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Decisione

16.2022.31

Gratuito patrocinio - liquidazione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili)

10 luglio 2023Italiano7 min

stabile di loro proprietà a Bellinzona per una pigione di fr. 1100.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.31

Lugano

10 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 7 settembre 2022 presentato da

RE

1

(già

patrocinata dall'avv. R__________ )

contro

la decisione emessa l'11 luglio 2022 dal

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.32 (locazione) da lei promossa con petizione del

24 giugno 2020 nei confronti di

e CO 2

(patrocinati dall'PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 22 febbraio 2019 CO

1 e CO 2, quali locatori, e RE 1, quale conduttrice, hanno concluso un

contratto di locazione avente per oggetto un appartamento al primo piano di uno

stabile di loro proprietà a Bellinzona per una pigione di fr. 1100.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le

spese accessorie con conguaglio al termine del relativo esercizio. Il contratto

prevedeva inoltre un deposito

di garanzia di fr. 2600.–.

B. In seguito agli effetti molesti generati dagli odori

emanati da un esercizio pubblico situato al pianterreno dello stabile e dell'insufficienza

delle misure adottate dai locatori per porre fine alle esalazioni, la

conduttrice ha depositato la pigione e le spese accessorie dei mesi da gennaio a marzo 2020 per poi lasciare

l'ente locato il 1° aprile 2020.

C. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 24 giugno 2020 RE 1 ha convenuto CO

1 e CO 2 davanti alla Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo, previa

concessione del gratuito patrocinio, la riduzione della pigione del 70% dal 1°

marzo 2019 fino all'eliminazione del difetto, rispettivamente fino alla

scadenza del contratto e la liberazione a suo favore di quanto depositato, pari

a fr. 3900.–, così come del deposito di garanzia. Nelle loro osservazioni

del 18 agosto 2020 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Il 16 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha concesso il

gratuito patrocinio a RE 1, ponendo però a carico di quest'ultima un obbligo di

partecipazione ai costi legali da assolvere versando allo Stato rate mensili di

fr. 50.– cadauna.

D.

Statuendo l'11 luglio 2022 il

Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione riducendo la

pigione del 20% dal 15 giugno al 15 dicembre 2019 per complessivi fr. 1378.05

e ordinando all'Ufficio di conciliazione di Bellinzona di liberare le pigioni

depositate da RE 1 per complessivi fr. 3900.– interamente a favore dei

convenuti. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste per 9/10 a

carico dell'attrice e per 1/10 a carico di convenuti, ai quali l'attrice è

stata tenuta a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

E. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 7 settembre 2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito

patrocinio, di porre le spese giudiziarie a carico dello Stato. L'atto non è

stato notificato ai convenuti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Per l'art. 106 cpv. 1

prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico delle parti, fermo

restando che

dandosi soccombenza parziale reciproca, le spese

giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Relativamente

alla liquidazione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili), anche

in un processo che vede coinvolta una parte ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio, il giudice deve statuire sulle stesse nella decisione finale

secondo i principi di ripartizione testé indicati. Di conseguenza se la parte

al beneficio del gratuito patrocinio risulta soccombente, in parte o

interamente, le spese giudiziarie, o la relativa quota, devono comunque essere

poste a suo carico (Jent-Sørensen

in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 122).

L'art. 122 cpv. 1 lett. b CPC prevede tuttavia che in tal caso le spese

processuali sono a carico dello Stato. Si tratta nondimeno di un'assunzione

solo provvisoria da parte del Cantone poiché la parte

cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione “appena

sia in grado di farlo” in applicazione dell'art. 123 cpv. 1 CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 25 ad art. 122 e n. 1 ad art. 123). Detto altrimenti, lo Stato anticipa i

costi posti a carico della parte al beneficio del gratuito patrocinio e una

volta terminato il processo quest'ultima può essere tenuta a rifondere allo

Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati, quando il miglioramento

della sua situazione economica lo permette.

2.

Nel caso concreto, il Pretore aggiunto

ha considerato l'attrice in parte soccombente, ciò che nemmeno la reclamante

contesta, e ha quindi posto a carico di lei una quota di spese processuali in

applicazione dei principi di ripartizione previsti dall'art. 106 CPC. Vista l'ammissione

al gratuito patrocinio, tali oneri sono quindi “per il momento” provvisoriamente

assunti dallo Stato in virtù dell'art. 122

cpv. 1 lett. b CPC indipendentemente dal fatto che il primo giudice li abbia o

meno posti a carico del Cantone. L'attrice, poi, sarà soggetta al­l'obbligo decennale di

rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC). Certo, per ragioni di chiarezza, potrebbe fors'anche essere opportuno integrare

il dispositivo della decisione impugnata nel senso indicato dalla reclamante. Resta

il fatto che in sede di reclamo, la parte può far valere solo un'errata applicazione

del diritto, ciò che non si riscontra tuttavia nel caso in esame.

3.

Relativamente

al pagamento ai convenuti dell'indennità di fr. 1800.– per ripetibili

ridotte, contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, l'ammissione del

gratuito patrocinio non la esenta dal pagamento delle ripetibili alla

controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC). In tali circostanze, lo

Stato non si assume pertanto questa prestazione che resta così a carico

dell'attrice. Al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.

4.

In

ultima analisi il reclamo, nella misura in cui è ricevibile è destinato

all'insuccesso. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare a ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato ai convenuti

per osservazioni. La mancata riscossione

di oneri processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto

(art. 118 lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. La domanda di

gratuito patrocinio è senza oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.