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Decisione

16.2022.34

Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto

17 gennaio 2023Italiano6 min

ad agire per incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione che l'aveva

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.34

Lugano

17 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 15 settembre 2022

presentato da

RE

1

(rappresentato

dal PA 1 )

nei

confronti del

Giudice

di pace del Circolo di Lugano Ovest

nell'ambito della domanda

introdotta il 27 novembre 2019 da RE 1 per ottenere la revisione della

decisione emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano

Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza 25

settembre 2019 da

CO

1 ,

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con decisione del 22

gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha condannato RE 1

a versare a CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2017 a titolo

di restituzione di un mutuo. Un reclamo introdotto da RE 1 il 28 febbraio 2019

è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 16 maggio

2019 (inc. 16.2019.17).

B. Il 27 novembre 2019 RE

1 ha presentato al Giudice di pace una domanda

di revisione in cui fa valere, sostanzialmente, la nullità dell'autorizzazione

ad agire per incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione che l'aveva

rilasciata, la nullità di alcune disposizioni ordinatorie processuali emanate

durante la procedura, la mancata considerazione di prove addotte durante la

procedura e la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di pace. Non

consta che il Giudice di pace abbia notificato la domanda a CO 1.

C. Dopo vari solleciti

volti a ottenere dal Giudice di pace una decisione, il 15 settembre 2022 RE 1 è

insorto a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di

accogliere la domanda di revisione o, in via subordinata, di ordinare al Giudice

di pace di emanare la decisione. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2022 il

Giudice di pace, dopo avere giustificato la remora, ha comunicando di avere

emanato quello stesso giorno la decisione in questione. In una replica

spontanea del 29 novembre 2022 il reclamante conferma il reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Nel reclamo

RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. PA 1, firmatario dal rimedio giuridico,

è legittimato a rappresentarlo nella procedura in esame, specificando che egli

agisce gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente

conferitagli. Premesso

che il lic. iur. PA 1 non consta, né pretende, essere un rappresentante

legale o di essere iscritto

in un registro cantonale degli avvocati, ci si può chiedere se il fatto di

agire a titolo gratuito sia sufficiente per ritenere una valida rappresentanza

in deroga all'art. 68 cpv. 2 CPC, un rappresentante agendo professionalmente in

giudizio già quando è disposto ad intervenire in un numero indeterminato di

casi (DTF 140 III 557 consid. 2.3). Resta il fatto che, in concreto, RE 1 ha firmato anch'egli il reclamo sicché al proposito non occorre attardarsi.

2.

Se la giurisdizione

adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra

nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per

ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata

giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione

formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i

termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con

rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una causa con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– rientra

nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

3.

Nella misura in cui RE 1 chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda di revisione, il reclamante formula

una richiesta improponibile. Egli trascura in effetti che foss'anche accertato

un diniego di giustizia ciò non comporta eo ipso l'accoglimento della

domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di

trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Freiburghaus/Afheldt

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad

art. 327). Al riguardo non occorre dilungarsi.

4.

Come

si è detto, il 20 ottobre 2022 il Giudice di pace ha emanato la decisione sulla domanda di revisione e questa è stata notificata al richiedente il

30.

dicembre 2022. In tali circostanze il reclamo è diventato privo d'oggetto e

va tolto dai ruoli (art. 242 CPC). Rimane da esaminare la questione

delle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure

divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi cadu­ca il giudice

“può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106

CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli

considera, segnatamen­te, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione,

quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717

n. 26c).

In

concreto ci si può esimere da tale analisi. Quand'anche si fosse accertata una remora del Giudice

di pace, la particolarità della fattispecie giustifica

di rinunciare alla riscossione di oneri processuali

a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento. Quanto

all'indennità d'inconvenienza cui il reclamante, che non si è avvalso

di un legale, avrebbe avuto diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per sue stesse ammissioni la

procedura non gli ha causato costi rilevanti, l'intervento del suo rappresentante

essendo avvenuto a titolo gratuito. Non soccorrono dunque i presupposti per

l'assegnazione di un simile indennizzo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è dichiarato

privo d'oggetto e la causa è stralciata

dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese

processuali né si assegnano indennità d'inconvenienza.

3. Notificazione a:

– , ;

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest.

Comunicazione a .

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.