Lexipedia

Decisione

16.2022.17

Lavoro: personale a prestito - interpretazione di una disposizione del contratto collettivo per il settore del prestito di personale

8 novembre 2023Italiano18 min

dipendenze CO 1, per una durata prevista inizialmente di massimo tre mesi, un tasso di occupazione di 36 ore settimanali (pari

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.17

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 24 maggio 2022 presentato dalla

RE 1

(patrocinata

dall'PA 1)

contro

la decisione emessa il 13 aprile 2022 dal

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 2,

nella causa SE.2019.134 (lavoro)

promossa nei suoi confronti con petizione del 13 aprile 2022

da

CO

1

(patrocinato

dall'PA 2),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con contratto di

lavoro del 3 giugno 2015 la RE 1, società attiva nell'ambito del prestito di

personale, ha assunto alle sue

dipendenze CO 1, per una durata prevista inizialmente di massimo tre mesi, un tasso di occupazione di 36 ore settimanali (pari

al 85%) e un salario orario

lordo di fr. 26.58 con l'aggiunta di supplementi salariali per

“straordinari”, “lavoro notturno”, “tempo per lavoro

notturno” e “indennità notte”. Il lavoratore è

stato assegnato alla S__________, __________, che lo ha

impiegato nel suo stabilimento di __________ dal 3 giugno 2015 al 31

dicembre 2016. L'azienda d'impiego, attiva nel campo della

produzione di impianti, strumenti e

di altri prodotti della meccanica di precisione, principalmente nel settore

sanitario, oltre a essere sottoposta al Contratto collettivo di lavoro

dell'industria metalmeccanica ed elettrica, dispone di un proprio regolamento

aziendale. La S__________ prevedeva il lavoro a turni

ma non contemplava il lavoro domenicale istituzionalizzato.

B. Il 29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino

(CPRT) per il settore del prestito di personale ha emanato una circolare, la n.

12, riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del

contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL

PP), con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione Nazionale

ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra

far credere, queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro domenicale

istituzionalizzato] NON sono cumulative” e che basta che un dipendente sia

prestato a un'azienda sottoposta a un CCL o che dispone di un regolamento

aziendale che prevedano una regolamentazione per il lavoro a turni o per quello

domenicale istituzionalizzato affinché i supplementi salariali previsti in

questi ambiti si applichino anche per i lavoratori interinali.

C. Il 28 giugno 2018 CO 1 si è rivolto alla RE 1 facendo valere che l'art. 3.2 del regolamento aziendale della S__________

riconosceva ai propri dipendenti un supplemen­to salariale per i turni del

mattino e del pomeriggio di fr. 4.– all'ora e, ritenen­do che questa

indennità fosse dovuta anche al personale interinale in applicazione dell'art.

24 cpv. 2 del contratto collettivo, le

ha chiesto il versamento di fr. 6485.30

corrispondenti al totale delle indennità da giugno 2015 a dicembre 2016.

La società si è rifiutata di pagare quanto richiesto.

D. Il 29 novembre 2018 CO 1 si è rivolto al Segretario

assesso­re della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, chieden­do di convocare la RE

1 a un tentativo di conciliazio­ne volto a

ottene­re il paga­men­to di fr.

6485.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 su fr. 3391.10 e dal 1°

gennaio 2017 su fr. 3094.20. All'udienza del 9 gennaio 2019 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato

all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.765).

E. Con petizione del 10 aprile

2019 CO 1 ha convenuto la RE

1 davanti al Pretore aggiunto della medesima Pretura

per ottenere quanto postulato in se­de conciliativa.

Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2020 la conve­nuta ha proposto di

respingere la petizione. All'udienza del 10

febbraio 2021, indetta per la discussione, le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le

loro domande e offrendo prove. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei

loro rispettivi memoriali del 31 gennaio 2022 esse hanno confermato le loro posizioni.

F. Statuen­do con decisione del 13 aprile 2022 il Pretore

aggiun­to ha accol­to la petizione, condannando la convenuta a versare

all'attore fr. 6485.30 oltre a interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 su

fr. 3391.10 e dal 1° gennaio 2017 su fr. 3094.20. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata

tenuta a rifondere all'attore fr. 1000.– di ripetibili.

G. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del 24 maggio 2022 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di rifor­ma­re la

decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni

del 4 luglio 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 15

aprile 2022 (cfr. tracciamento degli invii po­stali n. 98__________ agli atti),

durante le ferie giudiziarie (dal 10 al 24

aprile 2022 incluso, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Il termine

d'impugnazione è così cominciato a decorrere il 25 aprile 2022 e sarebbe

scaduto il 24 maggio 2022. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha

rilevato anzitutto che per la convenuta l'interpretazione dell'art. 24

cpv. 2 CCL PP fornita dalla Commissione paritetica regionale del Canton Ticino

per il settore del prestito di personale con la circolare n. 12 del 29 maggio

2018, di per sé non contestata, deve applicarsi in Ticino unicamente dalla data

di pubblicazione e quindi successivamente al

periodo di collaborazione dell'attore presso l'azienda acquisitrice. Il primo

giudice ha poi accertato che

fino all'emissione di tale

circolare “all'interno della

Commissione Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) la parte padronale e

la parte sindacale divergevano sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP

e pertanto in Ticino non erano mai stati fatti dei controlli di conformità, né

emesse delle decisioni al riguardo”. Dal 1° settembre 2018, egli ha soggiunto, “sono iniziati i controlli indirizzati però alle situazioni in essere a quel momento, in quanto, all'interno

della Commissione cantonale, permaneva un disaccordo riguardo all'applicazione

retroattiva della Circolare”. Secondo il Pretore aggiunto, ad ogni modo, a

prescindere dal fatto che prima dell'emanazione della menzionata circolare al

Tribunale arbitrale previsto dall'art. 40 CCL PP non era stato richiesto di

interpretare la norma, “spetta al giudice ordinario la condanna al pagamento del

supplemento salariale, qualora dovuto, anche se la pretesa implica

l'applicazione, rispettivamente l'interpretazione del CCL PP”.

Rammentati

poi i principi d'interpretazione dei contratti collettivi, il Pretore aggiunto ha ritenuto che “il tenore

letterale del cpv. 2 dell'art. 24 CCL PP […], pare indicare la necessità di un

concorso cumulativo delle due condizioni, anche se la “e” potrebbe avere una

funzione aggiuntiva”. Se non che, a suo avviso, “il

cumulo non può essere stato nell'intento delle parti contrattuali poiché non si vede la ratio ed il senso

comune di una tale restrizione dell'applicazione del rinvio che […] mira

a perseguire il medesimo trattamento, riguardo ai supplementi, dei lavoratori prestati

rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda acquisitrice […] Il considerare cumulativamente le due condizioni

non farebbe altro che creare un'ingiustificata disparità tra i

lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro a turni ma non domenicale

regolare e ad aziende che hanno il lavoro domenicale ad un turno solo e i

lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro domenicale a più turni […]”.

Premesso ciò, per il primo giudice, “seguen­do

il testo letterale dell'articolo, il Regolamento della S__________ GmbH, che permette

il cumulo dei supplementi per il turno diurno e quello notturno, non si

applicherebbe ai lavoratori prestati, contrariamente ai propri, poiché l'azienda

non ha il lavoro domenicale e questo diversamente da un lavoratore prestato ad

un'azienda che ha il lavoro domenicale e a turni. La disparità di trattamento

la si coglie a maggior ragione se si tiene conto che il rinvio vale

anche in caso di CCL e di regolamenti aziendali che prevedono per i supplementi un trattamento meno favorevole

rispetto al CCL PP e come tale applicabile anch'esso al lavoratore prestato

solo qualora si tratti di una azienda con il lavoro domenicale e a turni. Da

ciò ne seguirebbe un diverso trattamento tra

i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e

i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che hanno solo il lavoro a turni

oppure solo il lavoro domenicale, nonché di quest'ultimi due gruppi di

lavoratori rispetto ai colleghi assunti direttamente che sarebbero invece

sottoposti al CCL o al regolamento aziendale. Da ultimo ma non in ordine

di importanza, l'interpretazione della norma nell'accezione

cumulativa si scontrerebbe con l'art. 3 cpv. 1 del CCL PP che […] impone di

recepire nei contratti del personale temporaneo le norme concernenti il salario

dei CCL aziendali di obbligatorietà generale e dei CCL richiamati dal CCL PP

nell'Annesso 1”. Il Pretore aggiunto ha così concluso che l'art. 24 cpv.

2.

CCL PP si deve interpretare nel senso che le due condizioni poste dalla norma

“sono alternative e non cumulative”.

