16.2022.19
Lavoro: personale a prestito - interpretazione di una disposizione del contratto collettivo per il settore del prestito di personale
8 novembre 2023Italiano17 min
contratto collettivo di lavoro dell'industria metalmeccanica ed elettrica, disponeva di un proprio regolamento
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.19
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 giugno 2022 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'PA 1)
contro
la decisione emessa il 23 maggio 2022 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di
Mendrisio Sud
nella causa SE.2021.39 (lavoro) promossa
nei suoi confronti con petizione dell'8 settembre 2021 da
CO
1
(rappresentato dal RA 1),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con contratto di
lavoro del 16 settembre 2015 la RE 1, società attiva nell'ambito del prestito
di personale, ha assunto alle sue dipendenze CO 1, per una durata indeterminata
e un salario orario lordo di
fr. 19.41. Il
lavoratore è stato impiegato, dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2018, presso
la P__________ SA (ora G__________ SA),
società attiva nel campo della produzione, nell'acquisto e nella vendita di
pezzi fusi e meccanici di precisione, la quale oltre a essere sottoposta al
contratto collettivo di lavoro dell'industria metalmeccanica ed elettrica, disponeva di un proprio regolamento
aziendale. L'azienda d'impiego
prevedeva il lavoro a turni ma non contemplava il lavoro domenicale
istituzionalizzato.
B. Il
29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino (CPRT) per
il settore del prestito di personale ha emanato una circolare, la n. 12,
riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del
contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL
PP), con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione
Nazionale ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la
norma sembra far credere, queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro
domenicale istituzionalizzato] NON sono cumulative” e che basta che un
dipendente sia prestato a un'azienda sottoposta a un CCL o che dispone di un
regolamento aziendale che prevedano una regolamentazione per il lavoro a turni
o per quello domenicale istituzionalizzato affinché i supplementi salariali
previsti in questi ambiti si applichino anche per i lavoratori interinali.
C. Nel corso del mese di marzo 2021 CO 1
si è rivolto alla RE 1 facendo valere che l'art. 8 del regolamento aziendale
della P__________ SA riconosceva ai dipendenti dei supplementi in caso di
lavoro a turni e straordinario e ritenendo che queste indennità fossero dovute
anche al personale interinale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, le ha chiesto di riconoscergli queste indennità, senza
esito. Il 25 marzo 2021 CO
1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 10 632.80
oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018, indicando quale motivo del credito
“mancato pagamento indennità turno dal 01.03.2016 al 31.08.2018 e differenza
salario minimo CCL MEN 01.07 - 31.09.2018”, cui l'escussa ha interposto
opposizione.
D. L'11 giugno 2021 CO 1
si è rivolto al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud, chiedendo di convocare la
RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a
ottenere il pagamento di
complessivi fr. 10 632.78 lordi oltre
interessi del 5% dal 30 settembre 2018 e
il rigetto definitivo dell'opposizione al menzionato PE. All'udienza del 7 settembre 2021 il Segretario
assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha
rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.69).
E. Con
petizione dell'8 settembre 2021 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore aggiunto della medesima giurisdizione
per ottenere quanto postulato
in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni dell'11 ottobre 2021
la convenuta ha proposto di respingere la petizione, facendo valere che in
caso di accoglimento della petizione, l'importo dovuto all'attore sarebbe semmai
ammontato a fr. 7758.–. Con replica del 5 novembre 2021 e duplica del 24
novembre 2021 successivo le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Alle prime
arringhe del 26 gennaio 2022 esse hanno confermato le loro domande e hanno
offerto prove. Durante l'istruttoria, la convenuta, sempre contestando la
petizione, ha riconosciuto che l'importo dovuto all'attore ammonterebbe a fr.
8111.16 lordi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del
28 aprile e del 13 maggio 2022 esse hanno
confermato le loro posizioni.
