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Decisione

16.2022.30

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

27 ottobre 2022Italiano5 min

A. Con sentenza del 10 agosto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.30

Lugano

27 ottobre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 26 agosto 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 10 agosto 2022 dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2022.456 (tutela giurisdizionale nei

casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 7 giugno 2022 dal

.

CO 1

(rappresentato dalla RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 10 agosto

2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato ad RE

1 di liberare un appartamento situato a Locarno

appartenente a CO 1. Non sono state riscosse spese

processuali né assegnate ripetibili.

B. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2022

in cui chiede sostanzialmente “una proroga del contratto di locazione”. L'atto

non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come

quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la

decisione impugnata è stata, intimata al convenuto per mezzo della Polizia

comunale __________ il 17 agosto 2022 (relazione di notifica agli atti). Datato

26.

agosto ma impostato il giorno successivo, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Il Pretore aggiunto

ricordato che nell'ambito di una precedente procedura le parti avevano

raggiunto un accordo del 22 marzo 2022 in virtù del quale “se il convenuto non

avesse sgomberato il suo parcheggio e lo spazio adiacente dal materiale

ammassato e non avesse consentito all'istante di ispezionare il suo

appartamento, il rapporto di locazione si sarebbe interrotto il 31 maggio 2022”,

ha accertato che l'inquilino non aveva adempiuto quanto promesso. Pur tenendo

conto che il convenuto versa regolarmente la pigione e che lo stato di cose è

riconducibile a un problema di accumulo compulsivo, ha ritenuto che un locatore

non può essere tenuto a tollerare una situazione disagevole per altri

conduttori. In siffatte circostanze egli ha così ordinato al convenuto di liberare

l'ente locale “asportando sia dall'appartamento, sia dall'autorimessa, così

come da ogni altro locale comune e/o attribuitogli in uso tutte le

suppellettili di sua proprietà (comprese scatole, sacchi, recipienti, attrezzi

e oggetti di qualsiasi tipo)”.

3.

Il reclamante

ribadisce di avere un problema di “accumulo compulsivo” che sta attualmente

curando. Egli si dichiara disposto ad allontanare tutti i suoi oggetti affinché

possa continuare a vivere in quell'appartamento. Nel caso in cui ciò non fosse

possibile, egli chiede una “proroga del contratto” anche perché la sua situazione

finanziarie e debitoria non gli permette di trovare un'altra sistemazione

confacente alla sua situazione.

In concreto, il reclamante

non contesta di avere disatteso l'accordo del 22 marzo 2022 né che ciò abbia

comportato la cessazione del contratto di locazione per il 31 maggio 2022. Senza

poter vantare un valido motivo per continuare a occupare l'appartamento la

volontà del locatore di ottenere giudizialmente la restituzione dell'ente

locato non può essere criticata. Sotto questo profilo la decisione del Pretore

aggiunto di ordinare lo sfratto è esente da critiche. Quanto alla protrazione del

contratto di locazione, a prescindere dal fatto che la richiesta è stata

formulata per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile (art. 326

CPC), una tale facoltà è esclusa se la disdetta, come in concreto (doc. E ed F)

è stata data per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i

vicini in applicazione dell'art. 257f cpv. 3 e 4

CO (art. 272a cpv. 1 lett. b CO). Ad ogni modo, nel caso in esame,

il reclamante ha di fatto già beneficiato di almeno due mesi per trovare

un'altra sistemazione ragione per cui ulteriori dilazioni, che possono essere

tutt'al più concesse dal locatore, non entrano in linea di conto. Ne segue che

il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in

composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

4.

Le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che il

reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa

senza l'ausilio di un legale si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non

essendo stato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.