Ciò

posto, il primo giudice, richiamato il principio secondo cui le norme del CCL PP, in vigore e di obbligatorietà generale durante il rapporto di lavoro tra le parti hanno effetto diretto ed

imperativo sul contratto di cui si tratta in virtù dell'art. 357 CO, ha

riconosciuto all'attore il

diritto alle indennità diurne per tutte le ore che ha lavorato nel 1° e 2°

turno. Per il Pretore aggiunto, il lavoratore non poteva rinunciare a crediti

derivanti dal rapporto di lavoro risultanti da disposizioni imperative della

legge o del CCL, in applicazione dell'art. 341 CO, né si riscontrava una sua

rinuncia a tali supplementi. Peraltro,

­– egli ha soggiunto – “la modifica dell'interpretazione di una norma, così

come di una prassi giurisprudenziale, vanno applicate immediatamente, con

l'unico limite di quando le rassicurazioni o il comportamento di un'autorità

hanno comportato un affidamento, delle legittime aspettative, nel destinatario,

condizioni che vengono esaminate alla luce del caso concreto e della ponderazione dei contrapposti interessi, fra

cui la sicurezza del diritto e della legalità, dell'uguaglianza e della

buone fede” e “pur non negando che il comportamento della Commissione paritetica cantonale abbia potuto generare nella

qui convenuta e più in generale nelle aziende acquisitrici, la convinzione di

interpretare correttamente l'art. 24 cpv. 2 CCL PP, la tutela dell'affidamento

e della buona fede devono cedere il passo alla sicurezza del diritto e alla

corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa concernente i diritti salariali

del personale a prestito, diritti che prevalgono sulla tutela dei datori di

lavoro”. In definitiva, il

Pretore aggiunto ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 6485.30,

importo di per sé non contestato, più interessi del 5% dal 1° gennaio 2016 su

fr. 3391.10 e dal 1° gennaio 2017 su fr. 3094.20.

4.

Per la RE 1, la decisione del Pretore aggiunto di considerare le condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP alternative anziché cumulative costituisce

un'inammissibile interpretazione contra litteram. La reclamante sostiene

che la norma, nelle sue tre versioni

linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo convergen­te, ovvero che il

lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizza­to sono da ritenere

quali condizioni cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL

(anche non obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e

tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo

avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro

va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la

fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua

elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di

interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.

a) L'art.

24.

CCL PP, dal titolo marginale “supplementi”, ha il seguente tenore:

1.

I supplementi per lavoro

straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene

preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

2.

Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni

e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito

sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo

ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o

aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.

b) In

concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore

del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le

parti in causa. È parimenti incontestato che alla S__________ GmbH,

azienda acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il

lavoro domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispecie

si applichino i supplementi previsti dal regolamento aziendale della S__________ GmbH (art. 3 cpv. 2) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero

in questa sede se l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le

condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o

meno arbitraria.

c) Ora,

in una recente sentenza del 7 aprile

2022, questa Camera ha già dovuto esaminare una fattispecie simile e, dopo

avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati

dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente all'assunto

dell'azienda attiva nell'ambito del

prestito di personale, per la quale il

senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e univoco laddove

prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali previsti dai

regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di due

condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale

istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione non è di per

sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione “e” non implica

necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche

funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b).

La

Camera, poi, ha altresì stabilito che lo scopo

della norma non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che

i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in

sostituzione di quelli previsti dalle altre norme

del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di

garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti

fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di

lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il

ricorso al personale a prestito. Essa ha così rilevato che

una visione cumulativa delle due condizioni

e dunque un'applicazione restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con

questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento

prive di giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende

acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende

acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro

domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori

interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera (inc. 16.2020.46 consid. 6).

Quanto

alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante

non fosse quella di una singola

commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto

del CCL PP), ma quella dei rappresentanti dell'associazione dei datori di

lavoro Swissstaffing, con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna,

Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz

con i lavoratori loro associati, all'interno della Commissione professionale

paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione,

applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza). La Camera non ha disconosciuto che fino

all'emissione della circolare n. 12,

nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non

veniva verificato il rispetto dell'art. 24

cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica

cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7).

Infine,

relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere

escluso l'esistenza di

una modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione

paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa

al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione

ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona

fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per

l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro

circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di

lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e

il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza

del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa

(uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8). Donde in definitiva la reiezione del reclamo

presentato da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad

analoga conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di

appello (sentenze inc. 12.2021.164 e inc.

12.2021.165

del 7 aprile 2022).

d) La

decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il

quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile

il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia

costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che

l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale

“non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non

avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per

il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e

il lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità

le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della

precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in

discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata

interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una

violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i

ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda

Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023).

e) Nel

caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente

quelle già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7

aprile 2022. Esse non consentono quindi

di rimettere in discussione tale decisione e non devono pertanto essere

ulteriormente esaminate in questa sede. Ne segue che il reclamo deve essere

respinto.

5.

La procedura in controversie derivanti da un rapporto di

lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un

valore di fr. 30 000.– è

gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali,

circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano oneri

processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.