F. Statuendo
con decisione del 23 maggio 2022 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 8087.60
netti oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2018 e ha rigettato in via
definitiva l'opposizio-ne al citato precetto esecutivo limitatamente a questo
importo. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è
stata tenuta a versare all'attore fr. 900.– di ripetibili.
G. Contro
la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 giugno 2022 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la
decisione impugnata nel senso di respingere le domande dell'attore. Con
decreto del 7 luglio 2022 il presidente di questa Camera ha conferito
al reclamo l'effetto sospensivo. Non sono state chieste osservazioni a
CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 24 maggio 2022 (cfr.
tracciamento degli invii postali n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2022, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la questione di
sapere se per l'applicazione del regolamento aziendale della P__________ SA,
che sancisce il diritto del lavoratore a supplementi salariali in caso di
lavoro a turni e straordinario, occorre l'adempimento cumulativo o alternativo
delle condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero il lavoro a turni e/o
il lavoro domenicale istituzionalizzato. Tenuto conto del testo della norma nelle
sue tre versioni linguistiche, dello scopo della disposizione volto a garantire
la parità di trattamento salariale fra i lavoratori interinali e quelli assunti
direttamente da un'azienda, della circolare n.
12.
del 19 maggio 2018 della CPRT,
del Commento CCL prestito di personale del 12 aprile 2019 e delle dichiarazioni
della presidente della CPRT, il primo giudice è giunto alla conclusione che le
due condizioni sono alternative nel senso che la congiunzione “e” ha una
funzione aggiuntiva e non cumulativa. D'altronde, per il primo giudice, “non si
vede il senso di interpretare diversamente la disposizione, né è ravvisabile
una simile volontà delle parti contraenti al momento della redazione della
disposizione”.
Il Pretore aggiunto ha poi esaminato se l'art.
24.
cpv. 2 CCL, così come interpretato, possa applicarsi nel Canton Ticino
dall'entrata in vigore della norma o, come sostenuto dalla convenuta, soltanto
dall'emissione della circolare n. 12. Accertato che la problematica
interpretativa si è posta unicamente nel Canton Ticino, il primo giudice ha preso atto che per il
Comitato della Commissione professionale paritetica svizzera per il prestito di
personale (CPSPP), nella sua funzione di sorveglianza sulle commissioni
professionali paritetiche regionali, così come di vigilanza sul rispetto delle
norme del CCL, nelle varie zone della Svizzera non potesse valere una
regolamentazione diverse. Egli ha altresì evidenziato come la nota circolare si
limitasse a chiarire la portata applicativa della norma “senza
adottare opzioni ermeneutiche non desumibili dall'ordinaria esegesi della
stessa”, tant'è che nel resto della Svizzera ne è stato sin
da subito compreso il senso, in particolare con riguardo allo scopo perseguito volto a garantire la parità di trattamento
salariale fra i lavoratori. Ciò
posto, il Pretore aggiunto ha concluso che il
carattere imperativo dell'art. 24
cpv. 2 CCL PP impone la corretta e
coerente applicazione sin dalla sua entrata in vigore, onde evitare
ingiustificate e illegali disparità di trattamento fra i lavoratori e tutelare
i principi dell'affidamento e della certezza del diritto. Quanto alla decisione del CPSPP di imporre sanzioni
solo dopo la pubblicazione della citata circolare, il primo giudice l'ha
considerata priva di rilievo, trattandosi di una questione di valenza meramente
privata limitata ai rapporti tra l'associazione e i soci. Per il Pretore
aggiunto, infine, in assenza di una consolidata prassi contraria,
l'interpretazione elucidata non costituisce alcun cambiamento di giurisprudenza.
