16.2022.34
Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto
17 gennaio 2023Italiano6 min
ad agire per incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione che l'aveva
Source ti.ch
Incarto n.
16.2022.34
Lugano
17 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 15 settembre 2022
presentato da
RE
1
(rappresentato
dal PA 1 )
nei
confronti del
Giudice
di pace del Circolo di Lugano Ovest
nell'ambito della domanda
introdotta il 27 novembre 2019 da RE 1 per ottenere la revisione della
decisione emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza 25
settembre 2019 da
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione del 22
gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha condannato RE 1
a versare a CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2017 a titolo
di restituzione di un mutuo. Un reclamo introdotto da RE 1 il 28 febbraio 2019
è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 16 maggio
2019 (inc. 16.2019.17).
B. Il 27 novembre 2019 RE
1 ha presentato al Giudice di pace una domanda
di revisione in cui fa valere, sostanzialmente, la nullità dell'autorizzazione
ad agire per incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione che l'aveva
rilasciata, la nullità di alcune disposizioni ordinatorie processuali emanate
durante la procedura, la mancata considerazione di prove addotte durante la
procedura e la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di pace. Non
consta che il Giudice di pace abbia notificato la domanda a CO 1.
C. Dopo vari solleciti
volti a ottenere dal Giudice di pace una decisione, il 15 settembre 2022 RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di
accogliere la domanda di revisione o, in via subordinata, di ordinare al Giudice
di pace di emanare la decisione. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2022 il
Giudice di pace, dopo avere giustificato la remora, ha comunicando di avere
emanato quello stesso giorno la decisione in questione. In una replica
spontanea del 29 novembre 2022 il reclamante conferma il reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nel reclamo
RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. PA 1, firmatario dal rimedio giuridico,
è legittimato a rappresentarlo nella procedura in esame, specificando che egli
agisce gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente
conferitagli. Premesso
che il lic. iur. PA 1 non consta, né pretende, essere un rappresentante
legale o di essere iscritto
in un registro cantonale degli avvocati, ci si può chiedere se il fatto di
agire a titolo gratuito sia sufficiente per ritenere una valida rappresentanza
in deroga all'art. 68 cpv. 2 CPC, un rappresentante agendo professionalmente in
giudizio già quando è disposto ad intervenire in un numero indeterminato di
casi (DTF 140 III 557 consid. 2.3). Resta il fatto che, in concreto, RE 1 ha firmato anch'egli il reclamo sicché al proposito non occorre attardarsi.
2.
Se la giurisdizione
adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra
nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per
ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata
giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione
formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i
termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con
rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una causa con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– rientra
nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).
3.
Nella misura in cui RE 1 chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda di revisione, il reclamante formula
una richiesta improponibile. Egli trascura in effetti che foss'anche accertato
un diniego di giustizia ciò non comporta eo ipso l'accoglimento della
domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di
trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Freiburghaus/Afheldt
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad
art. 327). Al riguardo non occorre dilungarsi.
4.
Come
si è detto, il 20 ottobre 2022 il Giudice di pace ha emanato la decisione sulla domanda di revisione e questa è stata notificata al richiedente il
30.
dicembre 2022. In tali circostanze il reclamo è diventato privo d'oggetto e
va tolto dai ruoli (art. 242 CPC). Rimane da esaminare la questione
delle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure
divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice
“può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106
CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli
considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione,
quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717
n. 26c).
In
concreto ci si può esimere da tale analisi. Quand'anche si fosse accertata una remora del Giudice
di pace, la particolarità della fattispecie giustifica
di rinunciare alla riscossione di oneri processuali
a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento. Quanto
all'indennità d'inconvenienza cui il reclamante, che non si è avvalso
di un legale, avrebbe avuto diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per sue stesse ammissioni la
procedura non gli ha causato costi rilevanti, l'intervento del suo rappresentante
essendo avvenuto a titolo gratuito. Non soccorrono dunque i presupposti per
l'assegnazione di un simile indennizzo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato
privo d'oggetto e la causa è stralciata
dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese
processuali né si assegnano indennità d'inconvenienza.
3. Notificazione a:
– , ;
–
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest.
Comunicazione a .
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.