16.2022.30
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
27 ottobre 2022Italiano5 min
A. Con sentenza del 10 agosto
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.30
Lugano
27 ottobre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 agosto 2022 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 10 agosto 2022 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2022.456 (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 7 giugno 2022 dal
.
CO 1
(rappresentato dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 10 agosto
2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato ad RE
1 di liberare un appartamento situato a Locarno
appartenente a CO 1. Non sono state riscosse spese
processuali né assegnate ripetibili.
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2022
in cui chiede sostanzialmente “una proroga del contratto di locazione”. L'atto
non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come
quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la
decisione impugnata è stata, intimata al convenuto per mezzo della Polizia
comunale __________ il 17 agosto 2022 (relazione di notifica agli atti). Datato
26.
agosto ma impostato il giorno successivo, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Il Pretore aggiunto
ricordato che nell'ambito di una precedente procedura le parti avevano
raggiunto un accordo del 22 marzo 2022 in virtù del quale “se il convenuto non
avesse sgomberato il suo parcheggio e lo spazio adiacente dal materiale
ammassato e non avesse consentito all'istante di ispezionare il suo
appartamento, il rapporto di locazione si sarebbe interrotto il 31 maggio 2022”,
ha accertato che l'inquilino non aveva adempiuto quanto promesso. Pur tenendo
conto che il convenuto versa regolarmente la pigione e che lo stato di cose è
riconducibile a un problema di accumulo compulsivo, ha ritenuto che un locatore
non può essere tenuto a tollerare una situazione disagevole per altri
conduttori. In siffatte circostanze egli ha così ordinato al convenuto di liberare
l'ente locale “asportando sia dall'appartamento, sia dall'autorimessa, così
come da ogni altro locale comune e/o attribuitogli in uso tutte le
suppellettili di sua proprietà (comprese scatole, sacchi, recipienti, attrezzi
e oggetti di qualsiasi tipo)”.
3.
Il reclamante
ribadisce di avere un problema di “accumulo compulsivo” che sta attualmente
curando. Egli si dichiara disposto ad allontanare tutti i suoi oggetti affinché
possa continuare a vivere in quell'appartamento. Nel caso in cui ciò non fosse
possibile, egli chiede una “proroga del contratto” anche perché la sua situazione
finanziarie e debitoria non gli permette di trovare un'altra sistemazione
confacente alla sua situazione.
In concreto, il reclamante
non contesta di avere disatteso l'accordo del 22 marzo 2022 né che ciò abbia
comportato la cessazione del contratto di locazione per il 31 maggio 2022. Senza
poter vantare un valido motivo per continuare a occupare l'appartamento la
volontà del locatore di ottenere giudizialmente la restituzione dell'ente
locato non può essere criticata. Sotto questo profilo la decisione del Pretore
aggiunto di ordinare lo sfratto è esente da critiche. Quanto alla protrazione del
contratto di locazione, a prescindere dal fatto che la richiesta è stata
formulata per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile (art. 326
CPC), una tale facoltà è esclusa se la disdetta, come in concreto (doc. E ed F)
è stata data per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i
vicini in applicazione dell'art. 257f cpv. 3 e 4
CO (art. 272a cpv. 1 lett. b CO). Ad ogni modo, nel caso in esame,
il reclamante ha di fatto già beneficiato di almeno due mesi per trovare
un'altra sistemazione ragione per cui ulteriori dilazioni, che possono essere
tutt'al più concesse dal locatore, non entrano in linea di conto. Ne segue che
il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in
composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
4.
Le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che il
reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa
senza l'ausilio di un legale si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non
essendo stato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.