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Decisione

16.2022.25

Divorzio: provvigione ad litem

22 settembre 2022Italiano9 min

(DM.2022.10), con istanza del 25 maggio 2022 la moglie ha, in particolare sollecitato

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.25

Lugano

22 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 28 luglio 2022 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2022.34 (divorzio: provvigione ad litem) promossa

con istanza del 25 maggio 2022 da

CO

1 (Milano)

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell'ambito di

un'azione di divorzio promossa il 28 febbraio 2022 da RE 1 (1979) davanti al

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei confronti di CO 1 (1983)

(DM.2022.10), con istanza del 25 maggio 2022 la moglie ha, in particolare sollecitato

dal marito lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 3500.–.

All'udienza del 30 maggio 2022, indetta per il contraddittorio, il Pretore,

su richiesta del convenuto, ha assegnato a quest'ultimo un termine 10 giorni per

presentare osservazioni scritte. In un memoriale dell'8 giugno 2022 RE 1 ha proposto

di respingere l'istanza notificando mezzi di prova. In una replica spontanea

del 23 giugno 2022 CO 1 ha mantenuto la sua domanda notificando anch'essa mezzi

di prova.

B. Statuendo con

decisione del 12 luglio 2022 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato RE

1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 3500.–. Le spese

processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2022 in

cui chiede di annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore

per una nuova decisione. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in

materia di provvigione ad litem non è un provvedimento cautelare nel

senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF), bensì una pretesa

fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal

matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3 marzo 2021

consid. 1.2; v. anche DTF 143 III 624 consid. 7 con rinvii; analogamente: RtiD

II-2019 pag. 664 n. 4c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.115 del 1°

luglio 2021 consid. 1). Si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato in

procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con reclamo, se la

causa ha un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,

come in concreto, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

del convenuto il 18 luglio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Introdotto il 28 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo

termine utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della autorità di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere

di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore dopo aveva accertato il reddito della moglie in € 1550.00

mensili a fronte di un fabbisogno minimo in € 2022.05 mensili, ha ritenuto che essa

non è in grado di sopperire alle spese della procedura di divorzio. A suo

parere, inoltre, la sostanza a disposizione della stessa di

€ 9500.00 costituisce “una riserva di soccorso” e non può essere pertanto utilizzata

per le spese di patrocinio. Quanto alla situazione del marito, il primo giudice

ha appurato che egli dispone di una “cospicua” sostanza ragione per cui possiede

sufficienti risorse per pagare la provvigione di causa senza intaccare il

proprio debito mantenimento, tanto più che l'ammontare richiesto non è

particolarmente elevato. Riconosciuto infine che la posizione della moglie non

era manifestamente priva di possibilità di esito favorevole, il Pretore ha pertanto

obbligato il convenuto a versare all'istante una provvigione ad litem di

fr. 3500.–.

4.

Il reclamante lamenta

anzitutto una violazione del suo diritto alla prova garantito dall'art. 8 CC e

del suo diritto di essere sentito. Egli rimprovera al Pretore di avere emanato

la decisione impugnata senza avere eseguito alcuna istruttoria né essersi espresso

sulle prove da lui offerte, segnatamente sull'edizione dalla moglie dei suoi

conti bancari, tramite un'ordinanza sulle prove. Il marito soggiunge inoltre

che l'accertamento del Pretore in merito alla consistenza della sostanza della

moglie sia manifestamente errato poiché fondato unicamente su una “fotografia

parziale del suo conto corrente senza riferimenti allo stato del conto né dettagli

sulla relazione bancaria”. Ciò non basta, a suo avviso, per rendere verosimile che

essa dispone unicamente di

€ 9500.00.

a) Già

si è detto che una richiesta di provvigione ad litem è trattata con il

rito sommario dell'art. 271 CPC (sopra consid. 1). Nell'ambito di una tale

procedura il giudice, ricevuta l'istanza, convoca le parti a un'udienza ma può

rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti

scritti delle parti” (art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha bensì

convocato le parti a un'udienza del 30 maggio 2022, ma in quell'occasione il

convenuto “visto il breve lasso di tempo intercorso dalla notifica dell'istanza

(ricevuta praticamente quel giorno stesso)” ha chiesto di poter presentare osservazioni

scritte, ciò che il Pretore ha ammesso impartendogli un termine di dieci

giorni. Non si può pertanto ritenere che sulla questione della provvigione ad litem si sia tenuta

un'udienza in cui le parti si sono espresse

sull'istanza.

b) Premesso

ciò, nella fattispecie la richiesta

di provvigione ad litem non poteva dirsi fondata su fatti “non

controver­si”. An­zi, il marito contestava recisamente che la moglie potes­se

pretendere da lui una provvigione ad litem sia alla luce della situazione

economica (reddito e sostanza) di lei, che in relazione alla propria. Non sussistevano dunque le premesse perché

il primo giudice potesse rinunciare all'udienza. Il fatto che vi sia

stato un precedente scambio di allegati scritti, per altro, costituisce già di

per sé un'eccezione e deve unicamente permettere al Pretore di determinare se i

fatti sono chiari o non controversi e quindi di rinunciare a convocare le parti

all'udienza. Ciò che, come si è detto, non era il caso in concreto. Ne segue

che, a ragione, il reclamante si

duole così di una violazione dell'art. 273 cpv. 1 CPC. (cfr. analogamente:

I CCA sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020 consid. 9).

c) Per

di più, il Pretore nemmeno ha motivato il diniego di assumere le prove

debitamente offerte dalle parti. Certo in dottrina v'è chi sostiene che in

procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (I CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17

aprile 2019 consid. 5 con rinvii), ma ciò non dispensava ad ogni modo il primo

giudice dal motivare almeno nella decisione “finale” perché le prove offerte erano

irrilevanti ai fini del giudizio.

5.

Ne segue che, lesiva

del diritto di esprimersi del convenuto, la decisione impugnata incorre

nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore

possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del diritto

d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della

decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75

consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente

nella fattispecie il dibattimento sulla

provvigione ad litem potrà tenersi contestualmente alle

udienze nella cau­sa di divorzio.

6.

Le particolarità

della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente –

senza scambio di atti scritti, anche perché la Camera rinuncia a impartire al Pretore indicazioni

vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di

impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione.

7.

Le singolarità del caso inducono altresì

nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili, CO 1

non ha proposto di respingere il

reclamo e la violazione procedurale non le è imputabile. Non può essere tenuta

dunque a rifondere indennità. Né può essere tenuto a rifondere ripetibili lo

Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto è la

decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo

giudizio, previo dibattimento.

2. Non si riscuotono spese

processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.