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Decisione

16.2022.24

Motivazione di una decisione

28 luglio 2022Italiano6 min

decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di S. Antonino ha rigettato in via provvisoria

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.24

Lugano

28 luglio 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 18 luglio 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 28 giugno 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022 O (disconoscimento di debito) promossa nei

suoi confronti con istanza del 26 aprile 2022

da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di S. Antonino ha rigettato in via provvisoria

l'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________77 dell'Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, fattoli notificare da RE 1 per l'incasso di fr.

4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021 in relazione a lezioni di

musica. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico

dell'escusso (inc. 0005-2022-s).

B. Con

petizione del 24 aprile 2022 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace

per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Al dibattimento del 21

giugno 2022 l'istante ha mantenuto la sua domanda mentre la posizione della convenuta

non è stata verbalizzata. Statuendo con decisione del 28 giugno 2022, il

Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha disconosciuto il debito di fr. 4990.–.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18

luglio 2022 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la

riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta alla convenuta al più presto il 29 giugno 2022. Introdotto il 18

luglio 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Il Giudice di pace, ricordati gli aspetti procedurali e la

ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito

(art. 83 cpv. 2 LEF), ha accolto la petizione. La reclamante lamenta

innanzitutto che la decisione impugnata è carente di motivazio­ne, tant'è che

l'ha “chiesta ufficialmente al Giudice senza ricevere risposta”.

a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni

decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che

discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a

determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche

essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha

statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423

consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli

argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette

di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su

questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24

del 15 novembre 2021, consid. 5a).

b) Nella

fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a evocare la ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di

disconoscimento del debito ma non consente minimamente di capire perché egli

abbia accolto la petizione. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non

vi è alcun accenno ai motivi addotti dall'attore che giustificherebbero

l'accoglimento dell'azione, né perché le obbiezioni della convenuta non hanno

trovato ascolto. In sintesi, egli non ha proceduto ad alcuna sussunzione

giuridica. E senza una sufficiente motivazione,

la reclamante non vi si può confrontare e prendere posizione con cognizione di

causa, tant'è che nel reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora

in primo grado. Né questa Camera è in grado di sindacare le critiche della

reclamante. Non motivata a sufficienza, perché la giurisdizione di secondo

grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, la

decisione deve così essere annullata. Non essendogli impartite indicazioni

vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a conferma­re la decisione

impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione

che riterrà di addurre.

3.

Le

particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –

eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo

invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto

impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa

Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Giudice di pace

indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono

libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione

Giudice di pace e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.

4.

L'emanazione del giudizio odierno rende

senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

5.

La singolarità del caso inducono nella fattispecie a non

prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione alla reclamante di

indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Giudice di pace perché emani un giudizio motivato.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.