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Decisione

16.2022.23

Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

29 settembre 2022Italiano3 min

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2022.395 (espulsione del conduttore) promossa nei

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

16.2022.23

Lugano

29 settembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 6 luglio 2022 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2022.395 (espulsione del conduttore) promossa nei

suoi confronti con istanza del 29 aprile 2022

dalla

CO 1

(rappresentata

dallo RA 1, ),

premesso

che con sentenza del 6 luglio 2022 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna ha ordinato a RE 1 di liberare entro il 15 luglio successivo un appartamento

situato ad __________ appartenente alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico

della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili;

preso

atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11

luglio 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di

respingere l'istanza;

rammentato che il 14 luglio 2022 la reclamante è stata

invitata a depositare entro il 2 agosto successivo la somma di fr. 200.– sul

conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese

processuali presumibili;

constatato

che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 29

agosto 2022 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile

fino al 14 settembre successivo per depositare il citato importo, con

l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato

dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che non

essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il

reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare

– eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non

si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per

osservazioni;

decreta: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

;

, .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.