In siffatte circostanze, il primo giudice ha riconosciuto all'attore il
diritto ai supplementi salariali previsti dall'art. 8 del regolamento interno
della P__________ SA. Posto che il minimo salariale preteso dall'attore non è
applicabile alla fattispecie, sulla base delle schede delle timbrature e dei
fogli di salario, egli ha allestito un conteggio, annesso alla decisione quale
parte integran-te, da cui risulta il diritto di CO 1 al
pagamento di fr. 9013.76 lordi, pari a fr. 8087.60 netti (5.125%
AVS/AI/IPG, 1.10% AD, 1.10% IGM, 2.25% AINP, 0.70% CFC), senza trattenuta delle
imposte alla fonte a carico del lavoratore. In definitiva, il Pretore aggiunto
ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 8087.60 netti oltre
interessi al 5% dal 30 settembre 2018 e ha pronunciato il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo limitatamente
a questo importo.
4.
Per la RE 1, la
decisione del Pretore aggiunto di
considerare le condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP alternative anziché cumulative costituisce un'inammissibile
interpretazione contra litteram. La reclamante sostiene che la norma, nelle sue tre versioni linguistiche,
esprime “lo stesso concetto in modo convergente, ovvero che il lavoro a turni
e il lavoro domenicale istituzionalizzato sono da ritenere quali condizioni
cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non
obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le
versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo avviso,
siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro va
interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la
fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua
elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di
interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.
a) L'art.
24.
CCL PP, dal titolo marginale “supplementi”, ha il seguente tenore:
1.
I supplementi per lavoro
straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene
preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
2.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni
e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito
sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo
ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o
aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
b) In
concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore
del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le
parti in causa. È parimenti incontestato che alla P__________ SA, azienda
acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il lavoro
domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispecie
si applichino i supplementi previsti dal regolamento interno della P__________
SA (art. 8) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero in questa sede se
l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le condizioni poste da
quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o meno arbitraria.
c) Ora,
in una recente sentenza del 7 aprile
2022, questa Camera ha già dovuto di esaminare una fattispecie simile e, dopo
avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati
dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente
all'assunto dell'azienda attiva
nell'ambito del prestito di personale,
per la quale il senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e
univoco laddove prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali
previsti dai regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di
due condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro
domenicale istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione
non è di per sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione “e” non implica
necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche
funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b).
La
Camera, poi, ha altresì stabilito che lo scopo della norma non è quello di privilegiare i
lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2
non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli previsti dalle altre norme del CCL PP,
indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di garantire la
parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi attivi
presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro eludano
disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al personale
a prestito. Essa ha così rilevato che
una visione cumulativa delle due condizioni e dunque un'applicazione
restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con questa finalità e
condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di giustificazioni
oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni
e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che prevedono solo
il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il personale a prestito
e il personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e
quelli impiegati altrove in Svizzera (inc. 16.2020.46 consid. 6).
Quanto
alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante
non fosse quella di una singola
commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto
del CCL PP), ma quella rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro
Swissstaffing, con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna, Società
svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz con
i lavoratori loro associati, all'interno della Commissione professionale
paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione,
applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza). La Camera non ha disconosciuto che fino
all'emissione della circolare n. 12,
nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non
veniva verificato il rispetto dell'art. 24
cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica
cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7).
Infine,
relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere
escluso l'esistenza di
una modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione
paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa
al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione
ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona
fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per
l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro
circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di
lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e
il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza
del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa
(uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8). Donde in definitiva la reiezione del reclamo
presentato da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad
analoga conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di
appello (sentenze inc. 12.2021.164 e inc.
12.2021.165
del 7 aprile 2022).
d) La
decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il
quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile
il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia
costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che
l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale
“non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non
avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per
il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e il
lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità le
avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della
precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in
discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata
interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una
violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i
ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda
Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023).
e) Nel
caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente quelle
già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7 aprile 2022.
Esse non
consentono quindi di rimettere in discussione tale decisione e non devono pertanto
essere ulteriormente esaminate in questa sede. Ne segue che il reclamo deve
essere respinto.
5.
La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro
come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore
di fr. 30 000.– è gratuita
(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze
non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non
essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.