16.2022.28
Procedura semplificata: esigenza del dibattimento
26 giugno 2023Italiano13 min
del “ponte superiore” e per lo “spurgo dei freni”. La committente ha versato alla CO 1 fr. 1053.90 per i
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Incarto n.
16.2022.28
16.2022.29
Lugano
26 giugno 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 agosto 2022 (inc. 16.2022.28) presentato da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1, )
contro
la decisione emessa il 21 giugno 2022 dal
Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0002-2021-o (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione
del 24 novembre 2021 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.
16.2022.29);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L'11 settembre 2020 RE
1, alla guida della sua automobile Opel __________, è stata
coinvolta in un incidente stradale sull'autostrada Roma-Firenze. Il 28
settembre 2020 la CO 1,
incaricata del recupero e della riparazione del veicolo, ha emesso due fatture:
l'una di fr. 1615.50 (IVA inclusa) per il trasporto del veicolo dal luogo
dell'incidente alla propria officina e l'altra
di fr. 5936.25 (IVA inclusa) per i costi di riparazione. Il 12
ottobre 2020 la società ha emesso una terza fattura di fr. 749.– (IVA
inclusa) per la sostituzione
del “ponte superiore” e per lo “spurgo dei freni”. La committente ha versato alla CO 1 fr. 1053.90 per i
costi dell'intervento di recupero del veicolo e fr. 5812.45 per quelli di
riparazione, così come riconosciutole dalla propria assicurazione. A carico di RE 1 sono
rimasti complessivi fr. 1434.40.
B. Il 21 dicembre 2020 RE
1, mentre stava eseguendo una manovra di parcheggio, ha danneggiato la parte
laterale sinistra della propria autovettura. La CO 1,
che ha eseguito i lavori di riparazione ha emesso, il 18 gennaio 2021, una
fattura di fr. 9000.– (IVA inclusa), che l'assicurazione RC della conducente
ha assunto salvo la franchigia di fr. 300.–, e un'altra fattura di
fr. 599.20 (IVA inclusa) per la riparazione dei sensori di parcheggio, la
quale è rimasta invece interamente impagata. Il 26 aprile 2021 la CO 1 ha messo
in mora RE 1, impartendole un termine fino
al 14 maggio 2021 per versare lo scoperto di complessivi fr. 2333.60.
C. Il 10 maggio 2021 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1il precetto esecutivo n. __________
dall'Ufficio esecuzione di Bellinzona per
ottenere il pagamento di fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio
2021, indicando quale motivo del credito “saldo franchigia assicurativa; saldo
non coperto da __________ Assicurazioni; saldo fattura soccorso stradale;
riparazione sensori retromarcia; sostituzione ponte posteriore e fornitura di
un pezzo d'occasione”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
D. Il 2 settembre 2021 la
CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo
di Sant'Antonino chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione
volto a ottenere il pagamento di fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021, così come il
rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice
di pace ha rilasciato all'istante, il 13 ottobre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di
fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante (inc. 0003-2021-t).
E. Con petizione del 24
novembre 2021 la CO 1 ha adito il
medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Il 12 gennaio 2022 RE 1 ha instato
per il beneficio del gratuito patrocinio e nelle sue osservazioni del 2 marzo 2022 essa ha proposto di respingere la petizione, opponendo
ad ogni modo in compensazione un suo credito di fr. 1500.– per il danno
riportato al suo veicolo a seguito degli interventi dell'attrice.
In una replica del 28 marzo 2022 l'attrice ha ribadito le sue domande,
contestando la compensazione fatta valere dalla convenuta. Duplicando il 31
maggio 2022 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 21 giugno 2022 il Giudice di pace ha accolto
la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 2333.60
oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021 e pronunciando il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al noto precetto esecutivo. Le spese processuali di
fr. 200.–, così come quelle della conciliazione, sono state poste a carico
della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 200.– di ripetibili. La
convenuta è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 agosto 2022 in cui chiede, previo
conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, di
annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Giudice di pace affinché,
dopo avere indetto il dibattimento ed essersi pronunciato sulle prove offerte, svolga l'istruttoria ed emetta una nuova decisione.
Con decreto del 2 settembre 2022 il
presidente di questa Camera ha conferito al reclamo l'effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2023 la RE 1 conclude per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in
concreto (fr. 2333.60), sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore della convenuta il 22 giugno 2022 (cfr.
tracciamento dell'invio, n. 98.__________, agli atti). Iniziato a
decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 (art. 145 cpv. 1 lett.
b CPC) e sarebbe scaduto
il 23 agosto 2022. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146.
consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di
pace ha anzitutto preso atto che la convenuta si oppone alla pretesa
dell'attrice poiché, a suo avviso, i lavori
di riparazione della propria automobile, effettuati a seguito dell'incidente
dell'11 settembre 2020, non sono stati eseguiti
a regola d'arte. Premesso ciò, egli ha ritenuto “ininfluente, ai fini
del giudizio” l'audizione dei testimoni offerti dalla convenuta e ha stabilito che
“nel caso concreto, alla luce degli elementi agli atti e del lungo tempo ormai
trascorso, alfine di eliminare ogni ragionevole dubbio, non è possibile
determinare se il secondo incidente è dovuto a carenze meccaniche o ad un
errore”. In siffatte circostanze, il primo giudice ha accolto la petizione.
