16.2022.31
Gratuito patrocinio - liquidazione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili)
10 luglio 2023Italiano7 min
stabile di loro proprietà a Bellinzona per una pigione di fr. 1100.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.31
Lugano
10 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 settembre 2022 presentato da
RE
1
(già
patrocinata dall'avv. R__________ )
contro
la decisione emessa l'11 luglio 2022 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2020.32 (locazione) da lei promossa con petizione del
24 giugno 2020 nei confronti di
e CO 2
(patrocinati dall'PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 22 febbraio 2019 CO
1 e CO 2, quali locatori, e RE 1, quale conduttrice, hanno concluso un
contratto di locazione avente per oggetto un appartamento al primo piano di uno
stabile di loro proprietà a Bellinzona per una pigione di fr. 1100.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le
spese accessorie con conguaglio al termine del relativo esercizio. Il contratto
prevedeva inoltre un deposito
di garanzia di fr. 2600.–.
B. In seguito agli effetti molesti generati dagli odori
emanati da un esercizio pubblico situato al pianterreno dello stabile e dell'insufficienza
delle misure adottate dai locatori per porre fine alle esalazioni, la
conduttrice ha depositato la pigione e le spese accessorie dei mesi da gennaio a marzo 2020 per poi lasciare
l'ente locato il 1° aprile 2020.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 24 giugno 2020 RE 1 ha convenuto CO
1 e CO 2 davanti alla Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo, previa
concessione del gratuito patrocinio, la riduzione della pigione del 70% dal 1°
marzo 2019 fino all'eliminazione del difetto, rispettivamente fino alla
scadenza del contratto e la liberazione a suo favore di quanto depositato, pari
a fr. 3900.–, così come del deposito di garanzia. Nelle loro osservazioni
del 18 agosto 2020 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Il 16 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha concesso il
gratuito patrocinio a RE 1, ponendo però a carico di quest'ultima un obbligo di
partecipazione ai costi legali da assolvere versando allo Stato rate mensili di
fr. 50.– cadauna.
D.
Statuendo l'11 luglio 2022 il
Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione riducendo la
pigione del 20% dal 15 giugno al 15 dicembre 2019 per complessivi fr. 1378.05
e ordinando all'Ufficio di conciliazione di Bellinzona di liberare le pigioni
depositate da RE 1 per complessivi fr. 3900.– interamente a favore dei
convenuti. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste per 9/10 a
carico dell'attrice e per 1/10 a carico di convenuti, ai quali l'attrice è
stata tenuta a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 7 settembre 2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito
patrocinio, di porre le spese giudiziarie a carico dello Stato. L'atto non è
stato notificato ai convenuti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Per l'art. 106 cpv. 1
prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico delle parti, fermo
restando che
dandosi soccombenza parziale reciproca, le spese
giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Relativamente
alla liquidazione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili), anche
in un processo che vede coinvolta una parte ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio, il giudice deve statuire sulle stesse nella decisione finale
secondo i principi di ripartizione testé indicati. Di conseguenza se la parte
al beneficio del gratuito patrocinio risulta soccombente, in parte o
interamente, le spese giudiziarie, o la relativa quota, devono comunque essere
poste a suo carico (Jent-Sørensen
in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 122).
L'art. 122 cpv. 1 lett. b CPC prevede tuttavia che in tal caso le spese
processuali sono a carico dello Stato. Si tratta nondimeno di un'assunzione
solo provvisoria da parte del Cantone poiché la parte
cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione “appena
sia in grado di farlo” in applicazione dell'art. 123 cpv. 1 CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 25 ad art. 122 e n. 1 ad art. 123). Detto altrimenti, lo Stato anticipa i
costi posti a carico della parte al beneficio del gratuito patrocinio e una
volta terminato il processo quest'ultima può essere tenuta a rifondere allo
Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati, quando il miglioramento
della sua situazione economica lo permette.
2.
Nel caso concreto, il Pretore aggiunto
ha considerato l'attrice in parte soccombente, ciò che nemmeno la reclamante
contesta, e ha quindi posto a carico di lei una quota di spese processuali in
applicazione dei principi di ripartizione previsti dall'art. 106 CPC. Vista l'ammissione
al gratuito patrocinio, tali oneri sono quindi “per il momento” provvisoriamente
assunti dallo Stato in virtù dell'art. 122
cpv. 1 lett. b CPC indipendentemente dal fatto che il primo giudice li abbia o
meno posti a carico del Cantone. L'attrice, poi, sarà soggetta all'obbligo decennale di
rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC). Certo, per ragioni di chiarezza, potrebbe fors'anche essere opportuno integrare
il dispositivo della decisione impugnata nel senso indicato dalla reclamante. Resta
il fatto che in sede di reclamo, la parte può far valere solo un'errata applicazione
del diritto, ciò che non si riscontra tuttavia nel caso in esame.
3.
Relativamente
al pagamento ai convenuti dell'indennità di fr. 1800.– per ripetibili
ridotte, contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, l'ammissione del
gratuito patrocinio non la esenta dal pagamento delle ripetibili alla
controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d CPC). In tali circostanze, lo
Stato non si assume pertanto questa prestazione che resta così a carico
dell'attrice. Al proposito il reclamo vede la sua sorte segnata.
4.
In
ultima analisi il reclamo, nella misura in cui è ricevibile è destinato
all'insuccesso. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato ai convenuti
per osservazioni. La mancata riscossione
di oneri processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto
(art. 118 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. La domanda di
gratuito patrocinio è senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.