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Decisione

16.2022.26

Appalto - diritto di essere sentito - diritto di ottenere una decisione motivata

9 settembre 2022Italiano8 min

tale prestazione la cliente ha versato fr. 1000.–. Con istanza del 17 febbraio 2022,

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.26

Lugano

9 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 3 agosto 2022 presentato dalla

RE 1

contro

la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.53 contro di lei promossa con istanza dell'8 marzo 2022

da

CO 1

titolare

della ditta individuale ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

novembre del 2020 CO 1, titolare della ditta individuale __________, ha

incaricato la RE 1 di crearle un sito internet per la propria attività. Per

tale prestazione la cliente ha versato fr. 1000.–. Con istanza del 17 febbraio 2022,

ma inoltrata l'8 marzo successivo, CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del

circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a

ottenere la “restituzione della chiave d'accesso al suo sito internet”.

Invitata dal Giudice di pace a precisare il valore litigioso e a produrre la

documentazione a sostegno della pretesa, il 12 aprile 2022 l'istante ha

inoltrato quanto richiesto “per convalidare la seguente richiesta: rimborso

totale della spesa di fr. 1000.– per la creazione del sito; dal 01.01.2022 fr.

200.– per ogni mese di chiusura, per indennità perdita potenziale di clienti

dovuto all'oscuramento del sito da parte di RE 1”.

B. Il

Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza 15 giugno 2022. In una

memoria del 2 giugno 2022 la convenuta ha esposte le sue argomentazioni e ha

chiesto di stralciare la procedura “perché

non c'è più la possibilità di conciliazione in quanto il sito è stato

cancellato”. All'udienza di conciliazione l'istante, unica comparente, ha

confermato le sue domande chiedendo l'emanazione

di una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC. Statuendo con decisione del 12

luglio 2022 il Giudice di pa­ce

ha accolto l'istanza,

obbligando la RE 1 a versare all'istante complessivi

fr. 1600.– (fr. 1000..quale rimborso delle spese di realizzazione del sito

internet e fr. 600.– quale perdita di potenziali clienti dovuta all'oscuramento

del sito), così come restituire la chiave d'accesso al sito internet. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a

carico della convenuta.

C. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2022 in cui postula la

riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi

dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv.

1.

CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta al più presto il 13 luglio 2022. Datato 26

luglio ma impostato il 3 agosto 2022 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

L'istanza di conciliazione è stata

presentata dalla CO 1. Se non che, una ditta individua­le è

sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte.

Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (v. CCR, sentenza

inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2 con rinvii). Premesso ciò, in

concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte istante, CO 1,

titolare della ditta, avendo essa stessa sottoscritto tutti gli atti della

procedura. Ne segue che la denominazione della parte istante “nel rubrum”

va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

3.

Il Giudice

di pace, preso atto che la convenuta non si era presentata all'udienza di conciliazione,

durante la quale l'istante ha chiesto di

emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, ha accolto l'istanza.

La reclamante lamenta sostanzialmente che non vi è alcuna base legale che

giustifichi la pretesa della controparte.

a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni

decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che

discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a

determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche

essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha

statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423

consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli

argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette

di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su

questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc.

16.2020.24

del 15 novembre 2021, consid. 5a).

b) Nella

fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a evocare le domande di giudizio e il comportamento della convenuta,

la quale ha bensì inviato una “presa di posizione” ma non è comparsa

all'udienza di conciliazione, quantunque fosse stata più volte sollecitata a

presentarsi. Essa tuttavia non consente minimamente di capire perché egli abbia

accolto l'istanza. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è

alcun accenno ai motivi addotti dall'attrice che giustificherebbero

l'accoglimento dell'azione. In sintesi, il primo giudice non ha proceduto ad

alcuna sussunzione giuridica. Non si disconosce che, data l'assenza

ingiustificata della convenuta all'udienza di conciliazione, nulla impediva al Giudice di pace di emanare una

decisione come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. CCR

sentenza inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4c con rinvio). Sta di

fatto che ciò non lo esonerava dal motivare la decisione, tanto più, in

concreto, dandosi domande

di giudizio senza alcuna allegazione di fatto.

c) In

tali circostanze, senza una sufficiente motivazione, la reclamante non vi si

può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel

reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né

questa Camera è in grado di sindacare le critiche della reclamante. Non motivata a sufficienza, affinché la giurisdizione di

secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli

impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a conferma­re

la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con

la motivazione che riterrà di addurre.

d)

Si aggiunga che

la richiesta dell'attrice di giudicare in applicazione dell'art. 212 CPC,

che dovrebbe figurare almeno dal verbale di conciliazione, non obbliga in ogni

caso l'autorità di conciliazione a prendere una decisione, disponendo essa di

un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o meno alla

richiesta di giudizio. Essa non è pertanto obbligata a emanare una decisione di

merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi dell'art. 212

cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF 147 III 444

consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza 16.2021.26 del 28 aprile 2022 consid.

4a).

4.

Le

particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo –

eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo

invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza

dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro

questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Giudice di

pace indicazioni vincolanti sulla scelta delle opzioni contemplate dall'art.

206.

cpv. 2 CPC o sul contenuto del nuovo giudizio.

5.

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non

prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione alla reclamante di

indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.