16.2022.24
Motivazione di una decisione
28 luglio 2022Italiano6 min
decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di S. Antonino ha rigettato in via provvisoria
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.24
Lugano
28 luglio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 luglio 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 28 giugno 2022 dal
Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022 O (disconoscimento di debito) promossa nei
suoi confronti con istanza del 26 aprile 2022
da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di S. Antonino ha rigettato in via provvisoria
l'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________77 dell'Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, fattoli notificare da RE 1 per l'incasso di fr.
4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021 in relazione a lezioni di
musica. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico
dell'escusso (inc. 0005-2022-s).
B. Con
petizione del 24 aprile 2022 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace
per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Al dibattimento del 21
giugno 2022 l'istante ha mantenuto la sua domanda mentre la posizione della convenuta
non è stata verbalizzata. Statuendo con decisione del 28 giugno 2022, il
Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha disconosciuto il debito di fr. 4990.–.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18
luglio 2022 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta alla convenuta al più presto il 29 giugno 2022. Introdotto il 18
luglio 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Il Giudice di pace, ricordati gli aspetti procedurali e la
ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito
(art. 83 cpv. 2 LEF), ha accolto la petizione. La reclamante lamenta
innanzitutto che la decisione impugnata è carente di motivazione, tant'è che
l'ha “chiesta ufficialmente al Giudice senza ricevere risposta”.
a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni
decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che
discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha
statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423
consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli
argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette
di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su
questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24
del 15 novembre 2021, consid. 5a).
b) Nella
fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a evocare la ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di
disconoscimento del debito ma non consente minimamente di capire perché egli
abbia accolto la petizione. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non
vi è alcun accenno ai motivi addotti dall'attore che giustificherebbero
l'accoglimento dell'azione, né perché le obbiezioni della convenuta non hanno
trovato ascolto. In sintesi, egli non ha proceduto ad alcuna sussunzione
giuridica. E senza una sufficiente motivazione,
la reclamante non vi si può confrontare e prendere posizione con cognizione di
causa, tant'è che nel reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora
in primo grado. Né questa Camera è in grado di sindacare le critiche della
reclamante. Non motivata a sufficienza, perché la giurisdizione di secondo
grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, la
decisione deve così essere annullata. Non essendogli impartite indicazioni
vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a confermare la decisione
impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione
che riterrà di addurre.
3.
Le
particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo
invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto
impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa
Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Giudice di pace
indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono
libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione
Giudice di pace e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.
4.
L'emanazione del giudizio odierno rende
senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
5.
La singolarità del caso inducono nella fattispecie a non
prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione alla reclamante di
indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richieste.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati al Giudice di pace perché emani un giudizio motivato.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.