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Decisione

16.2022.28

Procedura semplificata: esigenza del dibattimento

26 giugno 2023Italiano13 min

del “ponte superiore” e per lo “spurgo dei freni”. La committente ha versato alla CO 1 fr. 1053.90 per i

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.28

16.2022.29

Lugano

26 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 agosto 2022 (inc. 16.2022.28) presentato da

RE

1

(patrocinata

dall' PA 1, )

contro

la decisione emessa il 21 giugno 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0002-2021-o (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione

del 24 novembre 2021 dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.

16.2022.29);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L'11 settembre 2020 RE

1, alla guida della sua automobile Opel __________, è stata

coinvolta in un incidente stradale sull'autostrada Roma-Firenze. Il 28

settembre 2020 la CO 1,

incaricata del recupero e della riparazione del veicolo, ha emesso due fatture:

l'una di fr. 1615.50 (IVA inclusa) per il trasporto del veicolo dal luogo

dell'incidente alla propria officina e l'altra

di fr. 5936.25 (IVA inclusa) per i costi di riparazione. Il 12

ottobre 2020 la società ha emesso una terza fattura di fr. 749.– (IVA

inclusa) per la sostituzione

del “ponte superiore” e per lo “spurgo dei freni”. La committente ha versato alla CO 1 fr. 1053.90 per i

costi dell'intervento di recupero del veicolo e fr. 5812.45 per quelli di

riparazione, così come riconosciutole dalla propria assicurazione. A carico di RE 1 sono

rimasti complessivi fr. 1434.40.

B. Il 21 dicembre 2020 RE

1, mentre stava eseguendo una manovra di parcheggio, ha danneggiato la parte

laterale sinistra della propria autovettura. La CO 1,

che ha eseguito i lavori di riparazione ha emesso, il 18 gennaio 2021, una

fattura di fr. 9000.– (IVA inclusa), che l'assicurazione RC della conducente

ha assunto salvo la franchigia di fr. 300.–, e un'altra fattura di

fr. 599.20 (IVA inclusa) per la riparazione dei sensori di parcheggio, la

quale è rimasta invece interamente impagata. Il 26 aprile 2021 la CO 1 ha messo

in mora RE 1, impartendole un termine fino

al 14 maggio 2021 per versare lo scoperto di complessivi fr. 2333.60.

C. Il 10 maggio 2021 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1il precet­to esecutivo n. __________

dall'Ufficio esecuzione di Bellinzona per

ottenere il pagamento di fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio

2021, indicando quale motivo del credito “saldo franchigia assicurativa; saldo

non coperto da __________ Assicurazioni; saldo fattura soccorso stradale;

riparazione sensori retromarcia; sostituzione ponte posteriore e fornitura di

un pezzo d'occasione”, cui l'escussa ha interposto opposizione.

D. Il 2 settembre 2021 la

CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo

di Sant'Antonino chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione

volto a ottenere il pagamento di fr. 2333.60 oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021, così come il

rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice

di pace ha rilasciato all'istante, il 13 ottobre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di

fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante (inc. 0003-2021-t).

E. Con petizione del 24

novembre 2021 la CO 1 ha adito il

medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede

conciliativa. Il 12 gennaio 2022 RE 1 ha instato

per il beneficio del gratuito patrocinio e nelle sue osservazioni del 2 marzo 2022 essa ha proposto di respingere la petizione, opponendo

ad ogni modo in compensazione un suo credito di fr. 1500.– per il danno

riportato al suo veicolo a seguito degli interventi dell'attrice.

In una replica del 28 marzo 2022 l'attrice ha ribadito le sue domande,

contestando la compensazione fatta valere dalla convenuta. Duplicando il 31

maggio 2022 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista.

F. Statuendo con decisione del 21 giugno 2022 il Giudice di pace ha accolto

la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 2333.60

oltre interessi al 5% dal 5 maggio 2021 e pronunciando il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al noto precetto esecutivo. Le spese processuali di

fr. 200.–, così come quelle della conciliazione, sono state poste a carico

della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 200.– di ripetibili. La

convenuta è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 agosto 2022 in cui chiede, previo

conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, di

annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Giudice di pace affinché,

dopo avere indetto il dibattimento ed essersi pronunciato sulle prove offerte, svolga l'istruttoria ed emetta una nuova decisione.

Con decreto del 2 settembre 2022 il

presidente di questa Camera ha conferito al reclamo l'effetto sospensivo.

Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2023 la RE 1 conclude per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in

concreto (fr. 2333.60), sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata

notificata al patrocinatore della convenuta il 22 giugno 2022 (cfr.

tracciamento dell'invio, n. 98.__________, agli atti). Iniziato a

decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 (art. 145 cpv. 1 lett.

b CPC) e sarebbe scaduto

il 23 agosto 2022. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III

146.

consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di

pace ha anzitutto preso atto che la convenuta si oppone alla pretesa

dell'attrice poiché, a suo avviso, i lavori

di riparazione della propria automobile, effettuati a seguito dell'incidente

dell'11 settembre 2020, non sono stati eseguiti

a regola d'arte. Premesso ciò, egli ha ritenuto “ininfluente, ai fini

del giudizio” l'audizione dei testimoni offerti dalla convenuta e ha stabilito che

“nel caso concreto, alla luce degli elementi agli atti e del lungo tempo ormai

trascorso, alfine di eliminare ogni ragionevole dubbio, non è possibile

determinare se il secondo incidente è dovuto a carenze meccaniche o ad un

errore”. In siffatte circostanze, il primo giudice ha accolto la petizione.

