16.2022.25
Divorzio: provvigione ad litem
22 settembre 2022Italiano9 min
(DM.2022.10), con istanza del 25 maggio 2022 la moglie ha, in particolare sollecitato
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.25
Lugano
22 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 28 luglio 2022 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2022.34 (divorzio: provvigione ad litem) promossa
con istanza del 25 maggio 2022 da
CO
1 (Milano)
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito di
un'azione di divorzio promossa il 28 febbraio 2022 da RE 1 (1979) davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei confronti di CO 1 (1983)
(DM.2022.10), con istanza del 25 maggio 2022 la moglie ha, in particolare sollecitato
dal marito lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 3500.–.
All'udienza del 30 maggio 2022, indetta per il contraddittorio, il Pretore,
su richiesta del convenuto, ha assegnato a quest'ultimo un termine 10 giorni per
presentare osservazioni scritte. In un memoriale dell'8 giugno 2022 RE 1 ha proposto
di respingere l'istanza notificando mezzi di prova. In una replica spontanea
del 23 giugno 2022 CO 1 ha mantenuto la sua domanda notificando anch'essa mezzi
di prova.
B. Statuendo con
decisione del 12 luglio 2022 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato RE
1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 3500.–. Le spese
processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2022 in
cui chiede di annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore
per una nuova decisione. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in
materia di provvigione ad litem non è un provvedimento cautelare nel
senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF), bensì una pretesa
fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal
matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3 marzo 2021
consid. 1.2; v. anche DTF 143 III 624 consid. 7 con rinvii; analogamente: RtiD
II-2019 pag. 664 n. 4c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.115 del 1°
luglio 2021 consid. 1). Si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato in
procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con reclamo, se la
causa ha un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
come in concreto, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
del convenuto il 18 luglio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Introdotto il 28 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo
termine utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della autorità di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore dopo aveva accertato il reddito della moglie in € 1550.00
mensili a fronte di un fabbisogno minimo in € 2022.05 mensili, ha ritenuto che essa
non è in grado di sopperire alle spese della procedura di divorzio. A suo
parere, inoltre, la sostanza a disposizione della stessa di
€ 9500.00 costituisce “una riserva di soccorso” e non può essere pertanto utilizzata
per le spese di patrocinio. Quanto alla situazione del marito, il primo giudice
ha appurato che egli dispone di una “cospicua” sostanza ragione per cui possiede
sufficienti risorse per pagare la provvigione di causa senza intaccare il
proprio debito mantenimento, tanto più che l'ammontare richiesto non è
particolarmente elevato. Riconosciuto infine che la posizione della moglie non
era manifestamente priva di possibilità di esito favorevole, il Pretore ha pertanto
obbligato il convenuto a versare all'istante una provvigione ad litem di
fr. 3500.–.
4.
Il reclamante lamenta
anzitutto una violazione del suo diritto alla prova garantito dall'art. 8 CC e
del suo diritto di essere sentito. Egli rimprovera al Pretore di avere emanato
la decisione impugnata senza avere eseguito alcuna istruttoria né essersi espresso
sulle prove da lui offerte, segnatamente sull'edizione dalla moglie dei suoi
conti bancari, tramite un'ordinanza sulle prove. Il marito soggiunge inoltre
che l'accertamento del Pretore in merito alla consistenza della sostanza della
moglie sia manifestamente errato poiché fondato unicamente su una “fotografia
parziale del suo conto corrente senza riferimenti allo stato del conto né dettagli
sulla relazione bancaria”. Ciò non basta, a suo avviso, per rendere verosimile che
essa dispone unicamente di
€ 9500.00.
a) Già
si è detto che una richiesta di provvigione ad litem è trattata con il
rito sommario dell'art. 271 CPC (sopra consid. 1). Nell'ambito di una tale
procedura il giudice, ricevuta l'istanza, convoca le parti a un'udienza ma può
rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti
scritti delle parti” (art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha bensì
convocato le parti a un'udienza del 30 maggio 2022, ma in quell'occasione il
convenuto “visto il breve lasso di tempo intercorso dalla notifica dell'istanza
(ricevuta praticamente quel giorno stesso)” ha chiesto di poter presentare osservazioni
scritte, ciò che il Pretore ha ammesso impartendogli un termine di dieci
giorni. Non si può pertanto ritenere che sulla questione della provvigione ad litem si sia tenuta
un'udienza in cui le parti si sono espresse
sull'istanza.
b) Premesso
ciò, nella fattispecie la richiesta
di provvigione ad litem non poteva dirsi fondata su fatti “non
controversi”. Anzi, il marito contestava recisamente che la moglie potesse
pretendere da lui una provvigione ad litem sia alla luce della situazione
economica (reddito e sostanza) di lei, che in relazione alla propria. Non sussistevano dunque le premesse perché
il primo giudice potesse rinunciare all'udienza. Il fatto che vi sia
stato un precedente scambio di allegati scritti, per altro, costituisce già di
per sé un'eccezione e deve unicamente permettere al Pretore di determinare se i
fatti sono chiari o non controversi e quindi di rinunciare a convocare le parti
all'udienza. Ciò che, come si è detto, non era il caso in concreto. Ne segue
che, a ragione, il reclamante si
duole così di una violazione dell'art. 273 cpv. 1 CPC. (cfr. analogamente:
I CCA sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020 consid. 9).
c) Per
di più, il Pretore nemmeno ha motivato il diniego di assumere le prove
debitamente offerte dalle parti. Certo in dottrina v'è chi sostiene che in
procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (I CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17
aprile 2019 consid. 5 con rinvii), ma ciò non dispensava ad ogni modo il primo
giudice dal motivare almeno nella decisione “finale” perché le prove offerte erano
irrilevanti ai fini del giudizio.
5.
Ne segue che, lesiva
del diritto di esprimersi del convenuto, la decisione impugnata incorre
nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore
possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del diritto
d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della
decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75
consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente
nella fattispecie il dibattimento sulla
provvigione ad litem potrà tenersi contestualmente alle
udienze nella causa di divorzio.
6.
Le particolarità
della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente –
senza scambio di atti scritti, anche perché la Camera rinuncia a impartire al Pretore indicazioni
vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di
impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione.
7.
Le singolarità del caso inducono altresì
nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili, CO 1
non ha proposto di respingere il
reclamo e la violazione procedurale non le è imputabile. Non può essere tenuta
dunque a rifondere indennità. Né può essere tenuto a rifondere ripetibili lo
Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto è la
decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio, previo dibattimento.
2. Non si riscuotono spese
processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.