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Decisione

16.2022.36

Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

24 luglio 2023Italiano12 min

RFD di __________ di sua proprietà e poi dirigere i lavori di costruzione. Il contratto

Source ti.ch

Incarto n.

16.2022.36

Lugano

24 luglio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Fiscalini

e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 settembre 2022 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 30 agosto 2022 dal

Giudice di pace del circolo di Capriasca

nella causa SE.2022.2 (mandato) promossa con petizione del 22 febbraio 2022 dallo

CO 1

(rappresentato

dall' RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 14 ottobre 2017 RE 1 ha incaricato la società I__________

Sagl, di cui l'arch. G__________ è socio e gerente con firma individuale, di

progettare una casa unifamiliare da edificare sulla particella n. __________1

RFD di __________ di sua proprietà e poi dirigere i lavori di costruzione. Il contratto

prevedeva l'integrazione delle Norme SIA 102 e 103.

B. Il 17 luglio 2018 I__________

Sagl ha allestito un preventivo dei costi di costruzione, nel quale ha indicato,

tra l'altro, un costo di fr. 6000.– per l'onorario del geologo “CO 1”. Lo CO 1, di

cui l'ing. G__________ è presidente con firma individuale, è poi

effettivamente stato incaricato di effettuare delle indagini geologiche e

geotecniche sul fondo da edificare e di allestire un rapporto con annessi piani

di scavo. Terminate le sue prestazioni, il 5 febbraio 2019 la società ha trasmesso a RE 1 una nota professionale di

complessivi fr. 3172.65 (IVA compresa),

il cui pagamento è stato sollecitato il 26 maggio 2020 senza esito.

C. Il 24 agosto 2020 lo CO

1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2__________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 3172.65 più interessi

al 5% dal 27 maggio 2020 e di fr. 6.30, indicando quali titoli di credito

rispettivamente “fattura in sospeso del 5.2.2019 per consulenza geologia e

geotecnica” e “lettera raccomandata messa in mora del 26.5.2020”, cui l'escusso

ha interposto opposizione.

D. Il 7 settembre 2021 lo

CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Capriasca per un

tentativo di conciliazione volto a ottenere da RE 1 il pagamento di

fr. 3172.65 più interessi al 5% dal 27 maggio 2020, così come il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti,

il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 24 novembre

2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 230.– sono

state poste a carico dell'istante (inc. CO-12-21).

E. Con petizione del 22

febbraio 2022 lo CO 1 ha adito

il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede

conciliativa. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2022 RE 1 ha proposto di

respingere la petizione. Alle prime arringhe del 22 giugno 2022 le parti

hanno ribadito le loro posizioni. Assunta seduta stante la testimonianza

dell'arch. G__________, in coda al verbale d'udienza il Giudice di pace ha chiuso

l'istruttoria e ha assegnato alle parti un termine per presentare memoriali

conclusivi. Nel suo allegato del 28

giugno 2022, completato il 10 luglio successivo il convenuto ha nuovamente

concluso per il rigetto della petizione. L'attrice è rimasta invece silente.

F. Statuendo

con decisione del 30 agosto 2022 il Giudice di pace ha accolto la

petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice di

fr. 3172.65 più interessi al 5% dal 27 maggio 2020 e rigettando in via

definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese

processuali di fr. 230.– sono state poste a carico

del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 300.– per

ripetibili.

G. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2022 in cui chiede di

annullare la sentenza impugnata comprese “tutte le spese” messe a suo

carico. Nelle sue osservazioni del 24

novembre 2022 lo CO 1 conclude per la

reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 5 dicembre 2022 il

reclamante ribadisce la propria posizione.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata in

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–

sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata

notificata al convenuto il 31 agosto 2022. Datato 28 settembre 2022 ma impostato il giorno

successivo (timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1 acclude una fotografia delle

“tre fosse alla ricerca di reperti archeologici” fatte eseguire dall'Ufficio

dei beni culturali sulla particella n. __________1 RFD __________

(doc. C) e due fotografie

dello scavo edilizio eseguito sulla stessa particella (doc. D). Questi documenti, non sottoposti al primo

giudice, sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando

alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di

prova.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al

reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in

cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La

definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti.

Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione

impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per

quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

145.

II 41 consid. 5.1 con rinvii).

4.

RE

1.

chiede di annullare la sentenza impugnata

comprese “tutte le spese” messe a suo carico, senza tuttavia indicare quali

siano le modifiche della decisione da lui proposte. Ora, l'art. 321 cpv. 1 CPC

prevede che un reclamo dev'essere motivato, nel senso che il reclamante

deve spiegare non solo perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per

quali ragioni, ma anche in che misura egli ne chieda la modifica. Come per l'appello, anche

in sede di reclamo, il

ricorrente non può limitarsi a postulare l'annullamento della decisione

impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte, affinché

l'autorità giudiziaria superiore possa statuire, sempre che la causa sia matura

per il giudizio ai sensi dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (sentenza del

Tribunale federale 4A_462/2022 del 6 marzo 2023 consid. 6.1 in: RSPC 2023

pag. 268; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019 consid. 3a con rinvio).

Le doman­de devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente

quali sono le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie

simili presupposti. Sta di fatto che un recla­mo privo di formali conclusioni

può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente

letta in combinazione con la decisione impugnata, emerge senza equivoco a cosa miri

il reclamante (sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio

2023.

consid. 3.3.1; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2020.23 del 3

febbraio 2022 consid. 5). Nel caso in esame

dalla motivazione del memoriale si evince senza alcun dubbio che l'interessato

vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va dunque

interpretato di conseguenza.