4.
La
reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere emanato la decisione senza avere
indetto il dibattimento dopo la conclusione dello scambio di allegati scritti.
Essa lamenta inoltre la mancata assunzione delle prove da lei offerte, tanto
più che il primo giudice nemmeno ha emesso l'ordinanza sulle prove.
a) La
procedura semplificata prevede che ove la petizione non contenga una
motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento (art.
245.
cpv. 1 CPC). Se, invece, la petizione contiene una motivazione, il
giudice assegna dapprima un termine per presentare per scritto le proprie
osservazioni. Con l'utilizzo dell'avverbio “dapprima” il legislatore ha
chiaramente indicato che nell'ambito di questa procedura occorre innanzitutto
procedere a un primo scambio di scritti al termine
del quale il giudice può ordinarne, se le circostanze lo richiedono, un
secondo (art. 246 cpv. 2 CPC), di modo che lo scambio di atti scritti
non è che l'inizio della procedura. Ad ogni modo, che la petizione sia motivata
o meno, il giudice non può, in linea di principio, pronunciarsi sul merito
senza avere tenuto il dibattimento, a meno che le parti vi abbiano rinunciato,
espressamente o per atti concludenti, in applicazione dell'art. 233 CPC (DTF
140.
III 452 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale
4A_318/2016 del 3 agosto 2016 consid. 2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.34
del 18 febbraio 2019 consid. 6a; v.
anche Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 8 ad art. 245).
b) Nella fattispecie il Giudice di pace, ricevuta la
petizione, il 1° dicembre 2021, ha assegnato alla convenuta un termine di 30
giorni per presentare le osservazioni. Il 7 gennaio 2022 il primo giudice ha
citato le parti a comparire il 25 gennaio successivo
a un'udienza di dibattimento ma poi, in tale occasione, egli ha
proceduto a un ulteriore tentativo di conciliazione a seguito del quale ha
sospeso la procedura per quindici giorni alfine di permettere alle parti di
trovare un accordo. Riattivata la procedura e pervenute le osservazioni del 2
marzo 2022, il 3 marzo il Giudice di pace ha assegnato all'attrice un termine di 30 giorni per presentare la replica.
Pervenuta la replica del 28
marzo 2022, il 31 marzo egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30
giorni per presentare la duplica, poi prorogato di ulteriori 15 giorni e una
volta giunta la duplica del 31 maggio 2022, senza ulteriori comunicazioni alle
parti, ha statuito sull'azione con decisione del 21 giugno 2022.
c) Se
non che, in mancanza di una
rinuncia previa delle parti, il Giudice di pace non poteva pronunciarsi sulla petizione senza prima avere tenuto il
dibattimento. Certo, il 25 gennaio 2022 egli ha tenuto un'udienza
indetta per il dibattimento. Per tacere del fatto che il
termine per presentare le osservazioni alla petizione non era nemmeno scaduto,
in tale occasione si è svolto un tentativo di
conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 25 gennaio 2022). Lo scambio degli allegati
scritti non era pertanto concluso sicché nemmeno avrebbe potuto aprirsi il dibattimento.
Né le parti hanno manifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al medesimo
(art. 233 CPC) né tantomeno quella di rinunciare ad assumere le prove
preannunciate nei lori allegati scritti. In tali circostanze, il Giudice
di pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti. Se ne conclude che, fondato, il reclamo merita accoglimento
con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al
Giudice di pace affinché indica il dibattimento, si pronunci sulle prove offerte
dalle parti e, svolta l'eventuale istruttoria, emani una nuova decisione.
5.
La sentenza odierna merita una chiosa d'ordine giuridico, ricordando,
a futura memoria, che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni
devono essere motivate (art. 238 lett. g CPC). Il destinatario della
decisione e ogni interessato deve poterla comprendere e impugnare con
cognizione di causa (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e l'istanza di ricorso
eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per
soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno
brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per
contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure
invocati dalle parti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i
fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147
IV 252 consid. 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_347/2022
del 27 ottobre 2022 consid. 2). In questo senso, il Giudice di pace non può
limitarsi a elencare le domande e le eccezioni delle parti e a riassumere i
fatti alla base della fattispecie.
6.
Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, che ha
presentato reclamo per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa
indennità per ripetibili, la quale può essere
fissata in fr. 600.–,
sulla base degli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), comprensiva di spese (6%: art.
6.
cpv. 1 del regolamento) e IVA. Visto che tale indennità non è di difficile o
impossibile incasso, la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla
reclamante è senza oggetto (DTF 133 I 248
consid. 3 in fine; v. anche in RtiD II-2021 pag. 12).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della CO 1 che
rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da RE 1 è dichiarata senza
oggetto.
4. Notificazione a:
– , ;
– , .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di S. Antonino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.