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Decisione

16.2022.20

Lavoro: personale a prestito - interpretazione di una disposizione del contratto collettivo per il settore del prestito di personale

8 novembre 2023Italiano17 min

all'indennità dell'8.33% per vacanze di fr. 1.42 e all'indennità dell'8.33% per la tredicesima di fr. 1.53. Il lavoratore è stato impiegato, dal 30 gennaio 2017 al 31 ottobre 2018,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.20

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 giugno 2022 presentato dalla

RE

1

(patrocinata

dall'PA 1)

contro

la decisione emessa il 23 maggio 2022 dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di

Mendrisio Sud

nella causa SE.2021.46 (lavoro)

promossa nei suoi confronti con petizione del 21 ottobre 2021

da

CO

1

(rappresentato dal RA 1),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La RE 1, società

attiva nell'ambito del prestito di personale,

ha assunto alle sue dipendenze CO 1, per una durata indeterminata e un salario

orario di fr. 16.46, oltre

all'indennità dell'8.33% per vacanze di fr. 1.42 e all'indennità dell'8.33% per la tredicesima di fr. 1.53. Il lavoratore è stato impiegato, dal 30 gennaio 2017 al 31 ottobre 2018,

presso la P__________ SA (ora G__________ SA), società attiva nel campo

della produzione, nell'acquisto e nella vendita di pezzi fusi e meccanici di

precisione, la quale oltre a essere sottoposta al contratto collettivo di

lavoro dell'industria metalmeccanica ed elettrica, disponeva di un proprio

regolamento aziendale. L'azienda d'impiego prevedeva il lavoro a turni ma non

contemplava il lavoro domenicale istituzionalizzato.

B. Il

29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino (CPRT) per

il settore del prestito di personale ha emanato una circolare, la n. 12,

riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del

contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL

PP), con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione

Nazionale ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la

norma sembra far credere, queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro

domenicale istituzionalizzato] NON sono cumulative” e che basta che un

dipendente sia prestato a un'azienda sottoposta a un CCL o che dispone di un

regolamento aziendale che prevedano una regolamentazione per il lavoro a turni

o per quello domenicale istituzionalizzato affinché i supplementi salariali

previsti in questi ambiti si applichino anche per i lavoratori interinali.

C. Il 19 agosto 2021 CO 1 si è rivolto

alla RE 1 facendo valere che l'art. 8 del regolamento aziendale della P__________

SA riconosceva ai dipendenti dei supplementi in caso di lavoro a turni e

straordinario e ritenendo che queste indennità fossero dovute anche al

personale interinale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP,

le ha chiesto di versargli fr. 8003.63 lordi corrispondenti al totale

delle indennità per il periodo dal 30 gennaio 2017 al 31 agosto 2018. La società si è rifiutata di pagare quanto richiesto.

D. Il

30

settembre 2021 CO 1 si è rivolto al Segretario assesso­re della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud, chieden­do di

convocare la RE 1 a un tentativo di

conciliazio­ne volto a ottene­re

il paga­men­to di indennità per lavoro a turni per complessivi fr. 8003.63

lordi oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2018. All'udienza del 19 ottobre 2021 il Segretario assessore, preso atto della

mancata comparsa della convenuta, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad

agire (inc. CM.2021.85).

E. Con

petizione del 21 ottobre 2021 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore aggiunto della medesima Pretura, per ottenere quanto postulato in se­de

conciliativa. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre

2021 la conve­nuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 17

dicembre 2021 l'attore ha chiesto inoltre il rigetto definitivo

dell'opposizione al precetto esecutivo n. 3162365 dell'Ufficio di esecuzione di

Mendrisio fatto nel frattempo notificare alla controparte. Duplicando il 20

gennaio 2022 la convenuta ha mantenuto il suo

punto di vista. Alle prime arringhe del 26 gennaio 2022 le parti hanno

mantenuto le loro domande e hanno offerto prove. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.

Nei loro rispettivi memoriali del 6 maggio e del 13 maggio 2022 esse hanno confermato le loro

posizioni, l'attore chiedendo di far decorre gli interessi dal 31 settembre

2018.