5.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha anzitutto

esaminato se tra le parti fosse sorto un valido contratto, l'attrice essendo

stata incaricata non dal convenuto ma dalla I__________ Sagl. Al riguardo egli

ha accertato che il contratto di mandato sottoscritto il 14 dicembre 2017 da quest'ultima

società con RE 1, che prevedeva

l'applicazione delle Norme SIA 102 e 103, menzionava tra le prestazioni a

carico della ditta anche il compito di concludere “contratti con imprenditori e

fornitori”. Inoltre, egli ha constatato che nel

preventivo dei costi di costruzione allestito il 17 luglio 2018, sottoposto dal

convenuto alla sua banca per ottenere

la concessione di un credito, figurava pure un importo di fr. 6000.– per l'intervento del geologo. Il primo giudice, per

contro, ha ritenuto non provata la tesi del convenuto secondo la quale tutti i

lavori dovevano essere da lui approvati. Ciò posto, egli ha concluso che “si

deve ritenere in base alle Norme SIA 102 e 103 integrate nel contratto, l'esistenza di un

consenso al potere di rappresentanza dell'architetto” e che quindi l'attrice “ha

ricevuto un valido mandato, l'architetto potendo contrattualmente impegnare il

committente”. Donde l'accoglimento

della petizione.

6.

Nel reclamo RE 1 ribadisce che il

Giudice di pace non ha mai risposto alla sua domanda, postagli ripetutamente

fin dalla conciliazione, di indicargli un articolo di legge che gli imponga di

pagare l'intervento non richiesto della controparte. Riafferma che

il contratto di mandato da lui stipulato con la I__________

Sagl non permetteva a quest'ultima di

concludere dei contratti con terzi in veste di suo rappresentante. Per

di più, egli soggiunge, oltre a non avere mai approvato i lavori deliberati all'attrice,

ha espresso più volte l'inutilità di un intervento di un geologo giacché “grazie

agli scavi fatti eseguire sul suo fondo

dall'Ufficio dei beni culturali già si

sapeva che il suolo, sotto uno strato di un metro di terra, era composto di

roccia”. Egli

sostiene inoltre che il preventivo dei costi da lui sottoscritto e sottoposto

alla sua banca non lo impegnava nei confronti delle ditte in citate nel

documento, compresa quindi anche l'attrice. Il

reclamante rileva infine che l'art. 2 della Norma SIA 118 “conferma

che è il committente a deliberare i lavori dietro richiesta di un contratto

d'appalto che solamente in questo caso manca”.

a)

Se non che, così argomentando, il reclamante si limita a riproporre le

proprie tesi, senza confrontarsi con i motivi che hanno indotto il primo giudice a stabilire

che la società I__________ Sagl, tramite l'arch. G__________ suo socio e

gerente con firma individuale, potesse stipulare validamente un contratto con

l'attrice in qualità di suo rappresentante. Egli segnatamente, non contesta né che

in base alle disposizioni sulla rappresentanza previste dalle Norme SIA 102 e

103, integrate nel contratto di mandato del 14 ottobre 2017, la citata società

d'architettura potesse impegnarlo contrattualmente nei confronti di terzi né che potesse concludere a suo nome dei “contratti

con imprenditori e fornitori” in virtù della clausola

n. 4.1. Pur con tutta la comprensione

dovuta a una parte priva di patrocinatore, il reclamante non rispetta dunque le esigenze di

motivazione derivanti dall'art.

321.

cpv. 1 CPC, ciò che rende irricevibile il reclamo.

b) Sia

come sia, a prescindere dal fatto che l'art. 1.3.33 della Norma SIA 102 (analogo a

quello della Norma SIA 103) dispone che l'architetto “rappresenta di diritto il

committente verso terzi, come autorità, imprese, fornitori e altri incaricati,

presupposto che si tratti di attività legate direttamente all'adempimento del

suo mandato”, il contratto sottoscritto il 14 ottobre 2017 dal convenuto con la

I__________ Sagl contemplava che tra le prestazioni

di quest'ultima “contratti con imprenditori e fornitori” (art. 4.1; doc.1). Posto

che sussiste finanche una presunzione di fatto (o naturale) per la quale un

architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione

dei lavori, agisca in nome altrui (cfr. CCR sentenza inc. 16.2013.22 del 4

novembre 2014 consid. 7a con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2015.219 del 15

novembre 2017 consid. 4.2 con rinvii), la conclusione del Giudice di pace di ritenere

che il rappresentato (in concreto il convenuto) sia legato dall'agire in suo

nome della rappresentante (in concreto la I__________ Sagl) non può ritenersi arbitraria, ovvero

insostenibile e contraria alle risultanze istruttorie. Ove il rappresentante

avesse ecceduto nei suoi poteri di rappresentanza, il rappresentato potrà far valere

le sue eventuali ragioni verso il rappresentante. Ne discende che obbligando il convenuto a versare

all'attrice fr. 3172.65,

importo di per sé non contestato nella sua entità dal reclamante, il primo

giudice non ha erroneamente applicato il diritto.

7.

Il reclamante chiede infine di annullare

“tutte le spese” giudiziarie poste a suo carico dal primo giudice “perché non

dovute”. Sprovvista di

qualsiasi motivazione, la doman­da non pare tuttavia avere portata

propria, ma è subordinata

all'accoglimento del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la

richiesta si rivela così senza oggetto.

8.

Le spese processuali del giudizio odierno seguono

la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema

indennità di inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la resistente essendosi

difesa da sola e la stesura delle osservazioni al reclamo non avendo verosimilmente

causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

400.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.