16.2022.23
Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo
29 settembre 2022Italiano3 min
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2022.395 (espulsione del conduttore) promossa nei
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2022.23
Lugano
29 settembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 6 luglio 2022 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2022.395 (espulsione del conduttore) promossa nei
suoi confronti con istanza del 29 aprile 2022
dalla
CO 1
(rappresentata
dallo RA 1, ),
premesso
che con sentenza del 6 luglio 2022 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha ordinato a RE 1 di liberare entro il 15 luglio successivo un appartamento
situato ad __________ appartenente alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico
della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili;
preso
atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11
luglio 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di
respingere l'istanza;
rammentato che il 14 luglio 2022 la reclamante è stata
invitata a depositare entro il 2 agosto successivo la somma di fr. 200.– sul
conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese
processuali presumibili;
constatato
che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 29
agosto 2022 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile
fino al 14 settembre successivo per depositare il citato importo, con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che non
essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il
reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare
– eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non
si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per
osservazioni;
decreta: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a:
–
;
–
, .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.