F. Statuen­do

con decisione del 23 maggio 2022 il Pretore aggiun­to, in parziale accoglimento

della petizione, ha condannato la convenuta a pagare all'attore fr. 6019.53

netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018 e ha rigettato in via

definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo limitatamente a questo

importo. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è

stata tenuta a versare all'attore fr. 650.– di ripetibili.

G. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del 23 giugno 2022 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di rifor­ma­re la

decisione impugnata nel senso di respingere le domande dell'attore. Con

decreto del 7 luglio 2022 il presidente di questa Camera ha conferito

al reclamo l'effetto sospensivo. Non sono state chieste osservazioni a

CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 24 maggio 2022 (cfr.

tracciamento degli invii po­stali n. 98__________, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2022, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la questione di

sapere se per l'applicazione del regolamento aziendale della P__________ SA,

che sancisce il diritto del lavoratore a supplementi salariali in caso di

lavoro a turni e straordinario, occorre l'adempimento cumulativo o alternativo

delle condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero il lavoro a turni e/o

il lavoro domenicale istituzionalizzato. Tenuto conto del testo della norma nelle

sue tre versioni linguistiche, dello scopo della disposizione volto a garantire

la parità di trattamento salariale fra i lavoratori interinali e quelli assunti

direttamente da un'azienda, della circolare n.

12.

del 19 maggio 2018 della CPRT,

del Commento CCL prestito di personale del 12 aprile 2019 e delle dichiarazioni

della presidente della CPRT, il primo giudice è giunto alla conclusione che le

due condizioni sono alternative nel senso che la congiunzione “e” ha una

funzione aggiuntiva e non cumulativa. D'altronde, per il primo giudice, “non si

vede il senso di interpretare diversamente la disposizione, né è ravvisabile

una simile volontà delle parti contraenti al momento della redazione della disposizione”.

Il Pretore aggiunto ha poi esaminato se l'art.

24.

cpv. 2 CCL, così come interpretato, possa applicarsi nel Canton Ticino

dall'entrata in vigore della norma o, come sostenuto dalla convenuta, soltanto

dall'emissione della circolare n. 12. Accertato che la problematica

interpretativa si è posta unicamente nel Canton Ticino, il primo giudice ha preso atto che per il

Comitato della Commissione professionale paritetica svizzera per il prestito di

personale (CPSPP), nella sua funzione di sorveglianza sulle commissioni

professionali paritetiche regionali, così come di vigilanza sul rispetto delle

norme del CCL, nelle varie zone della Svizzera non potesse valere una

regolamentazione diverse. Egli ha altresì evidenziato come la nota circolare si

limitasse a chiarire la portata applicativa della norma “senza

adottare opzioni ermeneutiche non desumibili dall'ordinaria esegesi della

stessa”, tant'è che nel resto della Svizzera ne è stato sin

da subito compreso il senso, in particolare con riguardo allo scopo perseguito volto a garantire la parità di trattamento

salariale fra i lavoratori. Ciò

posto, il Pretore aggiunto ha concluso che il

carattere imperativo dell'art. 24

cpv. 2 CCL PP impone la corretta e

coerente applicazione sin dalla sua entrata in vigore, onde evitare

ingiustificate e illegali disparità di trattamento fra i lavoratori e tutelare

i principi dell'affidamento e della certezza del diritto. Quanto alla decisione del CPSPP di imporre sanzioni

solo dopo la pubblicazione della citata circolare, il primo giudice l'ha

considerata priva di rilievo, trattandosi di una questione di valenza meramente

privata limitata ai rapporti tra l'associazione e i soci. Per il Pretore

aggiunto, infine, in assenza di una consolidata prassi contraria, l'interpretazione

elucidata non costituisce alcun cambiamento di giurisprudenza.

In siffatte circostanze, il primo giudice ha

riconosciuto all'attore il diritto ai supplementi salariali previsti dall'art.

