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Decisione

16.2022.22

Reclamo per denegata giustizia contro l'operato di un'autorità di conciliazione - non impugnabilità di un'autorizzazione ad agire

25 luglio 2022Italiano6 min

163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR, sentenze inc. 16.2018.43 del 10 settembre

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.22

Lugano

25 luglio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo per “diniego di giustizia” presentato il 7 luglio 2022

dall'

RE

1

nei confronti del

Giudice di pace del circolo di Breno

nell'ambito procedura di conciliazione

CO3/2022 promossa con istanza del 20 aprile 2022 dalla

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: che

il 9 aprile 2022 la ditta

CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________21 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2468.40

più interessi al 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito la

“Contratto di ritiro mobilio da __________ come richiesto – Contratto di

magazzinaggio per le masserizie depositate”, cui l'escussa ha interposto

opposizione;

che

con istanza del 20 aprile 2022 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Breno, chiedendo di

convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di

fr. 2468.40 più interessi al 5% dal 30 novembre 2021 e il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;

che il 5 maggio 2022 la convenuta ha

denunciato la lite a C__________ L__________ __________, la quale ha rifiutato

di intervenire;

che all'udienza di

conciliazione del 7 giugno 2022 la convenuta ha prodotto un memoriale di

osservazioni e ha presentato una domanda

riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento in applicazione dell'art. 85

LEF dell'esecuzione promossa nei suoi confronti così come la cancellazione

della stessa dal suo estratto delle esecuzioni;

che il Giudice di pace,

constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 27 giugno

2022 l'autorizzazione ad agire alla CO 1, ponendo a suo carico la tassa di

giustizia di fr. 125.–;

che con un reclamo “per diniego

di giustizia” del 7 luglio 2020 RE 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo di

accogliere la sua domanda riconvenzionale;

che l'atto non è stato

notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto:

che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto

della mancata conciliazione delle parti, ha rilasciato all'attrice

l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;

che per costante giurisprudenza, un'autorizzazione

ad agire non costituisce una decisione suscettiva di impugnazione (DTF 141 III

Fatti

163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR, sentenze inc. 16.2018.43 del 10 settembre

2018 e inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018);

che nella misura in cui è diretto contro l'autorizzazione ad agire

rilasciata il 27 giugno 2022 dal Giudice di pace, il reclamo è irricevibile;

che l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di

introdurre in ogni tempo un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC), a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale,

nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i

termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC;

che, premesso ciò, un diniego di giustizia si ravvisa ove

un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è

stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192

consid. 3.1);

che la reclamante si duole di un diniego di giustizia da parte del

Giudice di pace e chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda

riconvenzionale;

che la

richiesta è improponibile, la reclamante trascurando che foss'anche accertato

un diniego di giustizia ciò non comporta eo ipso l'accoglimento della

domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di

trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Bastons

Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 319; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger

Considerandi

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad

art. 327);

che,

nemmeno un'ingiunzione al Giudice di pace di statuire sulla

domanda riconvenzionale da lei formulata all'udienza di conciliazione entra

in considerazione;

che, in effetti, un'autorità di conciliazione può giudicare soltanto, se

l'attore ne fa richiesta, le controversie patrimoniali con un valore litigioso

fino a fr. 2000.– (art. 212 CPC);

che nella

fattispecie, dandosi valore litigioso di fr. 2468.40 il Giudice di pace

non poteva statuire né sull'azione principale né tantomeno su quella

riconvenzionale;

che, peraltro,

se una domanda riconvenzionale può essere formulata anche in sede di conciliazione,

essa soggiace alla medesima procedura dell'azione principale (art. 224 cpv. 1 CPC), ciò che non

è il caso di un'azione fondata sull'art. 85 LEF retta dalla procedura sommaria;

che in definitiva il

reclamo si rivela d'acchito manifestamente infondato e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che le spese processuali seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non

è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

;

Giudice di pace del circolo di Breno.

Comunicazione alla .

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.