16.2022.22
Reclamo per denegata giustizia contro l'operato di un'autorità di conciliazione - non impugnabilità di un'autorizzazione ad agire
25 luglio 2022Italiano6 min
163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR, sentenze inc. 16.2018.43 del 10 settembre
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.22
Lugano
25 luglio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo per “diniego di giustizia” presentato il 7 luglio 2022
dall'
RE
1
nei confronti del
Giudice di pace del circolo di Breno
nell'ambito procedura di conciliazione
CO3/2022 promossa con istanza del 20 aprile 2022 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: che
il 9 aprile 2022 la ditta
CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________21 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2468.40
più interessi al 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito la
“Contratto di ritiro mobilio da __________ come richiesto – Contratto di
magazzinaggio per le masserizie depositate”, cui l'escussa ha interposto
opposizione;
che
con istanza del 20 aprile 2022 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Breno, chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di
fr. 2468.40 più interessi al 5% dal 30 novembre 2021 e il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;
che il 5 maggio 2022 la convenuta ha
denunciato la lite a C__________ L__________ __________, la quale ha rifiutato
di intervenire;
che all'udienza di
conciliazione del 7 giugno 2022 la convenuta ha prodotto un memoriale di
osservazioni e ha presentato una domanda
riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento in applicazione dell'art. 85
LEF dell'esecuzione promossa nei suoi confronti così come la cancellazione
della stessa dal suo estratto delle esecuzioni;
che il Giudice di pace,
constatata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 27 giugno
2022 l'autorizzazione ad agire alla CO 1, ponendo a suo carico la tassa di
giustizia di fr. 125.–;
che con un reclamo “per diniego
di giustizia” del 7 luglio 2020 RE 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo di
accogliere la sua domanda riconvenzionale;
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto:
che, in concreto, il Giudice di pace, preso atto
della mancata conciliazione delle parti, ha rilasciato all'attrice
l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;
che per costante giurisprudenza, un'autorizzazione
ad agire non costituisce una decisione suscettiva di impugnazione (DTF 141 III
Fatti
163 consid. 2.1; 140 III 229 consid. 2.1; da ultimo: sentenza 5A_359/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3.2; analogamente: RtiD I 2013 n. 43c pag. 814; CCR, sentenze inc. 16.2018.43 del 10 settembre
2018 e inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018);
che nella misura in cui è diretto contro l'autorizzazione ad agire
rilasciata il 27 giugno 2022 dal Giudice di pace, il reclamo è irricevibile;
che l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di
introdurre in ogni tempo un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC), a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale,
nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i
termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC;
che, premesso ciò, un diniego di giustizia si ravvisa ove
un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è
stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192
consid. 3.1);
che la reclamante si duole di un diniego di giustizia da parte del
Giudice di pace e chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda
riconvenzionale;
che la
richiesta è improponibile, la reclamante trascurando che foss'anche accertato
un diniego di giustizia ciò non comporta eo ipso l'accoglimento della
domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di
trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Bastons
Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 319; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger
Considerandi
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad
art. 327);
che,
nemmeno un'ingiunzione al Giudice di pace di statuire sulla
domanda riconvenzionale da lei formulata all'udienza di conciliazione entra
in considerazione;
che, in effetti, un'autorità di conciliazione può giudicare soltanto, se
l'attore ne fa richiesta, le controversie patrimoniali con un valore litigioso
fino a fr. 2000.– (art. 212 CPC);
che nella
fattispecie, dandosi valore litigioso di fr. 2468.40 il Giudice di pace
non poteva statuire né sull'azione principale né tantomeno su quella
riconvenzionale;
che, peraltro,
se una domanda riconvenzionale può essere formulata anche in sede di conciliazione,
essa soggiace alla medesima procedura dell'azione principale (art. 224 cpv. 1 CPC), ciò che non
è il caso di un'azione fondata sull'art. 85 LEF retta dalla procedura sommaria;
che in definitiva il
reclamo si rivela d'acchito manifestamente infondato e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che le spese processuali seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non
è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
Giudice di pace del circolo di Breno.
Comunicazione alla .
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.