8.

del regolamento interno della P__________ SA. Sulla base delle schede delle

timbrature e dei fogli di salario, egli ha allestito un conteggio, annesso alla

decisione quale parte integrante, da cui risulta il diritto di CO 1 al pagamento di fr. 7063.10

lordi, pari a fr. 6019.53 netti

(5.125% AVS/AI/IPG, 1.10% AD, 1.10% IGM, 2.25% AINP, 0.70% CFC, 5.50% LPP),

senza trattenuta delle imposte alla fonte a carico del lavoratore. In

definitiva, il Pretore aggiunto ha obbligato la convenuta a versare all'attore

fr. 6019.53 netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018 e ha

pronunciato il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al citato precetto

esecutivo limitatamente a questo importo.

4.

Per la RE 1, la

decisione del Pretore aggiunto di

considerare le condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP alternative anziché cumulative costituisce un'inammissibile

interpretazione contra litteram. La reclamante sostiene che la norma, nelle sue tre versioni linguistiche,

esprime “lo stesso concetto in modo convergen­te, ovvero che il lavoro a turni e

il lavoro domenicale istituzionalizza­to sono da ritenere quali condizioni

cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non

obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le

versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo avviso,

siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro va

interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la

fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua

elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di

interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.

a) L'art.

24.

CCL PP, dal titolo marginale “supplementi”, ha il seguente tenore:

1.

I supplementi per lavoro

straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene

preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

2.

Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni

e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito

sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo

ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o

aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.

b) In

concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore

del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le

parti in causa. È parimenti incontestato che alla P__________ SA, azienda

acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il lavoro

domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispecie

si applichino i supplementi previsti dal regolamento interno della P__________

SA (art. 8) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero in questa sede se

l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le condizioni poste da

quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o meno arbitraria.

c) Ora,

in una recente sentenza del 7 aprile

2022, questa Camera ha già dovuto di esaminare una fattispecie simile e, dopo

avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati

dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente

all'assunto dell'azienda attiva

nell'ambito del prestito di personale,

per la quale il senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e

univoco laddove prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali

previsti dai regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di

due condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro

domenicale istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione

non è di per sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione “e” non implica

necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche

funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b).

La Camera, poi, ha altresì stabilito che

lo scopo della norma non è quello

di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati

all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli

previsti dalle altre norme del CCL PP,

indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di garantire la

parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi attivi

presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro eludano

disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al personale

a prestito. Essa ha così rilevato che una visione

cumulativa delle due condizioni e dunque

un'applicazione restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con questa

finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di

giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici

con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici

che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il

personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi

nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera (inc. 16.2020.46 consid. 6).

Quanto

alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante

non fosse quella di una singola

commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto

del CCL PP), ma quella rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro Swissstaffing,

con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna, Società svizzera degli

impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz con i lavoratori

loro associati, all'interno della Commissione professionale paritetica Svizzera

CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed

esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza). La Camera non ha disconosciuto che fino

all'emissione della circolare n. 12,

nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non

veniva verificato il rispetto dell'art. 24

cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica

cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7).

Infine,

relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere

escluso l'esistenza di

una modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione

paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa

al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione

ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona

fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per

l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro

circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di

lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e

il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza

del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa

(uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8). Donde in definitiva la reiezione del reclamo presentato

da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad analoga

conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di appello

(sentenze inc. 12.2021.164 e inc.

12.2021.165

del 7 aprile 2022).

d) La

decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il

quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile

il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia

costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che

l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale

“non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non

avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per

il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e

il lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità

le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della

precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in

discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata

interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una

violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i

ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda

Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023).

e) Nel

caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente

quelle già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7

aprile 2022. Esse non consentono quindi di rimettere in discussione tale

decisione e non devono pertanto essere ulteriormente esaminate in questa sede.

Ne segue che il reclamo deve essere respinto.

5.

La procedura in controversie derivanti da un rapporto di

lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un

valore di fr. 30 000.– è

gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali,

circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili,

il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.