di pagare quanto richiesto.
D. Il 29 novembre 2018 CO 1 si è rivolto al Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, chiedendo di convocare la RE
1 a un tentativo di conciliazione volto a
ottenere il pagamento di fr.
6485.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 su fr. 3391.10 e dal 1°
gennaio 2017 su fr. 3094.20. All'udienza del 9 gennaio 2019 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato
all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.765).
E. Con petizione del 10 aprile
2019 CO 1 ha convenuto la RE
1 davanti al Pretore aggiunto della medesima Pretura
per ottenere quanto postulato in sede conciliativa.
Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2020 la convenuta ha proposto di
respingere la petizione. All'udienza del 10
febbraio 2021, indetta per la discussione, le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le
loro domande e offrendo prove. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei
loro rispettivi memoriali del 31 gennaio 2022 esse hanno confermato le loro posizioni.
F. Statuendo con decisione del 13 aprile 2022 il Pretore
aggiunto ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare
all'attore fr. 6485.30 oltre a interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 su
fr. 3391.10 e dal 1° gennaio 2017 su fr. 3094.20. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata
tenuta a rifondere all'attore fr. 1000.– di ripetibili.
G. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2022 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la
decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni
del 4 luglio 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 15
aprile 2022 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98__________ agli atti),
durante le ferie giudiziarie (dal 10 al 24
aprile 2022 incluso, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Il termine
d'impugnazione è così cominciato a decorrere il 25 aprile 2022 e sarebbe
scaduto il 24 maggio 2022. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha
rilevato anzitutto che per la convenuta l'interpretazione dell'art. 24
cpv. 2 CCL PP fornita dalla Commissione paritetica regionale del Canton Ticino
per il settore del prestito di personale con la circolare n. 12 del 29 maggio
2018, di per sé non contestata, deve applicarsi in Ticino unicamente dalla data
di pubblicazione e quindi successivamente al
periodo di collaborazione dell'attore presso l'azienda acquisitrice. Il primo
giudice ha poi accertato che
fino all'emissione di tale
circolare “all'interno della
Commissione Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) la parte padronale e
la parte sindacale divergevano sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP
e pertanto in Ticino non erano mai stati fatti dei controlli di conformità, né
emesse delle decisioni al riguardo”. Dal 1° settembre 2018, egli ha soggiunto, “sono iniziati i controlli indirizzati però alle situazioni in essere a quel momento, in quanto, all'interno
della Commissione cantonale, permaneva un disaccordo riguardo all'applicazione
retroattiva della Circolare”. Secondo il Pretore aggiunto, ad ogni modo, a
prescindere dal fatto che prima dell'emanazione della menzionata circolare al
Tribunale arbitrale previsto dall'art. 40 CCL PP non era stato richiesto di
interpretare la norma, “spetta al giudice ordinario la condanna al pagamento del
supplemento salariale, qualora dovuto, anche se la pretesa implica
l'applicazione, rispettivamente l'interpretazione del CCL PP”.
Rammentati
poi i principi d'interpretazione dei contratti collettivi, il Pretore aggiunto ha ritenuto che “il tenore
letterale del cpv. 2 dell'art. 24 CCL PP […], pare indicare la necessità di un
concorso cumulativo delle due condizioni, anche se la “e” potrebbe avere una
funzione aggiuntiva”. Se non che, a suo avviso, “il
cumulo non può essere stato nell'intento delle parti contrattuali poiché non si vede la ratio ed il senso
comune di una tale restrizione dell'applicazione del rinvio che […] mira
a perseguire il medesimo trattamento, riguardo ai supplementi, dei lavoratori prestati
rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda acquisitrice […] Il considerare cumulativamente le due condizioni
non farebbe altro che creare un'ingiustificata disparità tra i
lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro a turni ma non domenicale
regolare e ad aziende che hanno il lavoro domenicale ad un turno solo e i
lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro domenicale a più turni […]”.
Premesso ciò, per il primo giudice, “seguendo
il testo letterale dell'articolo, il Regolamento della S__________ GmbH, che permette
il cumulo dei supplementi per il turno diurno e quello notturno, non si
applicherebbe ai lavoratori prestati, contrariamente ai propri, poiché l'azienda
non ha il lavoro domenicale e questo diversamente da un lavoratore prestato ad
un'azienda che ha il lavoro domenicale e a turni. La disparità di trattamento
la si coglie a maggior ragione se si tiene conto che il rinvio vale
anche in caso di CCL e di regolamenti aziendali che prevedono per i supplementi un trattamento meno favorevole
rispetto al CCL PP e come tale applicabile anch'esso al lavoratore prestato
solo qualora si tratti di una azienda con il lavoro domenicale e a turni. Da
ciò ne seguirebbe un diverso trattamento tra
i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e
i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che hanno solo il lavoro a turni
oppure solo il lavoro domenicale, nonché di quest'ultimi due gruppi di
lavoratori rispetto ai colleghi assunti direttamente che sarebbero invece
sottoposti al CCL o al regolamento aziendale. Da ultimo ma non in ordine
di importanza, l'interpretazione della norma nell'accezione
cumulativa si scontrerebbe con l'art. 3 cpv. 1 del CCL PP che […] impone di
recepire nei contratti del personale temporaneo le norme concernenti il salario
dei CCL aziendali di obbligatorietà generale e dei CCL richiamati dal CCL PP
nell'Annesso 1”. Il Pretore aggiunto ha così concluso che l'art. 24 cpv.