4.

La

reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere ema­nato la decisione senza avere

indetto il dibattimento dopo la conclusione dello scam­bio di allegati scritti.

Essa lamenta inoltre la mancata assunzione delle prove da lei offerte, tanto

più che il primo giudice nemmeno ha emesso l'ordinanza sulle prove.

a) La

procedura semplificata prevede che ove la petizione non contenga una

motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento (art.

245.

cpv. 1 CPC). Se, invece, la petizione contiene una motivazione, il

giudice assegna dapprima un termine per presentare per scrit­to le proprie

osservazioni. Con l'utilizzo dell'avverbio “dapprima” il legislatore ha

chiaramente indicato che nell'ambito di questa procedura occorre innanzitutto

proce­dere a un primo scambio di scritti al termine

del quale il giu­dice può ordinarne, se le circostanze lo richiedono, un

secondo (art. 246 cpv. 2 CPC), di modo che lo scambio di atti scritti

non è che l'inizio della procedura. Ad ogni modo, che la petizione sia motivata

o meno, il giudice non può, in linea di principio, pronunciarsi sul merito

senza avere tenuto il dibattimento, a meno che le parti vi abbiano rinunciato,

espressamente o per atti concludenti, in applicazione dell'art. 233 CPC (DTF

140.

III 452 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale

4A_318/2016 del 3 agosto 2016 consid. 2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2018.34

del 18 febbraio 2019 consid. 6a; v.

anche Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 8 ad art. 245).

b) Nella fattispecie il Giudice di pace, ricevuta la

petizione, il 1° dicembre 2021, ha assegnato alla convenuta un termine di 30

giorni per presentare le osservazioni. Il 7 gennaio 2022 il primo giudice ha

citato le parti a comparire il 25 gennaio successivo

a un'udienza di dibattimento ma poi, in tale occasione, egli ha

proceduto a un ulteriore tentativo di conciliazione a seguito del quale ha

sospeso la procedura per quindici giorni alfine di permettere alle parti di

trovare un accordo. Riattivata la procedura e pervenute le osservazioni del 2

marzo 2022, il 3 marzo il Giudice di pace ha asse­gnato all'attrice un termine di 30 giorni per presentare la replica.

Pervenuta la replica del 28

marzo 2022, il 31 marzo egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30

giorni per presentare la duplica, poi prorogato di ulteriori 15 giorni e una

volta giunta la duplica del 31 maggio 2022, senza ulteriori comunicazioni alle

parti, ha statuito sull'azione con decisione del 21 giugno 2022.

c) Se

non che, in mancanza di una

rinuncia previa delle parti, il Giudice di pace non poteva pronunciarsi sulla petizione senza prima avere tenuto il

dibattimento. Certo, il 25 gennaio 2022 egli ha tenuto un'udienza

indetta per il dibattimento. Per tacere del fatto che il

termine per presentare le osservazioni alla petizione non era nemmeno scaduto,

in tale occasione si è svolto un tentativo di

conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 25 gennaio 2022). Lo scambio degli allegati

scritti non era pertanto concluso sicché nemmeno avrebbe potuto aprirsi il dibattimento.

Né le parti hanno ma­nifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al medesimo

(art. 233 CPC) né tantomeno quella di rinunciare ad assumere le prove

preannunciate nei lori allegati scritti. In tali circostanze, il Giudice

di pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti. Se ne conclude che, fondato, il recla­mo merita accoglimento

con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al

Giudice di pace affinché indica il dibattimento, si pronunci sulle prove offerte

dalle parti e, svolta l'eventuale istruttoria, emani una nuova decisione.

5.

La sentenza odierna merita una chiosa d'ordine giuridico, ricordando,

a futura memoria, che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni

devono essere motivate (art. 238 lett. g CPC). Il destinatario della

decisione e ogni interessato deve poterla comprendere e impugnare con

cognizione di causa (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e l'istanza di ricorso

eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per

soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno

brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per

contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure

invocati dalle parti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i

fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147

IV 252 consid. 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_347/2022

del 27 ottobre 2022 consid. 2). In questo senso, il Giudice di pace non può

limitarsi a elencare le domande e le eccezioni delle parti e a riassumere i

fatti alla base della fattispecie.

6.

Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, che ha

presentato re­clamo per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa

indennità per ripetibili, la quale può essere

fissata in fr. 600.–,

sulla base degli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), comprensiva di spese (6%: art.

6.

cpv. 1 del regolamento) e IVA. Visto che tale indennità non è di difficile o

impossibile incasso, la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla

reclamante è senza oggetto (DTF 133 I 248

consid. 3 in fine; v. anche in RtiD II-2021 pag. 12).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è annul­lata e gli atti sono rinviati al

Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della CO 1 che

rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da RE 1 è dichiarata senza

oggetto.

4. Notificazione a:

– , ;

– , .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di S. Antonino.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.