2.
CCL PP si deve interpretare nel senso che le due condizioni poste dalla norma
“sono alternative e non cumulative”.
Ciò
posto, il primo giudice, richiamato il principio secondo cui le norme del CCL PP, in vigore e di obbligatorietà generale durante il rapporto di lavoro tra le parti hanno effetto diretto ed
imperativo sul contratto di cui si tratta in virtù dell'art. 357 CO, ha
riconosciuto all'attore il
diritto alle indennità diurne per tutte le ore che ha lavorato nel 1° e 2°
turno. Per il Pretore aggiunto, il lavoratore non poteva rinunciare a crediti
derivanti dal rapporto di lavoro risultanti da disposizioni imperative della
legge o del CCL, in applicazione dell'art. 341 CO, né si riscontrava una sua
rinuncia a tali supplementi. Peraltro,
– egli ha soggiunto – “la modifica dell'interpretazione di una norma, così
come di una prassi giurisprudenziale, vanno applicate immediatamente, con
l'unico limite di quando le rassicurazioni o il comportamento di un'autorità
hanno comportato un affidamento, delle legittime aspettative, nel destinatario,
condizioni che vengono esaminate alla luce del caso concreto e della ponderazione dei contrapposti interessi, fra
cui la sicurezza del diritto e della legalità, dell'uguaglianza e della
buone fede” e “pur non negando che il comportamento della Commissione paritetica cantonale abbia potuto generare nella
qui convenuta e più in generale nelle aziende acquisitrici, la convinzione di
interpretare correttamente l'art. 24 cpv. 2 CCL PP, la tutela dell'affidamento
e della buona fede devono cedere il passo alla sicurezza del diritto e alla
corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa concernente i diritti salariali
del personale a prestito, diritti che prevalgono sulla tutela dei datori di
lavoro”. In definitiva, il
Pretore aggiunto ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 6485.30,
importo di per sé non contestato, più interessi del 5% dal 1° gennaio 2016 su
fr. 3391.10 e dal 1° gennaio 2017 su fr. 3094.20.
4.
Per la RE 1, la decisione del Pretore aggiunto di considerare le condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP alternative anziché cumulative costituisce
un'inammissibile interpretazione contra litteram. La reclamante sostiene
che la norma, nelle sue tre versioni
linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo convergente, ovvero che il
lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizzato sono da ritenere
quali condizioni cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL
(anche non obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e
tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo
avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro
va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la
fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua
elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di
interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.
a) L'art.
24.
CCL PP, dal titolo marginale “supplementi”, ha il seguente tenore:
1.
I supplementi per lavoro
straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene
preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
2.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni
e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito
sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo
ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o
aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
b) In
concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore
del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le
parti in causa. È parimenti incontestato che alla S__________ GmbH,
azienda acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il
lavoro domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispecie
si applichino i supplementi previsti dal regolamento aziendale della S__________ GmbH (art. 3 cpv. 2) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero
in questa sede se l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le
condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o
meno arbitraria.
c) Ora,
in una recente sentenza del 7 aprile
2022, questa Camera ha già dovuto esaminare una fattispecie simile e, dopo
avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati
dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente all'assunto
dell'azienda attiva nell'ambito del
prestito di personale, per la quale il
senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e univoco laddove
prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali previsti dai
regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di due
condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale
istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione non è di per
sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione “e” non implica
necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche
funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b).
La
Camera, poi, ha altresì stabilito che lo scopo
della norma non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che
i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in
sostituzione di quelli previsti dalle altre norme
del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di
garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti
fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di
lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il
ricorso al personale a prestito. Essa ha così rilevato che
una visione cumulativa delle due condizioni
e dunque un'applicazione restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con
questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento
prive di giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende
acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende
acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro
domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori
interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera (inc. 16.2020.46 consid. 6).
Quanto
alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante
non fosse quella di una singola
commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto
del CCL PP), ma quella dei rappresentanti dell'associazione dei datori di
lavoro Swissstaffing, con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna,
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz
con i lavoratori loro associati, all'interno della Commissione professionale
paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione,
applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza). La Camera non ha disconosciuto che fino
all'emissione della circolare n. 12,
nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non
veniva verificato il rispetto dell'art. 24
cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica
cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7).
Infine,
relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere
escluso l'esistenza di
una modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione
paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa
al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione
ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona
fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per
l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro
circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di
lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e
il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza
del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa
(uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8). Donde in definitiva la reiezione del reclamo
presentato da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad
analoga conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di
appello (sentenze inc. 12.2021.164 e inc.
12.2021.165
del 7 aprile 2022).
d) La
decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il
quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile
il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia
costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che
l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale
“non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non
avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per
il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e
il lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità
le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della
precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in
discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata
interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una
violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i
ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda
Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023).
e) Nel
caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente
quelle già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7
aprile 2022. Esse non consentono quindi
di rimettere in discussione tale decisione e non devono pertanto essere
ulteriormente esaminate in questa sede. Ne segue che il reclamo deve essere
respinto.
5.
La procedura in controversie derivanti da un rapporto di
lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un
valore di fr. 30 000.– è
gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali,
circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano oneri
processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.